Reg. ord. n. 207 del 2025 pubbl. su G.U. del 29/10/2025 n. 44
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 11/09/2025
Tra: V. T.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell’esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20-bis del codice penale – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2025
Ordinanza dell'11 settembre 2025 del Tribunale di sorveglianza di
Napoli nel procedimento penale a carico di V. T..
Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato
di sorveglianza - Procedimento in materia di liberazione anticipata
- Denunciata mancata previsione della competenza del giudice
dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti
del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo, di cui all'art. 20-bis del codice penale.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), artt. 69 e 69-bis.
(GU n. 44 del 29-10-2025)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
Il Magistrato di sorveglianza letti gli atti relativi alla
richiesta di liberazione anticipata avanzata in data 16 luglio 2025
da T. V. nato ad... il... osserva a seguito di trasmissione degli
atti da parte del giudice per le indagini preliminari di Nola, che ha
ravvisato la competenza di questo ufficio, questo magistrato di
sorveglianza e' investito della richiesta di liberazione anticipata
presentata da T. V.
Non si intende qui contestare l'attribuzione di competenza, ma
censurare la costituzionalita' delle norme in base alle quali essa
viene ritenuta.
T. V. e' stato ritenuto colpevole del reato di detenzione
illecita di sostanze stupefacenti commesso in... il... ed e' stato
condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione con
sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Nola emessa il 31 maggio 2023 irrevocabile il 17 giugno 2023.
Tale pena e' stata convertita in lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo con la stessa sentenza di condanna.
Con ordinanza del 30 luglio 2025, cui si faceva riferimento in
apertura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Nola ha trasmesso gli atti per competenza a questo ufficio.
Il giudice nolano ha ricordato che il lavoro di pubblica utilita'
e' stato inserito nel 2022 tra le pene sostitutive delle pene
detentive brevi elencate dall'art. 20-bis del codice penale. Ad esso
si applicano in quanto compatibili gli articoli 47, comma 12-bis,
51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975/354., secondo
quanto previsto dall'art. 76 della legge n. 689/1981.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, l'art. 47,
comma 12-bis, legge n. 354/1975 stabilisce che all'affidato in prova
al servizio sociale, che abbia dato prova nel periodo di affidamento
di un suo concreto recupero sociale, puo' essere concessa la
detrazione di vela di cui all'art. 54.
Questione controversa e' quella concernente la competenza a
concedere la liberazione anticipata al condannato alla pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita'.
Come richiamato infatti dal giudice per le indagini preliminari
nolano, la Suprema Corte di cassazione, con giurisprudenza che allo
stato appare conforme, ha valorizzato il dato letterale costituito
dagli articoli 69 e 69-bis, legge n. 354/1975, i quali affidano
univocamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della
liberazione anticipata, ed ha quindi affermato che la competenza del
magistrato di sorveglianza si estende anche alla liberazione
anticipata richiesta dal condannato al lavoro di pubblica utilita'
sostitutiva.
Tale conclusione e' stata affermata dalla Corte di cassazione con
sentenze nn. 10302 del 10 gennaio 2025; 22662 del 7 marzo 2020; 18955
del 20 marzo 2025.
Tali decisioni, pur affermando la competenza del magistrato di
sorveglianza a concedere il beneficio della liberazione anticipata,
hanno tuttavia riconosciuto che sarebbe stato maggiormente lineare
attribuire tale competenza al giudice dell'esecuzione - ossia allo
stesso organo giurisdizionale che ha erogato la pena sostitutiva -
secondo quanto prevedono gli articoli 63, 64 e 66, legge n. 689/1981,
atteso che tale organo giurisdizionale rimane competente a decidere
in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro
di pubblica utilita', mantenendo a tale scopo i contatti con
l'ufficio di esecuzione penale esterna.
