Reg. ord. n. 170 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 07/07/2025

Tra: M. D.

Oggetto:

Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento – Violazione del principio di ragionevolezza.

- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).

- Costituzione, art. 3.

In subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato) – Violazione del principio di ragionevolezza.

- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).

- Costituzione, art. 3.

In ulteriore subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato – Violazione del principio di ragionevolezza.

- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).

- Costituzione, art. 3.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 155

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 420  Co. 1

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 554  Co. 2

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 554  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 luglio 2025

Ordinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di M. D.. 
 
Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito
  di citazione  diretta  -  Assenza  dell'imputato  -  Remissione  di
  querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le
  ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5,  cod.  proc.  pen.
  hanno dato esito negativo, nel caso di  intervenuta  remissione  di
  querela, il giudice emette sentenza di non luogo  a  procedere  per
  estinzione del reato per remissione di querela  (anziche'  sentenza
  di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza  del
  processo da parte dell'imputato), senza condanna del  querelato  al
  pagamento delle spese del procedimento. 
In subordine:   Processo   penale   -   Udienza    di    comparizione
  predibattimentale  a  seguito  di  citazione  diretta   -   Assenza
  dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -
  Ipotesi  in  cui  l'imputato,  per  quanto  non  a  conoscenza  del
  processo, abbia avuto notizia  formale  del  procedimento  in  fase
  d'indagine - Mancata previsione che, se le  ricerche  dell'imputato
  ex art.  420-bis,  comma  5,  cod.  proc.  pen.  hanno  dato  esito
  negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice
  emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione  del  reato
  per  remissione  di  querela  (anziche'  sentenza  di  non  doversi
  procedere per mancata conoscenza della  pendenza  del  processo  da
  parte dell'imputato). 
In ulteriore subordine: Processo penale  -  Udienza  di  comparizione
  predibattimentale  a  seguito  di  citazione  diretta   -   Assenza
  dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -
  Mancata previsione  che,  se  le  ricerche  dell'imputato  ex  art.
  420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato  esito  negativo,  nel
  caso  di  intervenuta  remissione  di  querela,  il  giudice  possa
  emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
  per  remissione  di  querela  (anziche'  sentenza  di  non  doversi
  procedere per mancata conoscenza della  pendenza  del  processo  da
  parte dell'imputato), senza condanna  del  querelato  al  pagamento
  delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda
  manifestamente  irragionevole  la   prosecuzione   delle   ricerche
  dell'imputato. 
- Codice  penale,  art.  155;  codice  di  procedura  penale,   artt.
  420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2,  (e,  in  subordine,  art.
  554-ter, comma 1, del medesimo codice). 


