Reg. ord. n. 166 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 02/07/2025
Tra: K. S.
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.
In subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.
In ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica
del 30/05/2002
Num. 115
Art. 76
Co. 4
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 24
Co. 2
Costituzione
Art. 24
Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 luglio 2025
Ordinanza del 2 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di K. S..
Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione -
Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al
beneficio per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva
per determinati reati - Denunciata previsione che ricomprende
anchei soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di
cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall'ipotesi di
cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art.
80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
In subordine: Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per
l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per
l'accesso al beneficio per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per determinati reati - Denunciata previsione che
ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi
dall'ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi
aggravate di cui all'art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R.
n. 309 del 1990.
In ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni
per l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito
per l'accesso al beneficio per i soggetti gia' condannati con
sentenza definitiva per determinati reati - Denunciata previsione
che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva
per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del
1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art.
80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)), art. 76, comma 4-bis.
(GU n. 38 del 17-09-2025)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il Giudice dott. Franco Attina', nel procedimento in epigrafe
indicato a carico di S. K., nato in... il..., sedicente (...),
elettivamente domiciliato presso l 'avv. Ivan Esposito del Foro di
Prato;
difeso di fiducia dall'avv. Ivan Esposito del Foro di Prato;
Parla e comprende la lingua italiana
Imputato
A. del reato di cui all'art. 628, commi 1 e 2 c.p., perche', per
procurarsi un ingiusto profitto, all'interno dell'esercizio
commerciale... sito in Firenze via..., dopo avere prelevato dagli
espositori dell'esercizio cinque capi di abbigliamento del valore
pari ad euro 164,75, occultandoli all'interno di un borsone che
recava con se' ed oltrepassando l'uscita, se ne impossessava, cosi
sottraendo i predetti beni al legittimo proprietario, mediante
violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, per
assicurarsene il possesso e per procurarsi l'impunita', una volta
oltrepassate le casse e l'uscita omettendone il pagamento ed essendo
invitato a fermarsi ed a consegnare la merce occultata - consistite
nel colpire con il gomito al costato l'addetto alla sicurezza...
cosi' cagionandogli le lesioni di cui al capo B.
Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.
In Firenze, il 21 marzo 2025.
B. Del reato p. e p. dagli articoli 582, 585 comma 1, 576 n. 1 in
relazione all'art. 61 n. 2 c.p., perche', nell'ambito della condotta
di cui al capo A, cagionava a... lesioni del tipo «Trauma contusivo
emitorace de in aggressione da parte di persona sconosciuta in corso
di turno lavorativo» giudicate guaribili in sei giorni.
Con l'aggravante dell'avere commesso il fatto per eseguire il
reato di cui al capo A.
Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.
In Firenze, il 21 marzo 2025.
Premesso che:
in data 21 marzo 2025 S. K. era tratto in arresto dai
Carabinieri in quasi flagranza di reato per rapina impropria e
lesioni aggravate (capi d'imputazione sopra riportati);
all'udienza del 22 marzo 2025 era convalidato l'arresto (non
era applicata alcuna misura cautelare) ed era instaurato il rito
direttissimo; era poi chiesto un termine a difesa e veniva formulata
riserva di avanzare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato da parte dell'imputato;
il 28 aprile 2025 l'imputato chiedeva, mediante regolare
deposito telematico, di essere ammesso al beneficio in parola;
all'udienza del 22 maggio 2025, il difensore munito di procura
speciale chiedeva di procedere con il rito abbreviato; le parti
illustravano quindi le rispettive conclusioni ed il giudice all'esito
della deliberazione pronunciava sentenza, condannando l'imputato per
il fatto di cui al capo A) previa riqualificazione in termini di
tentato furto semplice e lo assolveva in relazione al capo
d'imputazione B);
occorrendo provvedere sull'istanza di ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato a norma dell'art. 96, decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002, poiche' dal certificato penale emergeva
una possibile risultanza ostativa all'ammissione al Patrocinio a
spese dello Stato. costituita dalla sentenza del Tribunale di Firenze
del 19 maggio 2000 (irrevocabile 3 ottobre 2000), era disposta
l'acquisizione e materialmente acquisita copia della citata sentenza;
essendo stato il prevenuto destinatario di una sentenza ex art.
444 c.p.p. definitiva per reati ex art. 73, comma 4, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati anche ai sensi
dell'art. 80, lettere a) e b), decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990. reati ricompresi tra quelli di cui all'art.
76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,
e non avendo egli fornito la «prova contraria» di cui alla sentenza
della Corte costituzionale n. 139 del 2010, ai sensi degli articoli
96 e 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 questo giudice dovrebbe rigettare l'istanza di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato;
per poter addivenire ad una corretta decisione su detta istanza
appare, tuttavia, necessario il pronunciamento della Corte
costituzionale: risulta, infatti, dubbia la legittimita'
costituzionale della citata norma dicui all'art. 76 comma 4-bis,
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte io
cuiricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito
superiore ai limiti previsti -i soggetti condannati con sentenza
definitiva per i reati dicui all'art. 73, decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990 (escluso il quinto comma) ove ricorrano
le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990.
Osserva
l. Rilevanza della questione.
1.1. Dal certificato penale dell'imputato emerge una sentenza di
applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti
del medesimo - sotto l'alias di C. A. - per alcuni reati in
continuazione di cui all'art. 73, comma 4, decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell'art. 80, comma
l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 (sentenza del Tribunale di Firenze del 19 maggio 2000,
irrevocabile il 3 ottobre 2000).
E' stata acquisita detta sentenza, i cui capi d'imputazione,
riferiti a C. A. e ad altri soggetti, coimputati o giudicati
separatamente, cosi' recitavano:
Imputati
Unitamente a varie altre persone nei confronti delle quali si
procede allo stato separatamente:
A) del delitto p. e p. dall'art. 74 nn. 1, 2, 3 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope), in quanto tra loro e con altre persone non identificate,
nonche' con minorenni, tra cui..., ..., ..., per i quali procede
l'a.g. competente, prevalentemente nel Parco delle Cascine, si
associavano - con suddivisione di compiti, ruoli, differenti condotte
ed attivita' materiali - allo scopo di commettere piu' delitti tra
quelli previsti dall'art. 73, commettendo effettivamente quelli di
cui al capo seguente. In particolare, ... agendo come capi che
promuovevano, dirigevano ed organizzavano l'associazione, essendo il
numero degli associati superiore a dieci, essendovi tra i
partecipanti numerose persone dedite all'uso di sostanze
stupefacenti, essendo l'associazione armata quanto meno di coltelli.
Firenze, dal 4 giugno 1999 al 1° luglio 1999.
