Reg. ord. n. 170 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 07/07/2025
Tra: M. D.
Oggetto:
Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento – Violazione del principio di ragionevolezza.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).
- Costituzione, art. 3.
In subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato) – Violazione del principio di ragionevolezza.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).
- Costituzione, art. 3.
In ulteriore subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato – Violazione del principio di ragionevolezza.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).
- Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 155
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 420
Co. 1
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 554
Co. 2
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 554
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 luglio 2025
Ordinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di M. D..
Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito
di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di
querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le
ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.
hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di
querela, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza
di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al
pagamento delle spese del procedimento.
In subordine: Processo penale - Udienza di comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza
dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -
Ipotesi in cui l'imputato, per quanto non a conoscenza del
processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase
d'indagine - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato
ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito
negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice
emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da
parte dell'imputato).
In ulteriore subordine: Processo penale - Udienza di comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza
dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -
Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art.
420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel
caso di intervenuta remissione di querela, il giudice possa
emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da
parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento
delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda
manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche
dell'imputato.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt.
420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art.
554-ter, comma 1, del medesimo codice).
(GU n. 38 del 17-09-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il Giudice, dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a
carico di D M , nata in
il (C.U.I. );
- difesa d'ufficio dall'avv. Andrea Caniato del Foro di Firenze;
imputata del seguente reato:
Del delitto p. e p. dagli articoli 56, 110, 624-625 n. 4 e 8-bis
c.p., perche', al fine di trarre ingiusto profitto, all'interno della
tramvia di Firenze, in concorso con una complice ignota, dopo aver
circondato sfilando dalla sua borsa due portafogli
(con all'interno carte di credito e la somma di euro 80,00), compiva
atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei
suddetti beni, non riuscendo nell'intento perche' la vittima, poco
dopo, si accorgeva della condotta delle due donne inseguendole fuori
dal mezzo, ed infine bloccandole.
Con l'aggravante della destrezza e dell'aver commesso il fatto
all'interno di un mezzo di trasporto.
Fatto commesso in Firenze il 4 luglio 2023
sentite le parti all'udienza odierna premesso che:
- con decreto del pubblico ministero emesso il 19 dicembre 2023
D M era citata a giudizio per un
tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 4 e 8-bis
codice penale in ipotesi commesso il 4 luglio 2023;
- all'udienza predibattimentale del 19 maggio 2025 - non
comparsa l'imputata - il giudice rilevava l'insussistenza delle
condizioni per procedere in assenza della medesima: la prevenuta non
aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a mani proprie o
a mezzo di persona espressamente delegata e non aveva rinunciato a
presenziare, ne' sussistevano elementi per ritenere che la stessa
avesse effettiva conoscenza della pendenza del processo e che
l'assenza fosse dovuta ad una scelta consapevole; al contrario,
plurimi elementi deponevano nel senso che la predetta fosse
inconsapevole della pendenza del processo: era assistita - fin
dall'inizio del procedimento - da un difensore d'ufficio, che in
apposita memoria riferiva di non avere avuto contatti con la
medesima; all'epoca dei fatti, in sede d'identificazione, si era
rifiutata di eleggere un domicilio ai fini delle notifiche (o
comunque non era stata in grado di eleggere un domicilio), per cui
tutte le notifiche erano avvenute presso il difensore; nessun altro
atto aveva coinvolto successivamente la prevenuta personalmente;
- alla stessa udienza del 19 maggio 2025 la persona
offesa , comparsa personalmente, dichiarava di
rimettere la querela;
- il giudice ai sensi dell'art. 420-bis comma 5 codice di
procedura penale - richiamato dall'art. 554-bis comma 2 codice di
procedura penale - rinviava l'udienza e disponeva che il decreto di
citazione a giudizio e il verbale d'udienza fossero notificati
all'imputata personalmente ad opera della polizia giudiziaria, previe
ricerche;
- all'udienza odierna si prendeva atto dell'esito negativo
delle ricerche effettuate dalla Polizia Giudiziaria; le parti
illustravano quindi le proprie conclusioni, chiedendo pronunciarsi
sentenza ex art. 420-quater c.p.p.;
rilevato che:
A) il reato contestato all'imputata e' procedibile a querela:
non e' infatti contestata alcuna delle circostanze che rendono il
delitto di furto (tentato) procedibile d'ufficio;
B) la persona offesa, che in data 4 luglio 2023 aveva
presentato regolare querela, in data 19 maggio 2025 ha rimesso la
querela;
C) ai sensi dell'art. 152 codice penale nei reati punibili a
querela della persona offesa, la remissione estingue il reato; il
successivo art. 155 codice penale prevede che la remissione non
produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente
ricusata;
D) secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita',
perche' la omessa comparizione in udienza del querelato integri
mancanza di "ricusa" idonea per la pronuncia di estinzione del reato
per tale causa, e' necessario che il querelato sia posto a conoscenza
dell'avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla
(cfr. Cass. Sez. Un. , Sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011;
successivamente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40552
del 21 maggio 2013 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48272 dell'11 novembre
2022);
E) nell'attuale processo l'imputata, non comparsa in udienza e
con ogni probabilita' non a conoscenza della pendenza del processo:
non e' conseguentemente a conoscenza neppure della citata remissione
di querela ne' e' in condizione di conoscerla;
F) alla stregua della citata giurisprudenza, questo giudice non
potrebbe quindi emettere sentenza di non luogo a procedere per
l'estinzione del reato per remissione di querela; stante l'esito
negativo delle ricerche, dovrebbe viceversa emettere sentenza di non
doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo
da parte dell'imputata;
G) pare tuttavia necessario il pronunciamento della Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale delle
disposizioni dell'art. 155 codice penale e degli articoli 420-quater
e 554-bis codice di procedura penale (e in subordine 554-ter c.p.p.)
nella parte in cui non prevedono che nel caso di remissione di
querela il giudice, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis
comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, emetta
sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per
remissione di querela, senza condanna del querelato al pagamento
delle spese del procedimento; in subordine, delle citate norme, per i
casi in cui l'imputato - per quanto non a conoscenza della pendenza
del processo - abbia avuto notizia formale del procedimento in fase
d'indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che nel caso
di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di
non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di
querela; in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che
nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa
emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
per remissione di querela, senza condanna del querelato al pagamento
delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda
manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche
dell'imputato.
cio' premesso,
Osserva
1. Rilevanza delle questioni
1.1 L'imputata, cui e' ascritto un reato procedibile a querela,
non risulta a conoscenza della pendenza del processo e le ricerche
disposte ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale hanno
avuto esito negativo.