In particolare Cassazione Sez. 1, sent. n. 831/2025 del 7 marzo
2025 ha evidenziato che «Dall'applicazione della sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita' deriva dalla competenza funzionale
del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questioni
relative alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che ne attesta
la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale
[..]. L'art. 64, comma 2, legge n. 689/1981, come modificato
dall'art. 71, comma 1, lettera n), decreto legislativo n. 150/2022,
prevede espressamente la competenza riservata al giudice che ha
applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di obbligatorieta' per
decidere sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente a tale
pena, a differenza di quanto stabilito per la detenzione domiciliare
sostitutiva e per la semiliberta' sostitutiva, pene sostitutive per
l'esecuzione delle quali e' stabilita la competenza del magistrato di
sorveglianza (cosi' l'art. 62, legge n. 689/1981).
La decisione del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilita' sulla modifica delle prescrizioni viene
assunta con le modalita' previste dall'art. 667, comma 4, del codice
di procedura penale, cioe' con ordinanza emessa senza formalita' e
senza contraddittorio, da comunicare alle parti ed avverso la quale
puo' essere proposta opposizione.
La competenza del giudice che ha applicato la pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita' e' fissata espressamente anche per la
revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni (art. 66, legge n.
689/1981) e gli e' anche riservata nell'eventualita' in cui
concorrano anche pene sostitutive di specie diverse (art. 70, legge
n. 689/1981)».
Deve dunque ritenersi che il delitto vivente interpreta il quadro
normativo innanzi ricostruito affermando la competenza del magistrato
di sorveglianza a concedere la liberazione anticipata a qualsivoglia
tipo di condannato che si trovi in esecuzione di qualsivoglia tipo di
pena.
Questo giudice ritiene pero' dubita della costituzionalita' degli
articoli 69 e 69-bis, legge n. 357/1975, come interpretati dal
diritto vivente, nella parte in cui attribuiscono al magistrato di
sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata
nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro
di pubblica utilita', di cui all'art. 20-bis del codice penale.
Quanto alla rilevanza della questione, essa discende dal fatto
che le norme censurate devono essere prioritariamente applicate
nell'affermare la propria competenza e, di conseguenza, nel procedere
ad ogni necessario accertamento fattuale.
Quanto alla sua non manifesta infondatezza, il dubbio di
costituzionalita' appare plausibile con riferimento agli articoli 3 e
27, comma 3, ultima parte della Costituzione.
Sono infatti gli stessi argomenti giuridici utilizzati dalla
Suprema Corte di cassazione per affermare la competenza del
magistrato di sorveglianza, ad offrire il fianco a talune
osservazioni.
Ed invero, una volta individuata la differenza tra la disciplina
della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare
sostitutiva, per l'esecuzione delle quali la competenza del
magistrato di sorveglianza e' espressamente prevista dalla legge,
rispetto al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, per l'esecuzione
del quale e' espressamente stabilita la competenza del giudice
dell'esecuzione (cfr anche la previsione dell'art. 661, comma 1-bis
del codice di procedura penale, inserito dall'art. 38, comma 1,
lettera d) n. 2 del decreto legislativo n. 150/2022) tale differenza
produce i suoi effetti anche sul giudizio in ordine al grado di
rieducazione conseguito dal condannato.
Il condannato al lavoro sostitutivo di pubblica utilita',
infatti, durante tutta l'esecuzione della pena e' sottratto alla
valutazione del magistrato di sorveglianza, ed appare quindi
manifestamente irragionevole una disciplina che preveda l'intervento
di tale magistrato solo nel momento premiale della liberazione
anticipata.
A ben vedere, la formulazione letterale degli articoli 69 e
69-bis I.o.p. rappresenta un criterio poco affidabile di
interpretazione: l'omessa novella di tali norme ad opera del decreto
legislativo n. 150/2022 appare infatti ascrivibile ad una
dimenticanza, piu' che ad una ponderata scelta di sistema.
