Reg. ord. n. 183 del 2025 pubbl. su G.U. del 01/10/2025 n. 40
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 12/08/2025
Tra: F. G.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata preclusione della possibilità per il condannato di essere sottoposto da parte del magistrato di sorveglianza a una valutazione semestrale della progressione trattamentale – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 69
Co. 1
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 69
Co. 2
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 69
Co. 3
decreto-legge
del 04/07/2024
Num. 92
Art. 5
Co. 3
legge
del 08/08/2024
Num. 112
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2025
Ordinanza del 12 agosto 2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. G..
Ordinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione
anticipata - Denunciata preclusione della possibilita' per il
condannato di essere sottoposto da parte del magistrato di
sorveglianza a una valutazione semestrale della progressione
trattamentale.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 69-bis, commi 1, 2 e 3.
(GU n. 40 del 01-10-2025)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NUORO
Il Magistrato di sorveglianza
Visti gli atti relativi al procedimento per la concessione della
liberazione anticipata pervenuta il 17 settembre 2024 da G. F., nato
a ... (...), il ..., in espiazione pena dell'ergastolo (n. siep
2242/2023 Procura della Repubblica di Palermo) irrevocabile il 12
settembre 2023; decorrenza pena dal 17 agosto 2017;
Osserva
G. espia la pena detentiva sopra indicata in relazione alla
sentenza n. 6/2021 emessa dalla Corte di Assise di Palermo del 2
luglio 2021, confermata dalla sentenza n. 27/2022 della Corte di
Assise di Appello di Palermo del 23 settembre 2022 definitiva dal 12
settembre 2023. L'istante ha intrapreso la detenzione nel 2017 (con
un periodo di carcerazione negli Stati Uniti d'America).
Con ordinanza n. 634/2024 emessa in data 18 giugno 2024 sono
stati concessi da questo magistrato cinquecentoquaranta giorni di
liberazione anticipata (anni uno mesi sei) per i semestri dal 17
agosto 2017 al 17 agosto 2023.
Alla data dell'11 agosto 2025 risulta che il G. ha espiato, in
fatto e diritto, anni nove mesi cinque giorni ventiquattro.
Nell'odierno procedimento il G. chiede la valutazione di tre
semestri dal 17 agosto 2023 al 17 febbraio 2024 e dal 17 febbraio
2024 al 17 agosto 2024 e dal 17 agosto 2024 al 17 febbraio 2025 per
eventuali giorni centotrentacinque.
Si rileva che stando all'attuale previsione normativa dell'art.
69-bis O.P. cosi' come novellato dal decreto-legge 4 luglio 2024, n.
93, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, il Magistrato di
sorveglianza e' impossibilitato ad effettuare una valutazione della
progressione trattamentale del detenuto in quanto allo stato
l'istanza e' inammissibile.
Infatti la citata novella ha profondamente modificato l'art.
69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata) prevedendo
al comma 1 che la valutazione della liberazione puo' avvenire «in
occasione» di istanza di accesso alle misure alternative o altri
benefici analoghi (ad esempio in tema di liberazione condizionale ex
art. 176 c.p.) e qualora la liberazione anticipata sia «rilevante»
per il computo di pena espiata e l'istanza puo' essere presentata a
decorrere dal termine di novanta giorni antecedenti al maturare dei
presupposti dell'accesso. In questo caso il magistrato di
sorveglianza valutera' tutti i semestri ancora non valutati.
Al comma 2 e' prevista una seconda ipotesi di valutazione della
liberazione anticipata ovvero quella che viene operata novanta giorni
antecedenti al fine pena in riferimento ai semestri che non sono
stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 (in occasione
dell'istanza di misure alternative) o ai sensi del comma 3.
Il comma 3 prevede un'ipotesi residuale di valutazione ovvero in
caso di istanza del condannato il quale e' tenuto, a pena di
inammissibilita', ad indicare uno «specifico interesse».
Pertanto la novella incidendo apparentemente solo sul
procedimento (infatti non viene modificato il comma 1 dell'art. 54)
in verita' incide sulla natura stessa della liberazione anticipata
eliminando la possibilita' di una valutazione semestrale, quale
riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione,
considerandola solo al fine del «computo» di pena espiata per
l'accesso ai benefici o per la fine anticipata della pena o comunque
rinviando la valutazione dopo anni di detenzione.
Nel caso di specie il G. allo stato attuale non rientra in
nessuna delle ipotesi previste dal legislatore. Infatti il detenuto
non rientra nel comma 1 in quanto l'accesso alla misura alternativa
della semiliberta' e' previsto dopo aver scontato almeno venti anni
di pena (art. 50, comma 4 O.P) ne' nella possibilita' di richiedere
un permesso premio in quanto l'eventuale concessione dei
centotrentacinque giorni dell'attuale procedimento non e' «rilevante»
perche' non consentirebbe il raggiungimento della soglia di dieci
anni prevista (art. 30-ter, comma 4, lett. c) e d). Non rientra
nell'ipotesi di cui al comma 2 avendo un «fine pena mai»; ne' rientra
nel comma 3 in quanto non ha indicato nell'istanza un «interesse
specifico».
