Reg. ord. n. 169 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38

Ordinanza del Corte dei conti  del 01/07/2025

Tra: Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria  C/ Regione Liguria



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Liguria – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) – Finanziamento – Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente – Riferibilità del finanziamento indistintamente alle attività dell’ARPAL in assenza della correlazione al fabbisogno per le attività rientranti nei LEA – Denunciata alterazione della struttura del perimetro delle spese sanitarie – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Lesione del diritto alla salute – Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa.

Norme impugnate:

legge della Regione Liguria  del 04/08/2006  Num. 20  Art. 26  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 32   Co.  

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

decreto legislativo  Art. 20   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 luglio 2025

Ordinanza del 1° luglio 2025 della Corte dei conti,  sezioni  riunite
in  sede  giurisdizionale,  sul  ricorso  proposto  dal   Procuratore
regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti per la Liguria e dal Procuratore generale presso la  Corte  dei
conti contro la Regione Liguria.. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Liguria  -
  Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL)  -
  Finanziamento - Previsione di un finanziamento ordinario annuale  a
  valere  sulle  risorse  del  fondo  regionale  sanitario  di  parte
  corrente. 
- Legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento
  dell'Agenzia Regionale per la  Protezione  dell'Ambiente  Ligure  e
  riorganizzazione   delle   attivita'   e   degli    organismi    di
  pianificazione,  programmazione,  gestione  e  controllo  in  campo
  ambientale), art. 26, comma 1, lettera a). 


(GU n. 38 del 17-09-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
               Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
 
    in speciale composizione composta dai signori magistrati: 
        Giovanni Coppola, Presidente; 
        Donatella Scandurra, consigliere; 
        Nicola Ruggiero, consigliere; 
        Daniele Bertuzzi, consigliere; 
        Valeria Franchi, consigliere; 
        Ilaria Annamaria Chesta, consigliere; 
        Emanuele Scatola, primo ref. (relatore); 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
848/SR/DELC  del  registro  di  segreteria  delle  Sezioni   riunite,
proposto - ai sensi degli articoli 11, comma 6, lettera e), e  123  e
seguenti  c.g.c. -  dal  procuratore  regionale  presso  la   Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria; 
 