Basti osservare che le numerose altre norme richiamate dalla
Corte di cassazione - le quali sono state esplicitamente interpolate
dal decreto legislativo n. 150/2022 - hanno prodotto l'armonizzazione
della disciplina del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo,
contribuendo a delineare una disciplina distinta dalle altre pene
sostitutive. Viceversa, l'intervento puntiforme del magistrato di
sorveglianza in un rapporto esecutivo, altrimenti sottratto alla sua
vigilanza, introduce un elemento eccentrico rispetto al restante
sistema normativo.
Di tanto e' consapevole la stessa Corte di cassazione, che non a
caso ha evidenziato come «esigenze sistematiche.... avrebbero
consigliato una concentrazione della competenza anche in relazione
alla concessione della liberazione anticipata in capo al giudice
dell'esecuzione».
Questo giudice dubita quindi della intrinseca ragionevolezza
degli articoli 69 e 69-bis I.o.p. nella parte in cui non prevedono la
competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla liberazione
anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di pubblica
utilita' sostitutivo.
Ulteriori perplessita' si ancorano all'art. 27, comma 3, ultima
parte della Costituzione.
La decisione del magistrato di sorveglianza, infatti, rischia di
essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio,
la lieve entita' di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il
percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene
avviato.
Non gioverebbe sul punto obiettare che anche il magistrato di
sorveglianza interloquire con ufficio penale di esecuzione esterna o
con le forze dell'ordine, perche' anche tale interlocuzione avrebbe
il difetto genetico di essere meramente formale e riferita ad un
rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto e' regolato da altro
giudice.
P.Q.M.
Cio' permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare
questione di legittimita' costituzionale.
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione sviluppata.
Solleva nei termini indicati, questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, ed eventualmente di ogni altra norma collegata alle
disposizioni anzidette, per violazione degli articoli 3 e 27 della
Costituzione nella parte in cui non prevedono la competenza del
giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei
confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo, previsto dall'art. 20-bis del codice penale.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed che sia
comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
Napoli, 9 settembre 2025
Il Magistrato di sorveglianza: Cervo
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell’esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20-bis del codice penale – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2025
Ordinanza dell'11 settembre 2025 del Tribunale di sorveglianza di
Napoli nel procedimento penale a carico di V. T..
Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato
di sorveglianza - Procedimento in materia di liberazione anticipata
- Denunciata mancata previsione della competenza del giudice
dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti
del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo, di cui all'art. 20-bis del codice penale.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), artt. 69 e 69-bis.
(GU n. 44 del 29-10-2025)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
Il Magistrato di sorveglianza letti gli atti relativi alla
richiesta di liberazione anticipata avanzata in data 16 luglio 2025
da T. V. nato ad... il... osserva a seguito di trasmissione degli
atti da parte del giudice per le indagini preliminari di Nola, che ha
ravvisato la competenza di questo ufficio, questo magistrato di
sorveglianza e' investito della richiesta di liberazione anticipata
presentata da T. V.
Non si intende qui contestare l'attribuzione di competenza, ma
censurare la costituzionalita' delle norme in base alle quali essa
viene ritenuta.
T. V. e' stato ritenuto colpevole del reato di detenzione
illecita di sostanze stupefacenti commesso in... il... ed e' stato
condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione con
sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Nola emessa il 31 maggio 2023 irrevocabile il 17 giugno 2023.
Tale pena e' stata convertita in lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo con la stessa sentenza di condanna.
Con ordinanza del 30 luglio 2025, cui si faceva riferimento in
apertura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Nola ha trasmesso gli atti per competenza a questo ufficio.
Il giudice nolano ha ricordato che il lavoro di pubblica utilita'
e' stato inserito nel 2022 tra le pene sostitutive delle pene
detentive brevi elencate dall'art. 20-bis del codice penale. Ad esso
si applicano in quanto compatibili gli articoli 47, comma 12-bis,
51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975/354., secondo
quanto previsto dall'art. 76 della legge n. 689/1981.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, l'art. 47,
comma 12-bis, legge n. 354/1975 stabilisce che all'affidato in prova
al servizio sociale, che abbia dato prova nel periodo di affidamento
di un suo concreto recupero sociale, puo' essere concessa la
detrazione di vela di cui all'art. 54.