Stando alla previsione normativa cosi' come novellata, l'istanza
del G. e' allo stato inammissibile e lo sara' fino al raggiungimento
della soglia di dieci anni per richiedere ad esempio un permesso
premio e successivamente per almeno sette/otto anni per richiedere
l'accesso alla semiliberta' senza alcuna possibilita' da parte del
magistrato di valutare la sua progressione trattamentale e del
condannato di vedersi riconosciuto l'effetto premiale della sua
condotta. Dato atto della documentazione al fascicolo, il magistrato
di sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento all'art. 3 e 27, comma 3 della
Costituzione, dell'art. 69-bis, commi 1, 2 e 3 O.P. che non
consentono la valutazione semestrale da parte del magistrato di
sorveglianza al fine di accertare che il condannato abbia dato prova
di partecipazione all'opera di rieducazione riconoscendo tale
partecipazione anche per un suo piu' efficace reinserimento nella
societa'. In particolare il comma 3 limita grandemente l'accesso alla
valutazione del magistrato di sorveglianza subordinandolo
all'espressione di un interesse specifico diverso dagli interessi di
cui ai commi 1 e 2.
La questione appare rilevante, poiche' il magistrato di
sorveglianza se non ricorrono le ipotesi richiamate deve arrestare il
proprio esame della domanda e dichiararne l'inammissibilita'
posticipando l'esame a distanza di anni. Cio' comporta
un'interruzione della valutazione del percorso trattamentale (ad
esempio la Casa circondariale di Nuoro rappresenta in sede di
relazione comportamentale nell'odierno procedimento che il G. , pur
responsabile di reati gravissimi: «Durante il periodo trascorso in
questa sede (dal 10 marzo 2021) ha sempre osservato una condotta
rispettosa e conforme alle regole penitenziarie. Ha espresso da
subito la volonta' di proseguire gli studi e di essere ammesso al
lavoro. Ha sostenuto da privatista l'esame di maturita' e ha
conseguito il diploma di perito agrario. Ha espresso il desiderio di
iscriversi all'Universita'»).
La lettura inequivoca della disposizione normativa introdotta
appare precludere differenti interpretazioni piu' favorevoli
all'interessato.
Appare opportuno sottolineare che l'introduzione della
liberazione anticipata, con la riforma del 1975, ha rappresentato,
insieme alle misure alternative alla detenzione in carcere, una
rivoluzione copernicana rispetto al regolamento del 1931. A tal fine
basta richiamare la relazione di accompagnamento al disegno di legge
approvato dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati atto
n. 2624-A ove si legge: «Ma l'elemento piu' innovativo e qualificante
del disegno di legge, quello che costituisce una vera svolta e una
scelta aperta nella gestione penitenziaria. e' rappresentato dal
sistema delle norme (dall'art. 50 all'articolo 62 del testo trasmesso
dal Senato) che istituiscono il complesso delle misure alternative
alla detenzione. Si opera cosi' la sostituzione, conforme alternative
di esecuzione della pena, della detenzione nel carcere come modalita'
unica e generalizzata per ogni tipo di sanzione e per ogni tipo di
condannato (o internato). A tale finalita' si indirizzano le norme
sull'affidamento in prova al servizio sociale, la semiliberta', le
licenze, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale.
Trattasi di benefici che possono essere concessi, previo giudizio di
meritevolezza, ai condannati (o internati), in concorrenza di
particolari condizioni di natura soggettiva, quali l'eta' e i
precedenti, e di natura oggettiva, quali la modesta entita' della
condanna».
In ordine all'inquadramento dogmatico, la dottrina e' pressoche'
unanime nel ritenere che la riduzione di pena configura una causa di
estinzione parziale della pena. Strutturato come abbuono di pena
detentiva, per brevi periodi predeterminati di «comportamento
qualificato», l'istituto rivela una inequivoca natura premiale e una
altrettanto inequivoca carica incentivante verso atteggiamenti
partecipativi del soggetto all'azione rieducativa. Muovendo da
premesse sia di carattere logico, che di carattere psicologico (e'
tanto piu' facile ottenere un comportamento che richiede impegno,
piu' questo e' breve), il legislatore ha ritenuto che l'adesione del
detenuto al programma di rieducazione avesse maggiori spazi di
successo prospettando al condannato la possibilita' di acquisire un
beneficio immediato, correlato da un impegno di comportamento
limitato nel tempo, e per cio' stesso piu' facilmente rispettabile.