                               Avverso 
 
    la deliberazione n. 171/2024/PARI, depositata in data  29  luglio
2024, della Corte dei conti, Sezione regionale di  controllo  per  la
Liguria; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto le memorie depositate dalla Regione Liguria e dalla procura
generale; 
    Vista la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC di queste Sezioni
riunite; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti l'art. 134,  della  Costituzione,  l'art.  1,  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e  l'art.  23,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il  Primo
referendario  Emanuele  Scatola  e  uditi  il  procuratore   generale
aggiunto Andrea Lupi e l'avv. Riccardo Maoli per la Regione  Liguria,
come specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1.  Nella  requisitoria  svolta  nell'ambito  del   giudizio   di
parificazione del  rendiconto  generale  della  Regione  Liguria  per
l'esercizio  2023,   la   Procura   regionale   presso   la   Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti  per  la  Liguria  ha
censurato l'alterazione della struttura del perimetro  sanitario  del
bilancio regionale prescritto dall'art. 20 del decreto legislativo n.
118/2011, mediante l'inserimento nel predetto perimetro sanitario  di
spese prive di specifica correlazione con le prestazioni afferenti ai
Livelli essenziali di  assistenza  (LEA).  Tale  inserimento  sarebbe
stato consentito,  ad  avviso  dell'Ufficio  del  pubblico  ministero
ligure, dall'art. 26 (rubricato «Fonti di finanziamento») della legge
regionale 4  agosto  2006,  n.  20  (recante  il  «Nuovo  ordinamento
dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  Ligure  e
riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione,
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale»),  che,  al
comma  1,  lettera  a),  annovera,  tra  le  fonti  di  finanziamento
dell'ARPAL,  il  «finanziamento  ordinario  annuale  a  valere  sulle
risorse del fondo  regionale  sanitario  di  parte  corrente»  (spesa
riferibile al capitolo 5296 del bilancio regionale). 
    Secondo la prospettazione emergente dalla  suddetta  requisitoria
della Procura ligure: 
        a)  il  bilancio  di  previsione  economica  2023  dell'ARPAL
include la somma di euro 20.000.000,00,  quale  quota  a  valere  sul
Fondo sanitario regionale (FSR), «largamente preponderante su  quella
complessiva di euro 23.326.335,00  di  finanziamenti  istituzionali»,
con la precisazione che «le somme risultano esattamente replicate nel
bilancio preventivo 2024»; 
        b) il bilancio consuntivo relativo all'anno  2023  dell'ARPAL
reca, nel conto economico, un valore della produzione di  complessivi
euro 30.871.960 e di costi per  la  produzione  di  euro  30.158.376;
pertanto «circa i due terzi sono costituiti dal contributo erogato  a
valere  sul  FSR  (voce  F.210.35.50  dei  componenti  positivi   del
reddito)». 
    Secondo  l'organo  requirente  regionale,  «e'  evidente  che  le
molteplici   attivita'   svolte   dall'Agenzia   -   puntualmente   e
diffusamente elencate dalla stessa legge n. 29 del 2006 - non possano
essere ricondotte in  cosi'  ampia  misura  ad  attivita'  sanitarie.
Soprattutto, ed e' quel che piu' conta, manca un preciso  riferimento
alla riconducibilita' al perimetro sanitario  della  spesa  sostenuta
dalla Regione a mezzo del finanziamento erogato». In  altri  termini,
il meccanismo delineato dall'art. 26, comma 1, lettera a) della legge
regionale n. 20/2006, nell'economia del  ragionamento  della  procura
ligure,  appare  riproduttivo  di  una  dinamica   di   finanziamento
regionale, gia' rilevata in altra  regione,  oggetto  di  censura  da
parte della Corte costituzionale, con la sentenza 10 gennaio 2024, n.
1. 
    Con la predetta sentenza, la Corte costituzionale  ha  dichiarato
incostituzionale una disposizione dettata dalla  Regione  Sicilia  in
tema di finanziamento dell'ARPA per violazione dell'art.  117,  comma
2, lettera e) della Costituzione, in materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici, in relazione alla norma  interposta  sul  perimetro
sanitario di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 118/2011 (oltre  che  per
violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica). 
    Secondo  la  procura  regionale,  la  norma   sicula   dichiarata
incostituzionale «non distingueva tra spese necessarie a garantire le
prestazioni afferenti ai LEA e  quelle  destinate  a  prestazioni  di
natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il  Fondo
sanitario regionale. Analogamente, la legge regionale  ligure  n.  20
del 2006 non reca  alcuna  distinzione  a  proposito  delle  funzioni
svolte da ARPAL riconducibili al perimetro sanitario con  riferimento
all'ingente finanziamento istituzionale erogato». 
    Sulla scorta delle suddette considerazioni, il pubblico ministero
ha formulato le  proprie  conclusioni  nell'ambito  del  giudizio  di
parificazione del rendiconto 2023 della  Regione  Liguria,  chiedendo
alla Sezione regionale di controllo  per  la  Liguria  di  «sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 26 della legge
della l.r. 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto  con  l'articolo  117,
comma secondo, lettera e) - avuto riguardo alla norma  interposta  di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  -
con l'articolo 117, comma secondo, lettera m), e 32, nonche' con  gli
articoli 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, della Costituzione».
In alternativa, l'organo requirente, in caso di praticabilita' di una
interpretazione costituzionalmente conforme della citata disposizione
regionale,  ha  chiesto  alla  Sezione  territoriale  di  «dichiarare
l'illegittimita'  del  capitolo  di  spesa  n.  5296,  inserito   nel
perimetro sanitario, recante l'impegno ed il  pagamento  dell'importo
di euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche', nel  risultato
di amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per
la parte in cui non  registra  economie  vincolate  riconducibili  al
Fondo sanitario per l'importo di euro 20.000.000,00, con  conseguente
rideterminazione del disavanzo da recuperare ex articolo 42, commi  1
e 12, del  ridetto  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e,  per
l'effetto, negare  la  parificazione  del  rendiconto  della  regione
Liguria per l'anno 2023, nei termini nei quali e' stato formulato». 
    2. Con decisione di parifica n. 171/2024/PARI, adottata  in  data
18 luglio 2024, con motivazioni pubblicate il successivo  29  luglio,
la Sezione regionale di controllo per la Liguria: 
        ha parificato, nelle sue componenti, il  rendiconto  generale
della Regione Liguria per  l'esercizio  2023,  con  esclusione  delle
poste puntualmente indicate nel dispositivo della predetta pronuncia; 
        ha rigettato l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 26,
della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20, formulata dal procuratore
regionale; 
        ha approvato la relazione annessa alla decisione di parifica,
elaborata  ai  sensi  dell'art.  41  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al  regio  decreto  12
luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma  5,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213. 
    Segnatamente, per quel che rileva in questa sede, nella decisione
n. 171/2024/PARI, la  Sezione  ligure  ha  rigettato  l'eccezione  di
incostituzionalita'  formulata  dal  procuratore  regionale  con   la
seguente motivazione: «a. in relazione alla richiesta di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 26 della  l.r.
n. 20/2006, per contrasto con l'articolo 4 117, comma 2, lettera e) -
avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20  del  decreto
legislativo n. 118/2011 - e con l'articolo 117, comma 2, lettera  m),
e 32, nonche' con gli articoli 81, comma 6, 97 e 119, comma 1,  della
Costituzione, atteso  che  la  nota  del  segretario  generale  della
Regione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024,  rappresenta  che  la
giunta regionale approva, nel rispetto dei LEPTA (Livelli  essenziali
delle   prestazioni   ambientali),   sulla   base    delle    risorse
complessivamente disponibili, il programma triennale delle  attivita'
di  Arpal;  che  il  direttore  generale  di  ARPAL  predispone,   in
conformita' al citato programma triennale, il programma  annuale  dei
controlli, che costituisce il piano operativo di tutte  le  attivita'
di  competenza  di  ARPAL  ed  individua  i  costi  e  le  fonti   di
finanziamento;  che  il  finanziamento   dell'Agenzia   non   avviene
esclusivamente con fondi perimetrati sanita', ma,  altresi',  tramite
ulteriori capitoli di bilancio regionale volti a finanziare attivita'
dell'ARPAL non rientranti nei LEA, elencati nella sopra citata  nota;
che, allo stato degli atti, posto che i fondi provenienti  dal  fondo
sanitario non sono l'unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai  sensi
dell'articolo  26,  l.r.  n. 20/2006,  non  risulta  dimostrato   che
l'applicazione  della  disposizione   della   cui   legittimita'   il
procuratore regionale dubita  implichi  l'effettiva  destinazione  di
fondi afferenti al c.d. "perimetro sanitario" ad utilizzi diversi dal
finanziamento dei LEA. Pertanto,  non  si  ritengono  soddisfatte  le
condizioni  di  ammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
costituzionale, ossia la rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza
della stessa. Difatti, al fine di vagliare debitamente i requisiti di
ammissibilita' richiamati, appare indispensabile provare puntualmente
l'ammontare delle risorse finanziarie trasferite ad ARPAL e destinate
a garantire i LEA"; b) le  considerazioni  sopra  esposte  portano  a
ritenere non fondata, conseguentemente, anche  l'ulteriore  richiesta
di  "dichiarare  l'illegittimita'  del  capitolo  di  spesa  n.  5296
inserito nel perimetro sanitario", recante l'impegno ed il  pagamento
dell'importo  di  euro  20.000.000,   nonche',   nel   risultato   di
amministrazione al 31 dicembre  2023,  della  quota  dei  vincoli  da
trasferimenti, per la parte in cui non  registra  economie  vincolate
riconducibili al Fondo sanitario per l'importo  di  euro  20.000.000,
con conseguente  rideterminazione  del  disavanzo  da  recuperare  ex
articolo 42, commi  1  e  12,  del  ridetto  decreto  legislativo  n.
118/2011 e, per l'effetto, di negare la parificazione del  rendiconto
della Regione Liguria  per  l'anno  2023,  posto  che  non  e'  stato
dimostrato se e in che misura tale trasferimento sia  destinato  alle
finalita' proprie della spesa afferente al c.d. "perimetro sanitario"
o ad altre finalita'». 
    3.  Con  ricorso  notificato  in  data  16  settembre  2024,   il
procuratore  regionale  della  Corte  dei  conti  presso  la  Sezione
giurisdizionale per la Liguria ha  impugnato  la  suddetta  decisione
della Sezione regionale di controllo per la Liguria n.  171/2024/PARI
e ha chiesto a queste Sezioni riunite: 
        di  sospendere  il  giudizio   e   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 26 della  legge  della  Regione
Liguria 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto  con  l'art.  117,  comma
secondo, lettera e) - avuto riguardo alla  norma  interposta  di  cui
all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  -  con
l'art. 117, comma secondo, lettera m), nonche' con gli  articoli  81,
sesto comma,  97  e  119,  primo  comma,  e  32  della  Costituzione,
ritenendola rilevante ai fini del decidere il giudizio medesimo e non
manifestamente infondata; 
        in  subordine,  in  caso  di  adesione  a  un'interpretazione
costituzionalmente conforme della citata disposizione  regionale,  di
annullare la decisione della Sezione  regionale  di  controllo  della
Corte  dei  conti  per  la  Liguria  n.  171/2024/PARI  e  dichiarare
l'illegittimita'  del  capitolo  di  spesa  n.  5296   del   bilancio
regionale, inserito nel perimetro sanitario, recante l'impegno ed  il
pagamento dell'importo di euro 20.000.000,00 (euro  ventimilioni/00),
nonche', nel risultato  di  amministrazione  2023,  della  quota  dei
vincoli da trasferimenti per la parte in cui  non  registra  economie
vincolate riconducibili al Fondo  sanitario  per  l'importo  di  euro
20.000.000,00, con  conseguente  rideterminazione  del  disavanzo  da
recuperare ex art. 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto  legislativo
n. 118 del  2011  e,  per  l'effetto,  negare  la  parificazione  del
rendiconto regionale nei termini nei quali e' stato formulato. 
    In particolare, riprendendo le conclusioni gia'  formulate  nella
requisitoria del giudizio di parificazione del  rendiconto  2023,  la
procura regionale ligure articola un primo motivo di ricorso, in  cui
evidenzia come l'art. 26 della legge regionale n.  20/2006  disponga,
in tema di finanziamenti istituzionali destinati alla locale  Agenzia
regionale per l'ambiente (ARPAL), in  modo  difforme  dai  criteri  e
limiti posti dall'art. 117, comma secondo, lettere e)  ed  m),  degli
articoli 81, sesto comma, 97 e 119, nonche' 32,  comma  primo,  della
Costituzione riguardati a tenore della previsione contenuta nell'art.
20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
    Dopo  aver  ricostruito  il  quadro  normativo  di   riferimento,
l'organo  requirente  regionale  ha  precisato   che   dalle   difese
articolate dalla Regione in sede di giudizio di  parificazione  (cfr.
nota del segretario generale della Regione Liguria n. 1105819 del  17
luglio 2024) sia emerso  come  «una  quota  largamente  preponderante
(l'87%) delle risorse istituzionali assegnate  dalla  predetta  norma
regionale all'Agenzia lo e' a valere sul Fondo  sanitario  regionale,
ma e' destinata alla realizzazione dei  LEPTA  e  non  dei  LEA,  con
violazione dei  rigorosi  confini  di  perimetro,  (...),  posti  dal
decreto legislativo n. 118 del 2011, attuativo dell'art. 117, lettera
e), della carta fondamentale». Si configurerebbe, pertanto, anche una
mancanza sopravvenuta di conformita' alla Costituzione  dell'art.  26
della  legge  regionale  piu'  volte  richiamata,  in  quanto  spetta
esclusivamente allo Stato (art. 117, lettera m) legiferare in materia
di  «determinazione  dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale», tra i quali  rientra  tout  court  il
diritto  fondamentale  alla  salute  di   cui   all'art.   32   della
Costituzione. 
    A supporto del  primo  motivo  di  ricorso  viene  richiamata  la
recente  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.   1/2024   e   le
motivazioni su cui  essa  si  fonda.  Nel  ricorso  introduttivo  del
presente giudizio, la procura ligure censura l'argomentazione fornita
dalla Sezione regionale di controllo, che non avrebbe colto  come  le
risorse istituzionali da FSR risultino destinate  alla  realizzazione
dei LEPTA e non dei LEA. Al riguardo, l'organo  requirente  affida  i
propri argomenti difensivi al passaggio motivazionale in cui la Corte
costituzionale ha chiarito come il richiamo alla  disciplina  dettata
dalle disposizioni in materia di  agenzie  regionali  ambientali  non
esima le regioni «dall'obbligo di individuare una correlazione tra le
risorse assegnate all'ARPA e  i  LEA.  L'armonizzazione  dei  bilanci
pubblici, infatti, e' materia di competenza esclusiva dello Stato che
non puo' subire deroghe territoriali». Con  riferimento  alla  prova,
mancata ad avviso della Sezione territoriale,  della  violazione  dei
rigorosi limiti posti dalla legge alla destinazione delle  spese  del
perimetro  sanitario,  la  procura  regionale  sottolinea  come,   in
realta', tale  prova  risiederebbe  «esattamente  nella  disposizione
