Reg. ord. n. 174 del 2025 pubbl. su G.U. del 24/09/2025 n. 39

Ordinanza del Corte d'appello di Lecce  del 01/08/2025

Tra: Questura di Brindisi  C/ M. A.



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Denunciato vizio in procedendo della legge di conversione recante norme estranee all’originario contenuto del decreto-legge – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 3  Co. 1

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 16  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto-legge  del 17/02/2017  Num. 13  Art. 5

legge  del 13/04/2017  Num. 46

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 5

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 8

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 10  Co. 3

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 18  Co. 1

legge  del 09/12/2024  Num. 187

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 14  Co. 6

decreto-legge  del 11/10/2024  Num. 145  Art. 19

legge  del 09/12/2024  Num. 187



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 25   Co.

Costituzione  Art. 72   Co.

Costituzione  Art. 77   Co.

Costituzione  Art. 102   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 agosto 2025

Ordinanza del 1° agosto 2025  della  Corte  d'appello  di  Lecce  nel
procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro M. A.. 
 
Straniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la
  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il
  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente
  protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6 del  d.lgs.
  n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del
  d.lgs. n. 286 del 1998,  nonche'  per  la  convalida  delle  misure
  adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs.  n.  142
  del 2015 [nel caso  di  specie:  convalida  del  trattenimento  del
  richiedente protezione internazionale disposto a norma dell'art. 6,
  comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati  motivi
  per ritenere che la domanda e' stata presentata al  solo  scopo  di
  ritardare   o   impedire   l'esecuzione   del    respingimento    o
  dell'espulsione)] - Attribuzione della  competenza  giurisdizionale
  alla corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.  69
  del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato  il
  provvedimento oggetto di convalida,  che  giudica  in  composizione
  monocratica, in luogo della sezione  specializzata  in  materia  di
  immigrazione, protezione internazionale e libera  circolazione  dei
  cittadini  dell'Unione  europea,  istituita  presso  il   tribunale
  distrettuale. 
- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e
  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi
  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche'  dei  relativi
  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19. 


(GU n. 39 del 24-09-2025)