In base alle norme qui censurate, questo giudice - pur a fronte
della remissione della querela da parte della persona offesa - non
potrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione
del reato, posto che l'imputata non e' consapevole della citata
remissione ne' e' stata posta in condizioni di conoscerla; stante
l'impossibilita' di procedere in assenza, lo scrivente dovrebbe
percio' emettere ex art. 420-quater codice di procedura penale
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della
pendenza del processo da parte dell'imputata e cosi' disporre tra
l'altro le ricerche dell'imputata da parte della polizia giudiziaria
(e, nel caso di rintraccio la notifica della sentenza) fino al
decorso del termine di cui all'art. 159 comma 4 c.p., nel caso di
specie quindi fino al 4 novembre 2036 (13 anni e 4 mesi dal momento
del fatto, posto che il termine ordinario di prescrizione e' di anni
6 e mesi 8; secondo altra tesi il termine di 13 anni e 4 mesi
dovrebbe computarsi dall'ultimo atto interruttivo e quindi
decorrerebbe il 19 aprile 2037).
1.2 Ove viceversa taluna delle questioni qui sollevate - in via
principale o in via subordinata - fosse accolta, si potrebbe e
dovrebbe emettere una sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato: il reato contestato e' procedibile a querela e
la persona offesa ha rimesso la querela.
1.3 Quanto alla prima questione subordinata, si deve inoltre
rilevare che in data 4 luglio 2023 l'imputata, nell'immediatezza dei
fatti a lei ascritti, era identificata dalla Polizia Giudiziaria, che
con riguardo all'ipotesi di reato ora in esame la invitava ad
eleggere un domicilio e a nominare un difensore di fiducia, oltre a
fornirle gli avvisi di legge; contestualmente la prevenuta era
oggetto di perquisizione personale (con esito negativo);
L'imputata, dunque, in fase d'indagine aveva formale notizia del
procedimento a suo carico.
1.4 Quanto alla seconda questione subordinata, si deve rilevare
che dagli atti del procedimento non risultano spese di giustizia
particolari, per cui - in caso di condanna alle spese del
procedimento a seguito di remissione di querela - tali spese
sarebbero pari all'importo forfettizzato di euro 80. Emettere la
sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e disporre la
prosecuzione delle ricerche fino al 4 novembre 2036 sarebbe dunque -
da un punto di vista economico (avuto riguardo alla possibilita' di
recupero delle citate spese del procedimento) - palesemente
irragionevole.
2. Non manifesta infondatezza
2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 155 codice penale - come interpretata dalla
giurisprudenza di legittimita' assurta a diritto vivente - nella
parte in cui non consente che nel caso di remissione di querela il
giudice, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice
di procedura penale hanno dato esito negativo. possa emettere
sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per
remissione di querela.
Parallelamente, sul piano processuale, si dubita della
legittimita' costituzionale delle norme di cui agli articoli
420-quater comma 1 codice di procedura penale (che disciplina la
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della
pendenza del processo da parte dell'imputato) e 554-bis comma 2
codice di procedura penale (che richiama l'art. 420-quater codice di
procedura penale per l'ipotesi di udienza predibattimentale), nonche'
- in via gradata - dell'art. 554-ter comma 1 codice di procedura
penale (che disciplina la sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato).
Tali norme nella citata ipotesi impongono al giudice di emettere
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della
pendenza del processo da parte dell'imputato anziche' sentenza di non
luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela.
Da un punto di vista sistematico pare preferibile un intervento
manipolativo, oltre che sulla norma di diritto sostanziale, sulle
norme processuali di cui agli articoli 420-quater comma 1 codice di
procedura penale e 554-bis comma 2 c.p.p.; in via gradata, si propone
di intervenire, oltre che sulla norma di diritto sostanziale, sulla
norma di cui all'art. 554-ter comma 1 c.p.p.
2.2 Detta disciplina pare in violazione dell'art. 3 della
Costituzione. Pare infatti irragionevole nella misura in cui, a
fronte di una remissione di querela, impone l'emissione di una
sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e quindi la
prosecuzione delle ricerche dell'imputato anche per molti anni in
ragione dell'astratta possibilita' di una ricusazione della
remissione da parte dell'imputato, ipotesi pressoche' di scuola.
2.3 La pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato per remissione di querela risponderebbe con ogni
evidenza all'interesse sia dell'imputato, sia dell'Amministrazione
della giustizia.
2.3.1 Sotto il primo profilo, la sentenza di non luogo a
procedere per estinzione del reato per remissione di querela
comporterebbe la definizione del procedimento senza alcuna
conseguenza negativa per l'imputato, neppure in termini di iscrizioni
pregiudizievoli nel certificato del casellario.
Viceversa la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere
per mancata conoscenza della pendenza del processo comporterebbe,
stante la natura non definitiva di tale sentenza, la perdurante
pendenza del procedimento a carico dell'imputato, la continuazione
delle ricerche del medesimo, con annotazione nelle banche dati di
polizia (anche di portata internazionale), con la conseguenza che in
caso di rintraccio l'imputato verrebbe sottoposto alle procedure di
identificazione e notifica della sentenza, con i connessi disagi
(spesso il rintraccio avviene ad opera della polizia di frontiera in
occasione del transito in un aeroporto). Ai sensi dell'art.
420-quater comma 7 codice di procedura penale persisterebbe (fino
alla irrevocabilita' della sentenza di non doversi procedere)
l'efficacia delle eventuali ordinanze cautelari applicative di misure
custodiali, con la conseguenza che in caso di rintraccio l'imputato
verrebbe immediatamente sottoposto a custodia cautelare;
persisterebbero altresi' ai sensi dello stesso art. 420-quater comma
7 codice di procedura penale gli eventuali vincoli legati a
provvedimenti di sequestro.
2.3.2 Ancora piu' evidente risulta l'interesse
dell'Amministrazione ad una definizione immediata del procedimento
con sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per
remissione di querela.
A fronte di un reato procedibile a querela, in cui dunque il
legislatore nell'esercizio della propria discrezionalita' ha dato la
prevalenza all'interesse della persona offesa allo svolgimento o meno
del processo, una volta venuto meno tale interesse viene meno per
definizione l'interesse dell'ordinamento alla celebrazione del
processo.
