Reg. ord. n. 202 del 2025 pubbl. su G.U. del 22/10/2025 n. 43
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 26/06/2025
Tra: A. G. C/ Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater di P.
Oggetto:
Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Requisiti minimi dei beneficiari finali – Previsione che occorre essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti – Denunciata disciplina intrinsecamente irragionevole, che prevede un requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia sociale – Disposizione che determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità – Conflitto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana – Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza formale e sostanziale.
Norme impugnate:
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 19/02/2016 Num. 1 Art. 29 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 3 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025
Ordinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da A. G. contro
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Pordenone
.
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Requisiti minimi dei
beneficiari finali - Previsione che occorre essere anagraficamente
residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non
continuativi, negli otto anni precedenti.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1
(Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater),
art. 29, comma 1, lettera c).
(GU n. 43 del 22-10-2025)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA
Sezione Prima
Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso
numero di registro generale 10 del 2024, proposto da A. G.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martorana, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
fisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cividale n. 7/a;
Contro Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater di
Pordenone, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n.
39;
Per l'annullamento:
del provvedimento prot. ... di rigetto della domanda di
assegnazione di alloggio presentata fuori termine;
dei verbali della Commissione per l'accertamento dei
requisiti soggettivi previsti dal bando;
del verbale con cui e' stata approvata la lista dei candidati
aventi presentato domanda di assegnazione di alloggio residenziale
pubblico fuori termine - alloggio di risulta;
del bando di concorso, per quanto di interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater di Pordenone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la
dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e diritto
1. Il ricorrente e' residente in Italia dal ... e nella Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia dal ... al ..., quando e' stato
cancellato dall'anagrafe per irreperibilita', e, successivamente al
suo ritorno in Italia dalla ..., dal ..., data di iscrizione
all'anagrafe del Comune di Pordenone.
2. Il ... ha presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica all'Azienda Territoriale per
l'Edilizia residenziale - Ater di Pordenone ai sensi dell'art. 11 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 26
ottobre 2016, n. 0208/Pres «Regolamento di esecuzione per la
disciplina delle modalita' di gestione degli alloggi di edilizia
sovvenzionata gestiti dalle Ater stesse a sostegno della costruzione,
dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata,
e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44
della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle Ater)», che consente la
presentazione di istanze fuori termine (ossia dopo la pubblicazione
della graduatoria) per l'ottenimento di un alloggio di risulta ai
soggetti destinatari di uno sfratto per finita locazione.
3. Con provvedimento dd ... l'Amministrazione intimata ha
respinto la domanda per «mancanza dei requisiti essenziali»,
precisando che «Ella, infatti, non risiede nel territorio regionale
da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti la data della domanda (art. 4, comma 2, lettera a, del
regolamento approvato con D.P. Reg n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016 e
successive modifiche ed integrazioni e art. 1, lettera b, del bando
di concorso)».
4. Il ricorrente impugna il citato provvedimento di diniego, i
verbali della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi
previsti dal bando, il verbale con cui e' stata approvata la lista
dei candidati aventi presentato domanda di assegnazione di alloggio
di risulta, il «Bando di concorso comprensoriale n. 53 - 2019 (ai
sensi della L.R. n. 1 del 19 febbraio 2016, del regolamento di
esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016 e
loro successive modifiche e integrazioni)».
4.1 Formula i seguenti motivi di ricorso:
«I. Violazione degli articoli 3 e ss legge n. 241/90 in
relazione agli articoli 2, 4, 5, 9, 11 del DP Reg n. 0208/2016 ed in
relazione all'art. 1 del bando; eccesso di potere - travisamento di
fatto - difetto di istruttoria».
Deduce che la disciplina applicabile alle domande presentate da
soggetti in situazione di disagio sociale non sarebbe contenuta
nell'art. 4 del regolamento regionale, richiamato dal provvedimento
di rigetto, bensi' negli articoli 8, 9 e 11 del regolamento medesimo,
contenenti autonomi requisiti tra cui non figura quello della
residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non
continuativi negli otto anni precedenti la domanda.
L'art. 4, peraltro, non conterrebbe la precisazione «precedenti
la domanda», risultando quindi soddisfatto dal ricorrente, in detti
termini, il requisito richiesto, alla luce della residenza nel
territorio regionale per ben piu' di cinque anni.
«II. Violazione degli articoli 10-bis e 21-octies, legge n.
