Reg. ord. n. 179 del 2025 pubbl. su G.U. del 01/10/2025 n. 40

Ordinanza del Tribunale di Verbania  del 13/06/2025

Tra: P. P.

Oggetto:

Processo penale – Chiusura delle indagini preliminari – Richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero – Opposizione della persona offesa – Mancata previsione di alcuna forma di ristoro in favore della persona indagata per il caso di inammissibilità nel merito della opposizione alla archiviazione – Irragionevolezza – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina previsa ai commi 2 e 3 dell’art. 427 cod. proc. pen. (Condanna del querelante alle spese e ai danni) – Lesione del diritto di difesa.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 409

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 410



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2025

Ordinanza  del  13  giugno  2025  del  Tribunale  di   Verbania   nel
procedimento penale a carico di P. P. e A. B.. 
 
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta  di
  archiviazione da parte del pubblico ministero -  Opposizione  della
  persona offesa - Mancata previsione di alcuna forma di  ristoro  in
  favore della persona indagata per il caso di  inammissibilita'  nel
  merito della opposizione alla archiviazione. 
- Codice di procedura penale, artt. 409 e 410. 


(GU n. 40 del 01-10-2025)

 
                        TRIBUNALE DI VERBANIA 
           Ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice dott. Mauro D'Urso; 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza  del  28  maggio
2025; 
    Letti  gli  atti  del   procedimento   penale   provocato   dalla
opposizione ex art. 410 del codice di procedura penale formulata da: 
        P. C. , persona offesa,  opponente,  con  l'avvocato  Filippo
Ferri del Foro di Milano; 
avverso  la  richiesta  di  archiviazione  depositata  dal   pubblico
ministero nei confronti degli indagati: 
        P. P. difeso di fiducia dall'avvocato Mariza Zariani del foro
di Verbania; 
        e A. B. difeso di fiducia dall'avvocato Carlo Ruga  Riva  del
foro di Verbania; 
    Ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale  avente  ad  oggetto  l'art.  410  del
codice di procedura penale laddove esso non prevede al  terzo  comma,
nella ipotesi in  cui  l'opposizione  sia  infondata,  un  regime  di
ristoro delle spese legali sostenute nonche'  di  risarcimento  degli
eventuali maggiori danni sofferti in favore dell'indagato chiamato  a
difendersi nel  relativo  procedimento  previsto  dall'art.  409  del
codice di procedura penale; 
 
