Reg. ord. n. 181 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 15/07/2025
Tra: S.B.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione di benefici – Previsione che il divieto di concessione dei benefici opera “per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2” dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 anziché “per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2.” – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza in relazione ai principi della funzione rieducativa della pena e della inviolabilità della libertà personale.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 58
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co. 1
Costituzione
Art. 3
Co. 2
Costituzione
Art. 13
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Oggetto:
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione di benefici – Previsione che il divieto di concessione dei benefici opera “per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2” dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 anziché “per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2.” – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza in relazione ai principi della funzione rieducativa della pena e della inviolabilità della libertà personale.