Reg. ord. n. 169 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ordinanza del Corte dei conti del 01/07/2025
Tra: Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria C/ Regione Liguria
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Liguria – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) – Finanziamento – Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente – Riferibilità del finanziamento indistintamente alle attività dell’ARPAL in assenza della correlazione al fabbisogno per le attività rientranti nei LEA – Denunciata alterazione della struttura del perimetro delle spese sanitarie – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Lesione del diritto alla salute – Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa.
Norme impugnate:
legge della Regione Liguria del 04/08/2006 Num. 20 Art. 26 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 2
Costituzione Art. 32 Co.
Costituzione Art. 81 Co.
Costituzione Art. 97 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 119 Co. 1
decreto legislativo Art. 20 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 luglio 2025 Ordinanza del 1° luglio 2025 della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria e dal Procuratore generale presso la Corte dei conti contro la Regione Liguria.. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Liguria - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) - Finanziamento - Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente. - Legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), art. 26, comma 1, lettera a). (GU n. 38 del 17-09-2025) LA CORTE DEI CONTI Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione composta dai signori magistrati: Giovanni Coppola, Presidente; Donatella Scandurra, consigliere; Nicola Ruggiero, consigliere; Daniele Bertuzzi, consigliere; Valeria Franchi, consigliere; Ilaria Annamaria Chesta, consigliere; Emanuele Scatola, primo ref. (relatore); ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 848/SR/DELC del registro di segreteria delle Sezioni riunite, proposto - ai sensi degli articoli 11, comma 6, lettera e), e 123 e seguenti c.g.c. - dal procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria; Avverso la deliberazione n. 171/2024/PARI, depositata in data 29 luglio 2024, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto le memorie depositate dalla Regione Liguria e dalla procura generale; Vista la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC di queste Sezioni riunite; Visti tutti gli atti della causa; Visti l'art. 134, della Costituzione, l'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il Primo referendario Emanuele Scatola e uditi il procuratore generale aggiunto Andrea Lupi e l'avv. Riccardo Maoli per la Regione Liguria, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto 1. Nella requisitoria svolta nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2023, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria ha censurato l'alterazione della struttura del perimetro sanitario del bilancio regionale prescritto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011, mediante l'inserimento nel predetto perimetro sanitario di spese prive di specifica correlazione con le prestazioni afferenti ai Livelli essenziali di assistenza (LEA). Tale inserimento sarebbe stato consentito, ad avviso dell'Ufficio del pubblico ministero ligure, dall'art. 26 (rubricato «Fonti di finanziamento») della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (recante il «Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale»), che, al comma 1, lettera a), annovera, tra le fonti di finanziamento dell'ARPAL, il «finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente» (spesa riferibile al capitolo 5296 del bilancio regionale). Secondo la prospettazione emergente dalla suddetta requisitoria della Procura ligure: a) il bilancio di previsione economica 2023 dell'ARPAL include la somma di euro 20.000.000,00, quale quota a valere sul Fondo sanitario regionale (FSR), «largamente preponderante su quella complessiva di euro 23.326.335,00 di finanziamenti istituzionali», con la precisazione che «le somme risultano esattamente replicate nel bilancio preventivo 2024»; b) il bilancio consuntivo relativo all'anno 2023 dell'ARPAL reca, nel conto economico, un valore della produzione di complessivi euro 30.871.960 e di costi per la produzione di euro 30.158.376; pertanto «circa i due terzi sono costituiti dal contributo erogato a valere sul FSR (voce F.210.35.50 dei componenti positivi del reddito)». Secondo l'organo requirente regionale, «e' evidente che le molteplici attivita' svolte dall'Agenzia - puntualmente e diffusamente elencate dalla stessa legge n. 29 del 2006 - non possano essere ricondotte in cosi' ampia misura ad attivita' sanitarie. Soprattutto, ed e' quel che piu' conta, manca un preciso riferimento alla riconducibilita' al perimetro sanitario della spesa sostenuta dalla Regione a mezzo del finanziamento erogato». In altri termini, il meccanismo delineato dall'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 20/2006, nell'economia del ragionamento della procura ligure, appare riproduttivo di una dinamica di finanziamento regionale, gia' rilevata in altra regione, oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, con la sentenza 10 gennaio 2024, n. 1. Con la predetta sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una disposizione dettata dalla Regione Sicilia in tema di finanziamento dell'ARPA per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 118/2011 (oltre che per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica). Secondo la procura regionale, la norma sicula dichiarata incostituzionale «non distingueva tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. Analogamente, la legge regionale ligure n. 20 del 2006 non reca alcuna distinzione a proposito delle funzioni svolte da ARPAL riconducibili al perimetro sanitario con riferimento all'ingente finanziamento istituzionale erogato». Sulla scorta delle suddette considerazioni, il pubblico ministero ha formulato le proprie conclusioni nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2023 della Regione Liguria, chiedendo alla Sezione regionale di controllo per la Liguria di «sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 26 della legge della l.r. 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto con l'articolo 117, comma secondo, lettera e) - avuto riguardo alla norma interposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - con l'articolo 117, comma secondo, lettera m), e 32, nonche' con gli articoli 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, della Costituzione». In alternativa, l'organo requirente, in caso di praticabilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme della citata disposizione regionale, ha chiesto alla Sezione territoriale di «dichiarare l'illegittimita' del capitolo di spesa n. 5296, inserito nel perimetro sanitario, recante l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche', nel risultato di amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l'importo di euro 20.000.000,00, con conseguente rideterminazione del disavanzo da recuperare ex articolo 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto legislativo n. 118 del 2011 e, per l'effetto, negare la parificazione del rendiconto della regione Liguria per l'anno 2023, nei termini nei quali e' stato formulato». 2. Con decisione di parifica n. 171/2024/PARI, adottata in data 18 luglio 2024, con motivazioni pubblicate il successivo 29 luglio, la Sezione regionale di controllo per la Liguria: ha parificato, nelle sue componenti, il rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2023, con esclusione delle poste puntualmente indicate nel dispositivo della predetta pronuncia; ha rigettato l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 26, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20, formulata dal procuratore regionale; ha approvato la relazione annessa alla decisione di parifica, elaborata ai sensi dell'art. 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Segnatamente, per quel che rileva in questa sede, nella decisione n. 171/2024/PARI, la Sezione ligure ha rigettato l'eccezione di incostituzionalita' formulata dal procuratore regionale con la seguente motivazione: «a. in relazione alla richiesta di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 26 della l.r. n. 20/2006, per contrasto con l'articolo 4 117, comma 2, lettera e) - avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 - e con l'articolo 117, comma 2, lettera m), e 32, nonche' con gli articoli 81, comma 6, 97 e 119, comma 1, della Costituzione, atteso che la nota del segretario generale della Regione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024, rappresenta che la giunta regionale approva, nel rispetto dei LEPTA (Livelli essenziali delle prestazioni ambientali), sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale delle attivita' di Arpal; che il direttore generale di ARPAL predispone, in conformita' al citato programma triennale, il programma annuale dei controlli, che costituisce il piano operativo di tutte le attivita' di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento; che il finanziamento dell'Agenzia non avviene esclusivamente con fondi perimetrati sanita', ma, altresi', tramite ulteriori capitoli di bilancio regionale volti a finanziare attivita' dell'ARPAL non rientranti nei LEA, elencati nella sopra citata nota; che, allo stato degli atti, posto che i fondi provenienti dal fondo sanitario non sono l'unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai sensi dell'articolo 26, l.r. n. 20/2006, non risulta dimostrato che l'applicazione della disposizione della cui legittimita' il procuratore regionale dubita implichi l'effettiva destinazione di fondi afferenti al c.d. "perimetro sanitario" ad utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA. Pertanto, non si ritengono soddisfatte le condizioni di ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, ossia la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa. Difatti, al fine di vagliare debitamente i requisiti di ammissibilita' richiamati, appare indispensabile provare puntualmente l'ammontare delle risorse finanziarie trasferite ad ARPAL e destinate a garantire i LEA"; b) le considerazioni sopra esposte portano a ritenere non fondata, conseguentemente, anche l'ulteriore richiesta di "dichiarare l'illegittimita' del capitolo di spesa n. 5296 inserito nel perimetro sanitario", recante l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 20.000.000, nonche', nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti, per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l'importo di euro 20.000.000, con conseguente rideterminazione del disavanzo da recuperare ex articolo 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto legislativo n. 118/2011 e, per l'effetto, di negare la parificazione del rendiconto della Regione Liguria per l'anno 2023, posto che non e' stato dimostrato se e in che misura tale trasferimento sia destinato alle finalita' proprie della spesa afferente al c.d. "perimetro sanitario" o ad altre finalita'». 3. Con ricorso notificato in data 16 settembre 2024, il procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha impugnato la suddetta decisione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 171/2024/PARI e ha chiesto a queste Sezioni riunite: di sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e) - avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - con l'art. 117, comma secondo, lettera m), nonche' con gli articoli 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, e 32 della Costituzione, ritenendola rilevante ai fini del decidere il giudizio medesimo e non manifestamente infondata; in subordine, in caso di adesione a un'interpretazione costituzionalmente conforme della citata disposizione regionale, di annullare la decisione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria n. 171/2024/PARI e dichiarare l'illegittimita' del capitolo di spesa n. 5296 del bilancio regionale, inserito nel perimetro sanitario, recante l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche', nel risultato di amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l'importo di euro 20.000.000,00, con conseguente rideterminazione del disavanzo da recuperare ex art. 