La finalizzazione, inoltre di tale meccanismo ad un piu' efficace
reinserimento del soggetto nella societa' configura l'istituto come
mezzo di trattamento progressivo di tale risocializzante. La legge
663/1986 (c.d legge Gozzini), aumentando la misura del beneficio da
venti a quarantacinque giorni e sostituendo l'inciso «puo' essere
concesso» con «e' concesso» ha accentuato ancor di piu' la natura
premiale e rieducativa dell'istituto.
Infatti e' pacifico che il fulcro dell'istituto sia rappresentato
dallo stimolo che la detrazione comporta sul detenuto per la
partecipazione all'opera di rieducazione e per un suo piu' efficace
reinserimento sociale, cosi' come espressamente previsto dall'art.
54, comma 1 O.P; corollario di tale inquadramento e' l'art. 103,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00
«Regolamento di esecuzione» con il quale si precisa che tale
requisito e' valutato con particolare riferimento «all'impegno
dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel
corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi
rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la
comunita' esterna». Da notare che nel 1976 il termine «rapporti» ha
sostituito il precedente «atteggiamenti» al fine di sostituire la
valutazione di un dato soggettivo con quella di dati oggettivi
estendendo la valutazione anche ai rapporti con la comunita' esterna
e la famiglia.
Naturalmente la partecipazione all'opera di rieducazione non puo'
esaurirsi nella «mera buona condotta» che, come sottolineato dalla
giurisprudenza di legittimita', costituisce la norma del
comportamento del detenuto, ma deve esplicarsi in un'adesione attiva
alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi
trattamentali, formulando il relativo giudizio secondo i criteri
indicati, in via esemplificativa, dal citato art. 103, comma 2 del
regolamento.
Inoltre l'attuale ordinamento penitenziario si basa
sull'individualizzazione del trattamento in particolare incoraggiando
le attitudini e valorizzando le competenze che possono essere di
sostegno per il reinserimento sociale (art. 13 O.P cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 123/2018) e la liberazione
anticipata entra a pieno titolo tra questi strumenti. Pertanto si
prevede una forte individualizzazione del trattamento e di
relativizzazione della partecipazione all'opera di rieducazione
secondo criteri soggettivi (personale capacita' del detenuto di
rispondere agli stimoli offerti) e la valutazione giudiziale deve
tener conto della capacita' differenziata di ogni singolo detenuto,
per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale,
preparazione culturale (Cass. 29 novembre 88, ; Cass. 12 gennaio
1994; Cassazione 6 aprile 1994 ) e oggettivo riferito agli strumenti
concretamente offerti dal singolo istituto.
Dunque non e' possibile intendere l'istituto delta liberazione
anticipata quale mera riduzione della pena (in virtu' del vigente
art. 54, comma 1 O.P) in quanto anche strumento di valorizzazione
degli sforzi compiuti dal detenuto per un suo piu' efficace
reinserimento sociale, per tale motivo emerge con tutta chiarezza la
necessita' di stabilire la periodizzazione della valutazione
giudiziale del percorso rieducativo.
E' noto che tale aspetto e' sempre stato controverso fin
dall'introduzione dell'istituto. Da un lato si e' sviluppata la c.d.
valutazione «unitaria e globale» che richiedeva la valutazione
dell'intero periodo detentivo sofferto dal condannato o comunque di
un periodo sufficientemente lungo. A tale impostazione, soprattutto
successivamente alla legge 663/1986, si e' imposto un secondo
criterio ovvero quello c.d. «atomistico» limitato a ciascun semestre
al momento in cui inizia a decorrere la detenzione. La citata legge
n. 633/1986 ha fornito, modificando l'art. 54 O.P., ulteriori ed
inequivoci punti a sostegno del criterio atomistico. Il 1° comma nel
confermare che la detrazione di pena «e' concessa» al condannato che
«ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» aggiunge
«quale riconoscimento di tale partecipazione» incentivando in tal
modo il condannato. In quest'ottica assume un significato dirimente
della questione esaminata l'aggiunta dell'aggettivo «singolo» con
inequivoco riferimento ad «ogni semestre di pena scontata».
Nonostante le modifiche apportate dal legislatore solo con
l'intervento della Corte costituzionale n. 276/1990 il criterio
semestrale si e' imposto.
In quel procedimento con due ordinanze, il Tribunale di
sorveglianza di Roma sollevava questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, per incompatibilita' della interpretazione datane dalla
Corte di cassazione, con le sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale)
e 22 settembre 1988 (Sezione J), rispetto ai parametri di cui agli
articoli 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione. In
quel caso la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio rilevando
che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di
rieducazione non puo' essere frazionata ma dev'essere un giudizio
«finale», e percio' «globale». Il Tribunale, ritenendo siffatta
interpretazione confliggente con i parametri invocati, sollevava la
questione riferendosi, alla pressoche' universale posizione della
dottrina e alla stessa relazione al disegno di legge sull'ordinamento
penitenziario.
