Reg. ord. n. 208 del 2025 pubbl. su G.U. del 29/10/2025 n. 44

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 11/09/2025

Tra: A. K.  C/ Ministero della Salute



Oggetto:

Istruzione – Maternità e infanzia – Formazione specifica in medicina generale – Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, peraltro, anche per gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa di tale sospensione – Mancata previsione della retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale scadenza originaria del triennio formativo – Denunciata disposizione che consente un effetto distorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di sesso maschile, poiché, a parità di inizio del corso di formazione, la sospensione della frequenza determinata da ragioni di maternità comporta la posticipazione del relativo titolo – Lesione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento tra uomo e donna, anche con riferimento all’accesso al lavoro e di non discriminazione – Disciplina che menoma la tutela della gravidanza, provocando effetti sia sulla decorrenza della carriera professionale della donna che in termini di diversa disciplina della professione cui il corso da accesso – Incidenza sui diritti del minore a godere di una speciale protezione – Lesione del principio secondo il quale la Repubblica agevola la formazione della famiglia e protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù – Violazione della tutela della salute – Contrasto con il principio che impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 17/08/1999  Num. 368  Art. 24  Co. 5



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 31   Co.  

Costituzione  Art. 32   Co.  

Costituzione  Art. 37   Co.  

direttiva CE  Art.  Co.  

direttiva CE  Art. 14   Co.  

decreto legislativo  Art.    Co.  

decreto legislativo  Art. 25   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2025

Ordinanza  dell'11  settembre  2025  del   Tribunale   amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da A. K. contro Ministero
della salute, Regione Lazio e Asl Roma 1. 
 
Istruzione - Maternita' e infanzia - Formazione specifica in medicina
  generale - Previsione che gli impedimenti temporanei  superiori  ai
  quaranta  giorni  lavorativi  consecutivi,  peraltro,   anche   per
  gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che
  l'intera sua durata non e' ridotta a causa di  tale  sospensione  -
  Mancata previsione della retroattivita' degli effetti giuridici del
  diploma di formazione in medicina generale alla  data  di  naturale
  scadenza originaria del triennio formativo. 
- Decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
  direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei  medici  e
  di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed  altri
  titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,  98/63/CE  e  99/46/CE
  che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 24, comma 5. 


(GU n. 44 del 29-10-2025)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 13112  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da A. K., rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Gabriele
Cacciotti, Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro  Ministero   della   salute,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con  domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; 
    nei confronti Azienda Sanitaria Locale Roma  1,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
 