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto legislativo n. 118 del 2011 e, per l'effetto, negare la parificazione del rendiconto regionale nei termini nei quali e' stato formulato. In particolare, riprendendo le conclusioni gia' formulate nella requisitoria del giudizio di parificazione del rendiconto 2023, la procura regionale ligure articola un primo motivo di ricorso, in cui evidenzia come l'art. 26 della legge regionale n. 20/2006 disponga, in tema di finanziamenti istituzionali destinati alla locale Agenzia regionale per l'ambiente (ARPAL), in modo difforme dai criteri e limiti posti dall'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), degli articoli 81, sesto comma, 97 e 119, nonche' 32, comma primo, della Costituzione riguardati a tenore della previsione contenuta nell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, l'organo requirente regionale ha precisato che dalle difese articolate dalla Regione in sede di giudizio di parificazione (cfr. nota del segretario generale della Regione Liguria n. 1105819 del 17 luglio 2024) sia emerso come «una quota largamente preponderante (l'87%) delle risorse istituzionali assegnate dalla predetta norma regionale all'Agenzia lo e' a valere sul Fondo sanitario regionale, ma e' destinata alla realizzazione dei LEPTA e non dei LEA, con violazione dei rigorosi confini di perimetro, (...), posti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, attuativo dell'art. 117, lettera e), della carta fondamentale». Si configurerebbe, pertanto, anche una mancanza sopravvenuta di conformita' alla Costituzione dell'art. 26 della legge regionale piu' volte richiamata, in quanto spetta esclusivamente allo Stato (art. 117, lettera m) legiferare in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», tra i quali rientra tout court il diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. A supporto del primo motivo di ricorso viene richiamata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024 e le motivazioni su cui essa si fonda. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la procura ligure censura l'argomentazione fornita dalla Sezione regionale di controllo, che non avrebbe colto come le risorse istituzionali da FSR risultino destinate alla realizzazione dei LEPTA e non dei LEA. Al riguardo, l'organo requirente affida i propri argomenti difensivi al passaggio motivazionale in cui la Corte costituzionale ha chiarito come il richiamo alla disciplina dettata dalle disposizioni in materia di agenzie regionali ambientali non esima le regioni «dall'obbligo di individuare una correlazione tra le risorse assegnate all'ARPA e i LEA. L'armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti, e' materia di competenza esclusiva dello Stato che non puo' subire deroghe territoriali». Con riferimento alla prova, mancata ad avviso della Sezione territoriale, della violazione dei rigorosi limiti posti dalla legge alla destinazione delle spese del perimetro sanitario, la procura regionale sottolinea come, in realta', tale prova risiederebbe «esattamente nella disposizione regionale, la quale, esplicitamente, tratta di risorse istituzionali assegnate all'ARPAL a valere sul FSR». Oltre ai parametri costituzionali gia' scrutinati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2024, ad avviso di parte ricorrente, la disposizione legislativa regionale si porrebbe in contrasto anche con gli articoli 117, lettera m), 81, comma sesto, 97, primo comma e 119, primo comma della Costituzione, alla luce anche dei principi fissati nelle sentenze n. 172/2018 e n. 169/2017 della Corte costituzionale. A conclusione del motivo in esame, la procura evidenzia che la distrazione di risorse destinate al perimetro sanitario, nella stretta accezione che la locuzione assume in punto di diritto, finisca per riverberarsi in senso negativo sulla piena erogazione delle prestazioni che danno concreto contenuto al diritto alla salute, che l'art. 32 della Carta fondamentale ha stabilito a favore di tutti. Con un secondo motivo di ricorso, nel caso in cui queste Sezioni riunite ritengano possibile accedere a una interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 26 della legge regionale n. 20/2006, la procura regionale chiede di annullare la decisione di parifica della Sezione territoriale e dichiarare l'illegittimita' del capitolo di spesa n. 5296 del bilancio regionale, inserito nel perimetro sanitario, recante l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche', nel risultato di amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l'importo di euro 20.000.000,00, con conseguente rideterminazione del disavanzo da recuperare ex art. 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto legislativo n. 118 del 2011 e, per l'effetto, negare la parificazione del rendiconto regionale nei termini nei quali e' stato formulato. Secondo parte ricorrente, lo svolgimento da parte dell'Agenzia regionale di funzioni riconducibili ai LEA, in assenza, tuttavia, di una riconduzione della spesa in base a modalita' standardizzate proprie della contabilita' armonizzata alle funzioni LEA, darebbe luogo al diniego di parifica del rendiconto generale regionale, in ragione della non corretta contabilizzazione di una spesa regionale nell'ambito del perimetro sanitario, in violazione del ridetto art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 4. Con memoria depositata, ai sensi dell'art. 127, comma 2, c.g.c., in data 30 dicembre 2024, la procura generale ha formulato le proprie conclusioni in ordine ai motivi di impugnazione proposti dalla procura regionale ligure. In via preliminare, la procura generale ha eccepito l'inammissibilita' (ovvero l'improcedibilita') del ricorso «per la patente violazione del principio dell'unicita' dell'Ufficio del pubblico ministero». A supporto di tale eccezione, viene richiamato l'art. 12, comma 3, c.g.c., in quanto «il presupposto del coordinamento non puo' che essere l'unicita' dell'ufficio del PM». Secondo la tesi prospettata nella memoria conclusionale, il procuratore regionale per la Liguria ha errato a notificare il ricorso alla procura generale, successivamente depositandolo autonomamente presso queste Sezioni riunite. Cio', infatti, e' avvenuto «nell'errata convinzione che la procura generale sia una controparte del giudizio e non, qual e', il medesimo ufficio di cui fa parte anche la procura regionale della Liguria»; il ricorrente avrebbe dovuto, invece, «trasmettere il ricorso alla procura generale, che avrebbe provveduto al suo deposito». Sempre in via preliminare, la procura generale ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso per carenza di legittimazione attiva della procura regionale ligure. A supporto di tale eccezione, la procura generale richiama la sentenza n. 34/2024/QM, con la quale le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno stabilito che «l'art. 40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 si applica alla fase della deliberazione della parificazione dei rendiconti: la limitazione legislativa alle sole "formalita' della sua giurisdizione contenziosa" comporta che la deliberazione venga assunta previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero, in contraddittorio dei rappresentanti dell'amministrazione». Secondo gli argomenti illustrati nella memoria conclusionale, «da tale dispositivo emergono due correlati: primo che il contraddittorio e' con i rappresentanti dell'amministrazione e non pure con il PM; secondo che il pubblico ministero partecipa e, quindi, non e' parte, ma assiste ed e' in qualche maniera coinvolto nell'udienza pubblica. Cio' non significa che gli argomenti che il pubblico ministero esponga nella requisitoria non debbano essere presi in esame e valutati in sede di decisione di parifica, ma certamente egli, non essendo parte in senso sostanziale, non puo' impugnare la decisione stessa». Tale ricostruzione, che esclude la possibilita' per il pubblico ministero di impugnare la decisione di parifica, sarebbe accolta anche dal codice di giustizia contabile che, agli articoli 123 e seguenti, nel disciplinare il giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, non contempla, in nessuna disposizione, il procuratore generale (o regionale) quale ricorrente. Nel merito, la procura generale conclude per l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: non emerge in concreto la prova del travalicamento del perimetro sanitario, in quanto «l'asserita violazione del perimetro sanitario ricorre qualora sia effettivamente e concretamente provato che la destinazione all'ARPAL di fondi afferenti al c.d. perimetro sanitario abbia comportato utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA»; il finanziamento dell'ARPAL con risorse del perimetro sanitario «non e' integrale ma soltanto parziale», in quanto tale Agenzia «non e' finanziata esclusivamente e indiscriminatamente con il FSR ma anche da ulteriori fonti, espressamente indicate nelle lettere da b) a d) dell'art. 26 della l.r. n. 20/2006» (con cio' segnando, secondo la procura generale, una differenza rispetto al caso della Regione Siciliana, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024); «LEA e LEPTA non sono due ambiti completamente distinti ma, come insiemi che si intersecano, la zona in comune e' piuttosto ampia, per le evidenti ricadute delle azioni di competenza dell'Agenzia protezione ambiente sulla salute dei cittadini». Sulla scorta delle considerazioni esposte, «poiche' il ricorso compendia una serie di evidenti profili di improcedibilita', inammissibilita', nonche' un sostanziale motivo di infondatezza», la procura generale ha rinunciato al ricorso del procuratore regionale della Liguria contro la deliberazione n. 171/2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha adottato la decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2023. 5. Con memoria di costituzione e difesa depositata in data 8 gennaio 2025, la Regione Liguria ha chiesto a queste Sezioni riunite: in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso notificato dalla procura regionale per la Liguria; in via principale (previa declaratoria di irrilevanza e/o manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla procura regionale), di respingere, siccome infondato, il suddetto ricorso e, per l'effetto, confermare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 171/2024/PARI; in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente l'illegittimita' del rendiconto nei termini indicati dalla procura regionale, di circoscrivere la relativa declaratoria di illegittimita' ai soli importi inerenti alle risorse destinate ad ARPAL, anziche' all'intero capitolo di spesa n. 5296. Con riferimento ai profili preliminari, parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire della procura regionale ligure, richiamando a supporto di tale eccezione la sentenza n. 34/2024/QM delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con argomenti non dissimili da quelli gia' evidenziati dalla procura generale. La Regione Liguria ha ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilita' nell'omessa notificazione del ricorso introduttivo all'ARPAL, in violazione del disposto di cui all'art. 124, comma 1, lett. c), del c.g.c., a mente del quale, oltre che al procuratore generale della Corte dei conti, il ricorso deve essere notificato, ai fini conoscitivi, alla Sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata e, «in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati». Secondo l'amministrazione resistente risulta evidente che ARPAL rivesta la qualifica di soggetto controinteressato, «essendo titolare di un interesse concreto e attuale ad opporsi al ricorso, il cui accoglimento pregiudicherebbe l'ottenimento delle risorse finanziarie destinate dalla Regione Liguria alla stessa Agenzia». Nel merito, la memoria della Regione Liguria prende l'abbrivio da un'approfondita ricostruzione del quadro normativo statale e regionale in materia. In particolare, secondo parte resistente, la legge n. 132/2016 (recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale») svolge un ruolo chiave, avendo stabilito un doppio ordine di principi: l'integrazione tra le prestazioni rese dal sistema di protezione ambientale e gli obiettivi di prevenzione collettiva fissati in ambito sanitario dai LEA (Livelli essenziali di assistenza sanitaria, previsti dal decreto legislativo n. 502/1992); la conferma del principio dell'invarianza della spesa, al quale consegue che il perdurante trasferimento delle funzioni e del personale dei servizi delle USL adibiti ad attivita' di protezione ambientale alle Agenzie (previsto dal decreto-legge n. 496/1993, convertito nella legge n. 61/1994) debba continuare ad essere finanziato con parte dei fondi precedentemente destinati al SSR. Pertanto, ad avviso dell'amministrazione intimata, «l'integrazione tra le prestazioni rese dal sistema di protezione ambientale e gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA (operata dalla legge n. 132/2016) ha