Reg. ord. n. 184 del 2025 pubbl. su G.U. del 08/10/2025 n. 41

Ordinanza del Tribunale di Torino  del 27/06/2025

Tra: Vincenzo Ilotte  C/ Camera di commercio di Torino



Oggetto:

Amministrazione pubblica – Camere di commercio – Incarichi e rapporti di collaborazione – Previsione che per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito – Denunciata disciplina che genera una disparità di trattamento di situazioni identiche, vista l’onerosità dei medesimi incarichi dei componenti gli organi direttivi svolti prima dell’introduzione della norma e successivamente alla sua abrogazione, o di situazioni simili, come per l’onerosità mai eliminata per le attività di revisori contabili presso le Camere di commercio – Disparità di trattamento per l’assenza di analoghe disposizioni in relazione a enti assimilabili alle Camere di commercio quali gli Ordini professionali – Denunciata norma irrazionale, irragionevole e sproporzionata – Lesione ingiustificata dell’autonomia delle Camere di commercio, intesa come formazione sociale, visto che la norma preclude la possibilità di corrispondere un compenso/indennità a favore dei componenti dei propri organi direttivi – Lesione dei diritti economici conseguenti all’attività lavorativa svolta dai componenti degli organi direttivi – Violazione del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato – Lesione della tutela del lavoro svolto in tutte le sue forme ed applicazioni.

Norme impugnate:

legge  del 29/12/1993  Num. 580  Art. 4  Co. 2

decreto legislativo  del 25/11/2016  Num. 219  Art. 1  Co. 1

legge  del 07/08/2015  Num. 124  Art. 10  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 35   Co.  

Costituzione  Art. 36   Co.  



Udienza Pubblica del 11 febbraio 2026 rel. NAVARRETTA


Testo dell'ordinanza

                        N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2025

Ordinanza del 27 giugno 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento
civile promosso da Vincenzo Ilotte contro la Camera di  commercio  di
Torino. 
 
Amministrazione pubblica - Camere di commercio - Incarichi e rapporti
  di collaborazione - Previsione che per le camere di  commercio,  le
  loro unioni regionali, nonche' per le loro aziende speciali,  tutti
  gli incarichi degli organi diversi dai collegi  dei  revisori  sono
  svolti a titolo gratuito. 
- Legge 29 dicembre 1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 4-bis, comma
  2-bis,  come  introdotto  dall'art.  1,  comma   1,   del   decreto
  legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione  della  delega  di
  cui all'articolo 10 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  per  il
  riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle  camere  di
  commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura),   in   forza
  dell'art. 10, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto  2015,  n.
  124, (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
  amministrazioni pubbliche), nel testo in  vigore  dal  10  dicembre
  2016 al 28 febbraio 2022. 


(GU n. 41 del 08-10-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
 
 
                        Terza Sezione Civile 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23024/2024 promossa da: 
      Vincenzo  Ilotte,  con  il  patrocinio  degli   avv.ti   Giulia
Bertolissi, Francesca Dana' e Letizia Campanaro, con domicilio eletto
presso gli indirizzi pec dei difensori; 
      Parte attrice contro Camera di commercio industria  artigianato
e agricoltura di Torino, rappresentata e difesa  dagli  avv.ti  Diego
Dirutigliano e Luca Ropolo, presso  il  cui  studio  in  Torino,  via
Mercantini n. 5, e' elettivamente domiciliata. 
    Parte convenuta il giudice dott. Luca  Martinat,  viste  le  note
scritte depositate dalle parti in data 24 giugno 2025; 
 