(GU n. 38 del 17-09-2025)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il Giudice, dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato  a
carico di D               M                ,  nata  in               
il                (C.U.I.                ); 
    - difesa d'ufficio dall'avv. Andrea Caniato del Foro di Firenze; 
    imputata del seguente reato: 
    Del delitto p. e p. dagli articoli 56, 110, 624-625 n. 4 e  8-bis
c.p., perche', al fine di trarre ingiusto profitto, all'interno della
tramvia di Firenze, in concorso con una complice  ignota,  dopo  aver
circondato                sfilando dalla  sua  borsa  due  portafogli
(con all'interno carte di credito e la somma di euro 80,00),  compiva
atti idonei e diretti in  modo  non  equivoco  ad  impossessarsi  dei
suddetti beni, non riuscendo nell'intento perche'  la  vittima,  poco
dopo, si accorgeva della condotta delle due donne inseguendole  fuori
dal mezzo, ed infine bloccandole. 
    Con l'aggravante della destrezza e dell'aver  commesso  il  fatto
all'interno di un mezzo di trasporto. 
    Fatto commesso in Firenze il 4 luglio 2023 
    sentite le parti all'udienza odierna premesso che: 
      - con decreto del pubblico ministero emesso il 19 dicembre 2023
D                 M                era  citata  a  giudizio  per   un
tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 4  e  8-bis
codice penale in ipotesi commesso il 4 luglio 2023; 
      - all'udienza  predibattimentale  del  19  maggio  2025  -  non
comparsa l'imputata  -  il  giudice  rilevava  l'insussistenza  delle
condizioni per procedere in assenza della medesima: la prevenuta  non
aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a mani proprie  o
a mezzo di persona espressamente delegata e non  aveva  rinunciato  a
presenziare, ne' sussistevano elementi per  ritenere  che  la  stessa
avesse  effettiva  conoscenza  della  pendenza  del  processo  e  che
l'assenza fosse dovuta  ad  una  scelta  consapevole;  al  contrario,
plurimi  elementi  deponevano  nel  senso  che  la   predetta   fosse
inconsapevole della  pendenza  del  processo:  era  assistita  -  fin
dall'inizio del procedimento - da  un  difensore  d'ufficio,  che  in
apposita  memoria  riferiva  di  non  avere  avuto  contatti  con  la
medesima; all'epoca dei fatti,  in  sede  d'identificazione,  si  era
rifiutata di  eleggere  un  domicilio  ai  fini  delle  notifiche  (o
comunque non era stata in grado di eleggere un  domicilio),  per  cui
tutte le notifiche erano avvenute presso il difensore;  nessun  altro
atto aveva coinvolto successivamente la prevenuta personalmente; 
      -  alla  stessa  udienza  del  19  maggio   2025   la   persona
offesa                ,   comparsa   personalmente,   dichiarava   di
rimettere la querela; 
      - il giudice ai sensi  dell'art.  420-bis  comma  5  codice  di
procedura penale - richiamato dall'art. 554-bis  comma  2  codice  di
procedura penale - rinviava l'udienza e disponeva che il  decreto  di
citazione a  giudizio  e  il  verbale  d'udienza  fossero  notificati
all'imputata personalmente ad opera della polizia giudiziaria, previe
ricerche; 
      - all'udienza odierna  si  prendeva  atto  dell'esito  negativo
delle  ricerche  effettuate  dalla  Polizia  Giudiziaria;  le   parti
illustravano quindi le proprie  conclusioni,  chiedendo  pronunciarsi
sentenza ex art. 420-quater c.p.p.; 
    rilevato che: 
      A) il reato contestato all'imputata e' procedibile  a  querela:
non e' infatti contestata alcuna delle  circostanze  che  rendono  il
delitto di furto (tentato) procedibile d'ufficio; 
      B)  la  persona  offesa,  che  in  data  4  luglio  2023  aveva
presentato regolare querela, in data 19 maggio  2025  ha  rimesso  la
querela; 
      C) ai sensi dell'art. 152 codice penale nei  reati  punibili  a
querela della persona offesa, la remissione  estingue  il  reato;  il
successivo art. 155 codice  penale  prevede  che  la  remissione  non
produce effetto se il  querelato  l'ha  espressamente  o  tacitamente
ricusata; 
      D)  secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di  legittimita',
perche' la omessa  comparizione  in  udienza  del  querelato  integri
mancanza di "ricusa" idonea per la pronuncia di estinzione del  reato
per tale causa, e' necessario che il querelato sia posto a conoscenza
dell'avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla
(cfr. Cass. Sez.  Un.  ,  Sentenza  n.  27610  del  25  maggio  2011;
successivamente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza  n.  40552
del 21 maggio 2013 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48272 dell'11 novembre
2022); 
      E) nell'attuale processo l'imputata, non comparsa in udienza  e
con ogni probabilita' non a conoscenza della pendenza  del  processo:
non e' conseguentemente a conoscenza neppure della citata  remissione
di querela ne' e' in condizione di conoscerla; 
      F) alla stregua della citata giurisprudenza, questo giudice non
potrebbe quindi emettere  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per
l'estinzione del reato per  remissione  di  querela;  stante  l'esito
negativo delle ricerche, dovrebbe viceversa emettere sentenza di  non
doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del  processo
da parte dell'imputata; 
      G) pare  tuttavia  necessario  il  pronunciamento  della  Corte
costituzionale  in  ordine  alla  legittimita'  costituzionale  delle
disposizioni dell'art. 155 codice penale e degli articoli  420-quater
e 554-bis codice di procedura penale (e in subordine 554-ter  c.p.p.)
nella parte in cui non  prevedono  che  nel  caso  di  remissione  di
querela il giudice, se le  ricerche  dell'imputato  ex  art.  420-bis
comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo,  emetta
sentenza di non luogo  a  procedere  per  estinzione  del  reato  per
remissione di querela, senza  condanna  del  querelato  al  pagamento
delle spese del procedimento; in subordine, delle citate norme, per i
casi in cui l'imputato - per quanto non a conoscenza  della  pendenza
del processo - abbia avuto notizia formale del procedimento  in  fase
d'indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che nel caso
di intervenuta remissione di querela il giudice  emetta  sentenza  di
non luogo a procedere per estinzione  del  reato  per  remissione  di
querela; in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che
nel caso di  intervenuta  remissione  di  querela  il  giudice  possa
emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione  del  reato
per remissione di querela, senza condanna del querelato al  pagamento
delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali  spese  renda
manifestamente   irragionevole   la   prosecuzione   delle   ricerche
dell'imputato. 
    cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
    1. Rilevanza delle questioni 
    1.1 L'imputata, cui e' ascritto un reato procedibile  a  querela,
non risulta a conoscenza della pendenza del processo  e  le  ricerche
disposte ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale  hanno
avuto esito negativo. 
    In base alle norme qui censurate, questo giudice - pur  a  fronte
della remissione della querela da parte della persona  offesa  -  non
potrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione
del reato, posto che  l'imputata  non  e'  consapevole  della  citata
remissione ne' e' stata posta in  condizioni  di  conoscerla;  stante
l'impossibilita' di  procedere  in  assenza,  lo  scrivente  dovrebbe
percio' emettere  ex  art.  420-quater  codice  di  procedura  penale
sentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della
pendenza del processo da parte dell'imputata  e  cosi'  disporre  tra
l'altro le ricerche dell'imputata da parte della polizia  giudiziaria
(e, nel caso di  rintraccio  la  notifica  della  sentenza)  fino  al
decorso del termine di cui all'art. 159 comma 4  c.p.,  nel  caso  di
specie quindi fino al 4 novembre 2036 (13 anni e 4 mesi  dal  momento
del fatto, posto che il termine ordinario di prescrizione e' di  anni
6 e mesi 8; secondo altra tesi  il  termine  di  13  anni  e  4  mesi
dovrebbe  computarsi   dall'ultimo   atto   interruttivo   e   quindi
decorrerebbe il 19 aprile 2037). 
    1.2 Ove viceversa taluna delle questioni qui sollevate -  in  via
principale o in via  subordinata  -  fosse  accolta,  si  potrebbe  e
dovrebbe  emettere  una  sentenza  di  non  luogo  a  procedere   per
estinzione del reato: il reato contestato e' procedibile a querela  e
la persona offesa ha rimesso la querela. 
    1.3 Quanto alla prima  questione  subordinata,  si  deve  inoltre
rilevare che in data 4 luglio 2023 l'imputata, nell'immediatezza  dei
fatti a lei ascritti, era identificata dalla Polizia Giudiziaria, che
con riguardo all'ipotesi  di  reato  ora  in  esame  la  invitava  ad
eleggere un domicilio e a nominare un difensore di fiducia,  oltre  a
fornirle gli  avvisi  di  legge;  contestualmente  la  prevenuta  era
oggetto di perquisizione personale (con esito negativo); 
    L'imputata, dunque, in fase d'indagine aveva formale notizia  del
procedimento a suo carico. 
    1.4 Quanto alla seconda questione subordinata, si  deve  rilevare
che dagli atti del procedimento  non  risultano  spese  di  giustizia
particolari,  per  cui  -  in  caso  di  condanna  alle   spese   del
procedimento  a  seguito  di  remissione  di  querela  -  tali  spese
sarebbero pari all'importo forfettizzato  di  euro  80.  Emettere  la
sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e disporre  la
prosecuzione delle ricerche fino al 4 novembre 2036 sarebbe dunque  -
da un punto di vista economico (avuto riguardo alla  possibilita'  di
recupero  delle  citate  spese  del   procedimento)   -   palesemente
irragionevole. 
    2. Non manifesta infondatezza 
    2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui  all'art.  155  codice   penale   -   come   interpretata   dalla
giurisprudenza di legittimita' assurta  a  diritto  vivente  -  nella
parte in cui non consente che nel caso di remissione  di  querela  il
giudice, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5  codice
di  procedura  penale  hanno  dato  esito  negativo.  possa  emettere
sentenza di non luogo  a  procedere  per  estinzione  del  reato  per
remissione di querela. 
    Parallelamente,  sul   piano   processuale,   si   dubita   della
legittimita'  costituzionale  delle  norme  di  cui   agli   articoli