fatto si' che le attivita' delle ARPA, pur essendo connotate da una specializzazione ambientale, abbiano una correlazione con la prevenzione sanitaria e una ricaduta sulla qualita' della salute che giustifica la legittimita' dell'assegnazione in parola». Parte resistente trae ulteriore conferma del fatto che le attivita' delle ARPA rientrano nel perimetro delle spese correlate alla prevenzione sanitaria - che, pertanto, devono trovare copertura con risorse destinate al Fondo sanitario nazionale - dal testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»), che annovera la «prevenzione collettiva e sanita' pubblica», tra i livelli essenziali di assistenza che il SSN deve assicurare. In particolare, l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (riferito all'ambito della «Prevenzione collettiva e sanita' pubblica») include le attivita' e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunita' da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita. Tale livello si articola in sette aree di intervento, tra le quali figura, alla lettera B), la «Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati». L'allegato 1 precisa che «i programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». Secondo il percorso argomentativo tracciato dall'amministrazione, la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118/2011 deve essere «necessariamente inquadrata e interpretata, ai fini dell'odierno giudizio, in relazione al quadro normativo come sopra delineato». Da queste premesse si dipana il ragionamento che porta la regione a concludere nel senso che «le funzioni svolte dalle Agenzie, seppur differenziate secondo le specifiche discipline regionali, risultano (...) afferenti a programmi inclusi nelle aree di intervento dell'ambito della "Prevenzione collettiva e sanita' pubblica" di cui al punto a) dei livelli essenziali di assistenza definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017». Con riferimento alla normativa regionale, l'amministrazione resistente sottolinea come la materia sia stata regolata dalla legge regionale n. 20/2006. Segnatamente, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione, il sistema delineato dagli articoli 26 e 27 della predetta legge regionale n. 20/2006 dimostra, ad avviso della regione, che le attivita' svolte dall'ARPAL sono, per la quasi totalita', correlate ai LEA. Inoltre, sempre secondo l'amministrazione intimata, il sistema di rendicontazione da parte del direttore generale delle attivita' svolte dall'ARPAL, previsto dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 27 della legge regionale in rassegna, consente di fornire evidenza della correlazione tra le risorse regionali trasferite all'ARPAL e i LEA. Con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla procura regionale, parte resistente ritiene che essa sia non rilevante e infondata. Il difetto di rilevanza deriverebbe dal fatto che, «come correttamente evidenziato dalla Sezione regionale di controllo, nella presente fattispecie e' mancata, da parte della procura, la puntuale e circostanziata dimostrazione in ordine all'ammontare delle risorse di cui al rendiconto generale della regione per l'esercizio 2023, che sarebbero state effettivamente distratte dal perimetro sanitario e dall'attuazione dei LEA (dovendosi anche tenere conto della stretta interazione tra questi ultimi e i LEPTA ...)». L'infondatezza della questione sarebbe, in primo luogo, confermata dalla citata sentenza n. 1/2024 relativa alla normativa siciliana in materia di ARPA, nella quale la Corte costituzionale non ha fatto applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a mente del quale, quando accoglie una questione di legittimita' costituzionale, «dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime» e dichiara, altresi', «quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata». Secondo la regione, la circostanza che, in quella sede, la Corte costituzionale non abbia esteso la declaratoria di illegittimita' costituzionale anche alla legge regionale ligure n. 20/2006 dimostra che «le considerazioni svolte (...) con tale sentenza relativamente alla legislazione regionale siciliana non possono essere automaticamente e acriticamente estese (come pretenderebbe invece la procura) alla normativa della Regione Liguria». Cio' premesso, sempre con riferimento all'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla procura regionale ligure, l'amministrazione intimata ha evidenziato una serie di argomenti volti a dimostrare la diversita' tra la normativa siciliana oggetto di declaratoria di incostituzionalita' e quella ligure. Al riguardo, la Regione Liguria sottolinea che «la sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024 ha avuto ad oggetto esclusivamente la situazione del tutto peculiare della Regione Siciliana, la cui normativa aveva posto a carico del FSR tutte le spese di funzionamento dell'ARPA, per di piu' in maniera del tutto indistinta (...). Per contro, la situazione della Regione Liguria si discosta nettamente dalla casistica analizzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024, in quanto la normativa ligure prevede un sistema di finanziamento diversificato per l'attivita' di ARPAL (coerente con gli assetti di cui al decreto-legge n. 496/1993 e alla legge n. 132/2016), nonche' una preventiva attivita' di programmazione circa le prestazioni da rendere e una successiva rendicontazione annuale». L'amministrazione intimata soggiunge, inoltre, che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla procura sarebbe manifestamente infondata, in quanto essa scaturisce «da una non corretta interpretazione della disciplina in materia (segnatamente in ordine alle competenze istituzionali di ARPAL nonche' ai rapporti tra i LEPTA e i LEA)». L'amministrazione intimata esclude che possa configurarsi, nel caso di specie, un contrasto della suddetta normativa regionale con il parametro di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e) in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici», avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011. La prospettazione della procura regionale, infatti, non tiene conto, secondo parte resistente, che, in data successiva al decreto legislativo n. 118/2011, «lo Stato ha legiferato in materia nell'esercizio delle proprie competenze (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione) sia con la legge n. 132/2016, sia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (v. l'allegato n. 1 in tema di "Prevenzione collettiva e sanita' pubblica"), emanato in attuazione dell'art. 1, comma 554, della legge n. 208/2015». Da tali norme, secondo parte resistente, si ricava che il decreto legislativo n. 118/2011, avendo ad oggetto unicamente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, non puo' assumere rilievo dirimente ai fini della definizione dei LEA e/o dei LEPTA; d'altronde, si legge nella comparsa di costituzione della regione, «il decreto legislativo n. 118/2011 e' antecedente al sistema normativo settoriale delineato dalla legge n. 132/2016, che si incentra sul principio dell'invarianza finanziaria (...)». Pertanto, dal principio dell'invarianza della spesa, l'amministrazione ricava, «quale necessaria conseguenza, che le funzioni svolte dalle ARPA devono continuare a essere finanziate con parte dei fondi precedentemente destinati al SSR (per l'esercizio delle medesime funzioni); diversamente, si addiverrebbe all'illogica e paradossale conseguenza di ritenere che lo Stato non abbia dato copertura finanziaria ai LEPTA». A cio' si aggiunga che, secondo la Regione Liguria, dalla necessaria integrazione (prevista dalla legge n. 132/2016) tra le prestazioni rese dal sistema di protezione ambientale (definite dai LEPTA) e gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA discende che le attivita' dell'Agenzia, pur essendo connotate da una specializzazione ambientale, abbiano necessariamente una stretta e diretta correlazione con la prevenzione sanitaria e una ricaduta sulla qualita' della salute, che giustifica la legittimita' dell'assegnazione alle ARPAL delle risorse del perimetro sanitario del bilancio regionale. Secondo parte resistente, sarebbero destituite di fondamento anche le ulteriori considerazioni svolte dalla procura in merito ai presunti profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 26, legge regionale n. 20/2006. La presunta violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione (in tema di competenza esclusiva dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) si fonda, secondo la regione, sull'assunto - del tutto erroneo - secondo cui la legislazione regionale ligure avrebbe dato luogo a una «surrettizia sottrazione di risorse dal perimetro sanitario». Anche la violazione degli articoli 81, comma sesto, 97, primo comma, e 119, primo comma, in tema di rispetto degli equilibri di bilancio e di sostenibilita' finanziaria, sarebbe insussistente secondo parte resistente, in quanto la legge regionale n. 20/2006 non comporta affatto la diminuzione delle risorse destinate ai LEA, che viene genericamente paventata dalla procura. Sul punto, l'amministrazione richiama le osservazioni relative, da un lato, all'invarianza della spesa relativa alle funzioni demandate all'ARPAL (alla quale sono state attribuite le stesse competenze e risorse a suo tempo destinate alle U.S.L. per lo svolgimento delle medesime attivita') e, dall'altro lato, alla stretta connessione tra LEA e LEPTA. Con riferimento, infine, alla presunta violazione dell'art. 32, primo comma, della Costituzione, in ragione dell'asserita «distrazione di risorse destinate al perimetro sanitario», parte resistente evidenzia come la procura regionale muova dall'erroneo presupposto della estraneita' delle funzioni svolte dall'ARPAL al settore sanitario, mentre le attivita' demandate all'Agenzia, pur essendo connotate da una specializzazione in campo ambientale, hanno una diretta correlazione con il settore sanitario e una ricaduta sulla qualita' della salute. Cio' chiarito in ordine ai possibili profili di illegittimita' costituzionale della normativa regionale, l'amministrazione intimata eccepisce, inoltre, l'infondatezza della domanda formulata in via subordinata dalla procura regionale ligure, in quanto quest'ultima ha omesso di individuare con precisione quali sarebbero le somme (in ipotesi) «distratte» dal perimetro sanitario. Al riguardo, l'Ente regionale ribadisce, comunque, che il capitolo n. 5296 e' stato correttamente perimetrato in conformita' all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011, in quanto allocato al programma 1 «SSR-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della Missione 13. Peraltro, secondo parte resistente, la domanda dell'organo requirente volta a ottenere la declaratoria di illegittimita' dell'intero capitolo di spesa in questione «difetta di proporzionalita' in rapporto alla assai limitata incidenza dei fondi ARPAL sul totale delle risorse destinate ai LEA, rischiando quindi di comportare conseguenze pregiudizievoli sul corretto e regolare svolgimento delle attivita' del Servizio sanitario regionale». In via del tutto subordinata, pertanto, la regione chiede che la eventuale declaratoria di illegittimita' del rendiconto generale della regione per l'esercizio 2023 venga limitata (anche in ossequio ai sopra richiamati canoni di proporzionalita') ai soli importi inerenti alle risorse destinate ad ARPAL, anziche' all'intero capitolo di spesa n. 5296. 6. All'udienza del 22 gennaio 2025, il procuratore generale aggiunto ha preliminarmente ribadito la volonta' di rinunciare al ricorso in esame. La difesa della Regione Liguria ha preso atto di tale richiesta e ha dichiarato di aderirvi, evidenziando che la regione ha interesse all'estinzione del giudizio. Conseguentemente, avendo la discussione avuto ad oggetto soltanto la manifestazione della volonta' di rinunciare al ricorso e non avendo le parti ritenuto di affrontare il merito, la causa e' stata trattenuta in decisione al solo fine di risolvere le questioni preliminari sollevate dalla procura generale e dall'amministrazione intimata. 