Reg. ord. n. 207 del 2025 pubbl. su G.U. del 29/10/2025 n. 44

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli  del 11/09/2025

Tra: V. T.

Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell’esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20-bis del codice penale – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2025

Ordinanza dell'11 settembre 2025 del  Tribunale  di  sorveglianza  di
Napoli nel procedimento penale a carico di V. T.. 
 
Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti  del  magistrato
  di sorveglianza - Procedimento in materia di liberazione anticipata
  -  Denunciata  mancata  previsione  della  competenza  del  giudice
  dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei  confronti
  del  condannato  alla  pena  del  lavoro   di   pubblica   utilita'
  sostitutivo, di cui all'art. 20-bis del codice penale. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), artt. 69 e 69-bis. 


(GU n. 44 del 29-10-2025)

 
                  UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI 
 
    Il Magistrato  di  sorveglianza  letti  gli  atti  relativi  alla
richiesta di liberazione anticipata avanzata in data 16  luglio  2025
da T. V. nato ad... il... osserva a  seguito  di  trasmissione  degli
atti da parte del giudice per le indagini preliminari di Nola, che ha
ravvisato la competenza  di  questo  ufficio,  questo  magistrato  di
sorveglianza e' investito della richiesta di  liberazione  anticipata
presentata da T. V. 
    Non si intende qui contestare l'attribuzione  di  competenza,  ma
censurare la costituzionalita' delle norme in base  alle  quali  essa
viene ritenuta. 
    T. V.  e'  stato  ritenuto  colpevole  del  reato  di  detenzione
illecita di sostanze stupefacenti commesso in... il...  ed  e'  stato
condannato alla pena di anni due  e  mesi  dieci  di  reclusione  con
sentenza del giudice per le indagini  preliminari  del  Tribunale  di
Nola emessa il 31 maggio 2023 irrevocabile il 17 giugno 2023. 
    Tale pena e' stata convertita  in  lavoro  di  pubblica  utilita'
sostitutivo con la stessa sentenza di condanna. 
    Con ordinanza del 30 luglio 2025, cui si  faceva  riferimento  in
apertura, il giudice per le indagini  preliminari  del  Tribunale  di
Nola ha trasmesso gli atti per competenza a questo ufficio. 
    Il giudice nolano ha ricordato che il lavoro di pubblica utilita'
e' stato inserito  nel  2022  tra  le  pene  sostitutive  delle  pene
detentive brevi elencate dall'art. 20-bis del codice penale. Ad  esso
si applicano in quanto compatibili gli  articoli  47,  comma  12-bis,
51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio  1975/354.,  secondo
quanto previsto dall'art. 76 della legge n. 689/1981. 
    In particolare, per quello che rileva in questa sede, l'art.  47,
comma 12-bis, legge n. 354/1975 stabilisce che all'affidato in  prova
al servizio sociale, che abbia dato prova nel periodo di  affidamento
di  un  suo  concreto  recupero  sociale,  puo'  essere  concessa  la
detrazione di vela di cui all'art. 54. 
    Questione controversa  e'  quella  concernente  la  competenza  a
concedere  la  liberazione  anticipata  al   condannato   alla   pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita'. 
    Come richiamato infatti dal giudice per le  indagini  preliminari
nolano, la Suprema Corte di cassazione, con giurisprudenza  che  allo
stato appare conforme, ha valorizzato il  dato  letterale  costituito
dagli articoli 69 e 69-bis,  legge  n.  354/1975,  i  quali  affidano
univocamente  al  magistrato  di  sorveglianza  l'applicazione  della
liberazione anticipata, ed ha quindi affermato che la competenza  del
magistrato  di  sorveglianza  si  estende  anche   alla   liberazione
anticipata richiesta dal condannato al lavoro  di  pubblica  utilita'
sostitutiva. 
    Tale conclusione e' stata affermata dalla Corte di cassazione con
sentenze nn. 10302 del 10 gennaio 2025; 22662 del 7 marzo 2020; 18955
del 20 marzo 2025. 
    Tali decisioni, pur affermando la competenza  del  magistrato  di