La Corte costituzionale con articolata motivazione spiega che:
«Era stato rilevato, infatti, che la relazione al disegno di legge
aveva chiaramente indicato quale fosse la natura dell'istituto e
quale, di conseguenza, il criterio interpretativo che da quella
natura discendeva. La liberazione anticipata e' istituto nuovo per la
nostra tradizione giuridica, ed e' Sfato inserito nell'ordinamento
penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la
partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a
trattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono per ogni
semestre di pena detentiva espiata, durante il quale il detenuto
abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'opera di
rieducazione. Una tale escogitazione non rappresenta affatto-come si
e' ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità -la mera indicazione
di un parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al
contrario sostanzia il punto di forza dello strumento rieducativo,
che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della terapia
criminologica ..., se il premio e' rappresentato da una liberazione
condizionale o da una semiliberta' poste temporalmente a distanza di
anni, e talvolta di molti anni. Ecco allora lo strumento di grande
valore psicologico rappresentato da una sollecitazione che impegna le
energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da
cogliere in breve lasso di tempo, purche' in quel tempo egli riesca a
dare adesione all'azione rieducativa. Certo, nei primi semestri la
spinta psicologica sara' necessariamente eteronoma ... Poi, via via
che, di semestre in semestre, moltiplichera' i suoi sforzi per
accumulare benefici l'uno sull'altro, la perseveranza finira' per
formare lentamente un comportamento abitudinario, su cui e' possibile
lo sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente alla
soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita
nelle forze del proprio impegno. Ebbene, e' proprio rispetto a questa
ratio dell'istituto che la contraria interpretazione della norma
denunziata appare radicalmente incompatibile. Perche' se si dovesse
riservare ad un giudizio lontano. finale e globale, l'effettiva
valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione
rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe
frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli
sforzi adesivi degli interessati e, dall'altra, resterebbero
maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a
disposizione tutta la loro buona volonta': e cio' a causa della
possibilita' che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo
verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per
semestre. e viceversa una furbesca condotta di adesione nell'ultima
fase abbia ingiustamente a premiare, per l'intera durata della pena,
colui che per anni s'era mostrato refrattario ad ogni
partecipazione».
D'altronde la Corte ribadisce che: «la norma pone proprio in
diretto rapporto conseguenziale il riconoscimento di tale
partecipazione con «una detrazione di quarantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata». Si tratta di una relazione
strettissima che, oltre ad essere manifestamente sintattica, e' anche
topografica perche' ha un collegamento immediato nello stesso comma e
nello stesso inciso... la legge, in altri termini, vuol mettere
subito bene in chiaro che la riduzione di pena non ha gratuito
carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo
sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all'opera diuturna
dell'Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al
reinserimento sociale».
La lettura che la Corte costituzionale opera con la sentenza n.
276/1990 dell'art. 54, comma I, e' tutt'ora valida in quanto il
legislatore non ha modificato l'art. 54, comma 1. Pertanto deve
ritenersi che la ratio dell'istituto sia rimasta immutata. La stessa
Corte con sentenza n. 149/2018 ha ribadito in merito alla liberazione
anticipata che: «costituisce pero' un tassello essenziale del vigente
ordinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e della
filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia
che, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto
costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.».
Ad essere maggiormente penalizzati dalla novella sono i
condannati a pene lunghe con reati ostativi ovvero proprio coloro che
piu' di altri l'ordinamento penitenziario dovrebbe prestare maggiore
attenzione. Proprio coloro che si sono macchiati di gravissimi
delitti per i quali la pena non deve solo rappresentare la
retribuzione al «male commesso», ma anche e soprattutto strumento di
riflessione, momento di valorizzazione delle competenze e di
incoraggiamento ad una radicale cambiamento di vita. La possibilita'
di vedersi riconosciuto con sollecitudine l'impegno mostrato nella
«prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo,
purche' in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione
rieducativa» (Cort. Cost. 27611990). Si pensi all'importanza del
colloquio tra magistrato di sorveglianza e condannato, nel corso del
quale, nel vivo confronto, il magistrato ha l'occasione di spiegare,
motivare, ammonire il detenuto in caso di rigetto dell'istanza di
liberazione anticipata ovvero esortare al proseguimento del percorso
intrapreso con fiducia in caso di accoglimento. La novella se non
interrompe rende questo dialogo fra lo Stato e il condannato piu'
difficoltoso, trasformando la liberazione anticipata da strumento
rieducante a mero calcolo aritmetico di detrazione della pena.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge
11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 69-bis, commi 1, 2, 3 O.P. che
non consentono la possibilita' per il condannato ad una valutazione
semestrale della progressione trattamentale, per violazione degli
articoli 3, 27, comma 3, della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Nuoro, 12 agosto 2025
Il magistrato di sorveglianza: Bravaccini
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata preclusione della possibilità per il condannato di essere sottoposto da parte del magistrato di sorveglianza a una valutazione semestrale della progressione trattamentale – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 69 Co. 1
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 69 Co. 2
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 69 Co. 3
decreto-legge del 04/07/2024 Num. 92 Art. 5 Co. 3
legge del 08/08/2024 Num. 112
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2025
Ordinanza del 12 agosto 2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. G..
Ordinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione
anticipata - Denunciata preclusione della possibilita' per il
condannato di essere sottoposto da parte del magistrato di
sorveglianza a una valutazione semestrale della progressione
trattamentale.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 69-bis, commi 1, 2 e 3.
(GU n. 40 del 01-10-2025)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NUORO
Il Magistrato di sorveglianza
Visti gli atti relativi al procedimento per la concessione della
liberazione anticipata pervenuta il 17 settembre 2024 da G. F., nato
a ... (...), il ..., in espiazione pena dell'ergastolo (n. siep
2242/2023 Procura della Repubblica di Palermo) irrevocabile il 12
settembre 2023; decorrenza pena dal 17 agosto 2017;
Osserva
G. espia la pena detentiva sopra indicata in relazione alla
sentenza n. 6/2021 emessa dalla Corte di Assise di Palermo del 2
luglio 2021, confermata dalla sentenza n. 27/2022 della Corte di
Assise di Appello di Palermo del 23 settembre 2022 definitiva dal 12
settembre 2023. L'istante ha intrapreso la detenzione nel 2017 (con
un periodo di carcerazione negli Stati Uniti d'America).
Con ordinanza n. 634/2024 emessa in data 18 giugno 2024 sono
stati concessi da questo magistrato cinquecentoquaranta giorni di
liberazione anticipata (anni uno mesi sei) per i semestri dal 17
agosto 2017 al 17 agosto 2023.
Alla data dell'11 agosto 2025 risulta che il G. ha espiato, in
fatto e diritto, anni nove mesi cinque giorni ventiquattro.
Nell'odierno procedimento il G. chiede la valutazione di tre
semestri dal 17 agosto 2023 al 17 febbraio 2024 e dal 17 febbraio
2024 al 17 agosto 2024 e dal 17 agosto 2024 al 17 febbraio 2025 per
eventuali giorni centotrentacinque.
Si rileva che stando all'attuale previsione normativa dell'art.
69-bis O.P. cosi' come novellato dal decreto-legge 4 luglio 2024, n.
93, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, il Magistrato di
sorveglianza e' impossibilitato ad effettuare una valutazione della
progressione trattamentale del detenuto in quanto allo stato
l'istanza e' inammissibile.
Infatti la citata novella ha profondamente modificato l'art.
69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata) prevedendo
al comma 1 che la valutazione della liberazione puo' avvenire «in
occasione» di istanza di accesso alle misure alternative o altri
benefici analoghi (ad esempio in tema di liberazione condizionale ex
art. 176 c.p.) e qualora la liberazione anticipata sia «rilevante»
per il computo di pena espiata e l'istanza puo' essere presentata a
decorrere dal termine di novanta giorni antecedenti al maturare dei
presupposti dell'accesso. In questo caso il magistrato di
sorveglianza valutera' tutti i semestri ancora non valutati.
Al comma 2 e' prevista una seconda ipotesi di valutazione della
liberazione anticipata ovvero quella che viene operata novanta giorni
antecedenti al fine pena in riferimento ai semestri che non sono
stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 (in occasione
dell'istanza di misure alternative) o ai sensi del comma 3.
Il comma 3 prevede un'ipotesi residuale di valutazione ovvero in
caso di istanza del condannato il quale e' tenuto, a pena di
inammissibilita', ad indicare uno «specifico interesse».
Pertanto la novella incidendo apparentemente solo sul
procedimento (infatti non viene modificato il comma 1 dell'art. 54)
in verita' incide sulla natura stessa della liberazione anticipata
eliminando la possibilita' di una valutazione semestrale, quale
riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione,
considerandola solo al fine del «computo» di pena espiata per
l'accesso ai benefici o per la fine anticipata della pena o comunque
rinviando la valutazione dopo anni di detenzione.
Nel caso di specie il G. allo stato attuale non rientra in
nessuna delle ipotesi previste dal legislatore. Infatti il detenuto
non rientra nel comma 1 in quanto l'accesso alla misura alternativa
della semiliberta' e' previsto dopo aver scontato almeno venti anni
di pena (art. 50, comma 4 O.P) ne' nella possibilita' di richiedere
un permesso premio in quanto l'eventuale concessione dei
centotrentacinque giorni dell'attuale procedimento non e' «rilevante»
perche' non consentirebbe il raggiungimento della soglia di dieci
anni prevista (art. 30-ter, comma 4, lett. c) e d). Non rientra
nell'ipotesi di cui al comma 2 avendo un «fine pena mai»; ne' rientra
nel comma 3 in quanto non ha indicato nell'istanza un «interesse
specifico».
