Reg. ord. n. 206 del 2025 pubbl. su G.U. del 29/10/2025 n. 44
Ordinanza del Tribunale di Milano del 03/09/2025
Tra: Frette srl C/ Manifatture Tessili Salentine srl
Oggetto:
Processo civile – Competenza e giurisdizione – Controversie relative ai contratti di subfornitura nelle attività produttive – Azioni in materia di abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese – Proposizione delle azioni civili di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003 – Ritenuto carattere elastico e indeterminato della nozione di “abuso di dipendenza economica”, potenzialmente concernente, in base alla prospettazione delle parti, differenti rapporti giuridici sostanziali – Irragionevolezza e incompatibilità dell’attribuzione generalizzata della competenza, per tutte le domande che prospettino un abuso di dipendenza economica, alle sezioni specializzate in materia di impresa – Contrasto con la specializzazione ed efficienza di tali sezioni – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Contrasto con i principi di effettività di tutela, efficienza della risposta giurisdizionale e durata ragionevole del processo, sanciti anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Costituzione Art. 24 Co. 1
Costituzione Art. 25 Co.
Costituzione Art. 25 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co.
Costituzione Art. 111 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 13 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 settembre 2025
Ordinanza del 3 settembre 2025 del Tribunale di Milano nel
procedimento civile promosso da Frette srl contro Manifatture tessili
salentine srl.
Processo civile - Competenza e giurisdizione - Controversie relative
ai contratti di subfornitura nelle attivita' produttive - Azioni in
materia di abuso di dipendenza economica nell'attivita' di
subfornitura tra imprese - Proposizione delle azioni civili di
fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui
all'art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003.
- Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle
attivita' produttive), art. 9, comma 3, seconda frase (recte: terzo
periodo), come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera c), della
legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021).
(GU n. 44 del 29-10-2025)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 31869/2024 promosso da:
Frette S.r.l. (C.F. 04630610964) contro Manifatture Tessili Salentine
S.r.l. (C.F. 04592920757).
Il giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva
assunta all'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
ordinanza nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe
indicata, in un rapporto prospettato come di subfornitura, la
convenuta opposta ha concluso, inter alia, chiedendo dichiararsi la
nullita' di diverse clausole del contratto inter partes per abuso di
dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9, legge n. 192/1998.
Scambiate le memorie integrative di cui all'art. 171-ter del
codice di procedura civile, alla prima udienza, il giudice del
Tribunale di Milano, Sezione VII civile, assegnatario del fascicolo
ratione materiae e in base ai criteri tabellari, constatata la
domanda di nullita' di clausole del contratto di subfornitura per
abuso di dipendenza economica e vista la previsione di cui all'art.
9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come inserito
dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge n. 118/2022 (legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021) - in forza del quale
«Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono
proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168» -
ha rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale di Milano, il
quale ha rimesso a questa Sezione specializzata in materia di impresa
- Sottosezione A - Sezione XIV civile la trattazione del
procedimento.
Tenutasi udienza dinanzi a questa Presidente, assegnataria del
fascicolo, ed emessa ordinanza di rigetto dell'istanza di provvisoria
esecutorieta' del decreto ingiuntivo, avanzata dalla convenuta
opposta ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura civile,
ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la
q.l.c. del suddetto art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n.
192/1998, come introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera c), della
legge n. 118/2022, rubricato «Rafforzamento del contrasto all'abuso
di dipendenza economica»,
Per i seguenti motivi
1. Come noto, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono
state istituite con decreto legislativo n. 168/2003 e successive
modificazioni, al fine di creare e centralizzare presso ogni
distretto di Corte d'appello le controversie in materia di proprieta'
intellettuale, societa' di capitali, appalti sopra soglia e
antitrust, con differenti e piu' ampi circondari territoriali in base
alle materie assegnate (ad es., in materia antitrust le Sezioni
specializzate sono soltanto tre per l'intero territorio nazionale:
Milano, Roma e Napoli) e per l'eventuale partecipazioni di societa'
estere.
2. Con successive novelle e' stata attribuita alle Sezioni
specializzate anche la competenza in materia di azioni collettive,
tanto risarcitorie/restitutorie quanto inibitorie, sia nazionali ex
articoli 840-bis ss. del codice di procedura civile e, in precedenza,
ex articoli 139 ss. cod. cons., sia europee ex articoli 140-ter ss.
cod. cons.