420-quater comma 1 codice di  procedura  penale  (che  disciplina  la
sentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della
pendenza del processo da  parte  dell'imputato)  e  554-bis  comma  2
codice di procedura penale (che richiama l'art. 420-quater codice  di
procedura penale per l'ipotesi di udienza predibattimentale), nonche'
- in via gradata - dell'art. 554-ter  comma  1  codice  di  procedura
penale (che disciplina la sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per
estinzione del reato). 
    Tali norme nella citata ipotesi impongono al giudice di  emettere
sentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della
pendenza del processo da parte dell'imputato anziche' sentenza di non
luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela.
Da un punto di  vista  sistematico  pare  preferibile  un  intervento
manipolativo, oltre che sulla norma  di  diritto  sostanziale,  sulle
norme processuali di cui agli articoli 420-quater comma 1  codice  di
procedura penale e 554-bis comma 2 c.p.p.; in via gradata, si propone
di intervenire, oltre che sulla norma di diritto  sostanziale,  sulla
norma di cui all'art. 554-ter comma 1 c.p.p. 
    2.2  Detta  disciplina  pare  in  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione. Pare infatti  irragionevole  nella  misura  in  cui,  a
fronte di una  remissione  di  querela,  impone  l'emissione  di  una
sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale  e  quindi  la
prosecuzione delle ricerche dell'imputato anche  per  molti  anni  in
ragione  dell'astratta  possibilita'   di   una   ricusazione   della
remissione da parte dell'imputato, ipotesi pressoche' di scuola. 
    2.3 La pronuncia di una sentenza di non  luogo  a  procedere  per
estinzione del reato per remissione di querela risponderebbe con ogni
evidenza all'interesse sia  dell'imputato,  sia  dell'Amministrazione
della giustizia. 
    2.3.1 Sotto  il  primo  profilo,  la  sentenza  di  non  luogo  a
procedere  per  estinzione  del  reato  per  remissione  di   querela
comporterebbe  la   definizione   del   procedimento   senza   alcuna
conseguenza negativa per l'imputato, neppure in termini di iscrizioni
pregiudizievoli nel certificato del casellario. 
    Viceversa la pronuncia di una sentenza di non  doversi  procedere
per mancata conoscenza della  pendenza  del  processo  comporterebbe,
stante la natura non  definitiva  di  tale  sentenza,  la  perdurante
pendenza del procedimento a carico  dell'imputato,  la  continuazione
delle ricerche del medesimo, con annotazione  nelle  banche  dati  di
polizia (anche di portata internazionale), con la conseguenza che  in
caso di rintraccio l'imputato verrebbe sottoposto alle  procedure  di
identificazione e notifica della  sentenza,  con  i  connessi  disagi
(spesso il rintraccio avviene ad opera della polizia di frontiera  in
occasione  del  transito  in  un  aeroporto).  Ai   sensi   dell'art.
420-quater comma 7 codice di  procedura  penale  persisterebbe  (fino
alla  irrevocabilita'  della  sentenza  di  non  doversi   procedere)
l'efficacia delle eventuali ordinanze cautelari applicative di misure
custodiali, con la conseguenza che in caso di  rintraccio  l'imputato
verrebbe   immediatamente   sottoposto    a    custodia    cautelare;
persisterebbero altresi' ai sensi dello stesso art. 420-quater  comma
7  codice  di  procedura  penale  gli  eventuali  vincoli  legati   a
provvedimenti di sequestro. 
    2.3.2    Ancora     piu'     evidente     risulta     l'interesse
dell'Amministrazione ad una definizione  immediata  del  procedimento
con sentenza di non luogo a procedere per estinzione  del  reato  per
remissione di querela. 
    A fronte di un reato procedibile a  querela,  in  cui  dunque  il
legislatore nell'esercizio della propria discrezionalita' ha dato  la
prevalenza all'interesse della persona offesa allo svolgimento o meno
del processo, una volta venuto meno tale  interesse  viene  meno  per
definizione  l'interesse  dell'ordinamento  alla   celebrazione   del
processo. 
    Al  contrario,  la  permanente  pendenza  del   processo   e   la
continuazione   delle   ricerche   dell'imputato,   con   persistente
revocabilita' della sentenza ex art. 420-quater c.p.p., comportano un
significativo   dispendio   di   energie   e   risorse    da    parte
dell'Amministrazione, in relazione allo svolgimento delle ricerche da
parte  della  Polizia  Giudiziaria,  ai  necessari   adempimenti   di
cancelleria, al mantenimento in custodia (eventualmente  onerosa)  di
beni in sequestro, alla revoca della  sentenza  e  alla  ripresa  del
processo in caso di successivo rintraccio. 
    2.4 Tale sacrificio - per l'imputato e  per  l'Amministrazione  -
potrebbe  astrattamente  rispondere  a  due  ragioni:  da  un   lato,
l'interesse a consentire all'imputato - una volta  che  il  Pm  abbia
esercitato l'azione penale, cosi' formalizzando  un'accusa  nei  suoi
confronti - di difendersi nel merito di tale accusa e cosi'  tutelare
il proprio onore e la propria reputazione: dall'altro, il fatto  che,
in caso di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
per remissione di querela, le spese del procedimento - salvo  diverso