Al contrario, la permanente pendenza del processo e la
continuazione delle ricerche dell'imputato, con persistente
revocabilita' della sentenza ex art. 420-quater c.p.p., comportano un
significativo dispendio di energie e risorse da parte
dell'Amministrazione, in relazione allo svolgimento delle ricerche da
parte della Polizia Giudiziaria, ai necessari adempimenti di
cancelleria, al mantenimento in custodia (eventualmente onerosa) di
beni in sequestro, alla revoca della sentenza e alla ripresa del
processo in caso di successivo rintraccio.
2.4 Tale sacrificio - per l'imputato e per l'Amministrazione -
potrebbe astrattamente rispondere a due ragioni: da un lato,
l'interesse a consentire all'imputato - una volta che il Pm abbia
esercitato l'azione penale, cosi' formalizzando un'accusa nei suoi
confronti - di difendersi nel merito di tale accusa e cosi' tutelare
il proprio onore e la propria reputazione: dall'altro, il fatto che,
in caso di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
per remissione di querela, le spese del procedimento - salvo diverso
accordo tra le parti - sono addebitate all'imputato, che, nel caso in
cui non sia a conoscenza del processo e della remissione, non e' in
grado di ponderare la convenienza di un simile proscioglimento con
spese a carico.
2.5 Il primo profilo - l'interesse di colui nei cui confronti sia
stata formalizzata un'accusa a «difendersi provando» - e' certamente
meritevole di considerazione.
2.5.1 Tuttavia, la specialita' del contesto e in particolare
l'irreperibilita' di tale soggetto nonostante le prime ricerche gia'
effettuate - irreperibilita' che potrebbe persistere per numerosi
anni - induce a dubitare della legittimita' costituzionale di una
disciplina che sacrifica considerevolmente altri interessi dello
stesso imputato, in primo luogo quello a fuoriuscire dal procedimento
penale prima possibile, oltre a quelli dello Stato.
2.5.2 D'altro canto, nel citato peculiare contesto anche
l'analogo astratto interesse dell'imputato a poter rinunciare alla
prescrizione (interesse sempre correlato alla possibilita' di
difendersi nel merito e cosi' tutelare il proprio onore e la propria
reputazione: cfr. tra le altre la sentenza della Corte costituzionale
n. 41 del 2024) e' stato ritenuto dal legislatore subvalente rispetto
a quello alla definizione immediata del processo.
In effetti, qualora al momento della ipotetica pronuncia ex art.
420-quater codice di procedura penale fosse gia' decorso il termine
di prescrizione, il giudice dovrebbe emettere sentenza di non luogo a
procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della
pendenza del processo da parte dell'imputato. Detta soluzione,
benche' non sia prevista espressamente dall'art. 420-quater codice di
procedura penale (a differenza di quanto avveniva prime delle
modifiche apportate all'art. 420-quater dal decreto legislativo n.
150/2022 (1) ), sembra doversi ricavare necessariamente sia dall'art.
129 codice di procedura penale - che detta un principio generale (la
soluzione non e' prevista espressamente neppure per l'ipotesi di
intervenuta depenalizzazione del reato o di mancanza originaria della
condizione di procedibilita') - sia dal fatto che la sentenza ex art.
420-quater codice di procedura penale deve prevedere che le ricerche
siano effettuate solo fino al decorso del termine di cui all'art. 159
ultimo comma c.p.; tale ultima norma prevede una sospensione del
decorso del termine di prescrizione, sospensione che ha senso solo
nella misura in cui il termine non sia gia' decorso.
D'altronde, l'interesse alla possibilita' di rinunciare alla
prescrizione e' stato valutato subvalente anche nella diversa ipotesi
in cui il termine di prescrizione - inizialmente non maturato -
decorra successivamente per effetto del superamento del limite
massimo di cui all'art. 159 ultimo comma c.p.: in tale ipotesi, le
ricerche inizialmente disposte con la sentenza ex art. 420-quater
codice di procedura penale verranno interrotte e la citata sentenza
non sara' piu' revocabile, con conseguente impossibilita' per
l'imputato di rinunciare alla prescrizione.
A parere di chi scrive, l'attuale disciplina tratta
ingiustificatamente in modo diverso - con conseguente violazione
dell'art. 3 della Costituzione - l'ipotesi in cui, a fronte di un
soggetto nei cui confronti non si possa procedere in assenza, sia
gia' decorso il termine di prescrizione e l'ipotesi in cui, a fronte
di un soggetto nei cui confronti non si possa procedere in assenza,
sia intervenuta la remissione della querela.
2.5.3 Si deve inoltre rilevare che la Corte costituzionale con la
sentenza n. 195 del 2002 ha affrontato l'ipotesi per certi versi
analoga in cui, nel processo minorile, ai sensi dell'art. 32 comma 1
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, il giudice
dell'udienza preliminare non poteva emettere sentenza di non luogo a
procedere nei casi previsti dall'art. 425 codice di procedura penale
per la contumacia o l'irreperibilita' dell'imputato e quindi per
l'impossibilita' di acquisire il consenso del medesimo.
Nella citata sentenza la Corte costituzionale distingueva tra le
sentenze di proscioglimento con formula ampiamente liberatoria o,
comunque, «tale da non postulare alcun accertamento di
responsabilita' dell'imputato» - tra le quali indicava espressamente
anche la sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela
- e le sentenze di non luogo a procedere che presuppongono un
accertamento di responsabilita'. Rispetto alle prime ravvisava
l'irragionevolezza della disciplina censurata, che non consentiva al
giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso in
cui non fosse prestato il consenso (eventualmente anche per la
contumacia o l'irreperibilita' dell'imputato), disciplina ritenuta in
contrasto con le finalita' deflative che ispirano l'impianto
dell'udienza preliminare minorile, oltre che con i principi
costituzionali e di diritto internazionale che tutelano i fanciulli.
Detta pronuncia ha interessato un settore assai peculiare
dell'ordinamento, quale e' quello del processo minorile. Tuttavia,
paiono potersi ravvisare alcuni tratti comuni con la situazione ora
in esame, che sembrano poter giustificare un'analoga soluzione.