                               Osserva 
 
Rilevanza 
    In primo luogo  la  questione,  ove  fondata,  e'  rilevante  nel
presente  procedimento  per  essere  inammissibile  nel   merito   la
formulata opposizione alla archiviazione. 
    Valga quanto segue: 
        dall'esame  della  denuncia/querela  depositata  in  data  30
luglio 2024 da P. C. , proprietaria di una villa  con  giardino  alla
via ... nel Comune di ... , si evince come: 
ella si sia portata nel Comune montano in data ... per  preparare  la
casa per le vacanze degli anziani genitori i quali  avrebbero  dovuto
raggiungerla in data ...; 
al ...  ella  abbia  verificato  l'impossibilita'  di  accedere  alla
propria villa per la presenza di una voragine sulla strada pubblica; 
in data ... sarebbe rimasta inevasa una istanza  formulata  sia  pure
verbalmente al Sindaco avente  ad  oggetto  un  immediato  ripristino
dell'accesso in sicurezza; 
ugualmente inevasa sarebbe rimasta anche la PEC inviata al Sindaco ed
al Comandante della Polizia locale. Invero il Sindaco rispondeva alla
mail invitando l'opponente a «dare una mano». 
        Nella querela sono quindi esposti i diversi  tentativi  posti
in essere dalla querelante per coinvolgere il Comune nella  rimozione
degli impedimenti all'accesso alla propria villa i quali, alla  fine,
sarebbero stati rimossi soltanto da una pattuglia dei  Carabinieri  i
quali riuscivano a superare il dislivello tra la  strada  pubblica  e
l'accesso alla proprieta' «assemblando con  le  pietre  presenti  una
sorta di rampa». 
        Infine, solo in  data  ...  la  querelante  da'  atto  di  un
intervento  ad  opera  di  una  ruspa  inviata   dall'amministrazione
comunale  che  avrebbe   riempito   con   terriccio   il   dislivello
all'ingresso del cancello «effettuando comunque un lavoro provvisorio
ed approssimativo». 
        Ha,   quindi   e   conclusivamente,   lamentano    in    capo
all'amministrazione comunale individuata nel Sindaco e nel Comandante
della Polizia locale i reati di omissione di atti di ufficio e quello
di violenza privata. 
        Il  pubblico  ministero  ha   chiesto   l'archiviazione   del
procedimento fondando  l'insussistenza  delle  fattispecie  criminose
ipotizzate sul fatto noto costituito dal violento nubifragio  che  si
e'  abbattuto  sul  Comune  di  ...  e   che   ha   visto   impegnata
l'amministrazione locale in  una  attivita'  di  messa  in  sicurezza
dell'intero abitato ben piu' vasta e  complessa  rispetto  all'omesso
intervento  lamentato  dalla  querelante.  Da  cio'  l'esclusione  di
qualsivoglia elemento soggettivo idoneo a sorreggere una  ragionevole
affermazione di responsabilita' penale dei due indagati. 
        Avverso  la  richiesta  di  archiviazione  la  querelante  ha
formulato opposizione la quale, recuperata all'esito di  un  giudizio
di reclamo, ha potuto essere esaminata nel  contraddittorio  con  gli
indagati. 
        La difesa dell'opponente, nulla  aggiungendo  ai  fatti  come
narrati in  querela  ha,  invero,  chiesto  una  diversa  valutazione
dell'operato della  amministrazione  sostanzialmente  ridimensionando
l'impegno di quest'ultima nelle attivita' di messa  in  sicurezza  in
corso  ed  affermando  la  loro  estraneita'  rispetto  alla   azione
richiesta. In particolare, ha osservato  la  opponetene,  l'ordinanza
contingibile ed urgente n. ...  del  ...  richiamata  negli  atti  di
indagine a favore della  azione  amministrativa  con  cui  il  Comune
avrebbe inteso fronteggiare l'emergenza non avrebbe riguardato la via
sulla quale vi e' l'accesso  alla  propria  villa:  da  qui,  quindi,
l'assenza di un fattivo impegno del comune nei propri confronti. 
        Si  sono  ritualmente  costituiti  nel  procedimento  sia  il
Sindaco ... sia il Comandante della Polizia locale  riprendendo,  nel
merito, le osservazioni del pubblico ministero di  cui  hanno  quindi
chiesto l'accoglimento. 
        All'esito del contraddittorio, l'opposizione e'  infondata  e
la richiesta di archiviazione formulata  dal  pubblico  ministero  va
accolta. 
    Ebbene il dato storico da cui e' necessario partire e'  il  fatto
della alluvione che in data ... ha colpito il Comune di .... 
    Che  si  sia  trattato  di  un  evento  di  eccezionale   portata
disastrosa non e' in discussione (cfr. articoli di giornale tratti da
fonti aperte e l'impiego di mezzi straordinari messi  a  disposizione
dai Vigili  del  fuoco  intervenuti  da  tutta  la  Regione  Piemonte
documentata in atti). 
    Tanto e' vero che ad  esso  e'  conseguita,  tra  le  altre,  una
ordinanza - la n.  ...  del  ...  -  con  la  quale  veniva  disposta
l'evacuazione di parte della popolazione civile dell'abitato di .... 
    Posto allora come conformemente al principio di offensivita'  che
fonda il  carattere  residuale  della  iniziativa  penale,  il  tempo
dell'azione amministrativa ai fini  della  sua  rilevanza  penale  va
necessariamente collegato agli interessi che vi sono  sottesi,  nella
fattispecie del caso concreto, il sia pure legittimo interesse  della
querelante a fruire di un agevole passaggio alla  propria  abitazione
al fine di far godere del clima fresco i propri anziani genitori  era
