Reg. ord. n. 183 del 2025 pubbl. su G.U. del 01/10/2025 n. 40

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari  del 12/08/2025

Tra: F. G.

Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata preclusione della possibilità per il condannato di essere sottoposto da parte del magistrato di sorveglianza a una valutazione semestrale della progressione trattamentale – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69  Co. 1

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69  Co. 2

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69  Co. 3

decreto-legge  del 04/07/2024  Num. 92  Art. 5  Co. 3

legge  del 08/08/2024  Num. 112



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2025

Ordinanza del 12 agosto 2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. G.. 
 
Ordinamento penitenziario - Procedimento in  materia  di  liberazione
  anticipata -  Denunciata  preclusione  della  possibilita'  per  il
  condannato  di  essere  sottoposto  da  parte  del  magistrato   di
  sorveglianza  a  una  valutazione  semestrale  della   progressione
  trattamentale. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 69-bis, commi 1, 2 e 3. 


(GU n. 40 del 01-10-2025)

 
                   UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NUORO 
                    Il Magistrato di sorveglianza 
 
    Visti gli atti relativi al procedimento per la concessione  della
liberazione anticipata pervenuta il 17 settembre 2024 da G. F.,  nato
a ... (...), il ...,  in  espiazione  pena  dell'ergastolo  (n.  siep
2242/2023 Procura della Repubblica di  Palermo)  irrevocabile  il  12
settembre 2023; decorrenza pena dal 17 agosto 2017; 
 