B) del delitto p. e p. dagli articoli 81, 1° e 2° comma, c.p.,
73 nn. 4 e 6, 80 lett. a), decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope continuato pluriaggravato), in quanto
commettendo piu' violazioni della medesima disposizione di legge e
con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in
tempi diversi, essendo commesso il fatto da piu' di tre persone in
concorso materiale e/o morale tra loro, con azioni e condotte
distinte e/o congiunte, alcuni fungendo da vedette, altri consegnando
la sostanza, altri ricevendo il denaro, altri tenendo i rifornimenti,
altri fornendo le direttive, venendo in svariati casi consegnata la
sostanza a persone di eta' minore, senza l'autorizzazione di cui
all'art. 17:
illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi previste
dall'art. 75, per vendere, quantita' non precisata non modica, spesso
in panetti da gr. l00 ciascuno, di hashish, sostanza stupefacente di
cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, essendo state
rinvenute nel sottobosco del Parco delle Cascine, nei pressi delle
cabine elettriche vicino la staccionata, 2 confezioni di nastro
adesivo di forma rettangolare di cm. 15×10×l5 idonee a contenere e
presumibilmente contenenti kg. 1, in data 5 giugno, nonche' per
essere stati in possesso di gr. 75,9 rinvenuti nel suddetto Prato in
data 14 giugno, gr. 198,15 lasciati da..., minorenne, nello zaino a
piazzale del Re in data 25 giugno gr. 29,36 rinvenuti in terra in
data l° luglio, gr. 34,73 sequestrati ad Abdoul Said in data l°
luglio;
offrivano in vendita, tra gli altri, tra cui vari passanti
occasionali e in plurime occasioni, agli Ufficiali ed Agenti di P.G.,
dott. ..., Isp. , V.Isp...., Ag. S... la suddetta sostanza;
vendevano, in plurime occasioni, ad innumerevoli persone, di
cui molte non identificate ma videofilmate, tra le quali i conducenti
e passeggeri di svariati ciclomotori ed autovetture di cui veniva
presa la targa, nonche' a..., quantita' imprecisata, modica, della
stessa sostanza;
erano in possesso, in occasione dell'arresto o fermo o di
altro controllo precedente, di varie somme di denaro (in
particolare... della somma di L. 250.000 nel giugno..., della somma
di L. 3.200.000 in data 25 giugno e di quella sequestrata di L.
4.300. 000 il 1° luglio,..., che si presentava con abiti sporchi e
bagnati in occasione del fermo, della somma di L. 327.000 sequestrata
il 1° luglio, della somma di L. 500.000 sequestrata in data 1°
luglio, Saad della somma di L. 350.000 in data 1° luglio, tutti della
somma di L. 1.532.000 e di 5 dollari, rinvenuti nell'autobus... della
Polizia Penitenziaria che li trasferiva in carcere in data 2 luglio
1999, della somma di L. l 050.000 in data 8 luglio, da presumersi
provento di pregressa attivita' di spaccio.
Con l 'aggravante di cui all'art. 80, lett. b) in relazione al
caso previsto dal n. 4 del primo comma dell'art. 112 c.p. per...
Con la recidiva reiterata specifica per ... con l'alias di...
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per...
Con la recidiva specifica infraquinquennale per...
Con la recidiva reiterata plurima specifica infraquinquennale
per... con l'alias...
Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l'alias...
Con la recidiva generica infraquinquennale per...
Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l'alias
di...
Con la recidiva reiterata plurima specifica infraquinquennale
per... anche con l 'alias e differenti dati anagrafici.
Con la recidiva specifica infraquinquennale per...
Con la recidiva specifica per... con l'alias...
Con la recidiva reiterata infraquinquennale per...
Con l 'alias
e con la recidiva specifica infraquinquennale per...
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale sotto
l'alias... nato in...·il... e di... nato a... l'... e di...
In Firenze dal 4 giugno 1999 al 1° settembre 1999.
Per quanto qui d'interesse, dalla lettura della sentenza emerge
che la richiesta di applicazione pena postulava il riconoscimento
dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990 in relazione al capo A). Il Tribunale di
Firenze, in accoglimento della richiesta, cosi' disponeva:
«sull'accordo delle parti, con l'attenuante ex art. 74, VI comma,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nonche'
attenuanti generiche, attenuanti tutte ritenute prevalenti sulle
aggravanti contestate e sulla recidiva contestata a , ritenuti i
reati sub A) e B) sotto il vincolo della continuazione e con la
diminuente del rito, applica a... e... la pena di anni due di
reclusione ciascuno e... ed... la pena di anni uno e mesi sei di
reclusione ciascuno».
1.2. L'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 prescrive che «Per i soggetti gia' condannati
con sententa definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma l, del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, e per i reati commessi in viola: ione delle norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti» (disposizione introdotta
dall'art. 12-ter, comma l , lett. a), decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.
125: mentre, il solo riferimento ai reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto si deve al successivo decreto
legislativo 7 marzo 2019. n. 24).
Sul punto, e' intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n.
139 del 2010, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che per
i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati
indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non
ammette la prova contraria».
In particolare, la Corte affermava che «L'introduzione,
costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina
dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che
continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare
la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio.
Spettera' al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo
stato di «non abbienza», e spettera' al giudice verificare
l'attendibilita' di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario
strumento di indagine. Certamente non potra' essere ritenuta
sufficiente una semplice auto-certificazione dell'interessato,
peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al
beneficio, poiche' essa non potra' essere considerata «prova
contraria», idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge.
Sara' necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati
concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro
e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale
dell'imputato».
1.3. Al cospetto di tale quadro normativo e a fronte dei
precedenti penali dell'istante, in via preliminare si deve osservare
che, sebbene l'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 faccia riferimento testuale al solo caso
dell'intervenuta sentenza penale di condanna irrevocabile, la
giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto condivisibilmente che in
tale nozione vi rientri anche la sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. (cfr. in tal
senso Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816), a mente della
generale equiparazione disposta dall'art. 445, comma l-bis, c.p.p.
(non incisa, per quanto in questa sede di rilievo, dalla novella del
2022).
Inoltre, occorrere interrogarsi in ordine alla portata estintiva
degli effetti penali della sentenza di patteggiamento al ricorrere
delle condizioni descritte dall'art. 445, comma 2, c.p.p., atteso che
il richiedente l'ammissione al beneficio non risulta aver commesso
reati nel quinquennio successivo all'irrevocabilita' della citata
sentenza del 19/05/2000. Sul punto. nondimeno, si e' pronunciata
recentemente, con argomentazioni condivisibili, la Suprema Corte,
affermando - in accordo con i criteri interpretativi tracciati dalle
Sezioni Unite del 1994 (Cass. Pen., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 7) e
dalla giurisprudenza successiva che di tali criteri ha fatto
applicazione (si citano, tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5 n. 24089
del 5 maggio 2022, Cupo. Rv. 283222-01; Sez. 2 n. 994 del 25 novembre
2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 6 n. 39820 del 30 maggio
2019, Laghi, Rv. 277064; Sez. l, n. 18233 del 26 marzo 2019,
Colavita. Rv. 275469-01; Sez. 6, n. 37472 del 20 giugno 2017; Sez. 1,
n. 1063 del 17 dicembre 2008, dep. 2009. Fraticelli, Rv. 243929) -
che «[...] la preclusione ali 'ammissione al beneficio del patrocinio
a spese dello stato connessa alla condanna definitiva in ordine a
determinati reati non sia effetto penale soggetto all'estinzione ai
sensi dell'art. 445, comma del codice di procedura penale, e che,
pertanto della precedente condanna, sia pure estinta, il giudice
chiamato a decidere sull'istanza debba tenere conto» e che, quindi.
