Reg. ord. n. 166 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 02/07/2025

Tra: K. S.

Oggetto:

Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.

In subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.

In ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 76  Co. 4



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.

Costituzione  Art. 24   Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 luglio 2025

Ordinanza del 2 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di K. S.. 
 
Patrocinio a spese  dello  Stato  -  Condizioni  per  l'ammissione  -
  Presunzione di superamento dei limiti di reddito per  l'accesso  al
  beneficio per i soggetti gia' condannati  con  sentenza  definitiva
  per determinati  reati  -  Denunciata  previsione  che  ricomprende
  anchei soggetti condannati con sentenza definitiva per i  reati  di
  cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall'ipotesi di
  cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui  all'art.
  80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. 
In subordine:  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Condizioni  per
  l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per
  l'accesso al beneficio per i soggetti gia' condannati con  sentenza
  definitiva  per  determinati  reati  -  Denunciata  previsione  che
  ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per
  i reati di cui all'art. 73 del d.P.R.  n.  309  del  1990,  diversi
  dall'ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra  taluna  delle  ipotesi
  aggravate di cui all'art. 80, comma 1, lettere a) e b), del  d.P.R.
  n. 309 del 1990. 
In ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato  -  Condizioni
  per l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito
  per l'accesso al beneficio  per  i  soggetti  gia'  condannati  con
  sentenza definitiva per determinati reati -  Denunciata  previsione
  che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva
  per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del  d.P.R.  n.  309  del
  1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate  di  cui  all'art.
  80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)), art. 76, comma 4-bis. 


(GU n. 38 del 17-09-2025)

 
                         TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il Giudice dott. Franco Attina',  nel  procedimento  in  epigrafe
indicato a carico di  S.  K.,  nato  in...  il...,  sedicente  (...),
elettivamente domiciliato presso l 'avv. Ivan Esposito  del  Foro  di
Prato; 
    difeso di fiducia dall'avv. Ivan Esposito del Foro di Prato; 
    Parla e comprende la lingua italiana 
 
                              Imputato 
 
  A. del reato di cui all'art. 628, commi 1 e 2  c.p.,  perche',  per
procurarsi   un   ingiusto   profitto,   all'interno   dell'esercizio
commerciale... sito in Firenze via...,  dopo  avere  prelevato  dagli
espositori dell'esercizio cinque capi  di  abbigliamento  del  valore
pari ad euro 164,75,  occultandoli  all'interno  di  un  borsone  che
recava con se' ed oltrepassando l'uscita, se  ne  impossessava,  cosi
sottraendo  i  predetti  beni  al  legittimo  proprietario,  mediante
violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, per
assicurarsene il possesso e per  procurarsi  l'impunita',  una  volta
oltrepassate le casse e l'uscita omettendone il pagamento ed  essendo
invitato a fermarsi ed a consegnare la merce occultata  -  consistite
nel colpire con il gomito  al  costato  l'addetto  alla  sicurezza...
cosi' cagionandogli le lesioni di cui al capo B. 
    Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. 
    In Firenze, il 21 marzo 2025. 
  B. Del reato p. e p. dagli articoli 582, 585 comma 1, 576 n.  1  in
relazione all'art. 61 n. 2 c.p., perche', nell'ambito della  condotta
di cui al capo A, cagionava a... lesioni del tipo  «Trauma  contusivo
emitorace de in aggressione da parte di persona sconosciuta in  corso
di turno lavorativo» giudicate guaribili in sei giorni. 
    Con l'aggravante dell'avere commesso il  fatto  per  eseguire  il
reato di cui al capo A. 
    Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. 
    In Firenze, il 21 marzo 2025. 
    Premesso che: 
      in data  21  marzo  2025  S.  K.  era  tratto  in  arresto  dai
Carabinieri in quasi  flagranza  di  reato  per  rapina  impropria  e
lesioni aggravate (capi d'imputazione sopra riportati); 
      all'udienza del 22 marzo 2025 era  convalidato  l'arresto  (non
era applicata alcuna misura cautelare)  ed  era  instaurato  il  rito
direttissimo; era poi chiesto un termine a difesa e veniva  formulata
riserva di avanzare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato da parte dell'imputato; 
      il  28  aprile  2025  l'imputato  chiedeva,  mediante  regolare
deposito telematico, di essere ammesso al beneficio in parola; 
      all'udienza del 22 maggio 2025, il difensore munito di  procura
speciale chiedeva di procedere  con  il  rito  abbreviato;  le  parti
illustravano quindi le rispettive conclusioni ed il giudice all'esito
della deliberazione pronunciava sentenza, condannando l'imputato  per
il fatto di cui al capo A)  previa  riqualificazione  in  termini  di
tentato  furto  semplice  e  lo  assolveva  in  relazione   al   capo
d'imputazione B); 
      occorrendo provvedere sull'istanza di ammissione al  Patrocinio
a spese dello Stato a norma  dell'art.  96,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002, poiche' dal certificato penale emergeva
una possibile risultanza  ostativa  all'ammissione  al  Patrocinio  a
spese dello Stato. costituita dalla sentenza del Tribunale di Firenze
del 19 maggio  2000  (irrevocabile  3  ottobre  2000),  era  disposta
l'acquisizione e materialmente acquisita copia della citata sentenza; 
      essendo stato il prevenuto destinatario di una sentenza ex art.
444 c.p.p. definitiva per reati ex art.  73,  comma  4,  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  309/1990  aggravati  anche  ai  sensi
dell'art.  80,  lettere  a)  e  b),  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 309/1990. reati ricompresi tra quelli di  cui  all'art.
76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,
e non avendo egli fornito la «prova contraria» di cui  alla  sentenza
della Corte costituzionale n. 139 del 2010, ai sensi  degli  articoli
96 e 76, comma 4-bis, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 questo giudice dovrebbe rigettare l'istanza di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato; 
      per poter addivenire ad una corretta decisione su detta istanza
appare,  tuttavia,   necessario   il   pronunciamento   della   Corte
costituzionale:   risulta,   infatti,    dubbia    la    legittimita'
costituzionale della citata norma  dicui  all'art.  76  comma  4-bis,
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella  parte  io
cuiricomprende - tra i soggetti per i quali  si  presume  un  reddito
superiore ai limiti previsti  -i  soggetti  condannati  con  sentenza
definitiva per i reati dicui  all'art.  73,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990 (escluso il quinto comma) ove  ricorrano
le ipotesi aggravate  di  cui  all'art.  80,  comma  l,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. 
 