                          Osserva in fatto 
 
    L'attore Vincenzo  Ilotte  e'  stato  nominato  Presidente  della
Camera di Commercio di Torino in data 15 settembre 2014, rimanendo in
carica sino al 19 febbraio 2020 e svolgendo regolarmente  il  proprio
mandato. In forza di delibera camerale del 4 marzo 2013 ha  percepito
un compenso annuo sotto forma di indennita' di funzione (compenso poi
concretamente erogato mensilmente in forza di appositi  cedolin)i  di
euro 54.383,00. 
    L'indennita'  e'  stata  percepita  sino  all'entrata  in  vigore
dell'art. 1, comma 1, del decreto  legislativo  n.  219/2016  che  ha
introdotto il comma 2-bis all'art. 4 della legge n.  580/1993:  detto
comma e' entrato in vigore in data 10 dicembre 2016  ed  ha  previsto
che «Per le camere di commercio, le loro  unioni  regionali,  nonche'
per le loro  aziende  speciali,  tutti  gli  incarichi  degli  organi
diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito». 
    La  condizione  di  gratuita'  dell'incarico   e'   durata   sino
all'entrata in vigore del decreto-legge n. 228/2021 il  cui  art.  1,
comma 25-bis, ha abrogato il comma 2-bis dell'art. 4-bis della  legge
n. 580/1993 introdott dall'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 219/2016, ripristinando il  tal  modo  una  situazione  analoga  a
quella  originariamente  disciplinata  dalla   legge   n.   580/1993,
situazione in forza della quale il  compenso  del  Presidente  (cosi'
come degli altri componenti  dell'organo  direttivo)  e'  commisurato
alla dimensione della singola Camera di Commercio in applicazione dei
criteri individuati da un decreto del Ministero delle imprese  e  del
made in Italy. 
    Con il presente procedimento Vincenzo  Ilotte  ha  contestato  la
legittimita' costituzionale della norma che ha previsto la  gratuita'
del suo incarico, chiedendo di conseguenza di ricevere le  indennita'
deliberate dalla Camera di commercio di Torino prima dell'entrata  in
vigore del decreto  legislativo  n.  219/2016,  previa  richiesta  al
Tribunale di sollevare la questione  di  legittimita'  costituzionale
della suddetta norma. 
    La Camera di Commercio di Torino, costituitasi  in  giudizio,  ha
rilevato: 
      1) la manifesta infondatezza della  questione  di  legittimita'
costituzionale eccepita da parte attrice; 
      2) il difetto di legittimazione di  Ilotte  nel  contestare  la
legittimita' costituzionale della norma in quanto solamente la Camera
di  Commercio  sarebbe  legittimata  a  proporre  la   questione   di
legittimita' costituzionale di una  norma  idonea  a  ledere  la  sua
autonomia organizzativa e funzionale; 
      3) in ogni caso, la prescrizione quinquennale di  ogni  pretesa
spettante ad Ilotte. 
 