Innanzi tutto, anche l'udienza preliminare e l'udienza
predibattimentale del processo ordinario (a carico degli adulti)
svolgono ormai un'importante funzione deflattiva. Come ha
sottolineato anche la Corte costituzionale nella gia' citata sentenza
41 del 2024, il legislatore - consapevole del fatto che «il processo
penale e' una risorsa scarsa, che implica costi ingenti a carico di
tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed "esistenziali"» -
ha ormai adottato standard molto piu' selettivi che in passato in
ordine ai processi da svolgere.
E' si' vero che nella situazione oggetto della citata sentenza n.
195 del 2002 l'alternativa alla sentenza di non luogo a procedere era
il decreto che dispone il giudizio, laddove nella situazione ora in
esame l'alternativa e' una sentenza di non doversi procedere per
mancata conoscenza della pendenza del processo. Si tratta di
un'alternativa normalmente meno onerosa rispetto alla celebrazione di
un processo dibattimentale, ma comunque foriera di un notevole
dispendio di risorse per lo Stato (soprattutto nel caso in cui il
termine ex art. 159 ultimo comma codice penale sia lontano e quindi
le ricerche debbano essere effettuate per numerosi anni).
In secondo luogo, l'interesse ad una fuoruscita quanto piu'
celere possibile dal procedimento penale - se con riguardo ai
minorenni e' ancora maggiore - e' comunque comune a tutti gli
imputati.
Anche con riguardo agli adulti irreperibili - nei cui confronti
non e' possibile quindi procedere in assenza - la sentenza di non
luogo a procedere per remissione di querela, che non presuppone alcun
accertamento di responsabilita', costituisce dunque la soluzione piu'
rispondente all'interesse dell'imputato.
2.6 Quanto al secondo profilo - l'addebito delle spese al
querelato - le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella gia'
citata sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011 hanno sottolineato che,
in caso di remissione di querela, la previsione ai sensi dell'art.
340 comma 4 codice di procedura penale della condanna del querelato
al pagamento delle spese processuali «esige razionalmente che colui
che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione
della querela».
Al riguardo, occorre premettere che la condanna del querelato al
pagamento delle spese processuali (in assenza di una diversa
previsione nell'atto di remissione) non risponde ad una finalita'
punitiva (che non sarebbe del resto legittima stante l'assenza di un
accertamento di responsabilita'), ma in senso lato riparatoria.
Tanto premesso, appare allora irragionevole una disciplina che,
onde evitare l'addebito all'imputato irreperibile delle spese del
procedimento - normalmente pari ad appena 80 euro - imponga allo
Stato di proseguire per anni nella sua ricerca, cosi' comportando una
dispersione di risorse ampiamente superiori.
Pare allora piu' ragionevole una soluzione che eviti il citato
dispendio di risorse e al tempo stesso, onde evitare l'anomalia
evidenziata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio
2011, non comporti l'addebito all'imputato querelato delle spese del
procedimento. Si tratterebbe del mancato recupero da parte dello
Stato di importi - nella quasi totalita' dei casi irrisori (sia in
valore assoluto, sia rispetto al dispendio di risorse che
richiederebbe la prosecuzione delle ricerche) e il cui recupero
effettivo pur in caso di condanna sarebbe comunque oltremodo incerto.
2.7 In via principale, si chiede quindi alla Corte costituzionale
di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 155 codice
penale sul piano di diritto sostanziale e degli articoli 420-quater
comma 1, 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter comma
1 c.p.p.) sul piano processuale, nella parte in cui non prevedono
che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di
procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta
remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a
procedere per estinzione del reato per remissione di querela
(anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza
della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna
del querelato al pagamento delle spese del procedimento. Non pare
necessario un intervento manipolativo espresso sull'art. 340 comma 4
c.p.p., posto che la deroga al relativo disposto potrebbe essere
inserita nell'ambito delle norme ora censurate.
2.8 In subordine, per i casi in cui l'imputato - per quanto non a
conoscenza della pendenza del processo - abbia avuto notizia formale.
del procedimento in fase d'indagine, si chiede alla Corte
costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 155 codice penale e degli articoli 420-quater comma 1,
554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter comma 1
c.p.p.), nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche
dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale
hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di
querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di
non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processo da parte dell'imputato).
Nelle citate ipotesi, infatti, se l'incertezza circa la
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato non
consente di procedere in sua assenza, la circostanza che il medesimo
abbia avuto un contatto ufficiale con le autorita' inquirenti e che
ciononostante non si sia preoccupato di sincerarsi dell'evoluzione
del procedimento potrebbe giustificare l'addebito nei suoi confronti
delle spese del procedimento, a fronte della definizione del medesimo
per remissione di querela, posto che tale addebito non avrebbe una
finalita' sanzionatoria, ma unicamente riparatoria.
2.8 In ulteriore subordine, si chiede alla Corte costituzionale
di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 155 codice
penale e degli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma 2 codice
di procedura penale (e 554-ter comma 1 c.p.p.), nella parte in cui
non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma
5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di
intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza
di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di
querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza
condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento,
qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la
prosecuzione delle ricerche dell'imputato.
Posto che - in ipotesi statisticamente eccezionali, ma comunque
pur possibili - le spese del procedimento potrebbero assumere valori
apprezzabili, si' da giustificare la prosecuzione delle ricerche in
funzione dell'addebito delle spese stesse all'imputato (in caso di
rintraccio del medesimo e di non ricusazione da parte del medesimo
della remissione di querela), la soluzione qui prospettata
consentirebbe al giudice di valutare caso per caso l'importo delle
spese e di definire il processo con sentenza di non luogo a procedere
per remissione di querela, senza addebito delle spese all'imputato,
nell'ipotesi in cui l'importo delle spese recuperabili renda
manifestamente antieconomico proseguire nelle ricerche dell'imputato
stesso (previa emissione di sentenza di non doversi procedere per
mancata conoscenza della pendenza del processo da parte
dell'imputato).
3. Impossibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme
ora censurate all'art. 3 della Costituzione.
In particolare, il dato letterale delle stesse risulta chiaro e
univoco.
Soltanto il disposto dell'art. 155 codice penale - che si limita
a richiedere, perche' la remissione produca effetto, che il querelato
non l'abbia espressamente o tacitamente ricusata - potrebbe essere
interpretato nel senso che non sia necessaria in capo al querelato la
consapevolezza della remissione di querela o che comunque il
querelato sia stato posto in condizioni di conoscerla.