7. Con sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, depositata in Segreteria in data 17 febbraio 2025, queste Sezioni riunite, come chiarito nell'esordio della parte in «diritto», si sono pronunciate «in ordine alle questioni preliminari concernenti il ricorso in epigrafe». Nel rispetto della struttura logica per «gradi», prescritta al giudice dall'art. 101 c.g.c. per la formulazione del giudizio, il Collegio ha proceduto a esaminare, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilita' ormulata dalla Regione Liguria per omessa notifica del ricorso all'ARPAL, che rivestirebbe - ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera c), c.g.c. - la qualifica di soggetto controinteressato. Facendo applicazione dei criteri ermeneutici gia' declinati da queste Sezioni riunite da ultimo nelle sentenze n. 5, 6, 7/2023/DELC, tale eccezione e' stata rigettata sulla scorta della seguente motivazione: «nessuna evidenziazione e' stata fornita di un pregiudizio immediato, che deriverebbe in automatico ad ARPAL, dall'accoglimento del ricorso all'odierno esame, concernendo la delibera impugnata, come e' noto, il rendiconto della Regione Liguria e non essendovi, comunque, evidenza che i trasferimenti finanziari, di cui si discute, non possano essere diversamente compensati/corrisposti». Con riferimento alla rinuncia al ricorso da parte della procura generale, queste Sezioni riunite hanno affermato che «la valutazione in ordine agli effetti della rinuncia agli atti del presente giudizio operata dalla procura generale presuppone che venga preliminarmente accertata l'ammissibilita' e la procedibilita' del ricorso proposto dal procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria, questione che ne costituisce il presupposto logico-giuridico». Al riguardo, la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alle cui motivazioni per esigenze di sinteticita' si rinvia, richiama l'orientamento espresso nella precedente pronuncia n. 44/2017 di queste Sezioni riunite, nella quale e' stato affermato che «non puo' escludersi una legittimazione in astratto del pubblico ministero, presente nel giudizio di parifica regionale, di proporre ricorso avverso la decisione di parifica dinanzi a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione». A conferma di tale legittimazione della procura regionale, queste Sezioni riunite hanno richiamato la sentenza n. 184/2022 della Corte costituzionale, che contiene un espresso riferimento al «potere del pubblico ministero contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi dell'intera collettivita' alla corretta gestione delle risorse pubbliche e, in specie, ... [al] potere di impugnare la decisione di parificazione del rendiconto generale regionale, adottata dalla Sezione regionale di controllo, che si ritenga lesiva dei citati interessi». parimenti, il Collegio ha evidenziato come «la Corte costituzionale, in diverse pronunce (sentenze n. 1/2024, n. 39/2024, n. 59/2024 e correlate ordinanze a verbale allegate alle predette decisioni), abbia posto l'accento (...) sulla peculiare autonomia e legittimazione processuale dei procuratori regionali, che vengono qualificati come parti nei giudizi di parifica a quibus». Secondo le motivazioni emergenti dalla sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, anche l'art. 12, commi 1 e 2, c.g.c. avvalora le suddette conclusioni, considerato che esso distingue «le funzioni esercitate dal procuratore generale rispetto a quelle del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali, che sono esercitate dal procuratore regionale». Alla luce dei principi ora richiamati, queste Sezioni riunite hanno disatteso le eccezioni al riguardo formulate dalla difesa regionale e dalla procura generale, «dovendo affermarsi l'ammissibilita' e la procedibilita' del ricorso presentato dal procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 123 e 124 c.g.c.. Secondo le motivazioni sulle quali si fonda la suddetta sentenza non definitiva, il procuratore regionale risulta «soggetto autonomamente legittimato a ricorrere, nello specifico e particolare ambito del giudizio di parifica, nell'interesse della legge, a salvaguardia del bene protetto in concreto tutelato, sostanziantesi nella veridicita' e nell'attendibilita' dei bilanci, essendo lo stesso titolare di uno specifico interesse alla corretta verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi degli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, ovvero dell'interesse - come di recente ribadito dalla gia' citata sentenza n. 34/2024 delle SS.RR. in sede giurisdizionale - alla legalita' finanziaria, che, in assenza della affermata legittimazione, rischierebbe di essere illegittimamente sacrificato». Queste Sezioni riunite hanno preliminarmente qualificato la rinuncia presentata dalla procura generale come rinuncia all'azione e hanno, poi, escluso la sua ammissibilita'. Cio' in quanto con essa «si verrebbe a disporre - peraltro da parte di soggetto diverso rispetto a quello che e' "parte" nel giudizio di parifica (Corte costituzionale sentenze n. 1/2024, n. 39/2024, n. 59/2024 e correlate ordinanze a verbale allegate alle predette decisioni) - in modo definitivo, stante la non riproponibilita' del ricorso da parte del soggetto legittimato all'impugnazione, dell'interesse generale oggettivo della regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale, la cui tutela e' intestata al procuratore regionale, il cui coinvolgimento nel giudizio di parifica e' necessario (cfr., SS.RR. in sede giurisdizionale, sentenza n. 34/2024)». Per tali motivi, con la suddetta sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, queste Sezioni riunite in speciale composizione hanno respinto l'istanza di rinuncia presentata dalla procura generale, demandando a separata ordinanza la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito. 8. A seguito della sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, che ha definito nei suddetti termini le questioni preliminari, con ordinanza presidenziale n. 1/2025/DELC e' stata fissata l'odierna udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito. Nell'odierna udienza pubblica, in sede di discussione orale, il procuratore generale aggiunto ha insistito sull'inammissibilita' e sull'improcedibilita' del ricorso per le ragioni gia' esposte nella memoria conclusionale e risultanti dal verbale, oltre che sull'infondatezza nel merito. Analogamente, la difesa regionale ha ribadito le ragioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso. Diritto 1. Sulle questioni preliminari. Giova, preliminarmente, precisare che le eccezioni di inammissibilita' e improcedibilita' del ricorso formulate dalla procura generale e dall'amministrazione intimata, cosi' come l'ammissibilita' della rinuncia al ricorso formulata dalla procura generale, sono state esaminate e decise da queste Sezioni riunite con la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alla quale si rinvia. Come emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale esposta nella parte in «fatto» della presente ordinanza, infatti, le eccezioni inerenti all'inammissibilita' e all'improcedibilita' del ricorso per violazione del principio dell'unicita' dell'Ufficio del pubblico ministero, per carenza di legittimazione attiva dell'organo requirente e per omessa notifica al controinteressato (identificato nell'ARPAL), cosi' come la dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dalla procura generale, sono state scrutinate e decise dal Collegio con la predetta sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC. A conferma di cio', e' sufficiente richiamare il punto 3 della parte in «diritto» della sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, nella quale queste Sezioni riunite affermano che «la valutazione in ordine agli effetti della rinuncia (...) operata dalla procura generale presuppone che venga preliminarmente accertata l'ammissibilita' e la procedibilita' del ricorso proposto dal procuratore regionale (...), questione che ne costituisce il presupposto logico-giuridico». Parimenti, la predetta sentenza ha escluso (punto 2. e 2.1. della parte in «diritto») l'inammissibilita' del ricorso per omessa notifica all'ARPAL. Non puo' ammettersi, pertanto, un nuovo pronunciamento del Collegio sulle questioni che hanno gia' costituito oggetto di statuizione nella predetta sentenza non definitiva. Muovendo da tali premesse, l'odierna udienza pubblica e' stata fissata, con ordinanza presidenziale n. 1/2025/DELC, per la trattazione del ricorso nel merito. Nel merito, ad avviso del Collegio, la questione di diritto devoluta con il mezzo in esame postula che venga sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 - che annovera, tra le fonti di finanziamento dell'ARPAL, il «finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente» (spesa riferibile al capitolo 5296 del bilancio regionale). Al riguardo, queste Sezioni riunite condividono i dubbi sulla legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, manifestati nel ricorso introduttivo del giudizio dalla procura regionale per la Liguria, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il quadro normativo di riferimento in materia di protezione ambientale. Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state istituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha abrogato alcune disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio sanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali. Tali competenze, a seguito della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), sono state affidate alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), appositamente istituite assieme all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), divenuta poi APAT e, nel 2008, confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In particolare, l'art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto l'attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' del personale, dell'attrezzatura e della dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' tecnico-scientifiche per la protezione ambientale. L'istituzione delle agenzie, peraltro, non ha comportato la sottrazione alle ASL delle funzioni in materia di prevenzione collettiva ma solo di quelle in materia ambientale affidate ora alle ARPA. L'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, in particolare, ha demandato alle regioni l'individuazione di strumenti per l'esercizio coordinato delle politiche sanitarie con quelle ambientali attraverso la stipula di accordi di programma tra le arpa e le aziende sanitarie». In modo coerente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», all'allegato 1, ha previsto che «il livello della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica include le attivita' e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunita' da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita». L'area di intervento appena descritta e' indicata con la lettera B) «Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati» e per la stessa il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede espressamente che «i programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». Da tale ordito normativo emerge con nitore come l'istituzione delle Agenzie, in coerenza con le risultanze del referendum, ha comportato il passaggio delle sole competenze in materia ambientale dalle aziende sanitarie (gia' UU.SS.LL.) alle predette agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ma non anche delle funzioni relative alla prevenzione collettiva, rientranti nei LEA, che restano comunque affidate alle ASL, sebbene le stesse debbano essere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in materia ambientale. Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 12 protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»), il legislatore statale e' intervenuto a definire il ruolo e le funzioni delle agenzie regionali nell'ambito del sistema nazionale a rete, affidando alla regolazione regionale la definizione della struttura, del finanziamento e della programmazione delle attivita' (cfr. art. 7, legge 28 giugno 2016, n. 132). Le agenzie regionali in quanto parte del «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» unitamente all'ISPRA, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 132/2016 concorrono «al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio "chi inquina paga", anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge». In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le attivita' istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento nei territori di rispettiva competenza dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (c.d. LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attivita' del Sistema nazionale (v. art. 3 della legge n. 132/2016) che quest'ultimo e' tenuto a garantire «anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria» (v. art. 9 della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA e dei criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e' stata demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge e che tuttavia, allo stato, non e' stato ancora approvato. 