regionale, la quale, esplicitamente, tratta di risorse  istituzionali
assegnate all'ARPAL a valere sul FSR». 
    Oltre ai parametri costituzionali  gia'  scrutinati  dalla  Corte
costituzionale  nella  sentenza  n.  1/2024,  ad  avviso   di   parte
ricorrente, la disposizione  legislativa  regionale  si  porrebbe  in
contrasto anche con gli articoli 117, lettera m),  81,  comma  sesto,
97, primo comma e 119, primo  comma  della  Costituzione,  alla  luce
anche dei principi fissati nelle sentenze n. 172/2018 e  n.  169/2017
della Corte costituzionale. 
    A conclusione del motivo in esame, la procura  evidenzia  che  la
distrazione  di  risorse  destinate  al  perimetro  sanitario,  nella
stretta accezione che  la  locuzione  assume  in  punto  di  diritto,
finisca per riverberarsi in senso  negativo  sulla  piena  erogazione
delle prestazioni  che  danno  concreto  contenuto  al  diritto  alla
salute, che l'art. 32 della Carta fondamentale ha stabilito a  favore
di tutti. 
    Con un secondo motivo di ricorso, nel caso in cui queste  Sezioni
riunite  ritengano   possibile   accedere   a   una   interpretazione
costituzionalmente conforme  dell'art.  26  della legge  regionale n.
20/2006, la procura regionale chiede di  annullare  la  decisione  di
parifica della Sezione territoriale e dichiarare l'illegittimita' del
capitolo di spesa  n.  5296  del  bilancio  regionale,  inserito  nel
perimetro sanitario, recante l'impegno ed il  pagamento  dell'importo
di euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche', nel  risultato
di amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per
la parte in cui non  registra  economie  vincolate  riconducibili  al
Fondo sanitario per l'importo di euro 20.000.000,00, con  conseguente
rideterminazione del disavanzo da recuperare ex art. 42,  commi  1  e
12, del ridetto decreto legislativo n. 118 del 2011 e, per l'effetto,
negare la parificazione del  rendiconto  regionale  nei  termini  nei
quali e' stato formulato. 
    Secondo parte ricorrente, lo svolgimento  da  parte  dell'Agenzia
regionale di funzioni riconducibili ai LEA, in assenza, tuttavia,  di
una riconduzione della  spesa  in  base  a  modalita'  standardizzate
proprie della contabilita' armonizzata  alle  funzioni  LEA,  darebbe
luogo al diniego di parifica del rendiconto  generale  regionale,  in
ragione della non corretta contabilizzazione di una  spesa  regionale
nell'ambito del perimetro sanitario, in violazione del  ridetto  art.
20 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    4. Con memoria depositata,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  2,
c.g.c., in data 30 dicembre 2024, la procura generale ha formulato le
proprie conclusioni in ordine  ai  motivi  di  impugnazione  proposti
dalla procura regionale ligure. 
    In   via   preliminare,   la   procura   generale   ha   eccepito
l'inammissibilita' (ovvero l'improcedibilita') del  ricorso  «per  la
patente  violazione  del  principio  dell'unicita'  dell'Ufficio  del
pubblico ministero». A supporto di tale eccezione,  viene  richiamato
l'art.  12,  comma  3,  c.g.c.,  in  quanto   «il   presupposto   del
coordinamento non puo' che essere l'unicita'  dell'ufficio  del  PM».
Secondo  la  tesi  prospettata  nella   memoria   conclusionale,   il
procuratore regionale per  la  Liguria  ha  errato  a  notificare  il
ricorso  alla   procura   generale,   successivamente   depositandolo
autonomamente  presso  queste  Sezioni  riunite.  Cio',  infatti,  e'
avvenuto «nell'errata convinzione che la  procura  generale  sia  una
controparte del giudizio e non, qual e', il medesimo ufficio  di  cui
fa parte anche la procura regionale  della  Liguria»;  il  ricorrente
avrebbe  dovuto,  invece,  «trasmettere  il  ricorso   alla   procura
generale, che avrebbe provveduto al suo deposito». 
    Sempre in  via  preliminare,  la  procura  generale  ha  eccepito
l'inammissibilita' del ricorso per carenza di  legittimazione  attiva
della procura regionale ligure. A  supporto  di  tale  eccezione,  la
procura generale richiama la sentenza n. 34/2024/QM, con la quale  le
Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno stabilito  che  «l'art.
40 del r.d. 12 luglio 1934,  n.  1214  si  applica  alla  fase  della
deliberazione della  parificazione  dei  rendiconti:  la  limitazione
legislativa   alle   sole   "formalita'   della   sua   giurisdizione
contenziosa" comporta  che  la  deliberazione  venga  assunta  previa
trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione  del  pubblico
ministero,      in      contraddittorio      dei       rappresentanti
dell'amministrazione». Secondo gli argomenti illustrati nella memoria
conclusionale, «da tale dispositivo emergono due correlati: primo che
il contraddittorio e' con i rappresentanti dell'amministrazione e non
pure con il PM;  secondo  che  il  pubblico  ministero  partecipa  e,
quindi, non e' parte, ma assiste ed e' in qualche  maniera  coinvolto
nell'udienza pubblica. Cio' non significa che gli  argomenti  che  il
pubblico ministero esponga  nella  requisitoria  non  debbano  essere
presi in esame e valutati  in  sede  di  decisione  di  parifica,  ma
certamente egli, non essendo parte in  senso  sostanziale,  non  puo'
impugnare la decisione stessa». Tale ricostruzione,  che  esclude  la
possibilita' per il pubblico ministero di impugnare la  decisione  di
parifica, sarebbe accolta anche dal  codice  di  giustizia  contabile
che, agli articoli 123  e  seguenti,  nel  disciplinare  il  giudizio
dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, non contempla,
in nessuna disposizione, il procuratore generale (o regionale)  quale
ricorrente. 
    Nel merito, la procura generale conclude per  l'infondatezza  del
ricorso per i seguenti motivi: 
        non emerge  in  concreto  la  prova  del  travalicamento  del
perimetro sanitario, in quanto «l'asserita violazione  del  perimetro
sanitario ricorre qualora sia effettivamente e concretamente  provato
che la destinazione all'ARPAL di fondi afferenti  al  c.d.  perimetro
sanitario abbia comportato utilizzi  diversi  dal  finanziamento  dei
LEA»; 
        il  finanziamento  dell'ARPAL  con  risorse   del   perimetro
sanitario «non e' integrale ma soltanto  parziale»,  in  quanto  tale
Agenzia «non e' finanziata esclusivamente e  indiscriminatamente  con
il FSR ma anche da  ulteriori  fonti,  espressamente  indicate  nelle
lettere da b) a d) dell'art. 26 della  l.r.  n.  20/2006»  (con  cio'
segnando, secondo la procura generale,  una  differenza  rispetto  al
caso della Regione Siciliana,  oggetto  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 1 del 2024); 
        «LEA e LEPTA non sono due ambiti completamente  distinti  ma,
come insiemi che si intersecano,  la  zona  in  comune  e'  piuttosto
ampia,  per  le  evidenti  ricadute  delle   azioni   di   competenza
dell'Agenzia protezione ambiente sulla salute dei cittadini». 
    Sulla scorta delle considerazioni esposte,  «poiche'  il  ricorso
compendia  una  serie  di  evidenti  profili   di   improcedibilita',
inammissibilita', nonche' un sostanziale motivo di infondatezza»,  la
procura generale ha rinunciato al ricorso del  procuratore  regionale
della Liguria contro la deliberazione n. 171/2024, con  la  quale  la
Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Liguria  ha  adottato  la
decisione di parifica sul rendiconto generale della  Regione  Liguria
per l'esercizio 2023. 
    5. Con memoria di costituzione e  difesa  depositata  in  data  8
gennaio 2025, la Regione Liguria ha chiesto a queste Sezioni riunite: 
        in via preliminare, di dichiarare  inammissibile  il  ricorso
notificato dalla procura regionale per la Liguria; 
        in via principale (previa  declaratoria  di  irrilevanza  e/o
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
prospettata  dalla  procura  regionale),   di   respingere,   siccome
infondato, il  suddetto  ricorso  e,  per  l'effetto,  confermare  la
deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria  n.
171/2024/PARI; 
        in  via  subordinata,  nell'ipotesi  in  cui  fosse  ritenuta
sussistente l'illegittimita'  del  rendiconto  nei  termini  indicati
dalla procura regionale, di circoscrivere la relativa declaratoria di
illegittimita' ai soli importi inerenti  alle  risorse  destinate  ad
ARPAL, anziche' all'intero capitolo di spesa n. 5296. 
    Con riferimento  ai  profili  preliminari,  parte  resistente  ha
eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad  agire  della
procura regionale ligure, richiamando a supporto di tale eccezione la
sentenza n. 34/2024/QM delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale,
con argomenti non dissimili da quelli gia' evidenziati dalla  procura
generale. 
    La  Regione  Liguria  ha  ravvisato  un  ulteriore   profilo   di
inammissibilita' nell'omessa notificazione del  ricorso  introduttivo
all'ARPAL, in violazione del disposto di cui all'art. 124,  comma  1,
lett. c), del c.g.c., a mente del quale,  oltre  che  al  procuratore
generale della Corte dei conti, il ricorso deve essere notificato, ai
fini conoscitivi,  alla  Sezione  del  controllo  che  ha  emesso  la
delibera  impugnata  e,  «in  ogni  caso,  agli  eventuali  ulteriori
controinteressati». 
    Secondo l'amministrazione resistente risulta evidente  che  ARPAL
rivesta la qualifica di soggetto controinteressato, «essendo titolare
di un interesse concreto e attuale ad  opporsi  al  ricorso,  il  cui
accoglimento pregiudicherebbe l'ottenimento delle risorse finanziarie
destinate dalla Regione Liguria alla stessa Agenzia». 
    Nel merito, la memoria della Regione Liguria prende l'abbrivio da
un'approfondita  ricostruzione  del  quadro   normativo   statale   e
regionale in materia. 
    In particolare, secondo parte resistente, la  legge  n.  132/2016
(recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale») svolge un ruolo chiave, avendo stabilito un
doppio ordine di principi: 
        l'integrazione  tra  le  prestazioni  rese  dal  sistema   di
protezione ambientale  e  gli  obiettivi  di  prevenzione  collettiva
fissati in ambito sanitario dai LEA (Livelli essenziali di assistenza
sanitaria, previsti dal decreto legislativo n. 502/1992); 
        la conferma del principio  dell'invarianza  della  spesa,  al
quale consegue che il perdurante trasferimento delle funzioni  e  del
personale dei servizi delle USL adibiti ad  attivita'  di  protezione
ambientale alle Agenzie  (previsto  dal  decreto-legge  n.  496/1993,
convertito  nella  legge  n.  61/1994)  debba  continuare  ad  essere
finanziato con parte dei fondi precedentemente destinati al SSR. 
    Pertanto,    ad     avviso     dell'amministrazione     intimata,
«l'integrazione tra le prestazioni rese  dal  sistema  di  protezione
ambientale e gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA
(operata dalla legge n. 132/2016) ha fatto si' che le attivita' delle
ARPA, pur  essendo  connotate  da  una  specializzazione  ambientale,
abbiano una correlazione con la prevenzione sanitaria e una  ricaduta
sulla  qualita'  della  salute   che   giustifica   la   legittimita'
dell'assegnazione in parola». 
    Parte  resistente  trae  ulteriore  conferma  del  fatto  che  le
attivita' delle ARPA rientrano nel perimetro  delle  spese  correlate
alla prevenzione sanitaria - che, pertanto, devono trovare  copertura
con risorse destinate al Fondo sanitario nazionale -  dal  testo  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017
(recante «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502»), che annovera la  «prevenzione  collettiva  e
sanita' pubblica», tra i livelli essenziali di assistenza che il  SSN
deve assicurare. 
    In particolare,  l'allegato  1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (riferito all'ambito della
«Prevenzione collettiva e sanita' pubblica») include le  attivita'  e
le prestazioni volte a  tutelare  la  salute  e  la  sicurezza  della
comunita' da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni  di
lavoro, correlati agli stili di vita. Tale  livello  si  articola  in
sette aree di intervento, tra le quali figura, alla  lettera  B),  la
«Tutela della salute  e  della  sicurezza  degli  ambienti  aperti  e
confinati». L'allegato 1 precisa che «i programmi  inclusi  nell'area
di intervento B e le  relative  prestazioni  sono  erogati  in  forma
integrata  tra  sistema  sanitario  e  agenzie  per   la   protezione
ambientale, in accordo con le  indicazioni  normative  regionali  nel
rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». 
    Secondo il percorso argomentativo tracciato dall'amministrazione,
la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118/2011 deve essere
«necessariamente inquadrata  e  interpretata,  ai  fini  dell'odierno
giudizio, in relazione al quadro normativo come sopra delineato». 
    Da queste premesse si dipana il ragionamento che porta la regione
a concludere nel senso che «le funzioni svolte dalle Agenzie,  seppur
differenziate secondo le specifiche discipline  regionali,  risultano
(...)  afferenti  a  programmi  inclusi  nelle  aree  di   intervento
dell'ambito della "Prevenzione collettiva e sanita' pubblica" di  cui
al punto a) dei livelli essenziali  di  assistenza  definiti  con  il
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  12  gennaio
2017». 
    Con  riferimento  alla  normativa  regionale,   l'amministrazione
resistente sottolinea come la materia sia stata regolata dalla  legge
regionale n.  20/2006.  Segnatamente,  per  i  motivi  esposti  nella
comparsa di costituzione, il sistema delineato dagli articoli 26 e 27
della predetta legge regionale n. 20/2006 dimostra, ad  avviso  della
regione, che le  attivita'  svolte  dall'ARPAL  sono,  per  la  quasi
totalita',   correlate    ai    LEA.    Inoltre,    sempre    secondo
l'amministrazione intimata, il sistema di  rendicontazione  da  parte
del direttore generale delle attivita'  svolte  dall'ARPAL,  previsto
dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 27  della  legge
regionale  in  rassegna,   consente   di   fornire   evidenza   della
correlazione tra le risorse regionali trasferite all'ARPAL e  i  LEA.
Con  riferimento  alla  questione  di   legittimita'   costituzionale
prospettata dalla procura regionale,  parte  resistente  ritiene  che
essa sia non rilevante e infondata. 
    Il  difetto  di  rilevanza  deriverebbe  dal  fatto  che,   «come
correttamente evidenziato dalla Sezione regionale di controllo, nella
presente fattispecie e' mancata, da parte della procura, la  puntuale
e circostanziata dimostrazione in ordine all'ammontare delle  risorse
di cui al rendiconto generale della regione per l'esercizio 2023, che
sarebbero state effettivamente distratte dal  perimetro  sanitario  e
dall'attuazione dei LEA (dovendosi anche tenere conto  della  stretta
interazione tra questi ultimi e i LEPTA ...)». 
    L'infondatezza  della  questione   sarebbe,   in   primo   luogo,
confermata dalla citata sentenza n. 1/2024  relativa  alla  normativa
siciliana in materia di ARPA, nella quale la Corte costituzionale non
ha fatto applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
a mente del quale, quando  accoglie  una  questione  di  legittimita'
costituzionale, «dichiara, nei limiti dell'impugnazione,  quali  sono
le disposizioni legislative illegittime» e dichiara, altresi', «quali
sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita'  deriva
come conseguenza dalla decisione adottata». Secondo  la  regione,  la
circostanza che, in quella sede, la Corte  costituzionale  non  abbia
esteso la declaratoria di illegittimita'  costituzionale  anche  alla
legge regionale ligure n. 20/2006  dimostra  che  «le  considerazioni
svolte  (...)  con  tale  sentenza  relativamente  alla  legislazione