evidentemente e grandemente recessivo  rispetto  all'interesse  della
Comunita' di ... a  vedere  ristabilite  le  condizioni  di  pubblica
incolumita'  dell'intero  territorio  comunale  attraverso  l'impegno
della propria amministrazione. 
    E cosi', posto che per effetto della  eccezionale  precipitazione
piovosa sono esondati il torrente ... ed il rio ... in localita'  ...
e gran parte  dell'abitato  di  ...  e'  stato  invaso  dai  detriti,
l'amministrazione comunale ha impegnato le proprie risorse  personali
e stanziato euro 900.000 per i primi lavori di somma urgenza e  messa
in sicurezza. 
    Rispetto all'interesse generale della collettivita' non vi  sono,
quindi, state omissioni da parte dell'amministrazione comunale. 
    Ugualmente a dirsi  anche  rispetto  al  caso  particolare  della
querelante per la quale non e' possibile rinvenire alcuna  omissione:
lo stesso Sindaco, con la propria risposta  data  via  mail  il  ...,
preso atto della  diffida  mossagli,  ha  sostanzialmente  dichiarato
l'impossibilita' allo stato di rispondere come  richiesto  chiedendo,
anzi, «una mano». 
    Con il che anche una persona disattenta  prendendo  spunto  dalla
richiesta di aiuto disarmata  posta  in  essere  dal  Sindaco  poteva
prendere contezza e realizzare il disastro attorno a se'. 
    Con il  che  si  e'  manifestata  l'inidoneita'  del  supplemento
istruttorio richiesto al fine di sondare la fondatezza della  notizia
di reato: per la sola estensione dei  danni  subiti  dal  Comune,  di
nessuna rilevanza e' il fatto che la primaria attivita' di  messa  in
sicurezza non abbia riguardato la piazza del Comune ma altre zone. Un
accertamento, quindi irrilevante, a cui sarebbero  state  dirette  le
domande  fatte  oggetto  del  supplemento   istruttorio   sollecitato
dall'opponente: sia all'amministratore della ditta  edile  incaricata
dei primi interventi di somma urgenza sia ai tecnici incaricati della
relativa direzione lavori. Diverso sarebbe stato se il Comune  fosse,
invece, intervenuto in zone non necessitanti di un intervento urgente
di messa in sicurezza per favorire  interventi  secondari  di  minore
importanza e, soprattutto, non idonei ad incidere sulla rimozione dei
pericoli di nuovi franamenti. Un  intervento  nel  quale  si  sarebbe
certamente annoverato quello richiesto dalla querelante atteso, ancor
di piu', che come risulta dalla  querela  tale  interesse  ha  potuto
essere soddisfatto sia pure  in  via  precaria  dall'impegno  di  una
pattuglia dei Carabinieri che ha messo qualche pietra a  riempire  il
dislivello creatosi. 
    Riprendendo, quindi, le motivazioni gia'  espresse  dal  pubblico
ministero  per  fondare  la   richiesta   di   archiviazione,   nella
fattispecie del caso concreto ne' vi e' il dolo di alcuna fattispecie
criminosa  tra  quelle  ipotizzate  ne',  invero,  vi  e'  l'elemento
materiale  della  condotta  non   avendo   la   querelante   allegato
specificatamente il comportamento che  aliunde  poteva  materialmente
attendersi nelle date circostanze di tempo e di luogo da parte  degli
organi dell'amministrazione comunale. 
    Se le considerazioni che precedono portano,  quindi,  a  ritenere
infondata l'opposizione coltivata dalla querelante, tale infondatezza
rende rilevante la questione di costituzionalita'  sollecitata  dalla
difesa del Sindaco opposto ... - la quale ha formalmente  chiesto  la
condanna  della  opponente  alle  spese  di  lite  e  ai  danni   non
patrimoniali conseguenti alla mera sottoposizione al procedimento. 
Non manifesta infondatezza 
    Fermo quanto  detto  circa  la  rilevanza,  si  osserva  come  il
legislatore  nell'ambito  del  procedimento   di   opposizione   alla
archiviazione, disciplinato dagli articoli 409 e 410  del  codice  di
procedura penale non preveda alcuna forma di ristoro in favore  della
persona sottoposta alle indagini la quale  sia  stata  costretta  per
effetto della opposizione  formulata  dal  querelante  a  costituirsi
nella relativa sede procedimentale, in particolare,  nell'udienza  da
celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio  obbligatorio  di
un  difensore.  Sia  esso  l'avvocato  nominato  di  fiducia   oppure
assegnato di ufficio. 
    Sul punto, infatti, si osserva che la giurisprudenza della  Corte
costituzionale  gia'  si  e'  espressa   in   ordine   all'estensione
dell'obbligo di informazione in ordine alla  fissazione  dell'udienza
camerale anche nei confronti del difensore della  persona  sottoposta
alle indagini nonostante il silenzio della lettera della norma  (cfr.
sentenza della Corte costituzionale n. 418  del  1993).  Da  cio'  ne
consegue, quindi, come nel caso di opposizione alla archiviazione, la
presenza necessaria della difesa tecnica a  favore  dell'indagato  lo
esponga sempre e  necessariamente  alla  sopportazione  dei  relativi
costi. 
    Costi  che,  nell'ipotesi  che  ci  occupa   sono   evidentemente
provocati proprio e sostanzialmente dalla  iniziativa  della  persona
offesa. 
    E' ben vero che la  legge  non  prevede  un  automatismo  tra  il
deposito della opposizione e la fissazione dell'udienza  camerale  da
parte del giudice per le indagini preliminari. 