                               Osserva 
 
  l. Rilevanza della questione. 
    1.1. Dal certificato penale dell'imputato emerge una sentenza  di
applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata nei  confronti
del medesimo -  sotto  l'alias  di  C.  A.  -  per  alcuni  reati  in
continuazione di cui all'art. 73, comma  4,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell'art.  80,  comma
l, lettere a) e  b),  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990 (sentenza del Tribunale  di  Firenze  del  19  maggio  2000,
irrevocabile il 3 ottobre 2000). 
    E' stata acquisita detta  sentenza,  i  cui  capi  d'imputazione,
riferiti a  C.  A.  e  ad  altri  soggetti,  coimputati  o  giudicati
separatamente, cosi' recitavano: 
 
                              Imputati 
 
    Unitamente a varie altre persone nei  confronti  delle  quali  si
procede allo stato separatamente: 
      A) del delitto p. e p. dall'art. 74 nn. 1, 2, 3  e  4,  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  (associazione
finalizzata  al  traffico  illecito  di   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope), in quanto tra loro e con altre persone non identificate,
nonche' con minorenni, tra cui..., ...,  ...,  per  i  quali  procede
l'a.g.  competente,  prevalentemente  nel  Parco  delle  Cascine,  si
associavano - con suddivisione di compiti, ruoli, differenti condotte
ed attivita' materiali - allo scopo di commettere  piu'  delitti  tra
quelli previsti dall'art. 73, commettendo  effettivamente  quelli  di
cui al capo seguente.  In  particolare,  ...  agendo  come  capi  che
promuovevano, dirigevano ed organizzavano l'associazione, essendo  il
numero  degli  associati  superiore  a   dieci,   essendovi   tra   i
partecipanti   numerose   persone   dedite   all'uso   di    sostanze
stupefacenti, essendo l'associazione armata quanto meno di coltelli. 
    Firenze, dal 4 giugno 1999 al 1° luglio 1999. 
      B) del delitto p. e p. dagli articoli 81, 1° e 2° comma,  c.p.,
73 nn. 4 e 6, 80 lett. a), decreto del Presidente della Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309 (produzione  e  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  continuato  pluriaggravato),  in  quanto
commettendo piu' violazioni della medesima disposizione  di  legge  e
con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche  in
tempi diversi, essendo commesso il fatto da piu' di  tre  persone  in
concorso materiale  e/o  morale  tra  loro,  con  azioni  e  condotte
distinte e/o congiunte, alcuni fungendo da vedette, altri consegnando
la sostanza, altri ricevendo il denaro, altri tenendo i rifornimenti,
altri fornendo le direttive, venendo in svariati casi  consegnata  la
sostanza a persone di eta'  minore,  senza  l'autorizzazione  di  cui
all'art. 17: 
        illecitamente  detenevano,  fuori  dalle   ipotesi   previste
dall'art. 75, per vendere, quantita' non precisata non modica, spesso
in panetti da gr. l00 ciascuno, di hashish, sostanza stupefacente  di
cui alle tabelle  II  e  IV  previste  dall'art.  14,  essendo  state
rinvenute nel sottobosco del Parco delle Cascine,  nei  pressi  delle
cabine elettriche vicino  la  staccionata,  2  confezioni  di  nastro
adesivo di forma rettangolare di cm. 15×10×l5 idonee  a  contenere  e
presumibilmente contenenti kg. 1,  in  data  5  giugno,  nonche'  per
essere stati in possesso di gr. 75,9 rinvenuti nel suddetto Prato  in
data 14 giugno, gr. 198,15 lasciati da..., minorenne, nello  zaino  a
piazzale del Re in data 25 giugno gr. 29,36  rinvenuti  in  terra  in
data l° luglio, gr. 34,73 sequestrati  ad  Abdoul  Said  in  data  l°
luglio; 
        offrivano in vendita, tra gli altri, tra  cui  vari  passanti
occasionali e in plurime occasioni, agli Ufficiali ed Agenti di P.G.,
dott. ..., Isp. , V.Isp...., Ag. S... la suddetta sostanza; 
        vendevano, in plurime occasioni, ad innumerevoli persone,  di
cui molte non identificate ma videofilmate, tra le quali i conducenti
e passeggeri di svariati ciclomotori ed  autovetture  di  cui  veniva
presa la targa, nonche' a..., quantita'  imprecisata,  modica,  della
stessa sostanza; 
        erano in possesso, in occasione dell'arresto  o  fermo  o  di
altro  controllo  precedente,  di   varie   somme   di   denaro   (in
particolare... della somma di L. 250.000 nel giugno...,  della  somma
di L. 3.200.000 in data 25 giugno  e  di  quella  sequestrata  di  L.
4.300. 000 il 1° luglio,..., che si presentava con  abiti  sporchi  e
bagnati in occasione del fermo, della somma di L. 327.000 sequestrata
il 1° luglio, della somma  di  L.  500.000  sequestrata  in  data  1°
luglio, Saad della somma di L. 350.000 in data 1° luglio, tutti della
somma di L. 1.532.000 e di 5 dollari, rinvenuti nell'autobus... della
Polizia Penitenziaria che li trasferiva in carcere in data  2  luglio
1999, della somma di L. l 050.000 in data  8  luglio,  da  presumersi
provento di pregressa attivita' di spaccio. 
    Con l 'aggravante di cui all'art. 80, lett. b)  in  relazione  al
caso previsto dal n. 4 del primo comma dell'art. 112 c.p. per... 
    Con la recidiva reiterata specifica per ... con l'alias di... 
    Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per... 
    Con la recidiva specifica infraquinquennale per... 
    Con la recidiva  reiterata  plurima  specifica  infraquinquennale
per... con l'alias... 
    Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l'alias... 
    Con la recidiva generica infraquinquennale per... 
    Con la recidiva specifica infraquinquennale  per...  con  l'alias
di... 
    Con la recidiva  reiterata  plurima  specifica  infraquinquennale
per... anche con l 'alias e differenti dati anagrafici. 
    Con la recidiva specifica infraquinquennale per... 
    Con la recidiva specifica per... con l'alias... 
    Con la recidiva reiterata infraquinquennale per... 
    Con l 'alias 
    e con la recidiva specifica infraquinquennale per... 
    Con  la  recidiva  reiterata  specifica  infraquinquennale  sotto
l'alias... nato in...·il... e di... nato a... l'... e di... 
    In Firenze dal 4 giugno 1999 al 1° settembre 1999. 
    Per quanto qui d'interesse, dalla lettura della  sentenza  emerge
che la richiesta di applicazione  pena  postulava  il  riconoscimento
dell'ipotesi di cui all'art. 74,  comma  6,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990 in relazione al capo A). Il Tribunale di
Firenze,  in   accoglimento   della   richiesta,   cosi'   disponeva:
«sull'accordo delle parti, con l'attenuante ex  art.  74,  VI  comma,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   nonche'
attenuanti generiche,  attenuanti  tutte  ritenute  prevalenti  sulle
aggravanti contestate e sulla recidiva  contestata  a  ,  ritenuti  i
reati sub A) e B) sotto il  vincolo  della  continuazione  e  con  la
diminuente del rito, applica  a...  e...  la  pena  di  anni  due  di
reclusione ciascuno e... ed... la pena di anni  uno  e  mesi  sei  di
reclusione ciascuno». 
    1.2.  L'art.  76,  comma  4-bis,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 prescrive che «Per i soggetti gia'  condannati
con sententa definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis  del
codice penale, 291-quater del Testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,  e  74,  comma  l,  del
Testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi  delle
condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, e per i reati commessi in viola: ione delle  norme  per  la
repressione dell'evasione in materia di imposte  sui  redditi  e  sul
valore aggiunto, ai soli fini del presente  decreto,  il  reddito  si
ritiene  superiore  ai  limiti  previsti»  (disposizione   introdotta