 
                      CORTE DI APPELLO DI LECCE 
 
    La consigliera, dott.ssa Adriana Almiento, 
    Letti gli atti del procedimento in epigrafe  indicato  avente  ad
oggetto la richiesta  di  convalida  del  trattenimento  ex  art.  6,
decreto legislativo n. 142/2015 proposta dal Questore di Brindisi nei
confronti A. M. presso il Centro di  permanenza  per  i  rimpatri  di
Restinco (BR); 
    Sentite  le  parti  all'odierna  udienza,  ritenuta  la   propria
competenza quale  giudice  della  convalida  e  a  sciogliendo  della
riserva assunta, osserva. 
1. Premessa 
    In data ... la  Questura  di  Brindisi  ha  richiesto,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n.  142/2015  la  convalida
del trattenimento  nei  confronti  di  A.  M.,  nato  in  ...  l'...,
trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i  rimpatri
di Restinco (BR) ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo decreto. 
    All'odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,
nonche'  il  rappresentante  della  Questura  di   Brindisi,   questa
consigliera ha riservato la propria decisione nei termini di legge. 
2. In punto di rilevanza della questione 
    Preliminarmente, si ritiene di  doversi  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale in relazione all'art. 77, comma 2,  della
Costituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione,
con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19  del  decreto-legge
n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024,  nella
parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in  tema  di
procedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata  dal  questore,
ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015,  di  convalida
del  trattenimento  del  richiedente  protezione   internazionale   -
disposto a norma del richiamato art. 6  del  decreto  legislativo  n.
142/2015 - alla Corte di appello di cui all'art. 5-bis  decreto-legge
n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e, cioe',
alla Corte di appello di cui all'art. 5,  comma  2,  della  legge  n.
69/2005, nel cui distretto ha sede il questore  che  ha  adottato  il
provvedimento  oggetto  di  convalida,  che  giudica,  peraltro,   in
composizione monocratica, in luogo  della  Sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita  presso  il
Tribunale distrettuale. 
    Va doverosamente osservato, in via preliminare, che la  questione
di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito di  un  giudizio
avente  ad  oggetto  la  richiesta  di  convalida  del  trattenimento
avanzata dal Questore di  Brindisi  ai  sensi  dell'art.  6,  decreto
legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta  ammissibile  (si  veda,
Corte costituzionale  n.  212/2023  punto  2.1.  del  considerato  in
diritto). 
    Invero, questa consigliera non si e' pronunciata sulla  richiesta
(che, come e' noto, a pena di illegittimita', deve  essere  formulata
prima  della  scadenza  del  termine  iniziale  o  prorogato  -  vedi
Cassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 -  e  deve  essere
disposta o  convalidata  dal  giudice  entro  quarantotto  ore  dalla
richiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n.  27939),
ma  ritiene  di  sollevare  in  via  preliminare  la   questione   di
legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio. 
    Quando,   invero,   il   giudice   dubiti   della    legittimita'
costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni  del
potere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del  potere
di proroga di un  trattenimento,  il  cui  esercizio  e'  soggetto  a
termini perentori, la  cessazione  dello  stato  di  restrizione  che
dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero
dal mancato accoglimento della richiesta di proroga  nel  termine  di
legge, non puo' essere di ostacolo  al  promovimento  della  relativa
questione di legittimita'  costituzionale  (cfr.  Cassazione  penale,
Sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). 
    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di
legittimita'   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di
costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione
di  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei
provvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei
richiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la
ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione  circa
i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di
esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire.  La  conseguenza
dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali mossi sarebbe il
ripristino  del  precedente  sistema,  che   vedeva   nelle   Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  istituite
presso i Tribunali distrettuali, l'Autorita'  giudiziaria  competente
in materia. 
    Per opportuna completezza si rappresenta che  analoghe  questioni
di legittimita' costituzionale sono state proposte da questa Corte di
appello sulla medesima materia, a partire  dall'ordinanza  emessa  in
data  2  maggio  2025  nel  procedimento  n.   243-1/2025,   le   cui
argomentazioni si condividono e si ripropongono in questa  sede,  nei
limiti e con le precisazioni di cui si dira'. 
3. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile
nel presente procedimento 
    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale  -  n.  239,
recante «disposizioni urgenti in materia di  ingresso  in  Italia  di
lavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle  vittime   di
caporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di   protezione
internazionale, nonche' dei relativi  procedimenti  giurisdizionali»,
al Capo IV, ha introdotto alcune disposizioni  processuali  (articoli
16, 17 e 18). 
    In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al  decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli  2  e  3,  comma  4,
decreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.
46/2017, ha introdotto il  reclamo  dinanzi  alla  Corte  di  appello
avverso i provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni  specializzate,  ai
sensi dell'art. 35-bis, decreto  legislativo  n.  25/2008,  e  quelli
aventi  ad  oggetto   l'impugnazione   dei   provvedimenti   adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione  dello  Stato  competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16,  comma
1, lettera b). Il medesimo  articolo  ha,  inoltre,  previsto  che  i
giudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero
dovuto curare la propria  formazione  almeno  annuale  nella  materia
della protezione internazionale. 
    L'art. 17  ha  apportato  modifiche  al  decreto  legislativo  n.
25/2008  e  l'art.  18  ha,  a  sua  volta,  modificato  il   decreto
legislativo n. 150/2011. 
    Ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto-legge  n.   145/2024,   le
disposizioni di cui al Capo IV si applicano ai ricorsi presentati  ai
sensi  dell'art.  35  e  dell'art.  3,  comma  3-bis,   del   decreto
legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del decreto stesso. 
    Il decreto-legge in esame, come e' noto, e' stato convertito  con
modifiche dalla legge  9  dicembre  2024  n.  187,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. 
    Innanzitutto,  e'  stata  modificata  la  rubrica   dell'articolo
(«modifica  all'art.   3   e   introduzione   dell'art.   5-bis   del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con  l'art.  16  citato,
attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera d) decreto-legge
n. 13/2017,  convertito  con  modifiche  dalla  legge  n.  46/2017  e
l'introduzione  dell'art.  5-bis  nel   decreto-legge   n.   13/2017,
convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata sottratta
alle Sezioni specializzate in  materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per
i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con
il quale il questore  dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del
trattenimento del richiedente protezione internazionale,  adottato  a
norma degli articoli 6,  6-bis,  6-ter  del  decreto  legislativo  n.
142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del  decreto
legislativo n.  286/1998,  nonche'  per  la  convalida  delle  misure
adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto  legislativo  n.
142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di  appello  di
cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. 
    L'art.  18  del  decreto-legge  n.  145/2024  ha,  pure,   subito
rilevanti  modifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche  al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). 
    Nel dettaglio, e' stato modificato l'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo  n.  142/2015  per  adattarlo   alla   nuova   competenza
attribuita alla Corte di appello. E' previsto (primo periodo) che  il
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o  la
proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e'  corredato  di
motivazione e reca l'indicazione che il richiedente  ha  facolta'  di
presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di  difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo, alla Corte  di  appello
di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito,  con
modifiche, dalla legge n. 46/2017. All'ultimo  periodo  dell'art.  6,
comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al  tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  Corte