Da un lato, tuttavia, in linea generale - e cioe' al di fuori
dell'ipotesi peculiare del soggetto non a conoscenza della stessa
pendenza del processo - pare condivisibile il principio fissato dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011, secondo cui
e' necessario che il querelato sia quanto meno posto in condizioni di
conoscere la remissione di querela.
Dall'altro, e in ogni caso, il citato principio e' ormai recepito
dalla consolidata giurisprudenza di legittimita' gia' sopra
esaminata.
Come rilevato piu' volte dalla Colte Costituzionale, «in presenza
di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il giudice a quo, se
pure e' libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa
esegesi, ha, alternativamente, la facolta' di assumere
l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di
richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita' con i
parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018, n.
259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015). Cio',
senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra
interpretazione, piu' aderente ai parametri stessi, sussistendo tale
onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le altre,
sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015)" (sentenza n. 141 del
2019)» (cosi', la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del
2020).
(1) L'art. 420-quater comma 2 codice di procedura penale cosi'
recitava: «Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non
risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata
sentenza a norma dell'art. 129, il giudice dispone con ordinanza
la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente»
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,
ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente
infondata,
Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione
dell'art. 3 della Costituzione - delle norme di cui all'art. 155
codice penale e agli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma 2
codice di procedura penale (e in subordine 554-ter comma 1 c.p.p.),
nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex
art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito
negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice
emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per
remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per
mancata conoscenza della pendenza del processo da parte
dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese
del procedimento;
in subordine, delle citate norme, per i casi in cui l'imputato
- per quanto non a conoscenza della pendenza del processo - abbia
avuto notizia formale del procedimento in fase d'indagine, nella
parte in cui dette norme non prevedono che, se le ricerche
dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale
hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di
querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di
non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processo da parte dell'imputato);
in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che,
se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di
procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta
remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo
a procedere per estinzione del reato per remissione di querela
(anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza
della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna
del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora
l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la
prosecuzione delle ricerche dell'imputato.
Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23 comma 4 legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice: Attina'
Oggetto:
Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento – Violazione del principio di ragionevolezza.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).
- Costituzione, art. 3.
In subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato) – Violazione del principio di ragionevolezza.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).
- Costituzione, art. 3.
In ulteriore subordine: Processo penale – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Assenza dell’imputato – Remissione di querela – Provvedimenti del giudice – Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato – Violazione del principio di ragionevolezza.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice).
- Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 155
codice di procedura penale del Num. Art. 420 Co. 1
codice di procedura penale del Num. Art. 554 Co. 2
codice di procedura penale del Num. Art. 554 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 luglio 2025 Ordinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di M. D.. Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento. In subordine: Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Ipotesi in cui l'imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d'indagine - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). In ulteriore subordine: Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell'imputato. - Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice). (GU n. 38 del 17-09-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il Giudice, dr Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di D M , nata in il (C.U.I. ); - difesa d'ufficio dall'avv. Andrea Caniato del Foro di Firenze; imputata del seguente reato: Del delitto p. e p. dagli articoli 56, 110, 624-625 n. 4 e 8-bis c.p., perche', al fine di trarre ingiusto profitto, all'interno della tramvia di Firenze, in concorso con una complice ignota, dopo aver circondato sfilando dalla sua borsa due portafogli (con all'interno carte di credito e la somma di euro 80,00), compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei suddetti beni, non riuscendo nell'intento perche' la vittima, poco dopo, si accorgeva della condotta delle due donne inseguendole fuori dal mezzo, ed infine bloccandole. Con l'aggravante della destrezza e dell'aver commesso il fatto all'interno di un mezzo di trasporto. Fatto commesso in Firenze il 4 luglio 2023 sentite le parti all'udienza odierna premesso che: - con decreto del pubblico ministero emesso il 19 dicembre 2023 D M era citata a giudizio per un tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 4 e 8-bis codice penale in ipotesi commesso il 4 luglio 2023; - all'udienza predibattimentale del 19 maggio 2025 - non comparsa l'imputata - il giudice rilevava l'insussistenza delle condizioni per procedere in assenza della medesima: la prevenuta non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a mani proprie o a mezzo di persona espressamente delegata e non aveva rinunciato a presenziare, ne' sussistevano elementi per ritenere che la stessa avesse effettiva conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza fosse dovuta ad una scelta consapevole; al contrario, plurimi elementi deponevano nel senso che la predetta fosse inconsapevole della pendenza del processo: era assistita - fin dall'inizio del procedimento - da un difensore d'ufficio, che in apposita memoria riferiva di non avere avuto contatti con la medesima; all'epoca dei fatti, in sede d'identificazione, si era rifiutata di eleggere un domicilio ai fini delle notifiche (o comunque non era stata in grado di eleggere un domicilio), per cui tutte le notifiche erano avvenute presso il difensore; nessun altro atto aveva coinvolto successivamente la prevenuta personalmente; - alla stessa udienza del 19 maggio 2025 la persona offesa , comparsa personalmente, dichiarava di rimettere la querela; - il giudice ai sensi dell'art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale - richiamato dall'art. 554-bis comma 2 codice di procedura penale - rinviava l'udienza e disponeva che il decreto di citazione a giudizio e il verbale d'udienza fossero notificati all'imputata personalmente ad opera della polizia giudiziaria, previe ricerche; - all'udienza odierna si prendeva atto dell'esito