Reg. ord. n. 179 del 2025 pubbl. su G.U. del 01/10/2025 n. 40
Ordinanza del Tribunale di Verbania del 13/06/2025
Tra: P. P.
Oggetto:
Processo penale – Chiusura delle indagini preliminari – Richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero – Opposizione della persona offesa – Mancata previsione di alcuna forma di ristoro in favore della persona indagata per il caso di inammissibilità nel merito della opposizione alla archiviazione – Irragionevolezza – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina previsa ai commi 2 e 3 dell’art. 427 cod. proc. pen. (Condanna del querelante alle spese e ai danni) – Lesione del diritto di difesa.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 409
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 410
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 24
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2025
Ordinanza del 13 giugno 2025 del Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di P. P. e A. B..
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di
archiviazione da parte del pubblico ministero - Opposizione della
persona offesa - Mancata previsione di alcuna forma di ristoro in
favore della persona indagata per il caso di inammissibilita' nel
merito della opposizione alla archiviazione.
- Codice di procedura penale, artt. 409 e 410.
(GU n. 40 del 01-10-2025)
TRIBUNALE DI VERBANIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il giudice dott. Mauro D'Urso;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 maggio
2025;
Letti gli atti del procedimento penale provocato dalla
opposizione ex art. 410 del codice di procedura penale formulata da:
P. C. , persona offesa, opponente, con l'avvocato Filippo
Ferri del Foro di Milano;
avverso la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico
ministero nei confronti degli indagati:
P. P. difeso di fiducia dall'avvocato Mariza Zariani del foro
di Verbania;
e A. B. difeso di fiducia dall'avvocato Carlo Ruga Riva del
foro di Verbania;
Ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 410 del
codice di procedura penale laddove esso non prevede al terzo comma,
nella ipotesi in cui l'opposizione sia infondata, un regime di
ristoro delle spese legali sostenute nonche' di risarcimento degli
eventuali maggiori danni sofferti in favore dell'indagato chiamato a
difendersi nel relativo procedimento previsto dall'art. 409 del
codice di procedura penale;
Osserva
Rilevanza
In primo luogo la questione, ove fondata, e' rilevante nel
presente procedimento per essere inammissibile nel merito la
formulata opposizione alla archiviazione.
Valga quanto segue:
dall'esame della denuncia/querela depositata in data 30
luglio 2024 da P. C. , proprietaria di una villa con giardino alla
via ... nel Comune di ... , si evince come:
ella si sia portata nel Comune montano in data ... per preparare la
casa per le vacanze degli anziani genitori i quali avrebbero dovuto
raggiungerla in data ...;
al ... ella abbia verificato l'impossibilita' di accedere alla
propria villa per la presenza di una voragine sulla strada pubblica;
in data ... sarebbe rimasta inevasa una istanza formulata sia pure
verbalmente al Sindaco avente ad oggetto un immediato ripristino
dell'accesso in sicurezza;
ugualmente inevasa sarebbe rimasta anche la PEC inviata al Sindaco ed
al Comandante della Polizia locale. Invero il Sindaco rispondeva alla
mail invitando l'opponente a «dare una mano».
Nella querela sono quindi esposti i diversi tentativi posti
in essere dalla querelante per coinvolgere il Comune nella rimozione
degli impedimenti all'accesso alla propria villa i quali, alla fine,
sarebbero stati rimossi soltanto da una pattuglia dei Carabinieri i
quali riuscivano a superare il dislivello tra la strada pubblica e
l'accesso alla proprieta' «assemblando con le pietre presenti una
sorta di rampa».
Infine, solo in data ... la querelante da' atto di un
intervento ad opera di una ruspa inviata dall'amministrazione
comunale che avrebbe riempito con terriccio il dislivello
all'ingresso del cancello «effettuando comunque un lavoro provvisorio
ed approssimativo».
Ha, quindi e conclusivamente, lamentano in capo
all'amministrazione comunale individuata nel Sindaco e nel Comandante
della Polizia locale i reati di omissione di atti di ufficio e quello
di violenza privata.
Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del
procedimento fondando l'insussistenza delle fattispecie criminose
ipotizzate sul fatto noto costituito dal violento nubifragio che si
e' abbattuto sul Comune di ... e che ha visto impegnata
l'amministrazione locale in una attivita' di messa in sicurezza
dell'intero abitato ben piu' vasta e complessa rispetto all'omesso
intervento lamentato dalla querelante. Da cio' l'esclusione di
qualsivoglia elemento soggettivo idoneo a sorreggere una ragionevole
affermazione di responsabilita' penale dei due indagati.
Avverso la richiesta di archiviazione la querelante ha
formulato opposizione la quale, recuperata all'esito di un giudizio
di reclamo, ha potuto essere esaminata nel contraddittorio con gli
indagati.
La difesa dell'opponente, nulla aggiungendo ai fatti come
narrati in querela ha, invero, chiesto una diversa valutazione
dell'operato della amministrazione sostanzialmente ridimensionando
l'impegno di quest'ultima nelle attivita' di messa in sicurezza in
corso ed affermando la loro estraneita' rispetto alla azione
richiesta. In particolare, ha osservato la opponetene, l'ordinanza
contingibile ed urgente n. ... del ... richiamata negli atti di
indagine a favore della azione amministrativa con cui il Comune
avrebbe inteso fronteggiare l'emergenza non avrebbe riguardato la via
sulla quale vi e' l'accesso alla propria villa: da qui, quindi,
l'assenza di un fattivo impegno del comune nei propri confronti.
Si sono ritualmente costituiti nel procedimento sia il
Sindaco ... sia il Comandante della Polizia locale riprendendo, nel
merito, le osservazioni del pubblico ministero di cui hanno quindi
chiesto l'accoglimento.
All'esito del contraddittorio, l'opposizione e' infondata e
la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero va
accolta.
Ebbene il dato storico da cui e' necessario partire e' il fatto
della alluvione che in data ... ha colpito il Comune di ....
Che si sia trattato di un evento di eccezionale portata
disastrosa non e' in discussione (cfr. articoli di giornale tratti da
fonti aperte e l'impiego di mezzi straordinari messi a disposizione
dai Vigili del fuoco intervenuti da tutta la Regione Piemonte
documentata in atti).
Tanto e' vero che ad esso e' conseguita, tra le altre, una
ordinanza - la n. ... del ... - con la quale veniva disposta
l'evacuazione di parte della popolazione civile dell'abitato di ....
Posto allora come conformemente al principio di offensivita' che
fonda il carattere residuale della iniziativa penale, il tempo
dell'azione amministrativa ai fini della sua rilevanza penale va
necessariamente collegato agli interessi che vi sono sottesi, nella
fattispecie del caso concreto, il sia pure legittimo interesse della
querelante a fruire di un agevole passaggio alla propria abitazione
al fine di far godere del clima fresco i propri anziani genitori era
evidentemente e grandemente recessivo rispetto all'interesse della
Comunita' di ... a vedere ristabilite le condizioni di pubblica
incolumita' dell'intero territorio comunale attraverso l'impegno
della propria amministrazione.
E cosi', posto che per effetto della eccezionale precipitazione
piovosa sono esondati il torrente ... ed il rio ... in localita' ...
e gran parte dell'abitato di ... e' stato invaso dai detriti,
l'amministrazione comunale ha impegnato le proprie risorse personali
e stanziato euro 900.000 per i primi lavori di somma urgenza e messa
in sicurezza.
Rispetto all'interesse generale della collettivita' non vi sono,
quindi, state omissioni da parte dell'amministrazione comunale.
Ugualmente a dirsi anche rispetto al caso particolare della
querelante per la quale non e' possibile rinvenire alcuna omissione:
lo stesso Sindaco, con la propria risposta data via mail il ...,
preso atto della diffida mossagli, ha sostanzialmente dichiarato
l'impossibilita' allo stato di rispondere come richiesto chiedendo,
anzi, «una mano».