dall'art. 12-ter, comma l , lett. a), decreto-legge 23  maggio  2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,  n.
125: mentre, il solo riferimento  ai  reati  commessi  in  violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in  materia  di  imposte
sui redditi e sul valore  aggiunto  si  deve  al  successivo  decreto
legislativo 7 marzo 2019. n. 24). 
    Sul punto, e' intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n.
139 del 2010, con  la  quale  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 76,  comma  4-bis,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che  per
i soggetti gia'  condannati  con  sentenza  definitiva  per  i  reati
indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti per l'ammissione al  patrocino  a  spese  dello  Stato,  non
ammette la prova contraria». 
    In  particolare,  la   Corte   affermava   che   «L'introduzione,
costituzionalmente obbligata,  della  prova  contraria,  non  elimina
dall'ordinamento  la  presunzione  prevista  dal   legislatore,   che
continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare
la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio.
Spettera' al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo
stato  di  «non  abbienza»,  e  spettera'   al   giudice   verificare
l'attendibilita' di tali allegazioni, avvalendosi di ogni  necessario
strumento  di  indagine.  Certamente  non  potra'   essere   ritenuta
sufficiente  una   semplice   auto-certificazione   dell'interessato,
peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al
beneficio,  poiche'  essa  non  potra'  essere   considerata   «prova
contraria», idonea a superare la presunzione stabilita  dalla  legge.
Sara' necessario,  viceversa,  che  vengano  indicati  e  documentati
concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo  chiaro
e    univoco    l'effettiva     situazione     economico-patrimoniale
dell'imputato». 
    1.3. Al  cospetto  di  tale  quadro  normativo  e  a  fronte  dei
precedenti penali dell'istante, in via preliminare si deve  osservare
che, sebbene l'art. 76, comma 4-bis,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002  faccia  riferimento  testuale  al  solo  caso
dell'intervenuta  sentenza  penale  di  condanna   irrevocabile,   la
giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto condivisibilmente  che  in
tale nozione vi rientri anche la sentenza di applicazione della  pena
su richiesta delle parti di cui all'art.  444  c.p.p.  (cfr.  in  tal
senso Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816), a  mente  della
generale equiparazione disposta dall'art. 445,  comma  l-bis,  c.p.p.
(non incisa, per quanto in questa sede di rilievo, dalla novella  del
2022). 
    Inoltre, occorrere interrogarsi in ordine alla portata  estintiva
degli effetti penali della sentenza di  patteggiamento  al  ricorrere
delle condizioni descritte dall'art. 445, comma 2, c.p.p., atteso che
il richiedente l'ammissione al beneficio non  risulta  aver  commesso
reati nel quinquennio  successivo  all'irrevocabilita'  della  citata
sentenza del 19/05/2000. Sul  punto.  nondimeno,  si  e'  pronunciata
recentemente, con argomentazioni  condivisibili,  la  Suprema  Corte,
affermando - in accordo con i criteri interpretativi tracciati  dalle
Sezioni Unite del 1994 (Cass. Pen., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 7) e
dalla  giurisprudenza  successiva  che  di  tali  criteri  ha   fatto
applicazione (si citano, tra le altre, Cass. Pen., Sez.  5  n.  24089
del 5 maggio 2022, Cupo. Rv. 283222-01; Sez. 2 n. 994 del 25 novembre
2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 6 n. 39820 del  30  maggio
2019, Laghi, Rv.  277064;  Sez.  l,  n.  18233  del  26  marzo  2019,
Colavita. Rv. 275469-01; Sez. 6, n. 37472 del 20 giugno 2017; Sez. 1,
n. 1063 del 17 dicembre 2008, dep. 2009. Fraticelli,  Rv.  243929)  -
che «[...] la preclusione ali 'ammissione al beneficio del patrocinio
a spese dello stato connessa alla condanna  definitiva  in  ordine  a
determinati reati non sia effetto penale soggetto  all'estinzione  ai
sensi dell'art. 445, comma del codice di  procedura  penale,  e  che,
pertanto della precedente condanna,  sia  pure  estinta,  il  giudice
chiamato a decidere sull'istanza debba tenere conto» e  che,  quindi.
«[...]  la  condanna,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio   del
patrocinio a spese dello stato, continua a esplicare i suoi  effetti,
non  potendo  essere  ricompresa  fra  gli  effetti  penali  ad  essa
ricollegabili la preclusione individuata dall'art. 76,  comma  4-bis,
decreto del Presidente della Repubblica n.  115/2002»  (cosi',  Cass.
Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816). 
    D'altronde, la stessa  Corte  costituzionale  nella  gia'  citata
sentenza n. 139 del 2010 ha ritenuto che l 'estinzione degli  effetti
penali (in quel caso conseguente alla riabilitazione) non  rilevi  ai
fini della presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Pertanto, deve vagliarsi  il  ricorrere  dei  presupposti  per  l
'attivazione della presunzione (iuris tantum)  di  cui  all'art.  76,
comma 4-bis, cit. 
    1.4. E' necessario compiere distinti rilievi in relazione ai  due
capi  d'imputazione  relativi   alla   sentenza   di   patteggiamento
richiamata e acquisita agli atti. 
    1.4.1 Quanto al capo A).  giova  evidenziare  che.  sebbene  tale
sentenza  faccia  espresso   riferimento   alla   natura   attenuante
dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  309/90,  la  giurisprudenza  ormai  unanimemente
riconosce  la  natura  di  titolo  autonomo  di  reato   quanto   ali
'associazione criminale finalizzata allo spaccio di lieve entita';  e
pertanto, allume di cio' e in ossequio al  dato  letterale  dell'art.
76, comma 4-bis, cit. che si limita a richiamare l'art. 74, comma  l,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,  questo  giudice
ritiene che debba applicarsi il regime ordinario per l'ammissione  al
Patrocinio a spese  dello  Stato,  con  esclusione  dell'operativita'
della presunzione di cui al citato comma 4-bis. 
    D'altra parte, in materia per molti versi affine, in  ragione  di
tale natura autonoma del delitto ex  art.  74  comma  6  decreto  del
Presidente della Repubblica 309/1990,  la  Corte  di  cassazione  (si
vedano Cass. Sez. 3, n. 27770 dell'11 giugno 2015 e Cass. Sez. 6,  n.
6247 dell'11 gennaio 2024) ha ad esempio affermato  che  l  'istituto
della confisca allargata. applicabile ai delitti ex art. 74, commi  l
e 2 decreto del Presidente  della  Repubblica  309/1990  -  prima  in
ragione della previsione diretta da parte dell'art. 12-sexies,  comma
1, decreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del  combinato  disposto
degli articoli 240-bis c.p. e 51 comma 3-bis c.p.p. - non si  applica
nel caso di condanna per il  reato  di  associazione  per  delinquere
finalizzata alla  commissione  di  fatti  di  lieve  entita'  di  cui
all'art.  74,  comma  6  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
309/1990. 
    1.4.2 Quanto, invece, al capo B),  pura  seguito  della  sentenza
della Corte costituzionale n. 223 del 2022, le ipotesi  criminose  di
cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990,
diverse  da  quelle  di  cui  al  quinto  comma.  sono  ostative   al
procedimento ordinario di ammissione al  beneficio  ove  ricorra  una
qualunque  delle  aggravanti  previste  dall'art.  80   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 309/90, dovendo in tal caso operare la
citata presunzione di superamento dei limiti reddituali. 
    Nella sentenza del 19  maggio  2000  all'imputato  non  e'  stata
