Reg. ord. n. 190 del 2025 pubbl. su G.U. del 15/10/2025 n. 42

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze  del 18/07/2025

Tra: M. S.

Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Denunciata previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata solo quando abbia indicato espressamente nell'istanza, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza – Lesione del diritto di difesa.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69  Co. 3

decreto-legge  del 04/07/2024  Num. 92  Art. 5  Co. 3

legge  del 08/08/2024  Num. 112



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 2025

Ordinanza del 18 luglio 2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenze
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di M. S. . 
 
Ordinamento penitenziario - Procedimento in  materia  di  liberazione
  anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge  n.  92
  del 2024, come convertito - Denunciata previsione che il condannato
  puo' formulare istanza di liberazione anticipata solo quando  abbia
  indicato espressamente nell'istanza, a  pena  di  inammissibilita',
  uno specifico interesse diverso da quello di cui ai  commi  1  e  2
  dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall'art. 5, comma
  3, del decreto-legge 4 luglio   2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in
  materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di  personale
  del Ministero della giustizia civile e penale e  di  personale  del
  Ministero della giustizia), convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 8 agosto 2024, n. 112. 


(GU n. 42 del 15-10-2025)

 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il giorno 17 luglio 2025 in Firenze si e' riunito  in  Camera  di
consiglio nelle persone dei componenti: 
        dott. Marcello Bortolato, Presidente; 
        dott.ssa Giuditta Merli, giudice relatore; 
        dott.ssa Rosa Manfredi, esperta; 
        dott.ssa Mary Luca, esperta; 
    e, sentito il sost. Procuratore Generale che ha  espresso  parere
conforme, ha emesso la seguente; 
 
                              Ordinanza 
 
    nel procedimento ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n.  354  in
materia di reclamo su liberazione anticipata  presentato  da  S.  M.,
nato a ..., il ..., detenuto presso la Casa circondariale di ...  con
fine pena al 1° gennaio 2028, in espiazione della pena di  anni  4  e
giorni 5 di reclusione, residua di quella di  anni  5  e  mesi  4  di
reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del
14 luglio 2020, in riforma della sentenza del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2018, irrevocabile
il 23 giugno 2021; 
 
