Reg. ord. n. 204 del 2025 pubbl. su G.U. del 29/10/2025 n. 44

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 24/09/2025

Tra: Gabriele Graziani  C/ Ministero della Giustizia



Oggetto:

Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso – Denunciata subordinazione dell’accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso – Denunciata alterazione della parità delle parti processuali anche con riguardo a giudizi pendenti di cui lo Stato è parte – Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo – Contrasto con i principi europei, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 13/07/2027  Num. 116  Art. 29  Co. 5

legge  del 30/12/2021  Num. 234  Art. 1  Co. 629



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art. 47   Co.  

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2025

Ordinanza del 24 settembre 2025 del Consiglio di  Stato  sul  ricorso
proposto  da  Gabriele  Graziani  e  Antonella   Passalacqua   contro
Ministero della giustizia. 
 
Ordinamento giudiziario  -  Magistratura  onoraria  -  Contingente  a
  esaurimento dei magistrati  onorari  in  servizio  -  Procedura  di
  conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge
  n. 234 del 2021 - Previsione che la domanda di partecipazione  alle
  procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa  di
  qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso. 
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
  magistratura onoraria e altre disposizioni  sui  giudici  di  pace,
  nonche' disciplina transitoria relativa ai  magistrati  onorari  in
  servizio, a norma della legge 28 aprile  2016,  n.  57),  art.  29,
  comma 5, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a),  della
  legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2022-2024). 


(GU n. 44 del 29-10-2025)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione settima) 
 
    Ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso numero di registro generale 9999 del  2021,  proposto
dai signori Calogero Ingrilli', Gabriele Graziani,  Silvia  Trevia  e
Antonella Passalacqua, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele
Graziani e Calogero Ingrilli', con domicilio digitale come da PEC  da
registri  di  giustizia  e  domicilio   eletto   presso   lo   studio
dell'avvocato Calogero Ingrilli' in Capo  d'Orlando,  via  Alessandro
Volta, 34; 
    contro: il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    della sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sede di Roma, Sezione prima, n. 9484/2021. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
giustizia; Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons.
Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l'avvocato  Gabriele
Graziani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
I.- L'oggetto della questione di legittimita' costituzionale. 
    Con la presente ordinanza si solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  29   (Contingente   ad   esaurimento   dei
magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo  13
luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della  magistratura  onoraria  e
altre  disposizioni  sui  giudici   di   pace,   nonche'   disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629,
lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli
articoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo
in relazione  all'art.  47,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione  Europea  (CDFUE),  e  all'art.  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). 
    In particolare, e' censurata la previsione secondo cui La domanda
di partecipazione  alle  procedure  valutative  di  cui  al  comma  3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura
conseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  salvo   il   diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 
II.- Il fatto e la rilevanza ai fini della decisione del giudizio. 
    1.- I ricorrenti  di  cui  in  epigrafe,  nelle  loro  rispettive
qualita' di vice procuratori onorari della Repubblica  e  di  giudici
onorari di Tribunale, sul presupposto di aver svolto,  a  seguito  di
nomina avvenuta con decreto  ministeriale,  la  funzione  di  giudici
onorari per molti anni,  hanno  proposto  il  ricorso  n.  3471/2016,
dinanzi al Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di
Roma, per il riconoscimento: 
        del diritto ad un rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato  alle  dipendenze   della   pubblica   amministrazione,
Ministero  della  giustizia,  alle  stesse  condizioni  economiche  e
giuridiche del magistrato di carriera, mediante  stabilizzazione  nei
ruoli  della  magistratura  professionale   secondo   la   rispettiva
anzianita' di servizio; 
        del  diritto  al   pagamento   della   retribuzione   pro-die
proporzionata al parametro di  riferimento  di  quella  spettante  al
magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei  rapporti
di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla  conversione  dei
medesimi a tempo pieno ed indeterminato; 
        del  diritto  allo   stesso   trattamento   assistenziale   e
previdenziale dei magistrati di ruolo,  con  la  ricostruzione  della
carriera  con  tutti  i  benefici  economici  e  normativi  in   base
all'anzianita' di servizio  per  il  periodo  pre  ruolo  in  maniera
integrale con interessi e rivalutazione economica; 
        in subordine, il risarcimento del danno per abuso di proroghe
per legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura  che  sara'
ritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica. 
    2.- A  soddisfacimento  delle  proprie  pretese,  hanno  invocato
l'applicazione della disciplina contenuta agli articoli 4, da  42-bis
a 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72, del regio decreto  n.  12  del
1941, mentre hanno escluso l'applicazione di quella  nuova,  in  gran
parte abrogativa della  prima,  recata  dal  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016,  n.
57, in quanto il ricorso di primo grado era  stato  depositato  prima
della entrata in vigore  della  suddetta  novella  (precisamente,  il
ricorso era stato depositato in data 23 marzo 2016). 
    3.- A loro dire, in particolare, il rapporto onorario  pregresso,
regolato sulla base delle richiamate previsioni di cui al cit.  regio
decreto n. 12/1941,  si  era  svolto  in  contrasto  con  il  diritto
dell'Unione, e precisamente con: 
        «a) la direttiva 1999/70/CE sul lavoro  a  tempo  determinato
del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio
del 28 giugno 1999; 
        b) la clausola 2, punto 1 dell'accordo quadro  sul  lavoro  a
tempo determinato del  18  marzo  1999  in  allegato  alla  direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; 
        c) la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro  sul  lavoro  a
tempo determinato del 18  marzo  1999,  in  allegato  alla  direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; 
        d) la clausola 4  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo
determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva  1999/70/CE
del Consiglio del 28 giugno 1999; 
        e) la direttiva 2003/88/CE; 
        f) il punto 5 della Carta  comunitaria  dei  diritti  sociali
fondamentali dei lavoratori (Strasburgo 9/12/1989); 
        g) la raccomandazione CM/Racc. (2010)  12  del  Comitato  dei
Ministri agli Stati membri». 
    4.- Con la sentenza n. 9484 del 9  giugno  2021,  qui  impugnata,