accordo tra le parti - sono addebitate all'imputato, che, nel caso in
cui non sia a conoscenza del processo e della remissione, non  e'  in
grado di ponderare la convenienza di un  simile  proscioglimento  con
spese a carico. 
    2.5 Il primo profilo - l'interesse di colui nei cui confronti sia
stata formalizzata un'accusa a «difendersi provando» - e'  certamente
meritevole di considerazione. 
    2.5.1 Tuttavia, la specialita'  del  contesto  e  in  particolare
l'irreperibilita' di tale soggetto nonostante le prime ricerche  gia'
effettuate - irreperibilita' che  potrebbe  persistere  per  numerosi
anni - induce a dubitare della  legittimita'  costituzionale  di  una
disciplina che  sacrifica  considerevolmente  altri  interessi  dello
stesso imputato, in primo luogo quello a fuoriuscire dal procedimento
penale prima possibile, oltre a quelli dello Stato. 
    2.5.2  D'altro  canto,  nel  citato  peculiare   contesto   anche
l'analogo astratto interesse dell'imputato a  poter  rinunciare  alla
prescrizione  (interesse  sempre  correlato  alla   possibilita'   di
difendersi nel merito e cosi' tutelare il proprio onore e la  propria
reputazione: cfr. tra le altre la sentenza della Corte costituzionale
n. 41 del 2024) e' stato ritenuto dal legislatore subvalente rispetto
a quello alla definizione immediata del processo. 
    In effetti, qualora al momento della ipotetica pronuncia ex  art.
420-quater codice di procedura penale fosse gia' decorso  il  termine
di prescrizione, il giudice dovrebbe emettere sentenza di non luogo a
procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non
sentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della
pendenza  del  processo  da  parte  dell'imputato.  Detta  soluzione,
benche' non sia prevista espressamente dall'art. 420-quater codice di
procedura  penale  (a  differenza  di  quanto  avveniva  prime  delle
modifiche apportate all'art. 420-quater dal  decreto  legislativo  n.
150/2022 (1) ), sembra doversi ricavare necessariamente sia dall'art.
129 codice di procedura penale - che detta un principio generale  (la
soluzione non e' prevista  espressamente  neppure  per  l'ipotesi  di
intervenuta depenalizzazione del reato o di mancanza originaria della
condizione di procedibilita') - sia dal fatto che la sentenza ex art.
420-quater codice di procedura penale deve prevedere che le  ricerche
siano effettuate solo fino al decorso del termine di cui all'art. 159
ultimo comma c.p.; tale ultima  norma  prevede  una  sospensione  del
decorso del termine di prescrizione, sospensione che  ha  senso  solo
nella misura in cui il termine non sia gia' decorso. 
    D'altronde, l'interesse  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla
prescrizione e' stato valutato subvalente anche nella diversa ipotesi
in cui il termine di  prescrizione  -  inizialmente  non  maturato  -
decorra  successivamente  per  effetto  del  superamento  del  limite
massimo di cui all'art. 159 ultimo comma c.p.: in  tale  ipotesi,  le
ricerche inizialmente disposte con la  sentenza  ex  art.  420-quater
codice di procedura penale verranno interrotte e la  citata  sentenza
non  sara'  piu'  revocabile,  con  conseguente  impossibilita'   per
l'imputato di rinunciare alla prescrizione. 
    A   parere   di   chi   scrive,   l'attuale   disciplina   tratta
ingiustificatamente in modo  diverso  -  con  conseguente  violazione
dell'art. 3 della Costituzione - l'ipotesi in cui,  a  fronte  di  un
soggetto nei cui confronti non si possa  procedere  in  assenza,  sia
gia' decorso il termine di prescrizione e l'ipotesi in cui, a  fronte
di un soggetto nei cui confronti non si possa procedere  in  assenza,
sia intervenuta la remissione della querela. 
    2.5.3 Si deve inoltre rilevare che la Corte costituzionale con la
sentenza n. 195 del 2002 ha  affrontato  l'ipotesi  per  certi  versi
analoga in cui, nel processo minorile, ai sensi dell'art. 32 comma  1
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988,  il  giudice
dell'udienza preliminare non poteva emettere sentenza di non luogo  a
procedere nei casi previsti dall'art. 425 codice di procedura  penale
per la contumacia o  l'irreperibilita'  dell'imputato  e  quindi  per
l'impossibilita' di acquisire il consenso del medesimo. 
    Nella citata sentenza la Corte costituzionale distingueva tra  le
sentenze di proscioglimento con  formula  ampiamente  liberatoria  o,
comunque,   «tale   da   non   postulare   alcun   accertamento    di
responsabilita' dell'imputato» - tra le quali indicava  espressamente
anche la sentenza di non luogo a procedere per remissione di  querela
- e le sentenze  di  non  luogo  a  procedere  che  presuppongono  un
accertamento  di  responsabilita'.  Rispetto  alle  prime   ravvisava
l'irragionevolezza della disciplina censurata, che non consentiva  al
giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso  in
cui non fosse  prestato  il  consenso  (eventualmente  anche  per  la
contumacia o l'irreperibilita' dell'imputato), disciplina ritenuta in
contrasto  con  le  finalita'  deflative  che   ispirano   l'impianto
dell'udienza  preliminare  minorile,  oltre  che   con   i   principi