                               Motivi 
 
    S. M., detenuto dal 28 dicembre 2023, reclama avverso l'ordinanza
n.  2024/4118  del  19  dicembre  2024  con  cui  il  magistrato   di
sorveglianza di Firenze  ha  dichiarato  inammissibile  l'istanza  di
liberazione anticipata avanzata dallo stesso  perche'  non  corredata
dall'indicazione di uno  specifico  interesse,  come  previsto  dalla
nuova formulazione dell'art 54 della legge 26 luglio  1975,  n.  354,
modificato con decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 entrato  in  vigore
il 5 luglio 2024 e convertito in legge con legge 8  agosto  2024,  n.
112. 
    Il  condannato  si  duole  del  provvedimento  e,  a  mezzo   del
Difensore, deduce di  avere  avanzato  in  precedenza  un'istanza  di
affidamento in prova al servizio sociale, respinta dal  Tribunale  di
sorveglianza, e di  essere  intenzionato  a  presentarne  una  nuova,
precisando di avere maturato sei semestri di liberazione anticipata. 
    L'istanza di liberazione anticipata presentata dal  difensore  di
S. elenca i periodi espiati e gli istituti in cui e' stato ristretto,
anche in custodia cautelare in carcere, e il luogo in  cui  e'  stato
sottoposto agli arresti domiciliari. 
    L'istanza  non  e'  collegata  ad  alcuna  richiesta  di   misura
alternativa ne' e' indicato uno specifico interesse  alla  decisione.
Il precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza e' stato di
inammissibilita' per mancato completamento dell'anno di  osservazione
ed ora l'affidamento in prova e'  ammissibile.  Non  mancano  inoltre
meno di 90 giorni al maturare del tennine di conclusione della  pena.
Pertanto, in base a un'interpretazione letterale  della  disposizione
normativa, l'istanza  dovrebbe  essere  dichiarata  inammissibile  ai
sensi dell'art. 69-bis, comma 3 o.p. 
    Questo Tribunale dubita della costituzionalita' della norma cosi'
come modificata con la novella del 2024. 
    Il testo del nuovo art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
sanziona con l'inammissibilita' la mancata deduzione di uno specifico
interesse  nell'istanza  diretta   all'ottenimento   del   beneficio,
beneficio che, altrimenti, deve essere valutato d'ufficio in soli due
casi: 1) in occasione di istanze di benefici penitenziari (quando  la
riduzione di pena rilevi ai fini  dell'ammissibilita'  del  beneficio
richiesto); 2) in prossimita' del fine  pena  «virtuale»,  ovverossia
quando residuano 90 giorni alla data di conclusione della  pena  come
indicata dalla Procura nell'ordine di esecuzione, detraendo tutte  le
riduzioni concedibili in base all'entita' della pena espiata.  Questa
data e' indicata accanto al fine pena «reale», ovverosia alla data di
conclusione della pena ove non vengano riconosciute le riduzioni  per
liberazione anticipata. 
    Innanzitutto, la questione e' rilevante in quanto la norma e'  di
diretta applicazione nel procedimento in oggetto. 
    Il condannato  e'  infatti  detenuto  dal  28  dicembre  2023  in
espiazione della pena di anni 4 e giorni  5  reclusione,  residua  di
quella di anni 5 e mesi 4 reclusione inflitta con sentenza  Corte  di
appello Firenze del 14 luglio 2020, in riforma della sentenza giudice
per le indagini preliminari Tribunale Firenze  del  10  maggio  2018,
irrevocabile dal 23 giugno 2021. La condanna e'  stata  inflitta  per
reati di cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di eta' e
violenza sessuale di gruppo su minore commessi nel ...  a  ...  .  Il
detenuto ha chiesto il riconoscimento  della  riduzione  di  pena  in
relazione a sei semestri di pena ma in realta' i semestri sono cinque
e dovrebbero essere ricostruiti come segue: 2 gennaio 2018 - 2 luglio
2018; 2 luglio 2018 - 2 gennaio 2019; 2 gennaio 2019 - 26 giugno 2019
e 28 novembre 2023 - 3 dicembre 2023; 3  dicembre  2023  -  3  giugno
2024; 3 giugno 2024 - 3 dicembre 2024. 
    Il  condannato   ha   gia'   espiato   l'anno   di   osservazione
criminologica richiesto dall'art 4-bis, comma 1-quater o.p. e mancano
meno di tre anni al fine  pena,  ragion  per  cui  gia'  potrebbe  in
astratto avere accesso  sia  all'affidamento  in  prova  al  servizio
sociale  sia  alla  semiliberta',  di  talche'  la  questione   della
riduzione  di   pena   ex   art.   54 o.p.   non   rileva   ai   fini
dell'ammissibilita' delle misure. Si  consideri  altresi'  che  anche
laddove la pena residua, a seguito di concessione  della  liberazione
anticipata, si riducesse  ad  anni  2,  la  misura  della  detenzione
domiciliare sarebbe comunque inammissibile stante la natura  ostativa
del reato (violenza sessuale di  gruppo).  In  definitiva,  sotto  il
profilo  della  rilevanza,  non  avendo  il  reclamante  dedotto  uno
specifico interesse all'ottenimento  del  beneficio,  la  domanda  in
applicazione della disposizione di legge dovrebbe  essere  dichiarata
