Reg. ord. n. 202 del 2025 pubbl. su G.U. del 22/10/2025 n. 43

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia  del 26/06/2025

Tra: A. G.  C/ Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater di P.



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Requisiti minimi dei beneficiari finali – Previsione che occorre essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti – Denunciata disciplina intrinsecamente irragionevole, che prevede un requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia sociale – Disposizione che determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità – Conflitto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana – Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza formale e sostanziale.

Norme impugnate:

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  del 19/02/2016  Num. 1  Art. 29  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025

Ordinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto  da  A.  G.  contro
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di  Pordenone
. 
 
Edilizia residenziale pubblica -  Assegnazione  di  alloggi  -  Norme
  della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Requisiti minimi dei
  beneficiari finali - Previsione che occorre essere  anagraficamente
  residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non
  continuativi, negli otto anni precedenti. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio  2016,  n.  1
  (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater),
  art. 29, comma 1, lettera c). 


(GU n. 43 del 22-10-2025)

 
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso
numero  di  registro  generale  10  del  2024,  proposto  da  A.  G.,
rappresentato  e  difeso  dall'avvocato   Giovanni   Martorana,   con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
fisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cividale n. 7/a; 
    Contro Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater di
Pordenone, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca  De  Pauli,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio  Veneto  n.
39; 
    Per l'annullamento: 
        del provvedimento prot.  ...  di  rigetto  della  domanda  di
assegnazione di alloggio presentata fuori termine; 
        dei  verbali  della  Commissione   per   l'accertamento   dei
requisiti soggettivi previsti dal bando; 
        del verbale con cui e' stata approvata la lista dei candidati
aventi presentato domanda di assegnazione  di  alloggio  residenziale
pubblico fuori termine - alloggio di risulta; 
        del bando di concorso, per quanto di interesse; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio   dell'Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater di Pordenone; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  7  maggio  2025  la
dott.ssa Claudia Micelli e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Il ricorrente e' residente in Italia dal ... e  nella  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia  dal  ...  al  ...,  quando  e'  stato
cancellato dall'anagrafe per irreperibilita', e,  successivamente  al
suo ritorno  in  Italia  dalla  ...,  dal  ...,  data  di  iscrizione
all'anagrafe del Comune di Pordenone. 
    2. Il ... ha presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio
di  edilizia  residenziale  pubblica  all'Azienda  Territoriale   per
l'Edilizia residenziale - Ater di Pordenone ai sensi dell'art. 11 del
regolamento approvato con decreto del  Presidente  della  Regione  26
ottobre  2016,  n.  0208/Pres  «Regolamento  di  esecuzione  per   la
disciplina delle modalita' di  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
sovvenzionata gestiti dalle Ater stesse a sostegno della costruzione,
dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata,
e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli  16  e  44
della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica  delle
politiche  abitative  e  riordino  delle  Ater)»,  che  consente   la
presentazione di istanze fuori termine (ossia dopo  la  pubblicazione
della graduatoria) per l'ottenimento di un  alloggio  di  risulta  ai
soggetti destinatari di uno sfratto per finita locazione. 
    3.  Con  provvedimento  dd  ...  l'Amministrazione  intimata   ha
respinto  la  domanda  per  «mancanza  dei   requisiti   essenziali»,
precisando che «Ella, infatti, non risiede nel  territorio  regionale
da almeno cinque  anni,  anche  non  continuativi,  negli  otto  anni
precedenti la data della domanda (art. 4, comma  2,  lettera  a,  del
regolamento approvato con D.P. Reg n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016 e
successive modifiche ed integrazioni e art. 1, lettera b,  del  bando
di concorso)». 
    4. Il ricorrente impugna il citato provvedimento  di  diniego,  i
verbali della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi
previsti dal bando, il verbale con cui e' stata  approvata  la  lista
dei candidati aventi presentato domanda di assegnazione  di  alloggio
di risulta, il «Bando di concorso comprensoriale n.  53  -  2019  (ai
sensi della L.R. n. 1  del  19  febbraio  2016,  del  regolamento  di
esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres del 26 ottobre 2016  e
loro successive modifiche e integrazioni)». 