Stando alla previsione normativa cosi' come novellata, l'istanza
del G. e' allo stato inammissibile e lo sara' fino al raggiungimento
della soglia di dieci anni per richiedere ad esempio un permesso
premio e successivamente per almeno sette/otto anni per richiedere
l'accesso alla semiliberta' senza alcuna possibilita' da parte del
magistrato di valutare la sua progressione trattamentale e del
condannato di vedersi riconosciuto l'effetto premiale della sua
condotta. Dato atto della documentazione al fascicolo, il magistrato
di sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento all'art. 3 e 27, comma 3 della
Costituzione, dell'art. 69-bis, commi 1, 2 e 3 O.P. che non
consentono la valutazione semestrale da parte del magistrato di
sorveglianza al fine di accertare che il condannato abbia dato prova
di partecipazione all'opera di rieducazione riconoscendo tale
partecipazione anche per un suo piu' efficace reinserimento nella
societa'. In particolare il comma 3 limita grandemente l'accesso alla
valutazione del magistrato di sorveglianza subordinandolo
all'espressione di un interesse specifico diverso dagli interessi di
cui ai commi 1 e 2.
La questione appare rilevante, poiche' il magistrato di
sorveglianza se non ricorrono le ipotesi richiamate deve arrestare il
proprio esame della domanda e dichiararne l'inammissibilita'
posticipando l'esame a distanza di anni. Cio' comporta
un'interruzione della valutazione del percorso trattamentale (ad
esempio la Casa circondariale di Nuoro rappresenta in sede di
relazione comportamentale nell'odierno procedimento che il G. , pur
responsabile di reati gravissimi: «Durante il periodo trascorso in
questa sede (dal 10 marzo 2021) ha sempre osservato una condotta
rispettosa e conforme alle regole penitenziarie. Ha espresso da
subito la volonta' di proseguire gli studi e di essere ammesso al
lavoro. Ha sostenuto da privatista l'esame di maturita' e ha
conseguito il diploma di perito agrario. Ha espresso il desiderio di
iscriversi all'Universita'»).
La lettura inequivoca della disposizione normativa introdotta
appare precludere differenti interpretazioni piu' favorevoli
all'interessato.
Appare opportuno sottolineare che l'introduzione della
liberazione anticipata, con la riforma del 1975, ha rappresentato,
insieme alle misure alternative alla detenzione in carcere, una
rivoluzione copernicana rispetto al regolamento del 1931. A tal fine
basta richiamare la relazione di accompagnamento al disegno di legge
approvato dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati atto
n. 2624-A ove si legge: «Ma l'elemento piu' innovativo e qualificante
del disegno di legge, quello che costituisce una vera svolta e una
scelta aperta nella gestione penitenziaria. e' rappresentato dal
sistema delle norme (dall'art. 50 all'articolo 62 del testo trasmesso
dal Senato) che istituiscono il complesso delle misure alternative
alla detenzione. Si opera cosi' la sostituzione, conforme alternative
di esecuzione della pena, della detenzione nel carcere come modalita'
unica e generalizzata per ogni tipo di sanzione e per ogni tipo di
condannato (o internato). A tale finalita' si indirizzano le norme
sull'affidamento in prova al servizio sociale, la semiliberta', le
licenze, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale.
Trattasi di benefici che possono essere concessi, previo giudizio di
meritevolezza, ai condannati (o internati), in concorrenza di
particolari condizioni di natura soggettiva, quali l'eta' e i
precedenti, e di natura oggettiva, quali la modesta entita' della
condanna».
In ordine all'inquadramento dogmatico, la dottrina e' pressoche'
unanime nel ritenere che la riduzione di pena configura una causa di
estinzione parziale della pena. Strutturato come abbuono di pena
detentiva, per brevi periodi predeterminati di «comportamento
qualificato», l'istituto rivela una inequivoca natura premiale e una
altrettanto inequivoca carica incentivante verso atteggiamenti
partecipativi del soggetto all'azione rieducativa. Muovendo da
premesse sia di carattere logico, che di carattere psicologico (e'
tanto piu' facile ottenere un comportamento che richiede impegno,
piu' questo e' breve), il legislatore ha ritenuto che l'adesione del
detenuto al programma di rieducazione avesse maggiori spazi di
successo prospettando al condannato la possibilita' di acquisire un
beneficio immediato, correlato da un impegno di comportamento
limitato nel tempo, e per cio' stesso piu' facilmente rispettabile.
