Reg. ord. n. 206 del 2025 pubbl. su G.U. del 29/10/2025 n. 44

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 03/09/2025

Tra: Frette srl  C/ Manifatture Tessili Salentine srl



Oggetto:

Processo civile – Competenza e giurisdizione – Controversie relative ai contratti di subfornitura nelle attività produttive – Azioni in materia di abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese – Proposizione delle azioni civili di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003 – Ritenuto carattere elastico e indeterminato della nozione di “abuso di dipendenza economica”, potenzialmente concernente, in base alla prospettazione delle parti, differenti rapporti giuridici sostanziali – Irragionevolezza e incompatibilità dell’attribuzione generalizzata della competenza, per tutte le domande che prospettino un abuso di dipendenza economica, alle sezioni specializzate in materia di impresa – Contrasto con la specializzazione ed efficienza di tali sezioni – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Contrasto con i principi di effettività di tutela, efficienza della risposta giurisdizionale e durata ragionevole del processo, sanciti anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Norme impugnate:

legge  del 18/06/1998  Num. 192  Art. 9  Co. 3

legge  del 05/08/2022  Num. 118  Art. 33  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.

Costituzione  Art. 25   Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art. 13   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 settembre 2025

Ordinanza  del  3  settembre  2025  del  Tribunale  di   Milano   nel
procedimento civile promosso da Frette srl contro Manifatture tessili
salentine srl. 
 
Processo civile - Competenza e giurisdizione - Controversie  relative
  ai contratti di subfornitura nelle attivita' produttive - Azioni in
  materia  di  abuso  di  dipendenza  economica   nell'attivita'   di
  subfornitura tra imprese -  Proposizione  delle  azioni  civili  di
  fronte alle sezioni specializzate in materia  di  impresa,  di  cui
  all'art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003. 
- Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della  subfornitura  nelle
  attivita' produttive), art. 9, comma 3, seconda frase (recte: terzo
  periodo), come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera c),  della
  legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la
  concorrenza 2021). 


(GU n. 44 del 29-10-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 
 
          - Sezione specializzata in materia di impresa A - 
 
    Nel procedimento  iscritto  al  n.r.g.  31869/2024  promosso  da:
Frette S.r.l. (C.F. 04630610964) contro Manifatture Tessili Salentine
S.r.l. (C.F. 04592920757). 
    Il giudice dott.ssa Silvia Giani, a  scioglimento  della  riserva
assunta all'udienza del 15 luglio 2025, ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe
indicata,  in  un  rapporto  prospettato  come  di  subfornitura,  la
convenuta opposta ha concluso, inter alia, chiedendo  dichiararsi  la
nullita' di diverse clausole del contratto inter partes per abuso  di
dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9, legge n. 192/1998. 
    Scambiate le memorie integrative  di  cui  all'art.  171-ter  del
codice di procedura  civile,  alla  prima  udienza,  il  giudice  del
Tribunale di Milano, Sezione VII civile, assegnatario  del  fascicolo
ratione materiae e  in  base  ai  criteri  tabellari,  constatata  la
domanda di nullita' di clausole del  contratto  di  subfornitura  per
abuso di dipendenza economica e vista la previsione di  cui  all'art.
9,  comma  3  (seconda  frase),  legge  n.  192/1998,  come  inserito
dall'art. 33, comma 1, lettera c), della  legge  n.  118/2022  (legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021) - in  forza  del  quale
«Le azioni civili esperibili  a  norma  del  presente  articolo  sono
proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia  di  impresa
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168»  -
ha rimesso il fascicolo al Presidente del  Tribunale  di  Milano,  il
quale ha rimesso a questa Sezione specializzata in materia di impresa
-  Sottosezione  A  -  Sezione  XIV   civile   la   trattazione   del
procedimento. 
    Tenutasi udienza dinanzi a questa  Presidente,  assegnataria  del
fascicolo, ed emessa ordinanza di rigetto dell'istanza di provvisoria
esecutorieta'  del  decreto  ingiuntivo,  avanzata  dalla   convenuta
opposta ai sensi  dell'art.  648  del  codice  di  procedura  civile,
ritiene questo giudice rilevante e non  manifestamente  infondata  la
q.l.c. del suddetto  art.  9,  comma  3  (seconda  frase),  legge  n.
192/1998, come introdotto dall'art. 33, comma 1,  lettera  c),  della
legge n. 118/2022, rubricato «Rafforzamento del  contrasto  all'abuso
di dipendenza economica», 
 