    4.1 Formula i seguenti motivi di ricorso: 
        «I. Violazione degli articoli 3  e  ss  legge  n.  241/90  in
relazione agli articoli 2, 4, 5, 9, 11 del DP Reg n. 0208/2016 ed  in
relazione all'art. 1 del bando; eccesso di potere -  travisamento  di
fatto - difetto di istruttoria». 
    Deduce che la disciplina applicabile alle domande  presentate  da
soggetti in situazione  di  disagio  sociale  non  sarebbe  contenuta
nell'art. 4 del regolamento regionale, richiamato  dal  provvedimento
di rigetto, bensi' negli articoli 8, 9 e 11 del regolamento medesimo,
contenenti  autonomi  requisiti  tra  cui  non  figura  quello  della
residenza nel territorio regionale da almeno cinque  anni  anche  non
continuativi negli otto anni precedenti la domanda. 
    L'art. 4, peraltro, non conterrebbe la  precisazione  «precedenti
la domanda», risultando quindi soddisfatto dal ricorrente,  in  detti
termini, il  requisito  richiesto,  alla  luce  della  residenza  nel
territorio regionale per ben piu' di cinque anni. 
    «II. Violazione degli  articoli  10-bis  e  21-octies,  legge  n.
241/90;  eccesso  di  potere  per   irragionevolezza   in   relazione
all'omissione dell'avviso di avvio del procedimento volto al  rigetto
dell'istanza  ex  art.  10-bis,   legge   n.   241/90,   difetto   di
istruttoria». 
    E'  dedotta  l'illegittima  omessa   attivazione   del   soccorso
istruttorio o comunque dell'istituto del preavviso di rigetto di  cui
all'art  10-bis,  legge  n.  241/1990,  che  avrebbe  consentito   al
ricorrente di controdedurre  in  sede  procedimentale  in  merito  al
contestato requisito della residenza. 
    «III. Ancora sulla violazione degli articoli 10-bis e  21-octies,
legge n. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza,  illogicita'
e  contraddittorieta'  dell'atto,  manifesta   ingiustizia,   nonche'
violazione  del  legittimo  affidamento,  mancata  valutazione  degli
elementi in fatto e diritto e mancata  valutazione  della  condizione
complessiva del ricorrente». 
    Viene censurata una carenza istruttoria,  conseguente  all'omessa
attivazione del  preavviso  di  diniego,  che  avrebbe  impedito  una
adeguata considerazione della condizione del ricorrente. 
    «IV. Violazione degli  articoli  3  e  ss.  legge  n.  241/90  in
relazione agli articoli 2, 5, 4, 9, 11 del DP reg n. 0208/2016 ed  in
relazione all'art 1 del bando quanto al requisito della  residenza  -
violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti». 
    Deduce  che  una  lettura  costituzionalmente   orientata   della
disciplina applicabile, che tenga conto  di  quanto  affermato  dalla
decisione della Corte costituzionale n. 44/2020, che  ha  accolto  la
questione di  legittimita'  sollevata  in  relazione  alla  LR  della
Lombardia n. 16/2016 contenente  analoga  previsione,  evidenzierebbe
che il ricorrente e' «meritevole dei servizi assistenziali  regionali
e  rientra  nei  requisiti  della  legge  regionale  e  del  relativo
regolamento». 
    5. Si e' costituita in giudizio l'Ater  di  Pordenone,  eccependo
preliminarmente  l'inammissibilita'  del  ricorso  per   carenza   di
interesse, avendo il ricorrente omesso di impugnare specificamente  i
deliberati della Commissione. 
    In sede di memoria di replica ha eccepito l'improcedibilita'  del
ricorso per  sopravvenuta  carenza  di  interesse,  conseguente  alla
intervenuta stipula con il Comune di Pordenone  di  un  contratto  di
locazione abitativa ai sensi della legge n. 431/1998, per  la  durata
di anni tre, dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027. 
    Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito del gravame. 