«[...] la condanna, ai fini dell'ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello stato, continua a esplicare i suoi effetti,
non potendo essere ricompresa fra gli effetti penali ad essa
ricollegabili la preclusione individuata dall'art. 76, comma 4-bis,
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002» (cosi', Cass.
Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816).
D'altronde, la stessa Corte costituzionale nella gia' citata
sentenza n. 139 del 2010 ha ritenuto che l 'estinzione degli effetti
penali (in quel caso conseguente alla riabilitazione) non rilevi ai
fini della presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002.
Pertanto, deve vagliarsi il ricorrere dei presupposti per l
'attivazione della presunzione (iuris tantum) di cui all'art. 76,
comma 4-bis, cit.
1.4. E' necessario compiere distinti rilievi in relazione ai due
capi d'imputazione relativi alla sentenza di patteggiamento
richiamata e acquisita agli atti.
1.4.1 Quanto al capo A). giova evidenziare che. sebbene tale
sentenza faccia espresso riferimento alla natura attenuante
dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/90, la giurisprudenza ormai unanimemente
riconosce la natura di titolo autonomo di reato quanto ali
'associazione criminale finalizzata allo spaccio di lieve entita'; e
pertanto, allume di cio' e in ossequio al dato letterale dell'art.
76, comma 4-bis, cit. che si limita a richiamare l'art. 74, comma l,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, questo giudice
ritiene che debba applicarsi il regime ordinario per l'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato, con esclusione dell'operativita'
della presunzione di cui al citato comma 4-bis.
D'altra parte, in materia per molti versi affine, in ragione di
tale natura autonoma del delitto ex art. 74 comma 6 decreto del
Presidente della Repubblica 309/1990, la Corte di cassazione (si
vedano Cass. Sez. 3, n. 27770 dell'11 giugno 2015 e Cass. Sez. 6, n.
6247 dell'11 gennaio 2024) ha ad esempio affermato che l 'istituto
della confisca allargata. applicabile ai delitti ex art. 74, commi l
e 2 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 - prima in
ragione della previsione diretta da parte dell'art. 12-sexies, comma
1, decreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del combinato disposto
degli articoli 240-bis c.p. e 51 comma 3-bis c.p.p. - non si applica
nel caso di condanna per il reato di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di fatti di lieve entita' di cui
all'art. 74, comma 6 decreto del Presidente della Repubblica
309/1990.
1.4.2 Quanto, invece, al capo B), pura seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 223 del 2022, le ipotesi criminose di
cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,
diverse da quelle di cui al quinto comma. sono ostative al
procedimento ordinario di ammissione al beneficio ove ricorra una
qualunque delle aggravanti previste dall'art. 80 decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/90, dovendo in tal caso operare la
citata presunzione di superamento dei limiti reddituali.
Nella sentenza del 19 maggio 2000 all'imputato non e' stata
riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 (ne' come ipotesi attenuata,
ne' come ipotesi autonoma di reato).
Ne' il fatto che per il capo A) sia stata riconosciuta l'ipotesi
di cui all'art. 74, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990 (associazione costituita per commettere i fatti descritti
dall'art. 73, comma 5), consente di per se' di ritenere che per il
capo B) sia stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5:
tale riconoscimento non risulta ne' dal dispositivo ne' dalla
motivazione della sentenza, per cui in questa sede non ci si puo'
discostare dalla qualificazione giuridica data in sentenza; inoltre,
astrattamente la costituzione di un'associazione per commettere fatti
di spaccio di lieve entita' di per se' e' compatibile con la
successiva realizzazione di singoli fatti che non siano di lieve
entita'; infine, si deve rilevare che il citato capo d' imputazione
contempla la detenzione di vari etti di sostanza stupefacente, per
cui il mancato riconoscimento d eli' ipotesi di lieve entita' non
risulta eccentrico rispetto agli indirizzi dominanti della
giurisprudenza.
1.4.3 In definitiva, mentre il citato capo A) non costituisce un
reato ostativo, l 'intervenuta condanna (rectius applicazione pena)
per il capo B) determina ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002 una presunzione di
superamento della soglia di reddito per l'ammissione al Patrocinio a
spese dello Stato.
1.5. Nel caso di specie, nell'istanza di ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato del 28.04.2025 l'imputato ha autodichiarato: l)
un reddito personale «risultante dalla ultima dichiarazione, e
determinato secondo le modalita' indicate negli articoli 76 (L) e 92
(L) decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n 115
pari a euro 3.616,22 per anno fiscale 2022 ed euro 4.000,00 per
l'anno fiscale 2023 ed euro 1.000,00 per anno fiscale 2024 quindi non
superiore al limite previsto dalla legge»; 2) di non convivere con
alcuno e che pertanto non vi sono altri redditi familiari da
computare ai fini dell'istanza in esame: 3) di non essere titolare di
diritti reali su beni immobili e mobili registrati, ne' in Italia ne'
all'estero; 4) di essere senza fissa dimora e di avere trascorso
lunghi periodi di detenzione. Ha allegato inoltre la richiesta
all'autorita' consolare della prescritta certificazione circa
eventuali redditi all'estero.
L'istante ha, pertanto, omesso di fornire la prova contraria che
sarebbe stata necessaria a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 139 del 2010, limitandosi a presentare la consueta
autocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica e
due buste paga del 2022.
1.6. Tanto posto, una volta preso atto della citata sentenza del
19 maggio 2000 (irrevocabile il 3 ottobre 2000) relativa ad un reato
ricompreso nell'elenco di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del
Presidente della Repubblica n. 11 5/2002 (nel caso di specie rispetto
al reato ex art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990 ricorrono ben due circostanze aggravanti ex art. 80), in
assenza di ogni prova di segno contrario alla presunzione iuris
tantum prevista dall' ordinamento, ai sensi dell'art. 96, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 questo giudice
dovrebbe respingere l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese
dello Stato.
1.7. Si dubita, tuttavia, della legittimita' costituzionale
dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali
si presume un reddito superiore ai limiti previsti - i soggetti
condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi
dall'ipotesi attenuata del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi
aggravate di cui all'art. 80, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990.
1.8. Se detta questione di legittimita' fosse accolta, venendo
meno la presunzione di un reddito in capo all'imputato superiore alle
soglie di legge, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato, viceversa, potrebbe e dovrebbe essere accolta. La questione in
oggetto pare, pertanto, rilevante ai fini dell'accoglimento o del
rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio.
2. La non manifesta infondatezza della questione.
2.1. Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica
n. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia») nella
parte in cui ricomprende, tra i soggetti per i quali si presume un
reddito superiore ai limiti previsti per l'assunzione al Patrocinio a
spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/ 1990 (nelle ipotesi diverse da quella di cui al quinto comma)
aggravati dalle circostanze previste dall'art. 80, comma l, decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990.
2.2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010 ha
gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma
4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella
parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannali con
sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il
reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al
patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria».
A seguito di detta sentenza, dunque, la presunzione introdotta
con il decreto-legge n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla
legge n. 125/2008, non e' piu' assoluta, ma soltanto relativa,
ammettendo una prova contraria da parte dell'interessato. E' gia'
dunque venuto meno quell'automatismo insuperabile che maggiormente
strideva con i principi costituzionali.