costituzionali e di diritto internazionale che tutelano i fanciulli. 
    Detta  pronuncia  ha  interessato  un  settore  assai   peculiare
dell'ordinamento, quale e' quello del  processo  minorile.  Tuttavia,
paiono potersi ravvisare alcuni tratti comuni con la  situazione  ora
in esame, che sembrano poter giustificare un'analoga soluzione. 
    Innanzi  tutto,   anche   l'udienza   preliminare   e   l'udienza
predibattimentale del processo  ordinario  (a  carico  degli  adulti)
svolgono   ormai   un'importante   funzione   deflattiva.   Come   ha
sottolineato anche la Corte costituzionale nella gia' citata sentenza
41 del 2024, il legislatore - consapevole del fatto che «il  processo
penale e' una risorsa scarsa, che implica costi ingenti a  carico  di
tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed "esistenziali"» -
ha ormai adottato standard molto piu' selettivi  che  in  passato  in
ordine ai processi da svolgere. 
    E' si' vero che nella situazione oggetto della citata sentenza n.
195 del 2002 l'alternativa alla sentenza di non luogo a procedere era
il decreto che dispone il giudizio, laddove nella situazione  ora  in
esame l'alternativa e' una sentenza  di  non  doversi  procedere  per
mancata  conoscenza  della  pendenza  del  processo.  Si  tratta   di
un'alternativa normalmente meno onerosa rispetto alla celebrazione di
un processo  dibattimentale,  ma  comunque  foriera  di  un  notevole
dispendio di risorse per lo Stato (soprattutto nel  caso  in  cui  il
termine ex art. 159 ultimo comma codice penale sia lontano  e  quindi
le ricerche debbano essere effettuate per numerosi anni). 
    In secondo luogo,  l'interesse  ad  una  fuoruscita  quanto  piu'
celere possibile  dal  procedimento  penale  -  se  con  riguardo  ai
minorenni e' ancora  maggiore  -  e'  comunque  comune  a  tutti  gli
imputati. 
    Anche con riguardo agli adulti irreperibili - nei  cui  confronti
non e' possibile quindi procedere in assenza -  la  sentenza  di  non
luogo a procedere per remissione di querela, che non presuppone alcun
accertamento di responsabilita', costituisce dunque la soluzione piu'
rispondente all'interesse dell'imputato. 
    2.6 Quanto  al  secondo  profilo  -  l'addebito  delle  spese  al
querelato - le Sezioni Unite della Corte  di  cassazione  nella  gia'
citata sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011 hanno  sottolineato  che,
in caso di remissione di querela, la previsione  ai  sensi  dell'art.
340 comma 4 codice di procedura penale della condanna  del  querelato
al pagamento delle spese processuali «esige razionalmente  che  colui
che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare  la  remissione
della querela». 
    Al riguardo, occorre premettere che la condanna del querelato  al
pagamento  delle  spese  processuali  (in  assenza  di  una   diversa
previsione nell'atto di remissione) non  risponde  ad  una  finalita'
punitiva (che non sarebbe del resto legittima stante l'assenza di  un
accertamento di responsabilita'), ma in senso lato riparatoria. 
    Tanto premesso, appare allora irragionevole una  disciplina  che,
onde evitare l'addebito all'imputato  irreperibile  delle  spese  del
procedimento - normalmente pari ad appena  80  euro  -  imponga  allo
Stato di proseguire per anni nella sua ricerca, cosi' comportando una
dispersione di risorse ampiamente superiori. 
    Pare allora piu' ragionevole una soluzione che  eviti  il  citato
dispendio di risorse e  al  tempo  stesso,  onde  evitare  l'anomalia
evidenziata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio
2011, non comporti l'addebito all'imputato querelato delle spese  del
procedimento. Si tratterebbe del  mancato  recupero  da  parte  dello
Stato di importi - nella quasi totalita' dei casi  irrisori  (sia  in
valore  assoluto,  sia  rispetto  al   dispendio   di   risorse   che
richiederebbe la prosecuzione  delle  ricerche)  e  il  cui  recupero
effettivo pur in caso di condanna sarebbe comunque oltremodo incerto. 
    2.7 In via principale, si chiede quindi alla Corte costituzionale
di dichiarare l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  155  codice
penale sul piano di diritto sostanziale e degli  articoli  420-quater
comma 1, 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter  comma
1 c.p.p.) sul piano processuale, nella parte  in  cui  non  prevedono
che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5  codice  di
procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso  di  intervenuta
remissione di querela il giudice  emetta  sentenza  di  non  luogo  a
procedere  per  estinzione  del  reato  per  remissione  di   querela
(anziche' sentenza di non doversi procedere  per  mancata  conoscenza
della pendenza del processo da parte dell'imputato),  senza  condanna
del querelato al pagamento delle spese  del  procedimento.  Non  pare
necessario un intervento manipolativo espresso sull'art. 340 comma  4
c.p.p., posto che la deroga  al  relativo  disposto  potrebbe  essere
inserita nell'ambito delle norme ora censurate. 
    2.8 In subordine, per i casi in cui l'imputato - per quanto non a
conoscenza della pendenza del processo - abbia avuto notizia formale.
del  procedimento  in  fase  d'indagine,   si   chiede   alla   Corte