                               Osserva 
 
    G. espia la pena  detentiva  sopra  indicata  in  relazione  alla
sentenza n. 6/2021 emessa dalla Corte di  Assise  di  Palermo  del  2
luglio 2021, confermata dalla sentenza  n.  27/2022  della  Corte  di
Assise di Appello di Palermo del 23 settembre 2022 definitiva dal  12
settembre 2023. L'istante ha intrapreso la detenzione nel  2017  (con
un periodo di carcerazione negli Stati Uniti d'America). 
    Con ordinanza n. 634/2024 emessa in  data  18  giugno  2024  sono
stati concessi da questo  magistrato  cinquecentoquaranta  giorni  di
liberazione anticipata (anni uno mesi sei)  per  i  semestri  dal  17
agosto 2017 al 17 agosto 2023. 
    Alla data dell'11 agosto 2025 risulta che il G.  ha  espiato,  in
fatto e diritto, anni nove mesi cinque giorni ventiquattro. 
    Nell'odierno procedimento il G.  chiede  la  valutazione  di  tre
semestri dal 17 agosto 2023 al 17 febbraio 2024  e  dal  17  febbraio
2024 al 17 agosto 2024 e dal 17 agosto 2024 al 17 febbraio  2025  per
eventuali giorni centotrentacinque. 
    Si rileva che stando all'attuale previsione  normativa  dell'art.
69-bis O.P. cosi' come novellato dal decreto-legge 4 luglio 2024,  n.
93, convertito in legge 8 agosto  2024,  n.  112,  il  Magistrato  di
sorveglianza e' impossibilitato ad effettuare una  valutazione  della
progressione  trattamentale  del  detenuto  in  quanto   allo   stato
l'istanza e' inammissibile. 
    Infatti la citata  novella  ha  profondamente  modificato  l'art.
69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata) prevedendo
al comma 1 che la valutazione della  liberazione  puo'  avvenire  «in
occasione» di istanza di accesso  alle  misure  alternative  o  altri
benefici analoghi (ad esempio in tema di liberazione condizionale  ex
art. 176 c.p.) e qualora la liberazione  anticipata  sia  «rilevante»
per il computo di pena espiata e l'istanza puo' essere  presentata  a
decorrere dal termine di novanta giorni antecedenti al  maturare  dei
presupposti  dell'accesso.  In   questo   caso   il   magistrato   di
sorveglianza valutera' tutti i semestri ancora non valutati. 
    Al comma 2 e' prevista una seconda ipotesi di  valutazione  della
liberazione anticipata ovvero quella che viene operata novanta giorni
antecedenti al fine pena in riferimento  ai  semestri  che  non  sono
stati oggetto di valutazione ai  sensi  del  comma  1  (in  occasione
dell'istanza di misure alternative) o ai sensi del comma 3. 
    Il comma 3 prevede un'ipotesi residuale di valutazione ovvero  in
caso di istanza  del  condannato  il  quale  e'  tenuto,  a  pena  di
inammissibilita', ad indicare uno «specifico interesse». 
    Pertanto   la   novella   incidendo   apparentemente   solo   sul
procedimento (infatti non viene modificato il comma 1  dell'art.  54)
in verita' incide sulla natura stessa  della  liberazione  anticipata
eliminando la  possibilita'  di  una  valutazione  semestrale,  quale
riconoscimento  della  partecipazione  all'opera   di   rieducazione,
considerandola solo  al  fine  del  «computo»  di  pena  espiata  per
l'accesso ai benefici o per la fine anticipata della pena o  comunque
rinviando la valutazione dopo anni di detenzione. 
    Nel caso di specie il  G.  allo  stato  attuale  non  rientra  in
nessuna delle ipotesi previste dal legislatore. Infatti  il  detenuto
non rientra nel comma 1 in quanto l'accesso alla  misura  alternativa
della semiliberta' e' previsto dopo aver scontato almeno  venti  anni
di pena (art. 50, comma 4 O.P) ne' nella possibilita'  di  richiedere
un  permesso   premio   in   quanto   l'eventuale   concessione   dei
centotrentacinque giorni dell'attuale procedimento non e' «rilevante»
perche' non consentirebbe il raggiungimento  della  soglia  di  dieci
anni prevista (art. 30-ter, comma 4,  lett.  c)  e  d).  Non  rientra
nell'ipotesi di cui al comma 2 avendo un «fine pena mai»; ne' rientra
nel comma 3 in quanto non  ha  indicato  nell'istanza  un  «interesse
specifico». 
    Stando alla previsione normativa cosi' come novellata,  l'istanza
del G. e' allo stato inammissibile e lo sara' fino al  raggiungimento
della soglia di dieci anni per  richiedere  ad  esempio  un  permesso
