Reg. ord. n. 208 del 2025 pubbl. su G.U. del 29/10/2025 n. 44
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 11/09/2025
Tra: A. K. C/ Ministero della Salute
Oggetto:
Istruzione – Maternità e infanzia – Formazione specifica in medicina generale – Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, peraltro, anche per gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa di tale sospensione – Mancata previsione della retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale scadenza originaria del triennio formativo – Denunciata disposizione che consente un effetto distorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di sesso maschile, poiché, a parità di inizio del corso di formazione, la sospensione della frequenza determinata da ragioni di maternità comporta la posticipazione del relativo titolo – Lesione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento tra uomo e donna, anche con riferimento all’accesso al lavoro e di non discriminazione – Disciplina che menoma la tutela della gravidanza, provocando effetti sia sulla decorrenza della carriera professionale della donna che in termini di diversa disciplina della professione cui il corso da accesso – Incidenza sui diritti del minore a godere di una speciale protezione – Lesione del principio secondo il quale la Repubblica agevola la formazione della famiglia e protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù – Violazione della tutela della salute – Contrasto con il principio che impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 17/08/1999 Num. 368 Art. 24 Co. 5
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 31 Co.
Costituzione Art. 32 Co.
Costituzione Art. 37 Co.
direttiva CE Art. 2 Co.
direttiva CE Art. 14 Co.
decreto legislativo Art. Co.
decreto legislativo Art. 25 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2025
Ordinanza dell'11 settembre 2025 del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da A. K. contro Ministero
della salute, Regione Lazio e Asl Roma 1.
Istruzione - Maternita' e infanzia - Formazione specifica in medicina
generale - Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai
quaranta giorni lavorativi consecutivi, peraltro, anche per
gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che
l'intera sua durata non e' ridotta a causa di tale sospensione -
Mancata previsione della retroattivita' degli effetti giuridici del
diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale
scadenza originaria del triennio formativo.
- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE
che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 24, comma 5.
(GU n. 44 del 29-10-2025)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Terza Quater)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 13112 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da A. K., rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele
Cacciotti, Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Ministero della salute, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
nei confronti Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Per l'annullamento
con l'atto introduttivo del giudizio:
della nota in data..., con cui si respinge sostanzialmente la
domanda di ammissione con riserva della ricorrente all'esame finale
del corso di formazione specifica in medicina generale, nonche' per
l'ammissione con riserva al predetto esame e per il riconoscimento
del diritto alla retrodatazione del convenzionamento a tempo
indeterminato, a fini di pari trattamento della ricorrente rispetto
agli altri iscritti al medesimo corso.
Con i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024:
del diniego di ammissione della ricorrente all'esame finale del
Corso di Specializzazione... (Regione Lazio - Registro Ufficiale
del...).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della
salute, della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la
dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale.
1. - I fatti di causa.
1.1 La ricorrente, dott.ssa in medicina e iscritta al... corso
triennale di formazione specifica in Medicina generale... bandito
dalla Regione Lazio, con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto
l'annullamento della nota del... con la quale la Regione le ha negato
di essere ammessa con riserva a sostenere l'esame finale, fissato
nella sessione ordinaria del... per il rilascio del relativo diploma
di formazione specifica in medicina generale, in quanto priva del
requisito di frequenza complessiva del corso pari a trentasei mesi.
In particolare la ricorrente risulta aver iniziato la frequenza
del ridetto corso in data... e averla sospesa dal... al... per
astensione facoltativa sempre per maternita' e dal... al... per
astensione facoltativa sempre per maternita'. Pertanto, avendo il
corso una durata triennale e dovendo il relativo periodo di
sospensione essere recuperato, la data di ultimazione della frequenza
risultava di fatto posticipata a..., anziche' a... per cui la
dottoressa non veniva inclusa nell'elenco dei corsisti ammessi alla
sessione ordinaria dell'esame finale calendarizzata per il...
Tuttavia, onde poter comunque conseguire il relativo diploma
entro il mese di..., la dott.ssa ha chiesto alla Regione Lazio in
data... di essere ammessa con riserva a sostenere l'esame finale
nella sessione ordinaria, con recupero successivo della rimanente
attivita' di frequenza. Tanto al fine di non rientrare nel campo di
applicazione della nuova disciplina di cui all'Accordo Collettivo
Nazionale del 4 aprile 2024 che per i medici di medicina generale ha
previsto l'istituzione di un ruolo unico di assistenza primaria con
inserimento obbligatorio - sia pure a determinate condizioni - per i
medici specializzati in medicina generale dopo il 1° gennaio 2025.