3. La ratio delle Sezioni specializzate in materia di imprese e'
sempre stata, ab origine e in ogni successiva novella, quella di
garantire l'elevata specializzazione dei giudici addetti alla
trattazione dei fascicoli nelle materie assegnate per legge, nonche'
l'efficienza nella trattazione, istruzione e decisione dei
procedimenti, trattandosi per lo piu' di procedimenti di elevata
complessita', con numerose parti e questioni tecniche notevolmente
specialistiche (basti citare, solo a titolo di esempio e con riguardo
alle materie trattate da questa Sezione XIV del Tribunale di Milano,
le azioni antitrust, stand alone o follow on - cioe' susseguenti a
provvedimenti emessi dalle Autorita' antitrust o dalla Commissione
europea in sede di public enforcement - nonche' le controversie
brevettuali, specialmente in ambito farmaceutico, oltre alla numerose
fattispecie di concorrenza sleale interferente; segreti industriali,
marchi, disegni comunitari, ove il giudice se richiesto puo' emettere
provvedimenti per tutti i territori dell'Unione europea, per non
parlare, poi, del frequente ricorso alla tutela cautelare d'urgenza
in materia di IP e alle sempre piu' numerose azioni collettive,
specialmente inibitorie anche europee, nelle piu' disparate materie).
4. E' parimenti noto che l'abuso di dipendenza economica di cui
all'art. 9, legge n. 192/1998 delinea una fattispecie «transtipica»,
che puo' concernere, in base alla prospettazione delle parti, i piu'
diversi rapporti giuridici sostanziali (subfornitura, appalto,
franchising, servizi informatici, ecc.), normalmente assegnati e
ripartiti tra sezioni del medesimo Tribunale in base a criteri
tabellari, oltre a seguire le ordinarie regole di competenza
territoriale, anziche' concentrarsi presso la sede distrettuale in
cui si trova la Sezione specializzata in materia di impresa.
5. Ed e' altresi' noto come la questione di competenza nonche'
quella tabellare debbano essere risolte in base al criterio della
prospettazione, essendo sufficiente che una sola delle parti delinei
(non artificiosamente) nelle proprie domande la sussistenza di un
abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9, legge n.
192/1998, per determinare la competenza (esclusiva e inderogabile)
della Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dello
stesso art. 9, comma 3, (seconda frase), legge n. 192/1998, come
introdotta dall'art. 33, comma 1, lettera c), legge n. 118/2022.
6. L'attribuzione di competenza operata con legge n. 118/2022 per
tutte le domande che prospettino un abuso di dipendenza economica,
tenuto altresi' conto della natura transtipica di tale istituto (che
involge i piu' svariati rapporti giuridici sottostanti), appare in
contrasto con la ratio di specializzazione e di efficienza delle
Sezioni specializzate in materia di impresa, sin dalla loro
istituzione e in tutte le successive modifiche che ne hanno ampliato
le competenze.
7. Pur godendo il legislatore, in materia processuale, di ampia
discrezionalita', questa non puo' essere esercitata in contrasto con
i canoni di ragionevolezza e di efficienza previsti dagli articoli 3
e 111, comma 2, della Costituzione, nonche' in contrasto con lo
stesso principio di effettivita' della tutela giurisdizionale,
sancito dall'art. 24, comma 1, e dall'art. 111, comma 1, della
Costituzione, oltre che negli articoli 6 e 13 CEDU, quali parametri
interposti cui la legislazione interna deve conformarsi, ai sensi
dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.
8. Si sono poc'anzi sintetizzate le ragioni che hanno condotto
all'istituzione delle Sezioni specializzate, inizialmente soltanto in
materia di proprieta' industriale e intellettuale e della concorrenza
sleale interferente in alcune grandi citta' e, comunque, nei
capoluoghi di regione (art. 16, legge delega n. 273/2002 e articoli 1
e 3, decreto legislativo n. 168/2003 nell'originaria versione), con
competenze specialistiche, via via estese, tra il 2012 e il 2023,
alle controversie in materia antitrust (mercato interno e mercato
unico, concentrandole nelle sole Sezioni specializzate di Milano,
Roma e Napoli), alle controversie concernenti le societa' di
capitali, gli appalti di rilevanza comunitaria (c.d. appalti sopra
soglia), ai procedimenti collettivi di cui agli articoli 840-bis ss.
del codice di procedura civile e, da ultimo, alle azioni di classe
europee, introdotte negli articoli 140-ter ss. cod. cons., recependo
la dir. (UE) 2020/1828 sull'azione di classe europea con decreto
legislativo n. 28/2023 (v. i vigenti articoli 3 e 4, decreto
legislativo n. 168/2003, istitutivo delle ridenominate Sezioni
specializzate in materia di impresa).