3. La spesa sanitaria e la perimetrazione nel bilancio regionale. La trasparenza dei conti del bilancio sanitario e' assicurata mediante la chiara e specifica individuazione, all'interno del bilancio regionale, delle relative entrate e spese finalizzate. Il principio che regola il c.d. «perimetro sanitario», previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), individua una precisa area del bilancio regionale, nel quale sono ricomprese le entrate destinate (vincolate) al finanziamento della spesa sanitaria, la cui disciplina e' riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto finalizzate a garantire l'erogazione dei LEA. A tal fine, l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che «nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche' un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso». Ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto contenente le previsioni di entrata e spesa, di competenza e di cassa, del perimetro sanitario deve essere allegato al bilancio di previsione, articolato in capitoli, con la relativa classificazione di bilancio. Analoga previsione e' contenuta nel successivo art. 63, comma 4, con riferimento agli allegati al rendiconto della gestione. Il citato art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 offre, dunque, la duplice garanzia di consentire alle regioni di essere in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e di rispondere «in modo trasparente dei risultati della gestione sanitaria, senza confusione con quella ordinaria». La materia e' stata oggetto di plurime pronunce della Corte costituzionale, oramai consolidata in merito ai LEA (sentenze n. 233/2022, n. 142/2021 e 132/2021, n. 62/2020 e n. 57/2020, n. 169/2017). Come affermato dal Giudice delle leggi, con recente sentenza n. 233 del 21 novembre 2022, l'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici «e' specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacita' contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno concorso al determinarsi delle gravissime situazioni prima descritte». Dopo aver messo in luce come le prescrizioni dell'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 si sviluppano in attuazione di un preciso criterio direttivo della legge di delega n. 42 del 2009, volto a prescrivere l'introduzione di classificazioni di bilancio connesse, tra le altre, alle «spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art. 8, comma 1, lettera a, numero 1, della legge n. 42 del 2009), la stessa sentenza costituzionale ha affermato che «e' in questo senso che l'art. 20, al comma 1, richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, "un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale", al dichiarato "fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti" di programmazione finanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo nello stesso comma 1 si prescrive l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) "[e]ntrate" (lettera a), indica il "finanziamento sanitario" ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) "[s]pesa", la "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]". Per il perimetro sanitario cosi' portato ad evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come enuncia il successivo comma 2, sono volte a "garantire effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria"». Gia' in precedenza, peraltro, la Corte costituzionale aveva puntualizzato come il citato art. 20 «stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019), con «l'impossibilita' di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132 del 2021), rimarcando sostanzialmente la netta separazione funzionale tra le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, al fine di evitare il rischio di distrazione delle somme incluse nel perimetro sanitario. Su tale separazione funzionale, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 142 del 2021) afferma che il sistema italiano di tutela della salute si sviluppa su due livelli di Governo: «quello statale, il quale definisce i livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale e' tenuto a fornire ai cittadini e l'ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei suddetti LEA. La presenza di due livelli di Governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Cio' al fine di realizzare una gestione del sistema sanitario efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi «necessari», inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilita' economica (sentenza n. 62 del 2020)». In sintesi, la perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie nei bilanci regionali si colloca nell'ambito dell'armonizzazione contabile, costituendo lo specifico strumento che il legislatore statale appronta per garantire la copertura di spese vincolate attinenti ai livelli essenziali di assistenza. Cio' consente, in particolare, di individuare le fonti di finanziamento e la spesa corrente erogata per la copertura dell'attivita' sanitaria relativa al raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza. 4. La normativa regionale in materia di protezione ambientale. La Regione Liguria ha dato seguito alla riorganizzazione delle attivita' in campo ambientale con la legge regionale 4 agosto 2006, n. 20, recante «Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale». Nell'attuale versione, risultante dalle modifiche apportate nel corso del tempo, l'art. 1 stabilisce che la legge regionale in rassegna, «nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali e, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), disciplina il nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le procedure di pianificazione e programmazione in materia ambientale, nonche' le strutture e gli organismi preposti alla programmazione, gestione e controllo in campo ambientale ed alla prevenzione e promozione della salute e della sicurezza collettiva, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente, nonche' per la promozione della qualita' ambientale del territorio». Per il raggiungimento di tali obiettivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si provvede in particolare a disciplinare: l'attribuzione ad ARPAL di nuove funzioni in materia ambientale, di gestione reti osservative, previsione meteoidrogeologica e di allertamento, tramite il Centro funzionale meteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione civile (CFMI - PC), ferma restando la competenza prioritaria alla vigilanza e al controllo sul territorio; le diverse modalita' di programmazione dei controlli ambientali; i contenuti e le modalita' di approvazione di una serie di piani (piano di tutela dell'acqua; piano di tutela della qualita' dell'aria; piano di tutela dell'ambiente marino e costiero); l'organizzazione del sistema dell'educazione ambientale; l'organizzazione del Sistema informativo ambientale ligure (SIRAL); il sistema di Governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali; l'organizzazione del sistema di valutazione e gestione della qualita' dell'aria; l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei fenomeni di dissesto di versante - Rete monitoraggio dei versanti regionali (REMOVER); le attivita' di gestione del CFMI-PC e di integrazione operativa con le strutture regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile; l'attivita' di vigilanza sulle attivita' estrattive, secondo quanto previsto dall'art. 25, della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), verifica e controllo in materia ambientale, le attivita' tecniche di analisi, con particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio amianto. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006, l'ARPAL svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496) e a supporto della regione e degli Enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonche' per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. Segnatamente, il suddetto art. 4 affida all'ARPAL le seguenti funzioni: a) controllo e vigilanza ambientale; b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di emergenza; c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale; d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente; e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e delle attivita' della regione, come individuati con provvedimento della giunta regionale, nonche' di altre amministrazioni pubbliche con oneri a carico delle stesse; f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti; g) supporto per l'espletamento delle attivita' connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario; g-bis) verifiche periodiche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; h) attivita' relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro; i) attivita' relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica. Il comma 2-bis, dell'art. 4, precisa che l'ARPAL svolge le predette funzioni tecniche e di controllo «nel rispetto dei LEPTA di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016». Dalla ricostruzione del quadro normativo regionale emerge il carattere estremamente eterogeneo delle funzioni e dei compiti attribuiti all'ARPAL in materia ambientale. In ragione di cio', non tutte le attivita' intestate all'ARPAL, sebbene esse possano avere riflessi positivi sulla tutela della salute, solo per questo rientrano nella materia sanitaria e sono riconducibili ai LEA. Un conto, infatti, e' affermare che una determinata attivita' in materia di protezione ambientale possa avere riflessi positivi e, quindi giovare alla tutela della salute, altra cosa e' sostenere che essa attenga ai livelli essenziali di assistenza e come tale possa beneficiare delle risorse del perimetro sanitario. D'altra parte, la Corte costituzionale, nell'escludere dalla perimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 118/2011) l'Agenzia per la tutela dell'ambiente siciliana ha apertis verbis affermato che «le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario» (v. Corte costituzionale sentenza n. 172/2018). In coerenza con quanto appena osservato, d'altronde sia il legislatore nazionale che quello regionale hanno previsto la necessita' di forme di coordinamento tra gli enti sanitari e le agenzie de quibus nell'esercizio delle attivita' rientranti nella «prevenzione collettiva» come nel caso degli articoli 7-bis, ter e quater della legge di riordino del sistema sanitario (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che ha affidato alle regioni il compito di disciplinare l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione come «struttura operativa dell'unita' sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilita', miglioramento della qualita' della vita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si osserva nel caso della legge regionale n. 20/2006, che all'art. 7 disciplina i rapporti tra ARPA e ASL, prevedendo che esse esercitino in modo integrato e coordinato le funzioni e le attivita' di protezione e controllo ambientale, nonche' di prevenzione collettiva di rispettiva competenza. 