riconosciuta l'ipotesi di cui  all'art.  73,  comma  5,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 (ne' come ipotesi  attenuata,
ne' come ipotesi autonoma di reato). 
    Ne' il fatto che per il capo A) sia stata riconosciuta  l'ipotesi
di cui all'art. 74, comma 6, decreto del Presidente della  Repubblica
n. 309/1990 (associazione costituita per commettere i fatti descritti
dall'art. 73, comma 5), consente di per se' di ritenere  che  per  il
capo B) sia stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5:
tale  riconoscimento  non  risulta  ne'  dal  dispositivo  ne'  dalla
motivazione della sentenza, per cui in questa sede  non  ci  si  puo'
discostare dalla qualificazione giuridica data in sentenza;  inoltre,
astrattamente la costituzione di un'associazione per commettere fatti
di spaccio di  lieve  entita'  di  per  se'  e'  compatibile  con  la
successiva realizzazione di singoli fatti  che  non  siano  di  lieve
entita'; infine, si deve rilevare che il citato capo  d'  imputazione
contempla la detenzione di vari etti di  sostanza  stupefacente,  per
cui il mancato riconoscimento d eli' ipotesi  di  lieve  entita'  non
risulta  eccentrico   rispetto   agli   indirizzi   dominanti   della
giurisprudenza. 
    1.4.3 In definitiva, mentre il citato capo A) non costituisce  un
reato ostativo, l 'intervenuta condanna (rectius  applicazione  pena)
per il capo B) determina ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis,  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  una  presunzione  di
superamento della soglia di reddito per l'ammissione al Patrocinio  a
spese dello Stato. 
    1.5. Nel caso di specie, nell'istanza di ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato del 28.04.2025 l'imputato ha  autodichiarato:  l)
un  reddito  personale  «risultante  dalla  ultima  dichiarazione,  e
determinato secondo le modalita' indicate negli articoli 76 (L) e  92
(L) decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n  115
pari a euro 3.616,22 per anno  fiscale  2022  ed  euro  4.000,00  per
l'anno fiscale 2023 ed euro 1.000,00 per anno fiscale 2024 quindi non
superiore al limite previsto dalla legge»; 2) di  non  convivere  con
alcuno e  che  pertanto  non  vi  sono  altri  redditi  familiari  da
computare ai fini dell'istanza in esame: 3) di non essere titolare di
diritti reali su beni immobili e mobili registrati, ne' in Italia ne'
all'estero; 4) di essere senza fissa  dimora  e  di  avere  trascorso
lunghi periodi  di  detenzione.  Ha  allegato  inoltre  la  richiesta
all'autorita'  consolare  della   prescritta   certificazione   circa
eventuali redditi all'estero. 
    L'istante ha, pertanto, omesso di fornire la prova contraria  che
sarebbe  stata  necessaria  a  seguito  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 139 del 2010, limitandosi a presentare la  consueta
autocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica  e
due buste paga del 2022. 
    1.6. Tanto posto, una volta preso atto della citata sentenza  del
19 maggio 2000 (irrevocabile il 3 ottobre 2000) relativa ad un  reato
ricompreso nell'elenco di cui all'art. 76, comma 4-bis,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 11 5/2002 (nel caso di specie rispetto
al reato ex art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990 ricorrono ben due circostanze aggravanti ex art. 80),  in
assenza di ogni prova  di  segno  contrario  alla  presunzione  iuris
tantum prevista dall' ordinamento, ai sensi dell'art.  96,  comma  2,
decreto del Presidente della Repubblica n.  115/2002  questo  giudice
dovrebbe respingere l'istanza di ammissione  al  Patrocinio  a  spese
dello Stato. 
    1.7.  Si  dubita,  tuttavia,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i  quali
si presume un reddito superiore  ai  limiti  previsti  -  i  soggetti
condannati con sentenza definitiva per i reati  di  cui  all'art.  73
decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   diversi
dall'ipotesi attenuata del quinto comma,  ove  ricorrano  le  ipotesi
aggravate di cui all'art. 80, comma 1, decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990. 
    1.8. Se detta questione di legittimita'  fosse  accolta,  venendo
meno la presunzione di un reddito in capo all'imputato superiore alle
soglie di legge, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese  dello
Stato, viceversa, potrebbe e dovrebbe essere accolta. La questione in
oggetto pare, pertanto, rilevante ai  fini  dell'accoglimento  o  del
rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio. 
  2. La non manifesta infondatezza della questione. 
    2.1. Si dubita della legittimita' costituzionale della  norma  di
cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica
n.  30  maggio  2002,  n.  115  («Testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»)  nella
parte in cui ricomprende, tra i soggetti per i quali  si  presume  un
reddito superiore ai limiti previsti per l'assunzione al Patrocinio a
spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 309/ 1990 (nelle ipotesi diverse da quella di cui al quinto comma)
aggravati dalle circostanze previste dall'art. 80, comma  l,  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 
    2.2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del  2010  ha
gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  76,  comma
4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella
parte in cui, stabilendo che  per  i  soggetti  gia'  condannali  con
sentenza definitiva per  i  reati  indicati  nella  stessa  norma  il
reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per  l'ammissione  al
patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria». 
    A seguito di detta sentenza, dunque,  la  presunzione  introdotta
con il decreto-legge n. 92/2008, convertito con  modificazioni  dalla
legge n. 125/2008,  non  e'  piu'  assoluta,  ma  soltanto  relativa,
ammettendo una prova contraria da  parte  dell'interessato.  E'  gia'
dunque venuto meno quell'automatismo  insuperabile  che  maggiormente
strideva con i principi costituzionali. 
    2.3. Ciononostante, sebbene  il  ricorrere  nel  certificato  del
casellario giudiziale di condanne  irrevocabili  per  uno  dei  reati
indicati dall'art. 76, comma  4-bis,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 non costituisca piu' un ostacolo  invalicabile
all'accesso  al  Patrocinio  a  spese  dello  Stato,   la   delineata
presunzione iuris tantum rappresenta  una  significativa  limitazione
del diritto di difesa al lume della gravosita' dell'onere  probatorio
posto a carico  dell'istante,  il  quale  deve,  in  ultima  analisi,
soddisfare la prova di un fatto negativo. 
    In virtu'  di  tale  rilievo,  la  Corte  costituzionale  con  la
sentenza  n.  223  del  2022,  rammentando  che  «E'  costante  nella
giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del  principio  secondo
il quale il diritto dei non abbienti  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato e' inviolabile nel  suo  nucleo  intangibile,  quale  strumento
fondamentale per assicurare l'effettivita' del diritto di azione e di
difesa in giudizio (di recente, sentenze n. 10 del 2022, n.  157  del
2021 e n. 80 del 2020)», ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 115/2002, nella parte in  cui  comprende  nell'  elenco  di  reati
«spia» delle ricchezze delittuose anche l'autonoma ipotesi  di  reato
di cui all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della  Repubblica
n. 309/1990, quantunque aggravate ai sensi dell'art. 80 del  medesimo
Testo unico. 
    2.4. Si  ritiene,  nondimeno,  che  la  presunzione,  anche  solo
relativa, dettata dall'art. 76, comma 4-bis per i soggetti condannati