2.3. Ciononostante, sebbene il ricorrere nel certificato del
casellario giudiziale di condanne irrevocabili per uno dei reati
indicati dall'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 non costituisca piu' un ostacolo invalicabile
all'accesso al Patrocinio a spese dello Stato, la delineata
presunzione iuris tantum rappresenta una significativa limitazione
del diritto di difesa al lume della gravosita' dell'onere probatorio
posto a carico dell'istante, il quale deve, in ultima analisi,
soddisfare la prova di un fatto negativo.
In virtu' di tale rilievo, la Corte costituzionale con la
sentenza n. 223 del 2022, rammentando che «E' costante nella
giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo
il quale il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello
Stato e' inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento
fondamentale per assicurare l'effettivita' del diritto di azione e di
difesa in giudizio (di recente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del
2021 e n. 80 del 2020)», ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115/2002, nella parte in cui comprende nell' elenco di reati
«spia» delle ricchezze delittuose anche l'autonoma ipotesi di reato
di cui all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990, quantunque aggravate ai sensi dell'art. 80 del medesimo
Testo unico.
2.4. Si ritiene, nondimeno, che la presunzione, anche solo
relativa, dettata dall'art. 76, comma 4-bis per i soggetti condannati
con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ex art. 80, comma
l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, violi i
principi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
2.5. La disposizione censurata, per come manipolata dai
pronunciamenti della Corte, sancisce una presunzione (vincibile, con
onere a carico dell'istante) di disponibilita' di ricchezze
delittuose laddove il richiedente l'ammissione al beneficio sia gia'
stato condannato per le seguenti ipotesi di reato: a) delitto di cui
all'art. 416-bis c.p.; b) altri reati aggravati dal c.d. metodo
mafioso o dell'agevolazione mafiosa; c) delitto di cui all'art.
291-quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 (cosi'
testualmente, ma invero il riferimento oggi va a quanto trasposto
nell'art. 86, decreto legislativo n. 141 del 2024): associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; d) reati
di cui all'art. 73 (esclusa l'ipotesi del comma 5), decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell'art.
80 del medesimo Testo unico; e) delitto di cui all'art. 74, comma l,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; f) reati
tributari inerenti alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
I reati (accertati con sentenza irrevocabile) che fanno scattare
la presunzione sancita dal comma 4-bis dell'art. 76 cit. sono tutti
accumunati da un elemento indefettibile che, ad un tempo illumina la
ratio della disposizione e giustifica sul piano della ragionevolezza
l'imposizione di un cosi' gravoso onere probatorio a carico
dell'istante. Fra questi non si giustifica, tuttavia, la presenza dei
reati ex art. 73 (diversi dall'ipotesi di cui al quinto comma)
aggravati ai sensi dell'art. 80, comma l, decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990.
2.6. La ratio della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis e',
infatti, quella di «evitare che soggetti in possesso di ingenti
ricchezze, acquisite con le attivita' delittuose [...] indicate,
possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al
patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale
(art. 24, terzo comma), ai «non abbienti». Tale eventualita' e' resa
piu' concreta dall'estrema difficolta' di accertare in modo oggettivo
il reddito proveniente dalle attivita' delittuose della criminalita'
organizzata, a causa delle maggiori possibilita', per i partecipi
delle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e
di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni
accumulati» (cosi', testualmente, Corte costituzionale, sentenza n.
139 del 2010; nello stesso senso si veda la piu' recente sentenza n.
223 del 2022).
Se tale e' l'obiettivo del legislatore, a fronte dei valori di
rango costituzionale in gioco la disciplina in esame condensa un
«bilanciamento di due esigenze contrapposte: per un verso, garantire
la difesa ai non abbienti, in attuazione dell'art. 24, terzo comma,
Cost., e, per un altro, evitare che possa giovarsi del beneficio
colui il quale, sebbene formalmente nullatenente, di fatto possieda
adeguate risorse finanziarie, a volte anche ingenti, derivanti dal
compimento di attivita' criminose» (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 223 del 2022).
Giova rammentare, nondimeno, che «il diritto dei non abbienti al
patrocinio a spese dello Stato e' inviolabile nel suo nucleo
intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l
'effettivita' del diritto di azione e di difesa in giudizio (di
recente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020)»
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2022) e che, a sua
volta, il diritto di difesa rappresenta un valore supremo, facente
parte del compendio di valori identificativi, irrinunciabili ed
irretrattabili dell'ordinamento costituzionale, e come tale valevole
a impedire l' ingresso di qualunque norma esterna che vi si ponga in
contrasto, nonche' insuscettibile di revisione costituzionale in
peius (ex multis, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del
2014). In virtu' di tali rilievi. ogni disposizione di legge che
tenda a limitare l'accesso al beneficio del Patrocinio a spese dello
Stato ovvero ne renda piu' gravoso il riconoscimento deve essere
scrutinata con particolare rigore sul piano della razionalita'
intrinseca e della proporzione del citato bilanciamento.
2.7. Tanto posto preliminarmente, occorre evidenziare come la
matrice unitaria dei reati contemplati dall'art. 76, comma 4-bis,
cit. debba essere rintracciata nella peculiare capacita' del reato
commesso di produrre profitto illecito. Cio' solo infatti) consente
di giustificare l'onere probatorio (particolarmente gravoso) cui
l'istante e' assoggettato in deroga al procedimento ordinario di
ammissione al beneficio. Tale profilo di redditivita' del reato ha
carattere indefettibile. Tuttavia, sovente si affianca ad un secondo
requisito costituito dalla stabilita' dell'attivita' criminosa
lucrativa. Quest'ultimo connotato e' stato particolarmente
valorizzato sul piano della giustificazione della norma, dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 139 del 2010 e n. 223 del 2022,
poiche' rinforza la ragionevolezza della presunzione di
disponibilita' di ricchezze illecite; la stabile dedizione ad
attivita' delittuose lucrative rappresenta, con ogni evidenza, un
ulteriore e pregnante indice della disponibilita' di ricchezze
criminose. la quale puo' legittimamente presumersi iuris tantum al
fine di non ammettere, un soggetto apparentemente non abbiente al
beneficio del Patrocinio a spese dello Stato avente precisa copertura
costituzionale (art. 24, comma III, Cost.) e avente intimo nesso di
strumentalita' col diritto inviolabile di difesa.
Cionondimeno, appare necessario rimarcare con nettezza che la
rario fondamentale della disposizione si concentra - e non potrebbe
essere altrimenti - sulla idoneita' del fatto noto (tipo di reato per
il quale e' intervenuta condanna irrevocabile) a far inferire il
fatto ignoto (la disponibilita' di ingenti risorse derivanti da
reato) e quindi sulla spiccata idoneita' dei reati ostativi a
produrre significative ricchezze criminose. Questo elemento
costituisce il carattere minimo che ineluttabilmente devono
presentare i reati che vogliano abitare legittimamente il catalogo di
cui al comma 4-bis, dell'art. 76 cit.; pertanto, il carattere stabile
ed associativo di alcuni dei reati ivi menzionati non puo' mai avere
rilievo autonomo, dovendosi invece tale carattere necessariamente
innestare in un contesto criminoso avente di per se' carattere
lucrativo.