                        Per i seguenti motivi 
 
    1. Come noto, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono
state istituite con decreto  legislativo  n.  168/2003  e  successive
modificazioni,  al  fine  di  creare  e  centralizzare  presso   ogni
distretto di Corte d'appello le controversie in materia di proprieta'
intellettuale,  societa'  di  capitali,  appalti   sopra   soglia   e
antitrust, con differenti e piu' ampi circondari territoriali in base
alle materie assegnate (ad  es.,  in  materia  antitrust  le  Sezioni
specializzate sono soltanto tre per  l'intero  territorio  nazionale:
Milano, Roma e Napoli) e per l'eventuale partecipazioni  di  societa'
estere. 
    2. Con  successive  novelle  e'  stata  attribuita  alle  Sezioni
specializzate anche la competenza in materia  di  azioni  collettive,
tanto risarcitorie/restitutorie quanto inibitorie, sia  nazionali  ex
articoli 840-bis ss. del codice di procedura civile e, in precedenza,
ex articoli 139 ss. cod. cons., sia europee ex articoli  140-ter  ss.
cod. cons. 
    3. La ratio delle Sezioni specializzate in materia di imprese  e'
sempre stata, ab origine e in  ogni  successiva  novella,  quella  di
garantire  l'elevata  specializzazione  dei  giudici   addetti   alla
trattazione dei fascicoli nelle materie assegnate per legge,  nonche'
l'efficienza  nella   trattazione,   istruzione   e   decisione   dei
procedimenti, trattandosi per lo  piu'  di  procedimenti  di  elevata
complessita', con numerose parti e  questioni  tecniche  notevolmente
specialistiche (basti citare, solo a titolo di esempio e con riguardo
alle materie trattate da questa Sezione XIV del Tribunale di  Milano,
le azioni antitrust, stand alone o follow on -  cioe'  susseguenti  a
provvedimenti emessi dalle Autorita' antitrust  o  dalla  Commissione
europea in sede di  public  enforcement  -  nonche'  le  controversie
brevettuali, specialmente in ambito farmaceutico, oltre alla numerose
fattispecie di concorrenza sleale interferente; segreti  industriali,
marchi, disegni comunitari, ove il giudice se richiesto puo' emettere
provvedimenti per tutti i  territori  dell'Unione  europea,  per  non
parlare, poi, del frequente ricorso alla tutela  cautelare  d'urgenza
in materia di IP e  alle  sempre  piu'  numerose  azioni  collettive,
specialmente inibitorie anche europee, nelle piu' disparate materie). 
    4. E' parimenti noto che l'abuso di dipendenza economica  di  cui
all'art. 9, legge n. 192/1998 delinea una fattispecie  «transtipica»,
che puo' concernere, in base alla prospettazione delle parti, i  piu'
diversi  rapporti  giuridici  sostanziali   (subfornitura,   appalto,
franchising, servizi  informatici,  ecc.),  normalmente  assegnati  e
ripartiti tra sezioni  del  medesimo  Tribunale  in  base  a  criteri
tabellari,  oltre  a  seguire  le  ordinarie  regole  di   competenza
territoriale, anziche' concentrarsi presso la  sede  distrettuale  in
cui si trova la Sezione specializzata in materia di impresa. 
    5. Ed e' altresi' noto come la questione  di  competenza  nonche'
quella tabellare debbano essere risolte in  base  al  criterio  della
prospettazione, essendo sufficiente che una sola delle parti  delinei
(non artificiosamente) nelle proprie domande  la  sussistenza  di  un
abuso di  dipendenza  economica,  ai  sensi  dell'art.  9,  legge  n.
192/1998, per determinare la competenza  (esclusiva  e  inderogabile)
della Sezione specializzata in materia di  impresa,  ai  sensi  dello
stesso art. 9, comma 3, (seconda  frase),  legge  n.  192/1998,  come
introdotta dall'art. 33, comma 1, lettera c), legge n. 118/2022. 
    6. L'attribuzione di competenza operata con legge n. 118/2022 per
tutte le domande che prospettino un abuso  di  dipendenza  economica,
tenuto altresi' conto della natura transtipica di tale istituto  (che
involge i piu' svariati rapporti giuridici  sottostanti),  appare  in
contrasto con la ratio di  specializzazione  e  di  efficienza  delle
Sezioni  specializzate  in  materia  di  impresa,  sin   dalla   loro
istituzione e in tutte le successive modifiche che ne hanno  ampliato
le competenze. 