d'appello competente». Dopo  il  comma  5  dell'art.  6  del  decreto
legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis che  prevede
che, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5, e' ammesso
ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma  6,  del  decreto
legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell'art. 6, decreto  legislativo
n. 142/2015 le parole «del  tribunale  in  composizione  monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «della Corte d'appello». All'art. 14,
comma 6, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  n.  142/2015  le
parole «il tribunale sede della sezione specializzata in  materia  di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la
Corte d'appello». 
    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge
n. 145/2024, ha inserito l'art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli
articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  Corte
d'appello»;  inoltre,  prevede  all'art.   14,   comma   6,   decreto
legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine,  delle
seguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per
i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1  dell'art.  606
del  codice  di  procedura  penale»  e,  dopo  il  secondo   periodo,
l'aggiunta  del  seguente   periodo:   «Si   osservano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 22,  comma  5-bis,  secondo  e
quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». 
    Infine,  l'art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e'   stato
modificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi
presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'articolo,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». 
    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del
decreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una  radicale
variazione in punto di attribuzione della competenza  giurisdizionale
in  tema  di  procedimenti  aventi  ad  oggetto  la   convalida   del
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o  la
proroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale
adottato  a  norma  degli  articoli  6,  6-bis,  6-ter  del   decreto
legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo,
del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la  convalida  delle
misure  adottate  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  6,  del   decreto
legislativo  n.  142/2015,  che  e'  stata  sottratta  alle   Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  istituite
presso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti  di  appello  di
cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che, peraltro, giudicano - in maniera a dir poco anomala -
in composizione monocratica. 
    Il  relativo  provvedimento  e'  impugnabile  con   ricorso   per
cassazione ai sensi dell'art. 14, comma  6,  decreto  legislativo  n.
286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende  il  provvedimento,
e' proponibile entro cinque giorni dalla  comunicazione  solo  per  i
motivi di cui alle lettera a), b) e c) del codice di procedura penale
e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.  22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. 
    Deve, inoltre, evidenziarsi che alla competenza cosi' determinata
e'  stata  riconosciuta  efficacia  decorsi   trenta   giorni   dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  legge  n.  187/2024  di
conversione del decreto-legge n. 145/2024 (pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per  effetto  dell'art.  19  del
decreto-legge n. 145/2024, come modificato dalla legge  n.  187/2024.
Non e' piu' previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello  di
curare la propria formazione annuale nella materia  della  protezione
internazionale. 
    Secondo l'interpretazione  fatta  propria  sia  dall'Ufficio  del
Massimario della Corte di cassazione (vedi relazione n.  1/2025)  che
dalla Corte di legittimita' (Corte  di  cassazione  I  Sez.  pen.  24
gennaio 2025, n. 2967  e  successive  conformi),  il  legislatore  ha
attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello  la  competenza
in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti  protezione
internazionale,  oltre  che  alle  Sezioni  penali  della  Corte   di
legittimita'  il  ricorso  ai  sensi  dell'art.  606  del  codice  di
procedura penale avverso i  provvedimenti  della  Corte  di  appello.
Secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione,  la  lettura  piu'
coerente con il dato testuale e' quella che la competenza  sia  stata
attribuita alla Corte di appello e alla Corte di  cassazione  penali,
atteso il riferimento sia alla legge n. 29/05, relativa al mandato di
arresto europeo e alle procedure di consegna, sia  all'art.  606  del
codice di procedura penale. 
    Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del  2025,  la  Corte
costituzionale ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  14,  comma  6,  decreto  legislativo  n.  286/1998,   come
modificato dall'art. 18-bis, comma  1,  lettera  b),  numero  2)  del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.
187/2024, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.
142/2015, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera  a),  numero
2), del decreto-legge n. 145/2024,  convertito  con  modifiche  dalla
legge n. 187/2024, nella parte  in  cui,  al  terzo  periodo,  rinvia
all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo,  della  legge  n.  69/2005,
anziche' ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo. 
    Invero, al fine di assicurare l'effettivita' del  contraddittorio
nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione
dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della
proroga del trattenimento adottati a norma degli articoli  6,  6-bis,
6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter,  comma
3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche'  per
la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art.  14,  comma  6,
del  d.  lgs.  n.  142/2015,  la  Corte  costituzionale   ha   inteso
intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. 
    Per  effetto  dell'intervento   sostitutivo,   il   processo   di
cassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento
della persona straniera -  emessi  dal  giudice  di  pace,  ai  sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o  dalla  Corte  di
appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 142/2015  -  si  articola  nei  seguenti  termini:  il
giudizio e' instaurato con ricorso proponibile  entro  cinque  giorni
dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera  a),  b)  e  c)
dell'art. 606 del codice di procedura penale;  il  ricorso,  che  non
sospende l'esecuzione della misura, e' presentato  nella  cancelleria
della Corte di appello che ha emesso il provvedimento,  la  quale  lo
trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta  su  ogni
altro affare e comunque entro il  giorno  successivo,  unitamente  al
provvedimento impugnato e agli atti del  procedimento;  la  Corte  di
cassazione decide con sentenza entro  dieci  giorni  dalla  ricezione
degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del  codice  di  procedura
penale e, quindi, in un'adunanza camerale nella quale  sono  sentiti,
se compaiono, il pubblico ministero e  il  difensore;  l'avviso  alle
parti deve essere notificato o comunicato  almeno  tre  giorni  prima
dell'udienza e la decisione e' depositata a conclusione  dell'udienza
con  la  contestuale  motivazione;   qualora   la   redazione   della
motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione provvede al
deposito  della  motivazione  non  oltre  il  secondo  giorno   dalla
pronuncia. 
    3.1 La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale
alla  luce  del  quadro  normativo  scaturito  dal  decreto-legge  n.
145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 
    L'intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato
all'attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad
oggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  questore
dispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del
richiedente  protezione  internazionale  alle   Corte   di   appello,
individuate ai sensi dell'art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,
convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che  giudicano,  fra
l'altro,   in   composizione   monocratica,   risulta    di    dubbia
ragionevolezza, tenuto conto, da un  lato,  dell'inesistenza  di  una
plausibile motivazione a  sostegno  dello  stesso,  tale  da  rendere
intellegibili le ragioni e gli scopi perseguiti  dal  legislatore  e,
dall'altro,  della  frammentazione  e  sovrapposizione  dei   diversi
giudici che si occupano  della  condizione  di  uno  stesso  soggetto
straniero. 
    Facendo proprie le perplessita' gia'  manifestate  dal  Consiglio
superiore della magistratura nel  parere  reso  con  delibera  del  4
dicembre  2024,  si  evidenzia  come  non  appaiono  intellegibili  e
congruenti con il  sistema  normativo  nel  suo  complesso  e  con  i
principi  costituzionali  ne'   le   ragioni   poste   a   fondamento
dell'inedita sottrazione alle  Sezioni  specializzate  dei  Tribunali
distrettuali di procedimenti - quelli  appunto  sulle  convalide  dei
trattenimenti  dei  richiedenti  asilo  -  tipicamente  assegnati  ai