Quanto affermato si trae tanto dall' analisi delle fattispecie iv
i considerate (specie alla luce del recente intervento del
legislatore di cui al decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24, il
quale. mediante l'art. 3, ha aggiunto talune classi di reati
tributari alla lista dei c.d. reati ostativi in commento), quanto
dalla riflessione in ordine ad alcune gravissime fattispecie
delittuose che sono escluse dal citato comma 4-bis.
2.8. Passando in sintetica rassegna le categorie di reati
contemplati dall'art. 76, comma 4-bis, cit., e' agevole intuire come
tali reati non abbiano cittadinanza nella disposizione da ultimo
citata in virtu' della loro gravita', bensi' in forza della loro
accentuata capacita' di generare profitti criminosi.
2.9. Quanto ai delitti legati al fenomeno delle organizzazioni
criminali, infatti, il comma 4-bis menziona tassativamente le ipotesi
(i) dell'associazione mafiosa (ex art. 416-bis c.p.), (ii)
dell'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati (di cui all'art. 291-quater decreto del Presidente
della Repubblica n. 43/1973, oggi trasposta nell'art. 86, decreto
legislativo n. 141 del 2024) e (iii) dell'associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti (ex art. 74, comma 1, t.u. stup.).
La prima ipotesi si caratterizza (al netto della sua gravita' e
della capacita' di generare allarme sociale per il severo pericolo
generato rispetto all'ordine pubblico) per la capacita' di produrre
proventi delittuosi ingenti, atteso che l 'associazione e' mafiosa
non solo quando il c.d. metodo mafioso e' impiegato al fine di
commettere delitti o a turbare il circuito democratico, ma anche
quando questo e' utilizzato «per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita'
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti» (art.
416-bis, comma III, c.p.).
La seconda ipotesi rappresenta, ancora, un'associazione per
delinquere speciale, caratterizzata dalla capacita' di introitare
significativi profitti illeciti, giacche' la fattispecie e' integrata
solo se l'associazione e' volta a commettere i delitti di cui
all'art. 84, decreto legislativo n. 141 del 2024 (contrabbando di
tabacchi) e di cui all'art. 40-bis, decreto legislativo n. 504 del
1995 (evasione delle accise sui tabacchi); tali reati-scopo sono
idonei a produrre ricchezze illecite per gli autori degli stessi sia
in ragione del tipo di fenomeno criminoso in cui si inseriscono, sia
per l'esistenza di soglie di punibilita' degli stessi che hanno
l'effetto di espungere dall'ordinamento penale quelle condotte di
contrabbando o evasione (e, dunque, la relativa associazione) delle
accise di modico rilievo.
Infine, la terza ipotesi e' costituita da un'associazione che si
connota per la finalita' di compiere delitti di traffico di
stupefacenti di cui all'art. 73, diversi dall'ipotesi lieve del
quinto comma; in coerenza, infatti, con l'autonomia dei titoli di
reato di cui al comma l e di cui al comma 6 dell'art. 74 (sulla quale
si e' espressa con chiarezza la giurisprudenza di legittimita': Cass.
Pen., Sez. VI, 19 gennaio 2023. n. l0685; Sez. III, 22 gennaio 2021,
n. 19150; Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 44837, Sez. U., sentenza n.
34475 del 23 giugno 2011). l'art. 76, comma 4-bis, cit. richiama ai
fini della presunzione in scrutinio la sola ipotesi di cui all'art.
74, comma l, t.u. stup., poiche', con ogni evidenza, solo
quest'ultima fattispecie manifesta una qualificata idoneita' a
produrre ricchezze delittuose. V'e' di piu': il richiamo espresso al
solo primo comma dell'art. 74 porta a ritenere che la presunzione
operi solo con riguardo a chi promuove, costituisce, dirige,
organizza o finanzia tale associazione, con esclusione dei casi di
mera partecipazione all'associazione criminale.
Tanto evidenziato la conclusione secondo cui il comma 4-bis
dell'art. 76 cit. richiama solo alcune forme di associazione
criminale, selezionando le non tanto per la loro grave offensivita',
ma per la speciale attitudine a generare notevoli proventi criminosi,
e' corroborata, tra i vari indici, anche dall'assenza, da una parte,
dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p. e, dall'altra, delle
associazioni sovversive o con finalita' di terrorismo (articoli 270 e
270-bis c.p.). L'associazione criminale semplice (art. 416 c.p.),
infatti. non sembra essere esclusa in quanto meno grave di quelle
richiamate dall'art. 76 cit., bensi' per l'ampio spettro del fenomeno
incriminato, che tende a colorarsi in varia modalita' a seconda del
tipo di reati-scopo perseguiti dagli associati; questi potrebbero
avere o meno attitudine ad assicurare proventi criminosi.
Chiarisce, inoltre, che il criterio discretivo non risieda nella
gravita' oggettiva del fatto anche l'assenza, nel comma 4-bis,
dell'art. 76 cit., delle associazioni eversive e con finalita' di
terrorismo. Queste ultime, ancorche' si appalesino come di pari o
maggiore gravita' rispetto a talune delle associazioni richiamate
dall'art. 76 cit., non trovano spazio nel citato comma 4-bis perche',
evidentemente, sono aliene rispetto al fenomeno della produzione di
ricchezze delittuose.
2.10. Analizzate le ipotesi riconducibili alla criminalita'
organizzata, rimangono, tra i reati cd. ostativi, i reati aggravati
ai sensi dell'art. 416-bis.l c.p., i reati tributari e i delitti di
spaccio non lieve aggravati ai sensi dell'art. 80 decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990.
Quanto ai reati connotati dal metodo mafioso o dalla finalita' di
agevolare l'associazione mafiosa, possono estendersi le
argomentazioni espresse in ordine alla capacita' del metodo mafioso
di produrre ricchezze illecite a prescindere dalla tipologia dei
reati-fine commessi.
Quanto ai reati fiscali, oltre alla loro eventuale idoneita' a
produrre profitti illeciti ingenti, rileva la loro inerenza a fatti
espressivi di una diretta capacita' contributiva, per cui anche
l'inclusione dei citati reati risulta perfettamente congruente con
l'espostaratio dell'art. 76 cit.
Quanto, infine, ai delitti di cui all'art. 73 (esclusa l'ipotesi
del comma 5) decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990
aggravati ai sensi dell'art. 80, si profilano seri dubbi di
legittimita' costituzionale, in forza di una pluralita' di rilievi
che prendono le mosse da quanto osservato dalla stessa Corte
costituzionale nella sentenza n. 223 del 2022. Nonostante la gravita'
e la riprovevolezza di tali ipotesi delittuose, infatti, l'inclusione
di queste ipotesi pare entrare in patente conflitto con la ratio
dell'art. 76, comma 4-bis, cit., il cui rispetto e' essenziale a
giustificare, sul terreno del delicato bilanciamento tra principi che
si confrontano, la limitazione del diritto di accesso al beneficio di
cui all'art. 24, comma III, Cost. e, dunque, per estensione, del
diritto fondamentale di difesa.