regionale   siciliana   non   possono   essere   automaticamente    e
acriticamente estese (come  pretenderebbe  invece  la  procura)  alla
normativa della Regione Liguria». 
    Cio' premesso,  sempre  con  riferimento  all'infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale  prospettata  dalla  procura
regionale ligure, l'amministrazione intimata ha evidenziato una serie
di argomenti volti  a  dimostrare  la  diversita'  tra  la  normativa
siciliana oggetto di declaratoria  di  incostituzionalita'  e  quella
ligure. Al riguardo, la Regione Liguria sottolinea che  «la  sentenza
della  Corte  costituzionale  n.   1/2024   ha   avuto   ad   oggetto
esclusivamente  la  situazione  del  tutto  peculiare  della  Regione
Siciliana, la cui normativa aveva posto a carico  del  FSR  tutte  le
spese di funzionamento dell'ARPA, per di piu' in  maniera  del  tutto
indistinta (...). Per contro, la situazione della Regione Liguria  si
discosta nettamente dalla casistica analizzata dalla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 1/2024, in quanto la normativa ligure prevede
un sistema di finanziamento diversificato per  l'attivita'  di  ARPAL
(coerente con gli assetti di cui al decreto-legge n. 496/1993 e  alla
legge   n.   132/2016),   nonche'   una   preventiva   attivita'   di
programmazione circa le  prestazioni  da  rendere  e  una  successiva
rendicontazione annuale». 
    L'amministrazione intimata soggiunge, inoltre, che  la  questione
di legittimita'  costituzionale  prospettata  dalla  procura  sarebbe
manifestamente infondata, in  quanto  essa  scaturisce  «da  una  non
corretta interpretazione della disciplina in materia (segnatamente in
ordine alle competenze istituzionali di ARPAL nonche' ai rapporti tra
i LEPTA e i LEA)». 
    L'amministrazione intimata esclude che  possa  configurarsi,  nel
caso di specie, un contrasto della suddetta normativa  regionale  con
il parametro di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e)  in  tema
di «armonizzazione dei bilanci pubblici», avuto riguardo  alla  norma
interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011. 
    La prospettazione della procura  regionale,  infatti,  non  tiene
conto, secondo parte resistente, che, in data successiva  al  decreto
legislativo  n.  118/2011,  «lo  Stato  ha  legiferato   in   materia
nell'esercizio delle proprie  competenze  (ai  sensi  dell'art.  117,
comma 2, lettera m) della Costituzione) sia con la legge n. 132/2016,
sia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
gennaio 2017 (v. l'allegato n. 1 in tema di "Prevenzione collettiva e
sanita' pubblica"), emanato in attuazione  dell'art.  1,  comma  554,
della legge n. 208/2015». 
    Da tali norme, secondo parte resistente, si ricava che il decreto
legislativo   n.   118/2011,    avendo    ad    oggetto    unicamente
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, non puo' assumere  rilievo  dirimente  ai  fini  della
definizione dei  LEA  e/o  dei  LEPTA;  d'altronde,  si  legge  nella
comparsa di costituzione della regione, «il  decreto  legislativo  n.
118/2011 e' antecedente al  sistema  normativo  settoriale  delineato
dalla  legge   n.   132/2016,   che   si   incentra   sul   principio
dell'invarianza   finanziaria   (...)».   Pertanto,   dal   principio
dell'invarianza  della  spesa,   l'amministrazione   ricava,   «quale
necessaria conseguenza, che le  funzioni  svolte  dalle  ARPA  devono
continuare a essere finanziate con parte  dei  fondi  precedentemente
destinati  al  SSR  (per  l'esercizio   delle   medesime   funzioni);
diversamente, si addiverrebbe all'illogica e paradossale  conseguenza
di ritenere che lo Stato non  abbia  dato  copertura  finanziaria  ai
LEPTA». 
    A cio'  si  aggiunga  che,  secondo  la  Regione  Liguria,  dalla
necessaria integrazione (prevista dalla legge  n.  132/2016)  tra  le
prestazioni rese dal sistema di protezione ambientale  (definite  dai
LEPTA) e gli obiettivi di prevenzione  collettiva  previsti  dai  LEA
discende che le attivita' dell'Agenzia, pur essendo connotate da  una
specializzazione ambientale, abbiano necessariamente  una  stretta  e
diretta correlazione con la  prevenzione  sanitaria  e  una  ricaduta
sulla  qualita'  della  salute,  che   giustifica   la   legittimita'
dell'assegnazione alle ARPAL delle risorse  del  perimetro  sanitario
del bilancio regionale. 
    Secondo parte  resistente,  sarebbero  destituite  di  fondamento
anche le ulteriori considerazioni svolte dalla procura in  merito  ai
presunti profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 26, legge
regionale n. 20/2006. 
    La presunta violazione dell'art. 117, comma 2, lettera  m)  della
Costituzione (in tema di competenza  esclusiva  dello  Stato  per  la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale) si fonda, secondo la  regione,  sull'assunto  -
del tutto erroneo - secondo  cui  la  legislazione  regionale  ligure
avrebbe dato luogo a una  «surrettizia  sottrazione  di  risorse  dal
perimetro sanitario». 
    Anche la violazione degli articoli 81,  comma  sesto,  97,  primo
comma, e 119, primo comma, in tema di  rispetto  degli  equilibri  di
bilancio  e  di  sostenibilita'  finanziaria,  sarebbe  insussistente
secondo parte resistente, in quanto la legge regionale n. 20/2006 non
comporta affatto la diminuzione delle risorse destinate ai  LEA,  che
viene   genericamente   paventata   dalla   procura.    Sul    punto,
l'amministrazione richiama le  osservazioni  relative,  da  un  lato,
all'invarianza della spesa relativa alle funzioni demandate all'ARPAL
(alla quale sono state attribuite le stesse competenze  e  risorse  a
suo tempo destinate alle U.S.L. per  lo  svolgimento  delle  medesime
attivita') e, dall'altro lato, alla stretta  connessione  tra  LEA  e
LEPTA. 
    Con riferimento, infine, alla presunta violazione  dell'art.  32,
primo   comma,   della   Costituzione,   in   ragione   dell'asserita
«distrazione di risorse  destinate  al  perimetro  sanitario»,  parte
resistente evidenzia come la  procura  regionale  muova  dall'erroneo
presupposto della estraneita' delle  funzioni  svolte  dall'ARPAL  al
settore sanitario, mentre le  attivita'  demandate  all'Agenzia,  pur
essendo connotate da una specializzazione in campo ambientale,  hanno
una diretta correlazione con il  settore  sanitario  e  una  ricaduta
sulla qualita' della salute. 
    Cio' chiarito in ordine ai possibili  profili  di  illegittimita'
costituzionale della normativa regionale, l'amministrazione  intimata
eccepisce, inoltre, l'infondatezza della  domanda  formulata  in  via
subordinata dalla procura regionale ligure, in quanto quest'ultima ha
omesso di individuare con precisione quali  sarebbero  le  somme  (in
ipotesi) «distratte» dal perimetro  sanitario.  Al  riguardo,  l'Ente
regionale ribadisce, comunque, che  il  capitolo  n.  5296  e'  stato
correttamente perimetrato in  conformita'  all'art.  20  del  decreto
legislativo  n.  118/2011,  in  quanto  allocato   al   programma   1
«SSR-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»  della
Missione 13. 
    Peraltro,  secondo  parte  resistente,  la  domanda   dell'organo
requirente  volta  a  ottenere  la  declaratoria  di   illegittimita'
dell'intero   capitolo   di   spesa   in   questione   «difetta    di
proporzionalita' in rapporto alla assai limitata incidenza dei  fondi
ARPAL sul totale delle risorse destinate ai LEA, rischiando quindi di
comportare  conseguenze  pregiudizievoli  sul  corretto  e   regolare
svolgimento delle attivita' del Servizio sanitario regionale». 
    In via del tutto subordinata, pertanto, la regione chiede che  la
eventuale declaratoria  di  illegittimita'  del  rendiconto  generale
della regione per l'esercizio 2023 venga limitata (anche in  ossequio
ai sopra richiamati  canoni  di  proporzionalita')  ai  soli  importi
inerenti  alle  risorse  destinate  ad  ARPAL,  anziche'   all'intero
capitolo di spesa n. 5296. 
    6. All'udienza del  22  gennaio  2025,  il  procuratore  generale
aggiunto ha preliminarmente ribadito la  volonta'  di  rinunciare  al
ricorso in esame. La difesa della Regione Liguria ha  preso  atto  di
tale richiesta e ha  dichiarato  di  aderirvi,  evidenziando  che  la
regione ha interesse all'estinzione del  giudizio.  Conseguentemente,
avendo la discussione avuto ad  oggetto  soltanto  la  manifestazione
della volonta' di  rinunciare  al  ricorso  e  non  avendo  le  parti
ritenuto di affrontare il merito, la causa  e'  stata  trattenuta  in
decisione  al  solo  fine  di  risolvere  le  questioni   preliminari
sollevate dalla procura generale e dall'amministrazione intimata. 
    7. Con sentenza non  definitiva  n.  3/2025/DELC,  depositata  in
Segreteria in data 17 febbraio 2025,  queste  Sezioni  riunite,  come
chiarito nell'esordio della parte in «diritto», si  sono  pronunciate
«in ordine alle  questioni  preliminari  concernenti  il  ricorso  in
epigrafe». 
    Nel rispetto della struttura logica per  «gradi»,  prescritta  al
giudice dall'art. 101 c.g.c. per la  formulazione  del  giudizio,  il
Collegio ha proceduto a esaminare, in  primo  luogo,  l'eccezione  di
inammissibilita' ormulata dalla Regione Liguria per  omessa  notifica
del ricorso all'ARPAL, che rivestirebbe -  ai  sensi  dell'art.  124,
comma  1,  lettera  c),   c.g.c.   -   la   qualifica   di   soggetto
controinteressato. 
    Facendo applicazione dei criteri ermeneutici  gia'  declinati  da
queste Sezioni riunite da ultimo nelle sentenze n. 5, 6, 7/2023/DELC,
tale  eccezione  e'  stata  rigettata  sulla  scorta  della  seguente
motivazione:  «nessuna  evidenziazione  e'  stata   fornita   di   un
pregiudizio  immediato,  che  deriverebbe  in  automatico  ad  ARPAL,
dall'accoglimento  del  ricorso  all'odierno  esame,  concernendo  la
delibera impugnata, come e' noto, il rendiconto della Regione Liguria
e non essendovi, comunque, evidenza che i  trasferimenti  finanziari,
di   cui   si    discute,    non    possano    essere    diversamente
compensati/corrisposti». 
    Con riferimento alla rinuncia al ricorso da parte  della  procura
generale, queste Sezioni riunite hanno affermato che «la  valutazione
in ordine agli effetti della rinuncia agli atti del presente giudizio
operata dalla procura generale presuppone che  venga  preliminarmente
accertata l'ammissibilita' e la procedibilita' del  ricorso  proposto
dal procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso
la Sezione giurisdizionale regionale della Corte  dei  conti  per  la
Liguria,   questione    che    ne    costituisce    il    presupposto
logico-giuridico». 
    Al riguardo, la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alle  cui
motivazioni  per  esigenze  di  sinteticita'  si   rinvia,   richiama
l'orientamento espresso nella  precedente  pronuncia  n.  44/2017  di
queste Sezioni riunite, nella quale e' stato affermato che «non  puo'
escludersi una legittimazione in  astratto  del  pubblico  ministero,
presente nel giudizio di  parifica  regionale,  di  proporre  ricorso
avverso la decisione di parifica dinanzi a queste Sezioni riunite  in
sede giurisdizionale in speciale composizione». 
    A conferma di tale legittimazione della procura regionale, queste
Sezioni riunite hanno richiamato la sentenza n. 184/2022 della  Corte
costituzionale, che contiene un espresso riferimento al  «potere  del
pubblico ministero contabile di agire in giudizio per la tutela degli
interessi dell'intera  collettivita'  alla  corretta  gestione  delle
risorse pubbliche e, in specie,  ...  [al]  potere  di  impugnare  la
decisione  di  parificazione  del  rendiconto   generale   regionale,
adottata dalla Sezione regionale di controllo, che si ritenga  lesiva
dei citati interessi». parimenti, il Collegio ha evidenziato come «la
Corte costituzionale, in diverse pronunce  (sentenze  n.  1/2024,  n.
39/2024, n. 59/2024 e correlate ordinanze  a  verbale  allegate  alle
predette decisioni), abbia  posto  l'accento  (...)  sulla  peculiare
autonomia e legittimazione processuale dei procuratori regionali, che
vengono qualificati come parti nei giudizi di parifica a quibus». 
    Secondo le motivazioni emergenti dalla sentenza non definitiva n.
3/2025/DELC, anche l'art.  12,  commi  1  e  2,  c.g.c.  avvalora  le
suddette conclusioni, considerato che  esso  distingue  «le  funzioni
esercitate dal procuratore generale rispetto a  quelle  del  pubblico
ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali  regionali,  che  sono
esercitate dal procuratore regionale». 
    Alla luce dei principi ora  richiamati,  queste  Sezioni  riunite
hanno disatteso le  eccezioni  al  riguardo  formulate  dalla  difesa
regionale   e   dalla   procura   generale,    «dovendo    affermarsi
l'ammissibilita' e  la  procedibilita'  del  ricorso  presentato  dal
procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso  la
Sezione giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti  per  la
Liguria, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 123 e 124 c.g.c.. 
    Secondo le motivazioni sulle quali si fonda la suddetta  sentenza
non  definitiva,   il   procuratore   regionale   risulta   «soggetto
autonomamente legittimato a ricorrere, nello specifico e  particolare
ambito del  giudizio  di  parifica,  nell'interesse  della  legge,  a
salvaguardia del bene protetto in concreto  tutelato,  sostanziantesi
nella veridicita'  e  nell'attendibilita'  dei  bilanci,  essendo  lo
stesso titolare di uno specifico  interesse  alla  corretta  verifica
degli equilibri di bilancio, ai sensi degli articoli  81,  97  e  119
della Costituzione, ovvero dell'interesse - come di recente  ribadito
dalla  gia'  citata  sentenza  n.  34/2024  delle  SS.RR.   in   sede
giurisdizionale - alla legalita' finanziaria, che, in  assenza  della
affermata legittimazione,  rischierebbe  di  essere  illegittimamente
sacrificato». 
    Queste  Sezioni  riunite  hanno  preliminarmente  qualificato  la
rinuncia presentata dalla procura generale come rinuncia all'azione e
hanno, poi, escluso la sua ammissibilita'. Cio' in  quanto  con  essa
«si verrebbe a disporre -  peraltro  da  parte  di  soggetto  diverso
rispetto a quello che e' "parte"  nel  giudizio  di  parifica  (Corte
costituzionale sentenze n. 1/2024, n. 39/2024, n. 59/2024 e correlate
ordinanze a verbale allegate  alle  predette  decisioni)  -  in  modo
definitivo, stante la non riproponibilita' del ricorso da  parte  del
soggetto  legittimato   all'impugnazione,   dell'interesse   generale
oggettivo della regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale
dell'ente territoriale, la cui tutela  e'  intestata  al  procuratore
regionale,  il  cui  coinvolgimento  nel  giudizio  di  parifica   e'
necessario  (cfr.,  SS.RR.  in  sede  giurisdizionale,  sentenza   n.
34/2024)». 
    Per tali motivi, con  la  suddetta  sentenza  non  definitiva  n.
3/2025/DELC, queste Sezioni riunite in  speciale  composizione  hanno
respinto l'istanza di rinuncia  presentata  dalla  procura  generale,
demandando a separata ordinanza la fissazione  dell'udienza  pubblica
per la discussione del ricorso nel merito. 
    8. A seguito della sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, che ha
definito nei suddetti termini le questioni preliminari, con ordinanza
presidenziale n.  1/2025/DELC  e'  stata  fissata  l'odierna  udienza
pubblica per la trattazione del ricorso nel merito. 
    Nell'odierna udienza pubblica, in sede di discussione  orale,  il
procuratore generale aggiunto ha  insistito  sull'inammissibilita'  e
sull'improcedibilita' del ricorso per le ragioni gia'  esposte  nella
memoria  conclusionale  e   risultanti   dal   verbale,   oltre   che
sull'infondatezza nel merito. Analogamente, la  difesa  regionale  ha
ribadito le ragioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso. 
 