                         Per l'annullamento 
 
    con l'atto introduttivo del giudizio: 
      della nota in data..., con cui si respinge  sostanzialmente  la
domanda di ammissione con riserva della ricorrente  all'esame  finale
del corso di formazione specifica in medicina generale,  nonche'  per
l'ammissione con riserva al predetto esame e  per  il  riconoscimento
del  diritto  alla  retrodatazione  del  convenzionamento   a   tempo
indeterminato, a fini di pari trattamento della  ricorrente  rispetto
agli altri iscritti al medesimo corso. 
    Con i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024: 
      del diniego di ammissione della ricorrente all'esame finale del
Corso di Specializzazione...  (Regione  Lazio  -  Registro  Ufficiale
del...). 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
salute, della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  24  giugno  2025  la
dott.ssa Silvia Piemonte e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
  1. - I fatti di causa. 
    1.1 La ricorrente, dott.ssa in medicina e  iscritta  al...  corso
triennale di formazione specifica  in  Medicina  generale...  bandito
dalla Regione Lazio, con l'atto introduttivo del giudizio ha  chiesto
l'annullamento della nota del... con la quale la Regione le ha negato
di essere ammessa con riserva a  sostenere  l'esame  finale,  fissato
nella sessione ordinaria del... per il rilascio del relativo  diploma
di formazione specifica in medicina generale,  in  quanto  priva  del
requisito di frequenza complessiva del corso pari a trentasei mesi. 
    In particolare la ricorrente risulta aver iniziato  la  frequenza
del ridetto corso in  data...  e  averla  sospesa  dal...  al...  per
astensione facoltativa sempre  per  maternita'  e  dal...  al...  per
astensione facoltativa sempre per  maternita'.  Pertanto,  avendo  il
corso  una  durata  triennale  e  dovendo  il  relativo  periodo   di
sospensione essere recuperato, la data di ultimazione della frequenza
risultava di  fatto  posticipata  a...,  anziche'  a...  per  cui  la
dottoressa non veniva inclusa nell'elenco dei corsisti  ammessi  alla
sessione ordinaria dell'esame finale calendarizzata per il... 
    Tuttavia, onde poter  comunque  conseguire  il  relativo  diploma
entro il mese di..., la dott.ssa ha chiesto  alla  Regione  Lazio  in
data... di essere ammessa con  riserva  a  sostenere  l'esame  finale
nella sessione ordinaria, con  recupero  successivo  della  rimanente
attivita' di frequenza. Tanto al fine di non rientrare nel  campo  di
applicazione della nuova disciplina  di  cui  all'Accordo  Collettivo
Nazionale del 4 aprile 2024 che per i medici di medicina generale  ha
previsto l'istituzione di un ruolo unico di assistenza  primaria  con
inserimento obbligatorio - sia pure a determinate condizioni - per  i
medici specializzati in medicina generale dopo il 1° gennaio 2025. 
    1.2 Con successivi motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024,
la ricorrente ha  chiesto,  formulando  altresi'  istanza  di  misura
cautelare monocratica, l'annullamento del  provvedimento  del...  con
cui la Regione  Lazio  ha  nuovamente  respinto  l'ulteriore  istanza
formulata dalla ricorrente in data... «di essere ammessa con  riserva
all'esame finale del Corso di Specializzazione MMG... fissato  per  i
giorni...,  fatta  salva  la  disponibilita'  a  svolgere   attivita'
supplementare per completare il periodo di durata naturale del corso,
ovvero, in via subordinata, di retrodatazione del convenzionamento  a
tempo determinato, ove l'interessata fosse costretta ad attendere  la
successiva sessione d'esame». 
    La Regione con tale nota, oltre  a  ribadire  la  necessita'  del
recupero del periodo di formazione per i mesi sospesi, ha  negato  la
retrodatazione  (al...)  degli  effetti   dell'esame   da   sostenere
successivamente «in quanto fattispecie che configurerebbe un falso in
atto pubblico». 
    Sostiene  parte  ricorrente  l'illegittimita'  del  diniego   per
violazione di legge ed  eccesso  di  potere  sia  perche'  la  stessa
avrebbe comunque completato tutta l'attivita' didattica del  percorso
formativo,  residuando  soltanto  la  necessita'  di  recuperare   la
frequenza per il periodo sospeso, sia perche' adottato in  violazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e dell'infanzia) e  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni  (Codice  delle
pari opportunita' tra  uomo  e  donna)  che  vietano  ogni  forma  di
disparita' di trattamento tra uomo e donna, in particolare in ragione