Con il che anche una persona disattenta prendendo spunto dalla
richiesta di aiuto disarmata posta in essere dal Sindaco poteva
prendere contezza e realizzare il disastro attorno a se'.
Con il che si e' manifestata l'inidoneita' del supplemento
istruttorio richiesto al fine di sondare la fondatezza della notizia
di reato: per la sola estensione dei danni subiti dal Comune, di
nessuna rilevanza e' il fatto che la primaria attivita' di messa in
sicurezza non abbia riguardato la piazza del Comune ma altre zone. Un
accertamento, quindi irrilevante, a cui sarebbero state dirette le
domande fatte oggetto del supplemento istruttorio sollecitato
dall'opponente: sia all'amministratore della ditta edile incaricata
dei primi interventi di somma urgenza sia ai tecnici incaricati della
relativa direzione lavori. Diverso sarebbe stato se il Comune fosse,
invece, intervenuto in zone non necessitanti di un intervento urgente
di messa in sicurezza per favorire interventi secondari di minore
importanza e, soprattutto, non idonei ad incidere sulla rimozione dei
pericoli di nuovi franamenti. Un intervento nel quale si sarebbe
certamente annoverato quello richiesto dalla querelante atteso, ancor
di piu', che come risulta dalla querela tale interesse ha potuto
essere soddisfatto sia pure in via precaria dall'impegno di una
pattuglia dei Carabinieri che ha messo qualche pietra a riempire il
dislivello creatosi.
Riprendendo, quindi, le motivazioni gia' espresse dal pubblico
ministero per fondare la richiesta di archiviazione, nella
fattispecie del caso concreto ne' vi e' il dolo di alcuna fattispecie
criminosa tra quelle ipotizzate ne', invero, vi e' l'elemento
materiale della condotta non avendo la querelante allegato
specificatamente il comportamento che aliunde poteva materialmente
attendersi nelle date circostanze di tempo e di luogo da parte degli
organi dell'amministrazione comunale.
Se le considerazioni che precedono portano, quindi, a ritenere
infondata l'opposizione coltivata dalla querelante, tale infondatezza
rende rilevante la questione di costituzionalita' sollecitata dalla
difesa del Sindaco opposto ... - la quale ha formalmente chiesto la
condanna della opponente alle spese di lite e ai danni non
patrimoniali conseguenti alla mera sottoposizione al procedimento.
Non manifesta infondatezza
Fermo quanto detto circa la rilevanza, si osserva come il
legislatore nell'ambito del procedimento di opposizione alla
archiviazione, disciplinato dagli articoli 409 e 410 del codice di
procedura penale non preveda alcuna forma di ristoro in favore della
persona sottoposta alle indagini la quale sia stata costretta per
effetto della opposizione formulata dal querelante a costituirsi
nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell'udienza da
celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di
un difensore. Sia esso l'avvocato nominato di fiducia oppure
assegnato di ufficio.
Sul punto, infatti, si osserva che la giurisprudenza della Corte
costituzionale gia' si e' espressa in ordine all'estensione
dell'obbligo di informazione in ordine alla fissazione dell'udienza
camerale anche nei confronti del difensore della persona sottoposta
alle indagini nonostante il silenzio della lettera della norma (cfr.
sentenza della Corte costituzionale n. 418 del 1993). Da cio' ne
consegue, quindi, come nel caso di opposizione alla archiviazione, la
presenza necessaria della difesa tecnica a favore dell'indagato lo
esponga sempre e necessariamente alla sopportazione dei relativi
costi.
Costi che, nell'ipotesi che ci occupa sono evidentemente
provocati proprio e sostanzialmente dalla iniziativa della persona
offesa.
E' ben vero che la legge non prevede un automatismo tra il
deposito della opposizione e la fissazione dell'udienza camerale da
parte del giudice per le indagini preliminari.