9. L'art. 2 del decreto legislativo n. 168/2003, ab origine ed
anche nelle successive riscritture, prevede, nei suoi due commi, che
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra
i magistrati dotati di specifiche competenze. - 2. Ai giudici delle
sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal
Presidente del tribunale o della Corte d'appello, anche la
trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo
nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa»,
confermando de plano la ratio di forte specializzazione e di
efficienza insita nell'istituzione delle Sezioni specializzate che
gia' risulta dagli articoli 3 e 4, decreto legislativo n. 168/2003,
con un riguardo ulteriormente accentuato, attraverso un'ancor piu'
ristretta distribuzione e concentrazione territoriale, per la materia
antitrust e per le controversie che coinvolgano societa' estere (v.
art. 4, decreto legislativo n. 168/2003).
10. A tale quadro di determinazione delle competenze
specialistiche delle Sezioni specializzate, quale delineato dal
decreto legislativo n. 168/2003, si e' aggiunta una previsione,
eccentrica non solo «topograficamente», in quanto inserita al di
fuori del decreto legislativo n. 168/2003, istitutivo delle Sezioni
specializzate, ma anche ratione materiae, qual e' l'art. 9, comma 3
(seconda frase), legge n. 192/1998 sulla subfornitura, introdotto
nella disposizione che disciplina l'abuso di dipendenza economica con
legge n. 118/2022 (c.d. legge concorrenza 2021), attribuendo alle
sezioni specializzate in materia di impresa tutte le controversie in
cui le parti propongano domande, prospettando un abuso di dipendenza
economica.
11. Giova ricordare la forte vis attractiva della competenza
delle Sezioni specializzate rispetto a tutte le cause connesse, quale
risulta dall'art. 3, comma 3, («Le sezioni specializzate sono
altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano
ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2») e dall'art.
4, comma 1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, con riferimento al
litisconsorzio passivo ex art. 33 del codice di procedura civile.
12. La previsione di cui si censura - il detto art. 9, comma 3
(seconda frase), legge n. 192/1998, introdotto dall'art. 33, legge n.
118/2022 - appare irragionevole e incompatibile con le finalita' di
forte specializzazione e di efficienza delle Sezioni specializzate in
materia di impresa, attribuendo alle stesse una serie indeterminata
di controversie nelle piu' disparate materie, stante la natura
elastica e indeterminata della nozione di «abuso di dipendenza
economica», che delinea fattispecie transtipiche, afferenti ai piu'
diversi rapporti sostanziali di durata (subfornitura, appalto,
franchising, servizi informatici, vari contratti atipici, ecc.).
13. Poiche', come detto, la determinazione della competenza per
materia si basa sul criterio della prospettazione (non meramente
artificiosa e strumentale) dei fatti posti a base delle domande
giudiziali, un tale criterio di competenza, concettualmente
indeterminato e indeterminabile a priori e in contrasto con le
finalita' delle Sezioni specializzate, non soltanto pregiudica la
specializzazione e l'efficienza a fondamento del decreto legislativo
n. 168/2003, ma finisce per favorire anche possibili e deteriori
pratiche di forum shopping, che appaiono non solo irragionevoli nel
disposto normativo, contrassegnato da intrinseca vaghezza nella
stessa scelta lessicale della clausola generale ed elastica in cui si
risolve il sintagma «abuso di dipendenza economica», ma comportano
altresi' violazione del principio del giudice naturale precostituito
per legge di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione, che vale
non soltanto per i criteri di giurisdizione e di competenza, ma anche
per il riparto degli affari all'interno dello stesso ufficio
giudiziario, in base a precostituiti, chiari e certi criteri
tabellari, in irragionevole deroga sia ai normali criteri di
competenza, in senso tanto verticale (per valore e materia) quanto,
soprattutto, orizzontale (per territorio), sia ai criteri
organizzativi che assegnano differenti materie alle diverse sezioni
degli uffici giudiziari, specialmente i piu' grandi, in modo da
favorire una forte conoscenza specialistica ed esperienziale delle
materie, maiori causa nel caso delle Sezioni specializzate in materia
di impresa, con pregiudizio proprio della specializzazione ed
efficienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, la cui
istituzione si fonda su tale ratio legis.
14. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 25
febbraio 1992, Pfeifer e Plankel c. Austria) ha sottolineato il
diritto al giudice naturale precostituito come «a right of essential
importance», la cui determinazione «cannot depend on the parties
alone», attraverso la mera prospettazione di fatti astrattamente
riconducibili alla clausola generale ed elastica - e, come tale,
inevitabilmente generica e vaga - dell'abuso di dipendenza economica,
in deroga ai normali criteri di competenza e tabellari.