della gravidanza. 
    1.3 Con decreto presidenziale  del  10  dicembre  2024,  n.  5662
l'istanza cautelare monocratica e' stata accolta. 
    1.4 Si sono costituiti per  resistere  al  ricorso  il  Ministero
della Salute, l'Azienda sanitaria locale (ASL) Roma 1  e  la  Regione
Lazio. 
    Nelle loro memorie la Regione e la ASL Roma 1 hanno sostenuto  la
piena  legittimita'  degli  atti  impugnati  in  quanto   costituenti
applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del  1999  e
successive modifiche e integrazioni. 
    Il Ministero della salute  ha  eccepito  in  via  preliminare  il
proprio difetto  di  legittimazione  passiva,  avendo  il  ricorso  a
oggetto solo provvedimenti di competenza della Regione Lazio,  e  nel
merito l'infondatezza del ricorso. 
    1.5 Con memoria di replica dell'11 gennaio 2025 parte  ricorrente
ha rappresentato di essere stata  ammessa  a  sostenere  con  riserva
l'esame in data... in seguito all'accoglimento della misura cautelare
monocratica e di averlo superato. 
    1.6 All'esito della camera  di  consiglio  del  14  gennaio  2025
l'istanza cautelare e' stata respinta con ordinanza  del  17  gennaio
2025, n. 322, confermata anche in sede di appello con  ordinanza  del
Consiglio di Stato, sez. III, del 28 febbraio 2025, n. 788. 
    1.7 Da ultimo, con memoria del 24 maggio 2025,  parte  ricorrente
ha rappresentato di avere, nelle more, proseguito  la  frequenza  con
completamento dei trentasei mesi di corso il... e di aver sostenuto e
superato  l'esame  finale  nella  sessione  straordinaria  del...  Ha
specificato parte ricorrente di avere ormai interesse al ricorso  nei
soli limiti della questione posta con riferimento alla retrodatazione
del diploma finale, insistendo  a  tal  fine  per  un'interpretazione
costituzionalmente orientata  dell'art.  24,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 368 del 1999 che possa elidere la discriminazione  che
diversamente verrebbe a determinarsi a danno delle donne le quali  in
ragione della propria gravidanza si trovano  a  dover  sospendere  la
frequenza dei corsi in questione e a sostenere  l'esame  finale  solo
una volta recuperato il periodo di sospensione. 
    1.8 Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025 la  causa  e'  stata
trattenuta in decisione. 
  2. - La rilevanza della questione. 
    2.1 Occorre  premettere  che  l'interesse  al  ricorso  e'  ormai
limitato, come dichiarato dalla difesa della ricorrente nella memoria
del  24  maggio  2025,  esclusivamente  alla  questione   controversa
attinente alla legittimita' della decorrenza degli effetti  giuridici
del superamento dell'esame finale del corso triennale  di  formazione
specifica  in  medicina  generale...  sostenuto  dalla  stessa  nella
sessione straordinaria del... 
    2.2 L'Amministrazione nel disporre  la  necessita'  del  recupero
della frequenza  del  periodo  di  formazione  sospeso  e  negare  la
retroattivita' degli effetti del diploma ha  fatto  applicazione  del
disposto di cui all'art. 24, comma  5,  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, che cosi' recita:  «Gli  impedimenti  temporanei
superiori ai quaranta  giorni  lavorativi  consecutivi  per  servizio
militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a  causa  delle
suddette sospensioni. Restano ferme le  disposizioni  in  materia  di
tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.  1204,
e  successive  modificazioni,  nonche'  quelle  sull'adempimento  del
servizio militare di cui alla legge  24  dicembre  1986,  n.  958,  e
successive modificazioni.» 
    E'  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale, rilevata d'ufficio, della richiamata disposizione  di
cui all'art. 24 comma 5 del decreto legislativo  17  agosto  1999  n.
368, nella parte in cui nel disporre  che  l'assenza  per  gravidanza
superiore ai  quaranta  giorni  lavorativi  consecutivi  sospende  il
periodo di formazione e che l'intera durata della formazione  fissata
- in combinato disposto con il primo comma, nella durata di tre  anni
non e' ridotta, non prevede tuttavia la retroattivita' degli  effetti
giuridici del diploma di formazione in medicina  generale  alla  data
della naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla
data della sessione ordinaria d'esame). 
    In tal modo alla sospensione del periodo di formazione in ragione
della  gravidanza  consegue  necessariamente  la  posticipazione  del
conseguimento del titolo e della produzione  degli  effetti  ad  esso
riconducibili. 