    6.  Con  ordinanza  n.  392/2024  questo  tribunale  ha  disposto
l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dettando  i
conseguenti adempimenti sia a  carico  dell'Amministrazione  intimata
che, a pena di improcedibilita' del ricorso, dell'interessato. 
    L'incombente e' stato assolto nel rispetto dei termini  stabiliti
dal tribunale. 
    7. All'udienza pubblica del 7  maggio  2025  la  causa  e'  stata
trattenuta in decisione. 
    8. Con la presente sentenza non definitiva, il  Collegio  ritiene
di poter decidere solo  parzialmente  il  ricorso,  limitatamente  ai
primi tre motivi di diritto, poiche' per quanto concerne la questione
dedotta con il quarto motivo,  la  decisione  della  causa  non  puo'
prescindere dall'incidente di costituzionalita' della norma regionale
rilevante nella presente sede. 
    Il collegio ritiene infatti ex officio sussistenti i  presupposti
per sollevare dinanzi  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera  c)  della
L.R. Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, «Riforma  organica
delle politiche abitative e riordino delle Ater», in  riferimento  ai
principi di eguaglianza e ragionevolezza di  cui  all'art.  3,  comma
primo, della Costituzione ed al principio di eguaglianza  sostanziale
di cui all'art. 3, comma secondo, della Costituzione, nella parte  in
cui   stabilisce    come    requisito    minimo    dei    beneficiari
dell'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale   pubblica
«l'essere  anagraficamente  residenti  nel  territorio  regionale  da
almeno  cinque  anni  anche  non   continuativi   negli   otto   anni
precedenti», disponendo che i regolamenti di cui all'art.  12  (quale
il citato D.P. Reg. n. 0208/Pres. del 26 ottobre 2016) prevedano tale
requisito. 
    9. Questo impone al  collegio  di  esaminare  preliminarmente  le
eccezioni in rito sollevate dall'Ater di Pordenone. 
    10.  L'eccezione  volta  ad  evidenziare  l'inammissibilita'  del
ricorso per difetto di interesse, conseguente all'omessa impugnazione
dei deliberati della commissione, non risulta condivisibile. 
    10.1 Deduce l'Amministrazione intimata  che  la  Commissione  per
l'accertamento dei requisiti soggettivi di Ater, si sarebbe  espressa
«per ben tre volte» sulla posizione del ricorrente, e nella specie: 
        nel corso del  procedimento,  prima  dell'adozione  dell'atto
finale, con il verbale dd ...; 
        in sede di valutazione dell'istanza di autotutela,  formulata
dal ricorrente il ... e sollecitata il ..., con il  verbale  dd  ...,
comunicato il ...; 
        in relazione al ricorso al Tar ed ai suoi  contenuti,  subito
dopo la notifica dello stesso, con il  verbale  dd  ...  di  conferma
dell'esclusione della domanda del ricorrente. 
    Nella prospettazione  dell'amministrazione,  i  deliberati  della
Commissione di cui ai verbali dd ... e ...  avrebbero  dovuto  essere
specificamente impugnati a  pena  di  inammissibilita'  del  presente
ricorso,  costituendo  atti  di  conferma  propria  e  non  meramente
confermativi del provvedimento di rigetto della domanda  dd  ...,  in
quanto «conseguenti a nuove ed autonome valutazioni». 
    10.2 Come  condivisibilmente  evidenziato  dal  ricorrente  nella
memoria difensiva dd 18 ottobre 2024,  il  provvedimento  di  diniego
prot. ... dd ..., nella presente  sede  gravato,  costituisce  l'atto
conclusivo del procedimento avviato con la domanda di assegnazione di
un alloggio di edilizia sovvenzionata presentata ad Ater il ..., come
tale lesivo della sfera giuridica dello stesso. 
    Il provvedimento in parola risulta compiutamente motivato in base
al mancato possesso  del  requisito  della  residenza  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni, anche non  continuativi,
negli otto anni precedenti la data  della  domanda,  senza  contenere
alcun riferimento, nemmeno per relationem, al verbale del .... 