inammissibile e pertanto andrebbe  confermato  il  provvedimento  del
giudice  di  prime  cure  qui  impugnato.  Nel  caso   viceversa   di
dichiarazione  di  incostituzionalita',  la  richiesta  non  verrebbe
colpita  dalla  sanzione  dell'inammissibilita'  e  dovrebbe   essere
valutata nel merito. 
    Il Tribunale ritiene  di  sollevare  d'ufficio  la  questione  di
illegittimita' costituzionale della norma  in  esame  in  quanto  non
manifestamente infondata. 
    L'istituto della liberazione anticipata e'  presente  nel  nostro
ordinamento  penitenziario  fin  dall'originario   testo.   Esso   e'
collocato nel Capo VI, del Titolo I della legge 26  luglio  1975,  n.
354,  dedicato  alle  misure  alternative  alla  detenzione  (e  alla
remissione  del  debito),  inserito  nel  titolo   sul   «Trattamento
penitenziario», della cui natura dunque partecipa espressamente. Esso
si ricollega alle esperienze ed  agli  insegnamenti  della  «terapia»
criminologica secondo cui la promessa di un «abbuono»  di  pena  ogni
sei  mesi  avrebbe   l'effetto   di   sollecitare   l'adesione   alla
partecipazione all'azione di rieducazione. In  origine  il  beneficio
consisteva nella riduzione di 20 giorni per ciascun semestre di  pena
detentiva scontata e poteva essere concesso al condannato che  avesse
«dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ai  fini  del
suo piu' efficace reinserimento nella societa'». 
    La concessione del beneficio era di competenza del  Tribunale  ex
art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed avveniva alla conclusione  di
un  procedimento  in  Camera  di  consiglio  in  udienza  partecipata
dall'interessato, oltre che dalla Procura generale e  dal  difensore,
con provvedimento ricorribile in Cassazione. 
    Con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 la riduzione di pena  veniva
aumentata a quarantacinque giorni «per ogni singolo semestre di  pena
scontata». Restava la procedura a contraddittorio pieno, con  udienza
in cui poteva essere discussa e valutata la condotta del  richiedente
per ciascun semestre. 
    La strutturazione del procedimento, ferma la  sostanza,  cambiava
radicalmente con la legge 19 dicembre 2002, n. 277,  che  introduceva
l'art  69-bis  rubricato  «Procedimento  in  materia  di  liberazione
anticipata». Non solo si trasferisce la competenza dal  Tribunale  al
magistrato di sorveglianza, ma viene meno  anche  il  contraddittorio
perche' la decisione e' «adottata in Camera  di  consiglio  senza  la
presenza delle parti»,  previo  parere  del  pubblico  ministero.  Si
prevede, inoltre. la possibilita' di impugnazione in primo  grado  al
Tribunale e, ovviamente, il  ricorso  per  Cassazione.  Viene  quindi
sensibilmente ridotto il carico di lavoro del Tribunale ma a  scapito
della cognizione piena sui fatti (il condannato non e' ammesso a dire
la sua o a giustificare i propri comportamenti, cosi' come la Procura
e' chiamata solo ad esprimere  il  proprio  parere  su  un  fascicolo
inevitabilmente incompleto e «di parte») dato che la decisione  viene
trasferita in capo al giudice  monocratico,  con  un  contraddittorio
eventuale e differito solo alla fase del reclamo al Collegio. 
    Su detta procedura si innesta il decreto-legge 4 luglio 2024,  n.
92, convertito in  legge  con  legge  8  agosto  2024,  n.  112,  che
«stravolge» l'intero meccanismo: la decisione rimane  monocratica  ma
e' prevalentemente «d'ufficio», salva la deduzione di uno  «specifico
interesse»  da  parte  del  richiedente  (che  la  stessa   relazione
accompagnatoria  del  provvedimento  individua  per  lo  piu'   nella
possibilita' di un utile «scorporo» dei reati ostativi), e  senza  il
preventivo parere della Procura (o la decorrenza di  quindici  giorni
dalla richiesta, come espressamente previsto dal  vecchio  testo  del
comma  2  dell'art  69-bis  legge  26  luglio  1975,  n.   354).   La
disposizione sostanziale non cambia e l'istituto di  cui  all'art  54
continua a far parte del Capo dedicato alle  misure  alternative,  ad
essere  «semestralizzato»  ed  a   richiedere   come   requisito   la
partecipazione all'opera di rieducazione. La norma tuttavia introduce
un meccanismo «alla rovescia»: non si configura piu'  la  liberazione
anticipata come un premio» quanto invece la mancata concessione  come
una «punizione», invertendo la funzione  propulsiva  ed  incentivante
del beneficio, vietando al giudice (salva l'ipotesi eccezionale dello
«specifico interesse» di cui al comma 3)  una  valutazione  periodica
del condannato e della sua progressione trattamentale, senza  poterne
orientare la condotta attraverso il riconoscimento del beneficio  con
ragionevoli scansioni temporali. 
    La nuova formulazione dell'art 69-bis legge 26  luglio  1975,  n.
354 arreca un sensibile vulnus alla funzione rieducativa  della  pena
perche' non consente al condannato di  comprendere  il  valore  o  il