    2.3 La rilevanza della questione discende dal fatto che l'assenza
della previsione della retroattivita' degli effetti dell'esame finale
alla naturale scadenza del  corso  triennale  (nel  caso  di  specie:
sessione  ordinaria  di...),  anziche'  alla  data   di   superamento
effettivo dell'esame (nel  caso  di  specie:  sessione  straordinaria
di...), comporta l'applicazione alla ricorrente di una disciplina del
rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale  (di
cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 4  aprile  2024),  che  -  a
prescindere da valutazioni  sulla  maggiore  o  minore  gravosita'  -
comunque si caratterizza per essere diversa da  quella  applicata  ai
colleghi  di  corso  della  ricorrente   che,   non   avendo   dovuto
interrompere la frequenza per via di  una  gravidanza,  hanno  potuto
conseguire il relativo diploma entro... 
    Inoltre nel caso di specie, avendo  potuto  la  ricorrente  avere
accesso  al  conferimento  dell'incarico  temporaneo  di  medico   di
medicina generale (determinazione dirigenziale della ASL Roma 1  n...
del...) per l'assistenza  primaria,  in  applicazione  dell'art.  33,
comma 4 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) 28  aprile  2022  che
rinvia dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.
135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.
12 e all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,  la
posticipazione del conseguimento del titolo di formazione,  senza  la
previsione della retroattivita' degli effetti dello stesso, determina
altresi' la posticipazione a... della trasformazione dell'incarico  a
tempo indeterminato. 
    2.4 La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente diniego della retroattivita'  degli  effetti
del titolo conseguito dalla ricorrente solo in data... 
    La praticabilita' di  una  lettura  costituzionalmente  orientata
della disposizione di cui al  comma  5,  dell'art.  24,  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 36, pure  invocata  dalla  ricorrente,
osta con il dato letterale della  disposizione  che  non  prevede  la
retroattivita' degli effetti del diploma conseguito dopo  il  periodo
di recupero una volta completata la frequenza di  trentasei  mesi  di
corso e ottenuto il giudizio finale formulato  dalla  Commissione  al
termine del triennio (art. 29 del  decreto  legislativo  n.  368  del
1999). La retrodatazione, essendo difatti un istituto  «eccezionale»,
richiede per la sua applicazione una espressa previsione  legislativa
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 211 del  2023  che  richiama:
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenze 29 agosto 2022, n. 7498,  e  22
luglio 2022, n. 6463; sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7504; TAR  Lazio,
sez. I-quater, 29 maggio 2023, n. 9056, e 7 maggio  2019,  n.  5723),
non potendosi come fa parte ricorrente - desumersi dal mero  richiamo
contenuto  nella  disposizione  in  questione   al   rispetto   delle
disciplina normativa a tutela della  maternita'  («Restano  ferme  le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla  legge
30 dicembre 1971, n. 1204...»). 
    Una  diversa  lettura  forzerebbe   inammissibilmente   il   dato
normativo, poiche' questo costituisce il limite cui  deve  arrestarsi
anche l'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo  essere
sollevato l'incidente di costituzionalita' ogni qual volta  l'opzione
ermeneutica  supposta  conforme  alla  Costituzione   sia   incongrua
rispetto al tenore letterale della norma stessa  (Cass.,  SS.UU.,  1°
giugno 2021, n. 15177, e 22 marzo 2019, n. 8230, con richiamo a Corte
Costituzionale, sentenze n. 78 del 2012, n. 49 del 2015,  n.  36  del
2016 e n. 82 del 2017). 
  3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1  La  formazione  specifica  in  medicina  generale  e'  stata
disciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE,  successivamente
trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle  successive
direttive 2001/19/CE, 2005/36/CE  e  2013/55/UE,  onde  garantire  la
libera   circolazione   dei   professionisti   dell'area    sanitaria
all'interno dell'Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento
dei titoli di formazione. 
    La  normativa   comunitaria   e'   stata   recepita   e   attuata
nell'ordinamento nazionale rispettivamente dal decreto legislativo  8
agosto 1991, n. 256, (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e  dal
decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  (che  ha  recepito  la