241/90; eccesso di potere per irragionevolezza in relazione
all'omissione dell'avviso di avvio del procedimento volto al rigetto
dell'istanza ex art. 10-bis, legge n. 241/90, difetto di
istruttoria».
E' dedotta l'illegittima omessa attivazione del soccorso
istruttorio o comunque dell'istituto del preavviso di rigetto di cui
all'art 10-bis, legge n. 241/1990, che avrebbe consentito al
ricorrente di controdedurre in sede procedimentale in merito al
contestato requisito della residenza.
«III. Ancora sulla violazione degli articoli 10-bis e 21-octies,
legge n. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita'
e contraddittorieta' dell'atto, manifesta ingiustizia, nonche'
violazione del legittimo affidamento, mancata valutazione degli
elementi in fatto e diritto e mancata valutazione della condizione
complessiva del ricorrente».
Viene censurata una carenza istruttoria, conseguente all'omessa
attivazione del preavviso di diniego, che avrebbe impedito una
adeguata considerazione della condizione del ricorrente.
«IV. Violazione degli articoli 3 e ss. legge n. 241/90 in
relazione agli articoli 2, 5, 4, 9, 11 del DP reg n. 0208/2016 ed in
relazione all'art 1 del bando quanto al requisito della residenza -
violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti».
Deduce che una lettura costituzionalmente orientata della
disciplina applicabile, che tenga conto di quanto affermato dalla
decisione della Corte costituzionale n. 44/2020, che ha accolto la
questione di legittimita' sollevata in relazione alla LR della
Lombardia n. 16/2016 contenente analoga previsione, evidenzierebbe
che il ricorrente e' «meritevole dei servizi assistenziali regionali
e rientra nei requisiti della legge regionale e del relativo
regolamento».
5. Si e' costituita in giudizio l'Ater di Pordenone, eccependo
preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso per carenza di
interesse, avendo il ricorrente omesso di impugnare specificamente i
deliberati della Commissione.
In sede di memoria di replica ha eccepito l'improcedibilita' del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla
intervenuta stipula con il Comune di Pordenone di un contratto di
locazione abitativa ai sensi della legge n. 431/1998, per la durata
di anni tre, dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027.
Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito del gravame.
6. Con ordinanza n. 392/2024 questo tribunale ha disposto
l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dettando i
conseguenti adempimenti sia a carico dell'Amministrazione intimata
che, a pena di improcedibilita' del ricorso, dell'interessato.
L'incombente e' stato assolto nel rispetto dei termini stabiliti
dal tribunale.
7. All'udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa e' stata
trattenuta in decisione.
8. Con la presente sentenza non definitiva, il Collegio ritiene
di poter decidere solo parzialmente il ricorso, limitatamente ai
primi tre motivi di diritto, poiche' per quanto concerne la questione
dedotta con il quarto motivo, la decisione della causa non puo'
prescindere dall'incidente di costituzionalita' della norma regionale
rilevante nella presente sede.
Il collegio ritiene infatti ex officio sussistenti i presupposti
per sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c) della
L.R. Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, «Riforma organica
delle politiche abitative e riordino delle Ater», in riferimento ai
principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, comma
primo, della Costituzione ed al principio di eguaglianza sostanziale
di cui all'art. 3, comma secondo, della Costituzione, nella parte in
cui stabilisce come requisito minimo dei beneficiari
dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
«l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da
almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni
precedenti», disponendo che i regolamenti di cui all'art. 12 (quale
il citato D.P. Reg. n. 0208/Pres. del 26 ottobre 2016) prevedano tale
requisito.
9. Questo impone al collegio di esaminare preliminarmente le
eccezioni in rito sollevate dall'Ater di Pordenone.
10. L'eccezione volta ad evidenziare l'inammissibilita' del
ricorso per difetto di interesse, conseguente all'omessa impugnazione
dei deliberati della commissione, non risulta condivisibile.
10.1 Deduce l'Amministrazione intimata che la Commissione per
l'accertamento dei requisiti soggettivi di Ater, si sarebbe espressa
«per ben tre volte» sulla posizione del ricorrente, e nella specie:
nel corso del procedimento, prima dell'adozione dell'atto
finale, con il verbale dd ...;
in sede di valutazione dell'istanza di autotutela, formulata
dal ricorrente il ... e sollecitata il ..., con il verbale dd ...,
comunicato il ...;
in relazione al ricorso al Tar ed ai suoi contenuti, subito
dopo la notifica dello stesso, con il verbale dd ... di conferma
dell'esclusione della domanda del ricorrente.