    7. Pur godendo il legislatore, in materia processuale,  di  ampia
discrezionalita', questa non puo' essere esercitata in contrasto  con
i canoni di ragionevolezza e di efficienza previsti dagli articoli  3
e 111, comma 2, della  Costituzione,  nonche'  in  contrasto  con  lo
stesso  principio  di  effettivita'  della  tutela   giurisdizionale,
sancito dall'art. 24, comma  1,  e  dall'art.  111,  comma  1,  della
Costituzione, oltre che negli articoli 6 e 13 CEDU,  quali  parametri
interposti cui la legislazione interna  deve  conformarsi,  ai  sensi
dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
    8. Si sono poc'anzi sintetizzate le ragioni  che  hanno  condotto
all'istituzione delle Sezioni specializzate, inizialmente soltanto in
materia di proprieta' industriale e intellettuale e della concorrenza
sleale  interferente  in  alcune  grandi  citta'  e,  comunque,   nei
capoluoghi di regione (art. 16, legge delega n. 273/2002 e articoli 1
e 3, decreto legislativo n. 168/2003 nell'originaria  versione),  con
competenze specialistiche, via via estese, tra il  2012  e  il  2023,
alle controversie in materia antitrust  (mercato  interno  e  mercato
unico, concentrandole nelle sole  Sezioni  specializzate  di  Milano,
Roma  e  Napoli),  alle  controversie  concernenti  le  societa'   di
capitali, gli appalti di rilevanza comunitaria  (c.d.  appalti  sopra
soglia), ai procedimenti collettivi di cui agli articoli 840-bis  ss.
del codice di procedura civile e, da ultimo, alle  azioni  di  classe
europee, introdotte negli articoli 140-ter ss. cod. cons.,  recependo
la dir. (UE) 2020/1828 sull'azione  di  classe  europea  con  decreto
legislativo n.  28/2023  (v.  i  vigenti  articoli  3  e  4,  decreto
legislativo  n.  168/2003,  istitutivo  delle  ridenominate   Sezioni
specializzate in materia di impresa). 
    9. L'art. 2 del decreto legislativo n. 168/2003,  ab  origine  ed
anche nelle successive riscritture, prevede, nei suoi due commi,  che
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra
i magistrati dotati di specifiche competenze. - 2. Ai  giudici  delle
sezioni specializzate  puo'  essere  assegnata,  rispettivamente  dal
Presidente  del  tribunale  o  della  Corte   d'appello,   anche   la
trattazione di processi diversi, purche' cio'  non  comporti  ritardo
nella trattazione e decisione dei giudizi  in  materia  di  impresa»,
confermando  de  plano  la  ratio  di  forte  specializzazione  e  di
efficienza insita nell'istituzione delle  Sezioni  specializzate  che
gia' risulta dagli articoli 3 e 4, decreto legislativo  n.  168/2003,
con un riguardo ulteriormente accentuato,  attraverso  un'ancor  piu'
ristretta distribuzione e concentrazione territoriale, per la materia
antitrust e per le controversie che coinvolgano societa'  estere  (v.
art. 4, decreto legislativo n. 168/2003). 
    10.  A   tale   quadro   di   determinazione   delle   competenze
specialistiche  delle  Sezioni  specializzate,  quale  delineato  dal
decreto legislativo n.  168/2003,  si  e'  aggiunta  una  previsione,
eccentrica non solo «topograficamente»,  in  quanto  inserita  al  di
fuori del decreto legislativo n. 168/2003, istitutivo  delle  Sezioni
specializzate, ma anche ratione materiae, qual e' l'art. 9,  comma  3
(seconda frase), legge n.  192/1998  sulla  subfornitura,  introdotto
nella disposizione che disciplina l'abuso di dipendenza economica con
legge n. 118/2022 (c.d. legge  concorrenza  2021),  attribuendo  alle
sezioni specializzate in materia di impresa tutte le controversie  in
cui le parti propongano domande, prospettando un abuso di  dipendenza
economica. 
    11. Giova ricordare la  forte  vis  attractiva  della  competenza
delle Sezioni specializzate rispetto a tutte le cause connesse, quale
risulta  dall'art.  3,  comma  3,  («Le  sezioni  specializzate  sono
altresi' competenti per le cause  e  i  procedimenti  che  presentano
ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2») e dall'art.
4, comma 1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, con  riferimento  al
litisconsorzio passivo ex art. 33 del codice di procedura civile. 