con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ex art. 80,  comma
l, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990,  violi  i
principi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
    2.5.  La  disposizione  censurata,  per   come   manipolata   dai
pronunciamenti della Corte, sancisce una presunzione (vincibile,  con
onere  a  carico  dell'istante)  di   disponibilita'   di   ricchezze
delittuose laddove il richiedente l'ammissione al beneficio sia  gia'
stato condannato per le seguenti ipotesi di reato: a) delitto di  cui
all'art. 416-bis c.p.; b)  altri  reati  aggravati  dal  c.d.  metodo
mafioso o dell'agevolazione  mafiosa;  c)  delitto  di  cui  all'art.
291-quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973  (cosi'
testualmente, ma invero il riferimento oggi  va  a  quanto  trasposto
nell'art. 86, decreto legislativo n. 141 del 2024): associazione  per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; d) reati
di cui all'art. 73 (esclusa  l'ipotesi  del  comma  5),  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi  dell'art.
80 del medesimo Testo unico; e) delitto di cui all'art. 74, comma  l,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990;  f)  reati
tributari inerenti alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
    I reati (accertati con sentenza irrevocabile) che fanno  scattare
la presunzione sancita dal comma 4-bis dell'art. 76 cit.  sono  tutti
accumunati da un elemento indefettibile che, ad un tempo illumina  la
ratio della disposizione e giustifica sul piano della  ragionevolezza
l'imposizione  di  un  cosi'  gravoso  onere  probatorio   a   carico
dell'istante. Fra questi non si giustifica, tuttavia, la presenza dei
reati ex art. 73  (diversi  dall'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma)
aggravati ai sensi dell'art. 80,  comma  l,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990. 
    2.6. La ratio della norma di cui all'art.  76,  comma  4-bis  e',
infatti, quella di «evitare  che  soggetti  in  possesso  di  ingenti
ricchezze, acquisite con  le  attivita'  delittuose  [...]  indicate,
possano  paradossalmente  fruire  del   beneficio   dell'accesso   al
patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale
(art. 24, terzo comma), ai «non abbienti». Tale eventualita' e'  resa
piu' concreta dall'estrema difficolta' di accertare in modo oggettivo
il reddito proveniente dalle attivita' delittuose della  criminalita'
organizzata, a causa delle maggiori  possibilita',  per  i  partecipi
delle relative associazioni, di avvalersi di coperture  soggettive  e
di strumenti di  occultamento  delle  somme  di  denaro  e  dei  beni
accumulati» (cosi', testualmente, Corte costituzionale,  sentenza  n.
139 del 2010; nello stesso senso si veda la piu' recente sentenza  n.
223 del 2022). 
    Se tale e' l'obiettivo del legislatore, a fronte  dei  valori  di
rango costituzionale in gioco la  disciplina  in  esame  condensa  un
«bilanciamento di due esigenze contrapposte: per un verso,  garantire
la difesa ai non abbienti, in attuazione dell'art. 24,  terzo  comma,
Cost., e, per un altro, evitare  che  possa  giovarsi  del  beneficio
colui il quale, sebbene formalmente nullatenente, di  fatto  possieda
adeguate risorse finanziarie, a volte anche  ingenti,  derivanti  dal
compimento  di  attivita'  criminose»  (cfr.  Corte   costituzionale,
sentenza n. 223 del 2022). 
    Giova rammentare, nondimeno, che «il diritto dei non abbienti  al
patrocinio  a  spese  dello  Stato  e'  inviolabile  nel  suo  nucleo
intangibile,  quale   strumento   fondamentale   per   assicurare   l
'effettivita' del diritto di azione  e  di  difesa  in  giudizio  (di
recente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del  2020)»
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2022) e  che,  a  sua
volta, il diritto di difesa rappresenta un  valore  supremo,  facente
parte del  compendio  di  valori  identificativi,  irrinunciabili  ed
irretrattabili dell'ordinamento costituzionale, e come tale  valevole
a impedire l' ingresso di qualunque norma esterna che vi si ponga  in
contrasto, nonche'  insuscettibile  di  revisione  costituzionale  in
peius (ex multis, si v. Corte costituzionale,  sentenza  n.  238  del
2014). In virtu' di tali rilievi.  ogni  disposizione  di  legge  che
tenda a limitare l'accesso al beneficio del Patrocinio a spese  dello
Stato ovvero ne renda piu'  gravoso  il  riconoscimento  deve  essere
scrutinata  con  particolare  rigore  sul  piano  della  razionalita'
intrinseca e della proporzione del citato bilanciamento. 
    2.7. Tanto posto preliminarmente,  occorre  evidenziare  come  la
matrice unitaria dei reati contemplati  dall'art.  76,  comma  4-bis,
cit. debba essere rintracciata nella peculiare  capacita'  del  reato
commesso di produrre profitto illecito. Cio' solo  infatti)  consente
di giustificare  l'onere  probatorio  (particolarmente  gravoso)  cui
l'istante e' assoggettato in  deroga  al  procedimento  ordinario  di
ammissione al beneficio. Tale profilo di redditivita'  del  reato  ha
carattere indefettibile. Tuttavia, sovente si affianca ad un  secondo
requisito  costituito  dalla  stabilita'   dell'attivita'   criminosa
lucrativa.   Quest'ultimo   connotato   e'   stato    particolarmente
valorizzato sul piano della giustificazione della norma, dalla  Corte
costituzionale con le sentenze n. 139 del 2010 e  n.  223  del  2022,
poiche'   rinforza   la   ragionevolezza   della    presunzione    di
disponibilita'  di  ricchezze  illecite;  la  stabile  dedizione   ad
attivita' delittuose lucrative rappresenta,  con  ogni  evidenza,  un
ulteriore  e  pregnante  indice  della  disponibilita'  di  ricchezze
criminose. la quale puo' legittimamente presumersi  iuris  tantum  al
fine di non ammettere, un soggetto  apparentemente  non  abbiente  al
beneficio del Patrocinio a spese dello Stato avente precisa copertura
costituzionale (art. 24, comma III, Cost.) e avente intimo  nesso  di
strumentalita' col diritto inviolabile di difesa. 
    Cionondimeno, appare necessario rimarcare  con  nettezza  che  la
rario fondamentale della disposizione si concentra - e  non  potrebbe
essere altrimenti - sulla idoneita' del fatto noto (tipo di reato per
il quale e' intervenuta condanna  irrevocabile)  a  far  inferire  il
fatto ignoto (la  disponibilita'  di  ingenti  risorse  derivanti  da
reato) e  quindi  sulla  spiccata  idoneita'  dei  reati  ostativi  a
produrre   significative   ricchezze   criminose.   Questo   elemento
costituisce  il  carattere   minimo   che   ineluttabilmente   devono
presentare i reati che vogliano abitare legittimamente il catalogo di
cui al comma 4-bis, dell'art. 76 cit.; pertanto, il carattere stabile
ed associativo di alcuni dei reati ivi menzionati non puo' mai  avere
rilievo autonomo, dovendosi  invece  tale  carattere  necessariamente
innestare in un  contesto  criminoso  avente  di  per  se'  carattere
lucrativo. 
    Quanto affermato si trae tanto dall' analisi delle fattispecie iv
i  considerate  (specie  alla  luce  del   recente   intervento   del
legislatore di cui al decreto legislativo 7 marzo  2019,  n.  24,  il
quale.  mediante  l'art.  3,  ha  aggiunto  talune  classi  di  reati
tributari alla lista dei c.d. reati  ostativi  in  commento),  quanto
dalla  riflessione  in  ordine  ad  alcune   gravissime   fattispecie
delittuose che sono escluse dal citato comma 4-bis. 
    2.8.  Passando  in  sintetica  rassegna  le  categorie  di  reati
contemplati dall'art. 76, comma 4-bis, cit., e' agevole intuire  come
tali reati non abbiano  cittadinanza  nella  disposizione  da  ultimo
citata in virtu' della loro gravita',  bensi'  in  forza  della  loro