Nella prospettazione dell'amministrazione, i deliberati della
Commissione di cui ai verbali dd ... e ... avrebbero dovuto essere
specificamente impugnati a pena di inammissibilita' del presente
ricorso, costituendo atti di conferma propria e non meramente
confermativi del provvedimento di rigetto della domanda dd ..., in
quanto «conseguenti a nuove ed autonome valutazioni».
10.2 Come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente nella
memoria difensiva dd 18 ottobre 2024, il provvedimento di diniego
prot. ... dd ..., nella presente sede gravato, costituisce l'atto
conclusivo del procedimento avviato con la domanda di assegnazione di
un alloggio di edilizia sovvenzionata presentata ad Ater il ..., come
tale lesivo della sfera giuridica dello stesso.
Il provvedimento in parola risulta compiutamente motivato in base
al mancato possesso del requisito della residenza nella Regione
Friuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni, anche non continuativi,
negli otto anni precedenti la data della domanda, senza contenere
alcun riferimento, nemmeno per relationem, al verbale del ....
Quest'ultimo riveste pertanto natura di atto endoprocedimentale,
in quanto tale improduttivo di effetti lesivi, e ad ogni modo dal
contenuto sovrapponibile a quello del provvedimento conclusivo che vi
ha fatto seguito.
10.3 Analoghe considerazioni in merito all'assenza di lesivita',
vanno formulate in riferimento al verbale del ..., con cui la
Commissione, esaminata la richiesta di annullamento in autotutela
presentata dal ricorrente con pec dd ..., rilevato che nella domanda
il medesimo aveva dichiarato di aver risieduto in regione dal ... al
... e dal ... a tutt'oggi, all'unanimita' confermava l'esclusione
della domanda «per mancanza del requisito previsto dall'art. 29,
comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della L.R. n. 24/2018, dall'art. 4, comma 2,
lettera a) del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 02087Pres. Del
26 ottobre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e
dall'art. 1, lettera b) del bando di concorso».
10.4 Del pari, con il verbale dd ..., la Commissione, a seguito
della intervenuta notifica del ricorso al Tar, «conferma le decisioni
assunte nelle precedenti riunioni in cui e' stata esaminata la
pratica (verbale n. ... del ... e verbale n. ... del ...), con
riserva di valutare fatti sopravvenienti, al momento non noti».
10.5 Con l'atto dd ..., trasmesso a mezzo pec al difensore del
ricorrente, l'Amministrazione intimata si e' limitata a comunicare
«che la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi,
nella seduta del ... u.s., ha confermato l'esclusione della domanda
presentata dal Suo assistito, sig. A. G., il ..., per l'assegnazione
di un alloggio di edilizia sovvenzionata nel Comune di Pordenone, in
quanto il richiedente non risiede in Friuli-Venezia Giulia da almeno
cinque anni, anche in maniera non continuativa, negli otto anni
precedenti la data della domanda, come previsto dall'art. 29, comma
1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall'art. 1, comma
1, lettera a) della L.R. n. 24/2018, dall'art. 4, comma 2, lettera
a), del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres del 26
ottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1,
lettera b), del bando di concorso».
10.6 Trattasi, con evidenza, di atti privi di autonoma portata
lesiva, che nulla aggiungono al provvedimento conclusivo del
procedimento ritualmente impugnato nella presente sede, e che
rivestono pertanto natura meramente confermativa del precedente
diniego, non essendo stati preceduti dall'espletamento di una nuova
istruttoria.
Va pertanto ribadito il costante orientamento giurisprudenziale
secondo cui l'atto con cui l'amministrazione si limiti a richiamare
un suo precedente provvedimento, senza apertura di una nuova
istruttoria con rinnovato esame degli elementi di fatto e di diritto
e rivalutazione degli interessi in gioco, e senza esporre una nuova
motivazione a supporto della propria decisione, riveste natura
meramente confermativa, come tale inidonea a cagionare una autonoma
lesione alla posizione giuridica soggettiva del destinatario (ex
multis Cons St n. 4642/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
11. Anche l'eccezione di improcedibilita' del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse va disattesa alla luce delle
seguenti considerazioni.
Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente, al fine
di garantire a se' e alla propria famiglia il diritto all'abitazione,
a seguito del rigetto della domanda di assegnazione di un alloggio di
edilizia sovvenzionata in questa sede gravato, ha stipulato con il
Comune di Pordenone un contratto di locazione agevolato ai sensi
dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998.