giudici di primo grado e il loro affidamento, per saltum, alle  Corti
di  appello,  ne'  i  motivi  che  hanno  indotto  il  legislatore  a
cancellare, con la legge di conversione, uno dei  cardini  del  primo
intervento normativo di  urgenza  e,  cioe',  la  reintroduzione  del
reclamo in appello avverso i provvedimenti di merito  in  materia  di
protezione internazionale. 
    Se, poi, la  competenza  deve  intendersi  come  attribuita  alle
Sezioni  penali  della  Corte  di  appello,  tale  scelta  desterebbe
ulteriori perplessita', poiche' le decisioni  sui  trattenimenti  dei
richiedenti  asilo  si  inseriscono  nel  quadro  di  una   procedura
amministrativa originata dalla mera formulazione di  una  domanda  di
asilo, secondo  le  regole  del  diritto  costituzionale,  europeo  e
nazionale di recepimento di quest'ultimo;  i  provvedimenti  disposti
dal questore e le relative proroghe non sono legati alla  commissione
di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli articoli 6,
6-bis, 6-ter, decreto  legislativo  n.  142/2015,  10-ter,  comma  3,
decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n.
142/2015;  la  decisione  sul  trattenimento  ha  natura  incidentale
nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento del  diritto
di asilo e, per tale ragione, essa e' stata da sempre attribuita alla
competenza dei medesimi giudici che  sono  chiamati  a  decidere  nel
merito in ordine alla sussistenza o meno del diritto suddetto,  tanto
in via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la
comune appartenenza  di  ciascuno  di  tali  profili  (trattenimenti,
sospensive,  merito)  alla   complessa   materia   della   protezione
internazionale  ha,  sino  ad  oggi,  indotto  il  legislatore  e  il
Consiglio  superiore  della  magistratura   a   ritenere   necessaria
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi. 
    L'intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e
inscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle
relative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le
diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi
di limitazione della liberta' personale  derivanti  dall'accertamento
giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da
parte di cittadini comunitari o  extracomunitari,  assimilazione  che
non vi puo' essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di
trattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di
provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato. 
    Si e', inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a
giudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del
diritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali
distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla  legittimita'
dei trattenimenti disposti nell'ambito delle  medesime  procedure  di
riconoscimento di tale diritto,  vanificando  del  tutto  l'esigenza,
pure originariamente avvertita dal legislatore,  di  specializzazione
dei  giudici  chiamati  a   pronunciarsi   sulla   legittimita'   dei
trattenimenti. 
    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel
piu' volte citato parere, si e' trattato di un  significativo  cambio
di prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un  quadro
ordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita',
dimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di
celerita' proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la
necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di appello,  con
le confusioni organizzative sopra rappresentate. 
    E' rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di  un
trattenimento ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, la
questione della conformita' di tale  sistema  normativo,  conseguente
alle modifiche apportate dagli articoli  16,  18,  18-bis  e  19  del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.
187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2 e 72, comma 1 e 3
della Costituzione. 
    La  rilevanza  delle  questioni  e'   determinata,   secondo   la
giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita'  di  fare
applicazione nel giudizio della disposizione censurata. 
    Nel caso di specie, e' indubitabile che questa consigliera  debba
fare applicazione della norma dell'art. 5-bis  del  decreto-legge  17
febbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge  n.  40/2017,
norma aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge 11
ottobre 2024, n. 145, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
dicembre 2024, n. 187, disposizione censurata che stabilisce  la  sua
competenza a decidere, poiche' «la stessa instaurazione e  successiva
celebrazione  del  giudizio  avanti  a  una   determinata   autorita'
giudiziaria,  e  non  ad  altra,   costituisce   momento   integrante
dell'applicazione  della  disciplina  della   competenza   nel   caso
concreto» (Corte costituzionale, n. 163 del 2024). 
    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in
riferimento agli articoli 77, 72, 3 e 111 della Costituzione rispetto
all'attribuzione  della  competenza  a  decidere  sulla  convalida  e
proroga dei trattenimenti  alla  Corte  di  appello  in  composizione
monocratica. 
    E',  altrettanto,  indubbio  che  questo   Giudice   debba   fare
applicazione di norme - articoli 6 e 7  del  decreto  legislativo  18
agosto  2015  n.  142  -  che,  in  caso  di  convalida,   comportano
l'applicazione di una misura incidente sulla liberta'  personale,  al
di fuori delle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione, ed,
in specie della riserva di legge sia rispetto ai casi, che ai modi di
qualsiasi restrizione della liberta' personale e priva di una precisa
disciplina dei diritti dei trattenuti all'interno del centro. 
    Inoltre, in  ossequio  alle  disposizioni  dell'art.  6,  decreto
legislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo  n.  286/98,  questa
consigliera e' chiamata  a  svolgere  il  giudizio  finalizzato  alla
decisione sulla convalida/proroga  senza  un  pieno  contraddittorio,
senza una adeguata possibilita' di accesso alla  difesa  tecnica,  in
funzione di un effettivo esercizio del diritto di  difesa,  senza  la
partecipazione del Procuratore generale. 
    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, nonche' agli articoli  3,
24 e 111 della Costituzione. 
4. In punto di non manifesta infondatezza della questione 
    4.1 Rispetto all'art. 77, comma 2, della Costituzione 
    Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del  decreto-legge
n. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari
di necessita' e  urgenza  richiesti  dall'art.  77,  comma  2,  della
Costituzione. 
    Le modificazioni a  tali  disposizioni,  introdotte  in  sede  di
conversione del decreto-legge, sono  state  apportate  in  violazione
dell'art. 77, comma 2 e dell'art. 72, comma 1, della Costituzione. 
    Come  e'  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale  (cfr.  Corte  costituzionale  n.   8/2022   e   Corte
costituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di
fatto comportante la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di  validita'  costituzionale  dell'adozione
del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di  quel
presupposto configura tanto un vizio di  legittimita'  costituzionale
del  decreto-legge,  adottato   al   di   fuori   dell'ambito   delle
possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione. 
    Pertanto,  non  esiste  alcuna  preclusione  affinche'  la  Corte
costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di
conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di  validita'
costituzionale  relativi  alla  preesistenza   dei   presupposti   di
necessita' e urgenza, dal momento  che  il  correlativo  esame  delle
Camere in sede di conversione  comporta  una  valutazione  del  tutto
diversa  e,  precisamente,  di  tipo  prettamente  politico  sia  con
riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli  effetti
della stessa (si veda, n. 29/1995 - mass. 21561). 
    Il decreto-legge  -  la  cui  adozione  e'  ipotesi  eccezionale,
subordinata al rispetto di condizioni precise - presenta, nel  quadro
delle  fonti,  natura  particolare  come  provvedimento   provvisorio
adottato in presenza di presupposti straordinari, destinato a operare
per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia
fin dall'inizio in caso di mancata conversione in legge. 
    Nel  sindacato  devoluto  alla  Corte  costituzionale,  un  ruolo
cruciale compete al requisito dell'omogeneita', che si atteggia  come
uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,
il  difetto)  delle  condizioni  di   validita'   del   provvedimento
governativo.  L'omogeneita'  non  presuppone  che  il   decreto-legge
riguardi esclusivamente una determinata e  circoscritta  materia,  ma
che le sue disposizioni si ricolleghino ad  una  finalita'  comune  e
presentino un'intrinseca coerenza dal punto  di  vista  funzionale  e
finalistico. La evidente estraneita' della norma  censurata  rispetto
alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge  in
cui  e'  inserita  assurge,  pertanto,  a  indice  sintomatico  della
manifesta carenza del requisito della straordinarieta'  del  caso  di
necessita' e di urgenza (si veda,  n.  151/2023  -  mass.  45708;  n.
137/2018 - mass. 41383; n. 22/2012 - mass. 36070; n. 360/1996 - mass.
22912;  n.  161/1995  -  mass.  21408).   Quanto   ai   provvedimenti
governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee  dal
punto di vista materiale, devono essere accomunate  dall'obiettivo  e
tendere tutte a una finalita' unitaria, pur se connotata da  notevole
latitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a norme intruse,
estranee alla sua finalita', travalica i limiti imposti alla funzione
normativa  del  Governo  e  sacrifica  in   modo   costituzionalmente
intollerabile il ruolo  attribuito  al  Parlamento  nel  procedimento
legislativo (si veda n. 244/2016 - mass. 39155). 
    L'osservanza delle prescrizioni dell'art. 77  della  Costituzione
impone  una   intrinseca   coerenza   delle   norme   contenute   nel
decreto-legge, o dal punto di vista  oggettivo  e  materiale,  o  dal
punto di vista funzionale e  finalistico.  L'urgente  necessita'  del
provvedere puo' riguardare, cioe', una pluralita' di norme accomunate
o  dalla  natura  unitaria  delle  fattispecie  disciplinate,  ovvero
dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e
variegata, che  richiede  interventi  oggettivamente  eterogenei,  in
quanto afferenti a materie diverse, ma  indirizzati  tutti  all'unico
scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (n.  8/2022
- mass. 44472). 
    Inoltre, l'utilizzazione del decreto-legge -  e  l'assunzione  di
responsabilita' che ne consegue per  il  Governo  secondo  l'art.  77
della  Costituzione  -  non  puo'  essere  sostenuta  dall'apodittica
enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza,
ne' puo' esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della
disciplina che e' stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale
n. 171/2007 e n. 128/2008). 
    Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la
legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata
e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la
conseguenza che non puo' aprirsi ad  oggetti  eterogenei  rispetto  a
quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere disposizioni coerenti
con quelle originarie dal punto di vista materiale o  finalistico;  e
cio' essenzialmente per evitare che il relativo  iter  procedimentale
semplificato, previsto dai  regolamenti  parlamentari,  possa  essere
sfruttato  per  scopi  estranei  a   quelli   che   giustificano   il
decreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto
parlamentare di cui all'art. 72, primo comma, della Costituzione, che
permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace. 
    Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e'
alcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita'  e  urgenza   del
provvedimento, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute
nel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria
necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in
Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita'
e urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori
stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e
603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni in  materia  di  gestione  dei  flussi  migratori»).  Il
decreto-legge  aveva  attribuito  alla  Corte  di  appello  la   sola
competenza in tema di  impugnazione  dei  provvedimenti  emanati  dal
Tribunale    specializzato    nella    materia    della    protezione
internazionale,  attraverso  il  reclamo.  Aveva,  poi,  previsto  un
obbligo per i  giudici  della  Corte  addetti  alla  trattazione  del
reclamo di formarsi attraverso  la  frequenza  annuale  di  corsi  di
formazione nella materia della  protezione  internazionale.  E  tutto
questo senza alcuna motivazione circa  le  ragioni  straordinarie  di
necessita' e urgenza e circa la omogeneita' e coerenza  funzionale  e
finalistica di tale disposizione processuale rispetto alla necessita'
di adottare norme in materia di  ingresso  in  Italia  di  lavoratori
stranieri, misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri  vittime
dei reati di cui agli articoli 600,  601,  602,  603  e  603-bis  del
codice penale e al contrasto del  lavoro  sommerso,  disposizioni  in
materia di gestione dei flussi migratori. 
    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di
conversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l'emendamento  n.   16.4
proposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei
deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli  articoli  16,
17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e  18-ter.  Dalla
lettura del bollettino delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in
forma sintetica (e  non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni
della  relatrice  tese  a  spiegare   le   ragioni   poste   a   base
dell'emendamento n. 16.4. Risultano  solamente  le  dichiarazioni  di
voto contrarie dei parlamentari  dell'opposizione  (interventi  degli
On.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S.  Bonafe',  G.
Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri,  E.  Alifano,  I.  Carmina:  cfr.  XIX
legislatura,  Camera  dei   deputati,   I   Commissione   permanente,
bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e  spec.  53  con
l'approvazione  dell'emendamento,  pubblicato  in  allegato  2).  Dal
resoconto stenografico dell'intervento nell'Assemblea di Montecitorio
emerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli
articoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede
referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui
all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  appello
la competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e
proroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale
disposti dal questore. 
    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,
quindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei
provvedimenti emessi dal  Tribunale  specializzato  nella  protezione
internazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello  (che  giudica
in composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere
piu' alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia
della protezione internazionale. 
    Di fatto, con riguardo ai procedimenti incidentali  di  convalida
dei trattenimenti  o  di  proroga  dei  trattenimenti,  la  legge  di
conversione ne ha disposto la sottrazione alle Sezioni  specializzate
dei Tribunali distrettuali, per attribuirli alla  Corte  di  appello,
peraltro, sembrerebbe, settore penale (o anche settore penale,  come,
per disposizione tabellare, e' previsto per la Corte  di  appello  di
Lecce), i cui magistrati  non  hanno  alcuna  specializzazione  nella
materia e rispetto ai quali non e' prevista, come  per  i  magistrati
del  Tribunale,  alcuna  necessita'  di   specializzarsi   attraverso
opportune occasioni di formazione. 
    Si e' inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte
di appello e' impugnabile con ricorso  per  cassazione  entro  cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),
b)  e  c)  dell'art.  606  del  codice  di  procedura  penale  e  con
l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. 
    Si e' dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte  di
appello competente di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.  69/05,
ovvero alla Corte di appello penale, la competenza a  decidere  sulle
convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti
e sulle relative proroghe, che certamente non  sono  procedimenti  di
impugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. 
    I  provvedimenti  della  Corte  di  appello  sono  poi  diventati
impugnabili secondo le norme dei ricorsi per  cassazione  in  materia
penale, mediante ricorso per esercizio di un potere  riservato  dalla
legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita  ai
pubblici poteri (lett. a, art. 606 del codice di  procedura  penale),
inosservanza o erronea applicazione delle legge  penale  o  di  altre
norme giuridiche di cui si deve tener conto  nell'applicazione  della
legge penale (lett. b, art. 606  del  codice  di  procedura  penale),
inosservanza delle norme processuali stabilite a  pena  di  nullita',
inutilizzabilita' inammissibilita' o di decadenza (lett. c, art.  606
del codice di procedura penale). 
    Non vi e' alcuna omogeneita' e connessione tra tali  disposizioni
della  legge  di  conversione  e  la  disposizione  processuale   del
decreto-legge, che prevedeva la competenza della  Corte  di  appello,
chiaramente  civile,  per  i  giudizi  di  secondo  grado  avverso  i
provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni   specializzate,   ai   sensi
dell'art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi  ad
oggetto  l'impugnazione  dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente  all'esame  della
domanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). 
    E, tutto  questo,  senza  alcuna  motivazione  circa  le  ragioni
straordinarie  di  necessita'  e  urgenza   che   giustificano   tale
spostamento di competenza.  Invero,  non  solo  il  decreto-legge  n.
145/2024, come visto, non le esplicita, ma non  risultano  ricavabili
neppure dai lavori parlamentari che  hanno  portato  all'approvazione
della legge di conversione n.  187/2024  (relazioni,  interventi  dei
parlamentari, dossier e altro). Deve,  peraltro,  sottolinearsi  come
l'originaria  previsione  del  decreto-legge   n.   145/2024,   circa
l'attribuzione alla Corte di appello  delle  competenze  in  tema  di
impugnazione dei provvedimenti  emessi  dal  Tribunale  specializzato