    Tuttavia  posto  che  il  controllo  della  ammissibilita'  della
opposizione da parte del giudice per le indagini  preliminari  assume
un  contenuto  eminentemente  formale,  la   presentazione   di   una
opposizione  formalmente  ammissibile  in  quanto  presenti  indagini
suppletive «pertinenti» al caso concreto, determina l'insorgere di un
obbligo da  parte  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  alla
instaurazione del procedimento camerale. 
    Sul  punto  e'  d'altra  parte  costante   l'insegnamento   della
giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  secondo  la  quale  nel
giudizio  di  ammissibilita'  della  opposizione   le   «ragioni   di
inammissibilita' indicate tassativamente dall'art. 410, comma  1  del
codice di procedura penale non  sono  suscettibili  di  discrezionali
estensioni, ne'  possono  consistere  in  valutazioni  anticipate  di
merito o in prognosi di fondatezza, senza incorrere nella lesione del
diritto della persona offesa all'attivazione del contraddittorio». 
    Da cio' discende allora la considerazione per cui in  assenza  di
sostanziale responsabilita' in capo alla persona offesa, l'iniziativa
di quest'ultima trasmodi dal concorrere indirettamente  nella  tutela
della obbligatorieta' dell'azione penale per travalicare i confini di
una  azione  meramente  emulativa  che  non   puo'   trovare   tutela
nell'ordinamento giuridico. 
    Cio' a maggior ragione laddove si consideri che  una  opposizione
alla archiviazione puo' anche essere formulata dalla  persona  offesa
senza la assistenza di un avvocato la  cui  presenza,  laddove  fosse
stata invece prevista come obbligatoria, potrebbe comunque costituire
un qualche presidio di serieta' giuridica della iniziativa. 
    Si ritiene che le considerazioni fin qui  svolte  rendano  ex  se
ragione della irragionevolezza della disciplina tratteggiata e  della
sua violazione dell'art. 24 della Costituzione laddove esso tutela la
effettivita' del diritto di difesa. 
    Tuttavia si ritiene ugualmente  rilevante  il  riferimento  fatto
quale tertium comparationis alla disciplina  prevista  dall'art.  427
del codice di procedura penale che  al  secondo  ed  al  terzo  comma
prevede che «nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne  e'
fatta domanda, condanna inoltre il querelante  alla  rifusione  delle
spese sostenute dall'imputato e, se il querelante  si  e'  costituito
parte civile, anche  di  quelle  sostenute  dal  responsabile  civile
citato o  intervenuto.  Quando  ricorrono  giusti  motivi,  le  spese
possono essere compensate in tutto o in parte». 
    E proprio il riferimento nell'art. 427 del  codice  di  procedura
penale alle sole ipotesi di reati  procedibili  a  querela  corrobora
l'affermazione della immanenza nel nostro ordinamento di un principio
per  cui  alla  affermazione  di  un  diritto  deve   necessariamente
correlarsi una posizione di responsabilita' posta in capo al titolare
di quel diritto. 
    La mancata previsione, quindi, di  una  responsabilita'  in  capo
alla persona offesa che introduca il procedimento di  opposizione  si
traduce allora in una  evidente  asimmetria  di  trattamento  con  la
persona sottoposta alle indagini che, a sua  volta,  determina  cosi'
una irragionevole violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Una assenza  di  responsabilita'  che,  proprio  per  non  essere
prevista dal codice di procedura penale, neppure si ritiene che possa
essere recuperata in una autonoma domanda civilistica. 
    Nella fattispecie del caso concreto, come piu'  sopra  osservato,
l'opposizione alla archiviazione richiesta dal pubblico ministero  da
parte di P. C. e' stata  coltivata  con  colpa  grave,  ed  essa  nel
silenzio della legge esaminata espone concretamente  le  due  persone
indagate - A. B. e P. P. - al pregiudizio sofferto al proprio diritto
di difesa che, allo stato della normativa, non trova possibilita'  di
ristoro. Un pregiudizio che, concretamente,  si  invera  da  un  lato
quale immediato danno economico  nella  liquidazione  giudiziale  dei
compensi come da nota spese depositata  dall'avvocato  Ruga  Riva  e,
dall'altro lato, nel danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta
esposizione al procedimento camerale celebratosi. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art.  159  del  codice
penale: 
        dichiara  non  manifestamente  infondata  la   questione   di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 24 ed all'art.
3 della  Costituzione,  degli  articoli  409  e  410  del  codice  di
procedura penale nella parte non prevedono alcuna forma di ristoro in
favore della persona indagata per il  caso  di  inammissibilita'  nel
merito della opposizione alla archiviazione; 
        ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale; 
        dispone  che  la   presente   ordinanza   sia   integralmente
notificata e comunicata alle parti e che sia altresi'  notificata  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  al  Presidente
della  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
Repubblica; 
        dispone la sospensione del procedimento. 
          Verbania, 12 giugno 2025 
 
                         Il giudice: D'Urso