sorveglianza a concedere il beneficio della  liberazione  anticipata,
hanno tuttavia riconosciuto che sarebbe  stato  maggiormente  lineare
attribuire tale competenza al giudice dell'esecuzione  -  ossia  allo
stesso organo giurisdizionale che ha erogato la  pena  sostitutiva  -
secondo quanto prevedono gli articoli 63, 64 e 66, legge n. 689/1981,
atteso che tale organo giurisdizionale rimane competente  a  decidere
in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento  del  lavoro
di  pubblica  utilita',  mantenendo  a  tale  scopo  i  contatti  con
l'ufficio di esecuzione penale esterna. 
    In particolare Cassazione Sez. 1, sent. n. 831/2025 del  7  marzo
2025 ha evidenziato che «Dall'applicazione della sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita' deriva  dalla  competenza  funzionale
del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le  questioni
relative alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che ne  attesta
la definitiva espiazione e ne dichiara estinto  ogni  effetto  penale
[..].  L'art.  64,  comma  2,  legge  n.  689/1981,  come  modificato
dall'art. 71, comma 1, lettera n), decreto legislativo  n.  150/2022,
prevede espressamente la  competenza  riservata  al  giudice  che  ha
applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di  obbligatorieta'  per
decidere sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente a  tale
pena, a differenza di quanto stabilito per la detenzione  domiciliare
sostitutiva e per la semiliberta' sostitutiva, pene  sostitutive  per
l'esecuzione delle quali e' stabilita la competenza del magistrato di
sorveglianza (cosi' l'art. 62, legge n. 689/1981). 
    La decisione del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilita' sulla modifica delle  prescrizioni  viene
assunta con le modalita' previste dall'art. 667, comma 4, del  codice
di procedura penale, cioe' con ordinanza emessa  senza  formalita'  e
senza contraddittorio, da comunicare alle parti ed avverso  la  quale
puo' essere proposta opposizione. 
    La competenza del giudice che ha applicato  la  pena  sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita' e' fissata espressamente anche per la
revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni (art. 66, legge  n.
689/1981)  e  gli  e'  anche  riservata  nell'eventualita'   in   cui
concorrano anche pene sostitutive di specie diverse (art.  70,  legge
n. 689/1981)». 
    Deve dunque ritenersi che il delitto vivente interpreta il quadro
normativo innanzi ricostruito affermando la competenza del magistrato
di sorveglianza a concedere la liberazione anticipata a  qualsivoglia
tipo di condannato che si trovi in esecuzione di qualsivoglia tipo di
pena. 
    Questo giudice ritiene pero' dubita della costituzionalita' degli
articoli 69 e  69-bis,  legge  n.  357/1975,  come  interpretati  dal
diritto vivente, nella parte in cui attribuiscono  al  magistrato  di
sorveglianza la competenza a decidere  sulla  liberazione  anticipata
nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro
di pubblica utilita', di cui all'art. 20-bis del codice penale. 
    Quanto alla rilevanza della questione, essa  discende  dal  fatto
che le  norme  censurate  devono  essere  prioritariamente  applicate
nell'affermare la propria competenza e, di conseguenza, nel procedere
ad ogni necessario accertamento fattuale. 
    Quanto  alla  sua  non  manifesta  infondatezza,  il  dubbio   di
costituzionalita' appare plausibile con riferimento agli articoli 3 e
27, comma 3, ultima parte della Costituzione. 
    Sono infatti gli  stessi  argomenti  giuridici  utilizzati  dalla
Suprema  Corte  di  cassazione  per  affermare  la   competenza   del
magistrato  di  sorveglianza,  ad  offrire   il   fianco   a   talune
osservazioni. 
    Ed invero, una volta individuata la differenza tra la  disciplina
della  semiliberta'  sostitutiva  e  della   detenzione   domiciliare
sostitutiva,  per  l'esecuzione  delle  quali   la   competenza   del
magistrato di sorveglianza e'  espressamente  prevista  dalla  legge,
rispetto al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, per l'esecuzione