accentuata capacita' di generare profitti criminosi. 
    2.9. Quanto ai delitti legati al  fenomeno  delle  organizzazioni
criminali, infatti, il comma 4-bis menziona tassativamente le ipotesi
(i)  dell'associazione  mafiosa  (ex   art.   416-bis   c.p.),   (ii)
dell'associazione  per  delinquere  finalizzata  al  contrabbando  di
tabacchi lavorati (di cui all'art. 291-quater decreto del  Presidente
della Repubblica n. 43/1973, oggi  trasposta  nell'art.  86,  decreto
legislativo n. 141 del 2024) e (iii) dell'associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti (ex art. 74, comma 1, t.u. stup.). 
    La prima ipotesi si caratterizza (al netto della sua  gravita'  e
della capacita' di generare allarme sociale per  il  severo  pericolo
generato rispetto all'ordine pubblico) per la capacita'  di  produrre
proventi delittuosi ingenti, atteso che l  'associazione  e'  mafiosa
non solo quando il c.d.  metodo  mafioso  e'  impiegato  al  fine  di
commettere delitti o a turbare  il  circuito  democratico,  ma  anche
quando  questo  e'  utilizzato  «per  acquisire  in  modo  diretto  o
indiretto  la  gestione  o  comunque  il   controllo   di   attivita'
economiche, di concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e  servizi
pubblici  o  per  realizzare  profitti  o  vantaggi  ingiusti»  (art.
416-bis, comma III, c.p.). 
    La  seconda  ipotesi  rappresenta,  ancora,  un'associazione  per
delinquere speciale, caratterizzata  dalla  capacita'  di  introitare
significativi profitti illeciti, giacche' la fattispecie e' integrata
solo se l'associazione  e'  volta  a  commettere  i  delitti  di  cui
all'art. 84, decreto legislativo n. 141  del  2024  (contrabbando  di
tabacchi) e di cui all'art. 40-bis, decreto legislativo  n.  504  del
1995 (evasione delle accise  sui  tabacchi);  tali  reati-scopo  sono
idonei a produrre ricchezze illecite per gli autori degli stessi  sia
in ragione del tipo di fenomeno criminoso in cui si inseriscono,  sia
per l'esistenza di soglie  di  punibilita'  degli  stessi  che  hanno
l'effetto di espungere dall'ordinamento  penale  quelle  condotte  di
contrabbando o evasione (e, dunque, la relativa  associazione)  delle
accise di modico rilievo. 
    Infine, la terza ipotesi e' costituita da un'associazione che  si
connota  per  la  finalita'  di  compiere  delitti  di  traffico   di
stupefacenti di cui  all'art.  73,  diversi  dall'ipotesi  lieve  del
quinto comma; in coerenza, infatti, con  l'autonomia  dei  titoli  di
reato di cui al comma l e di cui al comma 6 dell'art. 74 (sulla quale
si e' espressa con chiarezza la giurisprudenza di legittimita': Cass.
Pen., Sez. VI, 19 gennaio 2023. n. l0685; Sez. III, 22 gennaio  2021,
n. 19150; Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 44837, Sez. U.,  sentenza  n.
34475 del 23 giugno 2011). l'art. 76, comma 4-bis, cit.  richiama  ai
fini della presunzione in scrutinio la sola ipotesi di  cui  all'art.
74,  comma  l,  t.u.  stup.,  poiche',  con   ogni   evidenza,   solo
quest'ultima  fattispecie  manifesta  una  qualificata  idoneita'   a
produrre ricchezze delittuose. V'e' di piu': il richiamo espresso  al
solo primo comma dell'art. 74 porta a  ritenere  che  la  presunzione
operi  solo  con  riguardo  a  chi  promuove,  costituisce,   dirige,
organizza o finanzia tale associazione, con esclusione  dei  casi  di
mera partecipazione all'associazione criminale. 
    Tanto evidenziato la  conclusione  secondo  cui  il  comma  4-bis
dell'art.  76  cit.  richiama  solo  alcune  forme  di   associazione
criminale, selezionando le non tanto per la loro grave  offensivita',
ma per la speciale attitudine a generare notevoli proventi criminosi,
e' corroborata, tra i vari indici, anche dall'assenza, da una  parte,
dell'ipotesi  di  cui  all'art.  416  c.p.   e,   dall'altra,   delle
associazioni sovversive o con finalita' di terrorismo (articoli 270 e
270-bis c.p.). L'associazione criminale  semplice  (art.  416  c.p.),
infatti. non sembra essere esclusa in quanto  meno  grave  di  quelle
richiamate dall'art. 76 cit., bensi' per l'ampio spettro del fenomeno
incriminato, che tende a colorarsi in varia modalita' a  seconda  del
tipo di reati-scopo perseguiti  dagli  associati;  questi  potrebbero
avere o meno attitudine ad assicurare proventi criminosi. 
    Chiarisce, inoltre, che il criterio discretivo non risieda  nella
gravita' oggettiva  del  fatto  anche  l'assenza,  nel  comma  4-bis,
dell'art. 76 cit., delle associazioni eversive  e  con  finalita'  di
terrorismo. Queste ultime, ancorche' si appalesino  come  di  pari  o
maggiore gravita' rispetto a  talune  delle  associazioni  richiamate
dall'art. 76 cit., non trovano spazio nel citato comma 4-bis perche',
evidentemente, sono aliene rispetto al fenomeno della  produzione  di
ricchezze delittuose. 
    2.10.  Analizzate  le  ipotesi  riconducibili  alla  criminalita'
organizzata, rimangono, tra i reati cd. ostativi, i  reati  aggravati
ai sensi dell'art. 416-bis.l c.p., i reati tributari e i  delitti  di
spaccio non  lieve  aggravati  ai  sensi  dell'art.  80  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. 
    Quanto ai reati connotati dal metodo mafioso o dalla finalita' di
agevolare   l'associazione    mafiosa,    possono    estendersi    le
argomentazioni espresse in ordine alla capacita' del  metodo  mafioso
di produrre ricchezze illecite  a  prescindere  dalla  tipologia  dei
reati-fine commessi. 
    Quanto ai reati fiscali, oltre alla loro  eventuale  idoneita'  a
produrre profitti illeciti ingenti, rileva la loro inerenza  a  fatti
espressivi di una  diretta  capacita'  contributiva,  per  cui  anche
l'inclusione dei citati reati risulta  perfettamente  congruente  con
l'espostaratio dell'art. 76 cit. 
    Quanto, infine, ai delitti di cui all'art. 73 (esclusa  l'ipotesi
del comma 5) decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990
aggravati  ai  sensi  dell'art.  80,  si  profilano  seri  dubbi   di
legittimita' costituzionale, in forza di una  pluralita'  di  rilievi
che  prendono  le  mosse  da  quanto  osservato  dalla  stessa  Corte
costituzionale nella sentenza n. 223 del 2022. Nonostante la gravita'
e la riprovevolezza di tali ipotesi delittuose, infatti, l'inclusione
di queste ipotesi pare entrare in  patente  conflitto  con  la  ratio
dell'art. 76, comma 4-bis, cit., il  cui  rispetto  e'  essenziale  a
giustificare, sul terreno del delicato bilanciamento tra principi che
si confrontano, la limitazione del diritto di accesso al beneficio di
cui all'art. 24, comma III, Cost.  e,  dunque,  per  estensione,  del
diritto fondamentale di difesa. 
    2.11. Un  primo  profilo  di  irragionevolezza  intrinseca  della
scelta  legislativa  e'  costituito  dal  chiaro  dato  per  cui   le
aggravanti del primo comma dell'art. 80 decreto del Presidente  della
Repubblica n.  309/1990  sebbene  imprimano  al  fatto  una  maggiore
offensivita', meritevole  di  una  piu'  aspra  sanzione,  per  nulla
incidono sul coefficiente di redditivita' dei delitti  di  non  lieve
entita' dell'art. 73  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990. 
    Si tratta  in  definitiva,  di  principi  gia'  ricavabili  dalla
precedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2022  (cfr.
par. 12 cons. in dir.). 
    La Corte in quell'occasione ha limitato il thema decidendum  alle
ipotesi  lievi  del  quinto  comma  (nel  caso  all'epoca  sottoposto
all'attenzione della Corte l'imputato era gravato  da  un  precedente
per due reati ex art.  73,  comma  5  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 309/1990 aggravati ai sensi dell'art. 80, lettere a) e  g)