disvalore  dei  propri  comportamenti  attraverso  la  lettura  della
motivazione dei  provvedimenti  del  giudice  adottati  semestre  per
semestre e quindi di intendere se la pena abbia in concreto svolto la
sua principale funzione. 
    Cosi' come congegnato, l'istituto priva il condannato di uno  dei
pochi  poteri  di  «autorieducazione»  a  diretta  disposizione   per
orientare e indirizzare i  propri  comportamenti  e  rende  opaco  il
sistema. L'interessato potra' trovarsi a  espiare  anche  lunghissimi
periodi di pena senza aver certezza sulla durata della propria  pena,
che potra' definirsi solo molto tempo dopo. 
    Il primo parametro che si  ritiene  violato  e'  pertanto  quello
dell'art. 27 della Costituzione. 
    Il nuovo meccanismo normativo  nuoce  alla  funzione  rieducativa
della  pena  laddove  preclude  fin  da  subito  al  condannato  ogni
incentivo  alla  prestazione  di  una  concreta  adesione   all'opera
rieducativa (per lui sacrificante soprattutto nelle fasi iniziali del
trattamento), se il  «premio»  viene  rimesso  a  benefici  collocati
temporalmente a distanza di anni. 
    La Corte costituzionale, con  la  sentenza  n.  276/1990  del  29
novembre 1989, ha gia' affrontato il tema della natura del  beneficio
in esame, sottolineandone il grande valore psicologico costituito  da
una sollecitazione che impegna le «energie  volitive  del  condannato
alla prospettiva di un premio da cogliere in breve  lasso  di  tempo,
purche'  in  quel  tempo  egli  riesca  a  dare  adesione  all'azione
rieducativa» (Considerato in diritto n. 3). 
    La Corte, nella sentenza citata,  ha  affrontato  il  tema  della
valutazione «atomistica» o «globale», che allora si poneva  meramente
a livello giurisprudenziale, ribadendo a chiare lettere che la scelta
del  legislatore   (che   aveva   chiaramente   privilegiato   quella
«atomistica», limitandola peraltro ad un periodo di tempo - 6 mesi  -
assolutamente  ragionevole  poiche'  tale  da  dare  credibilita'  al
comportamento avuto dal condannato  nel  corso  di  esso,  come  gia'
dapprima rilevato da Corte costituzionale, sentenza 28  aprile  1983,
n. 137) rivelava la natura tutt'altro che pietistica o paternalistica
del beneficio, quanto piuttosto la caratteristica vera di un «premio»
allo sforzo che il condannato fa  per  adeguarsi  giorno  per  giorno
all'opera dell'istituzione, rivolta,  mediante  la  rieducazione,  al
reinserimento sociale (v. Considerato in diritto n.  4).  Un  diverso
meccanismo,  quale  quello  attuale,  che  impone   una   valutazione
«globale» solo al ricorrere di alcune  limitate  scansioni  temporali
(accesso ai benefici o fine della pena) o ad un  dimostrabile  e  non
definito   «interesse   specifico»,   finisce   per   scoraggiare   e
disincentivare ogni buon proposito. 
    Ritiene  in  altre  parole  questo  Tribunale   che   la   scelta
«atomistica» e il rifiuto di una valutazione «globale» delle condotte
di adesione all'azione rieducativa, in cui il semestre  si  riduca  a
mero parametro di calcolo, si pone in contrasto con l'art.  27  della
Costituzione  in  quanto  annulla  ogni  funzione   sollecitante   ed
incentivante dell'istituto ed azzera, sotto il profilo criminologico,
ogni incentivo psicologico. E' infatti solo una delibazione immediata
e comunque continuativa da  parte  del  magistrato  di  sorveglianza,
tendenzialmente  prossima  al  singolo  semestre,  a  svolgere  detta
funzione. La liberazione anticipata  e'  istituto  tipicamente  volto
alla «progressione» trattamentale  che  in  tal  modo  oggi,  con  il
recupero del solo computo «algebrico» del semestre, viene  totalmente
frustrata. 
    Il secondo parametro costituzionale violato  e'  l'art.  3  della
Costituzione  sotto  il  profilo  della   irragionevolezza   di   una
disposizione normativa che, pur azzerando  la  funzione  incentivante
del beneficio, mantiene il criterio  di  computo  semestrale.  Se  la
valutazione deve essere tendenzialmente  unica  e  «globale»  non  si
comprende perche' debba essere mantenuto il parametro di  calcolo  di
45 giorni per  ciascun  semestre,  quando  e'  viceversa  proprio  la
strettissima relazione tra la quantita' della riduzione  e  il  breve
periodo di riferimento che fonda la natura incentivante e  «premiale»
dell'istituto, in una considerazione  «atomistica»  e  non  «globale»
della partecipazione del condannato all'azione rieducativa. 
    L'ultimo  parametro  con   il   quale   la   norma,   della   cui
costituzionalita' si discute, si pone in contrasto e' l'art. 24 della
Costituzione. 
    Va considerato che  nella  valutazione  sulla  concedibilita'  di
qualunque   beneficio   penitenziario   (pennesso   premio,    lavoro
all'esterno ex art. 21 o.p.) o  misura  alternativa  (affidamento  in
prova,  semiliberta',  detenzione   domiciliare)   non   e'   affatto