l'adito Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  ha  respinto
tutte le domande proposte e previa riqualificazione, ex  officio,  di
quella tesa al riconoscimento della  equiparazione  allo  status  dei
magistrati professionali, come domanda volta, invece, ad ottenere  la
costituzione  ex  novo  di  un  rapporto  di  pubblico  impiego  alle
dipendenze  della  pubblica  amministrazione,  ne  ha  dichiarato  il
difetto di giurisdizione, tuttavia compensando le spese del giudizio. 
    5.- L'appello ha censurato  il  travisamento  dell'oggetto  delle
domande proposte e l'ingiusta  loro  reiezione  da  parte  del  primo
giudice,  oltre  al  mancato  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte   di
giustizia dell'Unione europea. 
    In sintesi, si  e'  sostenuto  che  i  ricorrenti  non  avrebbero
giammai reclamato il riconoscimento  della  qualifica  di  magistrato
ordinario, in quanto gia' lo sarebbero, magistrati ordinari,  per  il
fatto di appartenere all'ordine giudiziario  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e  degli  articoli
102 e 106, della Costituzione; inoltre, che tutte le domande proposte
miravano  ad  ottenere  la  equiparazione  del  proprio   trattamento
economico e giuridico a quello riconosciuto al  magistrato  ordinario
professionale, e non gia' la costituzione ex novo di un  rapporto  di
impiego alle dipendenze  della  pubblica  amministrazione,  essendosi
reclamata  la  stabilizzazione,  in  mancanza  di   altra   specifica
sanzione, al solo scopo di porre fine  agli  effetti  pregiudizievoli
derivanti dalla abusiva e reiterata proroga dei  decreti  di  nomina,
attraverso leggi dello Stato. 
    6.- Il  Ministero  della  giustizia  ha  domandato  la  reiezione
dell'appello,  contestando  la  equiparabilita'  della   figura   del
magistrato onorario a quella del magistrato professionale, sulla base
di diversi elementi, tra cui l'assenza del concorso pubblico ai  fini
dell'accesso al servizio, la diversa e minore  qualita'  e  quantita'
del lavoro svolto dal magistrato onorario,  la  compatibilita'  della
funzione di magistrato onorario con altre attivita' professionali,  a
differenza  del   funzionario   pubblico.   Ha   inoltre   contestato
l'accertamento dell'abuso dei contratti a termine,  evidenziando  che
ogni incarico del magistrato onorario e' da considerarsi  come  nuovo
incarico. 
    7.- Con l'ordinanza  collegiale  26  gennaio  2023,  n.  906,  la
Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia  dell'Unione  Europea,  ai
sensi dell'art. 267 TFUE, con  riferimento  alle  domande  aventi  ad
oggetto l'accertamento del  diritto  alle  ferie  retribuite  e  alla
tutela assistenziale e previdenziale e al risarcimento del  danno  in
conseguenza della abusiva reiterazione dei  contratti  a  termine,  i
seguenti quesiti interpretativi: 
        se  l'art.  7,  della  direttiva  2003/88  e  la  clausola  4
dell'accordo quadro sul lavoro  a  tempo  determinato  devono  essere
interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale  che
non prevede, per  i  giudici  onorari  di  Tribunale  e  per  i  vice
procuratori   onorari   della   Repubblica,   alcun   diritto    alla
corresponsione  dell'indennita'  durante  il   periodo   feriale   di
sospensione  delle  attivita'  ed   alla   tutela   previdenziale   e
assicurativa  obbligatoria  contro  gli  infortuni  e   le   malattie
professionali; 
        se la clausola 5  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo
determinato debba essere  interpretata  nel  senso  che  osta  a  una
normativa nazionale in forza della quale  il  rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di
servizio e non quale rapporto  di  impiego  alle  dipendenze  di  una
amministrazione  pubblica,  per  il  quale  sia  previsto  un  regime
articolato su un iniziale atto  di  nomina  ed  una  sola  successiva
riconferma, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute  in
leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive
e in mancanza della possibilita' di  trasformare  detti  rapporti  in
contratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione  Pubblica
a tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe  avere
prodotto effetti favorevoli compensativi nella  sfera  giuridica  dei
destinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle
funzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore  periodo
di tempo. 
    Con riferimento,  invece,  alle  domande  aventi  ad  oggetto  il
diritto alla costituzione di un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato alle stesse condizioni  economiche  e  giuridiche
del  magistrato  di  carriera,  e  il  diritto  al  pagamento   della
retribuzione pro-die proporzionata al  parametro  di  riferimento  di
quella  spettante  al  magistrato  di  ruolo,  ha   invece   ritenuto
insussistenti i presupposti del rinvio pregiudiziale, rilevando  come
in materia la Corte  di  Giustizia  si  fosse  gia'  sufficientemente
pronunciata (ECLI:EU:C:2020:572, C-658/18  UX  contro  Governo  della
Repubblica italiana, sentenza del 16 luglio 2020;  ECLI:EU:C:2022:23,
causa C-236/20 PG contro Ministero della giustizia,  sentenza  del  7
aprile 2022). 
8.- Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 41 (in C-41/23), la Sezione VI
della CGUE ha dichiarato: 
    1) L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  del  4  novembre  2003,  concernente  taluni  aspetti
dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro,   e   la   clausola   4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,  concluso  il  18
marzo 1999, che figura in  allegato  alla  direttiva  1999/70/CE  del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel
senso che: 
        essi ostano a una normativa nazionale che,  a  differenza  di
quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per  i  magistrati
onorari che si  trovano  in  una  situazione  comparabile,  qualsiasi
diritto alla  corresponsione  di  un'indennita'  durante  il  periodo
feriale di sospensione delle attivita'  giudiziarie  ed  alla  tutela
previdenziale e assicurativa obbligatoria contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali. 
    2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in  allegato  alla
direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che: 
        essa osta a una normativa nazionale ai sensi della  quale  il
rapporto di lavoro dei magistrati  onorari  puo'  essere  oggetto  di
rinnovi successivi senza che siano  previste,  al  fine  di  limitare
l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o
la trasformazione del rapporto di lavoro di  tali  magistrati  in  un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
    9.- Nel frattempo, i ricorrenti  Gabriele  Graziani  e  Antonella
Passalacqua hanno espletato, superandola, la  procedura  di  conferma
introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre  2021,  n.
234, art. 1, commi 629 e seguenti), che ha previsto, per i magistrati
onorari in servizio alla data del 1° gennaio 2022, la possibilita' di
essere confermati sino al compimento del settantesimo anno  di  eta',
all'esito del superamento di una  procedura  valutativa,  senza  piu'
necessita' di rinnovi o conferme  intermedie,  cosi'  definitivamente
stabilizzandosi con il decreto ministeriale 20 gennaio 2023. 
    La partecipazione alla suddetta procedura ha tuttavia comportato,
per espressa previsione di  legge,  la  rinuncia  ad  ogni  ulteriore
pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto  onorario
pregresso [art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13  luglio  2017
n. 116, come sostituito dall'art. 1, comma  629,  lettera  a),  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234]. 
    In relazione ai  suddetti  ricorrenti  si  e'  quindi  senz'altro
perfezionato il requisito della rilevanza ai fini della  proposizione
della  questione  di  legittimita'   costituzionale   della   prefata
normativa, dal momento che e' da questa normativa  che  dipende,  sul
piano sostanziale, la  rinuncia  ai  diritti  nascenti  dal  rapporto
pregresso, e, su quello processuale, la  sopravvenuta  impossibilita'
di coltivare  le  azioni  concernenti  i  suddetti  diritti,  oggetto
dell'odierno giudizio pendente. 
    La applicazione della normativa  primaria  qui  in  contestazione
comporterebbe  quindi  il  non  accoglimento   della   domanda   come
conseguenza della rinuncia derivante automaticamente  ex  lege  dalla
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. 
    10.- Ad analogo esito non si perviene, invece,  in  relazione  ai
ricorrenti Calogero Ingrilli' e Silvia  Trevia,  i  quali  non  hanno
partecipato alle predette procedure  di  conferma  e  non  hanno  mai
percepito, per come da essi stessi dichiarato  e  autocertificato  in
giudizio, la indennita' prevista dal comma 2, del  cit.  art.  29  (I
magistrati onorari in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto che non accedano alla conferma,  tanto  nell'ipotesi
di mancata presentazione della domanda, quanto in quella  di  mancato
superamento della procedura valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno
diritto,  salva  la  facolta'  di  rifiuto,  ad  un'indennita'  pari,
rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute  fiscali,  per
ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia  stato
impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500  al
lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  prestato
nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite
di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio  prestato
per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno.  La
percezione  dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad  ogni   ulteriore
pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto  onorario
cessato). 
    Nei  loro  confronti,  pertanto,  non  si  e'  verificata  alcuna
preclusione a rivendicare le  pretese  legate  al  rapporto  onorario
pregresso e a coltivare l'odierno appello, con la conseguenza che  la
questione di costituzionalita' non e'  sollevata  in  relazione  alle
loro posizioni. 
    11.- Cio' chiarito, va tuttavia respinta l'istanza, dai  medesimi
avanzata, di separare le posizioni  processuali  affinche'  nei  loro
confronti la causa sia immediatamente decisa nel merito, non  essendo
cio' necessario, ne' opportuno, considerata la natura collettiva  del
ricorso proposto, la  complessita'  del  contenzioso  (su  parte  del
quale, come si e' poc'anzi detto, si e'  anche  gia'  pronunciata  la
Corte  di   Giustizia   dell'Unione   Europea)   e   la   ragionevole
compatibilita' del giudizio con i tempi di definizione dell'incidente
di costituzionalita' in riferimento  alle  posizioni  dei  ricorrenti
Graziani e Passalacqua. 
    12.- Mette poi conto di chiarire alla Corte, sempre in  punto  di
rilevanza, l'esatta materia del contendere in relazione alla quale la
questione di costituzionalita' e' sollevata. 
    Cio' in quanto, in corso di giudizio, con memoria  depositata  in
data 2 ottobre 2024,  gli  appellanti  hanno  modificato  le  domande
proposte, in alcuni casi meglio precisandole (emendatio libelli),  in
altri casi ampliandone il contenuto (mutatio libelli). 
    13.- Con la sentenza  parziale  e  non  definitiva  n.  770/2025,
passata in giudicato, il Collegio ha ritenuto ammissibili: 
      