premio e successivamente per almeno sette/otto  anni  per  richiedere
l'accesso alla semiliberta' senza alcuna possibilita'  da  parte  del
magistrato di  valutare  la  sua  progressione  trattamentale  e  del
condannato di  vedersi  riconosciuto  l'effetto  premiale  della  sua
condotta. Dato atto della documentazione al fascicolo, il  magistrato
di sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di  legittimita'
costituzionale, in  riferimento  all'art.  3  e  27,  comma  3  della
Costituzione,  dell'art.  69-bis,  commi  1,  2  e  3  O.P.  che  non
consentono la valutazione  semestrale  da  parte  del  magistrato  di
sorveglianza al fine di accertare che il condannato abbia dato  prova
di  partecipazione  all'opera  di  rieducazione   riconoscendo   tale
partecipazione anche per un suo  piu'  efficace  reinserimento  nella
societa'. In particolare il comma 3 limita grandemente l'accesso alla
valutazione   del   magistrato   di    sorveglianza    subordinandolo
all'espressione di un interesse specifico diverso dagli interessi  di
cui ai commi 1 e 2. 
    La  questione  appare  rilevante,  poiche'   il   magistrato   di
sorveglianza se non ricorrono le ipotesi richiamate deve arrestare il
proprio  esame  della  domanda   e   dichiararne   l'inammissibilita'
posticipando   l'esame   a   distanza   di   anni.   Cio'    comporta
un'interruzione della  valutazione  del  percorso  trattamentale  (ad
esempio la  Casa  circondariale  di  Nuoro  rappresenta  in  sede  di
relazione comportamentale nell'odierno procedimento che il G.  ,  pur
responsabile di reati gravissimi: «Durante il  periodo  trascorso  in
questa sede (dal 10 marzo 2021)  ha  sempre  osservato  una  condotta
rispettosa e conforme  alle  regole  penitenziarie.  Ha  espresso  da
subito la volonta' di proseguire gli studi e  di  essere  ammesso  al
lavoro.  Ha  sostenuto  da  privatista  l'esame  di  maturita'  e  ha
conseguito il diploma di perito agrario. Ha espresso il desiderio  di
iscriversi all'Universita'»). 
    La lettura inequivoca  della  disposizione  normativa  introdotta
appare  precludere   differenti   interpretazioni   piu'   favorevoli
all'interessato. 
    Appare   opportuno   sottolineare   che   l'introduzione    della
liberazione anticipata, con la riforma del  1975,  ha  rappresentato,
insieme alle misure  alternative  alla  detenzione  in  carcere,  una
rivoluzione copernicana rispetto al regolamento del 1931. A tal  fine
basta richiamare la relazione di accompagnamento al disegno di  legge
approvato dal Senato della Repubblica alla Camera dei  deputati  atto
n. 2624-A ove si legge: «Ma l'elemento piu' innovativo e qualificante
del disegno di legge, quello che costituisce una vera  svolta  e  una
scelta aperta nella  gestione  penitenziaria.  e'  rappresentato  dal
sistema delle norme (dall'art. 50 all'articolo 62 del testo trasmesso
dal Senato) che istituiscono il complesso  delle  misure  alternative
alla detenzione. Si opera cosi' la sostituzione, conforme alternative
di esecuzione della pena, della detenzione nel carcere come modalita'
unica e generalizzata per ogni tipo di sanzione e per  ogni  tipo  di
condannato (o internato). A tale finalita' si  indirizzano  le  norme
sull'affidamento in prova al servizio sociale,  la  semiliberta',  le
licenze, la liberazione anticipata  e  la  liberazione  condizionale.
Trattasi di benefici che possono essere concessi, previo giudizio  di
meritevolezza,  ai  condannati  (o  internati),  in  concorrenza   di
particolari  condizioni  di  natura  soggettiva,  quali  l'eta'  e  i
precedenti, e di natura oggettiva, quali  la  modesta  entita'  della
condanna». 
    In ordine all'inquadramento dogmatico, la dottrina e'  pressoche'
unanime nel ritenere che la riduzione di pena configura una causa  di
estinzione parziale della pena.  Strutturato  come  abbuono  di  pena
detentiva,  per  brevi  periodi  predeterminati   di   «comportamento
qualificato», l'istituto rivela una inequivoca natura premiale e  una
altrettanto  inequivoca  carica  incentivante   verso   atteggiamenti
partecipativi  del  soggetto  all'azione  rieducativa.  Muovendo   da
premesse sia di carattere logico, che di  carattere  psicologico  (e'