Questione controversa e' quella concernente la competenza a
concedere la liberazione anticipata al condannato alla pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita'.
Come richiamato infatti dal giudice per le indagini preliminari
nolano, la Suprema Corte di cassazione, con giurisprudenza che allo
stato appare conforme, ha valorizzato il dato letterale costituito
dagli articoli 69 e 69-bis, legge n. 354/1975, i quali affidano
univocamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della
liberazione anticipata, ed ha quindi affermato che la competenza del
magistrato di sorveglianza si estende anche alla liberazione
anticipata richiesta dal condannato al lavoro di pubblica utilita'
sostitutiva.
Tale conclusione e' stata affermata dalla Corte di cassazione con
sentenze nn. 10302 del 10 gennaio 2025; 22662 del 7 marzo 2020; 18955
del 20 marzo 2025.
Tali decisioni, pur affermando la competenza del magistrato di
sorveglianza a concedere il beneficio della liberazione anticipata,
hanno tuttavia riconosciuto che sarebbe stato maggiormente lineare
attribuire tale competenza al giudice dell'esecuzione - ossia allo
stesso organo giurisdizionale che ha erogato la pena sostitutiva -
secondo quanto prevedono gli articoli 63, 64 e 66, legge n. 689/1981,
atteso che tale organo giurisdizionale rimane competente a decidere
in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro
di pubblica utilita', mantenendo a tale scopo i contatti con
l'ufficio di esecuzione penale esterna.
In particolare Cassazione Sez. 1, sent. n. 831/2025 del 7 marzo
2025 ha evidenziato che «Dall'applicazione della sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita' deriva dalla competenza funzionale
del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questioni
relative alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che ne attesta
la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale
[..]. L'art. 64, comma 2, legge n. 689/1981, come modificato
dall'art. 71, comma 1, lettera n), decreto legislativo n. 150/2022,
prevede espressamente la competenza riservata al giudice che ha
applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di obbligatorieta' per
decidere sulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente a tale
pena, a differenza di quanto stabilito per la detenzione domiciliare
sostitutiva e per la semiliberta' sostitutiva, pene sostitutive per
l'esecuzione delle quali e' stabilita la competenza del magistrato di
sorveglianza (cosi' l'art. 62, legge n. 689/1981).
La decisione del giudice che ha applicato la pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilita' sulla modifica delle prescrizioni viene
assunta con le modalita' previste dall'art. 667, comma 4, del codice
di procedura penale, cioe' con ordinanza emessa senza formalita' e
senza contraddittorio, da comunicare alle parti ed avverso la quale
puo' essere proposta opposizione.
La competenza del giudice che ha applicato la pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita' e' fissata espressamente anche per la
revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni (art. 66, legge n.
689/1981) e gli e' anche riservata nell'eventualita' in cui
concorrano anche pene sostitutive di specie diverse (art. 70, legge
n. 689/1981)».
Deve dunque ritenersi che il delitto vivente interpreta il quadro
normativo innanzi ricostruito affermando la competenza del magistrato
di sorveglianza a concedere la liberazione anticipata a qualsivoglia
tipo di condannato che si trovi in esecuzione di qualsivoglia tipo di
pena.
Questo giudice ritiene pero' dubita della costituzionalita' degli
articoli 69 e 69-bis, legge n. 357/1975, come interpretati dal
diritto vivente, nella parte in cui attribuiscono al magistrato di
sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata
nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro
di pubblica utilita', di cui all'art. 20-bis del codice penale.
Quanto alla rilevanza della questione, essa discende dal fatto
che le norme censurate devono essere prioritariamente applicate
nell'affermare la propria competenza e, di conseguenza, nel procedere
ad ogni necessario accertamento fattuale.