        (i)  la  domanda  avente  ad  oggetto  il  diritto  ad   aver
riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato
alle  dipendenze  della  pubblica  amministrazione,  Ministero  della
giustizia,  alle  stesse  condizioni  economiche  e  giuridiche   del
magistrato di carriera, secondo la rispettiva anzianita' di servizio,
modificata,  rispetto  a  quella  originaria  proposta  in   ricorso,
attraverso l'elisione del riferimento alla stabilizzazione nei  ruoli
della magistratura professionale (punto 17.2. della motivazione).  In
particolare, si e' ritenuto legittimamente esercitato il diritto alla
emendatio  libelli,  in  quanto,  al  tempo  della  proposizione  del
ricorso, la stabilizzazione  rappresentava  per  tutti  i  ricorrenti
l'unico rimedio, in mancanza di altra specifica sanzione,  per  porre
fine ai pregiudizi derivanti dalla sostenuta illegittima reiterazione
dei contratti  a  termine.  A  seguito  delle  modifiche  nelle  more
apportate dall'art. 1, comma 629, della legge n.  234/2021,  all'art.
29,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  116/2017,  invece,  il
continuare a fare riferimento  alla  stabilizzazione  avrebbe  potuto
ingenerare confusione tra  le  posizioni  processuali,  posto  che  i
ricorrenti Ingrilli' e Trevia decidevano di non aderire alla suddetta
procedura e di non percepire l'indennita' prevista dal cit. art.  29,
comma 2, facendo cosi' salvo il loro diritto a coltivare  le  pretese
nascenti  dal  rapporto  onorario  pregresso,  oggetto   dell'odierno
contenzioso,  mentre  i  ricorrenti  Graziani   e   Passalacqua,   al
contrario,  vi  aderivano,  definitivamente  stabilizzandosi,   cosi'
incorrendo nella rinuncia prevista dall'art.  29,  comma  5,  decreto
legislativo n. 116/2017, e di qui manifestando il  loro  personale  e
attuale interesse a  instare  affinche'  sia  sollevata  la  presente
questione di legittimita' costituzionale. 
        (ii) La domanda concernente  l'accertamento  del  diritto  al
pagamento della retribuzione pro-die proporzionata  al  parametro  di
riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data  di
costituzione iniziale dei rapporti di  magistrato  onorario  di  ogni
ricorrente sino alla  conversione  dei  medesimi  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, ora estesa anche al diritto al pagamento  delle  ferie
non godute, dalla data  di  costituzione  iniziale  dei  rapporti  di
magistrato onorario di ogni  ricorrente  sino  alla  conversione  dei
medesimi  a  tempo  indeterminato  con  interessi   e   rivalutazione
economica, ritenendo indissolubilmente legati i due  diritti,  quello
cioe' al godimento delle ferie e quello alla loro  retribuzione,  ove
non godute (punto 17.3 della motivazione). 
        (iii) La  domanda  avente  ad  oggetto  l'accertamento  della
abusiva reiterazione dei contratti a termine,  ritenendo  irrilevante
che la domanda in questione fosse stata originariamente formulata  in
via subordinata e ora, invece, proposta in via cumulativa alle  altre
(punto 17.5 della motivazione). 
    14.- Con la medesima sentenza, invece, il  Collegio  ha  ritenuto
inammissibili: 
        (iv) la domanda  volta  ad  ottenere  il  riconoscimento  del
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro onorario  a  tempo
determinato  in  un  rapporto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, ove intesa nel senso di costituire un rapporto ex novo
alle dipendenze della pubblica amministrazione, domanda in  relazione
alla quale il giudice di primo grado aveva gia' indicato come fornito
di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi  al  quale  quindi  la
causa  avrebbe  dovuto  essere  riassunta  (punti  17  e  17.1  della
motivazione); 
        (v) la domanda avente  ad  oggetto  il  riconoscimento  della
tutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, nonche'  del  trattamento  di
fine rapporto, per genericita', non essendo stati allegati e  provati
gli elementi di fatto rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento  delle
specifiche tutele, ferma la proponibilita' con altro giudizio  (punto
17.4 della motivazione). 
    15.- In definitiva, le domande  ammissibili,  in  relazione  alle
quali   si   puo'   affermare   la   rilevanza   dell'incidente    di
costituzionalita', sono quelle indicate al precedente punto 13. 
    Piu' in particolare, solo  per  esse  e  solo  per  i  ricorrenti
Graziani e Passalacqua si puo' affermare che,  ove  la  questione  di
costituzionalita' non venisse accolta, questo giudice  si  troverebbe
nella condizione di dovere fare necessaria applicazione del  disposto
di cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  c),  c.p.a.  [«Il  giudice
dichiara, anche d'ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando  nel
corso del giudizio sopravviene il difetto di  interesse  delle  parti
alla decisione»], stante la sopravvenuta impossibilita', per le parti
private,  di  conseguire  il  bene  della  vita  al  quale  aspirano,
impossibilita' derivata, per l'appunto, dall'avere  esse  partecipato
(con esito positivo)  alla  menzionata  procedura  con  il  descritto
automatico effetto di rinuncia alle  pretese  nascenti  dal  rapporto
onorario pregresso ai sensi  del  cit.  art.  29,  comma  5,  decreto
legislativo  n.   116/20117   come   contropartita   della   avvenuta
stabilizzazione. 
    16.- Infine,  ancora  in  punto  di  rilevanza,  mette  conto  di
evidenziare che il Collegio, sempre con la prefata sentenza parziale,
ha respinto anche l'eccezione del Ministero della giustizia ai  sensi
dell'art.  105,  comma  1,  c.p.a.,  di  conseguenza  affermando   la
legittima devoluzione al giudice  d'appello  della  cognizione  sulla
intera controversia ed escludendo in via  definitiva  la  regressione
della causa al giudice di primo grado (punto 16 della motivazione). 
IV.- La non manifesta infondatezza della questione. 