1.2 Con successivi motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024,
la ricorrente ha chiesto, formulando altresi' istanza di misura
cautelare monocratica, l'annullamento del provvedimento del... con
cui la Regione Lazio ha nuovamente respinto l'ulteriore istanza
formulata dalla ricorrente in data... «di essere ammessa con riserva
all'esame finale del Corso di Specializzazione MMG... fissato per i
giorni..., fatta salva la disponibilita' a svolgere attivita'
supplementare per completare il periodo di durata naturale del corso,
ovvero, in via subordinata, di retrodatazione del convenzionamento a
tempo determinato, ove l'interessata fosse costretta ad attendere la
successiva sessione d'esame».
La Regione con tale nota, oltre a ribadire la necessita' del
recupero del periodo di formazione per i mesi sospesi, ha negato la
retrodatazione (al...) degli effetti dell'esame da sostenere
successivamente «in quanto fattispecie che configurerebbe un falso in
atto pubblico».
Sostiene parte ricorrente l'illegittimita' del diniego per
violazione di legge ed eccesso di potere sia perche' la stessa
avrebbe comunque completato tutta l'attivita' didattica del percorso
formativo, residuando soltanto la necessita' di recuperare la
frequenza per il periodo sospeso, sia perche' adottato in violazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e dell'infanzia) e del decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna) che vietano ogni forma di
disparita' di trattamento tra uomo e donna, in particolare in ragione
della gravidanza.
1.3 Con decreto presidenziale del 10 dicembre 2024, n. 5662
l'istanza cautelare monocratica e' stata accolta.
1.4 Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero
della Salute, l'Azienda sanitaria locale (ASL) Roma 1 e la Regione
Lazio.
Nelle loro memorie la Regione e la ASL Roma 1 hanno sostenuto la
piena legittimita' degli atti impugnati in quanto costituenti
applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e
successive modifiche e integrazioni.
Il Ministero della salute ha eccepito in via preliminare il
proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il ricorso a
oggetto solo provvedimenti di competenza della Regione Lazio, e nel
merito l'infondatezza del ricorso.
1.5 Con memoria di replica dell'11 gennaio 2025 parte ricorrente
ha rappresentato di essere stata ammessa a sostenere con riserva
l'esame in data... in seguito all'accoglimento della misura cautelare
monocratica e di averlo superato.
1.6 All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025
l'istanza cautelare e' stata respinta con ordinanza del 17 gennaio
2025, n. 322, confermata anche in sede di appello con ordinanza del
Consiglio di Stato, sez. III, del 28 febbraio 2025, n. 788.
1.7 Da ultimo, con memoria del 24 maggio 2025, parte ricorrente
ha rappresentato di avere, nelle more, proseguito la frequenza con
completamento dei trentasei mesi di corso il... e di aver sostenuto e
superato l'esame finale nella sessione straordinaria del... Ha
specificato parte ricorrente di avere ormai interesse al ricorso nei
soli limiti della questione posta con riferimento alla retrodatazione
del diploma finale, insistendo a tal fine per un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 24, comma 5, del decreto
legislativo n. 368 del 1999 che possa elidere la discriminazione che
diversamente verrebbe a determinarsi a danno delle donne le quali in
ragione della propria gravidanza si trovano a dover sospendere la
frequenza dei corsi in questione e a sostenere l'esame finale solo
una volta recuperato il periodo di sospensione.
1.8 Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025 la causa e' stata
trattenuta in decisione.
2. - La rilevanza della questione.
2.1 Occorre premettere che l'interesse al ricorso e' ormai
limitato, come dichiarato dalla difesa della ricorrente nella memoria
del 24 maggio 2025, esclusivamente alla questione controversa
attinente alla legittimita' della decorrenza degli effetti giuridici
del superamento dell'esame finale del corso triennale di formazione
specifica in medicina generale... sostenuto dalla stessa nella
sessione straordinaria del...