negativo delle ricerche effettuate dalla Polizia Giudiziaria; le parti illustravano quindi le proprie conclusioni, chiedendo pronunciarsi sentenza ex art. 420-quater c.p.p.; rilevato che: A) il reato contestato all'imputata e' procedibile a querela: non e' infatti contestata alcuna delle circostanze che rendono il delitto di furto (tentato) procedibile d'ufficio; B) la persona offesa, che in data 4 luglio 2023 aveva presentato regolare querela, in data 19 maggio 2025 ha rimesso la querela; C) ai sensi dell'art. 152 codice penale nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato; il successivo art. 155 codice penale prevede che la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata; D) secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita', perche' la omessa comparizione in udienza del querelato integri mancanza di "ricusa" idonea per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa, e' necessario che il querelato sia posto a conoscenza dell'avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla (cfr. Cass. Sez. Un. , Sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011; successivamente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40552 del 21 maggio 2013 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48272 dell'11 novembre 2022); E) nell'attuale processo l'imputata, non comparsa in udienza e con ogni probabilita' non a conoscenza della pendenza del processo: non e' conseguentemente a conoscenza neppure della citata remissione di querela ne' e' in condizione di conoscerla; F) alla stregua della citata giurisprudenza, questo giudice non potrebbe quindi emettere sentenza di non luogo a procedere per l'estinzione del reato per remissione di querela; stante l'esito negativo delle ricerche, dovrebbe viceversa emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputata; G) pare tuttavia necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 155 codice penale e degli articoli 420-quater e 554-bis codice di procedura penale (e in subordine 554-ter c.p.p.) nella parte in cui non prevedono che nel caso di remissione di querela il giudice, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela, senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento; in subordine, delle citate norme, per i casi in cui l'imputato - per quanto non a conoscenza della pendenza del processo - abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d'indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela; in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela, senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell'imputato. cio' premesso, Osserva 1. Rilevanza delle questioni 1.1 L'imputata, cui e' ascritto un reato procedibile a querela, non risulta a conoscenza della pendenza del processo e le ricerche disposte ai sensi dell'art. 420-bis codice di procedura penale hanno avuto esito negativo. In base alle norme qui censurate, questo giudice - pur a fronte della remissione della querela da parte della persona offesa - non potrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, posto che l'imputata non e' consapevole della citata remissione ne' e' stata posta in condizioni di conoscerla; stante l'impossibilita' di procedere in assenza, lo scrivente dovrebbe percio' emettere ex art. 420-quater codice di procedura penale sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputata e cosi' disporre tra l'altro le ricerche dell'imputata da parte della polizia giudiziaria (e, nel caso di rintraccio la notifica della sentenza) fino al decorso del termine di cui all'art. 159 comma 4 c.p., nel caso di specie quindi fino al 4 novembre 2036 (13 anni e 4 mesi dal momento del fatto, posto che il termine ordinario di prescrizione e' di anni 6 e mesi 8; secondo altra tesi il termine di 13 anni e 4 mesi dovrebbe computarsi dall'ultimo atto interruttivo e quindi decorrerebbe il 19 aprile 2037). 1.2 Ove viceversa taluna delle questioni qui sollevate - in via principale o in via subordinata - fosse accolta, si potrebbe e dovrebbe emettere una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato: il reato contestato e' procedibile a querela e la persona offesa ha rimesso la querela. 1.3 Quanto alla prima questione subordinata, si deve inoltre rilevare che in data 4 luglio 2023 l'imputata, nell'immediatezza dei fatti a lei ascritti, era identificata dalla Polizia Giudiziaria, che con riguardo all'ipotesi di reato ora in esame la invitava ad eleggere un domicilio e a nominare un difensore di fiducia, oltre a fornirle gli avvisi di legge; contestualmente la prevenuta era oggetto di perquisizione personale (con esito negativo); L'imputata, dunque, in fase d'indagine aveva formale notizia del procedimento a suo carico. 1.4 Quanto alla seconda questione subordinata, si deve rilevare che dagli atti del procedimento non risultano spese di giustizia particolari, per cui - in caso di condanna alle spese del procedimento a seguito di remissione di querela - tali spese sarebbero pari all'importo forfettizzato di euro 80. Emettere la sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e disporre la prosecuzione delle ricerche fino al 4 novembre 2036 sarebbe dunque - da un punto di vista economico (avuto riguardo alla possibilita' di recupero delle citate spese del procedimento) - palesemente irragionevole. 2. Non manifesta infondatezza 2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 155 codice penale - come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita' assurta a diritto vivente - nella parte in cui non consente che nel caso di remissione di querela il giudice, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo. possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela. Parallelamente, sul piano processuale, si dubita della legittimita' costituzionale delle norme di cui agli articoli 420-quater comma 1 codice di procedura penale (che disciplina la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato) e 554-bis comma 2 codice di procedura penale (che richiama l'art. 420-quater codice di procedura penale per l'ipotesi di udienza predibattimentale), nonche' - in via gradata - dell'art. 554-ter comma 1 codice di procedura penale (che disciplina la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato). Tali norme nella citata ipotesi impongono al giudice di emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato anziche' sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela. Da un punto di vista sistematico pare preferibile un intervento manipolativo, oltre che sulla norma di diritto sostanziale, sulle norme processuali di cui agli articoli 420-quater comma 1 codice di procedura penale e 554-bis comma 2 c.p.p.; in via gradata, si propone di intervenire, oltre che sulla norma di diritto sostanziale, sulla norma di cui all'art. 554-ter comma 1 c.p.p. 2.2 Detta disciplina pare in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Pare infatti irragionevole nella misura in cui, a fronte di una remissione di querela, impone l'emissione di una sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale e quindi la prosecuzione delle ricerche dell'imputato anche per molti anni in ragione dell'astratta possibilita' di una ricusazione della remissione da parte dell'imputato, ipotesi pressoche' di scuola. 2.3 La pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela risponderebbe con ogni evidenza all'interesse sia dell'imputato, sia dell'Amministrazione della giustizia. 