tanto piu' facile ottenere un  comportamento  che  richiede  impegno,
piu' questo e' breve), il legislatore ha ritenuto che l'adesione  del
detenuto al  programma  di  rieducazione  avesse  maggiori  spazi  di
successo prospettando al condannato la possibilita' di  acquisire  un
beneficio  immediato,  correlato  da  un  impegno  di   comportamento
limitato nel tempo, e per cio' stesso piu'  facilmente  rispettabile.
La finalizzazione, inoltre di tale meccanismo  ad  un  piu'  efficace
reinserimento del soggetto nella societa' configura  l'istituto  come
mezzo di trattamento progressivo di tale  risocializzante.  La  legge
663/1986 (c.d legge Gozzini), aumentando la misura del  beneficio  da
venti a quarantacinque giorni e  sostituendo  l'inciso  «puo'  essere
concesso» con «e' concesso» ha accentuato ancor  di  piu'  la  natura
premiale e rieducativa dell'istituto. 
    Infatti e' pacifico che il fulcro dell'istituto sia rappresentato
dallo  stimolo  che  la  detrazione  comporta  sul  detenuto  per  la
partecipazione all'opera di rieducazione e per un suo  piu'  efficace
reinserimento sociale, cosi' come  espressamente  previsto  dall'art.
54, comma 1 O.P; corollario di  tale  inquadramento  e'  l'art.  103,
comma 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  230/00
«Regolamento  di  esecuzione»  con  il  quale  si  precisa  che  tale
requisito  e'  valutato  con  particolare  riferimento   «all'impegno
dimostrato nel trarre  profitto  dalle  opportunita'  offertegli  nel
corso del trattamento e al mantenimento  di  corretti  e  costruttivi
rapporti con gli operatori, con i compagni,  con  la  famiglia  e  la
comunita' esterna». Da notare che nel 1976 il termine  «rapporti»  ha
sostituito il precedente «atteggiamenti» al  fine  di  sostituire  la
valutazione di un  dato  soggettivo  con  quella  di  dati  oggettivi
estendendo la valutazione anche ai rapporti con la comunita'  esterna
e la famiglia. 
    Naturalmente la partecipazione all'opera di rieducazione non puo'
esaurirsi nella «mera buona condotta» che,  come  sottolineato  dalla
giurisprudenza   di   legittimita',   costituisce   la   norma    del
comportamento del detenuto, ma deve esplicarsi in un'adesione  attiva
alle regole che disciplinano la vita  carceraria  e  agli  interventi
trattamentali, formulando il  relativo  giudizio  secondo  i  criteri
indicati, in via esemplificativa, dal citato art. 103,  comma  2  del
regolamento. 
    Inoltre   l'attuale    ordinamento    penitenziario    si    basa
sull'individualizzazione del trattamento in particolare incoraggiando
le attitudini e valorizzando le  competenze  che  possono  essere  di
sostegno per  il  reinserimento  sociale  (art.  13  O.P  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo  n.  123/2018)  e  la  liberazione
anticipata entra a pieno titolo tra  questi  strumenti.  Pertanto  si
prevede  una  forte  individualizzazione   del   trattamento   e   di
relativizzazione  della  partecipazione  all'opera  di   rieducazione
secondo criteri  soggettivi  (personale  capacita'  del  detenuto  di
rispondere agli stimoli offerti) e  la  valutazione  giudiziale  deve
tener conto della capacita' differenziata di ogni  singolo  detenuto,
per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale,
preparazione culturale (Cass. 29 novembre  88,  ;  Cass.  12  gennaio
1994; Cassazione 6 aprile 1994 ) e oggettivo riferito agli  strumenti
concretamente offerti dal singolo istituto. 
    Dunque non e' possibile intendere  l'istituto  delta  liberazione
anticipata quale mera riduzione della pena  (in  virtu'  del  vigente
art. 54, comma 1 O.P) in quanto  anche  strumento  di  valorizzazione
degli  sforzi  compiuti  dal  detenuto  per  un  suo  piu'   efficace
reinserimento sociale, per tale motivo emerge con tutta chiarezza  la
necessita'  di  stabilire  la   periodizzazione   della   valutazione
giudiziale del percorso rieducativo. 
    E'  noto  che  tale  aspetto  e'  sempre  stato  controverso  fin
dall'introduzione dell'istituto. Da un lato si e' sviluppata la  c.d.
valutazione  «unitaria  e  globale»  che  richiedeva  la  valutazione
dell'intero periodo detentivo sofferto dal condannato o  comunque  di