2.2 L'Amministrazione nel disporre la necessita' del recupero
della frequenza del periodo di formazione sospeso e negare la
retroattivita' degli effetti del diploma ha fatto applicazione del
disposto di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, che cosi' recita: «Gli impedimenti temporanei
superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio
militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle
suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di
tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del
servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.»
E' opinione del Tribunale amministrativo regionale che sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale, rilevata d'ufficio, della richiamata disposizione di
cui all'art. 24 comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.
368, nella parte in cui nel disporre che l'assenza per gravidanza
superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospende il
periodo di formazione e che l'intera durata della formazione fissata
- in combinato disposto con il primo comma, nella durata di tre anni
non e' ridotta, non prevede tuttavia la retroattivita' degli effetti
giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data
della naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla
data della sessione ordinaria d'esame).
In tal modo alla sospensione del periodo di formazione in ragione
della gravidanza consegue necessariamente la posticipazione del
conseguimento del titolo e della produzione degli effetti ad esso
riconducibili.
2.3 La rilevanza della questione discende dal fatto che l'assenza
della previsione della retroattivita' degli effetti dell'esame finale
alla naturale scadenza del corso triennale (nel caso di specie:
sessione ordinaria di...), anziche' alla data di superamento
effettivo dell'esame (nel caso di specie: sessione straordinaria
di...), comporta l'applicazione alla ricorrente di una disciplina del
rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale (di
cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 4 aprile 2024), che - a
prescindere da valutazioni sulla maggiore o minore gravosita' -
comunque si caratterizza per essere diversa da quella applicata ai
colleghi di corso della ricorrente che, non avendo dovuto
interrompere la frequenza per via di una gravidanza, hanno potuto
conseguire il relativo diploma entro...
Inoltre nel caso di specie, avendo potuto la ricorrente avere
accesso al conferimento dell'incarico temporaneo di medico di
medicina generale (determinazione dirigenziale della ASL Roma 1 n...
del...) per l'assistenza primaria, in applicazione dell'art. 33,
comma 4 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) 28 aprile 2022 che
rinvia dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12 e all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, la
posticipazione del conseguimento del titolo di formazione, senza la
previsione della retroattivita' degli effetti dello stesso, determina
altresi' la posticipazione a... della trasformazione dell'incarico a
tempo indeterminato.
2.4 La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si
presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del
ricorso, con conseguente diniego della retroattivita' degli effetti
del titolo conseguito dalla ricorrente solo in data...
La praticabilita' di una lettura costituzionalmente orientata
della disposizione di cui al comma 5, dell'art. 24, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 36, pure invocata dalla ricorrente,
osta con il dato letterale della disposizione che non prevede la
retroattivita' degli effetti del diploma conseguito dopo il periodo
di recupero una volta completata la frequenza di trentasei mesi di
corso e ottenuto il giudizio finale formulato dalla Commissione al
termine del triennio (art. 29 del decreto legislativo n. 368 del
1999). La retrodatazione, essendo difatti un istituto «eccezionale»,
richiede per la sua applicazione una espressa previsione legislativa
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 211 del 2023 che richiama:
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenze 29 agosto 2022, n. 7498, e 22
luglio 2022, n. 6463; sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7504; TAR Lazio,
sez. I-quater, 29 maggio 2023, n. 9056, e 7 maggio 2019, n. 5723),
non potendosi come fa parte ricorrente - desumersi dal mero richiamo
contenuto nella disposizione in questione al rispetto delle
disciplina normativa a tutela della maternita' («Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge
30 dicembre 1971, n. 1204...»).
Una diversa lettura forzerebbe inammissibilmente il dato
normativo, poiche' questo costituisce il limite cui deve arrestarsi
anche l'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo essere
sollevato l'incidente di costituzionalita' ogni qual volta l'opzione
ermeneutica supposta conforme alla Costituzione sia incongrua
rispetto al tenore letterale della norma stessa (Cass., SS.UU., 1°
giugno 2021, n. 15177, e 22 marzo 2019, n. 8230, con richiamo a Corte
Costituzionale, sentenze n. 78 del 2012, n. 49 del 2015, n. 36 del
2016 e n. 82 del 2017).
3. - La non manifesta infondatezza della questione.