Trattasi, nella specie, della tipologia di contratto di locazione
ad uso abitativo non transitorio, alternativa al modello ordinario,
caratterizzata da una durata per legge non inferiore a tre anni (con
proroga biennale, di diritto, alla prima scadenza), nonche' dalla
determinazione del valore del canone e dell'ulteriore contenuto
negoziale in base a quanto stabilito «in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative» (Cass civ
sez III 27022/2016).
L'intervenuta conclusione del contratto in esame, (a garanzia del
soddisfacimento di un diritto inviolabile), non comporta la
sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il
presente gravame, costituendo fattispecie non assimilabile
all'«essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di
edilizia sovvenzionata ovunque ubicato» (attinente pertanto
all'edilizia residenziale pubblica ed all'accesso agli alloggi
sociali per i soggetti meno abbienti, di cui si occupa la L.R. n.
1/2016), circostanza escludente dall'ammissione alla selezione, in
base all'art. 1, lettera f) del bando di concorso.
12. Vanno ora esaminati i motivi di ricorso, nei limiti sopra
evidenziati.
12.1 Il primo motivo non e' fondato.
Diversamente da quanto sostento dal ricorrente, la disciplina di
cui all'art. 4 del regolamento di cui al D.P.Reg 26 ottobre 2016, n.
0208/Pres. concernente i «Requisiti soggettivi degli inquilini
assegnatari», trova applicazione per tutte le istanze di assegnazione
degli alloggi Ater.
Non essendo stata prevista infatti una esclusione per le domande
presentate «fuori termine» quale quella del ricorrente, anch'esse
soggiaciono alla condizione della residenza nel territorio regionale
da almeno cinque anni anche non continuativi «negli otto anni
precedenti», ove quest'ultimo inciso non puo' che essere inteso come
riferito agli otto anni «precedenti la data della domanda».
Non e' quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo
cui la propria domanda sarebbe risultata soggetta alla sola
disciplina specifica contenuta negli articoli 8 e 11 del regolamento,
derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria delle domande
presentate entro i termini di decadenza previsti dal bando, in quanto
dal dato testuale risulta che l'art. 8 contiene l'elenco degli
indicatori dello stato di bisogno, rilevanti ai fini della
collocazione in graduatoria delle domande accoglibili, in quanto
rispettose delle condizioni di cui all'art. 4.
12.2 Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati
congiuntamente, contenendo entrambi delle doglianze relative
all'omessa attivazione di strumenti partecipativi da parte
dell'amministrazione procedente, quali il soccorso istruttorio e il
preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Essi non risultano accoglibili.
12.3 Circa l'istituto di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990,
va evidenziata l'insussistenza del presupposto per l'attivazione
dello stesso, non avendo l'amministrazione intimata rilevato carenze
di elementi formali nella domanda presentata dal ricorrente, cosi' da
richiederne una regolarizzazione, essendo la stessa risultata
completa e respinta per carenza del requisito della residenza,
emergente dalla dichiarazione di parte e dalle risultanze
anagrafiche.
12.4 In merito alla censura concernente l'omissione del preavviso
di diniego, essa e' infondata in relazione alla espressa previsione
dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per cui «le disposizioni
relative al preavviso di rigetto non si applicano alle procedure
concorsuali, disposizione che deve essere riferita a tutti i
procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralita' di
soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l'instaurazione del
contraddittorio con la pubblica amministrazione risulti incompatibile
con le esigenze di celerita' della procedura» (Cons St sez III n.
1236/2019; Tar Lazio sez. III n. 4179/2025 e la giurisprudenza
richiamata dall'amministrazione intimata nel proprio controricorso).
Ed inoltre, «e' costante l'orientamento giurisprudenziale per cui
il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis, legge n. 241 del
1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione,
non puo' ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che,
nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e
della dequotazione dei vizi formali, tale vizio puo' assumere rilievo
solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato
nell'ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell'atto
finale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della
valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto
fornire all'amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi»
(Cons St n. 1236/2019, cit.).
Nel caso di specie, come condivisibilmente evidenziato
dall'amministrazione resistente, costituendo il gravato diniego un
atto necessitato e vincolato, l'eventuale apporto del privato nulla
avrebbe potuto aggiungere al contenuto finale dello stesso.
12.5 Ne' risulta accoglibile la doglianza relativa ad una
asserita carenza di istruttoria, avendo l'amministrazione procedente
compiutamente esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente a
corredo della propria istanza di assegnazione di un alloggio di
risulta, che e' risultata completa e non bisognevole di integrazioni.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso
va in parte qua respinto.