    12. La previsione di cui si censura - il detto art.  9,  comma  3
(seconda frase), legge n. 192/1998, introdotto dall'art. 33, legge n.
118/2022 - appare irragionevole e incompatibile con le  finalita'  di
forte specializzazione e di efficienza delle Sezioni specializzate in
materia di impresa, attribuendo alle stesse una  serie  indeterminata
di controversie  nelle  piu'  disparate  materie,  stante  la  natura
elastica e  indeterminata  della  nozione  di  «abuso  di  dipendenza
economica», che delinea fattispecie transtipiche, afferenti  ai  piu'
diversi  rapporti  sostanziali  di  durata  (subfornitura,   appalto,
franchising, servizi informatici, vari contratti atipici, ecc.). 
    13. Poiche', come detto, la determinazione della  competenza  per
materia si basa sul  criterio  della  prospettazione  (non  meramente
artificiosa e strumentale) dei  fatti  posti  a  base  delle  domande
giudiziali,  un  tale   criterio   di   competenza,   concettualmente
indeterminato e indeterminabile  a  priori  e  in  contrasto  con  le
finalita' delle Sezioni specializzate,  non  soltanto  pregiudica  la
specializzazione e l'efficienza a fondamento del decreto  legislativo
n. 168/2003, ma finisce per  favorire  anche  possibili  e  deteriori
pratiche di forum shopping, che appaiono non solo  irragionevoli  nel
disposto  normativo,  contrassegnato  da  intrinseca  vaghezza  nella
stessa scelta lessicale della clausola generale ed elastica in cui si
risolve il sintagma «abuso di dipendenza  economica»,  ma  comportano
altresi' violazione del principio del giudice naturale  precostituito
per legge di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione,  che  vale
non soltanto per i criteri di giurisdizione e di competenza, ma anche
per  il  riparto  degli  affari  all'interno  dello  stesso   ufficio
giudiziario,  in  base  a  precostituiti,  chiari  e  certi   criteri
tabellari,  in  irragionevole  deroga  sia  ai  normali  criteri   di
competenza, in senso tanto verticale (per valore e  materia)  quanto,
soprattutto,   orizzontale   (per   territorio),   sia   ai   criteri
organizzativi che assegnano differenti materie alle  diverse  sezioni
degli uffici giudiziari, specialmente  i  piu'  grandi,  in  modo  da
favorire una forte conoscenza specialistica  ed  esperienziale  delle
materie, maiori causa nel caso delle Sezioni specializzate in materia
di  impresa,  con  pregiudizio  proprio  della  specializzazione   ed
efficienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, la  cui
istituzione si fonda su tale ratio legis. 
    14. Anche la Corte europea dei  diritti  dell'uomo  (sentenza  25
febbraio 1992, Pfeifer e  Plankel  c.  Austria)  ha  sottolineato  il
diritto al giudice naturale precostituito come «a right of  essential
importance», la cui determinazione  «cannot  depend  on  the  parties
alone», attraverso la  mera  prospettazione  di  fatti  astrattamente
riconducibili alla clausola generale ed  elastica  -  e,  come  tale,
inevitabilmente generica e vaga - dell'abuso di dipendenza economica,
in deroga ai normali criteri di competenza e tabellari. 
    15. Oltre a cio',  gli  stessi  principi  di  effettivita'  della
tutela,  efficienza   della   risposta   giurisdizionale   e   durata
ragionevole del processo, quali notoriamente sanciti  dagli  articoli
24 e 111 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  (ai  quali  il  legislatore  nazionale  e'   tenuto   a
conformarsi, ai sensi dell'art. 117, comma  1,  della  Costituzione),
principi particolarmente valorizzati per le Sezioni specializzate  in
materia di impresa (v., tra tutti, il su trascritto art.  2,  decreto
legislativo n. 198/2003), sino ad assurgere a ratio legis della  loro
apposita    istituzione,    appaiono    irragionevolmente     violati
dall'attribuzione di tutte le cause, nelle piu' disparate materie, in
cui alcuna delle parti prospetti un abuso  di  dipendenza  economica,
formulando anche solo una domanda che, in forza della vis  attractiva
della competenza delle Sezioni specializzate in materia  di  impresa,
attrae anche tutte le altre domande connesse, ai sensi  dell'art.  3,
ult. comma, decreto legislativo n. 168/2003. 