costituzionale   di   dichiarare   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 155 codice penale e  degli  articoli  420-quater  comma  1,
554-bis comma 2  codice  di  procedura  penale  (e  554-ter  comma  1
c.p.p.), nella parte  in  cui  non  prevedono  che,  se  le  ricerche
dell'imputato ex art. 420-bis comma  5  codice  di  procedura  penale
hanno dato esito negativo, nel  caso  di  intervenuta  remissione  di
querela il giudice emetta sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per
estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza  di
non doversi procedere  per  mancata  conoscenza  della  pendenza  del
processo da parte dell'imputato). 
    Nelle  citate  ipotesi,  infatti,  se   l'incertezza   circa   la
conoscenza della pendenza del processo  da  parte  dell'imputato  non
consente di procedere in sua assenza, la circostanza che il  medesimo
abbia avuto un contatto ufficiale con le autorita' inquirenti  e  che
ciononostante non si sia preoccupato  di  sincerarsi  dell'evoluzione
del procedimento potrebbe giustificare l'addebito nei suoi  confronti
delle spese del procedimento, a fronte della definizione del medesimo
per remissione di querela, posto che tale addebito  non  avrebbe  una
finalita' sanzionatoria, ma unicamente riparatoria. 
    2.8 In ulteriore subordine, si chiede alla  Corte  costituzionale
di dichiarare l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  155  codice
penale e degli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma  2  codice
di procedura penale (e 554-ter comma 1 c.p.p.), nella  parte  in  cui
non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma
5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel  caso  di
intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere  sentenza
di non luogo a procedere per estinzione del reato per  remissione  di
querela (anziche' sentenza  di  non  doversi  procedere  per  mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza
condanna del querelato al pagamento  delle  spese  del  procedimento,
qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la
prosecuzione delle ricerche dell'imputato. 
    Posto che - in ipotesi statisticamente eccezionali,  ma  comunque
pur possibili - le spese del procedimento potrebbero assumere  valori
apprezzabili, si' da giustificare la prosecuzione delle  ricerche  in
funzione dell'addebito delle spese stesse all'imputato  (in  caso  di
rintraccio del medesimo e di non ricusazione da  parte  del  medesimo
della  remissione  di  querela),   la   soluzione   qui   prospettata
consentirebbe al giudice di valutare caso per  caso  l'importo  delle
spese e di definire il processo con sentenza di non luogo a procedere
per remissione di querela, senza addebito delle  spese  all'imputato,
nell'ipotesi  in  cui  l'importo  delle  spese   recuperabili   renda
manifestamente antieconomico proseguire nelle ricerche  dell'imputato
stesso (previa emissione di sentenza di  non  doversi  procedere  per
mancata   conoscenza   della   pendenza   del   processo   da   parte
dell'imputato). 
    3. Impossibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  delle  norme
ora censurate all'art. 3 della Costituzione. 
    In particolare, il dato letterale delle stesse risulta  chiaro  e
univoco. 
    Soltanto il disposto dell'art. 155 codice penale - che si  limita
a richiedere, perche' la remissione produca effetto, che il querelato
non l'abbia espressamente o tacitamente ricusata  -  potrebbe  essere
interpretato nel senso che non sia necessaria in capo al querelato la
consapevolezza  della  remissione  di  querela  o  che  comunque   il
querelato sia stato posto in condizioni di conoscerla. 
    Da un lato, tuttavia, in linea generale - e  cioe'  al  di  fuori
dell'ipotesi peculiare del soggetto non  a  conoscenza  della  stessa
pendenza del processo - pare condivisibile il principio fissato dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011, secondo cui
e' necessario che il querelato sia quanto meno posto in condizioni di
conoscere la remissione di querela. 
    Dall'altro, e in ogni caso, il citato principio e' ormai recepito
dalla  consolidata  giurisprudenza   di   legittimita'   gia'   sopra
esaminata. 
    Come rilevato piu' volte dalla Colte Costituzionale, «in presenza
di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il giudice a quo,  se
pure e' libero di non uniformarvisi e di  proporre  una  sua  diversa
esegesi,   ha,   alternativamente,   la    facolta'    di    assumere
l'interpretazione censurata in termini  di  "diritto  vivente"  e  di
richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita' con  i
parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39  del  2018,  n.
259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n.  201  del  2015).  Cio',
senza  che  gli  si  possa  addebitare  di  non  aver  seguito  altra
interpretazione, piu' aderente ai parametri stessi, sussistendo  tale
onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le  altre,
sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del  2015)"  (sentenza  n.  141  del
2019)» (cosi', la sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  95  del
2020). 