14. Passando ora a trattare della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c) della LR n. 1/2016,
va considerato il presupposto della rilevanza, in merito al quale
l'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone che e'
necessario che «il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale» della norma primaria contestata.
Va sul punto osservato che il ricorrente ha adito questo
tribunale al fine di contestare il requisito della residenza nella
regione da almeno cinque anni negli otto anni precedenti, richiesto
per l'assegnazione degli alloggi, requisito di cui il provvedimento
di diniego ha fatto applicazione e che risulta stabilito dalla norma
regionale in questione, che esclude in radice l'accoglibilita' della
domanda del ricorrente. Con la conseguenza che, in permanenza della
norma stessa, il provvedimento gravato risulterebbe esente dai vizi
dedotti.
15. Con il quarto motivo, parte ricorrente chiede l'accoglimento
del ricorso per effetto dell'interpretazione costituzionalmente
orientata della disciplina contenuta nella legge regionale e nel
regolamento attuativo.
Rileva il Collegio come la norma primaria contenuta all'art 29,
comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2016, per la sua chiarezza
testuale, non si presti ad interpretazioni adeguatrici o
costituzionalmente orientate, potendo essere soltanto assoggettata
allo scrutinio di legittimita' costituzionale.
16. A supporto della non manifesta infondatezza, vanno richiamate
(senza pretesa di completezza) le sentenze nn. 44/2020, 77 e
145/2023, 67 e 147/2024, con le quali la Corte costituzionale,
occupandosi di norme analoghe previste da altre leggi regionali, ha
avuto modo di statuire che: «Il diritto all'abitazione rientra tra i
requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo
Stato democratico voluto dalla Costituzione, chiamato dunque a
garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a che la
vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto
l'immagine universale della dignita' umana. L'edilizia residenziale
pubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere, in quanto e'
diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo
bisogno primario, perche' serve a garantire una abitazione a soggetti
economicamente deboli nel luogo ove e' la sede dei loro interessi, al
fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico
deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie
meno abbienti. Non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra
l'esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni
economiche di fragilita', e la pregressa e protratta residenza -
comunque la si declini - nel territorio regionale. Il requisito della
prolungata residenza, infatti, impedisce il soddisfacimento del
diritto all'abitazione indipendentemente da ogni valutazione
attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non e' inciso
dalla durata della permanenza nel territorio regionale, non considera
che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente
da un luogo all'altro in cerca di opportunita' di lavoro, non e'
indice di una prospettiva di radicamento. Esso, dunque, proprio
perche' del tutto sganciato da ogni valutazione sullo stato di
bisogno, e' incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale,
come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente
deboli ed e' percio' costituzionalmente illegittimo per violazione
dell'art. 3 della Costituzione sotto un triplice profilo: per
intrinseca irragionevolezza, proprio perche' trattasi di requisito
del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia
sociale; perche' determina una ingiustificata diversita' di
trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di
fragilita'; e perche' tradisce il dovere della Repubblica di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana».
17. Il tribunale, in considerazione del fatto che la norma della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia contiene una previsione che
ricalca quelle analoghe gia' piu' volte censurate dalla Corte
costituzionale, non puo' che condividere le considerazioni del
Giudice delle leggi riportate supra e pertanto, sulla base di tali
argomenti, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art 29, comma 1,
lettera c), L.R. n. 1/2016.
18. In conclusione, dunque, il ricorso va in parte respinto,
mentre per la restante parte il giudizio va sospeso fino alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della decisione della Corte costituzionale sulla questione indicata,
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e 80 cpa e
all'art. 295 cpc.
Ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese, e' rinviata
al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia (Sezione prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto:
in parte lo respinge;
per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c) della L.R.
Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 «Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle Ater», in relazione all'art. 3,
commi 1 e 2, della Costituzione;
sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
riserva al definitivo ogni altra pronuncia in rito, nel
merito e sulle spese;
Ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla
notifica della presente sentenza a tutte le parti in causa e al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' alla comunicazione della
stessa al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli
5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignita'
della parte interessata, manda alla segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalita'.
Cosi' deciso in Trieste nella Camera di consiglio del giorno 7
maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente;
Daniele Busico, primo referendario;
Claudia Micelli, Referendario, estensore.
Il Presidente: Modica de Mohac di Grisi'
L'estensore: Micelli