Quanto alla sua non manifesta infondatezza, il dubbio di
costituzionalita' appare plausibile con riferimento agli articoli 3 e
27, comma 3, ultima parte della Costituzione.
Sono infatti gli stessi argomenti giuridici utilizzati dalla
Suprema Corte di cassazione per affermare la competenza del
magistrato di sorveglianza, ad offrire il fianco a talune
osservazioni.
Ed invero, una volta individuata la differenza tra la disciplina
della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare
sostitutiva, per l'esecuzione delle quali la competenza del
magistrato di sorveglianza e' espressamente prevista dalla legge,
rispetto al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, per l'esecuzione
del quale e' espressamente stabilita la competenza del giudice
dell'esecuzione (cfr anche la previsione dell'art. 661, comma 1-bis
del codice di procedura penale, inserito dall'art. 38, comma 1,
lettera d) n. 2 del decreto legislativo n. 150/2022) tale differenza
produce i suoi effetti anche sul giudizio in ordine al grado di
rieducazione conseguito dal condannato.
Il condannato al lavoro sostitutivo di pubblica utilita',
infatti, durante tutta l'esecuzione della pena e' sottratto alla
valutazione del magistrato di sorveglianza, ed appare quindi
manifestamente irragionevole una disciplina che preveda l'intervento
di tale magistrato solo nel momento premiale della liberazione
anticipata.
A ben vedere, la formulazione letterale degli articoli 69 e
69-bis I.o.p. rappresenta un criterio poco affidabile di
interpretazione: l'omessa novella di tali norme ad opera del decreto
legislativo n. 150/2022 appare infatti ascrivibile ad una
dimenticanza, piu' che ad una ponderata scelta di sistema.
Basti osservare che le numerose altre norme richiamate dalla
Corte di cassazione - le quali sono state esplicitamente interpolate
dal decreto legislativo n. 150/2022 - hanno prodotto l'armonizzazione
della disciplina del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo,
contribuendo a delineare una disciplina distinta dalle altre pene
sostitutive. Viceversa, l'intervento puntiforme del magistrato di
sorveglianza in un rapporto esecutivo, altrimenti sottratto alla sua
vigilanza, introduce un elemento eccentrico rispetto al restante
sistema normativo.
Di tanto e' consapevole la stessa Corte di cassazione, che non a
caso ha evidenziato come «esigenze sistematiche.... avrebbero
consigliato una concentrazione della competenza anche in relazione
alla concessione della liberazione anticipata in capo al giudice
dell'esecuzione».
Questo giudice dubita quindi della intrinseca ragionevolezza
degli articoli 69 e 69-bis I.o.p. nella parte in cui non prevedono la
competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla liberazione
anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di pubblica
utilita' sostitutivo.
Ulteriori perplessita' si ancorano all'art. 27, comma 3, ultima
parte della Costituzione.
La decisione del magistrato di sorveglianza, infatti, rischia di
essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio,
la lieve entita' di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il
percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene
avviato.
Non gioverebbe sul punto obiettare che anche il magistrato di
sorveglianza interloquire con ufficio penale di esecuzione esterna o
con le forze dell'ordine, perche' anche tale interlocuzione avrebbe
il difetto genetico di essere meramente formale e riferita ad un
rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto e' regolato da altro
giudice.
P.Q.M.
Cio' permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare
questione di legittimita' costituzionale.
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione sviluppata.
Solleva nei termini indicati, questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, ed eventualmente di ogni altra norma collegata alle
disposizioni anzidette, per violazione degli articoli 3 e 27 della
Costituzione nella parte in cui non prevedono la competenza del
giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei
confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo, previsto dall'art. 20-bis del codice penale.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed che sia
comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
Napoli, 9 settembre 2025
Il Magistrato di sorveglianza: Cervo