3.1 La formazione specifica in medicina generale e' stata
disciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE, successivamente
trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle successive
direttive 2001/19/CE, 2005/36/CE e 2013/55/UE, onde garantire la
libera circolazione dei professionisti dell'area sanitaria
all'interno dell'Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento
dei titoli di formazione.
La normativa comunitaria e' stata recepita e attuata
nell'ordinamento nazionale rispettivamente dal decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 256, (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e dal
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (che ha recepito la
direttiva 93/16/CEE), come successivamente modificato e integrato.
A norma dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999 il
diploma di formazione specifica in medicina generale si consegue a
seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale
della durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio professionale (comma 1). Il corso
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della
frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche e si conclude
con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da
parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello
predisposto con decreto del Ministro della salute (comma 2).
L'articolazione del corso di formazione per un totale di almeno
4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura
pratica, nonche' gli obiettivi didattici, le metodologie di
insegnamento-apprendimento e i programmi delle attivita' teoriche e
pratiche sono demandati ex art. 26 del decreto legislativo n. 368 del
1999 a un decreto del Ministro della salute.
Con il decreto ministeriale 7 marzo 2006, recante «Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale», sono stati dettati i criteri unitari
per l'organizzazione e l'attivazione da parte delle regioni e dalle
Province autonome dei predetti corsi.
3.2 La necessita' di unitarieta' e omogeneita' della disciplina
dei corsi in questione porta a ritenere, in via incidentale in questa
sede, l'infondatezza della eccezione sollevata in via preliminare dal
Ministero della salute circa il proprio difetto di legittimazione
passiva, sussistendo l'interesse, anche solo quale controinteressato,
a difendere la legittimita' di un provvedimento che, per quanto
adottato dalla Regione, costituisce tuttavia attuazione della
richiamata presupposta disciplina avente carattere nazionale.
3.3 Ai fini che qui rilevano, l'art. 24 del decreto legislativo
n. 368 del 1999 dispone che il diploma di formazione specifica in
medicina generale «si consegue a seguito di un corso di formazione
specifica in medicina generale della durata di tre anni...»,
comportando «un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo
della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da
svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e
degli enti competenti...».
Il richiamato comma 5 del medesimo art. 24 stabilisce che «Gli
impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi
consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono
il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non
e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle
sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni.»
3.4 Rileva il Collegio come il rinvio alla normativa a tutela
della gravidanza debba intendersi nel senso che sono garantiti ai
corsisti i diritti di cui alla disciplina in materia, tra cui
l'astensione obbligatoria dal lavoro per le condizioni della
gravidanza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
trattandosi peraltro di corso di formazione che prevede un'attivita'
pratica da svolgersi in ambiente ospedaliero e che dunque richiede
l'applicazione di tutte le cautele previste per le lavoratrici
connesse alla gravidanza.
Pertanto il richiamo a impedimenti temporanei superiori ai
quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza contenuto nella
disposizione censurata deve intendersi riferito agli istituti
disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001, che pone il
divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti
la data presunta del parto - ovvero, ove il parto avvenga oltre tale
data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la
data effettiva del parto - nonche' durante i tre mesi dopo il parto
(art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) ). E' inoltre prevista
l'interdizione anticipata dal lavoro, di cui all'art. 17, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 151 del 2001, che prevede per le
lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione
dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio
per maternita', in caso di gravi o particolari motivi, valutati dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, avvalendosi dei
competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
Il decreto legislativo n. 151 del 2001 contempla poi ulteriori
istituti a tutela della maternita' e della paternita', tra cui un
periodo di astensione facoltativa.
Nel caso di specie occorre rilevare che, anche solo limitando la
rilevanza della questione al periodo di «congedo di maternita'» pari
a cinque mesi, si sarebbe determinato lo slittamento del
completamento del corso nel 2025 anziche' ad ottobre 2024.
3.5 La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 24 del decreto
legislativo n. 368 del 1999, dunque, al fine di garantire il diritto
della donna in maternita' di concludere il percorso di formazione e
conseguire il diploma di medico di medicina generale, riconosce la
possibilita' di recuperare il periodo di formazione sospeso e di
poter sostenere l'esame finale in sessioni straordinarie. La norma
appare volta a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
tutela della maternita' e al contempo ad evitare che il godimento di
tali diritti si rifletta in danno delle donne corsiste che si trovino
in ragione della gravidanza nella condizione di dover interrompere la
frequenza del corso di formazione.