Tuttavia posto che il controllo della ammissibilita' della
opposizione da parte del giudice per le indagini preliminari assume
un contenuto eminentemente formale, la presentazione di una
opposizione formalmente ammissibile in quanto presenti indagini
suppletive «pertinenti» al caso concreto, determina l'insorgere di un
obbligo da parte del giudice per le indagini preliminari alla
instaurazione del procedimento camerale.
Sul punto e' d'altra parte costante l'insegnamento della
giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale nel
giudizio di ammissibilita' della opposizione le «ragioni di
inammissibilita' indicate tassativamente dall'art. 410, comma 1 del
codice di procedura penale non sono suscettibili di discrezionali
estensioni, ne' possono consistere in valutazioni anticipate di
merito o in prognosi di fondatezza, senza incorrere nella lesione del
diritto della persona offesa all'attivazione del contraddittorio».
Da cio' discende allora la considerazione per cui in assenza di
sostanziale responsabilita' in capo alla persona offesa, l'iniziativa
di quest'ultima trasmodi dal concorrere indirettamente nella tutela
della obbligatorieta' dell'azione penale per travalicare i confini di
una azione meramente emulativa che non puo' trovare tutela
nell'ordinamento giuridico.
Cio' a maggior ragione laddove si consideri che una opposizione
alla archiviazione puo' anche essere formulata dalla persona offesa
senza la assistenza di un avvocato la cui presenza, laddove fosse
stata invece prevista come obbligatoria, potrebbe comunque costituire
un qualche presidio di serieta' giuridica della iniziativa.
Si ritiene che le considerazioni fin qui svolte rendano ex se
ragione della irragionevolezza della disciplina tratteggiata e della
sua violazione dell'art. 24 della Costituzione laddove esso tutela la
effettivita' del diritto di difesa.
Tuttavia si ritiene ugualmente rilevante il riferimento fatto
quale tertium comparationis alla disciplina prevista dall'art. 427
del codice di procedura penale che al secondo ed al terzo comma
prevede che «nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne e'
fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle
spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si e' costituito
parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile
citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese
possono essere compensate in tutto o in parte».
E proprio il riferimento nell'art. 427 del codice di procedura
penale alle sole ipotesi di reati procedibili a querela corrobora
l'affermazione della immanenza nel nostro ordinamento di un principio
per cui alla affermazione di un diritto deve necessariamente
correlarsi una posizione di responsabilita' posta in capo al titolare
di quel diritto.
La mancata previsione, quindi, di una responsabilita' in capo
alla persona offesa che introduca il procedimento di opposizione si
traduce allora in una evidente asimmetria di trattamento con la
persona sottoposta alle indagini che, a sua volta, determina cosi'
una irragionevole violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Una assenza di responsabilita' che, proprio per non essere
prevista dal codice di procedura penale, neppure si ritiene che possa
essere recuperata in una autonoma domanda civilistica.
Nella fattispecie del caso concreto, come piu' sopra osservato,
l'opposizione alla archiviazione richiesta dal pubblico ministero da
parte di P. C. e' stata coltivata con colpa grave, ed essa nel
silenzio della legge esaminata espone concretamente le due persone
indagate - A. B. e P. P. - al pregiudizio sofferto al proprio diritto
di difesa che, allo stato della normativa, non trova possibilita' di
ristoro. Un pregiudizio che, concretamente, si invera da un lato
quale immediato danno economico nella liquidazione giudiziale dei
compensi come da nota spese depositata dall'avvocato Ruga Riva e,
dall'altro lato, nel danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta
esposizione al procedimento camerale celebratosi.
P. Q. M.
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 159 del codice
penale:
dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 24 ed all'art.
3 della Costituzione, degli articoli 409 e 410 del codice di
procedura penale nella parte non prevedono alcuna forma di ristoro in
favore della persona indagata per il caso di inammissibilita' nel
merito della opposizione alla archiviazione;
ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia integralmente
notificata e comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al
Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente
della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica;
dispone la sospensione del procedimento.