La finalizzazione, inoltre di tale meccanismo ad un piu' efficace
reinserimento del soggetto nella societa' configura l'istituto come
mezzo di trattamento progressivo di tale risocializzante. La legge
663/1986 (c.d legge Gozzini), aumentando la misura del beneficio da
venti a quarantacinque giorni e sostituendo l'inciso «puo' essere
concesso» con «e' concesso» ha accentuato ancor di piu' la natura
premiale e rieducativa dell'istituto.
Infatti e' pacifico che il fulcro dell'istituto sia rappresentato
dallo stimolo che la detrazione comporta sul detenuto per la
partecipazione all'opera di rieducazione e per un suo piu' efficace
reinserimento sociale, cosi' come espressamente previsto dall'art.
54, comma 1 O.P; corollario di tale inquadramento e' l'art. 103,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00
«Regolamento di esecuzione» con il quale si precisa che tale
requisito e' valutato con particolare riferimento «all'impegno
dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel
corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi
rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la
comunita' esterna». Da notare che nel 1976 il termine «rapporti» ha
sostituito il precedente «atteggiamenti» al fine di sostituire la
valutazione di un dato soggettivo con quella di dati oggettivi
estendendo la valutazione anche ai rapporti con la comunita' esterna
e la famiglia.
Naturalmente la partecipazione all'opera di rieducazione non puo'
esaurirsi nella «mera buona condotta» che, come sottolineato dalla
giurisprudenza di legittimita', costituisce la norma del
comportamento del detenuto, ma deve esplicarsi in un'adesione attiva
alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi
trattamentali, formulando il relativo giudizio secondo i criteri
indicati, in via esemplificativa, dal citato art. 103, comma 2 del
regolamento.
Inoltre l'attuale ordinamento penitenziario si basa
sull'individualizzazione del trattamento in particolare incoraggiando
le attitudini e valorizzando le competenze che possono essere di
sostegno per il reinserimento sociale (art. 13 O.P cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 123/2018) e la liberazione
anticipata entra a pieno titolo tra questi strumenti. Pertanto si
prevede una forte individualizzazione del trattamento e di
relativizzazione della partecipazione all'opera di rieducazione
secondo criteri soggettivi (personale capacita' del detenuto di
rispondere agli stimoli offerti) e la valutazione giudiziale deve
tener conto della capacita' differenziata di ogni singolo detenuto,
per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale,
preparazione culturale (Cass. 29 novembre 88, ; Cass. 12 gennaio
1994; Cassazione 6 aprile 1994 ) e oggettivo riferito agli strumenti
concretamente offerti dal singolo istituto.
Dunque non e' possibile intendere l'istituto delta liberazione
anticipata quale mera riduzione della pena (in virtu' del vigente
art. 54, comma 1 O.P) in quanto anche strumento di valorizzazione
degli sforzi compiuti dal detenuto per un suo piu' efficace
reinserimento sociale, per tale motivo emerge con tutta chiarezza la
necessita' di stabilire la periodizzazione della valutazione
giudiziale del percorso rieducativo.
E' noto che tale aspetto e' sempre stato controverso fin
dall'introduzione dell'istituto. Da un lato si e' sviluppata la c.d.
valutazione «unitaria e globale» che richiedeva la valutazione
dell'intero periodo detentivo sofferto dal condannato o comunque di
un periodo sufficientemente lungo. A tale impostazione, soprattutto
successivamente alla legge 663/1986, si e' imposto un secondo
criterio ovvero quello c.d. «atomistico» limitato a ciascun semestre
al momento in cui inizia a decorrere la detenzione. La citata legge
n. 633/1986 ha fornito, modificando l'art. 54 O.P., ulteriori ed
inequivoci punti a sostegno del criterio atomistico. Il 1° comma nel
confermare che la detrazione di pena «e' concessa» al condannato che
«ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» aggiunge
«quale riconoscimento di tale partecipazione» incentivando in tal
modo il condannato. In quest'ottica assume un significato dirimente
della questione esaminata l'aggiunta dell'aggettivo «singolo» con
inequivoco riferimento ad «ogni semestre di pena scontata».
Nonostante le modifiche apportate dal legislatore solo con
l'intervento della Corte costituzionale n. 276/1990 il criterio
semestrale si e' imposto.
In quel procedimento con due ordinanze, il Tribunale di
sorveglianza di Roma sollevava questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, per incompatibilita' della interpretazione datane dalla
Corte di cassazione, con le sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale)
e 22 settembre 1988 (Sezione J), rispetto ai parametri di cui agli
articoli 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione. In
quel caso la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio rilevando
che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di
rieducazione non puo' essere frazionata ma dev'essere un giudizio
«finale», e percio' «globale». Il Tribunale, ritenendo siffatta
interpretazione confliggente con i parametri invocati, sollevava la
questione riferendosi, alla pressoche' universale posizione della
dottrina e alla stessa relazione al disegno di legge sull'ordinamento
penitenziario.