nella materia della protezione internazionale, sia stata  sostituita,
come visto, in sede di conversione, dalla  piu'  limitata  competenza
della Corte di appello a decidere sulle convalide  dei  provvedimenti
questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative  proroghe,
che costituiscono normalmente procedimenti  incidentali  rispetto  al
procedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo
e protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non  sono
procedimenti di impugnazione. Dunque, anche l'originaria  previsione,
che gia' non si fondava su alcuna ragione esplicita di  straordinaria
urgenza e necessita', e' stata stravolta in sede di  conversione  del
decreto-legge, ancora una volta senza che cio' fosse giustificato  da
esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita'. 
    Residua,  quindi,   l'apodittica   e   tautologica   enunciazione
dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza contenuta nel
preambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa  neppure
alle  disposizioni  processuali  contenute  nel  capo  IV,  da   sola
insufficiente a rendere compatibile con  il  disposto  dell'art.  77,
comma  2,  della  Costituzione  l'esercizio  dello  straordinario  ed
eccezionale  potere  legislativo  attribuito  al   Governo   mediante
l'emanazione del decreto-legge. 
    D'altronde,  stride  con  l'asserita  necessita'  e  urgenza   la
previsione contenuta nell'art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,
mantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad  opera  della
legge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  capo  IV  si
applicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero  il  giorno  successivo,
come normalmente avviene per le norme emanate  con  decreto-legge,  e
neppure nell'ordinario  termine  di  vacatio  legis,  ma  addirittura
decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del decreto-legge. 
    4.2 Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2,  della
Costituzione 
    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha
affermato quanto segue: 
        «3.2 - La giurisprudenza di questa Corte ha spesso affrontato
il quesito  se  una  disciplina  che  determini  uno  spostamento  di
competenza  con  effetto  anche  sui  procedimenti   in   corso   sia
compatibile con la garanzia del giudice  naturale  precostituito  per
legge di cui all'art.  25,  primo  comma,  Cost.  Come  questa  Corte
osservo' sin  dalla  sentenza  n.  29  del  1958,  con  l'espressione
"giudice precostituito per legge" si intende "il giudice istituito in
base a criteri generali  fissati  in  anticipo  e  non  in  vista  di
determinate controversie". Tale principio, si aggiunse  qualche  anno
piu' tardi, "tutela nel cittadino il diritto a una previa non  dubbia
conoscenza  del  giudice  competente  a  decidere,  o,   ancor   piu'
nettamente, il diritto alla certezza che a  giudicare  non  sara'  un
giudice  creato  a  posteriori  in  relazione   a   un   fatto   gia'
verificatosi" (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  Considerato  in
diritto). La costante giurisprudenza di questa  Corte,  peraltro,  ha
sempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967  -  che  la
garanzia  del  giudice  naturale  precostituito  per  legge  non  sia
necessariamente violata allorche' una legge determini uno spostamento
della competenza con effetto anche  sui  procedimenti  in  corso.  La
violazione e' stata esclusa, in particolare, in presenza di una serie
di presupposti, necessari  onde  evitare  ogni  rischio  di  arbitrio
nell'individuazione  del   nuovo   giudice   competente.   Finalita',
quest'ultima, che gia' la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la
ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per
legge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la
prospettiva di un giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare
l'indipendenza del giudice investito della cognizione di  una  causa,
ponendolo al riparo dalla possibilita' che  il  legislatore  o  altri
giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia'  incardinati
innanzi a se'. 
        3.2.1. - Anzitutto,  e'  necessario  che  lo  spostamento  di
competenza non  sia  disposto  dalla  legge  in  funzione  della  sua
incidenza in una specifica controversia gia' insorta, ma  avvenga  in
forza di una legge di portata generale, applicabile a una  pluralita'
indefinita di casi futuri. 
        La menzionata  sentenza  n.  56  del  1967,  in  particolare,
ritenne compatibile con l'art. 25, primo  comma,  della  Costituzione
una   riforma   legislativa   delle    circoscrizioni    giudiziarie,
immediatamente operativa anche con riferimento alla  generalita'  dei
processi  in  corso.  Il  precetto  costituzionale  in  parola  -  si
argomento' in quell'occasione - "tutela una esigenza fondamentalmente
unitaria: quella, cioe', che la competenza degli  organi  giudiziari,
al fine di una rigorosa  garanzia  della  loro  imparzialita',  venga
sottratta  ad  ogni  possibilita'   di   arbitrio.   La   illegittima
sottrazione della regiudicanda al giudice naturale  precostituito  si
verifica, percio', tutte le volte in cui il giudice venga designato a
posteriori  in  relazione   ad   una   determinata   controversia   o
direttamente dal legislatore  in  via  di  eccezione  singolare  alle
regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la
legge attribuisca tale potere al di la' dei  limiti  che  la  riserva
impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece,  quando
la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso,  modifica
in generale i presupposti o i criteri in base ai  quali  deve  essere
individuato il  giudice  competente:  in  questo  caso,  infatti,  lo
spostamento della competenza dall'uno all'altro  ufficio  giudiziario
non avviene in conseguenza di una deroga  alla  disciplina  generale,
che sia adottata  in  vista  di  una  determinata  o  di  determinate
controversie, ma per effetto di un nuovo  ordinamento  -  e,  dunque,
della  designazione  di  un  nuovo  giudice  "naturale"  -   che   il
legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere  di  merito,
sostituisce a quello vigente" (punto 2 del Considerato in diritto). 
        Tale criterio e' stato mantenuto fermo  da  questa  Corte  in
tutta la giurisprudenza posteriore  relativa,  in  particolare,  alle
riforme ordinamentali che hanno introdotto regole  sulla  competenza,
con effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze  n.  237
del 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002
e n. 152 del 2001). 
        3.2.2. - In secondo luogo, la  giurisprudenza  costituzionale
ha spesso posto l'accento -  in  particolare  laddove  la  disciplina
censurata deroghi rispetto alle regole vigenti  in  via  generale  in
materia di competenza  -  sulla  necessita'  che  lo  spostamento  di
competenza sia previsto dalla legge  in  funzione  di  esigenze  esse
stesse  di  rilievo  costituzionale.   Tali   esigenze   sono   state
identificate,  ad   esempio,   nella   tutela   dell'indipendenza   e
imparzialita' del  giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,
rispettivamente  punti  2  e   3   del   Considerato   in   diritto),
nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore
accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti
(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2
del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del
1989), ovvero nell'opportunita'  di  assicurare  l'uniformita'  della
giurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.
117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). 
        3.2.3.  -  Infine,  e'  necessario  che  lo  spostamento   di
competenza avvenga in presenza di presupposti  delineati  in  maniera
chiara  e  precisa  dalla  legge,  si'  da   escludere   margini   di
discrezionalita' nell'individuazione  del  nuovo  giudice  competente
(sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174
e n. 6 del  1975,  entrambe  punto  3  del  Considerato  in  diritto;
ordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in  tal
modo, che anche quest'ultimo giudice possa ritenersi  "precostituito"
per legge (sentenza n.  1  del  1965,  punto  2  del  Considerato  in
diritto). 
        Per contro, la garanzia in esame e'  violata  da  leggi,  sia
pure  di  portata   generale,   che   attribuiscano   a   un   organo
giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento
discrezionale  il  giudice  competente,  in  relazione  a   specifici
procedimenti gia' incardinati (sentenze n. 82 del 1971,  n.  117  del
1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla
composizione  dell'organo  giudicante   in   relazione,   ancora,   a
specifiche controversie gia' insorte (sentenze n. 393 del 2002  e  n.
83 del 1998)». 
    Dunque, affinche' lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi
rispettoso del principio del giudice naturale  di  cui  all'art.  25,
comma 1, della Costituzione, e' necessario  che  sia  previsto  dalla
legge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. 
    E' necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia
una giustificazione costituzionale, specie in un caso, come quello in
esame, in cui  l'attribuzione  della  competenza  relativamente  alle
convalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale era in precedenza attribuita ad una Sezione
specializzata dei Tribunali  distrettuali,  ad  una  Sezione,  cioe',
appositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della
materia della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad
occuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione
internazionale. 
    In quest'ottica, va  aggiunta  l'assenza  totale  di  motivazioni
esposte, durante l'iter di conversione dell'originario  decreto-legge
(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul
mutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia'
rilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela
del  principio  di  specializzazione   dell'organo   giudicante,   da
ritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui
all'art. 111, comma 1, della Costituzione. 
    Se la ragione dell'inedita attribuzione di competenza alla  Corte
di appello, che e' normalmente giudice di secondo grado, deve  essere
ricercata in una presunta affinita' dei procedimenti di convalida dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i
procedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia
giudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe  desumibile  dal
riferimento all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005 contenuto  nel
comma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito  con  modifiche
dalla legge n. 46/2017, introdotto dall'art. 16 del decreto-legge  n.
145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 -  nonche'
dalla  circostanza  che  il  provvedimento   di   convalida   risulta
impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di  cui  all'art.
606, lettere a), b) e  c)  del  codice  di  procedura  penale)  e  il
procedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall'art. 22,
commi 3 e 4, legge  n.  69/2005  (vedi  art.  14,  comma  6,  decreto
legislativo n.   286/1998,   come   modificato    dall'art.    18-bis
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.
187/2024, e, quindi, dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
39/2025), deve osservarsi che tale asserita  affinita'  non  sussiste
minimamente. 
    Invero,  alla  base  del  procedimento  di   convalida   previsto
dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di  una  persona,
di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato
di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di
un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione
giudiziaria) esecutiva o di  un  provvedimento  cautelare  avente  ad
oggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L'arresto   viene
convalidato o meno in vista della consegna dell'arrestato allo  Stato
che  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E'   chiaramente   un
procedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi
Corte europea dei diritti dell'uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora
c. Spagna;  ma  tendenzialmente  considerato  di  natura  penale  nel
diritto dell'Unione europea, tanto  da  estendere  l'applicazione  di
alcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad
esempio, direttive 2010/64/UE e  2012/13/UE),  normalmente  assegnato
alle Sezioni penali delle Corti di appello. 
    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del
provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente
protezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento
limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve
essere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall'art.  13
della Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia
non e' stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in
ambito nazionale ne' in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente
ricordato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  il  punto  3.5.   del
Considerato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente
la materia in questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in
ragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal
trattenimento, giacche', sottolineava la Consulta,  «come  confermato
dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240
del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del
1998 - il cui art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14  del
decreto  legislativo  n.  286  del  1998  -  trattandosi  di   misure
amministrative, di per  se'  estranee  al  fatto-reato,  suscettibili
nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione
tutela  in  modo  particolare,  si  e'  ritenuto  di  attribuire   la
competenza  al  pretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,
destinato ad esaurirsi in quindici giorni,  salvo  ulteriore  ricorso
per Cassazione e senza escludere  eventuali  provvedimenti  cautelari
(la  cosiddetta  'sospensiva').  La  scelta  a  favore  del   giudice
ordinario  civile,  quale  autorita'  giurisdizionale  competente   a
decidere sul ricorso con l'espulsione, oltre che  della  legittimita'
della misura di cui all'art. 12,  risponde  a  criteri  funzionali  e
sistematici». 
    D'altra parte, e' notorio che, nelle controversie che  riguardano
l'ingresso, la  permanenza  o  l'espulsione  di  stranieri  in  Stati
diversi di appartenenza, non trova applicazione l'art. 6  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, ne' sotto il suo aspetto civile ne'  in  quello  penale
(Corte EDU, grande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c.  Francia,  dove
si precisa che l'art. 1 del protocollo n. 7 alla Convenzione  europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali    contiene     garanzie     procedurali     applicabili
all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento  dei  cittadini
stranieri ricade sotto l'ambito di  applicazione  dell'art.  5,  §  1
lettera f), Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  (vedi  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo, grande  camera,  15  dicembre  2016,  e  altri  c.
Italia), ed e' accettabile - sottolineava la Corte dei diritti  umani
(vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 giugno 1996,  Amuur  c.
Francia) - solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione
illegale  nel  rispetto  dei  propri  obblighi   internazionali,   in
particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra del  1951  relativa
allo status di rifugiati e, appunto, della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
    Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione  degli  Stati
di contrastare i  tentativi  sempre  piu'  frequenti  di  eludere  le
restrizioni all'immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo
della  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche'   il
trattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,
altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della
liberta' - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello
straniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell'esame
della sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione
della liberta' personale. A tale riguardo, precisava la Corte europea
dei diritti dell'uomo - punto fondamentale - che occorre tenere conto
del fatto che la  misura  e'  applicabile  non  a  coloro  che  hanno
commesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo  per  la
propria vita, sono fuggiti dal proprio  Paese.  Sicche',  sebbene  la
decisione  di  disporre   il   trattenimento   debba   essere   presa
necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia,  la  sua
convalida o  proroga  richiede  un  rapido  controllo  da  parte  dei
Tribunali,  tradizionali  tutori  delle  liberta'  personali,  ed  il
trattenimento non deve privare il richiedente asilo  del  diritto  di
accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del  suo
status di rifugiato. 
    Anche  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  (Corte  di
giustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20
e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che  ogni  trattenimento  di  un
cittadino di un paese terzo, che avvenga  in  forza  della  direttiva
2008/115 nell'ambito di una  procedura  di  rimpatrio  a  seguito  di
soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33  nell'ambito
del trattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure
in forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto  del  trasferimento
del richiedente di una siffatta  protezione  verso  lo  Stato  membro
competente per l'esame della sua  domanda,  costituisce  un'ingerenza
grave nel diritto alla liberta', sancito all'art. 6 della CDFUE. 
    Infatti, come prevede  l'art.  2,  lettera  h),  della  direttiva
2013/33,  una  misura  di  trattenimento  consiste  nell'isolare  una
persona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal
contesto di tale disposizione, la cui portata puo', peraltro,  essere
trasferita alla nozione di trattenimento  contenuta  nella  direttiva
2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il  trattenimento  impone
all'interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,
isolando cosi' la persona di cui trattasi dal resto della popolazione
e privandola della sua liberta' di circolazione. 
    Orbene, la finalita' delle  misure  di  trattenimento,  ai  sensi
della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e  del  regolamento
n. 604/2013, non e' il  perseguimento  o  la  repressione  di  reati,
bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali  strumenti
in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di