2.11. Un primo profilo di irragionevolezza intrinseca della
scelta legislativa e' costituito dal chiaro dato per cui le
aggravanti del primo comma dell'art. 80 decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990 sebbene imprimano al fatto una maggiore
offensivita', meritevole di una piu' aspra sanzione, per nulla
incidono sul coefficiente di redditivita' dei delitti di non lieve
entita' dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990.
Si tratta in definitiva, di principi gia' ricavabili dalla
precedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2022 (cfr.
par. 12 cons. in dir.).
La Corte in quell'occasione ha limitato il thema decidendum alle
ipotesi lievi del quinto comma (nel caso all'epoca sottoposto
all'attenzione della Corte l'imputato era gravato da un precedente
per due reati ex art. 73, comma 5 decreto del Presidente della
Repubblica 309/1990 aggravati ai sensi dell'art. 80, lettere a) e g)
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990) rispetto alle quali
ancor piu' palese era l'irrazionalita' dell'opzione legislativa.
I medesimi argomenti possono tuttavia essere spesi anche con
riguardo agli altri delitti incriminati dall'art. 73 decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questi reati, infatti, nella
loro unitarieta' non sono di per se' stessi idonei a indiziare,
secondo l'id quod plerumque accidit, l'ingente disponibilita' di
risorse delittuose. I reati di spaccio, coltivazione e traffico di
stupefacenti di cui all'art. 73 cit., quando non aggravati
dall'ingente quantita' ex art. 80, comma 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990, abbracciano una fenomenologia criminale
che, sebbene sia distinta dal piccolo spaccio al dettaglio, non
appare affatto connotata dalla produzione di ingenti profitti
delittuosi.
Giova rammentare, in tal senso, che la Suprema Corte, nel
tentativo di rendere prevedibili le decisioni giudiziali in materia
di spaccio lieve e non, ha tracciato in chiave
descrittivo-ricognitiva i livelli quantitativi oltre i quali la
giurisprudenza di legittimita' riconosce, generalmente, le ipotesi
del primo e del quarto comma in luogo dell'ipotesi lieve del quinto
comma (cfr. la ormai nota Cass. Pen., Sez. VI, 3 novembre 2022, n.
45061). In questa prospettiva, e a titolo esemplificativo, e' emerso
come la giurisprudenza abbia talora ritenuto integrata l'ipotesi
dell'art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 a fronte della detenzione di qualche etto di marijuana e
l'ipotesi dell'art. 73, comma l, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990 anche a fronte di quantitativi di cocaina
ampiamente inferiori ai 100 grammi. Si tratta di fenomeni di spaccio
ben distanti dal grande traffico di stupefacenti, sia dal punto
dell'offensivita' in concreto, sia in punto di redditivita' del
reato.
Le fattispecie base dell'art. 73, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/90 comprendono quindi anche fatti di spaccio che
non rendono ragionevole presumere in capo al relativo autore la
disponibilita' di significative ricchezze criminose.
2.12 Le circostanze aggravanti di cui all'art. 80, comma l
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nulla aggiungono,
in termini di redditivita', rispetto alle fattispecie base del reato
(ma anzi in alcuni casi l'aggravante esclude la redditivita' del
reato di spaccio), in manifesto contrasto con la ratio
giustificatrice del gravoso regime di cui all'art. 76, comma 4-bis,
cit.
Nel caso di specie, ad esempio, l'istante e' stato condannato in
relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato per aver commesso
il fatto avvalendosi di minorenni e per aver ceduto la sostanza anche
a soggetti minorenni.
Si tratta di elementi circostanziali che certamente aggravano la
dimensione offensiva del fatto ma che non incidono minimamente sulla
capacita' del fatto delittuoso di produrre maggiori guadagni o
comunque su altri profili che possano determinare in capo al relativo
autore un accumulo di profitti tale da escluderlo in permanenza dal
gratuito patrocinio. Nessuna massima di comune esperienza porta a
ritenere che colui che ceda sostanze stupefacenti a soggetti
minorenni (o anche solo detenga sostanze stupefacenti destinate a
soggetti minorenni) maturi per cio' solo un maggior reddito o riesca
ad accumulare maggiori ricchezze, in modo permanente nel tempo,
rispetto a chi effettui analoghe cessioni nei confronti di soggetti
maggiori di eta'. Ne' colui che abbia in passato venduto sostanze
stupefacenti a soggetti minorenni puo' normalmente (tanto meno per il
solo fatto di avere effettuato le cessioni nei confronti di soggetti
minorenni) «avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di
occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati».
Tale rilievo vale equamente per tutte le ipotesi aggravanti
descritte dal primo comma dell'art. 80, il cui richiamo ad opera
dell'art. 76, comma 4-bis, cit. si pone in contrasto con i principi
di ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzione nella limitazione
dei diritti fondamentali (tra cui quelli scolpiti nell'art. 24
Cost.).
In sostanza, i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990 non paino idonei a giustificare la
presunzione (sia pur relativa) che costituisce la ratio dell'art. 76,
comma 4-bis, a prescindere dalla sussistenza o meno di taluna delle
aggravanti di cui all'art. 80, comma l, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990.
In ogni caso, le citate aggravanti non incidono in alcun modo
sulla redditivita' del reato; quindi - posto che lo stesso
legislatore non ha ritenuto i reati di cui all'art. 73 decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 (pur diversi dall'ipotesi
della lieve entita') idonei a far presumere un reddito superiore alla
soglia di legge - non si vede come la circostanza che detti reati
siano stati posti in essere avvalendosi di un minore (o di una
persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti) o nei confronti di
un minore (o in prossimita' di una scuola o di una caserma) possa, al
contrario, giustificare la citata presunzione.
La norma censurata, per di piu', presume il superamento del
limite reddituale per accedere al beneficio anche quando e' proprio
l'integrazione dell'aggravante ad escludere il profitto del reato. La
presunzione ex art. 76 comma 4-bis cit. opera. infatti, anche quando
la precedente condanna si riferisce a reati di cui all'art. 73,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati dalla
lett. f) dell'art. 80, ossia laddove «l'offerta o la cessione e'
finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente». Si tratta di una ipotesi in cui la sostanza
stupefacente viene impiegata come merce di scambio per ottenere, da
parte di un soggetto in condizione di specifica debolezza,
prestazioni sessuali e non denaro o altra utilita' di carattere
economico. Il delitto cosi' circostanziato appalesa una spiccata
gravita' plurioffensiva, ma si caratterizza proprio per la
tendenziale esclusione di un profitto economico.
2.12. Alla luce di quanto sopraesposto, deve osservarsi come
tutti i reati dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.
309/90 non manifestino quella spiccata redditivita' che valga a
giustificare, sul piano del bilanciamento tra valori in gioco, la
presunzione sancita dalla disposizione censurata e, dunque, la
limitazione del diritto di accesso al beneficio oggetto di specifica
garanzia costituzionale (art. 24, comma III. Cost.).