(1) L'art. 420-quater  comma  2  codice  di  procedura  penale  cosi'
    recitava: «Quando la  notificazione  ai  sensi  del  comma 1  non
    risulta possibile, e sempre  che  non  debba  essere  pronunciata
    sentenza a norma dell'art. 129, il giudice dispone con  ordinanza
    la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente» 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, 
    ritenuta d'ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente
infondata, 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione
dell'art. 3 della Costituzione - delle  norme  di  cui  all'art.  155
codice penale e agli articoli 420-quater comma 1 e  554-bis  comma  2
codice di procedura penale (e in subordine 554-ter comma  1  c.p.p.),
nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex
art. 420-bis comma 5 codice di  procedura  penale  hanno  dato  esito
negativo, nel caso di intervenuta remissione di  querela  il  giudice
emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per
remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per
mancata   conoscenza   della   pendenza   del   processo   da   parte
dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese
del procedimento; 
      in subordine, delle citate norme, per i casi in cui  l'imputato
- per quanto non a conoscenza della pendenza  del  processo  -  abbia
avuto notizia formale del  procedimento  in  fase  d'indagine,  nella
parte  in  cui  dette  norme  non  prevedono  che,  se  le   ricerche
dell'imputato ex art. 420-bis comma  5  codice  di  procedura  penale
hanno dato esito negativo, nel  caso  di  intervenuta  remissione  di
querela il giudice emetta sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per
estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza  di
non doversi procedere  per  mancata  conoscenza  della  pendenza  del
processo da parte dell'imputato); 
      in ulteriore subordine, nella parte in cui non  prevedono  che,
se le ricerche dell'imputato  ex  art.  420-bis  comma  5  codice  di
procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso  di  intervenuta
remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo
a procedere per  estinzione  del  reato  per  remissione  di  querela
(anziche' sentenza di non doversi procedere  per  mancata  conoscenza
della pendenza del processo da parte dell'imputato),  senza  condanna
del querelato al pagamento  delle  spese  del  procedimento,  qualora
l'importo  di  tali  spese  renda  manifestamente  irragionevole   la
prosecuzione delle ricerche dell'imputato. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi   termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui  all'art.  23  comma  4  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. 
      Firenze, 7 luglio 2025 
 
                         Il Giudice: Attina'