direttiva 93/16/CEE), come successivamente modificato e integrato. 
    A norma dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del  1999  il
diploma di formazione specifica in medicina generale  si  consegue  a
seguito di un corso di  formazione  specifica  in  medicina  generale
della durata di  tre  anni,  riservato  ai  laureati  in  medicina  e
chirurgia, abilitati all'esercizio professionale (comma 1). Il  corso
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo  della
frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche e si conclude
con il rilascio di un diploma di formazione in medicina  generale  da
parte delle regioni e delle province autonome,  conforme  al  modello
predisposto con decreto del Ministro della salute (comma 2). 
    L'articolazione del corso di formazione per un totale  di  almeno
4800 ore, di  cui  2/3  rivolti  all'attivita'  formativa  di  natura
pratica,  nonche'  gli  obiettivi  didattici,   le   metodologie   di
insegnamento-apprendimento e i programmi delle attivita'  teoriche  e
pratiche sono demandati ex art. 26 del decreto legislativo n. 368 del
1999 a un decreto del Ministro della salute. 
    Con il decreto  ministeriale  7  marzo  2006,  recante  «Principi
fondamentali per la disciplina  unitaria  in  materia  di  formazione
specifica in medicina generale», sono stati dettati i criteri unitari
per l'organizzazione e l'attivazione da parte delle regioni  e  dalle
Province autonome dei predetti corsi. 
    3.2 La necessita' di unitarieta' e omogeneita'  della  disciplina
dei corsi in questione porta a ritenere, in via incidentale in questa
sede, l'infondatezza della eccezione sollevata in via preliminare dal
Ministero della salute circa il  proprio  difetto  di  legittimazione
passiva, sussistendo l'interesse, anche solo quale controinteressato,
a difendere la legittimita'  di  un  provvedimento  che,  per  quanto
adottato  dalla  Regione,  costituisce  tuttavia   attuazione   della
richiamata presupposta disciplina avente carattere nazionale. 
    3.3 Ai fini che qui rilevano, l'art. 24 del  decreto  legislativo
n. 368 del 1999 dispone che il diploma  di  formazione  specifica  in
medicina generale «si consegue a seguito di un  corso  di  formazione
specifica  in  medicina  generale  della  durata  di  tre   anni...»,
comportando «un impegno dei partecipanti a tempo  pieno  con  obbligo
della frequenza alle attivita' didattiche  teoriche  e  pratiche,  da
svolgersi sotto il controllo delle  regioni  e  province  autonome  e
degli enti competenti...». 
    Il richiamato comma 5 del medesimo art. 24  stabilisce  che  «Gli
impedimenti  temporanei  superiori  ai  quaranta  giorni   lavorativi
consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia,  sospendono
il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata  non
e' ridotta a causa  delle  suddette  sospensioni.  Restano  ferme  le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla  legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle
sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24  dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni.» 
    3.4 Rileva il Collegio come il rinvio  alla  normativa  a  tutela
della gravidanza debba intendersi nel senso  che  sono  garantiti  ai
corsisti i diritti  di  cui  alla  disciplina  in  materia,  tra  cui
l'astensione  obbligatoria  dal  lavoro  per  le   condizioni   della
gravidanza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a),  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53),
trattandosi peraltro di corso di formazione che prevede  un'attivita'
pratica da svolgersi in ambiente ospedaliero e  che  dunque  richiede
l'applicazione di  tutte  le  cautele  previste  per  le  lavoratrici
connesse alla gravidanza. 
    Pertanto  il  richiamo  a  impedimenti  temporanei  superiori  ai
quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza contenuto nella
disposizione  censurata  deve  intendersi  riferito   agli   istituti
disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del  2001,  che  pone  il
divieto di adibire al lavoro le donne durante i due  mesi  precedenti
la data presunta del parto - ovvero, ove il parto avvenga oltre  tale
data, anche per il periodo intercorrente tra la data  presunta  e  la
data effettiva del parto - nonche' durante i tre mesi dopo  il  parto
(art. 16, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  ).  E'  inoltre  prevista
l'interdizione anticipata dal lavoro, di cui all'art.  17,  comma  2,
dello stesso decreto legislativo n. 151 del 2001, che prevede per  le
lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione
dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo  obbligatorio
per maternita', in caso di gravi o particolari motivi,  valutati  dal
servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro,   avvalendosi   dei
competenti organi del Servizio sanitario nazionale. 
    Il decreto legislativo n. 151 del 2001  contempla  poi  ulteriori
istituti a tutela della maternita' e della  paternita',  tra  cui  un
periodo di astensione facoltativa. 
    Nel caso di specie occorre rilevare che, anche solo limitando  la
rilevanza della questione al periodo di «congedo di maternita'»  pari
a  cinque  mesi,  si   sarebbe   determinato   lo   slittamento   del
completamento del corso nel 2025 anziche' ad ottobre 2024. 
    3.5 La disposizione di cui al comma 5 dell'art.  24  del  decreto
legislativo n. 368 del 1999, dunque, al fine di garantire il  diritto
della donna in maternita' di concludere il percorso di  formazione  e
conseguire il diploma di medico di medicina  generale,  riconosce  la
possibilita' di recuperare il periodo  di  formazione  sospeso  e  di
poter sostenere l'esame finale in sessioni  straordinarie.  La  norma
appare volta a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
tutela della maternita' e al contempo ad evitare che il godimento  di
tali diritti si rifletta in danno delle donne corsiste che si trovino
in ragione della gravidanza nella condizione di dover interrompere la
frequenza del corso di formazione. 
    Tuttavia un meccanismo di recupero di tal genere (vincolato  alla
necessaria  durata  della  frequenza  protratta  per  un  periodo  di
trentasei mesi senza possibilita'  di  altre  forme  di  integrazione
dell'attivita' sospesa) che non preveda al contempo la retrodatazione
del diploma di formazione  alla  data  della  naturale  scadenza  del
corso, finisce per un verso con il lasciare irrisolto un elemento  di
differenziazione rispetto ai colleghi corsisti uomini per i quali non
si pone l'obbligo di astensione nei periodi di congedo per maternita'
(art. 16, decreto legislativo n. 151 del 2001) e per altro verso  per
prevedere comunque un trattamento meno favorevole  e  discriminatorio
in ragione della maternita'. 
    3.6 Sorge pertanto il dubbio del contrasto dell'art. 24, comma 5,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 con i principi costituzionali
volti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso  e  a
garantire la parita' di trattamento tra uomo e donna, nonche'  con  i
principi a tutela  della  maternita'  e  della  famiglia  piu'  volte
affermati con riferimento alle lavoratrici e ai  lavoratori,  ma  che
appaiono estensibili anche ad altri settori  in  cui  si  esplica  lo
sviluppo della persona umana come l'attivita' formativa  propedeutica
allo svolgimento di un'attivita' lavorativa, come nel caso di specie. 
    A  questo  riguardo,  va  sottolineato   che   alla   progressiva
affermazione dei principi di non  discriminazione  e  di  parita'  di
trattamento tra uomo e donna,  anche  in  ambito  lavorativo,  si  e'
accompagnato il divieto di  «qualsiasi  trattamento  meno  favorevole
riservato ad una donna per ragioni collegate  alla  gravidanza  o  al
congedo per maternita'» (art.  2,  paragrafo  2,  lettera  c),  della
direttiva n. 2006/54/CE) e di  qualsiasi  discriminazione  diretta  o
indiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo  all'accesso
al lavoro, ma anche alla formazione professionale (art.  14,  lettere
a) e  b),  della  direttiva  citata).  I  principi  posti  da  questa
direttiva sono stati recepiti  nel  nostro  ordinamento  dal  decreto
legislativo 25  gennaio  2010,  n.  5,  (Attuazione  della  direttiva
2006/54/CE relativa al principio  delle  pari  opportunita'  e  della
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego), che ha ricompreso nell'ambito applicativo  del  divieto  di
discriminazioni dirette e indirette, di cui all'art. 25  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle  pari  opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28  novembre  2005,
n. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato  di
gravidanza, nonche'  di  maternita'  o  paternita',  anche  adottive,
ovvero in ragione della titolarita'  e  dell'esercizio  dei  relativi
diritti». 
    3.7 La norma  in  esame  appare  in  contrasto  con  i  parametri
costituzionali di cui all'art. 3 della Costituzione, che assicura  la
parita' tra uomini e  donne,  all'art.  31  della  Costituzione,  che