Tuttavia un meccanismo di recupero di tal genere (vincolato alla
necessaria durata della frequenza protratta per un periodo di
trentasei mesi senza possibilita' di altre forme di integrazione
dell'attivita' sospesa) che non preveda al contempo la retrodatazione
del diploma di formazione alla data della naturale scadenza del
corso, finisce per un verso con il lasciare irrisolto un elemento di
differenziazione rispetto ai colleghi corsisti uomini per i quali non
si pone l'obbligo di astensione nei periodi di congedo per maternita'
(art. 16, decreto legislativo n. 151 del 2001) e per altro verso per
prevedere comunque un trattamento meno favorevole e discriminatorio
in ragione della maternita'.
3.6 Sorge pertanto il dubbio del contrasto dell'art. 24, comma 5,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 con i principi costituzionali
volti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a
garantire la parita' di trattamento tra uomo e donna, nonche' con i
principi a tutela della maternita' e della famiglia piu' volte
affermati con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ma che
appaiono estensibili anche ad altri settori in cui si esplica lo
sviluppo della persona umana come l'attivita' formativa propedeutica
allo svolgimento di un'attivita' lavorativa, come nel caso di specie.
A questo riguardo, va sottolineato che alla progressiva
affermazione dei principi di non discriminazione e di parita' di
trattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, si e'
accompagnato il divieto di «qualsiasi trattamento meno favorevole
riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al
congedo per maternita'» (art. 2, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva n. 2006/54/CE) e di qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo all'accesso
al lavoro, ma anche alla formazione professionale (art. 14, lettere
a) e b), della direttiva citata). I principi posti da questa
direttiva sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, (Attuazione della direttiva
2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego), che ha ricompreso nell'ambito applicativo del divieto di
discriminazioni dirette e indirette, di cui all'art. 25 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di
gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive,
ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi
diritti».
3.7 La norma in esame appare in contrasto con i parametri
costituzionali di cui all'art. 3 della Costituzione, che assicura la
parita' tra uomini e donne, all'art. 31 della Costituzione, che
qualifica compito della Repubblica l'agevolazione della formazione
della famiglia e la protezione della maternita', all'art. 32 della
Costituzione che tutela la salute e all'art. 37 della Costituzione
che impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna
compatibili con l'adempimento della sua funzione familiare.
3.8 Sul piano dell'eguaglianza tra cittadini (art. 3 della
Costituzione) la disposizione di legge censurata consente un effetto
distorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di sesso
maschile poiche', a parita' di inizio del corso di formazione, la
sospensione della frequenza determinata da ragioni di maternita'
comporta la posticipazione del conseguimento del relativo titolo,
esponendosi al dubbio di non garantire l'uguaglianza e la parita' di
trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all'accesso al
lavoro e di discriminare le donne a causa della maternita'. Tanto
appare ancor piu' evidente se si ha riguardo al periodo di «congedo
di maternita'» di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 151 del
2001 durante il quale vi e' il divieto di adibire la donna al lavoro
e che, in virtu' del richiamo contenuto nella stessa norma ivi
censurata, trova applicazione anche per il corso di formazione in
questione.
Conseguendone una condizione di difformita' di trattamento tra i
corsisti uomini e le corsiste donne, laddove solo per queste ultime
alla sospensione del corso per «congedo di maternita'» consegua
necessariamente la posticipazione dell'esame finale con successiva
decorrenza degli effetti del titolo finale e decorrenza dell'accesso
alla professione.
3.9 Con riferimento agli articoli 31, 32 e 37 della Costituzione
la disciplina in questione, pur affermando il rispetto della
normativa a tutela della gravidanza, tuttavia finisce con lo
scoraggiare il godimento dei relativi diritti poiche' la
posticipazione dell'esame finale del corso determina altresi' la
posticipazione del conseguimento del relativo titolo con effetti
sulla decorrenza della carriera professionale della donna e nel caso
di specie con effetti anche in termini di diversa disciplina della
professione cui il corso da' accesso.