    Quest'ultimo riveste pertanto natura di atto  endoprocedimentale,
in quanto tale improduttivo di effetti lesivi, e  ad  ogni  modo  dal
contenuto sovrapponibile a quello del provvedimento conclusivo che vi
ha fatto seguito. 
    10.3 Analoghe considerazioni in merito all'assenza di  lesivita',
vanno formulate in  riferimento  al  verbale  del  ...,  con  cui  la
Commissione, esaminata la richiesta  di  annullamento  in  autotutela
presentata dal ricorrente con pec dd ..., rilevato che nella  domanda
il medesimo aveva dichiarato di aver risieduto in regione dal ...  al
... e dal ... a  tutt'oggi,  all'unanimita'  confermava  l'esclusione
della domanda «per mancanza  del  requisito  previsto  dall'art.  29,
comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della L.R. n.  24/2018,  dall'art.  4,  comma  2,
lettera a) del regolamento approvato con D.P.Reg. n.  02087Pres.  Del
26  ottobre  2016  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni   e
dall'art. 1, lettera b) del bando di concorso». 
    10.4 Del pari, con il verbale dd ..., la Commissione,  a  seguito
della intervenuta notifica del ricorso al Tar, «conferma le decisioni
assunte nelle precedenti  riunioni  in  cui  e'  stata  esaminata  la
pratica (verbale n. ... del ...  e  verbale  n.  ...  del  ...),  con
riserva di valutare fatti sopravvenienti, al momento non noti». 
    10.5 Con l'atto dd ..., trasmesso a mezzo pec  al  difensore  del
ricorrente, l'Amministrazione intimata si e'  limitata  a  comunicare
«che la Commissione  per  l'accertamento  dei  requisiti  soggettivi,
nella seduta del ... u.s., ha confermato l'esclusione  della  domanda
presentata dal Suo assistito, sig. A. G., il ..., per  l'assegnazione
di un alloggio di edilizia sovvenzionata nel Comune di Pordenone,  in
quanto il richiedente non risiede in Friuli-Venezia Giulia da  almeno
cinque anni, anche in  maniera  non  continuativa,  negli  otto  anni
precedenti la data della domanda, come previsto dall'art.  29,  comma
1, lettera c) della L.R. n. 1/2016 come modificato dall'art. 1, comma
1, lettera a) della L.R. n. 24/2018, dall'art. 4,  comma  2,  lettera
a), del regolamento  approvato  con  D.P.Reg.  n.  0208/Pres  del  26
ottobre 2016 e successive modifiche e  integrazioni  e  dall'art.  1,
lettera b), del bando di concorso». 
    10.6 Trattasi, con evidenza, di atti privi  di  autonoma  portata
lesiva,  che  nulla  aggiungono  al  provvedimento   conclusivo   del
procedimento  ritualmente  impugnato  nella  presente  sede,  e   che
rivestono  pertanto  natura  meramente  confermativa  del  precedente
diniego, non essendo stati preceduti dall'espletamento di  una  nuova
istruttoria. 
    Va pertanto ribadito il costante  orientamento  giurisprudenziale
secondo cui l'atto con cui l'amministrazione si limiti  a  richiamare
un  suo  precedente  provvedimento,  senza  apertura  di  una   nuova
istruttoria con rinnovato esame degli elementi di fatto e di  diritto
e rivalutazione degli interessi in gioco, e senza esporre  una  nuova
motivazione  a  supporto  della  propria  decisione,  riveste  natura
meramente confermativa, come tale inidonea a cagionare  una  autonoma
lesione alla posizione  giuridica  soggettiva  del  destinatario  (ex
multis Cons St n. 4642/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata). 
    11.  Anche  l'eccezione  di  improcedibilita'  del  ricorso   per
sopravvenuta carenza  di  interesse  va  disattesa  alla  luce  delle
seguenti considerazioni. 
    Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente, al fine
di garantire a se' e alla propria famiglia il diritto all'abitazione,
a seguito del rigetto della domanda di assegnazione di un alloggio di
edilizia sovvenzionata in questa sede gravato, ha  stipulato  con  il
Comune di Pordenone un contratto  di  locazione  agevolato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. 