qualifica compito della Repubblica  l'agevolazione  della  formazione
della famiglia e la protezione della maternita',  all'art.  32  della
Costituzione che tutela la salute e all'art.  37  della  Costituzione
che impone la  fissazione  di  condizioni  di  lavoro  per  la  donna
compatibili con l'adempimento della sua funzione familiare. 
    3.8 Sul  piano  dell'eguaglianza  tra  cittadini  (art.  3  della
Costituzione) la disposizione di legge censurata consente un  effetto
distorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di  sesso
maschile poiche', a parita' di inizio del  corso  di  formazione,  la
sospensione della frequenza  determinata  da  ragioni  di  maternita'
comporta la posticipazione del  conseguimento  del  relativo  titolo,
esponendosi al dubbio di non garantire l'uguaglianza e la parita'  di
trattamento tra uomo e donna anche  con  riferimento  all'accesso  al
lavoro e di discriminare le donne a  causa  della  maternita'.  Tanto
appare ancor piu' evidente se si ha riguardo al periodo  di  «congedo
di maternita'» di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 151  del
2001 durante il quale vi e' il divieto di adibire la donna al  lavoro
e che, in virtu'  del  richiamo  contenuto  nella  stessa  norma  ivi
censurata, trova applicazione anche per il  corso  di  formazione  in
questione. 
    Conseguendone una condizione di difformita' di trattamento tra  i
corsisti uomini e le corsiste donne, laddove solo per  queste  ultime
alla sospensione del  corso  per  «congedo  di  maternita'»  consegua
necessariamente la posticipazione dell'esame  finale  con  successiva
decorrenza degli effetti del titolo finale e decorrenza  dell'accesso
alla professione. 
    3.9 Con riferimento agli articoli 31, 32 e 37 della  Costituzione
la  disciplina  in  questione,  pur  affermando  il  rispetto   della
normativa  a  tutela  della  gravidanza,  tuttavia  finisce  con   lo
scoraggiare  il   godimento   dei   relativi   diritti   poiche'   la
posticipazione dell'esame finale  del  corso  determina  altresi'  la
posticipazione del conseguimento  del  relativo  titolo  con  effetti
sulla decorrenza della carriera professionale della donna e nel  caso
di specie con effetti anche in termini di  diversa  disciplina  della
professione cui il corso da' accesso. 
    Come  ha  avuto  piu'  volte   modi   di   affermare   la   Corte
costituzionale, a  proposito  della  disciplina  sulla  tutela  della
maternita' introdotta con la legge 30  dicembre  1971,  n.  1204,  la
gamma dei valori costituzionali perseguiti  dal  legislatore  risulta
ampliata. 
    «Con la nuova normativa si sviluppa  ulteriormente  la  coscienza
della funzione sociale della maternita', del valore  dell'inserimento
della donna nel lavoro, e quindi della necessita' di interventi della
societa' volti a tutelare la maternita' stessa. Assieme  alla  tutela
della salute e della condizione della  madre,  tuttavia,  emerge  con
decisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di
tempo, anche alla prestazione assicurata dalla legge 6 dicembre  1971
n. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato)
anche la considerazione  degli  interessi  del  bambino,  che  appare
destinatario concorrente, quando  non  prevalente  ed  esclusivo,  di
significative previsioni nella  legge  stessa  rinvenibili.  Potrebbe
anzi dirsi che, in sostanza,  oggetto  della  protezione  nella  fase
successiva al parto diviene, al di  la'  dei  casi  di  specifica  ed
esclusiva considerazione della salute della madre in  connessione  al
parto stesso, il rapporto madre - bambino,  visto  sotto  il  profilo
della attiva ed assidua  partecipazione  della  prima  allo  sviluppo
fisico e psichico del figlio.» (cosi' Corte costituzionale,  sentenza
n. 1 del 1987) 
    Se dunque con gli istituti di cui all'attuale decreto legislativo
n. 151 del 2001  il  legislatore  mira  a  tutelare  da  un  lato  la
sicurezza e la salute (art. 32 della Costituzione) delle  lavoratrici
nel periodo anteriore e successivo al parto, e  per  altri  versi  ad
apprestare la migliore tutela all'interesse del minore (articoli 31 e
37 della Costituzione) che assume  carattere  assoluto  o,  comunque,
preminente (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 285 del 2010),  il
loro mancato godimento - scoraggiato dagli effetti negativi che, come
nel caso di specie, possono conseguirne in  termini  di  differimento
della carriera professionale - finisce col negare  l'effettivita'  di
tale tutela. 
    Vi e' dunque un sostanziale rischio di menomazione non solo della