4.1. La disposizione oggetto della questione di legittimita' costituzionale. Le fonti di finanziamento dell'agenzia ligure sono indicate dall'art. 26 della legge regionale in esame, secondo cui «al finanziamento delle attivita' dell'ARPAL si provvede mediante: a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente; b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale; c) finanziamenti delle province e dei comuni per attivita' ulteriori non ricomprese nei programmi regionali; d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell'ARPAL; e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o attivita' soggette ad autorizzazioni e procedure di bonifica o di via». In disparte le ipotesi di cui alle lettere d) ed e), consistenti in proventi per prestazioni a privati e in entrate a carico di titolari di impianti, l'assetto del sistema di finanziamento delineato dalla legge regionale e' incentrato sul finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente (ferma restando la possibilita' di trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale o di finanziamenti a carico di comuni e province per attivita' ulteriori non rientranti nei programmi regionali). Dalla piana lettura della norma sulle fonti di finanziamento emerge con nitore come essa consenta di finanziare con le risorse del fondo sanitario le spese di funzionamento dell'ARPAL, senza alcun riferimento diretto e letterale, oppure indiretto e implicito, a prestazioni rientranti nei LEA. Detta norma innova l'assetto contabile del bilancio regionale attraverso l'allocazione della spesa di finanziamento dell'ARPAL nell'area del perimetro sanitario. In tal modo, l'art. 26 della legge regionale n. 20/2006 qualifica la spesa per il finanziamento dell'Agenzia alla stregua di una spesa «sanitaria», mediante inclusione nel perimetro di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e, per altro verso, non ricollega tale quantificazione a prestazioni effettivamente afferenti ai LEA. La norma regionale prevede, infatti, un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del perimetro sanitario, e non anche criteri di determinazione delle prestazioni afferenti ai LEA, con distinzione delle altre prestazioni rientranti nei compiti dell'Agenzia e come tale non finanziabili con le risorse destinate ai LEA. L'indifferenza della norma regionale in esame verso un meccanismo di correlazione immediata e diretta tra il quantum del trasferimento e il fabbisogno per le attivita' rientranti nei LEA e, allo stesso tempo, la mancanza di un sistema di registrazione di contabilita' analitica - al fine di rilevare esclusivamente i costi associati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu intesa - apre al rischio di un uso promiscuo di risorse ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza, per finanziare anche attivita' che non vi rientrano, in contrasto con l'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011. Quest'ultima disposizione destina le risorse rientranti nel perimetro sanitario al finanziamento esclusivo delle prestazioni afferenti ai livelli essenziali di assistenza da cui scaturisce «l'impossibilita' di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v. sentenza Corte costituzionale n. 132/2021). Manca, pertanto, nella norma regionale sulle fonti di finanziamento dell'ARPAL, la previsione di un meccanismo di correlazione immediata e diretta tra il quantum del trasferimento a valere sulle risorse del perimetro sanitario e il fabbisogno per le attivita' rientranti nei LEA; cio' consente che tale trasferimento ordinario annuale sia volto genericamente e indistintamente «al finanziamento delle attivita' dell'ARPAL» (art. 26). Per le considerazioni appena esposte e tenuto conto di quanto affermato dalla Consulta nella gia' richiamata sentenza n. 172/2018, secondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in minima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che il sistema di finanziamento e' da ritenersi «distinto da quello degli enti del settore sanitario», ad avviso del Collegio non e' ragionevole che - come risulta dagli atti del presente giudizio, peraltro non contestati dalla Regione Liguria - una parte preponderante del fabbisogno complessivo dell'Agenzia ligure sia soddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate derivanti dal fondo sanitario regionale, in assenza della previa individuazione puntuale delle attivita' svolte dalla stessa Agenzia e riconducibili ai LEA. La centralita' del finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente nel sistema di finanziamento indistinto delle attivita' dell'ARPAL trova piena conferma anche nell'esercizio finanziario che rileva ai fini del presente giudizio. Al riguardo, e' appena il caso di sottolineare che dagli atti di causa, emergano i seguenti dati, non contestati dalla Regione Liguria: il bilancio di previsione economica 2023 dell'Agenzia per la protezione ambientale ligure include la somma di euro 20.000.000,00, quale quota a valere sul Fondo sanitario regionale, largamente preponderante su quella complessiva di euro 23.326.335,00 di finanziamenti istituzionali (le somme, secondo quanto riferisce la procura regionale, risultano esattamente replicate nel bilancio preventivo 2024); il bilancio consuntivo relativo all'anno 2023 dell'ARPAL reca, nel conto economico, «contributi per costi dell'esercizio da Alisa 20.000.000,00» (voce F.210.35.50, dei componenti positivi della gestione); il bilancio consuntivo relativo all'anno 2023 dell'ARPAL reca, nel conto economico, un valore della produzione di complessivi euro 30.871.960 e di costi per la produzione di euro 30.158.376, sicche' circa i due terzi del valore della produzione sono costituiti dal contributo erogato a valere sul fondo sanitario regionale (voce F.210.35.50 dei componenti positivi di risultato); il capitolo di spesa n. 5296 inserito nel perimetro di sanitario del bilancio regionale, che disciplina nel suo complesso la quota di FRS di parte corrente per trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali, reca l'impegno e il pagamento dell'importo di euro 20.000.000,00 a favore di ARPAL; in continuita' agli esercizi pregressi, anche per l'esercizio 2023, le competenze per l'erogazione della quota di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale di parte corrente a favore di ARPAL sono state affidate all'Agenzia Sanitaria Ligure (ALISA), di qui la voce F.210.35.50 - «Contributi per costi dell'esercizio da Alisa 20.000.000,00» delle componenti positive del Conto Economico del bilancio d'esercizio 2023 di ARPAL. E' evidente che, stante il carattere estremamente variegato delle funzioni intestate ad ARPAL di cui si e' dato conto in precedenza, appare arduo giustificare un finanziamento cosi' ingente dell'Agenzia a carico delle risorse del perimetro sanitario riservate ai LEA, tenuto conto dell'insegnamento della Corte costituzionale, secondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in minima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu». L'attribuzione, nel 2023, all'Agenzia di un finanziamento di 20 milioni di euro, pari a circa i due terzi del valore della produzione, altera la struttura del perimetro delle spese sanitarie di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011, cosi' eludendo le finalita' di armonizzazione contabile in punto di rigida perimetrazione della spesa sanitaria. A tal proposito, e' noto come la Corte costituzionale abbia chiarito che l'art. 20 «stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019), con «l'impossibilita' di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132 del 2021), rimarcando sostanzialmente la netta separazione funzionale tra le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, al fine di evitare il rischio di distrazione delle somme incluse nel perimetro sanitario. In assenza di tali cautele, il rilevato rischio e' piu' che fondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che accanto alle risorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori fonti di finanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia, v. legge regionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12, nella fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024), comunque marginali in termini quantitativi. La presenza di ulteriori forme di finanziamento rispetto a quelle relative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha alcun rilievo sul profilo normativo in esame e dunque non e' pertinente rispetto alle questioni di legittimita' costituzionale oggetto della presente ordinanza. Sul punto, dunque, il Collegio non condivide le motivazioni alla cui stregua la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha ritenuto non soddisfatte le condizioni di ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale. Nella decisione di parifica n. 171/2024/PARI, la Sezione territoriale si e' espressa nei seguenti termini: «il finanziamento dell'Agenzia non avviene esclusivamente con fondi perimetrati sanita', ma, altresi', tramite ulteriori capitoli di bilancio regionale volti a finanziare attivita' dell'ARPAL non rientranti nei LEA, elencati nella sopra citata nota (cfr. nota del segretario generale della Regione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024); che, allo stato degli atti, posto che i fondi provenienti dal fondo sanitario non sono l'unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai sensi dell'art. 26, l.r. 20/2006, non risulta dimostrato che l'applicazione della disposizione della cui legittimita' il procuratore regionale dubita implichi l'effettiva destinazione di fondi afferenti al c.d. perimetro sanitario ad utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». Si tratta di motivazioni riprese anche nelle memorie della procura generale e della Regione Liguria, al fine di escludere la fondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Ad avviso del Collegio, tuttavia, non e' il carattere integrale o prevalente del finanziamento con risorse perimetrate ad assumere rilievo dirimente ai fini della questione di legittimita' costituzionale. Cio' che rileva, invece, ai fini della violazione dell'art. 20 del d. lgs. n. 118/2011, e' la circostanza che la normativa regionale non imponga di distinguere tra risorse necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e le altre, numerose ed eterogenee, attivita' affidate all'Agenzia, come tali non finanziabili a valere sul Fondo sanitario regionale. E' appena il caso di sottolineare che, nelle regioni in cui e' stata rimessa alla Corte costituzionale la questione della legittimita' di disposizioni regionali che prevedono il finanziamento dell'ARPA a carico del perimetro sanitario, il finanziamento con risorse di tale perimetro non risulta mai integrale (al riguardo, v. Sezioni riunite per la Regione Siciliana, ordinanza di rimessione n. 2/2023/PARI, questione decisa dalla Corte costituzionale con la piu' volte citata sentenza n. 1/2024; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, ordinanza di rimessione n. 3/2025/PARI e Sezione regionale di controllo per la Campania, ordinanza di rimessione n. 103/2025/PARI, entrambe le questioni sono pendenti dinanzi alla Corte costituzionale). Si tratta sempre di un finanziamento ingente e prevalente ma non integrale, in quanto accanto a tale fonte di finanziamento concorrono altre fonti meno rilevanti sotto il profilo quantitativo. Come e' stato chiarito dalla Consulta nell'analogo caso della legge siciliana, sussiste il generale obbligo delle regioni di «individuare una correlazione tra risorse [sanitarie] assegnate all'ARPA e i LEA», indipendentemente dal fatto che vi sia il concorso tra piu' risorse (come previsto nella l.r. siciliana n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12) o che le ARPA svolgano anche funzioni di prevenzione in materia sanitaria, venendo in rilievo, per l'assenza nella previsione regionale del descritto meccanismo, il divieto di utilizzare in modo indiscriminato risorse vincolate per la realizzazione dei LEA. Un ulteriore argomento, con il quale la procura generale ha tentato di rimarcare la diversita' del caso ligure rispetto a quello siciliano, consiste nel richiamo all'art. 90, comma 10, della legge regionale siciliana, nel testo emendato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024 con l'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2024, n. 17. In disparte ogni considerazione in ordine alla idoneita' del testo emendato dalla Regione Sicilia a superare i profili di incostituzionalita' derivanti dalla pronuncia n. 1/2024, atteso che tale sindacato non spetta a queste Sezioni riunite, cio' che emerge con nitore e' che il testo emendato prevede, ora, una specifica correlazione tra determinati obiettivi di prevenzione primaria assegnati all'ARPA Sicilia ed erogazione dei LEA: proprio tale correlazione mancava nella precedente versione della disposizione dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi e manca nella disposizione della Regione Liguria di cui all'art. 26 della l.r. n. 20/2006, oggetto della presente pronuncia di rimessione. Appare arduo, ad avviso del Collegio, trarre da questa modifica argomenti a sostegno della legittimita' della normativa ligure. Anzi, le modifiche apportate dal legislatore siciliano confermano e avvalorano i dubbi sulla legittimita' costituzionale del predetto art. 26, che disciplina il sistema di finanziamento dell'ARPAL. Parimenti, queste Sezioni riunite non condividono l'affermazione contenuta nella decisione di parifica oggetto di gravame, secondo cui «non risulta dimostrato che l'applicazione della disposizione della cui legittimita' il Procuratore Regionale dubita implichi l'effettiva destinazione di fondi afferenti al c.d. perimetro sanitario ad utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». Tale motivazione e' stata ripresa anche nelle memorie depositate dalla procura generale e dell'amministrazione. In particolare, la difesa regionale ha ribadito come sia mancata, da parte della Procura regionale, «la puntuale e circostanziata dimostrazione in ordine all'ammontare delle risorse di cui al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2023, che sarebbero state effettivamente distratte dal perimetro sanitario e dall'attuazione dei LEA (dovendosi anche tenere conto della stretta interazione tra questi ultimi e i LEPTA)». Parimenti, la procura generale ha dedotto la mancata emersione «in concreto della prova del travalicamento del perimetro sanitario». Ad avviso del Collegio, tale argomento non coglie nel segno, nella misura in cui appare fondato su un'inversione logico-giuridica. Spetta, infatti, alla Regione Liguria dimostrare una puntuale correlazione tra risorse sanitarie assegnate all'ARPAL e i LEA, al fine di giustificarne il finanziamento a carico del perimetro sanitario. Tale correlazione, tuttavia, non e' prevista (e, quindi, non e' imposta) dalla norma regionale sulle fonti di finanziamento dell'attivita' dell'ARPAL, che ammette il finanziamento indiscriminato delle attivita' dell'ARPAL con risorse sanitarie. E' proprio l'assenza di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del FSR di parte corrente e LEA a non impedire, e financo a favorire, un uso disfunzionale delle risorse in esame. E per tale ragione, queste Sezioni riunite dubitano della sua legittimita' costituzionale. Dalla normativa regionale e' derivato, infatti, un meccanismo di finanziamento dell'ARPAL essenzialmente affidato al trasferimento di risorse del fondo sanitario regionale per sostenere indistintamente e genericamente le funzioni intestate alla stessa Agenzia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale. Anche l'argomento emergente dagli scritti della Regione (pag. 34-36 della memoria di costituzione e difesa) e della procura generale (pag. 15), che fa leva sulla «stretta interazione» tra LEA e LEPTA non appare condivisibile. Il Collegio non ritiene persuasive le argomentazioni che puntano sulla stretta connessione tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA - peraltro, allo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, della legge n. 132/2016) - e la realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni di prevenzione della salute collettiva che ARPAL si vede intestate, che giustificherebbero l'assegnazione delle risorse del FSR. Pur non sfuggendo al Collegio le possibili interazioni tra LEA e LEPTA (comunque, da dimostrare in concreto), non appare revocabile in dubbio che si tratta di due ambiti distinti. Al riguardo appare sufficiente citare la sentenza n. 1/2024, in cui la Corte costituzionale ha chiarito che, ai fini dell'utilizzazione delle risorse del perimetro sanitario, «non e' neppure dirimente l'analisi, svolta nelle difese della Regione, delle numerose funzioni assegnate dalla legislazione statale all'ARPA, al fine di dimostrare che l'Agenzia svolge talune attivita' afferenti al settore sanitario, comprese quelle necessarie per il raggiungimento dei LEA, come tali finanziabili attraverso il FSR. Infatti, l'assegnazione all'ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell'ambiente e riguardanti anche l'ambito sanitario non puo' giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul perimetro sanitario, che impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici». Nella stessa direzione milita, in maniera inequivocabile, anche la sentenza n. 178/2018, in cui la Corte costituzionale ha chiarito come «le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario». Parimenti, il richiamo contenuto nelle difese regionali al principio dell'invarianza della spesa non rileva ai fini della questione di legittimita' costituzionale. Al riguardo, la Regione sottolinea come, «per assicurare la continuita' in materia di controlli ambientali venne istituito il sistema delle suddette Agenzie, che trova origine e disciplina nelle disposizioni del decreto-legge n. 496/1993, convertito in legge n. 61/1994 (...). I finanziamenti fino ad allora erogati ai (...) Presidi Multizonali di Prevenzione, gia' incardinati nelle USL, ed i cui costi di funzionamento erano totalmente sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale, sono stati integralmente trasferiti alle ARPA, nel rispetto del principio di invarianza della spesa (ossia, mediante l'utilizzo di fondi gia' destinati al SSR)». L'Amministrazione ha poi evidenziato come la legge n. 132/2016 abbia «confermato il sopra accennato principio dell'invarianza della spesa relativa alle funzioni demandate alle ARPA (mediante l'attribuzione alle Agenzie delle funzioni, del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione finanziaria inerenti alle competenze in materia ambientale precedentemente svolte dal Servizio Sanitario Regionale, senza oneri aggiuntivi per le regioni), gia' enunciato dall'art. 3 del decreto-legge n. 496/1993 (istitutivo delle medesime Agenzie); pertanto, dal principio dell'invarianza della spesa deriva, quale necessaria conseguenza, che le funzioni svolte dalle ARPA devono continuare a essere finanziate con parte dei fondi precedentemente destinati al SSR (per l'esercizio delle medesime funzioni)». Tali argomentazioni sono gia' state esaminate e disattese dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2024. Con riferimento ad analoghe obiezioni mosse dalla Regione Sicilia, infatti, nella predetta pronuncia, il Giudice delle leggi si e' espresso nei seguenti termini: «tale circostanza (ossia la circostanza che, in base al decreto-legge n. 496/1993, confermato sul punto dalla legge n. 132/2016, le risorse economiche assegnate all'ARPA rappresenterebbero un semplice trasferimento di risorse, gia' destinate a coprire spese riguardanti il settore sanitario) non e' conferente rispetto alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal giudice contabile, poiche' non esime la Regione Siciliana dall'obbligo di individuare una correlazione tra le risorse assegnate all'ARPA e i LEA. L'armonizzazione dei bilanci pubblici, infatti, e' materia di competenza esclusiva dello Stato che non puo' subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite (tra le molte, sentenza n. 80 del 2017)». Il chiaro tenore del passaggio motivazionale della sentenza n. 1/2024 esime il Collegio dallo svolgimento di ulteriori considerazioni sul punto. Un ultimo profilo emergente dalle difese regionali consiste nel richiamo agli articoli 27 e 14, comma 1, della legge regionale n. 20/2006, che disciplinano, rispettivamente, il programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali e l'obbligo del direttore generale dell'ARPAL di inviare alla Regione un rapporto contenente, tra l'altro, informazioni circa la realizzazione del predetto programma annuale. Si tratta di norme che disciplinano, in termini generali, la programmazione dei controlli e dei monitoraggi ambientali e gli oneri informativi del direttore generale - peraltro presenti, con varie formulazioni, in tutti gli ordinamenti regionali - mentre manca qualsiasi riferimento, nella normativa regionale, all'obbligo di individuare una puntuale correlazione tra le risorse sanitarie assegnate all'ARPAL e i LEA. In particolare, la normativa ligure difetta di una chiara previsione che subordini la misura del trasferimento, da un lato, ad una preventiva attivita' di programmazione delle prestazioni riconducibili ai LEA che l'Agenzia e' chiamata a svolgere durante l'esercizio e, dall'altro, ad una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse destinate all'erogazione di servizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione analitica dei fatti di gestione. 5. La rilevanza della questione nel presente giudizio. La questione del finanziamento dell'ARPAL mediante assegnazione di quote del Fondo sanitario ha rilevanza nel presente giudizio di parificazione in forza dell'effetto contabile prodotto dalla norma regionale censurata, che altera il risultato di amministrazione, in quanto essa consente, nell'ambito delle regole di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, di ascrivere le risorse del settore sanitario a spese che il legislatore regionale non pone in rapporto di immediata e diretta con i LEA. Nel caso in esame, la decisione del ricorso presentato dalla Procura regionale ligure non puo' prescindere dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 20/2006, della cui legittimita' costituzionale queste Sezioni riunite dubitano. La suddetta disposizione ha consentito alla Regione Liguria di impiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il finanziamento delle attivita' dell'ARPAL in mancanza della definizione preventiva del fabbisogno esclusivamente collegato alle «attivita' LEA» e in assenza di meccanismi di registrazione di contabilita' analitica, al fine di rilevare esclusivamente i costi associati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu intesa. Se non fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale, queste Sezioni riunite finirebbero per validare risultanze contabili (in primis, il risultato di amministrazione) derivanti dall'indebito impiego di risorse vincolate e dall'allargamento degli spazi di spesa della parte «ordinaria» del bilancio, alleggerita dall'assenza degli oneri relativi al finanziamento dell'ARPAL. Qualora le norme sospettate di incostituzionalita' dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico ne conseguirebbe l'illegittimita' delle spese concernenti il finanziamento dell'Agenzia nell'anno 2023 (registrate sul capitolo di spesa 5296 del bilancio regionale, recante l'impegno e il pagamento dell'importo di 20.000.000,00), con la contestuale esclusione, dalle poste passive del perimetro sanitario dell'esercizio, quantomeno della parte di esse non effettivamente correlate all'erogazione di prestazioni afferenti ai LEA, e la conseguente rideterminazione del totale delle entrate vincolate rispetto al totale delle spese legittimamente in esso computabili, con la conseguente necessita' di ricalcolare in aumento la parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (v. Corte costituzionale, sentenza n. 233 del 2022, punto 4.1 del considerato in diritto), stante la necessita' di prevedere a carico della parte «ordinaria» del bilancio l'obbligo di restituzione in favore del perimetro sanitario delle risorse sanitarie illegittimamente impiegate per finalita' non LEA. Per questi motivi, il Collegio ritiene la questione «rilevante» ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n. 87 del 1953. 6. La non manifesta infondatezza della questione. E' appena il caso di premettere che non appare condivisibile l'argomento prospettato dalla Regione Liguria, che fa leva sull'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»). Segnatamente, nella memoria di costituzione, la difesa regionale, richiamando l'art. 27, afferma quanto segue: «nel contesto della sentenza n. 1/2024, la Corte costituzionale, pur essendosi pronunciata sulla materia di cui trattasi, non ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale anche della l.r. ligure n. 20/2006. Pertanto, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con tale sentenza relativamente alla legislazione regionale siciliana non possono essere automaticamente e acriticamente estese (come pretenderebbe invece la Procura) alla normativa della Regione Liguria». E' evidente che l'istituto della c.d. illegittimita' conseguenziale non possa essere interpretato nel senso di imporre alla Consulta di esaminare a tappeto tutte le leggi regionali in materia di protezione ambientale, al fine di rintracciare nei singoli ordinamenti regionali disposizioni simili a quelle oggetto di rimessione. E' del tutto normale che, in quella occasione, la Corte abbia limitato la propria pronuncia alla normativa siciliana. Alcun argomento a sostegno della legittimita' costituzionale della normativa ligure puo' trarsi, pertanto, dalla mancata estensione della declaratoria di incostituzionalita' alle disposizioni dettate nella materia de qua dalle altre regioni italiane. Cio' premesso, giova rammentare che, con la sentenza 4 gennaio 2024, n. 1, la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimita' dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Sicilia n. 6/2001, come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge regionale n. 9/2015, che prevedeva che le spese per il funzionamento dell'Agenzia per la protezione ambientale potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel fondo sanitario regionale - ha ritenuto la disposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ribadendo al contempo che quest'ultima disposizione impone alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, una chiara e separata evidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e alla loro erogazione al fine di evitare opacita' contabili e indebite distrazioni dei fondi a cio' destinati (v. sentenza n. 233 del 2022). Proprio al fine di garantire l'effettivita' di tutela ed erogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non e' sufficiente separare la gestione ordinaria da quella sanitaria, ma, all'interno di quest'ultima, e' fondamentale garantire una costante identificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio di destinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v. sentenza n. 132 del 2021). In questo senso, la separazione contabile prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 rappresenta «il presidio contabile al punto di equilibrio raggiunto sulla definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, che in ragione del principio di priorita' della spesa costituzionalmente necessaria, deve essere assicurat[o] con prevalenza rispetto alla spesa e gestione ordinaria» (sono richiamate le sentenze n. 6 del 2019 e n. 169 del 2017). Per realizzare tale nucleo incomprimibile di diritti e' strumentale la trasparenza dei bilanci pubblici mediante la contabilizzazione separata delle risorse impiegate e delle spese sostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v. articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 118/2011), in quanto «la sostenibilita' della spesa non puo' essere verificata all'interno delle risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici» (v. Corte costituzionale sentenza n. 275/16). E', dunque, necessario operare un collegamento intimo e trasparente tra strutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti: solo cosi' si puo' verificare la legittimita' delle scelte compiute. Analogamente alla legge siciliana, anche l'art. 26 della legge regionale ligure n. 20/2006 non distingue tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il fondo sanitario regionale. Conseguentemente, ritiene il Collegio che, proprio come per la norma siciliana, anche l'art. 26, comma 1, lettera a) della legge della Regione Liguria n. 20/2006 si ponga in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (che riserva la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato), in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo, n. 118/2011, in quanto la predetta disposizione regionale altera la struttura del perimetro delle spese sanitarie, cosi' eludendo le finalita' di armonizzazione contabile in punto di rigida perimetrazione della spesa sanitaria. La norma regionale non prevede alcuna correlazione tra il trasferimento all'ARPAL di risorse del fondo sanitario e l'erogazione di servizi afferenti ai LEA e, pertanto, altera la struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20, vanificando in tal modo gli obiettivi di armonizzazione contabile e di effettivita' del diritto alla salute che la disposizione normativa statale persegue, inverando il parametro costituzionale. L'inserimento nel perimetro sanitario del finanziamento delle funzioni dell'ARPAL - consentito dall'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 20/2006 - ad avviso del Collegio - determina a prescindere dall'inerenza ai LEA, un trattamento contabile derogatorio del principio generale della cd. «competenza finanziaria potenziata» e quindi un'immediata disponibilita' di risorse indipendentemente dalla loro esigibilita' nell'esercizio considerato, con un evidente beneficio per l'Agenzia di poter contare su certezza ed immediata disponibilita' di risorse finanziarie indipendentemente dalla loro destinazione ai LEA. Ne' il Collegio ha ritenuto persuasive le argomentazioni fornite dall'amministrazione regionale, volte a dimostrare una sostanziale coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA - peraltro, allo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n. 132/2016) - e la realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni di prevenzione della salute collettiva che le ARPA si vedono intestate, che giustificherebbero l'assegnazione delle risorse del FSR. Questo Collegio non intende negare che l'ARPAL possa svolgere anche attivita' rilevanti ai fini della tutela della salute, come e' il caso delle attivita' rientranti nell'ambito della «Prevenzione collettiva e sanita' pubblica» di cui all'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ma, al contempo, ritiene non revocabile in dubbio che la garanzia delle predette attivita' di prevenzione rimanga pur sempre compito del Servizio sanitario nazionale, come d'altronde chiaramente indicato dal gia' richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e, ancor prima, desumibile dagli articoli 7-bis e ss. del decreto legislativo n. 502/1992, anch'essi gia' richiamati, che non a caso prevedono forme di coordinamento tra le ARPA e i servizi di prevenzione delle AA.SS.LL. (v. art. 7-quinquies) per l'integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali, proprio con riferimento agli interventi di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati. Conseguentemente, ritiene il Collegio che il possibile coinvolgimento dell'ARPAL nelle funzioni di prevenzione collettiva e di sanita' pubblica, nei termini sopra riferiti, non sia tale da pervadere tutto il lavoro dell'Agenzia, al punto da legittimare un finanziamento indistinto delle sue funzioni attraverso risorse vincolate ai LEA, comprendendo anche quelle attivita' non riferibili ai medesimi. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale «l'assegnazione all'ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell'ambiente e riguardanti anche l'ambito sanitario non puo' giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul perimetro sanitario, che impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici» (v. sentenza n. 1 del 2024, 4.6 considerato in diritto). Al sopra descritto profilo di non conformita' alla Costituzione della norma di finanziamento dell'ARPAL - che pur potrebbe, di per se' solo, assorbire ogni valutazione in ordine alla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalita' sorti al Collegio rimettente, in quanto gia' positivamente scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra richiamata, per una fattispecie che si ritiene sostanzialmente coincidente - si affiancano, a giudizio di queste Sezioni riunite, ulteriori censure di incostituzionalita', intrinsecamente connesse alle considerazioni gia' esposte, in una lettura d'insieme delle norme costituzionali e interposte che sostanziano la tutela e la garanzia del diritto alla salute ed il principio di equilibrio di bilancio. Si tratta di profili segnalati in sede di rimessione, da parte delle Sezioni riunite siciliane (v. ordinanza n. 2/2023), delle questioni esitate nella piu' volte richiamata pronuncia n. 1/2024 e considerate assorbite dalla Consulta, che qui pero' si intendono comunque valorizzare e riproporre a corredo degli argomenti gia' sviluppati. Ad avviso del Collegio, infatti, l'art. 26 della legge regionale in esame integra, per il tramite della stessa norma interposta di cui all'art. 20, anche la violazione della lettera m), secondo comma, dell'art. 117, che attribuisce esclusivamente allo Stato la definizione del «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» - tra i quali rientra anche il diritto alla salute, presidiato dall'art. 32 della Costituzione da assicurarsi su tutto il territorio nazionale a garanzia dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3 della Costituzione). La norma regionale, della cui costituzionalita' questa Sezione dubita, consente di destinare risorse del perimetro sanitario destinate ai LEA al finanziamento generico e indistinto delle attivita' dell'ARPAL, che, come si e' detto, abbracciano ambiti assai vasti ed eterogenei. Cio' emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 20/2006, che annovera tra le fonti di «finanziamento delle attivita' dell'ARPAL, di cui alla presente legge» (quindi, di tutte le numerose ed eterogenee attivita' intestate all'Agenzia) il «finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente». E' appena il caso di soggiungere che, proprio in forza di tale formulazione letterale, nell'esercizio preso in considerazione (2023), l'attivita' dell'ARPAL e' stata finanziata, in misura nettamente prevalente, con risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente. In questo modo, il legislatore regionale altera la struttura del perimetro sanitario, incidendo, sulle modalita' e sull'entita' del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. Cio' rischia di pregiudicare l'effettiva erogazione dei LEA e, quindi, mina la stessa tutela del diritto fondamentale alla salute (v. Corte costituzionale sentenza n. 195/2024), distraendo ad altri fini risorse destinate alla sua garanzia, con cio' integrando la violazione dell'art. 32 e dell'art. 3 della Costituzione. Il Collegio ritiene integrata altresi' la violazione degli articoli 81, 97 primo comma e 119 primo comma, della Costituzione, posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilita' della spesa, avendo la regione destinato risorse riservate ai LEA per finalita' ad essi estranee e con cio' determinato l'ampliamento della capacita' di spesa ordinaria del bilancio, sul quale non vengono a gravare gli oneri delle spese derivanti dalle funzioni «trasferite» all'Agenzia stessa. Peraltro, trattando alla stregua di spese per i LEA quelle relative al funzionamento dell'ARPAL, il meccanismo delineato sottrae queste ultime alla previa e necessaria verifica di sostenibilita' cui sarebbero, invece, sottoposte al pari delle altre spese «ordinarie», estendendovi il regime previsto per le spese «costituzionalmente necessarie» che, essendo destinate alla tutela di beni primari incomprimibili, non soggiacciono al previo giudizio di sostenibilita' (v. sentenze nn. 275 del 2016, 169 del 2017). 7. La carenza dei presupposti per un'interpretazione adeguatrice. Per le considerazioni sopra esposte, il chiaro tenore letterale del precetto normativo della cui legittimita' si dubita non consente un'interpretazione compatibile con il quadro costituzionale di riferimento. Questo Collegio non ha rinvenuto alcuna opzione ermeneutica idonea a correlare la quota di finanziamento annuale determinata nell'importo di euro 20.000.000,00 ed iscritta nel capitolo 5296 del bilancio regionale all'effettivo svolgimento di prestazioni LEA, se non forzando la formulazione letterale e univoca della disposizione, che e' sprovvista della necessaria correlazione espressa dal binomio «risorse del perimetro sanitario - LEA». Del resto, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che l'interpretazione costituzionalmente orientata deve essere in ogni caso compatibile con il portato semantico della disposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale» (v. sentenza n. 42/2017). Conclusivamente, ad avviso del Collegio, la correlazione tra risorse destinate ex lege ai LEA e l'impiego coerente con tale finalita', nonche' la previsione di strumenti di rilevazione analitica per la verifica a consuntivo del loro corretto impiego rappresenta un'esigenza ineludibile per la garanzia del bene primario «salute» e si impone anche alle Agenzie per la protezione dell'ambiente che, come rimarcato dalla Corte costituzionale, svolgono attivita' «solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu [e cioe' "essenziali" e quindi "indefettibili"] e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (...) il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario» (v. Corte costituzionale sentenze nn. 1 del 2024 e 172 27 del 2018). La riferita esigenza risulta ancor piu' avvertita nel caso di specie, in cui le risorse sanitarie LEA sono trasferite a soggetti che si collocano al di fuori del perimetro degli enti sanitari (definito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 118/2011) e che svolgono anche attivita' non sanitarie. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione relativa alla illegittimita' costituzionale della previsione di cui all'art. 26, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 20/2006, e allo stesso tempo rilevante nel giudizio in esame, in quanto, ove accolta determinerebbe la necessita' di prevedere a carico del bilancio «ordinario» l'obbligo di restituzione in favore del perimetro sanitario delle risorse sanitarie illegittimamente impiegate per finalita' non rientranti nei LEA. P.Q.M. La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20, in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: 117, secondo comma, lettera e); 117, secondo comma, lettera m), 32 e 3, secondo comma; 117, terzo comma; 81, 97, primo comma, e 119, primo comma; sospende il giudizio in corso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalita'; riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in merito e sulle spese. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Procuratore generale della Corte dei conti, al Presidente della Giunta regionale della Regione Liguria e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Liguria. Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025. Il Presidente: Coppola L'estensore: Scatola