un periodo sufficientemente lungo. A tale  impostazione,  soprattutto
successivamente  alla  legge  663/1986,  si  e'  imposto  un  secondo
criterio ovvero quello c.d. «atomistico» limitato a ciascun  semestre
al momento in cui inizia a decorrere la detenzione. La  citata  legge
n. 633/1986 ha fornito, modificando  l'art.  54  O.P.,  ulteriori  ed
inequivoci punti a sostegno del criterio atomistico. Il 1° comma  nel
confermare che la detrazione di pena «e' concessa» al condannato  che
«ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione»  aggiunge
«quale riconoscimento di tale  partecipazione»  incentivando  in  tal
modo il condannato. In quest'ottica assume un  significato  dirimente
della questione esaminata  l'aggiunta  dell'aggettivo  «singolo»  con
inequivoco  riferimento  ad  «ogni  semestre   di   pena   scontata».
Nonostante  le  modifiche  apportate   dal   legislatore   solo   con
l'intervento della  Corte  costituzionale  n.  276/1990  il  criterio
semestrale si e' imposto. 
    In  quel  procedimento  con  due  ordinanze,  il   Tribunale   di
sorveglianza   di   Roma   sollevava   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 18  della  legge  10  ottobre
1986, n. 663, per incompatibilita' della interpretazione datane dalla
Corte di cassazione, con le sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale)
e 22 settembre 1988 (Sezione J), rispetto ai parametri  di  cui  agli
articoli 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della  Costituzione.  In
quel caso la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio rilevando
che la valutazione della partecipazione del condannato  all'opera  di
rieducazione non puo' essere frazionata  ma  dev'essere  un  giudizio
«finale», e  percio'  «globale».  Il  Tribunale,  ritenendo  siffatta
interpretazione confliggente con i parametri invocati,  sollevava  la
questione riferendosi, alla  pressoche'  universale  posizione  della
dottrina e alla stessa relazione al disegno di legge sull'ordinamento
penitenziario. 
    La Corte costituzionale con articolata  motivazione  spiega  che:
«Era stato rilevato, infatti, che la relazione al  disegno  di  legge
aveva chiaramente indicato quale  fosse  la  natura  dell'istituto  e
quale, di conseguenza,  il  criterio  interpretativo  che  da  quella
natura discendeva. La liberazione anticipata e' istituto nuovo per la
nostra tradizione giuridica, ed e'  Sfato  inserito  nell'ordinamento
penitenziario  con  l'intento  di   sollecitare   l'adesione   e   la
partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti  sottoposti  a
trattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono  per  ogni
semestre di pena detentiva espiata,  durante  il  quale  il  detenuto
abbia dato prova di volere  concretamente  partecipare  all'opera  di
rieducazione. Una tale escogitazione non rappresenta affatto-come  si
e' ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità-la  mera  indicazione
di un parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al
contrario sostanzia il punto di forza  dello  strumento  rieducativo,
che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti  della  terapia
criminologica ..., se il premio e' rappresentato da  una  liberazione
condizionale o da una semiliberta' poste temporalmente a distanza  di
anni, e talvolta di molti anni. Ecco allora lo  strumento  di  grande
valore psicologico rappresentato da una sollecitazione che impegna le
energie volitive del condannato alla  prospettiva  di  un  premio  da
cogliere in breve lasso di tempo, purche' in quel tempo egli riesca a
dare adesione all'azione rieducativa. Certo, nei  primi  semestri  la
spinta psicologica sara' necessariamente eteronoma ... Poi,  via  via
che, di semestre  in  semestre,  moltiplichera'  i  suoi  sforzi  per
accumulare benefici l'uno sull'altro,  la  perseveranza  finira'  per
formare lentamente un comportamento abitudinario, su cui e' possibile
lo  sviluppo  di  un  diverso  modo  di  essere,   conseguente   alla
soddisfazione per i risultati  raggiunti  e  alla  fiducia  acquisita
nelle forze del proprio impegno. Ebbene, e' proprio rispetto a questa
ratio dell'istituto che  la  contraria  interpretazione  della  norma