Verbania, 12 giugno 2025
Il giudice: D'Urso
Oggetto:
Processo penale – Chiusura delle indagini preliminari – Richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero – Opposizione della persona offesa – Mancata previsione di alcuna forma di ristoro in favore della persona indagata per il caso di inammissibilità nel merito della opposizione alla archiviazione – Irragionevolezza – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina previsa ai commi 2 e 3 dell’art. 427 cod. proc. pen. (Condanna del querelante alle spese e ai danni) – Lesione del diritto di difesa.
Norme impugnate:
codice di procedura penale del Num. Art. 409
codice di procedura penale del Num. Art. 410
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2025
Ordinanza del 13 giugno 2025 del Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di P. P. e A. B..
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di
archiviazione da parte del pubblico ministero - Opposizione della
persona offesa - Mancata previsione di alcuna forma di ristoro in
favore della persona indagata per il caso di inammissibilita' nel
merito della opposizione alla archiviazione.
- Codice di procedura penale, artt. 409 e 410.
(GU n. 40 del 01-10-2025)
TRIBUNALE DI VERBANIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il giudice dott. Mauro D'Urso;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 maggio
2025;
Letti gli atti del procedimento penale provocato dalla
opposizione ex art. 410 del codice di procedura penale formulata da:
P. C. , persona offesa, opponente, con l'avvocato Filippo
Ferri del Foro di Milano;
avverso la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico
ministero nei confronti degli indagati:
P. P. difeso di fiducia dall'avvocato Mariza Zariani del foro
di Verbania;
e A. B. difeso di fiducia dall'avvocato Carlo Ruga Riva del
foro di Verbania;
Ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 410 del
codice di procedura penale laddove esso non prevede al terzo comma,
nella ipotesi in cui l'opposizione sia infondata, un regime di
ristoro delle spese legali sostenute nonche' di risarcimento degli
eventuali maggiori danni sofferti in favore dell'indagato chiamato a
difendersi nel relativo procedimento previsto dall'art. 409 del
codice di procedura penale;
Osserva
Rilevanza
In primo luogo la questione, ove fondata, e' rilevante nel
presente procedimento per essere inammissibile nel merito la
formulata opposizione alla archiviazione.
Valga quanto segue:
dall'esame della denuncia/querela depositata in data 30
luglio 2024 da P. C. , proprietaria di una villa con giardino alla
via ... nel Comune di ... , si evince come:
ella si sia portata nel Comune montano in data ... per preparare la
casa per le vacanze degli anziani genitori i quali avrebbero dovuto
raggiungerla in data ...;
al ... ella abbia verificato l'impossibilita' di accedere alla
propria villa per la presenza di una voragine sulla strada pubblica;
in data ... sarebbe rimasta inevasa una istanza formulata sia pure
verbalmente al Sindaco avente ad oggetto un immediato ripristino
dell'accesso in sicurezza;
ugualmente inevasa sarebbe rimasta anche la PEC inviata al Sindaco ed
al Comandante della Polizia locale. Invero il Sindaco rispondeva alla
mail invitando l'opponente a «dare una mano».
Nella querela sono quindi esposti i diversi tentativi posti
in essere dalla querelante per coinvolgere il Comune nella rimozione
degli impedimenti all'accesso alla propria villa i quali, alla fine,
sarebbero stati rimossi soltanto da una pattuglia dei Carabinieri i
quali riuscivano a superare il dislivello tra la strada pubblica e
l'accesso alla proprieta' «assemblando con le pietre presenti una
sorta di rampa».
Infine, solo in data ... la querelante da' atto di un
intervento ad opera di una ruspa inviata dall'amministrazione
comunale che avrebbe riempito con terriccio il dislivello
all'ingresso del cancello «effettuando comunque un lavoro provvisorio
ed approssimativo».
Ha, quindi e conclusivamente, lamentano in capo
all'amministrazione comunale individuata nel Sindaco e nel Comandante
della Polizia locale i reati di omissione di atti di ufficio e quello
di violenza privata.
Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del
procedimento fondando l'insussistenza delle fattispecie criminose
ipotizzate sul fatto noto costituito dal violento nubifragio che si
e' abbattuto sul Comune di ... e che ha visto impegnata
l'amministrazione locale in una attivita' di messa in sicurezza
dell'intero abitato ben piu' vasta e complessa rispetto all'omesso
intervento lamentato dalla querelante. Da cio' l'esclusione di
qualsivoglia elemento soggettivo idoneo a sorreggere una ragionevole
affermazione di responsabilita' penale dei due indagati.
Avverso la richiesta di archiviazione la querelante ha
formulato opposizione la quale, recuperata all'esito di un giudizio
di reclamo, ha potuto essere esaminata nel contraddittorio con gli
indagati.
La difesa dell'opponente, nulla aggiungendo ai fatti come
narrati in querela ha, invero, chiesto una diversa valutazione
dell'operato della amministrazione sostanzialmente ridimensionando
l'impegno di quest'ultima nelle attivita' di messa in sicurezza in
corso ed affermando la loro estraneita' rispetto alla azione
richiesta. In particolare, ha osservato la opponetene, l'ordinanza
contingibile ed urgente n. ... del ... richiamata negli atti di
indagine a favore della azione amministrativa con cui il Comune
avrebbe inteso fronteggiare l'emergenza non avrebbe riguardato la via
sulla quale vi e' l'accesso alla propria villa: da qui, quindi,
l'assenza di un fattivo impegno del comune nei propri confronti.
Si sono ritualmente costituiti nel procedimento sia il
Sindaco ... sia il Comandante della Polizia locale riprendendo, nel
merito, le osservazioni del pubblico ministero di cui hanno quindi
chiesto l'accoglimento.
All'esito del contraddittorio, l'opposizione e' infondata e
la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero va
accolta.
Ebbene il dato storico da cui e' necessario partire e' il fatto
della alluvione che in data ... ha colpito il Comune di ....
Che si sia trattato di un evento di eccezionale portata
disastrosa non e' in discussione (cfr. articoli di giornale tratti da
fonti aperte e l'impiego di mezzi straordinari messi a disposizione
dai Vigili del fuoco intervenuti da tutta la Regione Piemonte
documentata in atti).
Tanto e' vero che ad esso e' conseguita, tra le altre, una
ordinanza - la n. ... del ... - con la quale veniva disposta
l'evacuazione di parte della popolazione civile dell'abitato di ....
Posto allora come conformemente al principio di offensivita' che
fonda il carattere residuale della iniziativa penale, il tempo
dell'azione amministrativa ai fini della sua rilevanza penale va
necessariamente collegato agli interessi che vi sono sottesi, nella
fattispecie del caso concreto, il sia pure legittimo interesse della
querelante a fruire di un agevole passaggio alla propria abitazione
al fine di far godere del clima fresco i propri anziani genitori era
evidentemente e grandemente recessivo rispetto all'interesse della
Comunita' di ... a vedere ristabilite le condizioni di pubblica
incolumita' dell'intero territorio comunale attraverso l'impegno
della propria amministrazione.
E cosi', posto che per effetto della eccezionale precipitazione
piovosa sono esondati il torrente ... ed il rio ... in localita' ...
e gran parte dell'abitato di ... e' stato invaso dai detriti,
l'amministrazione comunale ha impegnato le proprie risorse personali
e stanziato euro 900.000 per i primi lavori di somma urgenza e messa
in sicurezza.
Rispetto all'interesse generale della collettivita' non vi sono,
quindi, state omissioni da parte dell'amministrazione comunale.
Ugualmente a dirsi anche rispetto al caso particolare della
querelante per la quale non e' possibile rinvenire alcuna omissione:
lo stesso Sindaco, con la propria risposta data via mail il ...,
preso atto della diffida mossagli, ha sostanzialmente dichiarato
l'impossibilita' allo stato di rispondere come richiesto chiedendo,
anzi, «una mano».