tutela della salute  della  donna  in  gravidanza,  ma  degli  stessi
diritti del minore a godere di una speciale protezione  e  a  vedersi
garantita  la  relazione  fisiologica  e  affettiva  con   la   madre
necessaria per un sano sviluppo della propria persona. 
    3.10 La Corte costituzionale, sia  pure  con  riferimento  a  una
questione  parzialmente  differente  riguardante  le  vincitrici  del
concorso a vice Ispettore assenti al  corso  di  formazione  a  causa
della maternita', con la sentenza n. 211 del 2023 ha ritenuto difatti
che  «L'art.  3  della  Costituzione  e'  violato  poiche'  la  piena
realizzazione del diritto fondamentale alla  parita'  di  trattamento
tra uomini e donne  non  risulta  adeguatamente  garantita  dal  solo
riconoscimento del diritto a partecipare a  un  corso  di  formazione
organizzato  in  una  data  successiva   e   incerta,   non   essendo
l'amministrazione vincolata ad attivare tale corso  secondo  scadenze
prestabilite. Il ritardo nell'immissione in ruolo si  riflette  nella
discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in  considerazione
della maternita' rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso.
Ne' puo' considerarsi  rispettato  dalle  disposizioni  censurate  il
principio  di   ragionevolezza,   non   essendo   giustificabile   il
pregiudizio  derivante  dalla  negazione  del   diritto   di   essere
tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri  vincitori  del
medesimo concorso. 
    Al contempo, questa disciplina  viola  i  principi  di  cui  agli
articoli 31 e 37 della Costituzione, che tutelano  la  maternita'  e,
con essa, l'interesse  primario  dei  minori.  La  giurisprudenza  di
questa Corte ha da  tempo  riconosciuto  che  «gli  istituti  nati  a
salvaguardia della maternita' non hanno piu',  come  in  passato,  il
fine precipuo  ed  esclusivo  di  protezione  della  donna,  ma  sono
destinati anche alla garanzia del preminente  interesse  del  minore,
che va tutelato non soltanto  per  quanto  attiene  ai  bisogni  piu'
propriamente fisiologici ma anche in  riferimento  alle  esigenze  di
carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua
personalita'» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze
n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993). 
    Parimenti con la sentenza n. 200 del 2020 la  Corte  aveva  avuto
modo di affermare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma
2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che comprometteva di fatto
l'assunzione   dei   candidati   che   si   trovavano   nel   periodo
corrispondente   all'interdizione    anticipata    dal    lavoro    e
all'astensione obbligatoria per maternita' per «insanabile  contrasto
con i principi costituzionali che tutelano l'interesse  primario  dei
minori. I principi gia' espressi da questa  Corte,  relativamente  al
divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza  e  alla
maternita', nonche' alla cura del bambino, intesa come valorizzazione
di un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n.  158  del
2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995).» 
  4. - Conclusioni. 
    4.1 Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla
Corte   costituzionale,   affinche'   decida   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  che,   con   la   presente   ordinanza,
incidentalmente si pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma  5,  del
decreto legislativo n. 368 del 1999 per contrasto con gli articoli 3,
31, 32 e 37 della Costituzione. 
    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di  legittimita'
costituzionale. 
    Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei Deputati. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art.  52,
commi 1 e 2, del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
all'art. 9, paragrafi 1  e  4,  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016  e  all'art.
2-septies del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del
presente provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche'  di
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o  di
persone comunque ivi citate. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  24
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati: 
      Maria Cristina Quiligotti, Presidente; 
      Francesca Ferrazzoli, Primo referendario; 
      Silvia Piemonte, Primo referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Quiligotti 
 
                                                L'estensore: Piemonte