    16. E cio' e' esattamente quel che e'  avvenuto  nella  causa  in
epigrafe indicata, dove il  convenuto  opposto  ha  azionato  in  via
monitoria un  credito  su  fattura,  proponendo  poi,  a  seguito  di
opposizione a decreto ingiuntivo dell'intimata, una serie di  domande
di nullita' delle clausole contrattuali, tra cui quella per abuso  di
dipendenza economica, determinando in tal modo  la  translatio  della
causa alla Sezione specializzata in materia di impresa del  Tribunale
di Milano, per il prevalere dell'art. 9,  comma  3  (seconda  frase),
legge n. 192/1998 (qui censurato) sui criteri  tabellari  di  riparto
degli affari civili. 
    17.  Come  detto,  prima  ancora  che  incidere   sulle   tabelle
dell'ufficio   giudiziario,   la   competenza   (topograficamente   e
irragionevolmente)  extravagante  introdotta  nell'art.  9,  comma  3
(seconda frase), legge n. 192/1998 rispetto alle  materie  attribuite
alle  Sezioni  specializzate  dall'art.  3,  decreto  legislativo  n.
168/2003 modifica i normali criteri di riparto della  competenza  per
valore e, soprattutto, per  territorio,  convogliando  sulla  Sezione
specializzata tutte le cause del distretto (e della regione, ex art 4
1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, in caso di  societa'  estera)
in cui vengano proposte domande per abuso  di  dipendenza  economica,
ancora una  volta  deteriorando  grandemente  la  specializzazione  e
l'efficienza di tali Sezioni specializzate, costrette a  confrontarsi
con un  amplissimo  plesso  di  variegate  materie,  sol  perche'  e'
prospettato un «abuso di dipendenza economica». 
    18.  Si  tenga  conto  poi  che   l'attribuzione   alle   sezioni
specializzate  dell'impresa  delle  variegate  cause  di   dipendenza
economica   incide,   altresi',   sulla   composizione    dell'organo
giudicante, che da monocratico diviene  collegiale,  con  conseguente
pregiudizio   allo   stesso   tempo    della    specializzazione    e
dell'efficienza, canoni fondanti della ratio istitutiva delle Sezioni
specializzate dell'impresa. 
    19. Insomma, la irragionevole modifica e'  destinata  a  incidere
sia sulla specializzazione che sull'efficienza delle Sezioni  Imprese
giacche': 
        attribuisce alle Sezioni specializzate dell'impresa tutte  le
materie prima ripartite nei grandi tribunali tra le varie sezioni  in
ragione delle specifiche materie  assegnate  e  conseguentemente,  in
base a criteri organizzativi di riparto tabellare interno volti  alla
valorizzazione della specializzazione  (con  conseguente  pregiudizio
proprio della specializzazione); 
        modifica i normali criteri di riparto  della  competenza  per
territorio, attribuendo alle Sezioni specializzate dell'impresa tutte
le cause del distretto (e addirittura della regione, ex art 4  1-bis,
decreto legislativo n. 168/2003, in caso di societa' estera)  in  cui
vengano proposte domande per abuso di dipendenza economica; 
        incide sulla composizione dell'organo  che  decide  le  dette
cause,  che  da  monocratico  diviene  collegiale  (con   conseguente
inefficienza che si accompagna alla carenza di  specializzazione  per
le numerose materie assegnate). 
    20. L'irragionevolezza della scelta operata dal  conditor  legum,
introducendo nel 2022 l'art. 9, comma 3  (seconda  frase),  legge  n.
192/1998  appare,  dunque,  manifesta,  si'  da  integrare   altresi'
violazione dell'art. 3 della Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge  n.  87/1953,  ritenuta  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 9,  comma  3  (seconda  frase),  legge  n.  192/1998,  come
introdotto dal decreto legislativo n. 118/2022, per violazione  degli
articoli 3, 24, 25, 111 e 117, comma 1, in riferimento agli  articoli
6 e 13 CEDU, cosi' dispone: 
        rimette alla Corte costituzionale la  suddetta  questione  di
legittimita' costituzionale per le ragioni esposte; 
        sospende il processo in epigrafe indicato; 
        dispone le comunicazioni e gli adempimenti di  legge  a  cura
della cancelleria. 
          Milano, 1º settembre 2025 
 
                         Il giudice: Giani