del quale  e'  espressamente  stabilita  la  competenza  del  giudice
dell'esecuzione (cfr anche la previsione dell'art. 661,  comma  1-bis
del codice di procedura  penale,  inserito  dall'art.  38,  comma  1,
lettera d) n. 2 del decreto legislativo n. 150/2022) tale  differenza
produce i suoi effetti anche sul  giudizio  in  ordine  al  grado  di
rieducazione conseguito dal condannato. 
    Il  condannato  al  lavoro  sostitutivo  di  pubblica   utilita',
infatti, durante tutta l'esecuzione  della  pena  e'  sottratto  alla
valutazione  del  magistrato  di  sorveglianza,  ed   appare   quindi
manifestamente irragionevole una disciplina che preveda  l'intervento
di tale  magistrato  solo  nel  momento  premiale  della  liberazione
anticipata. 
    A ben vedere, la  formulazione  letterale  degli  articoli  69  e
69-bis  I.o.p.   rappresenta   un   criterio   poco   affidabile   di
interpretazione: l'omessa novella di tali norme ad opera del  decreto
legislativo  n.  150/2022   appare   infatti   ascrivibile   ad   una
dimenticanza, piu' che ad una ponderata scelta di sistema. 
    Basti osservare che le  numerose  altre  norme  richiamate  dalla
Corte di cassazione - le quali sono state esplicitamente  interpolate
dal decreto legislativo n. 150/2022 - hanno prodotto l'armonizzazione
della  disciplina  del  lavoro  di  pubblica  utilita'   sostitutivo,
contribuendo a delineare una disciplina  distinta  dalle  altre  pene
sostitutive. Viceversa, l'intervento  puntiforme  del  magistrato  di
sorveglianza in un rapporto esecutivo, altrimenti sottratto alla  sua
vigilanza, introduce un  elemento  eccentrico  rispetto  al  restante
sistema normativo. 
    Di tanto e' consapevole la stessa Corte di cassazione, che non  a
caso  ha  evidenziato  come  «esigenze   sistematiche....   avrebbero
consigliato una concentrazione della competenza  anche  in  relazione
alla concessione della liberazione  anticipata  in  capo  al  giudice
dell'esecuzione». 
    Questo giudice  dubita  quindi  della  intrinseca  ragionevolezza
degli articoli 69 e 69-bis I.o.p. nella parte in cui non prevedono la
competenza del giudice dell'esecuzione  in  ordine  alla  liberazione
anticipata  nei  confronti  dei  condannati  al  lavoro  di  pubblica
utilita' sostitutivo. 
    Ulteriori perplessita' si ancorano all'art. 27, comma  3,  ultima
parte della Costituzione. 
    La decisione del magistrato di sorveglianza, infatti, rischia  di
essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio,
la lieve entita' di talune violazioni, in tal modo  pregiudicando  il
percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene
avviato. 
    Non gioverebbe sul punto obiettare che  anche  il  magistrato  di
sorveglianza interloquire con ufficio penale di esecuzione esterna  o
con le forze dell'ordine, perche' anche tale  interlocuzione  avrebbe
il difetto genetico di essere meramente  formale  e  riferita  ad  un
rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto e'  regolato  da  altro
giudice. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Cio'  permesso,  ritenuto  che  di  ufficio  si  debba  sollevare
questione di legittimita' costituzionale. 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione sviluppata. 
    Solleva  nei  termini   indicati,   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n.  354,  ed  eventualmente  di  ogni  altra  norma  collegata   alle
disposizioni anzidette, per violazione degli articoli 3  e  27  della
Costituzione nella parte in  cui  non  prevedono  la  competenza  del
giudice dell'esecuzione a  valutare  la  liberazione  anticipata  nei
confronti del condannato alla pena del lavoro  di  pubblica  utilita'
sostitutivo, previsto dall'art. 20-bis del codice penale. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che  a   cura   della   cancelleria   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed  che   sia
comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
        Napoli, 9 settembre 2025 
 
                                 Il Magistrato di sorveglianza: Cervo