                               Diritto 
 
1. Sulle questioni preliminari. 
    Giova,   preliminarmente,   precisare   che   le   eccezioni   di
inammissibilita'  e  improcedibilita'  del  ricorso  formulate  dalla
procura  generale  e  dall'amministrazione   intimata,   cosi'   come
l'ammissibilita' della rinuncia al ricorso  formulata  dalla  procura
generale, sono state esaminate e decise da queste Sezioni riunite con
la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alla quale si rinvia. 
    Come emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale esposta
nella  parte  in  «fatto»  della  presente  ordinanza,  infatti,   le
eccezioni inerenti all'inammissibilita'  e  all'improcedibilita'  del
ricorso per violazione del principio dell'unicita'  dell'Ufficio  del
pubblico ministero, per carenza di legittimazione attiva  dell'organo
requirente e per omessa notifica al  controinteressato  (identificato
nell'ARPAL), cosi' come  la  dichiarazione  di  rinuncia  al  ricorso
formulata dalla procura generale, sono state scrutinate e decise  dal
Collegio con la predetta sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC. 
    A conferma di cio', e' sufficiente richiamare il  punto  3  della
parte in «diritto» della  sentenza  non  definitiva  n.  3/2025/DELC,
nella quale queste Sezioni riunite affermano che «la  valutazione  in
ordine agli  effetti  della  rinuncia  (...)  operata  dalla  procura
generale   presuppone    che    venga    preliminarmente    accertata
l'ammissibilita'  e  la  procedibilita'  del  ricorso  proposto   dal
procuratore  regionale  (...),  questione  che  ne   costituisce   il
presupposto logico-giuridico». Parimenti,  la  predetta  sentenza  ha
escluso (punto 2. e 2.1. della parte in «diritto») l'inammissibilita'
del ricorso per omessa notifica all'ARPAL. 
    Non  puo'  ammettersi,  pertanto,  un  nuovo  pronunciamento  del
Collegio  sulle  questioni  che  hanno  gia'  costituito  oggetto  di
statuizione nella predetta sentenza non definitiva. 
    Muovendo da tali premesse, l'odierna udienza  pubblica  e'  stata
fissata,  con  ordinanza  presidenziale  n.   1/2025/DELC,   per   la
trattazione del ricorso nel merito. 
    Nel merito, ad avviso  del  Collegio,  la  questione  di  diritto
devoluta con il mezzo in esame postula che venga sollevata  questione
incidentale di legittimita' costituzionale  dell'art.  26,  comma  1,
lettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n.  20  -
che  annovera,  tra  le  fonti  di   finanziamento   dell'ARPAL,   il
«finanziamento ordinario annuale a valere  sulle  risorse  del  fondo
regionale sanitario di parte corrente» (spesa riferibile al  capitolo
5296 del bilancio regionale). 
    Al riguardo, queste Sezioni riunite  condividono  i  dubbi  sulla
legittimita' costituzionale della suddetta disposizione,  manifestati
nel ricorso introduttivo del giudizio dalla procura regionale per  la
Liguria, per le ragioni di seguito esposte. 
2. Il quadro  normativo  di  riferimento  in  materia  di  protezione
ambientale. 
    Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente  sono  state
istituite a seguito  del  referendum  del  18  aprile  1993,  che  ha
abrogato alcune disposizioni della legge 23  dicembre  1978,  n.  833
(Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale),   eliminando   le
competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio
sanitario nazionale, esercitate  tramite  i  presidi  multizonali  di
prevenzione delle unita' sanitarie locali. 
    Tali competenze, a seguito della legge 21  gennaio  1994,  n.  61
(conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   4
dicembre  1993,  n.   496,   recante   disposizioni   urgenti   sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione  dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), sono state affidate  alle
agenzie   regionali   per   la   protezione   dell'ambiente   (ARPA),
appositamente  istituite  assieme  all'Agenzia   nazionale   per   la
protezione dell'ambiente (ANPA),  divenuta  poi  APAT  e,  nel  2008,
confluita nell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA). 
    In particolare, l'art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto
l'attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale,  dei
beni  mobili  e  immobili,  delle  attrezzature  e  della   dotazione
finanziaria dei  presidi  multizonali  di  prevenzione,  nonche'  del
personale,  dell'attrezzatura  e  della  dotazione  finanziaria   dei
servizi  delle  unita'  sanitarie  locali  adibiti   alle   attivita'
tecnico-scientifiche per la protezione ambientale. 
    L'istituzione delle  agenzie,  peraltro,  non  ha  comportato  la
sottrazione  alle  ASL  delle  funzioni  in  materia  di  prevenzione
collettiva ma solo di quelle in materia ambientale affidate ora  alle
ARPA. L'art. 7-quinquies del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  in
particolare, ha demandato alle regioni l'individuazione di  strumenti
per l'esercizio  coordinato  delle  politiche  sanitarie  con  quelle
ambientali attraverso la stipula di accordi di programma tra le  arpa
e le aziende sanitarie». 
    In modo coerente, il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei  livelli
essenziali di  assistenza»,  all'allegato  1,  ha  previsto  che  «il
livello della Prevenzione collettiva e sanita'  pubblica  include  le
attivita' e le prestazioni volte a tutelare la salute e la  sicurezza
della  comunita'  da  rischi  infettivi,  ambientali,   legati   alle
condizioni di lavoro,  correlati  agli  stili  di  vita».  L'area  di
intervento appena descritta e' indicata con  la  lettera  B)  «Tutela
della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e  confinati»  e
per la stessa il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
prevede  espressamente  che  «i  programmi   inclusi   nell'area   di
intervento  B  e  le  relative  prestazioni  sono  erogati  in  forma
integrata  tra  sistema  sanitario  e  agenzie  per   la   protezione
ambientale, in accordo con le  indicazioni  normative  regionali  nel
rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». 
    Da tale ordito normativo emerge  con  nitore  come  l'istituzione
delle Agenzie, in coerenza  con  le  risultanze  del  referendum,  ha
comportato il passaggio delle sole competenze in  materia  ambientale
dalle  aziende  sanitarie  (gia'  UU.SS.LL.)  alle  predette  agenzie
regionali  per  la  protezione  dell'ambiente,  ma  non  anche  delle
funzioni relative alla prevenzione collettiva,  rientranti  nei  LEA,
che restano comunque affidate alle ASL,  sebbene  le  stesse  debbano
essere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in  materia
ambientale. 
    Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (recante «Istituzione  del
Sistema nazionale  a  rete  per  la  12  protezione  dell'ambiente  e
disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale»), il legislatore statale e'  intervenuto  a  definire  il
ruolo e le funzioni delle agenzie regionali nell'ambito  del  sistema
nazionale a rete, affidando alla regolazione regionale la definizione
della struttura,  del  finanziamento  e  della  programmazione  delle
attivita' (cfr. art. 7, legge 28 giugno 2016,  n.  132).  Le  agenzie
regionali in quanto parte  del  «Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione dell'ambiente» unitamente all'ISPRA, ai sensi del comma  2
dell'art. 1 della legge  n.  132/2016  concorrono  «al  perseguimento
degli obiettivi  dello  sviluppo  sostenibile,  della  riduzione  del
consumo  di  suolo,  della  salvaguardia  e  della  promozione  della
qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e  della
piena realizzazione  del  principio  "chi  inquina  paga",  anche  in
relazione agli obiettivi nazionali e regionali  di  promozione  della
salute   umana,   mediante    lo    svolgimento    delle    attivita'
tecnico-scientifiche di cui alla presente legge». 
    In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le  attivita'
istituzionali tecniche  e  di  controllo  obbligatorie  necessarie  a
garantire il raggiungimento nei territori  di  rispettiva  competenza
dei livelli essenziali delle prestazioni  tecniche  ambientali  (c.d.
LEPTA), che costituiscono il livello  minimo  omogeneo  in  tutto  il
territorio nazionale per le attivita' del Sistema nazionale (v.  art.
3 della legge n. 132/2016) che quest'ultimo  e'  tenuto  a  garantire
«anche ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  prevenzione
collettiva previsti dai livelli essenziali di  assistenza  sanitaria»
(v. art. 9 della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA  e  dei
criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e'  stata
demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  da
adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore  della  legge  e  che
tuttavia, allo stato, non e' stato ancora approvato. 
3. La spesa sanitaria e la perimetrazione nel bilancio regionale. 
    La trasparenza dei conti del  bilancio  sanitario  e'  assicurata
mediante  la  chiara  e  specifica  individuazione,  all'interno  del
bilancio regionale, delle relative entrate e  spese  finalizzate.  Il
principio  che  regola  il  c.d.  «perimetro   sanitario»,   previsto
dall'art. 20  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  (recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»), individua una precisa area del bilancio  regionale,  nel  quale
sono ricomprese le entrate  destinate  (vincolate)  al  finanziamento
della spesa sanitaria, la cui disciplina e' riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, in quanto finalizzate a  garantire
l'erogazione dei LEA. 
    A tal fine, l'art. 20, comma 1, del decreto  legislativo  n.  118
del 2011 dispone che «nell'ambito del bilancio regionale  le  regioni
garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate  e  delle  uscite
relative al finanziamento del proprio servizio  sanitario  regionale,
al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e
le spese sanitarie iscritte  nel  bilancio  regionale  e  le  risorse
indicate  negli  atti  di  determinazione  del  fabbisogno  sanitario
regionale standard e  di  individuazione  delle  correlate  fonti  di
finanziamento, nonche' un'agevole verifica  delle  ulteriori  risorse
rese disponibili dalle regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo
servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso». 
    Ai sensi dell'art. 39,  comma  13,  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, il prospetto contenente le previsioni di entrata  e  spesa,
di competenza  e  di  cassa,  del  perimetro  sanitario  deve  essere
allegato al bilancio di previsione, articolato in  capitoli,  con  la
relativa classificazione di bilancio. 
    Analoga previsione e' contenuta nel successivo art. 63, comma  4,
con riferimento agli allegati al rendiconto della gestione. 
    Il citato art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011  offre,
dunque, la duplice garanzia di consentire alle regioni di  essere  in
grado di assicurare i livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  e  di
rispondere  «in  modo  trasparente  dei  risultati   della   gestione
sanitaria, senza confusione con quella ordinaria». 
    La materia e' stata  oggetto  di  plurime  pronunce  della  Corte
costituzionale, oramai consolidata in  merito  ai  LEA  (sentenze  n.
233/2022, n. 142/2021  e  132/2021,  n.  62/2020  e  n.  57/2020,  n.
169/2017). Come  affermato  dal  Giudice  delle  leggi,  con  recente
sentenza  n.  233  del  21  novembre  2022,  l'art.  20  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei  bilanci
pubblici «e' specificamente funzionale, coerentemente con la  rubrica
della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e  finalizzazione  delle
risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari  regionali),  a
evitare opacita' contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati
alla garanzia  dei  LEA,  ovvero  proprio  quei  fenomeni  che  hanno
concorso  al   determinarsi   delle   gravissime   situazioni   prima
descritte». 
    Dopo aver messo in luce come le  prescrizioni  dell'art.  20  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 si sviluppano in attuazione di un
preciso criterio direttivo della legge di  delega  n.  42  del  2009,
volto a prescrivere l'introduzione  di  classificazioni  di  bilancio
connesse,  tra  le  altre,  alle  «spese  riconducibili  al   vincolo
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione»  (art.
8, comma 1, lettera a, numero 1, della legge  n.  42  del  2009),  la
stessa sentenza costituzionale ha affermato che «e' in  questo  senso
che l'art. 20, al  comma  1,  richiede  alle  regioni  di  garantire,
nell'ambito del bilancio, "un'esatta perimetrazione delle  entrate  e
delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario
regionale", al dichiarato "fine  di  consentire  la  confrontabilita'
immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte  nel  bilancio
regionale  e  le  risorse  indicate  negli  atti"  di  programmazione
finanziaria sanitaria. Per conseguire  tale  obiettivo  nello  stesso
comma 1 si prescrive l'adozione di un'articolazione  di  capitoli  di
bilancio  che  consenta  di  garantire  «separata   evidenza»   delle
grandezze ivi tipizzate, la  prima  delle  quali,  nella  sezione  A)
"[e]ntrate"  (lettera  a),  indica   il   "finanziamento   sanitario"
ordinario  corrente  quale  derivante»  dalle  richiamate  fonti   di
programmazione, cui corrisponde, alla lettera  a)  della  sezione  B)
"[s]pesa", la "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei  LEA
[...]". Per il perimetro sanitario cosi' portato  ad  evidenza,  sono
poi  fissate  specifiche  regole  contabili  che,  come  enuncia   il
successivo  comma  2,  sono  volte  a  "garantire   effettivita'   al
finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria"». 
    Gia' in  precedenza,  peraltro,  la  Corte  costituzionale  aveva
puntualizzato  come  il  citato  art.   20   «stabilisce   condizioni
indefettibili  nella  individuazione  e  allocazione  delle   risorse
inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni»  (sentenza  n.  197
del 2019),  con  «l'impossibilita'  di  destinare  risorse  correnti,
specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei  LEA,  a
spese,  pur  sempre  di  natura  sanitaria,  ma  diverse  da   quelle
quantificate per la copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132  del
2021), rimarcando sostanzialmente la netta separazione funzionale tra
le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni  sanitarie,
al fine di evitare il rischio di distrazione delle somme incluse  nel
perimetro sanitario. 
    Su tale separazione funzionale,  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale (sentenza n. 142 del  2021)  afferma  che  il  sistema
italiano di tutela  della  salute  si  sviluppa  su  due  livelli  di
Governo: «quello statale, il quale definisce i livelli essenziali  di
assistenza che il Servizio sanitario nazionale e' tenuto a fornire ai
cittadini  e  l'ammontare  complessivo   delle   risorse   economiche
necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui  pertiene  il
compito di  organizzare  sul  territorio  il  rispettivo  servizio  e
garantire l'erogazione delle prestazioni nel  rispetto  dei  suddetti
LEA. La presenza di  due  livelli  di  Governo  rende  necessaria  la
definizione di un sistema di regole che ne disciplini i  rapporti  di
collaborazione, nel rispetto delle  reciproche  competenze.  Cio'  al
fine di realizzare una gestione del sistema  sanitario  efficiente  e
capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con  le
regole di bilancio, le  quali  prevedono  la  separazione  dei  costi
«necessari», inerenti alla prestazione dei  LEA,  dalle  altre  spese
sanitarie, assoggettate  invece  al  principio  della  sostenibilita'
economica (sentenza n. 62 del 2020)». 
    In  sintesi,  la  perimetrazione  delle  entrate  e  delle  spese
sanitarie   nei   bilanci   regionali    si    colloca    nell'ambito
dell'armonizzazione contabile, costituendo lo specifico strumento che
il legislatore statale appronta per garantire la copertura  di  spese
vincolate  attinenti  ai  livelli  essenziali  di  assistenza.   Cio'
consente, in particolare, di individuare le fonti di finanziamento  e
la spesa corrente erogata per la copertura  dell'attivita'  sanitaria
relativa al raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza. 
4. La normativa regionale in materia di protezione ambientale. 
    La Regione Liguria ha dato seguito  alla  riorganizzazione  delle
attivita' in campo ambientale con la legge regionale 4  agosto  2006,
n. 20, recante  «Nuovo  ordinamento  dell'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attivita'  e
degli  organismi  di  pianificazione,  programmazione,   gestione   e
controllo in campo  ambientale».  Nell'attuale  versione,  risultante
dalle modifiche apportate nel corso del tempo,  l'art.  1  stabilisce
che la legge regionale in rassegna, «nel rispetto di quanto stabilito
dall'art.  117  della  Costituzione  e  delle  norme  comunitarie   e
nazionali e, in particolare, della  legge  28  giugno  2016,  n.  132
(Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per   la   protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione
e  la  ricerca   ambientale),   disciplina   il   nuovo   ordinamento
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione   dell'ambiente   ligure
(ARPAL), stabilisce il riparto  delle  competenze  e  riorganizza  le
procedure di pianificazione e programmazione in  materia  ambientale,