denunziata appare radicalmente incompatibile. Perche' se  si  dovesse
riservare ad un  giudizio  lontano.  finale  e  globale,  l'effettiva
valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione
rieducativa, da  una  parte  ogni  incentivo  psicologico  resterebbe
frustrato a causa dell'incertezza che  il  futuro  riserverebbe  agli
sforzi  adesivi  degli  interessati   e,   dall'altra,   resterebbero
maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano  messo  a
disposizione tutta la loro buona  volonta':  e  cio'  a  causa  della
possibilita' che una  cattiva  prova  finale,  per  qualsiasi  motivo
verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per
semestre. e viceversa una furbesca condotta di  adesione  nell'ultima
fase abbia ingiustamente a premiare, per l'intera durata della  pena,
colui   che   per   anni   s'era   mostrato   refrattario   ad   ogni
partecipazione». 
    D'altronde la Corte ribadisce che:  «la  norma  pone  proprio  in
diretto   rapporto   conseguenziale   il   riconoscimento   di   tale
partecipazione con «una detrazione di quarantacinque giorni per  ogni
singolo semestre di  pena  scontata».  Si  tratta  di  una  relazione
strettissima che, oltre ad essere manifestamente sintattica, e' anche
topografica perche' ha un collegamento immediato nello stesso comma e
nello stesso inciso... la  legge,  in  altri  termini,  vuol  mettere
subito bene in chiaro che  la  riduzione  di  pena  non  ha  gratuito
carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio  allo
sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all'opera  diuturna
dell'Istituzione  che,  mediante  la  rieducazione,   lo   avvia   al
reinserimento sociale». 
    La lettura che la Corte costituzionale opera con la  sentenza  n.
276/1990 dell'art. 54, comma I,  e'  tutt'ora  valida  in  quanto  il
legislatore non ha modificato  l'art.  54,  comma  1.  Pertanto  deve
ritenersi che la ratio dell'istituto sia rimasta immutata. La  stessa
Corte con sentenza n. 149/2018 ha ribadito in merito alla liberazione
anticipata che: «costituisce pero' un tassello essenziale del vigente
ordinamento  penitenziario  (sentenza  n.  186  del  1995)  e   della
filosofia della risocializzazione che ne  sta  alla  base;  filosofia
che,  a  sua  volta,  costituisce  diretta  attuazione  del  precetto
costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.». 
    Ad  essere  maggiormente  penalizzati  dalla   novella   sono   i
condannati a pene lunghe con reati ostativi ovvero proprio coloro che
piu' di altri l'ordinamento penitenziario dovrebbe prestare  maggiore
attenzione. Proprio  coloro  che  si  sono  macchiati  di  gravissimi
delitti  per  i  quali  la  pena  non  deve  solo  rappresentare   la
retribuzione al «male commesso», ma anche e soprattutto strumento  di
riflessione,  momento  di  valorizzazione  delle  competenze   e   di
incoraggiamento ad una radicale cambiamento di vita. La  possibilita'
di vedersi riconosciuto con sollecitudine  l'impegno  mostrato  nella
«prospettiva di un premio  da  cogliere  in  breve  lasso  di  tempo,
purche'  in  quel  tempo  egli  riesca  a  dare  adesione  all'azione
rieducativa» (Cort. Cost.  27611990).  Si  pensi  all'importanza  del
colloquio tra magistrato di sorveglianza e condannato, nel corso  del
quale, nel vivo confronto, il magistrato ha l'occasione di  spiegare,
motivare, ammonire il detenuto in caso  di  rigetto  dell'istanza  di
liberazione anticipata ovvero esortare al proseguimento del  percorso
intrapreso con fiducia in caso di accoglimento.  La  novella  se  non
interrompe rende questo dialogo fra lo Stato  e  il  condannato  piu'
difficoltoso, trasformando la  liberazione  anticipata  da  strumento
rieducante a mero calcolo aritmetico di detrazione della pena. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e  seguenti,  legge
11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 69-bis, commi 1, 2, 3 O.P.  che
non consentono la possibilita' per il condannato ad  una  valutazione
semestrale della progressione  trattamentale,  per  violazione  degli
articoli 3, 27, comma 3, della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Nuoro, 12 agosto 2025 
 
              Il magistrato di sorveglianza: Bravaccini