Reg. ord. n. 180 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna  del 15/07/2025

Tra: S.B.

Oggetto:

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione di benefici – Previsione che il divieto di concessione dei benefici opera “per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2” dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 anziché “per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2.” – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza in relazione ai principi della funzione rieducativa della pena e della inviolabilità della libertà personale.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 58  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.