nonche' le strutture e gli organismi  preposti  alla  programmazione,
gestione e controllo  in  campo  ambientale  ed  alla  prevenzione  e
promozione della salute e  della  sicurezza  collettiva,  perseguendo
l'obiettivo    della    massima    integrazione    programmatica    e
tecnico-operativa nell'individuazione e nella rimozione  dei  fattori
di rischio per l'uomo e per l'ambiente,  nonche'  per  la  promozione
della qualita' ambientale del territorio». 
    Per il raggiungimento di tali obiettivi, ai  sensi  del  comma  2
dell'art. 1, si provvede in particolare a disciplinare: 
        l'attribuzione  ad  ARPAL  di  nuove  funzioni   in   materia
ambientale,    di    gestione    reti     osservative,     previsione
meteoidrogeologica e di allertamento, tramite  il  Centro  funzionale
meteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione civile (CFMI  -
PC), ferma restando la competenza prioritaria  alla  vigilanza  e  al
controllo sul territorio; 
        le  diverse  modalita'  di   programmazione   dei   controlli
ambientali; 
        i contenuti e le modalita' di approvazione di  una  serie  di
piani (piano di tutela dell'acqua; piano  di  tutela  della  qualita'
dell'aria; piano di tutela dell'ambiente marino e costiero); 
        l'organizzazione del sistema dell'educazione ambientale; 
        l'organizzazione del Sistema  informativo  ambientale  ligure
(SIRAL); 
        il  sistema  di  Governo  e  gestione  del  servizio   idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel  rispetto
dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali; 
        l'organizzazione del sistema di valutazione e gestione  della
qualita' dell'aria; 
        l'organizzazione di un sistema di monitoraggio  dei  fenomeni
di dissesto di versante - Rete monitoraggio  dei  versanti  regionali
(REMOVER); 
        le attivita'  di  gestione  del  CFMI-PC  e  di  integrazione
operativa con  le  strutture  regionali  che  concorrono  al  sistema
regionale di protezione civile; 
        l'attivita' di vigilanza sulle attivita' estrattive,  secondo
quanto previsto dall'art. 25, della legge regionale 5 aprile 2012, n.
12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), verifica
e controllo in materia ambientale, le attivita' tecniche di  analisi,
con particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio
amianto. 
    Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale  n.  20/2006,  l'ARPAL
svolge i compiti e le  attivita'  tecnico-scientifiche  di  interesse
regionale di cui all'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n.  61  (che
ha  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  il  decreto-legge  4
dicembre 1993 n. 496) e a supporto della regione e degli Enti  locali
per la protezione dell'ambiente e della natura, per la  tutela  delle
risorse idriche, della difesa del suolo, per  la  protezione  civile,
nonche' per la prevenzione e promozione  della  salute  collettiva  e
della sicurezza. 
    Segnatamente, il suddetto art. 4  affida  all'ARPAL  le  seguenti
funzioni: a) controllo e vigilanza ambientale;  b)  supporto  tecnico
alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione  ai  piani  di
emergenza; c) gestione dei  catasti  e  delle  reti  di  monitoraggio
ambientale; d) gestione della  rete  laboratoristica  per  la  tutela
dell'ambiente; e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti  e
delle attivita' della regione,  come  individuati  con  provvedimento
della giunta regionale, nonche' di  altre  amministrazioni  pubbliche
con oneri a carico delle stesse; f) supporto  tecnico-scientifico  ai
livelli istituzionali  competenti;  g)  supporto  per  l'espletamento
delle attivita' connesse  alle  funzioni  di  prevenzione  collettiva
proprie del Servizio Sanitario; g-bis) verifiche  periodiche  di  cui
all'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  in  materia
di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro;  h)
attivita' relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e
di lavoro; i) attivita' relative a programmi di formazione in materia
ambientale e nelle ulteriori materie in cui  ha  maturato  competenza
tecnica. 
    Il comma 2-bis,  dell'art.  4,  precisa  che  l'ARPAL  svolge  le
predette funzioni tecniche e di controllo «nel rispetto dei LEPTA  di
cui all'art. 9 della legge n. 132/2016». 
    Dalla ricostruzione del  quadro  normativo  regionale  emerge  il
carattere  estremamente  eterogeneo  delle  funzioni  e  dei  compiti
attribuiti all'ARPAL in materia ambientale. 
    In ragione di cio', non tutte le attivita'  intestate  all'ARPAL,
sebbene esse possano  avere  riflessi  positivi  sulla  tutela  della
salute, solo per questo rientrano  nella  materia  sanitaria  e  sono
riconducibili ai  LEA.  Un  conto,  infatti,  e'  affermare  che  una
determinata attivita' in materia di protezione ambientale possa avere
riflessi positivi e, quindi giovare alla tutela della  salute,  altra
cosa  e'  sostenere  che  essa  attenga  ai  livelli  essenziali   di
assistenza e come tale possa beneficiare delle risorse del  perimetro
sanitario. 
    D'altra parte,  la  Corte  costituzionale,  nell'escludere  dalla
perimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all'art. 19 del
decreto  legislativo   n.   118/2011)   l'Agenzia   per   la   tutela
dell'ambiente siciliana ha apertis verbis affermato che «le  funzioni
spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni
sanitarie stricto sensu e che, anche alla  luce  dei  principi  posti
dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione  del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale),
il sistema di finanziamento, di qualificazione e di  controllo  delle
agenzie ambientali deve considerarsi nettamente  distinto  da  quello
degli enti del settore sanitario» (v. Corte  costituzionale  sentenza
n. 172/2018). 
    In coerenza  con  quanto  appena  osservato,  d'altronde  sia  il
legislatore  nazionale  che  quello  regionale  hanno   previsto   la
necessita' di forme di coordinamento  tra  gli  enti  sanitari  e  le
agenzie de quibus nell'esercizio  delle  attivita'  rientranti  nella
«prevenzione collettiva» come nel caso degli articoli  7-bis,  ter  e
quater  della  legge  di  riordino  del  sistema  sanitario  (decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che ha affidato  alle  regioni
il compito  di  disciplinare  l'istituzione  e  l'organizzazione  del
dipartimento della prevenzione come «struttura operativa  dell'unita'
sanitaria locale che garantisce la tutela  della  salute  collettiva,
perseguendo obiettivi di promozione della salute,  prevenzione  delle
malattie e delle  disabilita',  miglioramento  della  qualita'  della
vita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si osserva nel caso  della
legge regionale n. 20/2006, che all'art. 7 disciplina i rapporti  tra
ARPA e ASL, prevedendo  che  esse  esercitino  in  modo  integrato  e
coordinato le funzioni e  le  attivita'  di  protezione  e  controllo
ambientale,  nonche'  di   prevenzione   collettiva   di   rispettiva
competenza. 
4.1.  La  disposizione  oggetto  della  questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    Le fonti  di  finanziamento  dell'agenzia  ligure  sono  indicate
dall'art.  26  della  legge  regionale  in  esame,  secondo  cui  «al
finanziamento delle attivita' dell'ARPAL si provvede mediante: 
        a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del
fondo regionale sanitario di parte corrente; 
        b) trasferimenti dal bilancio regionale per la  realizzazione
di programmi regionali in materia ambientale; 
        c) finanziamenti delle province e dei  comuni  per  attivita'
ulteriori non ricomprese nei programmi regionali; 
        d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell'ARPAL; 
        e) le entrate poste a  carico  dei  titolari  di  impianti  o
attivita' soggette ad autorizzazioni e procedure  di  bonifica  o  di
via». 
    In disparte le ipotesi di cui alle lettere d) ed e),  consistenti
in proventi per prestazioni a  privati  e  in  entrate  a  carico  di
titolari  di  impianti,  l'assetto  del  sistema   di   finanziamento
delineato dalla  legge  regionale  e'  incentrato  sul  finanziamento
ordinario  annuale  a  valere  sulle  risorse  del  fondo   regionale
sanitario di  parte  corrente  (ferma  restando  la  possibilita'  di
trasferimenti  dal  bilancio  regionale  per  la   realizzazione   di
programmi regionali in materia ambientale o di finanziamenti a carico
di comuni e province  per  attivita'  ulteriori  non  rientranti  nei
programmi regionali). 
    Dalla piana lettura della  norma  sulle  fonti  di  finanziamento
emerge con nitore come essa consenta di finanziare con le risorse del
fondo sanitario le spese di  funzionamento  dell'ARPAL,  senza  alcun
riferimento diretto e letterale,  oppure  indiretto  e  implicito,  a
prestazioni rientranti nei LEA. 
    Detta norma innova l'assetto  contabile  del  bilancio  regionale
attraverso l'allocazione  della  spesa  di  finanziamento  dell'ARPAL
nell'area del perimetro sanitario. 
    In tal modo, l'art. 26 della legge regionale n. 20/2006 qualifica
la spesa per il finanziamento dell'Agenzia alla stregua di una  spesa
«sanitaria», mediante inclusione nel perimetro di cui all'art. 20 del
decreto legislativo n. 118/2011 e, per  altro  verso,  non  ricollega
tale quantificazione a prestazioni effettivamente afferenti ai LEA. 
    La norma regionale prevede, infatti, un  finanziamento  ordinario
annuale a valere sulle risorse del perimetro sanitario, e  non  anche
criteri di determinazione delle prestazioni  afferenti  ai  LEA,  con
distinzione  delle   altre   prestazioni   rientranti   nei   compiti
dell'Agenzia e come tale non finanziabili con le risorse destinate ai
LEA. 
    L'indifferenza della norma regionale in esame verso un meccanismo
di correlazione immediata e diretta tra il quantum del  trasferimento
e il fabbisogno per le attivita' rientranti nei LEA  e,  allo  stesso
tempo, la mancanza di un sistema  di  registrazione  di  contabilita'
analitica - al fine di rilevare esclusivamente i costi  associati  ai
processi relativi alla tutela della salute  stricto  sensu  intesa  -
apre al rischio  di  un  uso  promiscuo  di  risorse  ontologicamente
funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza, per  finanziare
anche attivita' che non vi rientrano, in contrasto con l'art. 20  del
decreto legislativo n. 118/2011. 
    Quest'ultima  disposizione  destina  le  risorse  rientranti  nel
perimetro sanitario  al  finanziamento  esclusivo  delle  prestazioni
afferenti ai livelli  essenziali  di  assistenza  da  cui  scaturisce
«l'impossibilita'  di  destinare  risorse  correnti,   specificamente
allocate in bilancio per il  finanziamento  dei  LEA,  a  spese,  pur
sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per  la
copertura di questi ultimi»  (v.  sentenza  Corte  costituzionale  n.
132/2021). 
    Manca,  pertanto,  nella   norma   regionale   sulle   fonti   di
finanziamento  dell'ARPAL,  la  previsione  di   un   meccanismo   di
correlazione immediata e diretta tra il quantum del  trasferimento  a
valere sulle risorse del perimetro sanitario e il fabbisogno  per  le
attivita' rientranti nei LEA; cio' consente  che  tale  trasferimento
ordinario annuale  sia  volto  genericamente  e  indistintamente  «al
finanziamento delle attivita' dell'ARPAL» (art. 26). 
    Per le considerazioni appena esposte e  tenuto  conto  di  quanto
affermato dalla Consulta nella gia' richiamata sentenza n.  172/2018,
secondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie  sono  solo  in
minima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che
il sistema di finanziamento e' da ritenersi «distinto da quello degli
enti  del  settore  sanitario»,  ad  avviso  del  Collegio   non   e'
ragionevole che - come risulta  dagli  atti  del  presente  giudizio,
peraltro  non  contestati  dalla  Regione   Liguria   -   una   parte
preponderante del  fabbisogno  complessivo  dell'Agenzia  ligure  sia
soddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate
derivanti dal fondo sanitario  regionale,  in  assenza  della  previa
individuazione puntuale delle attivita' svolte dalla stessa Agenzia e
riconducibili ai LEA. 
    La centralita' del finanziamento ordinario annuale a valere sulle
risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente  nel  sistema
di finanziamento indistinto delle attivita'  dell'ARPAL  trova  piena
conferma anche nell'esercizio finanziario  che  rileva  ai  fini  del
presente giudizio. 
    Al riguardo, e' appena il caso di sottolineare che dagli atti  di
causa,  emergano  i  seguenti  dati,  non  contestati  dalla  Regione
Liguria: 
        il bilancio di previsione economica 2023 dell'Agenzia per  la
protezione ambientale ligure include la somma di euro  20.000.000,00,
quale quota  a  valere  sul  Fondo  sanitario  regionale,  largamente
preponderante  su  quella  complessiva  di  euro   23.326.335,00   di
finanziamenti istituzionali (le somme, secondo  quanto  riferisce  la
procura  regionale,  risultano  esattamente  replicate  nel  bilancio
preventivo 2024); 
        il bilancio  consuntivo  relativo  all'anno  2023  dell'ARPAL
reca, nel conto economico, «contributi per  costi  dell'esercizio  da
Alisa 20.000.000,00» (voce F.210.35.50, dei componenti positivi della
gestione); 
        il bilancio  consuntivo  relativo  all'anno  2023  dell'ARPAL
reca, nel conto economico, un valore della produzione di  complessivi
euro 30.871.960 e di costi per  la  produzione  di  euro  30.158.376,
sicche' circa i due terzi del valore della produzione sono costituiti
dal contributo erogato a valere sul fondo sanitario  regionale  (voce
F.210.35.50 dei componenti positivi di risultato); 
        il capitolo di  spesa  n.  5296  inserito  nel  perimetro  di
sanitario del bilancio regionale, che disciplina nel suo complesso la
quota di FRS di  parte  corrente  per  trasferimenti  ad  enti  delle
amministrazioni locali, reca l'impegno e il pagamento dell'importo di
euro 20.000.000,00 a favore di ARPAL; 
        in continuita' agli esercizi pregressi, anche per l'esercizio
2023, le competenze per l'erogazione della quota di  finanziamento  a
valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale di parte  corrente
a favore di ARPAL sono state affidate  all'Agenzia  Sanitaria  Ligure
(ALISA),  di  qui  la  voce  F.210.35.50  -  «Contributi  per   costi
dell'esercizio da Alisa 20.000.000,00» delle componenti positive  del
Conto Economico del bilancio d'esercizio 2023 di ARPAL. 
    E' evidente che, stante il carattere estremamente variegato delle
funzioni intestate ad ARPAL di cui si e' dato  conto  in  precedenza,
appare arduo giustificare un finanziamento cosi' ingente dell'Agenzia
a carico delle risorse del  perimetro  sanitario  riservate  ai  LEA,
tenuto conto dell'insegnamento della Corte costituzionale, secondo la
quale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in minima  parte
«riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu». 
    L'attribuzione, nel 2023, all'Agenzia di un finanziamento  di  20
milioni  di  euro,  pari  a  circa  i  due  terzi  del  valore  della
produzione, altera la struttura del perimetro delle  spese  sanitarie
di cui  all'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  cosi'
eludendo le finalita' di armonizzazione contabile in punto di  rigida
perimetrazione della spesa sanitaria. 
    A tal proposito, e'  noto  come  la  Corte  costituzionale  abbia
chiarito che l'art. 20  «stabilisce  condizioni  indefettibili  nella
individuazione  e  allocazione  delle  risorse  inerenti  ai  livelli
essenziali  delle  prestazioni»  (sentenza  n.  197  del  2019),  con
«l'impossibilita'  di  destinare  risorse  correnti,   specificamente
allocate in bilancio per il  finanziamento  dei  LEA,  a  spese,  pur
sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per  la
copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132  del  2021),  rimarcando
sostanzialmente la netta separazione funzionale  tra  le  prestazioni
sanitarie per i LEA e le altre  prestazioni  sanitarie,  al  fine  di
evitare il rischio di distrazione delle somme incluse  nel  perimetro
sanitario. 
    In assenza di tali cautele,  il  rilevato  rischio  e'  piu'  che
fondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che  accanto  alle
risorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori  fonti  di
finanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia, v.  legge
regionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12, nella fattispecie  decisa
dalla Corte costituzionale  con  la  sentenza  n.  1/2024),  comunque
marginali in termini quantitativi. 
    La presenza di ulteriori forme di finanziamento rispetto a quelle
relative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha alcun rilievo
sul profilo normativo in esame e dunque non  e'  pertinente  rispetto
alle questioni di legittimita' costituzionale oggetto della  presente
ordinanza. 
    Sul punto, dunque, il Collegio non condivide le motivazioni  alla
cui stregua la Sezione regionale  di  controllo  per  la  Liguria  ha
ritenuto  non  soddisfatte  le  condizioni  di  ammissibilita'  della
questione di legittimita' costituzionale. 
    Nella  decisione  di  parifica  n.  171/2024/PARI,   la   Sezione
territoriale si e' espressa nei seguenti termini:  «il  finanziamento
dell'Agenzia  non  avviene  esclusivamente  con   fondi   perimetrati
sanita',  ma,  altresi',  tramite  ulteriori  capitoli  di   bilancio
regionale volti a finanziare attivita' dell'ARPAL non rientranti  nei
LEA, elencati nella sopra  citata  nota  (cfr.  nota  del  segretario