Con il che anche una persona disattenta prendendo spunto dalla
richiesta di aiuto disarmata posta in essere dal Sindaco poteva
prendere contezza e realizzare il disastro attorno a se'.
Con il che si e' manifestata l'inidoneita' del supplemento
istruttorio richiesto al fine di sondare la fondatezza della notizia
di reato: per la sola estensione dei danni subiti dal Comune, di
nessuna rilevanza e' il fatto che la primaria attivita' di messa in
sicurezza non abbia riguardato la piazza del Comune ma altre zone. Un
accertamento, quindi irrilevante, a cui sarebbero state dirette le
domande fatte oggetto del supplemento istruttorio sollecitato
dall'opponente: sia all'amministratore della ditta edile incaricata
dei primi interventi di somma urgenza sia ai tecnici incaricati della
relativa direzione lavori. Diverso sarebbe stato se il Comune fosse,
invece, intervenuto in zone non necessitanti di un intervento urgente
di messa in sicurezza per favorire interventi secondari di minore
importanza e, soprattutto, non idonei ad incidere sulla rimozione dei
pericoli di nuovi franamenti. Un intervento nel quale si sarebbe
certamente annoverato quello richiesto dalla querelante atteso, ancor
di piu', che come risulta dalla querela tale interesse ha potuto
essere soddisfatto sia pure in via precaria dall'impegno di una
pattuglia dei Carabinieri che ha messo qualche pietra a riempire il
dislivello creatosi.
Riprendendo, quindi, le motivazioni gia' espresse dal pubblico
ministero per fondare la richiesta di archiviazione, nella
fattispecie del caso concreto ne' vi e' il dolo di alcuna fattispecie
criminosa tra quelle ipotizzate ne', invero, vi e' l'elemento
materiale della condotta non avendo la querelante allegato
specificatamente il comportamento che aliunde poteva materialmente
attendersi nelle date circostanze di tempo e di luogo da parte degli
organi dell'amministrazione comunale.
Se le considerazioni che precedono portano, quindi, a ritenere
infondata l'opposizione coltivata dalla querelante, tale infondatezza
rende rilevante la questione di costituzionalita' sollecitata dalla
difesa del Sindaco opposto ... - la quale ha formalmente chiesto la
condanna della opponente alle spese di lite e ai danni non
patrimoniali conseguenti alla mera sottoposizione al procedimento.
Non manifesta infondatezza
Fermo quanto detto circa la rilevanza, si osserva come il
legislatore nell'ambito del procedimento di opposizione alla
archiviazione, disciplinato dagli articoli 409 e 410 del codice di
procedura penale non preveda alcuna forma di ristoro in favore della
persona sottoposta alle indagini la quale sia stata costretta per
effetto della opposizione formulata dal querelante a costituirsi
nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell'udienza da
celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di
un difensore. Sia esso l'avvocato nominato di fiducia oppure
assegnato di ufficio.
Sul punto, infatti, si osserva che la giurisprudenza della Corte
costituzionale gia' si e' espressa in ordine all'estensione
dell'obbligo di informazione in ordine alla fissazione dell'udienza
camerale anche nei confronti del difensore della persona sottoposta
alle indagini nonostante il silenzio della lettera della norma (cfr.
sentenza della Corte costituzionale n. 418 del 1993). Da cio' ne
consegue, quindi, come nel caso di opposizione alla archiviazione, la
presenza necessaria della difesa tecnica a favore dell'indagato lo
esponga sempre e necessariamente alla sopportazione dei relativi
costi.
Costi che, nell'ipotesi che ci occupa sono evidentemente
provocati proprio e sostanzialmente dalla iniziativa della persona
offesa.
E' ben vero che la legge non prevede un automatismo tra il
deposito della opposizione e la fissazione dell'udienza camerale da
parte del giudice per le indagini preliminari.