                         Osserva in diritto 
 
    In via preliminare il Tribunale ritiene che Ilotte sia pienamente
legittimato a contestare la legittimita' costituzionale  della  norma
impugnata atteso che: 
      1)  la  norma  incide  direttamente  sul  prospettato   diritto
soggettivo dei componenti degli organi direttivi  di  una  Camera  di
Commercio a percepire un compenso/indennita' per la funzione da  loro
svolta, e non solo sull'autonomia organizzativa  e  funzionale  della
Camera  di  Commercio,  sicche'  anche  i  componenti  degli   organi
direttivi  devono  essere  ritenuti  legittimati  a   contestare   la
legittimita' costituzionale della norma in commento; 
      2) la norma,  peraltro,  ha  effetti  economici  esclusivamente
positivi sulle Camere di  Commercio,  sicche'  esse  sarebbero  assai
poche incentivate a contestare la legittimita' costituzionale di  una
norma a loro completamente favorevole sul piano economico. 
    Va poi precisato che la norma  censurata  e'  stata  adottata  in
fedele applicazione dell'art. 10, comma 1,  lettera  f)  della  legge
delega n. 124/2015, che espressamente aveva autorizzato il Governo ad
adottare un decreto  legislativo  prevedente,  tra  l'altro,  per  le
Camere di Commercio «il riordino della disciplina  dei  compensi  dei
relativi organi, prevedendo la gratuita' degli incarichi  diversi  da
quelli nei collegi dei revisori dei conti». 
    Il   Tribunale   osserva   quindi    in    punto    profili    di
incostituzionalita' della norma in  esame  (cosi'  come  della  legge
delega) che essa potrebbe  essere  ritenuta  incostituzionale  per  i
seguenti motivi non manifestamente infondati. 
    In  primis,  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione   per
irrazionalita' ed irragionevolezza intrinseca  della  sua  previsione
con  correlata  e  sproporzionata  disparita'  di   trattamento   con
situazioni identiche o similari, come desumibile dal fatto che, senza
apparente giustificazione, il legislatore fra il 2016 ed il  2021  ha
prima  disposto  per  l'onerosita'  degli  incarichi   degli   organi
direttivi  delle  Camere  di  Commercio  in  forza  della  legge   n.
580/1993, poi  per  la  loro  gratuita'  in  forza  del  comma  2-bis
dell'art. 4-bis della legge n. 580/1993 come introdotto dall'art.  1,
comma 1, del decreto legislativo n.  219/2016,  per  poi  tornare  di
nuovo all'onerosita' con il decreto-legge n. 228/2021,  il  tal  modo
trattando in modo diametralmente opposto nel giro di  neppure  cinque
anni dal punto di vista economico la medesima posizione  sostanziale,
atteso che nel frattempo i compiti e le responsabilita' degli  organi
direttivi delle Camere di Commercio non sono sostanzialmente mutati. 
    La suddetta disparita' di trattamento risulta anche in  relazione
al fatto che la  stessa  legge  che  ha  previsto  la  gratuita'  dei
compensi per gli organi direttivi ha invece  espressamente  mantenuto
il  compenso  per  i  revisori  contabili  delle  stesse  Camere   di
Commercio,  parendo,   anche   in   questo   caso,   sussistere   una
irragionevole e sproporzionata disparita' di trattamento fra  i  vari
organi del sistema camerale. 
    Sotto altro profilo,  pare  sussistere  anche  una  irragionevole
disparita' di trattamento con enti pure dotati di ampia autonomia  in
quanto espressione di una determinata  base  associativa  (come  tali
assimilabili   alle   Camere   di   Commercio),   come   gli   ordini
professionali,  in  relazione  ai  quali  mai   il   legislatore   e'
intervenuto imponendo la  gratuita'  per  gli  incarichi  presso  gli
organi direttivi. 
    Detta disparita' di trattamento neppure sembrerebbe  giustificata
dalle notorie esigenze  di  spending  review  applicabili  agli  enti
pubblici atteso che le Camere  di  Commercio  (pur  pacificamente  da
qualificare come enti pubblici) non  ricevono  finanziamenti  diretti
dallo Stato, traendo esse le loro risorse ex art. 18 della  legge  n.
580/1993  fondamentalmente  dai  contributi  degli  iscritti  e   dai
proventi per le attivita' da loro svolte, oltre  che  dai  contributi
ricevuti si' dallo Stato, ma quale compenso per le attivita'  che  lo
stesso Stato ha provveduto a delegare alle Camere  di  Commercio  (ad
esempio, la tenuta del registro delle imprese), e non dunque a titolo
di finanziamento a fondo perduto o  per  il  pagamento  degli  organi
direttivi. 
    Alla luce di quanto precede, la norma esaminata pare in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione in  quanto  la  discrezionalita'  pur
riconoscibile al legislatore e' stata in concreto esercitata in  modo
irragionevole e sproporzionato in relazione  a  situazioni  identiche
(ad esempio per l'onesta' dei medesimi incarichi dei componenti degli
organi  direttivi  svolti   prima  dell'introduzione  della  norma  e
successivamente alla sua  abrogazione)  o  simili  (ad  esempio,  per
l'onerosita' mai eliminata per le  attivita'  di  revisori  contabili
presso  le  Camere  di  commercio,  o  per  l'assenza   di   analoghe
disposizioni  in  relazione  ad  enti  assimilabili  alle  Camere  di
Commercio quali gli ordini professionali). 
    In secundis, contrasto con gli articoli 2 e 3 della  Costituzione
in combinato disposto, per  aver  la  norma  incriminata  leso  senza
apparente giustificazione e proporzionalita' l'autonomia delle Camere
di Commercio (quali formazione sociali del modo  imprenditoriale)  in
punto possibilita' di  corresponsione  di  un  compenso/indennita'  a
favore dei componenti dei propri organi  direttivi,  il  tutto  senza
beneficio per i conti dello  Stato  non  essendo  il  compenso  degli
organi direttivi delle Camere di  Commercio  a  carico  del  bilancio
statale. 
    In  terziis,  contrasto  con  gli  articoli  3,  35  e  36  della
Costituzione per aver vietato la norma censurata la corresponsione di
qualsivoglia compenso/indennita' ai componenti degli organi direttivi
delle Camere di Commercio in assenza di valide cause  giustificatrici
(tanto che la norma in esame e' stata  vigente  per  neppure  quattro
anni), in tal modo ledendo in  modo  sproporzionato  ed  eccessivo  i
diritti  economici  conseguenti   all'attivita'  lavorativa  da  loro
comunque espletata. 
    L'art. 36 della Costituzione, infatti, garantisce  al  lavoratore
una retribuzione proporzionata alla  quantita'  e  qualita'  del  suo
lavoro mentre l'art. 35, comma primo prevede  che  il  lavoro  (anche
autonomo, come deciso, fra le altre, dalla Corte  costituzionale  con
la sentenza n. 112/2021) sia  tutelato  in  tutte  le  sue  forme  ed
applicazioni. 
    Ora,  se  e'  pur  vero  che  l'art.  36  della  Costituzione  e'
abitualmente  applicato   al   solo   lavoratore   dipendente   dalla
giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione,  ritiene  tuttavia   il
giudicante che sia del tutto irragionevole e sproporzionata alla luce
degli articoli 3 e 35 della Costituzione una  disposizione  di  legge
che escluda qualsivoglia compenso per lo svolgimento di  un'attivita'
di importante rilievo pubblico con correlate gravose  responsabilita'
ed  implicante  lo  svolgimento  di  un  lavoro  continuativo  e  non
episodico (tanto che  l'attore  si  e'  munito  di  apposita  polizza
assicurativa per la responsabilita'  professionale  in  relazione  ai
compiti da svolgere quale presidente della  Camera  di  Commercio  di
Torino). 
    Detta  valutazione  di  intrinseca   irragionevolezza   e'   pure
confortata dalla  comparazione  con  il  compenso  che  l'ordinamento
riconosce a figure similari (a partire dai revisori  contabili  delle
stesse Camere di Commercio), come anche con le indennita' spettanti a
chi occupa cariche di natura politica presso enti  locali  implicanti
lo svolgimento di attivita' svolta in via continuativa (si  pensi  al
sindaco,  al  presidente  di  Regione,  agli  assessori  comunali   e
regionali). 
 