2.3.1 Sotto il primo profilo, la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela comporterebbe la definizione del procedimento senza alcuna conseguenza negativa per l'imputato, neppure in termini di iscrizioni pregiudizievoli nel certificato del casellario. Viceversa la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo comporterebbe, stante la natura non definitiva di tale sentenza, la perdurante pendenza del procedimento a carico dell'imputato, la continuazione delle ricerche del medesimo, con annotazione nelle banche dati di polizia (anche di portata internazionale), con la conseguenza che in caso di rintraccio l'imputato verrebbe sottoposto alle procedure di identificazione e notifica della sentenza, con i connessi disagi (spesso il rintraccio avviene ad opera della polizia di frontiera in occasione del transito in un aeroporto). Ai sensi dell'art. 420-quater comma 7 codice di procedura penale persisterebbe (fino alla irrevocabilita' della sentenza di non doversi procedere) l'efficacia delle eventuali ordinanze cautelari applicative di misure custodiali, con la conseguenza che in caso di rintraccio l'imputato verrebbe immediatamente sottoposto a custodia cautelare; persisterebbero altresi' ai sensi dello stesso art. 420-quater comma 7 codice di procedura penale gli eventuali vincoli legati a provvedimenti di sequestro. 2.3.2 Ancora piu' evidente risulta l'interesse dell'Amministrazione ad una definizione immediata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela. A fronte di un reato procedibile a querela, in cui dunque il legislatore nell'esercizio della propria discrezionalita' ha dato la prevalenza all'interesse della persona offesa allo svolgimento o meno del processo, una volta venuto meno tale interesse viene meno per definizione l'interesse dell'ordinamento alla celebrazione del processo. Al contrario, la permanente pendenza del processo e la continuazione delle ricerche dell'imputato, con persistente revocabilita' della sentenza ex art. 420-quater c.p.p., comportano un significativo dispendio di energie e risorse da parte dell'Amministrazione, in relazione allo svolgimento delle ricerche da parte della Polizia Giudiziaria, ai necessari adempimenti di cancelleria, al mantenimento in custodia (eventualmente onerosa) di beni in sequestro, alla revoca della sentenza e alla ripresa del processo in caso di successivo rintraccio. 2.4 Tale sacrificio - per l'imputato e per l'Amministrazione - potrebbe astrattamente rispondere a due ragioni: da un lato, l'interesse a consentire all'imputato - una volta che il Pm abbia esercitato l'azione penale, cosi' formalizzando un'accusa nei suoi confronti - di difendersi nel merito di tale accusa e cosi' tutelare il proprio onore e la propria reputazione: dall'altro, il fatto che, in caso di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela, le spese del procedimento - salvo diverso accordo tra le parti - sono addebitate all'imputato, che, nel caso in cui non sia a conoscenza del processo e della remissione, non e' in grado di ponderare la convenienza di un simile proscioglimento con spese a carico. 2.5 Il primo profilo - l'interesse di colui nei cui confronti sia stata formalizzata un'accusa a «difendersi provando» - e' certamente meritevole di considerazione. 2.5.1 Tuttavia, la specialita' del contesto e in particolare l'irreperibilita' di tale soggetto nonostante le prime ricerche gia' effettuate - irreperibilita' che potrebbe persistere per numerosi anni - induce a dubitare della legittimita' costituzionale di una disciplina che sacrifica considerevolmente altri interessi dello stesso imputato, in primo luogo quello a fuoriuscire dal procedimento penale prima possibile, oltre a quelli dello Stato. 2.5.2 D'altro canto, nel citato peculiare contesto anche l'analogo astratto interesse dell'imputato a poter rinunciare alla prescrizione (interesse sempre correlato alla possibilita' di difendersi nel merito e cosi' tutelare il proprio onore e la propria reputazione: cfr. tra le altre la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024) e' stato ritenuto dal legislatore subvalente rispetto a quello alla definizione immediata del processo. In effetti, qualora al momento della ipotetica pronuncia ex art. 420-quater codice di procedura penale fosse gia' decorso il termine di prescrizione, il giudice dovrebbe emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Detta soluzione, benche' non sia prevista espressamente dall'art. 420-quater codice di procedura penale (a differenza di quanto avveniva prime delle modifiche apportate all'art. 420-quater dal decreto legislativo n. 150/2022 (1) ), sembra doversi ricavare necessariamente sia dall'art. 129 codice di procedura penale - che detta un principio generale (la soluzione non e' prevista espressamente neppure per l'ipotesi di intervenuta depenalizzazione del reato o di mancanza originaria della condizione di procedibilita') - sia dal fatto che la sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale deve prevedere che le ricerche siano effettuate solo fino al decorso del termine di cui all'art. 159 ultimo comma c.p.; tale ultima norma prevede una sospensione del decorso del termine di prescrizione, sospensione che ha senso solo nella misura in cui il termine non sia gia' decorso. D'altronde, l'interesse alla possibilita' di rinunciare alla prescrizione e' stato valutato subvalente anche nella diversa ipotesi in cui il termine di prescrizione - inizialmente non maturato - decorra successivamente per effetto del superamento del limite massimo di cui all'art. 159 ultimo comma c.p.: in tale ipotesi, le ricerche inizialmente disposte con la sentenza ex art. 420-quater codice di procedura penale verranno interrotte e la citata sentenza non sara' piu' revocabile, con conseguente impossibilita' per l'imputato di rinunciare alla prescrizione. A parere di chi scrive, l'attuale disciplina tratta ingiustificatamente in modo diverso - con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione - l'ipotesi in cui, a fronte di un soggetto nei cui confronti non si possa procedere in assenza, sia gia' decorso il termine di prescrizione e l'ipotesi in cui, a fronte di un soggetto nei cui confronti non si possa procedere in assenza, sia intervenuta la remissione della querela. 2.5.3 Si deve inoltre rilevare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 195 del 2002 ha affrontato l'ipotesi per certi versi analoga in cui, nel processo minorile, ai sensi dell'art. 32 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, il giudice dell'udienza preliminare non poteva emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 codice di procedura penale per la contumacia o l'irreperibilita' dell'imputato e quindi per l'impossibilita' di acquisire il consenso del medesimo. Nella citata sentenza la Corte costituzionale distingueva tra le sentenze di proscioglimento con formula ampiamente liberatoria o, comunque, «tale da non postulare alcun accertamento di responsabilita' dell'imputato» - tra le quali indicava espressamente anche la sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela - e le sentenze di non luogo a procedere che presuppongono un accertamento di responsabilita'. Rispetto alle prime ravvisava l'irragionevolezza della disciplina censurata, che non consentiva al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui non fosse prestato il consenso (eventualmente anche per la contumacia o l'irreperibilita' dell'imputato), disciplina ritenuta in contrasto con le finalita' deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, oltre che con i principi costituzionali e di diritto internazionale che tutelano i fanciulli. Detta pronuncia ha interessato un settore assai peculiare dell'ordinamento, quale e' quello del processo minorile. Tuttavia, paiono potersi ravvisare alcuni tratti comuni con la situazione ora in esame, che sembrano poter giustificare un'analoga soluzione. Innanzi tutto, anche l'udienza preliminare e l'udienza predibattimentale del processo ordinario (a carico degli adulti) svolgono ormai un'importante funzione deflattiva. Come ha sottolineato anche la Corte costituzionale nella gia' citata sentenza 41 del 2024, il legislatore - consapevole del fatto che «il processo penale e' una risorsa scarsa, che implica costi ingenti a carico di tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed "esistenziali"» - ha ormai adottato standard molto piu' selettivi che in passato in ordine ai processi da svolgere. E' si' vero che nella situazione oggetto della citata sentenza n. 195 del 2002 l'alternativa alla sentenza di non luogo a procedere era il decreto che dispone il giudizio, laddove nella situazione ora in esame l'alternativa e' una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Si tratta di un'alternativa normalmente meno onerosa rispetto alla celebrazione di un processo dibattimentale, ma comunque foriera di un notevole dispendio di risorse per lo Stato (soprattutto nel caso in cui il termine ex art. 159 ultimo comma codice penale sia lontano e quindi le ricerche debbano essere effettuate per numerosi anni). In secondo luogo, l'interesse ad una fuoruscita quanto piu' celere possibile dal procedimento penale - se con riguardo ai minorenni e' ancora maggiore - e' comunque comune a tutti gli imputati. Anche con riguardo agli adulti irreperibili - nei cui confronti non e' possibile quindi procedere in assenza - la sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, che non presuppone alcun accertamento di responsabilita', costituisce dunque la soluzione piu' rispondente all'interesse dell'imputato. 