protezione internazionale e di trasferimento di  cittadini  di  paesi
terzi. 
    Dunque, l'eventuale (poiche' sul punto, si ribadisce, non e' dato
rinvenire alcun esplicita o implicita motivazione  nel  decreto-legge
ovvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)
asserita affinita' tra  procedimento  di  convalida  dell'arresto  in
esecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e  procedimento   di
convalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o
la   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione
internazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova
attribuzione di competenza alle  Corti  di  appello  in  quest'ultima
materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia
al giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei
Tribunali distrettuali per affidarla alle  Corte  di  appello  -  per
giunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari
organizzativi, alle Sezioni penali delle Corti  di  appello  -  senza
alcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte
dei Consiglieri delle Corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di
questa materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire
ragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne'  persegue
esigenze di rilievo costituzionale. 
    Anzi, l'avere sottratto questa materia al suo giudice naturale, e
cioe'  al  giudice  appositamente  istituito  e  specializzato  nella
trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale, per
affidarla ad un giudice, specie se  penale,  non  specializzato,  ne'
obbligato a  specializzarsi  attraverso  un  onere  di  aggiornamento
professionale annuale, sembra perseguire esigenze opposte a quelle di
rilievo costituzionale. Non puo' tacersi, infatti,  che  l'art.  102,
comma 2, della Costituzione, mentre vieta  l'istituzione  di  giudici
straordinari   o   giudici   speciali,   ammette   la    possibilita'
dell'istituzione presso gli organi  giudiziari  ordinari  di  Sezioni
specializzate per determinate materie. Costituisce, quindi,  esigenza
di rilievo costituzionale quella di mantenere concentrate  presso  la
competente  Sezione  specializzata,  istituita  presso  i   Tribunali
distrettuali, tutte le materie alla stessa attribuite, riguardanti la
protezione internazionale. 
    Infine. la censurata normativa  appare  violare  anche  l'art.  3
della Costituzione. 
    Al  riguardo,  come  rammenta   ancora   una   volta   la   Corte
costituzionale nella sentenza n. 38 del  2005,  secondo  la  costante
giurisprudenza costituzionale, nella  configurazione  degli  istituti
processuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita',
censurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di
manifesta irragionevolezza (ex multis, n.  189  e  n.  83  del  2024,
rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in  diritto;  n.
67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). 
    Ora, al netto della mancanza di  qualsiasi  ragione  che  potesse
giustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di
rilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve
osservarsi come, in tale modo, l'intervento legislativo ha inciso sul
carattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al
diritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di
assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti
asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale  derivanti
dall'accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della
commissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o
extracomunitari; tale assimilazione non vi puo'  essere,  riguardando
le convalide dei provvedimenti di  trattenimento  o  di  proroga  dei
trattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di
per se' estranei ai fatti-reato. 
    Si e', dunque, operata una scissione tra il giudice competente  a
giudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del
diritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali
distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla  legittimita'
dei trattenimenti disposti nell'ambito delle  medesime  procedure  di
riconoscimento  di   tale   diritto,   benche'   la   decisione   sul
trattenimento abbia  natura  incidentale  nell'ambito  del  complesso
procedimento di riconoscimento del diritto di  asilo  e,  prorio  per
tale ragione, essa e' stata da sempre attribuita alla competenza  dei
medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine
alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare
(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. 
    La   comune   appartenenza   di   ciascuno   di   tali    profili
(trattenimenti, sospensive,  merito)  alla  complessa  materia  della
protezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore  e
il Consiglio  Superiore  della  Magistratura  a  ritenere  necessaria
l'individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente
predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto a  stringenti
obblighi formativi. 
    L'intervento normativo in questione ha  frustrato  l'esigenza  di
specializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla
legittimita'  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di
prospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro
ordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita',
dimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di
celerita' proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la
necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. 
    Peraltro, la non felice  formulazione  delle  nuove  norme,  come
visto, ha determinato finora sul piano  organizzativo  l'attribuzione
di questa materia in maniera  disorganica  ora  alle  Sezioni  civili
delle Corti  di  appello,  ora  alle  Sezioni  penali  delle  stesse.
Tuttavia, non e' stato modificato il procedimento della convalida del
provvedimento questorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la
proroga  del  trattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,
quindi, ad instaurarsi seguendo il  PCT,  mentre  in  Cassazione,  in
virtu' di un provvedimento organizzativo adottato in data 16  gennaio
2025 dalla  prima  Presidente,  i  ricorsi  per  cassazione  proposti
avverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare
valere solo i motivi di ricorso di cui all'art. 606, lettere a), b) e
c) del codice di procedura penale,  risultano  assegnati  alla  Prima
sezione penale, con la conseguente necessita' di prevedere  forme  di
raccordo operativo  con  le  Corti  di  appello  che  consentisse  la
trasmissione degli atti a mezzo  di  una  casella  ad  hoc  di  Posta
elettronica certificata. 
    Peraltro, la normativa modificata  ha  assegnato  alle  Corti  di
appello (individuate ai sensi dell'art. 5-bis  del  decreto-legge  n.
13/2017,  convertito  con  modifiche  dalla  legge  n.  46/2017)   la
competenza a provvedere sulla convalida dei provvedimenti  questorili
che dispongono i trattenimenti o le proroghe  dei  trattenimenti  dei
richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di
riesame, che, come visto, secondo la giurisprudenza di  legittimita',
vanno introdotti e decisi nelle forme del  procedimento  camerale  ex
art. 737 del codice di procedura civile e,  per  il  principio  della
concentrazione delle tutele, la competenza deve  essere  riferita  al
giudice della convalida e delle proroghe (Cassazione civile, Sez.  I,
3  febbraio  2021,  n.  2457).  Detto  procedimento,  pero',  e'   di
competenza di un giudice collegiale, sicche' non e' chiaro se e  come
vada  introdotto  dinanzi  alle  Corti  di  appello,  che   giudicano
monocraticamente, attualmente individuate quali Autorita' giudiziarie
competenti sulle convalide e sulle proroghe. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte di appello di Lecce, visto  l'art.  23  della  legge  n.
87/1953,  solleva  questione  di  legittimita'   costituzionale,   in
relazione all'art. 77, comma 2, della Costituzione, agli articoli  3,
25 e 102, comma 2, della Costituzione, con riferimento agli  articoli
16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge  n.  145/2024,  convertito  con
modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in  cui  attribuiscono
la competenza giurisdizionale  in  tema  di  procedimenti  aventi  ad
oggetto la richiesta, avanzata dal questore, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n.  142/2015,  di  convalida  e  di  proroga  del
trattenimento del richiedente protezione internazionale,  disposto  a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte  di
appello di cui all'art. 5-bis, decreto-legge n.  13/2017,  convertito
con modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe' alla Corte  di  appello
di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto
ha sede il questore che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di
convalida, che giudica, peraltro,  in  composizione  monocratica,  in
luogo  della  Sezione  specializzata  in  materia  di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea,  istituita  presso  il  Tribunale  distrettuale.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e la sospensione del  presente  giudizio.  Dispone  che  la  presente
ordinanza  sia  notificata  al  sig.  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata al  sig.  Presidente  della  Camera  dei
deputati ed al sig. Presidente del Senato. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Lecce, 1° agosto 2025 
 
                      La consigliera: Almiento