    La disposizione contenuta  all'art.  29,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 116/2027, come  modificato  dall'art.  1,  comma  629,
punto 5, della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede  che  La
domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura
conseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  comporta  dubbi   di
legittimita' costituzionale per violazione degli articoli 24,  111  e
117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 47, CDFUE e
6, paragrafo 1, CEDU. 
    Piu' in particolare, in riferimento agli articoli 24 e 111  della
Costituzione, la norma sembra violare  il  diritto  di  difesa  e  il
principio del giusto processo, in quanto: 
        a)  subordina  l'accesso  alla  procedura  di  conferma  alla
rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio  diritti
e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso; 
        b) determina una compressione eccessiva e sproporzionata  del
diritto di agire in giudizio attraverso  una  rinuncia  preventiva  e
generalizzata imposta ex lege; 
        c) fa discendere dalla mera partecipazione ad  una  procedura
concorsuale pubblica la compressione del  diritto  costituzionalmente
garantito di accesso alla tutela giurisdizionale; 
        d) induce la parte privata  a  sacrificare  ingiustamente  la
tutela giudiziaria delle pretese  pregresse  per  accedere  a  quelle
future,   sostanzialmente   imponendogli   di   scegliere   tra    la
continuazione dei contenziosi in  essere  e  la  presentazione  della
domanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa  pretesa
e la stabilizzazione pro futuro del rapporto  di  lavoro,  presentata
quale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di
ogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente; 
        e) altera la parita'  delle  parti  processuali,  attribuendo
un'ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica; 
        f)  confligge  con  il  diritto  dei   cittadini,   e   nella
fattispecie dei lavoratori, a un ricorso  effettivo  dinnanzi  ad  un
giudice, in condizioni di parita', senza che una parte  pubblica,  il
Ministero della giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di  una
normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento
delle situazioni giuridiche azionate dai provati; 
        g)  influenza  indebitamente  la  decisione  di  un  giudizio
pendente in cui lo Stato e' parte, per il tramite del Ministero della
giustizia, determinando l'esito  favorevole  per  la  parte  pubblica
intimata in giudizio, con corrispondente  esito  sfavorevole  per  la
parte  privata   ricorrente,   cosi'   definitivamente   precludendo,
attraverso la  declaratoria  di  improcedibilita'  del  giudizio  per
sopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per  il
periodo precedente la stabilizzazione. 
    Inoltre,  la  norma  sembra  contrastare  anche,  in  riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'art.  47,  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea  (CDFUE),  e  con
l'art. 6, della Carta  europea  dei  diritti  dell'uomo  (CEDU),  che
garantiscono anch'essi il diritto a un ricorso effettivo e a un  equo
processo, espressione di  valori  comuni  di  liberta',  sicurezza  e
giustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto. 
    Imponendo, infatti, la norma,  una  rinuncia  generalizzata  alle
pretese pregresse quale condizione per l'accesso  alla  procedura  di
conferma, si traduce in un irragionevole privilegio in  favore  dello
Stato a danno dei diritti dei lavoratori,  in  violazione  anche  dei
principi europei di effettivita' della tutela giurisdizionale  e  del
diritto del lavoratore a un ricorso effettivo. 
V.- La sospensione del giudizio. 
    Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo  Giudice  ritiene
quindi rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad  esaurimento
dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura  onoraria
e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629,
lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli
articoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo
in relazione  all'art.  47,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione  Europea  (CDFUE),  e  all'art.  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). 
    In particolare, e' censurata la previsione secondo cui La domanda
di partecipazione  alle  procedure  valutative  di  cui  al  comma  3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura
conseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  salvo   il   diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 
    Vanno conseguentemente disposte,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  secondo   le
modalita' indicate in dispositivo. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
pronuncia della Corte costituzionale decorrera' il termine perentorio
di sei mesi per la riassunzione del giudizio. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione  settima),
non  definitivamente  pronunciando  sull'appello,  come  in  epigrafe
proposto,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad
esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto
legislativo  13  luglio  2017  n.   116   (Riforma   organica   della
magistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito
dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. 
    Sospende,  per  l'effetto,  il  presente   giudizio   fino   alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  1°
luglio 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Roberto Chieppa, Presidente; 
        Daniela Di Carlo, consigliere, estensore; 
        Angela Rotondano, consigliere; 
        Pietro De Berardinis, consigliere; 
        Marco Morgantini, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Chieppa 
 
                                                L'estensore: Di Carlo