    Trattasi, nella specie, della tipologia di contratto di locazione
ad uso abitativo non transitorio, alternativa al  modello  ordinario,
caratterizzata da una durata per legge non inferiore a tre anni  (con
proroga biennale, di diritto, alla  prima  scadenza),  nonche'  dalla
determinazione del  valore  del  canone  e  dell'ulteriore  contenuto
negoziale in base a quanto stabilito «in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative» (Cass civ
sez III 27022/2016). 
    L'intervenuta conclusione del contratto in esame, (a garanzia del
soddisfacimento  di  un  diritto  inviolabile),   non   comporta   la
sopravvenuta carenza di  interesse  del  ricorrente  a  coltivare  il
presente   gravame,   costituendo   fattispecie   non    assimilabile
all'«essere titolare di contratto di locazione di altro  alloggio  di
edilizia   sovvenzionata   ovunque   ubicato»   (attinente   pertanto
all'edilizia  residenziale  pubblica  ed  all'accesso  agli   alloggi
sociali per i soggetti meno abbienti, di cui si  occupa  la  L.R.  n.
1/2016), circostanza escludente dall'ammissione  alla  selezione,  in
base all'art. 1, lettera f) del bando di concorso. 
    12. Vanno ora esaminati i motivi di  ricorso,  nei  limiti  sopra
evidenziati. 
    12.1 Il primo motivo non e' fondato. 
    Diversamente da quanto sostento dal ricorrente, la disciplina  di
cui all'art. 4 del regolamento di cui al D.P.Reg 26 ottobre 2016,  n.
0208/Pres.  concernente  i  «Requisiti  soggettivi  degli   inquilini
assegnatari», trova applicazione per tutte le istanze di assegnazione
degli alloggi Ater. 
    Non essendo stata prevista infatti una esclusione per le  domande
presentate «fuori termine» quale  quella  del  ricorrente,  anch'esse
soggiaciono alla condizione della residenza nel territorio  regionale
da almeno  cinque  anni  anche  non  continuativi  «negli  otto  anni
precedenti», ove quest'ultimo inciso non puo' che essere inteso  come
riferito agli otto anni «precedenti la data della domanda». 
    Non e' quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente,  secondo
cui  la  propria  domanda  sarebbe  risultata  soggetta   alla   sola
disciplina specifica contenuta negli articoli 8 e 11 del regolamento,
derogatoria  rispetto  alla  disciplina   ordinaria   delle   domande
presentate entro i termini di decadenza previsti dal bando, in quanto
dal dato testuale  risulta  che  l'art.  8  contiene  l'elenco  degli
indicatori  dello  stato  di  bisogno,  rilevanti   ai   fini   della
collocazione in graduatoria  delle  domande  accoglibili,  in  quanto
rispettose delle condizioni di cui all'art. 4. 
    12.2 Il secondo ed  il  terzo  motivo  possono  essere  esaminati
congiuntamente,  contenendo   entrambi   delle   doglianze   relative
all'omessa  attivazione   di   strumenti   partecipativi   da   parte
dell'amministrazione procedente, quali il soccorso istruttorio  e  il
preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. 
    Essi non risultano accoglibili. 
    12.3 Circa l'istituto di cui all'art. 6 della legge n.  241/1990,
va evidenziata  l'insussistenza  del  presupposto  per  l'attivazione
dello stesso, non avendo l'amministrazione intimata rilevato  carenze
di elementi formali nella domanda presentata dal ricorrente, cosi' da
richiederne  una  regolarizzazione,  essendo  la   stessa   risultata
completa e  respinta  per  carenza  del  requisito  della  residenza,
emergente  dalla  dichiarazione   di   parte   e   dalle   risultanze
anagrafiche. 
    12.4 In merito alla censura concernente l'omissione del preavviso
di diniego, essa e' infondata in relazione alla  espressa  previsione
dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per  cui  «le  disposizioni
relative al preavviso di rigetto  non  si  applicano  alle  procedure
concorsuali,  disposizione  che  deve  essere  riferita  a  tutti   i
procedimenti  aperti  alla  partecipazione  di  una   pluralita'   di
soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l'instaurazione del
contraddittorio con la pubblica amministrazione risulti incompatibile
con le esigenze di celerita' della procedura» (Cons  St  sez  III  n.