          Osserva in punto esistenza di un'interpretazione 
              costituzionalmente orientata della norma 
 
    Ritiene lo scrivente  che  non  sia  possibile,  atteso  il  dato
letterale  inequivoco  della  norma,  fornire  alla  suddetta   norma
un'interpretazione costituzionalmente orientata. 
    L'interpretazione    costituzionalmente    orientata,    infatti,
presuppone che il dato normativo consenta una  certa  interpretazione
(per quanto eventualmente mai in precedenza applicata  dagli  operati
del diritto), ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame. 
    E quindi va ricordato che «non spetta allo Stato, e per esso alla
Corte di cassazione, disapplicare le leggi regionali, neppure qualora
appaiano in contrasto con la legislazione statale, dovendo  l'a.g.o.,
qualora  dubiti  della  legittimita'  costituzionale  di  una  legge,
rimettere gli atti alla Corte costituzionale che e'  il  solo  organo
deputato  a  compiere  tale  verifica  di  costituzionalita'   (Corte
Costituzionale, 14 giugno 1990, n. 285). 
    L'interpretazione  costituzionalmente  orientata,  infatti,  deve
essere «compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa
entro cui essa si inserisce» (Corte Costituzionale, 6 dicembre  2017,
n. 253), sicche' ad esempio non puo' essere  accolta  l'eccezione  di
inammissibilita'  per  omesso  previo  tentativo  di  interpretazione
costituzionalmente   orientata   delle   questioni   incidentali   di
legittimita'  costituzionale  qualora  «stante  la  univocita'  delle
disposizioni censurate (non suscettibili di letture alternative,  che
del resto la stessa Avvocatura dello Stato neppure prospetta), non vi
era, nella specie, spazio per un tentativo di esegesi adeguatrice  di
cui   possa   addebitarsi   al    rimettente    l'omissione    (Corte
Costituzionale, 12 ottobre 2017,  n.  213),  principio  perfettamente
applicabile nella fattispecie in  esame  stante  l'inequivoco  tenore
letterale della disposizione censurata. 
    Infatti, «a fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad
un'interpretazione     costituzionalmente     compatibile,     dovuto
specificatamente  al  «tenore  letterale  della   disposizione»,   la
possibilita' di  un'ulteriore  interpretazione  alternativa,  che  il
giudice a quo non ha ritenuto di  fare  propria,  non  riveste  alcun
significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del  processo
costituzionale,  in  quanto  la  verifica  dell'esistenza   e   della
legittimita' di  tale  ulteriore  interpretazione  e'  questione  che
attiene al merito della controversia, e non alla  sua  ammissibilita'
(Corte Costituzionale, 24 febbraio 2017, n. 42). 
 