generale della Regione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024);  che,
allo stato degli atti,  posto  che  i  fondi  provenienti  dal  fondo
sanitario non sono l'unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai  sensi
dell'art. 26, l.r. 20/2006, non risulta dimostrato che l'applicazione
della disposizione della cui legittimita'  il  procuratore  regionale
dubita implichi l'effettiva destinazione di fondi afferenti  al  c.d.
perimetro sanitario ad utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». 
    Si tratta  di  motivazioni  riprese  anche  nelle  memorie  della
procura generale e della Regione Liguria, al  fine  di  escludere  la
fondatezza  e  la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    Ad avviso del Collegio, tuttavia, non e' il carattere integrale o
prevalente del finanziamento  con  risorse  perimetrate  ad  assumere
rilievo  dirimente  ai   fini   della   questione   di   legittimita'
costituzionale. Cio' che rileva, invece,  ai  fini  della  violazione
dell'art. 20 del d. lgs.  n.  118/2011,  e'  la  circostanza  che  la
normativa regionale non imponga di distinguere tra risorse necessarie
a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e le altre,  numerose  ed
eterogenee,   attivita'   affidate   all'Agenzia,   come   tali   non
finanziabili a valere sul Fondo sanitario regionale. 
    E' appena il caso di sottolineare che, nelle regioni  in  cui  e'
stata  rimessa  alla  Corte   costituzionale   la   questione   della
legittimita' di disposizioni regionali che prevedono il finanziamento
dell'ARPA a carico del  perimetro  sanitario,  il  finanziamento  con
risorse di tale perimetro non risulta mai integrale (al riguardo,  v.
Sezioni riunite per la Regione Siciliana, ordinanza di rimessione  n.
2/2023/PARI, questione decisa dalla Corte costituzionale con la  piu'
volte citata sentenza n. 1/2024; Sezione regionale di  controllo  per
l'Umbria, ordinanza di rimessione n. 3/2025/PARI e Sezione  regionale
di  controllo  per  la   Campania,   ordinanza   di   rimessione   n.
103/2025/PARI, entrambe le questioni sono pendenti dinanzi alla Corte
costituzionale). Si tratta  sempre  di  un  finanziamento  ingente  e
prevalente ma non integrale,  in  quanto  accanto  a  tale  fonte  di
finanziamento concorrono altre fonti meno rilevanti sotto il  profilo
quantitativo. 
     Come e' stato chiarito dalla Consulta  nell'analogo  caso  della
legge siciliana,  sussiste  il  generale  obbligo  delle  regioni  di
«individuare  una  correlazione  tra  risorse  [sanitarie]  assegnate
all'ARPA e i LEA», indipendentemente dal fatto che vi sia il concorso
tra piu' risorse (come previsto nella l.r. siciliana n. 6/2001,  art.
90, comma  9  e  12)  o  che  le  ARPA  svolgano  anche  funzioni  di
prevenzione in materia sanitaria, venendo in rilievo,  per  l'assenza
nella previsione regionale del descritto meccanismo,  il  divieto  di
utilizzare  in  modo  indiscriminato   risorse   vincolate   per   la
realizzazione dei LEA. 
    Un ulteriore argomento, con  il  quale  la  procura  generale  ha
tentato di rimarcare la diversita' del caso ligure rispetto a  quello
siciliano, consiste nel richiamo all'art. 90, comma 10,  della  legge
regionale siciliana, nel testo  emendato  a  seguito  della  sentenza
della Corte costituzionale n. 1/2024 con l'art.  3,  comma  1,  della
l.r. 9 maggio 2024, n. 17. 
    In disparte ogni considerazione  in  ordine  alla  idoneita'  del
testo  emendato  dalla  Regione  Sicilia  a  superare  i  profili  di
incostituzionalita' derivanti dalla pronuncia n. 1/2024,  atteso  che
tale sindacato non spetta a queste Sezioni riunite, cio'  che  emerge
con nitore e' che il  testo  emendato  prevede,  ora,  una  specifica
correlazione  tra  determinati  obiettivi  di  prevenzione   primaria
assegnati all'ARPA  Sicilia  ed  erogazione  dei  LEA:  proprio  tale
correlazione mancava nella  precedente  versione  della  disposizione
dichiarata incostituzionale dal Giudice delle  leggi  e  manca  nella
disposizione della Regione Liguria di cui all'art. 26 della  l.r.  n.
20/2006, oggetto della presente pronuncia di rimessione. 
    Appare arduo, ad avviso del Collegio, trarre da  questa  modifica
argomenti a sostegno della legittimita' della normativa ligure. Anzi,
le  modifiche  apportate  dal  legislatore  siciliano  confermano   e
avvalorano i dubbi sulla  legittimita'  costituzionale  del  predetto
art. 26, che disciplina il sistema di finanziamento dell'ARPAL. 
    Parimenti, queste Sezioni riunite non condividono  l'affermazione
contenuta nella decisione di parifica oggetto di gravame, secondo cui
«non risulta dimostrato che l'applicazione della  disposizione  della
cui legittimita' il Procuratore Regionale dubita implichi l'effettiva
destinazione di  fondi  afferenti  al  c.d.  perimetro  sanitario  ad
utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». 
    Tale motivazione e' stata ripresa anche nelle memorie  depositate
dalla procura generale e  dell'amministrazione.  In  particolare,  la
difesa regionale ha ribadito come sia mancata, da parte della Procura
regionale, «la puntuale  e  circostanziata  dimostrazione  in  ordine
all'ammontare delle risorse  di  cui  al  rendiconto  generale  della
Regione per l'esercizio  2023,  che  sarebbero  state  effettivamente
distratte  dal  perimetro  sanitario  e   dall'attuazione   dei   LEA
(dovendosi anche tenere conto della stretta  interazione  tra  questi
ultimi e i LEPTA)». Parimenti, la  procura  generale  ha  dedotto  la
mancata emersione «in concreto della  prova  del  travalicamento  del
perimetro sanitario». 
    Ad avviso del Collegio, tale  argomento  non  coglie  nel  segno,
nella misura in cui appare fondato su un'inversione logico-giuridica.
Spetta,  infatti,  alla  Regione  Liguria  dimostrare  una   puntuale
correlazione tra risorse sanitarie assegnate all'ARPAL e  i  LEA,  al
fine  di  giustificarne  il  finanziamento  a  carico  del  perimetro
sanitario. Tale correlazione, tuttavia, non e' prevista  (e,  quindi,
non e' imposta) dalla norma regionale sulle  fonti  di  finanziamento
dell'attivita'   dell'ARPAL,    che    ammette    il    finanziamento
indiscriminato delle attivita' dell'ARPAL con risorse  sanitarie.  E'
proprio l'assenza  di  uno  specifico  vincolo  di  correlazione  tra
risorse vincolate del FSR di parte corrente e LEA a non  impedire,  e
financo a favorire, un uso disfunzionale delle risorse  in  esame.  E
per  tale  ragione,  queste  Sezioni  riunite  dubitano   della   sua
legittimita' costituzionale. 
    Dalla normativa regionale e' derivato, infatti, un meccanismo  di
finanziamento dell'ARPAL essenzialmente affidato al trasferimento  di
risorse del fondo sanitario regionale per sostenere indistintamente e
genericamente le funzioni intestate  alla  stessa  Agenzia  ai  sensi
dell'art. 4 della legge regionale. 
    Anche l'argomento emergente dagli  scritti  della  Regione  (pag.
34-36 della  memoria  di  costituzione  e  difesa)  e  della  procura
generale (pag. 15), che fa leva sulla «stretta interazione» tra LEA e
LEPTA non appare condivisibile. 
    Il Collegio non ritiene persuasive le argomentazioni che  puntano
sulla stretta connessione  tra  il  perseguimento  istituzionale  dei
LEPTA - peraltro, allo stato, ancora  in  attesa  di  definizione  da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (v. art.  9,  comma
3, della legge n. 132/2016) - e la realizzazione dei LEA,  attraverso
la  valorizzazione  delle  funzioni  di  prevenzione   della   salute
collettiva  che  ARPAL  si  vede  intestate,  che  giustificherebbero
l'assegnazione delle risorse del FSR. 
    Pur non sfuggendo al Collegio le possibili interazioni tra LEA  e
LEPTA (comunque, da dimostrare in concreto), non appare revocabile in
dubbio che si tratta di due ambiti distinti. 
    Al riguardo appare sufficiente citare la sentenza n.  1/2024,  in
cui   la   Corte   costituzionale   ha   chiarito   che,   ai    fini
dell'utilizzazione delle risorse del  perimetro  sanitario,  «non  e'
neppure dirimente l'analisi, svolta nelle difese della Regione, delle
numerose funzioni assegnate dalla legislazione statale  all'ARPA,  al
fine di dimostrare che l'Agenzia svolge talune attivita' afferenti al
settore sanitario, comprese quelle necessarie per  il  raggiungimento
dei  LEA,  come  tali  finanziabili  attraverso  il   FSR.   Infatti,
l'assegnazione all'ARPA di  funzioni  non  riferibili  esclusivamente
alla protezione dell'ambiente e riguardanti anche l'ambito  sanitario
non puo' giustificare il mancato  rispetto  della  citata  disciplina
statale  sul  perimetro  sanitario,   che   impone   di   individuare
puntualmente le risorse destinate  a  garantire  i  LEA,  a  pena  di
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici». 
    Nella stessa direzione milita, in maniera  inequivocabile,  anche
la sentenza n. 178/2018, in cui la Corte costituzionale  ha  chiarito
come «le funzioni  spettanti  all'ARPA  sono  solo  in  minima  parte
riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e  che,  anche  alla
luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno  2016,  n.  132
(Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per   la   protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione
e  la  ricerca  ambientale),  il   sistema   di   finanziamento,   di
qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve
considerarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore
sanitario». 
    Parimenti,  il  richiamo  contenuto  nelle  difese  regionali  al
principio dell'invarianza  della  spesa  non  rileva  ai  fini  della
questione di legittimita' costituzionale. 
    Al riguardo, la  Regione  sottolinea  come,  «per  assicurare  la
continuita' in materia di controlli  ambientali  venne  istituito  il
sistema delle suddette Agenzie, che trova origine e disciplina  nelle
disposizioni del decreto-legge n. 496/1993, convertito  in  legge  n.
61/1994 (...). I  finanziamenti  fino  ad  allora  erogati  ai  (...)
Presidi Multizonali di Prevenzione, gia' incardinati nelle USL, ed  i
cui costi di funzionamento erano totalmente  sostenuti  dal  Servizio
Sanitario Regionale, sono stati integralmente trasferiti  alle  ARPA,
nel rispetto del principio di invarianza della spesa (ossia, mediante
l'utilizzo di fondi gia' destinati al SSR)». L'Amministrazione ha poi
evidenziato come la legge n.  132/2016  abbia  «confermato  il  sopra
accennato  principio  dell'invarianza  della  spesa   relativa   alle
funzioni demandate alle ARPA (mediante  l'attribuzione  alle  Agenzie
delle funzioni, del personale, dei  beni  mobili  e  immobili,  delle
attrezzature e della dotazione finanziaria inerenti  alle  competenze
in materia ambientale precedentemente svolte dal  Servizio  Sanitario
Regionale, senza oneri aggiuntivi per  le  regioni),  gia'  enunciato
dall'art. 3 del decreto-legge n. 496/1993 (istitutivo delle  medesime
Agenzie); pertanto, dal principio dell'invarianza della spesa deriva,
quale necessaria conseguenza,  che  le  funzioni  svolte  dalle  ARPA
devono  continuare  a  essere  finanziate   con   parte   dei   fondi
precedentemente destinati al  SSR  (per  l'esercizio  delle  medesime
funzioni)». 
    Tali argomentazioni sono gia' state esaminate e  disattese  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n.  1/2024.  Con  riferimento  ad
analoghe  obiezioni  mosse  dalla  Regione  Sicilia,  infatti,  nella
predetta pronuncia,  il  Giudice  delle  leggi  si  e'  espresso  nei
seguenti termini: «tale circostanza (ossia  la  circostanza  che,  in
base al decreto-legge n. 496/1993, confermato sul punto  dalla  legge
n.   132/2016,   le    risorse    economiche    assegnate    all'ARPA
rappresenterebbero  un  semplice  trasferimento  di   risorse,   gia'
destinate a coprire spese riguardanti il settore  sanitario)  non  e'
conferente rispetto alle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate  dal  giudice  contabile,  poiche'  non  esime  la  Regione
Siciliana dall'obbligo di individuare una correlazione tra le risorse
assegnate all'ARPA e i LEA. L'armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,
infatti, e' materia di competenza esclusiva dello Stato che non  puo'
subire deroghe  territoriali,  neppure  all'interno  delle  autonomie
speciali costituzionalmente garantite (tra le molte, sentenza  n.  80
del 2017)». 
    Il chiaro tenore del passaggio motivazionale  della  sentenza  n.
1/2024   esime   il   Collegio   dallo   svolgimento   di   ulteriori
considerazioni sul punto. 
    Un ultimo profilo emergente dalle difese regionali  consiste  nel
richiamo agli articoli 27 e 14, comma 1,  della  legge  regionale  n.
20/2006, che disciplinano, rispettivamente,  il  programma  regionale
triennale ed annuale dei controlli e  dei  monitoraggi  ambientali  e
l'obbligo del direttore generale dell'ARPAL di inviare  alla  Regione
un  rapporto  contenente,  tra   l'altro,   informazioni   circa   la
realizzazione del predetto programma annuale. 
    Si tratta di norme che  disciplinano,  in  termini  generali,  la
programmazione dei controlli e dei monitoraggi ambientali e gli oneri
informativi del direttore generale -  peraltro  presenti,  con  varie
formulazioni, in tutti  gli  ordinamenti  regionali  -  mentre  manca
qualsiasi riferimento,  nella  normativa  regionale,  all'obbligo  di
individuare  una  puntuale  correlazione  tra  le  risorse  sanitarie
assegnate all'ARPAL e i LEA. 
    In  particolare,  la  normativa  ligure  difetta  di  una  chiara
previsione che subordini la misura del trasferimento, da un lato,  ad
una  preventiva  attivita'  di   programmazione   delle   prestazioni
riconducibili ai LEA che l'Agenzia e'  chiamata  a  svolgere  durante
l'esercizio  e,  dall'altro,  ad   una   successiva   rendicontazione
dell'effettivo impiego  delle  risorse  destinate  all'erogazione  di
servizi sanitari, fondata su criteri  di  rilevazione  analitica  dei
fatti di gestione. 
5. La rilevanza della questione nel presente giudizio. 
    La questione del finanziamento dell'ARPAL  mediante  assegnazione
di quote del Fondo sanitario ha rilevanza nel  presente  giudizio  di
parificazione in forza dell'effetto contabile  prodotto  dalla  norma
regionale censurata, che altera il risultato di  amministrazione,  in
quanto essa consente, nell'ambito delle regole di cui all'art. 20 del
decreto legislativo n. 118 del 2011,  di  ascrivere  le  risorse  del
settore sanitario a spese che il legislatore regionale  non  pone  in
rapporto di immediata e diretta con i LEA. 
    Nel caso in esame, la  decisione  del  ricorso  presentato  dalla
Procura  regionale  ligure  non  puo'  prescindere  dall'applicazione
dell'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale  n.  20/2006,
della  cui  legittimita'  costituzionale   queste   Sezioni   riunite
dubitano. 
    La suddetta disposizione ha consentito alla  Regione  Liguria  di
impiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il finanziamento
delle attivita' dell'ARPAL in mancanza della  definizione  preventiva
del fabbisogno esclusivamente collegato alle  «attivita'  LEA»  e  in
assenza di meccanismi di registrazione di contabilita' analitica,  al
fine  di  rilevare  esclusivamente  i  costi  associati  ai  processi
relativi alla tutela della salute stricto sensu intesa. 
    Se non fosse sollevata questione di legittimita'  costituzionale,
queste Sezioni riunite finirebbero per validare risultanze  contabili
(in primis, il risultato di amministrazione) derivanti  dall'indebito
impiego di risorse vincolate e dall'allargamento degli spazi di spesa
della parte «ordinaria» del bilancio, alleggerita dall'assenza  degli
oneri relativi al finanziamento dell'ARPAL. 
    Qualora le  norme  sospettate  di  incostituzionalita'  dovessero
essere   espunte   dall'ordinamento   giuridico   ne    conseguirebbe
l'illegittimita'   delle   spese   concernenti    il    finanziamento
dell'Agenzia nell'anno 2023 (registrate sul capitolo  di  spesa  5296
del bilancio regionale, recante l'impegno e il pagamento dell'importo
di 20.000.000,00), con la contestuale esclusione, dalle poste passive
del perimetro sanitario dell'esercizio,  quantomeno  della  parte  di
esse  non  effettivamente  correlate  all'erogazione  di  prestazioni
afferenti ai LEA, e la conseguente rideterminazione del totale  delle
entrate vincolate rispetto al totale delle  spese  legittimamente  in
esso computabili, con la conseguente  necessita'  di  ricalcolare  in
aumento la parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi
dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118  del  2011  (v.
Corte costituzionale,  sentenza  n.  233  del  2022,  punto  4.1  del
considerato in diritto), stante la necessita' di prevedere  a  carico
della parte «ordinaria» del bilancio  l'obbligo  di  restituzione  in
favore   del   perimetro   sanitario    delle    risorse    sanitarie
illegittimamente impiegate per finalita' non LEA. 
    Per questi motivi, il Collegio ritiene la  questione  «rilevante»
ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge  n.  87
del 1953. 
6. La non manifesta infondatezza della questione. 
    E' appena il caso di  premettere  che  non  appare  condivisibile
l'argomento prospettato dalla Regione Liguria, che fa leva  sull'art.
27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (recante   «Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte   costituzionale»).
Segnatamente, nella memoria di  costituzione,  la  difesa  regionale,
richiamando l'art. 27, afferma  quanto  segue:  «nel  contesto  della
sentenza  n.  1/2024,  la   Corte   costituzionale,   pur   essendosi