1236/2019; Tar Lazio  sez.  III  n.  4179/2025  e  la  giurisprudenza
richiamata dall'amministrazione intimata nel proprio controricorso). 
    Ed inoltre, «e' costante l'orientamento giurisprudenziale per cui
il preavviso di rigetto di cui all'art.  10-bis,  legge  n.  241  del
1990, pur costituendo un fondamentale  strumento  di  partecipazione,
non puo' ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che,
nella prospettiva del buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e
della dequotazione dei vizi formali, tale vizio puo' assumere rilievo
solo nelle ipotesi in cui dalla  omessa  interlocuzione  del  privato
nell'ambito del procedimento  sia  derivato  un  contenuto  dell'atto
finale diverso da  quello  che  sarebbe  derivato  sulla  base  della
valutazione degli ulteriori elementi che il  privato  avrebbe  potuto
fornire all'amministrazione al fine di superare i  rilievi  ostativi»
(Cons St n. 1236/2019, cit.). 
    Nel  caso   di   specie,   come   condivisibilmente   evidenziato
dall'amministrazione resistente, costituendo il  gravato  diniego  un
atto necessitato e vincolato, l'eventuale apporto del  privato  nulla
avrebbe potuto aggiungere al contenuto finale dello stesso. 
    12.5  Ne'  risulta  accoglibile  la  doglianza  relativa  ad  una
asserita carenza di istruttoria, avendo l'amministrazione  procedente
compiutamente esaminato la documentazione prodotta dal  ricorrente  a
corredo della propria istanza  di  assegnazione  di  un  alloggio  di
risulta, che e' risultata completa e non bisognevole di integrazioni. 
    13. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il  ricorso
va in parte qua respinto. 
    14. Passando ora  a  trattare  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c) della LR n.  1/2016,
va considerato il presupposto della rilevanza,  in  merito  al  quale
l'art. 23, comma 2, legge  11  marzo  1953,  n.  87  dispone  che  e'
necessario   che   «il   giudizio   non   possa    essere    definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale» della norma primaria contestata. 
    Va  sul  punto  osservato  che  il  ricorrente  ha  adito  questo
tribunale al fine di contestare il requisito  della  residenza  nella
regione da almeno cinque anni negli otto anni  precedenti,  richiesto
per l'assegnazione degli alloggi, requisito di cui  il  provvedimento
di diniego ha fatto applicazione e che risulta stabilito dalla  norma
regionale in questione, che esclude in radice l'accoglibilita'  della
domanda del ricorrente. Con la conseguenza che, in  permanenza  della
norma stessa, il provvedimento gravato risulterebbe esente  dai  vizi
dedotti. 
    15. Con il quarto motivo, parte ricorrente chiede  l'accoglimento
del  ricorso  per  effetto  dell'interpretazione   costituzionalmente
orientata della disciplina contenuta  nella  legge  regionale  e  nel
regolamento attuativo. 
    Rileva il Collegio come la norma primaria contenuta  all'art  29,
comma 1, lettera c) della  L.R.  n.  1/2016,  per  la  sua  chiarezza
testuale,  non   si   presti   ad   interpretazioni   adeguatrici   o
costituzionalmente orientate, potendo  essere  soltanto  assoggettata
allo scrutinio di legittimita' costituzionale. 