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990) rispetto alle quali
ancor piu' palese era l'irrazionalita' dell'opzione legislativa. 
    I medesimi argomenti possono  tuttavia  essere  spesi  anche  con
riguardo agli altri delitti  incriminati  dall'art.  73  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questi reati, infatti, nella
loro unitarieta' non sono di  per  se'  stessi  idonei  a  indiziare,
secondo l'id quod  plerumque  accidit,  l'ingente  disponibilita'  di
risorse delittuose. I reati di spaccio, coltivazione  e  traffico  di
stupefacenti  di  cui  all'art.  73  cit.,   quando   non   aggravati
dall'ingente quantita' ex art. 80, comma 2,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990, abbracciano una fenomenologia criminale
che, sebbene sia distinta  dal  piccolo  spaccio  al  dettaglio,  non
appare  affatto  connotata  dalla  produzione  di  ingenti   profitti
delittuosi. 
    Giova rammentare,  in  tal  senso,  che  la  Suprema  Corte,  nel
tentativo di rendere prevedibili le decisioni giudiziali  in  materia
di   spaccio    lieve    e    non,    ha    tracciato    in    chiave
descrittivo-ricognitiva i  livelli  quantitativi  oltre  i  quali  la
giurisprudenza di legittimita' riconosce,  generalmente,  le  ipotesi
del primo e del quarto comma in luogo dell'ipotesi lieve  del  quinto
comma (cfr. la ormai nota Cass. Pen., Sez. VI, 3  novembre  2022,  n.
45061). In questa prospettiva, e a titolo esemplificativo, e'  emerso
come la giurisprudenza  abbia  talora  ritenuto  integrata  l'ipotesi
dell'art. 73, comma 4, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990 a fronte della detenzione di qualche  etto  di  marijuana  e
l'ipotesi  dell'art.  73,  comma  l,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990 anche a  fronte  di  quantitativi  di  cocaina
ampiamente inferiori ai 100 grammi. Si tratta di fenomeni di  spaccio
ben distanti dal grande  traffico  di  stupefacenti,  sia  dal  punto
dell'offensivita' in concreto,  sia  in  punto  di  redditivita'  del
reato. 
    Le fattispecie base dell'art. 73, decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/90 comprendono quindi anche fatti  di  spaccio  che
non rendono ragionevole presumere  in  capo  al  relativo  autore  la
disponibilita' di significative ricchezze criminose. 
    2.12 Le circostanze  aggravanti  di  cui  all'art.  80,  comma  l
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nulla aggiungono,
in termini di redditivita', rispetto alle fattispecie base del  reato
(ma anzi in alcuni casi  l'aggravante  esclude  la  redditivita'  del
reato  di   spaccio),   in   manifesto   contrasto   con   la   ratio
giustificatrice del gravoso regime di cui all'art. 76,  comma  4-bis,
cit. 
    Nel caso di specie, ad esempio, l'istante e' stato condannato  in
relazione al delitto  di  cui  all'art.  73,  comma  4,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato per aver  commesso
il fatto avvalendosi di minorenni e per aver ceduto la sostanza anche
a soggetti minorenni. 
    Si tratta di elementi circostanziali che certamente aggravano  la
dimensione offensiva del fatto ma che non incidono minimamente  sulla
capacita' del  fatto  delittuoso  di  produrre  maggiori  guadagni  o
comunque su altri profili che possano determinare in capo al relativo
autore un accumulo di profitti tale da escluderlo in  permanenza  dal
gratuito patrocinio. Nessuna massima di  comune  esperienza  porta  a
ritenere  che  colui  che  ceda  sostanze  stupefacenti  a   soggetti
minorenni (o anche solo detenga  sostanze  stupefacenti  destinate  a
soggetti minorenni) maturi per cio' solo un maggior reddito o  riesca
ad accumulare maggiori  ricchezze,  in  modo  permanente  nel  tempo,
rispetto a chi effettui analoghe cessioni nei confronti  di  soggetti
maggiori di eta'. Ne' colui che abbia  in  passato  venduto  sostanze
stupefacenti a soggetti minorenni puo' normalmente (tanto meno per il
solo fatto di avere effettuato le cessioni nei confronti di  soggetti
minorenni) «avvalersi di  coperture  soggettive  e  di  strumenti  di
occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati». 
    Tale rilievo vale  equamente  per  tutte  le  ipotesi  aggravanti
descritte dal primo comma dell'art. 80,  il  cui  richiamo  ad  opera
dell'art. 76, comma 4-bis, cit. si pone in contrasto con  i  principi
di ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzione nella  limitazione
dei diritti  fondamentali  (tra  cui  quelli  scolpiti  nell'art.  24
Cost.). 
    In sostanza, i reati di cui all'art. 73, decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990  non  paino  idonei  a  giustificare  la
presunzione (sia pur relativa) che costituisce la ratio dell'art. 76,
comma 4-bis, a prescindere dalla sussistenza o meno di  taluna  delle
aggravanti di cui all'art. 80, comma l, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 309/1990. 
    In ogni caso, le citate aggravanti non  incidono  in  alcun  modo
sulla  redditivita'  del  reato;  quindi  -  posto  che   lo   stesso
legislatore non ha ritenuto i reati di cui all'art.  73  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  309/1990  (pur  diversi  dall'ipotesi
della lieve entita') idonei a far presumere un reddito superiore alla
soglia di legge - non si vede come la  circostanza  che  detti  reati
siano stati posti in essere  avvalendosi  di  un  minore  (o  di  una
persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti) o nei  confronti  di
un minore (o in prossimita' di una scuola o di una caserma) possa, al
contrario, giustificare la citata presunzione. 
    La norma censurata, per  di  piu',  presume  il  superamento  del
limite reddituale per accedere al beneficio anche quando  e'  proprio
l'integrazione dell'aggravante ad escludere il profitto del reato. La
presunzione ex art. 76 comma 4-bis cit. opera. infatti, anche  quando
la precedente condanna si riferisce  a  reati  di  cui  all'art.  73,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  aggravati  dalla
lett. f) dell'art. 80, ossia laddove  «l'offerta  o  la  cessione  e'
finalizzata ad ottenere prestazioni  sessuali  da  parte  di  persona
tossicodipendente». Si tratta di  una  ipotesi  in  cui  la  sostanza
stupefacente viene impiegata come merce di scambio per  ottenere,  da
parte  di  un  soggetto  in  condizione   di   specifica   debolezza,
prestazioni sessuali e non  denaro  o  altra  utilita'  di  carattere
economico. Il delitto  cosi'  circostanziato  appalesa  una  spiccata
gravita'  plurioffensiva,  ma  si   caratterizza   proprio   per   la
tendenziale esclusione di un profitto economico. 
    2.12. Alla luce di  quanto  sopraesposto,  deve  osservarsi  come
tutti i reati dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.
309/90 non manifestino  quella  spiccata  redditivita'  che  valga  a
giustificare, sul piano del bilanciamento tra  valori  in  gioco,  la
presunzione  sancita  dalla  disposizione  censurata  e,  dunque,  la
limitazione del diritto di accesso al beneficio oggetto di  specifica
garanzia costituzionale (art. 24, comma III. Cost.). 
    L'inclusione nel catalogo dell'art. 76, comma 4-bis dei reati  di
cui all'art. 73 aggravati ex art. 80  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990 appare, dunque, costituzionalmente illegittima
nella parte in cui ricomprende anche le aggravanti previste dal primo
comma dell'art. 80, le quali descrivono elementi  aggravatori  idonei
ad incedere non sul profilo della redditivita' del delitto,  ma  solo
sul piano  della  gravita'  del  fatto.  La  particolare  gravita'  o
odiosita' di un reato non puo' pero'  comportare  il  piu'  difficile
accesso per il futuro al Patrocinio a spese dello Stato di colui  che