La Corte costituzionale con articolata motivazione spiega che:
«Era stato rilevato, infatti, che la relazione al disegno di legge
aveva chiaramente indicato quale fosse la natura dell'istituto e
quale, di conseguenza, il criterio interpretativo che da quella
natura discendeva. La liberazione anticipata e' istituto nuovo per la
nostra tradizione giuridica, ed e' Sfato inserito nell'ordinamento
penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la
partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a
trattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono per ogni
semestre di pena detentiva espiata, durante il quale il detenuto
abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'opera di
rieducazione. Una tale escogitazione non rappresenta affatto-come si
e' ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità -la mera indicazione
di un parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al
contrario sostanzia il punto di forza dello strumento rieducativo,
che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della terapia
criminologica ..., se il premio e' rappresentato da una liberazione
condizionale o da una semiliberta' poste temporalmente a distanza di
anni, e talvolta di molti anni. Ecco allora lo strumento di grande
valore psicologico rappresentato da una sollecitazione che impegna le
energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da
cogliere in breve lasso di tempo, purche' in quel tempo egli riesca a
dare adesione all'azione rieducativa. Certo, nei primi semestri la
spinta psicologica sara' necessariamente eteronoma ... Poi, via via
che, di semestre in semestre, moltiplichera' i suoi sforzi per
accumulare benefici l'uno sull'altro, la perseveranza finira' per
formare lentamente un comportamento abitudinario, su cui e' possibile
lo sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente alla
soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita
nelle forze del proprio impegno. Ebbene, e' proprio rispetto a questa
ratio dell'istituto che la contraria interpretazione della norma
denunziata appare radicalmente incompatibile. Perche' se si dovesse
riservare ad un giudizio lontano. finale e globale, l'effettiva
valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione
rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe
frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli
sforzi adesivi degli interessati e, dall'altra, resterebbero
maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a
disposizione tutta la loro buona volonta': e cio' a causa della
possibilita' che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo
verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per
semestre. e viceversa una furbesca condotta di adesione nell'ultima
fase abbia ingiustamente a premiare, per l'intera durata della pena,
colui che per anni s'era mostrato refrattario ad ogni
partecipazione».
D'altronde la Corte ribadisce che: «la norma pone proprio in
diretto rapporto conseguenziale il riconoscimento di tale
partecipazione con «una detrazione di quarantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata». Si tratta di una relazione
strettissima che, oltre ad essere manifestamente sintattica, e' anche
topografica perche' ha un collegamento immediato nello stesso comma e
nello stesso inciso... la legge, in altri termini, vuol mettere
subito bene in chiaro che la riduzione di pena non ha gratuito
carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo
sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all'opera diuturna
dell'Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al
reinserimento sociale».
La lettura che la Corte costituzionale opera con la sentenza n.
276/1990 dell'art. 54, comma I, e' tutt'ora valida in quanto il
legislatore non ha modificato l'art. 54, comma 1. Pertanto deve
ritenersi che la ratio dell'istituto sia rimasta immutata. La stessa
Corte con sentenza n. 149/2018 ha ribadito in merito alla liberazione
anticipata che: «costituisce pero' un tassello essenziale del vigente
ordinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e della
filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia
che, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto
costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.».
Ad essere maggiormente penalizzati dalla novella sono i
condannati a pene lunghe con reati ostativi ovvero proprio coloro che
piu' di altri l'ordinamento penitenziario dovrebbe prestare maggiore
attenzione. Proprio coloro che si sono macchiati di gravissimi
delitti per i quali la pena non deve solo rappresentare la
retribuzione al «male commesso», ma anche e soprattutto strumento di
riflessione, momento di valorizzazione delle competenze e di
incoraggiamento ad una radicale cambiamento di vita. La possibilita'
di vedersi riconosciuto con sollecitudine l'impegno mostrato nella
«prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo,
purche' in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione
rieducativa» (Cort. Cost. 27611990). Si pensi all'importanza del
colloquio tra magistrato di sorveglianza e condannato, nel corso del
quale, nel vivo confronto, il magistrato ha l'occasione di spiegare,
motivare, ammonire il detenuto in caso di rigetto dell'istanza di
liberazione anticipata ovvero esortare al proseguimento del percorso
intrapreso con fiducia in caso di accoglimento. La novella se non
interrompe rende questo dialogo fra lo Stato e il condannato piu'
difficoltoso, trasformando la liberazione anticipata da strumento
rieducante a mero calcolo aritmetico di detrazione della pena.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge
11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 69-bis, commi 1, 2, 3 O.P. che
non consentono la possibilita' per il condannato ad una valutazione
semestrale della progressione trattamentale, per violazione degli
articoli 3, 27, comma 3, della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Nuoro, 12 agosto 2025
Il magistrato di sorveglianza: Bravaccini