            Osserva in punto rilevanza nel caso concreto 
 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata   e'
manifestamente rilevante nella fattispecie in esame. 
    L'attore, infatti, si e' visto negare il compenso precedentemente
deliberato dalla Camera di Commercio esclusivamente  in  applicazione
del  comma  2-bis  dell'art.  4-bis  della  legge  n.  580/1993  come
introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2016,
sicche' l'eventuale declaratoria di incostituzionalita'  della  norma
avrebbe effetto immediato sulla sua posizione giuridica soggettiva. 
    Al  riguardo  si  precisa   che   l'eccezione   di   prescrizione
quinquennale formulata dalla difesa della Camera di Commercio non  e'
dirimente in  quanto,  anche  qualora  si  ritenesse  applicabile  la
prescrizione di cinque anni (e non quella di 10 indicata dalla difesa
di Ilotte) ed anche qualora si ritenesse che  la  prescrizione  abbia
iniziato a maturare progressivamente  dell'entrata  in  vigore  della
norma   contestata   (e   non    dell'eventuale    declaratoria    di
incostituzionalita' come invece sostenuto  dalla  difesa  di  Ilotte)
residuerebbero alcune mensilita'  non  coperte  da  prescrizione:  il
ricorso e' stato depositato nella cancelleria del Tribunale nel  mese
di luglio 2024 e tempestivamente  notificato  in  vista  dell'udienza
dell'11 dicembre  2024,  mentre  l'ultima  mensilita'  oggetto  della
domanda di pagamento attiene il mese di  febbraio  2020,  sicche'  la
prescrizione di cinque anni non risulterebbe  maturata  per  l'intera
domanda. 
    Il mantenimento in vita della disposizione, dunque, comporterebbe
inevitabilmente il rigetto dell'intera domanda dell'attore, mentre la
declaratoria   di   incostituzionalita'   aprirebbe   la   via    per
l'accoglimento (totale o parziale) della domanda. 
    Infine,  l'avvenuta  abrogazione  della  legge  non  esclude   la
possibilita' di chiederne l'illegittimita' costituzionale  in  quanto
la legge tuttora disciplina delle vicende non integralmente  esaurite
(Consiglio di Stato, n. 4946/2014  Corte  costituzionale,  24  aprile
2013, n. 78; Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 177). 
    Il giudizio, quindi, non puo' essere definito senza la  pronuncia
di costituzionalita'.  

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost e 23 e sg. della legge n.  87/1953  e
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per le  ragioni  di
cui in parte motiva la questione di legittimita'  costituzionale  del
comma 2-bis dell'art. 4-bis della legge n. 580/1993  come  introdotto
dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.  219/2016  in  forza
dall'art. 10, comma 1 lettera f) della legge delega n. 124/2015,  con
riferimento agli articoli 2, 3, 35 e  36  della  Costituzione,  nella
parte in cui ha previsto la gratuita' di tutti  gli  incarichi  degli
organi delle Camere di Commercio diversi dai collegi dei revisori; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende il presente procedimento  fino  all'esito  del  giudizio
incidentale di costituzionalita'. 
    Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai  Presidenti
della Camera e del Senato della Repubblica. 
    Dispone la notificazione della presente ordinanza alle  parti  ed
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Si comunichi. 
      Torino, 26 giugno 2025 
 
                        Il Giudice: Martinat