Tuttavia posto che il controllo della ammissibilita' della
opposizione da parte del giudice per le indagini preliminari assume
un contenuto eminentemente formale, la presentazione di una
opposizione formalmente ammissibile in quanto presenti indagini
suppletive «pertinenti» al caso concreto, determina l'insorgere di un
obbligo da parte del giudice per le indagini preliminari alla
instaurazione del procedimento camerale.
Sul punto e' d'altra parte costante l'insegnamento della
giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale nel
giudizio di ammissibilita' della opposizione le «ragioni di
inammissibilita' indicate tassativamente dall'art. 410, comma 1 del
codice di procedura penale non sono suscettibili di discrezionali
estensioni, ne' possono consistere in valutazioni anticipate di
merito o in prognosi di fondatezza, senza incorrere nella lesione del
diritto della persona offesa all'attivazione del contraddittorio».
Da cio' discende allora la considerazione per cui in assenza di
sostanziale responsabilita' in capo alla persona offesa, l'iniziativa
di quest'ultima trasmodi dal concorrere indirettamente nella tutela
della obbligatorieta' dell'azione penale per travalicare i confini di
una azione meramente emulativa che non puo' trovare tutela
nell'ordinamento giuridico.
Cio' a maggior ragione laddove si consideri che una opposizione
alla archiviazione puo' anche essere formulata dalla persona offesa
senza la assistenza di un avvocato la cui presenza, laddove fosse
stata invece prevista come obbligatoria, potrebbe comunque costituire
un qualche presidio di serieta' giuridica della iniziativa.
Si ritiene che le considerazioni fin qui svolte rendano ex se
ragione della irragionevolezza della disciplina tratteggiata e della
sua violazione dell'art. 24 della Costituzione laddove esso tutela la
effettivita' del diritto di difesa.
Tuttavia si ritiene ugualmente rilevante il riferimento fatto
quale tertium comparationis alla disciplina prevista dall'art. 427
del codice di procedura penale che al secondo ed al terzo comma
prevede che «nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne e'
fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle
spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si e' costituito
parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile
citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese
possono essere compensate in tutto o in parte».
E proprio il riferimento nell'art. 427 del codice di procedura
penale alle sole ipotesi di reati procedibili a querela corrobora
l'affermazione della immanenza nel nostro ordinamento di un principio
per cui alla affermazione di un diritto deve necessariamente
correlarsi una posizione di responsabilita' posta in capo al titolare
di quel diritto.
La mancata previsione, quindi, di una responsabilita' in capo
alla persona offesa che introduca il procedimento di opposizione si
traduce allora in una evidente asimmetria di trattamento con la
persona sottoposta alle indagini che, a sua volta, determina cosi'
una irragionevole violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Una assenza di responsabilita' che, proprio per non essere
prevista dal codice di procedura penale, neppure si ritiene che possa
essere recuperata in una autonoma domanda civilistica.
Nella fattispecie del caso concreto, come piu' sopra osservato,
l'opposizione alla archiviazione richiesta dal pubblico ministero da
parte di P. C. e' stata coltivata con colpa grave, ed essa nel
silenzio della legge esaminata espone concretamente le due persone
indagate - A. B. e P. P. - al pregiudizio sofferto al proprio diritto
di difesa che, allo stato della normativa, non trova possibilita' di
ristoro. Un pregiudizio che, concretamente, si invera da un lato
quale immediato danno economico nella liquidazione giudiziale dei
compensi come da nota spese depositata dall'avvocato Ruga Riva e,
dall'altro lato, nel danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta
esposizione al procedimento camerale celebratosi.
P. Q. M.
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 159 del codice
penale:
dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 24 ed all'art.
3 della Costituzione, degli articoli 409 e 410 del codice di
procedura penale nella parte non prevedono alcuna forma di ristoro in
favore della persona indagata per il caso di inammissibilita' nel
merito della opposizione alla archiviazione;
ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia integralmente
notificata e comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al
Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente
della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica;
dispone la sospensione del procedimento.
Verbania, 12 giugno 2025
Il giudice: D'Urso