pronunciata  sulla  materia  di  cui  trattasi,  non  ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale anche della l.r. ligure  n.  20/2006.
Pertanto, le considerazioni svolte  dalla  Corte  costituzionale  con
tale sentenza relativamente alla legislazione regionale siciliana non
possono  essere  automaticamente   e   acriticamente   estese   (come
pretenderebbe  invece  la  Procura)  alla  normativa  della   Regione
Liguria». 
    E'   evidente   che   l'istituto   della   c.d.    illegittimita'
conseguenziale non possa essere interpretato  nel  senso  di  imporre
alla Consulta di esaminare a tappeto  tutte  le  leggi  regionali  in
materia di protezione ambientale, al fine di rintracciare nei singoli
ordinamenti  regionali  disposizioni  simili  a  quelle  oggetto   di
rimessione. E' del tutto normale che, in quella occasione,  la  Corte
abbia limitato la propria pronuncia alla normativa  siciliana.  Alcun
argomento  a  sostegno  della   legittimita'   costituzionale   della
normativa ligure puo'  trarsi,  pertanto,  dalla  mancata  estensione
della declaratoria di incostituzionalita' alle  disposizioni  dettate
nella materia de qua dalle altre regioni italiane. 
    Cio' premesso, giova rammentare che, con la  sentenza  4  gennaio
2024, n. 1, la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimita'
dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Sicilia n.  6/2001,
come sostituito dall'art. 58,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
9/2015, che prevedeva che le spese per il funzionamento  dell'Agenzia
per la protezione ambientale potessero trovare copertura, in  maniera
indistinta,  nel  fondo  sanitario   regionale -   ha   ritenuto   la
disposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di
armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  in  relazione   alla   norma
interposta di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011, ribadendo al contempo che quest'ultima disposizione impone alle
regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, una chiara e separata
evidenza  contabile  delle  entrate  e  delle  spese   destinate   al
finanziamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e  alla  loro
erogazione  al  fine  di  evitare  opacita'  contabili   e   indebite
distrazioni dei fondi a cio' destinati (v. sentenza n. 233 del 2022). 
    Proprio  al  fine  di  garantire  l'effettivita'  di  tutela   ed
erogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non  e'  sufficiente
separare la gestione ordinaria da quella sanitaria,  ma,  all'interno
di   quest'ultima,   e'   fondamentale   garantire    una    costante
identificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i  LEA  e
le altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio  di
destinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio  per
il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma
diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.
sentenza n. 132 del 2021). 
    In questo senso, la separazione contabile prevista  dall'art.  20
del decreto legislativo n. 118  del  2011  rappresenta  «il  presidio
contabile al  punto  di  equilibrio  raggiunto  sulla  definizione  e
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  che  in
ragione del principio di  priorita'  della  spesa  costituzionalmente
necessaria, deve essere assicurat[o]  con  prevalenza  rispetto  alla
spesa e gestione ordinaria» (sono richiamate le  sentenze  n.  6  del
2019 e n. 169 del 2017). 
    Per  realizzare  tale  nucleo  incomprimibile   di   diritti   e'
strumentale  la  trasparenza  dei  bilanci   pubblici   mediante   la
contabilizzazione separata delle  risorse  impiegate  e  delle  spese
sostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v.  articoli
19  e  20  del  decreto  legislativo  n.  118/2011),  in  quanto  «la
sostenibilita' della spesa non  puo'  essere  verificata  all'interno
delle  risorse  promiscuamente   stanziate   attraverso   complessivi
riferimenti numerici» (v. Corte costituzionale sentenza n. 275/16). 
    E',  dunque,  necessario  operare  un   collegamento   intimo   e
trasparente tra strutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti:
solo cosi' si puo' verificare la legittimita' delle scelte  compiute.
Analogamente alla  legge  siciliana,  anche  l'art.  26  della  legge
regionale ligure n. 20/2006 non  distingue  tra  spese  necessarie  a
garantire le prestazioni  afferenti  ai  LEA  e  quelle  destinate  a
prestazioni di natura  non  sanitaria,  come  tali  non  finanziabili
attraverso il fondo sanitario regionale. 
    Conseguentemente, ritiene il Collegio che, proprio  come  per  la
norma siciliana, anche l'art. 26, comma 1,  lettera  a)  della  legge
della Regione Liguria n. 20/2006 si ponga  in  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione  (che  riserva  la
materia  «armonizzazione  dei   bilanci   pubblici»   alla   potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato),  in   relazione   alla   norma
interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo,  n.  118/2011,
in quanto la predetta disposizione regionale altera la struttura  del
perimetro delle spese  sanitarie,  cosi'  eludendo  le  finalita'  di
armonizzazione contabile in  punto  di  rigida  perimetrazione  della
spesa sanitaria. 
    La  norma  regionale  non  prevede  alcuna  correlazione  tra  il
trasferimento all'ARPAL di risorse del fondo sanitario e l'erogazione
di servizi afferenti ai LEA e,  pertanto,  altera  la  struttura  del
perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20, vanificando in tal
modo gli obiettivi di armonizzazione contabile e di effettivita'  del
diritto alla salute che la disposizione normativa  statale  persegue,
inverando il parametro costituzionale. 
    L'inserimento nel perimetro  sanitario  del  finanziamento  delle
funzioni dell'ARPAL - consentito dall'art. 26, comma  1,  lettera  a)
della legge regionale n. 20/2006 - ad avviso del Collegio - determina
a  prescindere  dall'inerenza  ai  LEA,  un   trattamento   contabile
derogatorio del principio generale della cd. «competenza  finanziaria
potenziata»  e  quindi   un'immediata   disponibilita'   di   risorse
indipendentemente dalla loro esigibilita' nell'esercizio considerato,
con un evidente beneficio per l'Agenzia di poter contare su  certezza
ed immediata disponibilita' di risorse finanziarie  indipendentemente
dalla loro destinazione ai LEA. 
    Ne' il Collegio ha ritenuto persuasive le argomentazioni  fornite
dall'amministrazione regionale, volte a  dimostrare  una  sostanziale
coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA -  peraltro,
allo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n.  132/2016) -
e la  realizzazione  dei  LEA,  attraverso  la  valorizzazione  delle
funzioni di prevenzione della salute collettiva che le ARPA si vedono
intestate, che giustificherebbero l'assegnazione  delle  risorse  del
FSR. 
    Questo Collegio non intende negare  che  l'ARPAL  possa  svolgere
anche attivita' rilevanti ai fini della tutela della salute, come  e'
il caso delle attivita'  rientranti  nell'ambito  della  «Prevenzione
collettiva e sanita' pubblica» di cui all'allegato B al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  ma,  al
contempo, ritiene non revocabile in  dubbio  che  la  garanzia  delle
predette attivita' di prevenzione  rimanga  pur  sempre  compito  del
Servizio sanitario nazionale, come  d'altronde  chiaramente  indicato
dal gia' richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 e, ancor prima, desumibile dagli articoli 7-bis e ss.
del decreto legislativo n. 502/1992, anch'essi gia'  richiamati,  che
non a caso prevedono forme di coordinamento tra le ARPA e  i  servizi
di  prevenzione   delle   AA.SS.LL.   (v.   art.   7-quinquies)   per
l'integrazione  tra  politiche  sanitarie  e  politiche   ambientali,
proprio con riferimento agli interventi  di  tutela  della  salute  e
della sicurezza degli ambienti aperti e confinati. 
    Conseguentemente,  ritiene   il   Collegio   che   il   possibile
coinvolgimento dell'ARPAL nelle funzioni di prevenzione collettiva  e
di sanita' pubblica, nei termini sopra  riferiti,  non  sia  tale  da
pervadere tutto il lavoro dell'Agenzia, al punto  da  legittimare  un
finanziamento  indistinto  delle  sue  funzioni  attraverso   risorse
vincolate ai LEA, comprendendo anche quelle attivita' non  riferibili
ai medesimi. 
    Infatti,  secondo  l'insegnamento  della   Corte   costituzionale
«l'assegnazione all'ARPA di funzioni  non  riferibili  esclusivamente
alla protezione dell'ambiente e riguardanti anche l'ambito  sanitario
non puo' giustificare il mancato  rispetto  della  citata  disciplina
statale  sul  perimetro  sanitario,   che   impone   di   individuare
puntualmente le risorse destinate  a  garantire  i  LEA,  a  pena  di
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici»  (v.
sentenza n. 1 del 2024, 4.6 considerato in diritto). 
    Al sopra descritto profilo di non conformita'  alla  Costituzione
della norma di finanziamento dell'ARPAL - che pur  potrebbe,  di  per
se' solo, assorbire ogni valutazione in  ordine  alla  non  manifesta
infondatezza  dei  dubbi  di  costituzionalita'  sorti  al   Collegio
rimettente, in  quanto  gia'  positivamente  scrutinato  dalla  Corte
costituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra  richiamata,  per  una
fattispecie  che  si   ritiene   sostanzialmente   coincidente -   si
affiancano, a giudizio di queste Sezioni riunite,  ulteriori  censure
di incostituzionalita', intrinsecamente connesse alle  considerazioni
gia' esposte, in una lettura d'insieme delle norme  costituzionali  e
interposte che sostanziano la tutela e la garanzia del  diritto  alla
salute ed il principio  di  equilibrio  di  bilancio.  Si  tratta  di
profili segnalati in sede  di  rimessione,  da  parte  delle  Sezioni
riunite siciliane (v. ordinanza n. 2/2023), delle  questioni  esitate
nella  piu'  volte  richiamata  pronuncia  n.  1/2024  e  considerate
assorbite  dalla  Consulta,  che  qui  pero'  si  intendono  comunque
valorizzare e riproporre a corredo degli argomenti gia' sviluppati. 
    Ad avviso del Collegio, infatti, l'art. 26 della legge  regionale
in esame integra, per il tramite della stessa norma interposta di cui
all'art. 20, anche la violazione della  lettera  m),  secondo  comma,
dell'art.  117,  che  attribuisce  esclusivamente   allo   Stato   la
definizione del «livello essenziale delle prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali» - tra i quali rientra anche il diritto alla
salute, presidiato dall'art. 32 della Costituzione da assicurarsi  su
tutto il territorio nazionale a garanzia dell'eguaglianza sostanziale
dei cittadini (art. 3 della Costituzione). 
    La norma regionale, della cui  costituzionalita'  questa  Sezione
dubita,  consente  di  destinare  risorse  del  perimetro   sanitario
destinate  ai  LEA  al  finanziamento  generico  e  indistinto  delle
attivita' dell'ARPAL, che, come si e' detto, abbracciano ambiti assai
vasti ed eterogenei. 
    Cio' emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 26,  comma
1, della legge regionale n. 20/2006, che annovera  tra  le  fonti  di
«finanziamento delle  attivita'  dell'ARPAL,  di  cui  alla  presente
legge»  (quindi,  di  tutte  le  numerose  ed  eterogenee   attivita'
intestate all'Agenzia) il «finanziamento ordinario annuale  a  valere
sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente». 
    E' appena il caso di soggiungere che, proprio in  forza  di  tale
formulazione  letterale,  nell'esercizio  preso   in   considerazione
(2023),  l'attivita'  dell'ARPAL  e'  stata  finanziata,  in   misura
nettamente prevalente, con risorse del fondo regionale  sanitario  di
parte corrente. In questo modo, il legislatore  regionale  altera  la
struttura del  perimetro  sanitario,  incidendo,  sulle  modalita'  e
sull'entita' del finanziamento dei livelli essenziali di  assistenza.
Cio' rischia  di  pregiudicare  l'effettiva  erogazione  dei  LEA  e,
quindi, mina la stessa tutela del diritto  fondamentale  alla  salute
(v. Corte costituzionale sentenza n. 195/2024), distraendo  ad  altri
fini risorse destinate alla sua  garanzia,  con  cio'  integrando  la
violazione dell'art. 32 e dell'art. 3 della Costituzione. 
    Il  Collegio  ritiene  integrata  altresi'  la  violazione  degli
articoli 81, 97 primo comma e 119 primo  comma,  della  Costituzione,
posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e  della  sostenibilita'
della spesa, avendo la regione destinato risorse riservate ai LEA per
finalita' ad essi estranee e con cio' determinato l'ampliamento della
capacita' di spesa ordinaria del bilancio, sul quale  non  vengono  a
gravare gli oneri delle spese derivanti dalle  funzioni  «trasferite»
all'Agenzia stessa. 
    Peraltro, trattando alla  stregua  di  spese  per  i  LEA  quelle
relative al funzionamento dell'ARPAL, il meccanismo delineato sottrae
queste ultime alla previa e necessaria verifica di sostenibilita' cui
sarebbero, invece, sottoposte al pari delle altre spese  «ordinarie»,
estendendovi il regime  previsto  per  le  spese  «costituzionalmente
necessarie» che,  essendo  destinate  alla  tutela  di  beni  primari
incomprimibili, non soggiacciono al previo giudizio di sostenibilita'
(v. sentenze nn. 275 del 2016, 169 del 2017). 
7. La carenza dei presupposti per un'interpretazione adeguatrice. 
    Per le considerazioni sopra esposte, il chiaro  tenore  letterale
del precetto normativo della cui legittimita' si dubita non  consente
un'interpretazione  compatibile  con  il  quadro  costituzionale   di
riferimento. 
    Questo Collegio  non  ha  rinvenuto  alcuna  opzione  ermeneutica
idonea a correlare la  quota  di  finanziamento  annuale  determinata
nell'importo di euro 20.000.000,00 ed iscritta nel capitolo 5296  del
bilancio regionale all'effettivo svolgimento di prestazioni  LEA,  se
non forzando la formulazione letterale e univoca della  disposizione,
che e' sprovvista della necessaria correlazione espressa dal  binomio
«risorse del perimetro sanitario - LEA». 
    Del resto, la  stessa  Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di
affermare che  l'interpretazione  costituzionalmente  orientata  deve
essere in ogni  caso  compatibile  con  il  portato  semantico  della
disposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il
confine, in presenza  del  quale  il  tentativo  interpretativo  deve
cedere il passo al  sindacato  di  legittimita'  costituzionale»  (v.
sentenza n. 42/2017). Conclusivamente, ad  avviso  del  Collegio,  la
correlazione tra  risorse  destinate  ex  lege  ai  LEA  e  l'impiego
coerente con tale finalita', nonche' la previsione  di  strumenti  di
rilevazione analitica per la verifica a consuntivo del loro  corretto
impiego rappresenta un'esigenza ineludibile per la garanzia del  bene
primario «salute» e si impone anche alle Agenzie  per  la  protezione
dell'ambiente  che,  come  rimarcato  dalla   Corte   costituzionale,
svolgono attivita' «solo in minima  parte  riconducibili  a  funzioni
sanitarie   stricto   sensu   [e   cioe'   "essenziali"   e    quindi
"indefettibili"] e che, anche alla  luce  dei  principi  posti  dalla
recente  legge  28  giugno  2016,  n.  132  (...)   il   sistema   di
finanziamento,  di  qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie
ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti
del settore sanitario» (v. Corte costituzionale sentenze  nn.  1  del
2024 e 172 27 del 2018). 
    La riferita esigenza risulta ancor piu'  avvertita  nel  caso  di
specie, in cui le risorse sanitarie LEA sono  trasferite  a  soggetti
che si collocano al  di  fuori  del  perimetro  degli  enti  sanitari
(definito dall'art. 19 del decreto legislativo  n.  118/2011)  e  che
svolgono anche attivita' non sanitarie. 
    Tenuto conto delle  considerazioni  che  precedono,  il  Collegio
ritiene non  manifestamente  infondata  la  questione  relativa  alla
illegittimita' costituzionale della previsione di  cui  all'art.  26,
primo comma, lettera a) della legge  regionale  n.  20/2006,  e  allo
stesso tempo rilevante nel giudizio in esame, in quanto, ove  accolta
determinerebbe la necessita'  di  prevedere  a  carico  del  bilancio
«ordinario»  l'obbligo  di  restituzione  in  favore  del   perimetro
sanitario delle  risorse  sanitarie  illegittimamente  impiegate  per
finalita' non rientranti nei LEA. 

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  26,  comma  1,
lettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20, in
relazione ai  seguenti  articoli  della  Costituzione:  117,  secondo
comma, lettera e); 117, secondo comma, lettera m), 32  e  3,  secondo
comma; 117, terzo comma; 81, 97, primo comma, e 119, primo comma; 
        sospende il giudizio in corso, ai sensi  dell'art.  23  della
legge n. 87 del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato  incidente   di
costituzionalita'; 
        riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione
in merito e sulle spese. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata  al  Procuratore  generale  della  Corte  dei  conti,   al
Presidente  della  Giunta  regionale  della  Regione  Liguria  e   al
Procuratore regionale presso  la  Sezione  giurisdizionale  regionale
della  Corte  dei  conti  per  la  Liguria,  nonche'  comunicata   al
Presidente del Consiglio regionale della Regione Liguria. 
    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del
codice di giustizia contabile. 
        Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9  aprile
2025. 
 
                       Il Presidente: Coppola 
 
 
                                                 L'estensore: Scatola