Reg. ord. n. 218 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Roma del 23/10/2025
Tra: S. T. e altri
Oggetto:
Spese di giustizia – Processo penale – Nomina del consulente tecnico – Denunciata previsione che, consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, che subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio – Denunciata conseguente preclusione della nomina del consulente tecnico, (nella specie, traduttore, conoscitore della lingua araba) con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nell’ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1 della Convenzione di New York contro la tortura (CAT) – Lesione del diritto di difesa e del principio, anche convenzionale, di parità tra le parti – Disparità di trattamento tra le parti processuali e tra i consulenti tecnici stessi.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 225
Co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
del 30/05/2002
Num. 115
Art. 102
decreto del Presidente della Repubblica
del 30/05/2002
Num. 115
Art. 107
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co. 1
Costituzione
Art. 24
Co. 2
Costituzione
Art. 111
Co. 2
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 6
Co.
Oggetto:
Spese di giustizia – Processo penale – Nomina del consulente tecnico – Denunciata previsione che, consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, che subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio – Denunciata conseguente preclusione della nomina del consulente tecnico, (nella specie, traduttore, conoscitore della lingua araba) con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nell’ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1 della Convenzione di New York contro la tortura (CAT) – Lesione del diritto di difesa e del principio, anche convenzionale, di parità tra le parti – Disparità di trattamento tra le parti processuali e tra i consulenti tecnici stessi.