    16. A supporto della non manifesta infondatezza, vanno richiamate
(senza  pretesa  di  completezza)  le  sentenze  nn.  44/2020,  77  e
145/2023, 67 e  147/2024,  con  le  quali  la  Corte  costituzionale,
occupandosi di norme analoghe previste da altre leggi  regionali,  ha
avuto modo di statuire che: «Il diritto all'abitazione rientra tra  i
requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo
Stato  democratico  voluto  dalla  Costituzione,  chiamato  dunque  a
garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a  che  la
vita di ogni persona  rifletta  ogni  giorno  e  sotto  ogni  aspetto
l'immagine universale della dignita' umana.  L'edilizia  residenziale
pubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere, in quanto e'
diretta ad  assicurare  in  concreto  il  soddisfacimento  di  questo
bisogno primario, perche' serve a garantire una abitazione a soggetti
economicamente deboli nel luogo ove e' la sede dei loro interessi, al
fine di assicurare un'esistenza dignitosa  a  tutti  coloro  che  non
dispongono di risorse  sufficienti,  mediante  un  servizio  pubblico
deputato alla provvista di alloggi per i  lavoratori  e  le  famiglie
meno abbienti. Non si ravvisa  alcuna  ragionevole  correlazione  fra
l'esigenza di accedere al bene  casa,  ove  si  versi  in  condizioni
economiche di fragilita', e la  pregressa  e  protratta  residenza  -
comunque la si declini - nel territorio regionale. Il requisito della
prolungata  residenza,  infatti,  impedisce  il  soddisfacimento  del
diritto  all'abitazione   indipendentemente   da   ogni   valutazione
attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non e'  inciso
dalla durata della permanenza nel territorio regionale, non considera
che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente
da un luogo all'altro in cerca di  opportunita'  di  lavoro,  non  e'
indice di una  prospettiva  di  radicamento.  Esso,  dunque,  proprio
perche' del tutto  sganciato  da  ogni  valutazione  sullo  stato  di
bisogno, e' incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale,
come servizio destinato prioritariamente ai  soggetti  economicamente
deboli ed e' percio' costituzionalmente  illegittimo  per  violazione
dell'art.  3  della  Costituzione  sotto  un  triplice  profilo:  per
intrinseca irragionevolezza, proprio perche'  trattasi  di  requisito
del  tutto  non  correlato  con  la  funzione  propria  dell'edilizia
sociale;  perche'  determina   una   ingiustificata   diversita'   di
trattamento tra persone che si trovano nelle medesime  condizioni  di
fragilita';  e  perche'  tradisce  il  dovere  della  Repubblica   di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,  limitando
di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei  cittadini,  impediscono  il
pieno sviluppo della persona umana». 
    17. Il tribunale, in considerazione del fatto che la norma  della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia contiene una previsione che
ricalca  quelle  analoghe  gia'  piu'  volte  censurate  dalla  Corte
costituzionale,  non  puo'  che  condividere  le  considerazioni  del
Giudice delle leggi riportate supra e pertanto, sulla  base  di  tali
argomenti,  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art  29,  comma  1,
lettera c), L.R. n. 1/2016. 
    18. In conclusione, dunque, il  ricorso  va  in  parte  respinto,
mentre per la  restante  parte  il  giudizio  va  sospeso  fino  alla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della decisione della Corte costituzionale sulla questione  indicata,
ai sensi e per gli effetti di  cui  agli  articoli  79  e  80  cpa  e
all'art. 295 cpc. 
    Ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese,  e'  rinviata
al definitivo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia (Sezione prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto: 
        in parte lo respinge; 
        per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  29,  comma  1,  lettera  c)   della   L.R.
Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 «Riforma organica  delle
politiche abitative e riordino delle Ater», in relazione all'art.  3,
commi 1 e 2, della Costituzione; 
        sospende  il  giudizio  in   corso   e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        riserva al definitivo  ogni  altra  pronuncia  in  rito,  nel
merito e sulle spese; 
    Ordina alla Segreteria di questo  Tribunale  di  provvedere  alla
notifica della presente sentenza a tutte  le  parti  in  causa  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  alla  comunicazione  della
stessa al  Presidente  del  Consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli
5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della  dignita'
della  parte  interessata,  manda  alla   segreteria   di   procedere
all'oscuramento delle generalita'. 
    Cosi' deciso in Trieste nella Camera di consiglio  del  giorno  7
maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente; 
        Daniele Busico, primo referendario; 
        Claudia Micelli, Referendario, estensore. 
 
              Il Presidente: Modica de Mohac di Grisi' 
 
 
                                                 L'estensore: Micelli