indifferente, nell'ambito di quella discrezionalita' che  e'  propria
della  magistratura  di   sorveglianza   che   vi   sovrintende,   la
considerazione del quantum di pena residuo. 
    Se e' ben vero che  i  benefici  e  le  misure  alternative  alla
detenzione vengono concessi sulla base di requisiti di legge,  soglie
temporali di ammissibilita' e valutazioni di merito effettuate  dagli
operatori del trattamento, e' altrettanto  vero  che  il  margine  di
apprezzabilita' rimesso alla magistratura di sorveglianza attiene  in
ultima analisi da un lato alla «meritevolezza» in se'  (che  consegue
ad un giudizio globale sulla persona) e, dall'altro, ad una  prognosi
di reinserimento e di assenza di pericolosita' in relazione ai  quali
e' tutt'affatto indifferente il residuo di  pena  ancora  da  espiare
che, laddove opportunamente ridotto proprio grazie  alla  valutazione
conseguente  alla  liberazione  anticipata,  puo'  dunque  di   fatto
influire sulla decisione. Anche nel caso dell'odierno reclamante,  al
quale gia' e' stata respinta un'istanza di affidamento in prova e che
non ha ottenuto  la  valutazione  di  ben  5  semestri,  non  sarebbe
irrilevante, al momento della  reiterazione  dell'istanza  di  misura
alternativa, presentare un fine pena (attualmente al  2028)  di  gran
lunga inferiore ove i 5 semestri venissero tutti concessi  (225  gg).
Precludere pertanto anche in questi casi al condannato  di  domandare
la riduzione di pena, in quanto non collegata all'ottenimento di  uno
specifico  beneficio  (gia'  ampiamente   ammissibile)   e   non   in
prossimita' del  fine  della  pena.  nell'impossibilita'  di  dedurre
inoltre uno «specifico» interesse, si  risolve  in  una  lesione  del
proprio diritto di difesa privando il  richiedente  di  un  ulteriore
strumento di valutazione da portare a conoscenza del  giudice  e  che
inerisce al dato «oggettivo» di una pena residua maggiormente ridotta
rispetto a quella risultante dalla propria posizione giuridica.  Deve
in  definitiva  essere  consentito  al  condannato  di  chiedere   la
riduzione di pena anche solo allo scopo di «presentarsi» al  giudice,
ai fini dell'ottenimento di una misura alternativa o di  un  permesso
premio, con una pena residua ben inferiore a quella attuale. 
    Il secondo profilo, sempre sub specie art. 24 della Costituzione,
riguarda l'impossibilita'  di  agire  in  giudizio  per  ottenere  il
riconoscimento di un proprio diritto (la  valutazione  dei  semestre)
una volta che tale diritto sia  maturato  col  decorso  del  semestre
stesso. Ridotta la «semestralizzazione» a mero parametro di  calcolo,
resta conculcato il diritto ad azionare in giudizio  una  valutazione
sul proprio comportamento (che e' alla base  del  riconoscimento  del
beneficio) anche ove il periodo di valutazione minimo, che la  stessa
legge richiede, si sia concluso magari da molto tempo.  Va  osservato
infine come una delibazione  negativa  da  parte  del  magistrato  di
sorveglianza prossima al semestre consenta, attraverso  lo  strumento
del reclamo, un immediato contraddittorio, con facolta' di illustrare
e provare nella quasi immediatezza le  proprie  ragioni  senza  dover
attendere una valutazione «globale» finale allorquando le facolta' di
prova   contraria   o   di   controdeduzione    inevitabilmente    si
affievoliscono col decorso del tempo (si pensi ad es. alle pene molto
lunghe o alla pena dell'ergastolo a fronte del rigetto di un semestre
attinto da un'infrazione disciplinare assai risalente). 
    Per tutte  queste  ragioni  ad  avviso  di  questo  Tribunale  di
sorveglianza vi e' contrasto tra l'art. 69-bis,  comma  3,  legge  26
luglio 1975, n. 354, come modificato con decreto-legge 4 luglio 2024,
n. 92 convertito in legge con legge 8  agosto  2024,  n.  112,  nella
parte in  cui  consente  al  condannato  di  formulare  l'istanza  di
liberazione  anticipata  solo  quando  abbia  indicato  espressamente
nell'istanza, a pena di  inammissibilita',  uno  specifico  interesse
diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.  

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e  seguenti  della
legge 11 marzo 1957, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art 69-bis, comma 3, legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificato con decreto-legge 4 luglio 2024, n.  92
convertito nella legge 8 agosto 2024, n.  112,  nella  parte  in  cui
consente  al  condannato  di  formulare  l'istanza   di   liberazione
anticipata solo quando abbia indicato espressamente  nell'istanza,  a
pena di inammissibilita', uno specifico interesse diverso  da  quello
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di  appello  di
Firenze nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Firenze il 17 luglio 2025 
 
                      Il Presidente: Bortolato 
 
 
                                      Il Magistrato estensore: Merli