se ne sia reso  responsabile,  comunque  garantito  ai  non  abbienti
dall'art. 24, comma3 Cost. Si tratterebbe  di  una  compressione  del
diritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost.  rispetto  ai  successivi
processi, che non  troverebbe  giustificazione  in  alcuna  ulteriore
legittima esigenza e che non puo' essere  legittimamente  configurata
quale sanzione (impropria) per il reato precedentemente commesso. 
    La presunzione in scrutinio appare, invece, giustificata solo  al
ricorre dell'aggravante dell'ingente quantita' di  cui  all'art.  80,
comma  2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990,
giacche' solo questa, appuntandosi sul dato  quantitativo  (che  deve
essere, appunto, ingente)  consente  di  presumere,  salva  la  prova
contraria, che anche il corrispettivo profitto sia stato ingente. 
    2.13. La norma censurata, nella parte in cui  include  i  delitti
aggravati  dall'art.  80,  comma  l,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990, oltre ad essere intrinsecamente irragionevole
in  quanto  stabilisce  una  presunzione  non  suffragata  (ed  anzi,
talvolta contraddetta) dall'id quod plerumque  accidit,  finisce  per
generare una irragionevole discriminazione sotto plurimi profili. 
    La norma, infatti, equipara illogicamente i  delitti  di  spaccio
connotati dall'ingente quantita' ai delitti di spaccio  connotati  da
profili di gravita' del tutto estranei ai dati, tra di essi connessi,
della quantita' della sostanza e della redditivita' del reato. Per le
stesse ragioni discrimina irrazionalmente i condannati per delitti di
spaccio non lieve commessi avvalendosi  di  minori  (lettera  b),  da
persona  armata  o  travisata  (lettera  d),  all'interno   o   nelle
prossimita' di una scuola (lettera g) ovvero negli altri casi di  cui
all'art. 80, comma l, cit., sottoponendoli ad  un  regime  aggravato,
rispetto ai condannati per delitti di spaccio non lieve, per i  quali
vige il regime ordinario di ammissione al  beneficio,  nonostante  in
ambo le ipotesi la redditivita' dei  reati  commessi  sia  del  tutto
identica. 
    Infine, la disposizione  discrimina,  sottoponendoli  al  gravoso
onere probatorio gia' descritto, i condannati per  singoli  fatti  di
spaccio  (sebbene  aggravati  ex  primo  comma  dell'art.  80  cit.),
consentendo  invece  ai  partecipanti  all'  associazione   criminale
finalizzata allo spaccio non di lieve  entita'  (art.  74,  comma  2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) di  accedere  al
beneficio secondo la procedura  ordinaria,  nonostante  il  carattere
stabile dell'associazione suggerisca una piu' spiccata  capacita'  di
produrre ingenti ricchezze delittuose. 
    2.14. Per le ragioni suesposte la norma censurata pare  porsi  in
contrasto con gli articoli 3 e  24  Cost.,  per  avere  l'effetto  di
ostacolare in modo sproporzionato  e  irragionevole  l'esercizio  del
diritto  di  difesa,  come  specificatamente  tutelato,   in   chiave
strumentale, dall'art. 24, comma III, Cost. 
    2.15 La questione e' sollevata con riguardo  all'art.  76,  comma
4-bis, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002,  nella
parte in cui ricomprende nell'elenco  dei  reati  ostativi  anche  le
ipotesi delittuose di cui all'art. 73 (tutte esclusa quella di cui al
quinto comma) decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990
aggravate ai sensi di una qualunque delle ipotesi di cui all'art. 80,
comma l decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 
    Innanzi  tutto,  la  norma  appare  infatti  unitaria   sia   nel
ricomprendere in detto elenco tutte le ipotesi  di  cui  all'art.  73
(escluso il quinto comma),  sia  nel  fare  riferimento  a  tutte  le
ipotesi aggravate di cui all'art. 80. 
    In secondo luogo, il  vulnus  al  principio  costituzionale  pare
profilarsi  con  modalita'  identiche  rispetto  a  tutte  le  citate
ipotesi. 
    Infine, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 223  del
2022 ha preso in considerazione e censurato tutte le ipotesi (di  cui
all'art. 73, comma 5, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
30919/90) aggravate ai sensi  dell'art.  80,  comma  l,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 e non solo quelle  ricorrenti
nel giudizio a quo (due reati ex art. 73, comma 5 aggravati ai  sensi
dell'art.  80,  lettere  a)  e  g),  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 309/1990). 
    2.16  Per  l'ipotesi  in  cui  la  Corte  costituzionale  dovesse
ritenere il petitum troppo ampio rispetto alla  portata  dell'attuale
giudizio.  in  via  subordinata  si  chiede  che   venga   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 76, comma
4-bis, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  nella
parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si  presume  un
reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso  al  Patrocinio  a
spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 diversi dall'ipotesi del  quinto  comma,  ove  ricorrano  le
ipotesi aggravate di cui all'art. 80,  comma  l,  lettere  a)  e  b),
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e, in  ulteriore
subordine, nella parte in cui ricomprende i soggetti  condannati  con
sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 73, comma 4, decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi
aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettera a) e  b)  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990). 
    3. Possibilita' di un'interpretazione conforme. 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata agli articoli 3  e  24  della  Costituzione,  chiaro  e
univoco essendo il dato letterale. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 ss. legge n. 87/1953, 
    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, 
    solleva d' ufficio questione di legittimita' costituzionale - per
violazione degli articoli 3 e 24, commi 2 e 3, della  Costituzione  -
della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende -  tra  i
soggetti per i quali  si  presume  un  reddito  superiore  ai  limiti
previsti per l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti
condannati con sentenza definitiva per i reati  di  cui  all'art.  73
decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   309/1990   diversi
dall'ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi aggravate  di
cui all'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica  n.
309/1990, 
    nonche', in subordine, della norma  di  cui  all'art.  76,  comma
4-bis, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  nella
parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si  presume  un
reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso  al  Patrocinio  a
spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 diversi dall'ipotesi del quinto comma,  ove  ricorra  taluna
delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettere a) e b),
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, 
    e, in ulteriore subordine,  nella  parte  in  cui  ricomprende  i
soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui  all'
art.  73,  comma  4,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui  all'art.
80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990. 
    Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza all'imputato (elettivamente domiciliato presso l'avv.  Ivan
Esposito del Foro di Prato), al difensore e  al  Pubblico  Ministero,
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e   per   la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
      Firenze, 1° luglio 2025 
 
                         Il Giudice: Attina'