Come ha avuto piu' volte modi di affermare la Corte
costituzionale, a proposito della disciplina sulla tutela della
maternita' introdotta con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la
gamma dei valori costituzionali perseguiti dal legislatore risulta
ampliata.
«Con la nuova normativa si sviluppa ulteriormente la coscienza
della funzione sociale della maternita', del valore dell'inserimento
della donna nel lavoro, e quindi della necessita' di interventi della
societa' volti a tutelare la maternita' stessa. Assieme alla tutela
della salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con
decisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di
tempo, anche alla prestazione assicurata dalla legge 6 dicembre 1971
n. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato)
anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare
destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di
significative previsioni nella legge stessa rinvenibili. Potrebbe
anzi dirsi che, in sostanza, oggetto della protezione nella fase
successiva al parto diviene, al di la' dei casi di specifica ed
esclusiva considerazione della salute della madre in connessione al
parto stesso, il rapporto madre - bambino, visto sotto il profilo
della attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo
fisico e psichico del figlio.» (cosi' Corte costituzionale, sentenza
n. 1 del 1987)
Se dunque con gli istituti di cui all'attuale decreto legislativo
n. 151 del 2001 il legislatore mira a tutelare da un lato la
sicurezza e la salute (art. 32 della Costituzione) delle lavoratrici
nel periodo anteriore e successivo al parto, e per altri versi ad
apprestare la migliore tutela all'interesse del minore (articoli 31 e
37 della Costituzione) che assume carattere assoluto o, comunque,
preminente (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 285 del 2010), il
loro mancato godimento - scoraggiato dagli effetti negativi che, come
nel caso di specie, possono conseguirne in termini di differimento
della carriera professionale - finisce col negare l'effettivita' di
tale tutela.
Vi e' dunque un sostanziale rischio di menomazione non solo della
tutela della salute della donna in gravidanza, ma degli stessi
diritti del minore a godere di una speciale protezione e a vedersi
garantita la relazione fisiologica e affettiva con la madre
necessaria per un sano sviluppo della propria persona.
3.10 La Corte costituzionale, sia pure con riferimento a una
questione parzialmente differente riguardante le vincitrici del
concorso a vice Ispettore assenti al corso di formazione a causa
della maternita', con la sentenza n. 211 del 2023 ha ritenuto difatti
che «L'art. 3 della Costituzione e' violato poiche' la piena
realizzazione del diritto fondamentale alla parita' di trattamento
tra uomini e donne non risulta adeguatamente garantita dal solo
riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione
organizzato in una data successiva e incerta, non essendo
l'amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze
prestabilite. Il ritardo nell'immissione in ruolo si riflette nella
discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione
della maternita' rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso.
Ne' puo' considerarsi rispettato dalle disposizioni censurate il
principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il
pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere
tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del
medesimo concorso.
Al contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli
articoli 31 e 37 della Costituzione, che tutelano la maternita' e,
con essa, l'interesse primario dei minori. La giurisprudenza di
questa Corte ha da tempo riconosciuto che «gli istituti nati a
salvaguardia della maternita' non hanno piu', come in passato, il
fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono
destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore,
che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni piu'
propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di
carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua
personalita'» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze
n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).
Parimenti con la sentenza n. 200 del 2020 la Corte aveva avuto
modo di affermare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che comprometteva di fatto
l'assunzione dei candidati che si trovavano nel periodo
corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e
all'astensione obbligatoria per maternita' per «insanabile contrasto
con i principi costituzionali che tutelano l'interesse primario dei
minori. I principi gia' espressi da questa Corte, relativamente al
divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla
maternita', nonche' alla cura del bambino, intesa come valorizzazione
di un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n. 158 del
2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995).»
4. - Conclusioni.
4.1 Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai
sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla
Corte costituzionale, affinche' decida della questione di
legittimita' costituzionale che, con la presente ordinanza,
incidentalmente si pone.
Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e
di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini
indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 368 del 1999 per contrasto con gli articoli 3,
31, 32 e 37 della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimita'
costituzionale.
Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del
presente provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche' di
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di
persone comunque ivi citate.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente;
Francesca Ferrazzoli, Primo referendario;
Silvia Piemonte, Primo referendario, estensore.
Il Presidente: Quiligotti
L'estensore: Piemonte