2.6 Quanto al secondo profilo - l'addebito delle spese al querelato - le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella gia' citata sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011 hanno sottolineato che, in caso di remissione di querela, la previsione ai sensi dell'art. 340 comma 4 codice di procedura penale della condanna del querelato al pagamento delle spese processuali «esige razionalmente che colui che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione della querela». Al riguardo, occorre premettere che la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali (in assenza di una diversa previsione nell'atto di remissione) non risponde ad una finalita' punitiva (che non sarebbe del resto legittima stante l'assenza di un accertamento di responsabilita'), ma in senso lato riparatoria. Tanto premesso, appare allora irragionevole una disciplina che, onde evitare l'addebito all'imputato irreperibile delle spese del procedimento - normalmente pari ad appena 80 euro - imponga allo Stato di proseguire per anni nella sua ricerca, cosi' comportando una dispersione di risorse ampiamente superiori. Pare allora piu' ragionevole una soluzione che eviti il citato dispendio di risorse e al tempo stesso, onde evitare l'anomalia evidenziata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011, non comporti l'addebito all'imputato querelato delle spese del procedimento. Si tratterebbe del mancato recupero da parte dello Stato di importi - nella quasi totalita' dei casi irrisori (sia in valore assoluto, sia rispetto al dispendio di risorse che richiederebbe la prosecuzione delle ricerche) e il cui recupero effettivo pur in caso di condanna sarebbe comunque oltremodo incerto. 2.7 In via principale, si chiede quindi alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 155 codice penale sul piano di diritto sostanziale e degli articoli 420-quater comma 1, 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter comma 1 c.p.p.) sul piano processuale, nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento. Non pare necessario un intervento manipolativo espresso sull'art. 340 comma 4 c.p.p., posto che la deroga al relativo disposto potrebbe essere inserita nell'ambito delle norme ora censurate. 2.8 In subordine, per i casi in cui l'imputato - per quanto non a conoscenza della pendenza del processo - abbia avuto notizia formale. del procedimento in fase d'indagine, si chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 155 codice penale e degli articoli 420-quater comma 1, 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter comma 1 c.p.p.), nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). Nelle citate ipotesi, infatti, se l'incertezza circa la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato non consente di procedere in sua assenza, la circostanza che il medesimo abbia avuto un contatto ufficiale con le autorita' inquirenti e che ciononostante non si sia preoccupato di sincerarsi dell'evoluzione del procedimento potrebbe giustificare l'addebito nei suoi confronti delle spese del procedimento, a fronte della definizione del medesimo per remissione di querela, posto che tale addebito non avrebbe una finalita' sanzionatoria, ma unicamente riparatoria. 2.8 In ulteriore subordine, si chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 155 codice penale e degli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e 554-ter comma 1 c.p.p.), nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell'imputato. Posto che - in ipotesi statisticamente eccezionali, ma comunque pur possibili - le spese del procedimento potrebbero assumere valori apprezzabili, si' da giustificare la prosecuzione delle ricerche in funzione dell'addebito delle spese stesse all'imputato (in caso di rintraccio del medesimo e di non ricusazione da parte del medesimo della remissione di querela), la soluzione qui prospettata consentirebbe al giudice di valutare caso per caso l'importo delle spese e di definire il processo con sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, senza addebito delle spese all'imputato, nell'ipotesi in cui l'importo delle spese recuperabili renda manifestamente antieconomico proseguire nelle ricerche dell'imputato stesso (previa emissione di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). 3. Impossibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme ora censurate all'art. 3 della Costituzione. In particolare, il dato letterale delle stesse risulta chiaro e univoco. Soltanto il disposto dell'art. 155 codice penale - che si limita a richiedere, perche' la remissione produca effetto, che il querelato non l'abbia espressamente o tacitamente ricusata - potrebbe essere interpretato nel senso che non sia necessaria in capo al querelato la consapevolezza della remissione di querela o che comunque il querelato sia stato posto in condizioni di conoscerla. Da un lato, tuttavia, in linea generale - e cioe' al di fuori dell'ipotesi peculiare del soggetto non a conoscenza della stessa pendenza del processo - pare condivisibile il principio fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011, secondo cui e' necessario che il querelato sia quanto meno posto in condizioni di conoscere la remissione di querela. Dall'altro, e in ogni caso, il citato principio e' ormai recepito dalla consolidata giurisprudenza di legittimita' gia' sopra esaminata. Come rilevato piu' volte dalla Colte Costituzionale, «in presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il giudice a quo, se pure e' libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facolta' di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita' con i parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015). Cio', senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, piu' aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le altre, sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015)" (sentenza n. 141 del 2019)» (cosi', la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2020). (1) L'art. 420-quater comma 2 codice di procedura penale cosi' recitava: «Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'art. 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente» P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata, Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - delle norme di cui all'art. 155 codice penale e agli articoli 420-quater comma 1 e 554-bis comma 2 codice di procedura penale (e in subordine 554-ter comma 1 c.p.p.), nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento; in subordine, delle citate norme, per i casi in cui l'imputato - per quanto non a conoscenza della pendenza del processo - abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d'indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato); in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis comma 5 codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell'imputato. Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23 comma 4 legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p. Firenze, 7 luglio 2025 Il Giudice: Attina'