15. Oltre a cio', gli stessi principi di effettivita' della
tutela, efficienza della risposta giurisdizionale e durata
ragionevole del processo, quali notoriamente sanciti dagli articoli
24 e 111 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali (ai quali il legislatore nazionale e' tenuto a
conformarsi, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione),
principi particolarmente valorizzati per le Sezioni specializzate in
materia di impresa (v., tra tutti, il su trascritto art. 2, decreto
legislativo n. 198/2003), sino ad assurgere a ratio legis della loro
apposita istituzione, appaiono irragionevolmente violati
dall'attribuzione di tutte le cause, nelle piu' disparate materie, in
cui alcuna delle parti prospetti un abuso di dipendenza economica,
formulando anche solo una domanda che, in forza della vis attractiva
della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa,
attrae anche tutte le altre domande connesse, ai sensi dell'art. 3,
ult. comma, decreto legislativo n. 168/2003.
16. E cio' e' esattamente quel che e' avvenuto nella causa in
epigrafe indicata, dove il convenuto opposto ha azionato in via
monitoria un credito su fattura, proponendo poi, a seguito di
opposizione a decreto ingiuntivo dell'intimata, una serie di domande
di nullita' delle clausole contrattuali, tra cui quella per abuso di
dipendenza economica, determinando in tal modo la translatio della
causa alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale
di Milano, per il prevalere dell'art. 9, comma 3 (seconda frase),
legge n. 192/1998 (qui censurato) sui criteri tabellari di riparto
degli affari civili.
17. Come detto, prima ancora che incidere sulle tabelle
dell'ufficio giudiziario, la competenza (topograficamente e
irragionevolmente) extravagante introdotta nell'art. 9, comma 3
(seconda frase), legge n. 192/1998 rispetto alle materie attribuite
alle Sezioni specializzate dall'art. 3, decreto legislativo n.
168/2003 modifica i normali criteri di riparto della competenza per
valore e, soprattutto, per territorio, convogliando sulla Sezione
specializzata tutte le cause del distretto (e della regione, ex art 4
1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, in caso di societa' estera)
in cui vengano proposte domande per abuso di dipendenza economica,
ancora una volta deteriorando grandemente la specializzazione e
l'efficienza di tali Sezioni specializzate, costrette a confrontarsi
con un amplissimo plesso di variegate materie, sol perche' e'
prospettato un «abuso di dipendenza economica».
18. Si tenga conto poi che l'attribuzione alle sezioni
specializzate dell'impresa delle variegate cause di dipendenza
economica incide, altresi', sulla composizione dell'organo
giudicante, che da monocratico diviene collegiale, con conseguente
pregiudizio allo stesso tempo della specializzazione e
dell'efficienza, canoni fondanti della ratio istitutiva delle Sezioni
specializzate dell'impresa.
19. Insomma, la irragionevole modifica e' destinata a incidere
sia sulla specializzazione che sull'efficienza delle Sezioni Imprese
giacche':
attribuisce alle Sezioni specializzate dell'impresa tutte le
materie prima ripartite nei grandi tribunali tra le varie sezioni in
ragione delle specifiche materie assegnate e conseguentemente, in
base a criteri organizzativi di riparto tabellare interno volti alla
valorizzazione della specializzazione (con conseguente pregiudizio
proprio della specializzazione);
modifica i normali criteri di riparto della competenza per
territorio, attribuendo alle Sezioni specializzate dell'impresa tutte
le cause del distretto (e addirittura della regione, ex art 4 1-bis,
decreto legislativo n. 168/2003, in caso di societa' estera) in cui
vengano proposte domande per abuso di dipendenza economica;
incide sulla composizione dell'organo che decide le dette
cause, che da monocratico diviene collegiale (con conseguente
inefficienza che si accompagna alla carenza di specializzazione per
le numerose materie assegnate).
20. L'irragionevolezza della scelta operata dal conditor legum,
introducendo nel 2022 l'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n.
192/1998 appare, dunque, manifesta, si' da integrare altresi'
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come
introdotto dal decreto legislativo n. 118/2022, per violazione degli
articoli 3, 24, 25, 111 e 117, comma 1, in riferimento agli articoli
6 e 13 CEDU, cosi' dispone:
rimette alla Corte costituzionale la suddetta questione di
legittimita' costituzionale per le ragioni esposte;
sospende il processo in epigrafe indicato;
dispone le comunicazioni e gli adempimenti di legge a cura
della cancelleria.
Milano, 1º settembre 2025
Il giudice: Giani