L'inclusione nel catalogo dell'art. 76, comma 4-bis dei reati di
cui all'art. 73 aggravati ex art. 80 decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990 appare, dunque, costituzionalmente illegittima
nella parte in cui ricomprende anche le aggravanti previste dal primo
comma dell'art. 80, le quali descrivono elementi aggravatori idonei
ad incedere non sul profilo della redditivita' del delitto, ma solo
sul piano della gravita' del fatto. La particolare gravita' o
odiosita' di un reato non puo' pero' comportare il piu' difficile
accesso per il futuro al Patrocinio a spese dello Stato di colui che
se ne sia reso responsabile, comunque garantito ai non abbienti
dall'art. 24, comma3 Cost. Si tratterebbe di una compressione del
diritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost. rispetto ai successivi
processi, che non troverebbe giustificazione in alcuna ulteriore
legittima esigenza e che non puo' essere legittimamente configurata
quale sanzione (impropria) per il reato precedentemente commesso.
La presunzione in scrutinio appare, invece, giustificata solo al
ricorre dell'aggravante dell'ingente quantita' di cui all'art. 80,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,
giacche' solo questa, appuntandosi sul dato quantitativo (che deve
essere, appunto, ingente) consente di presumere, salva la prova
contraria, che anche il corrispettivo profitto sia stato ingente.
2.13. La norma censurata, nella parte in cui include i delitti
aggravati dall'art. 80, comma l, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, oltre ad essere intrinsecamente irragionevole
in quanto stabilisce una presunzione non suffragata (ed anzi,
talvolta contraddetta) dall'id quod plerumque accidit, finisce per
generare una irragionevole discriminazione sotto plurimi profili.
La norma, infatti, equipara illogicamente i delitti di spaccio
connotati dall'ingente quantita' ai delitti di spaccio connotati da
profili di gravita' del tutto estranei ai dati, tra di essi connessi,
della quantita' della sostanza e della redditivita' del reato. Per le
stesse ragioni discrimina irrazionalmente i condannati per delitti di
spaccio non lieve commessi avvalendosi di minori (lettera b), da
persona armata o travisata (lettera d), all'interno o nelle
prossimita' di una scuola (lettera g) ovvero negli altri casi di cui
all'art. 80, comma l, cit., sottoponendoli ad un regime aggravato,
rispetto ai condannati per delitti di spaccio non lieve, per i quali
vige il regime ordinario di ammissione al beneficio, nonostante in
ambo le ipotesi la redditivita' dei reati commessi sia del tutto
identica.
Infine, la disposizione discrimina, sottoponendoli al gravoso
onere probatorio gia' descritto, i condannati per singoli fatti di
spaccio (sebbene aggravati ex primo comma dell'art. 80 cit.),
consentendo invece ai partecipanti all' associazione criminale
finalizzata allo spaccio non di lieve entita' (art. 74, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) di accedere al
beneficio secondo la procedura ordinaria, nonostante il carattere
stabile dell'associazione suggerisca una piu' spiccata capacita' di
produrre ingenti ricchezze delittuose.
2.14. Per le ragioni suesposte la norma censurata pare porsi in
contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., per avere l'effetto di
ostacolare in modo sproporzionato e irragionevole l'esercizio del
diritto di difesa, come specificatamente tutelato, in chiave
strumentale, dall'art. 24, comma III, Cost.
2.15 La questione e' sollevata con riguardo all'art. 76, comma
4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella
parte in cui ricomprende nell'elenco dei reati ostativi anche le
ipotesi delittuose di cui all'art. 73 (tutte esclusa quella di cui al
quinto comma) decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990
aggravate ai sensi di una qualunque delle ipotesi di cui all'art. 80,
comma l decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.
Innanzi tutto, la norma appare infatti unitaria sia nel
ricomprendere in detto elenco tutte le ipotesi di cui all'art. 73
(escluso il quinto comma), sia nel fare riferimento a tutte le
ipotesi aggravate di cui all'art. 80.
In secondo luogo, il vulnus al principio costituzionale pare
profilarsi con modalita' identiche rispetto a tutte le citate
ipotesi.
Infine, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 223 del
2022 ha preso in considerazione e censurato tutte le ipotesi (di cui
all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.
30919/90) aggravate ai sensi dell'art. 80, comma l, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 e non solo quelle ricorrenti
nel giudizio a quo (due reati ex art. 73, comma 5 aggravati ai sensi
dell'art. 80, lettere a) e g), decreto del Presidente della
Repubblica 309/1990).
2.16 Per l'ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse
ritenere il petitum troppo ampio rispetto alla portata dell'attuale
giudizio. in via subordinata si chiede che venga dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 76, comma
4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella
parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un
reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso al Patrocinio a
spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 diversi dall'ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le
ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettere a) e b),
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e, in ulteriore
subordine, nella parte in cui ricomprende i soggetti condannati con
sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 73, comma 4, decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi
aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettera a) e b) decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990).
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme.
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata agli articoli 3 e 24 della Costituzione, chiaro e
univoco essendo il dato letterale.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 Cost. e 23 ss. legge n. 87/1953,
ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata,
solleva d' ufficio questione di legittimita' costituzionale - per
violazione degli articoli 3 e 24, commi 2 e 3, della Costituzione -
della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i
soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti
previsti per l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti
condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi
dall'ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi aggravate di
cui all'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990,
nonche', in subordine, della norma di cui all'art. 76, comma
4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella
parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un
reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso al Patrocinio a
spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 diversi dall'ipotesi del quinto comma, ove ricorra taluna
delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettere a) e b),
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,
e, in ulteriore subordine, nella parte in cui ricomprende i
soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'
art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art.
80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990.
Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza all'imputato (elettivamente domiciliato presso l'avv. Ivan
Esposito del Foro di Prato), al difensore e al Pubblico Ministero,
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Firenze, 1° luglio 2025
Il Giudice: Attina'
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.
In subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.
In ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati – Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all’art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990 – Contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzione – Lesione del diritto di difesa.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 Num. 115 Art. 76 Co. 4
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 24 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 luglio 2025 Ordinanza del 2 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di K. S.. Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per determinati reati - Denunciata previsione che ricomprende anchei soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall'ipotesi di cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. In subordine: Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per determinati reati - Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall'ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990. In ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'accesso al beneficio per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per determinati reati - Denunciata previsione che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)), art. 76, comma 4-bis. (GU n. 38 del 17-09-2025) TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il Giudice dott. Franco Attina', nel procedimento in epigrafe indicato a carico di S. K., nato in... il..., sedicente (...), elettivamente domiciliato presso l 'avv. Ivan Esposito del Foro di Prato; difeso di fiducia dall'avv. Ivan Esposito del Foro di Prato; Parla e comprende la lingua italiana Imputato A. del reato di cui all'art. 628, commi 1 e 2 c.p., perche', per procurarsi un ingiusto profitto, all'interno dell'esercizio commerciale... sito in Firenze via..., dopo avere prelevato dagli espositori dell'esercizio cinque capi di abbigliamento del valore pari ad euro 164,75, occultandoli all'interno di un borsone che recava con se' ed oltrepassando l'uscita, se ne impossessava, cosi sottraendo i predetti beni al legittimo proprietario, mediante violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, per assicurarsene il possesso e per procurarsi l'impunita', una volta oltrepassate le casse e l'uscita omettendone il pagamento ed essendo invitato a fermarsi ed a consegnare la merce occultata - consistite nel colpire con il gomito al costato l'addetto alla sicurezza... cosi' cagionandogli le lesioni di cui al capo B. Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. In Firenze, il 21 marzo 2025. B. Del reato p. e p. dagli articoli 582, 585 comma 1, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 c.p., perche', nell'ambito della condotta di cui al capo A, cagionava a... lesioni del tipo «Trauma contusivo emitorace de in aggressione da parte di persona sconosciuta in corso di turno lavorativo» giudicate guaribili in sei giorni. Con l'aggravante dell'avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo A. Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. In Firenze, il 21 marzo 2025. Premesso che: in data 21 marzo 2025 S. K. era tratto in arresto dai Carabinieri in quasi flagranza di reato per rapina impropria e lesioni aggravate (capi d'imputazione sopra riportati); all'udienza del 22 marzo 2025 era convalidato l'arresto (non era applicata alcuna misura cautelare) ed era instaurato il rito direttissimo; era poi chiesto un termine a difesa e veniva formulata riserva di avanzare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato da parte dell'imputato; il 28 aprile 2025 l'imputato chiedeva, mediante regolare deposito telematico, di essere ammesso al beneficio in parola; all'udienza del 22 maggio 2025, il difensore munito di procura speciale chiedeva di procedere con il rito abbreviato; le parti illustravano quindi le rispettive conclusioni ed il giudice all'esito della deliberazione pronunciava sentenza, condannando l'imputato per il fatto di cui al capo A) previa riqualificazione in termini di tentato furto semplice e lo assolveva in relazione al capo d'imputazione B); occorrendo provvedere sull'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 96, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, poiche' dal certificato penale emergeva una possibile risultanza ostativa all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. costituita dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 19 maggio 2000 (irrevocabile 3 ottobre 2000), era disposta l'acquisizione e materialmente acquisita copia della citata sentenza; essendo stato il prevenuto destinatario di una sentenza ex art. 444 c.p.p. definitiva per reati ex art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati anche ai sensi dell'art. 80, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. reati ricompresi tra quelli di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, e non avendo egli fornito la «prova contraria» di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, ai sensi degli articoli 96 e 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 questo giudice dovrebbe rigettare l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; per poter addivenire ad una corretta decisione su detta istanza appare, tuttavia, necessario il pronunciamento della Corte costituzionale: risulta, infatti, dubbia la legittimita' costituzionale della citata norma dicui all'art. 76 comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte io cuiricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti -i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati dicui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (escluso il quinto comma) ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Osserva l. Rilevanza della questione. 1.1. Dal certificato penale dell'imputato emerge una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti del medesimo - sotto l'alias di C. A. - per alcuni reati in continuazione di cui all'art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell'art. 80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (sentenza del Tribunale di Firenze del 19 maggio 2000, irrevocabile il 3 ottobre 2000). E' stata acquisita detta sentenza, i cui capi d'imputazione, riferiti a C. A. e ad altri soggetti, coimputati o giudicati separatamente, cosi' recitavano: Imputati Unitamente a varie altre persone nei confronti delle quali si procede allo stato separatamente: A) del delitto p. e p. dall'art. 74 nn. 1, 2, 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), in quanto tra loro e con altre persone non identificate, nonche' con minorenni, tra cui..., ..., ..., per i quali procede l'a.g. competente, prevalentemente nel Parco delle Cascine, si associavano - con suddivisione di compiti, ruoli, differenti condotte ed attivita' materiali - allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'art. 73, commettendo effettivamente quelli di cui al capo seguente. In particolare, ... agendo come capi che promuovevano, dirigevano ed organizzavano l'associazione, essendo il numero degli associati superiore a dieci, essendovi tra i partecipanti numerose persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, essendo l'associazione armata quanto meno di coltelli. Firenze, dal 4 giugno 1999 al 1° luglio 1999. B) del delitto p. e p. dagli articoli 81, 1° e 2° comma, c.p., 73 nn. 4 e 6, 80 lett. a), decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope continuato pluriaggravato), in quanto commettendo piu' violazioni della medesima disposizione di legge e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, essendo commesso il fatto da piu' di tre persone in concorso materiale e/o morale tra loro, con azioni e condotte distinte e/o congiunte, alcuni fungendo da vedette, altri consegnando la sostanza, altri ricevendo il denaro, altri tenendo i rifornimenti, altri fornendo le direttive, venendo in svariati casi consegnata la sostanza a persone di eta' minore, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17: illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, per vendere, quantita' non precisata non modica, spesso in panetti da gr. l00 ciascuno, di hashish, sostanza stupefacente di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, essendo state rinvenute nel sottobosco del Parco delle Cascine, nei pressi delle cabine elettriche vicino la staccionata, 2 confezioni di nastro adesivo di forma rettangolare di cm. 15×10×l5 idonee a contenere e presumibilmente contenenti kg. 1, in data 5 giugno, nonche' per essere stati in possesso di gr. 75,9 rinvenuti nel suddetto Prato in data 14 giugno, gr. 198,15 lasciati da..., minorenne, nello zaino a piazzale del Re in data 25 giugno gr. 29,36 rinvenuti in terra in data l° luglio, gr. 34,73 sequestrati ad Abdoul Said in data l° luglio; offrivano in vendita, tra gli altri, tra cui vari passanti occasionali e in plurime occasioni, agli Ufficiali ed Agenti di P.G., dott. ..., Isp. , V.Isp...., Ag. S... la suddetta sostanza; vendevano, in plurime occasioni, ad innumerevoli persone, di cui molte non identificate ma videofilmate, tra le quali i conducenti e passeggeri di svariati ciclomotori ed autovetture di cui veniva presa la targa, nonche' a..., quantita' imprecisata, modica, della stessa sostanza; erano in possesso, in occasione dell'arresto o fermo o di altro controllo precedente, di varie somme di denaro (in particolare... della somma di L. 250.000 nel giugno..., della somma di L. 3.200.000 in data 25 giugno e di quella sequestrata di L. 4.300. 000 il 1° luglio,..., che si presentava con abiti sporchi e bagnati in occasione del fermo, della somma di L. 327.000 sequestrata il 1° luglio, della somma di L. 500.000 sequestrata in data 1° luglio, Saad della somma di L. 350.000 in data 1° luglio, tutti della somma di L. 1.532.000 e di 5 dollari, rinvenuti nell'autobus... della Polizia Penitenziaria che li trasferiva in carcere in data 2 luglio 1999, della somma di L. l 050.000 in data 8 luglio, da presumersi provento di pregressa attivita' di spaccio. Con l 'aggravante di cui all'art. 80, lett. b) in relazione al caso previsto dal n. 4 del primo comma dell'art. 112 c.p. per... Con la recidiva reiterata specifica per ... con l'alias di... Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per... Con la recidiva specifica infraquinquennale per... Con la recidiva reiterata plurima specifica infraquinquennale per... con l'alias... Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l'alias... Con la recidiva generica infraquinquennale per... Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l'alias di... Con la recidiva reiterata plurima specifica infraquinquennale per... anche con l 'alias e differenti dati anagrafici. Con la recidiva specifica infraquinquennale per... Con la recidiva specifica per... con l'alias... Con la recidiva reiterata infraquinquennale per... Con l 'alias e con la recidiva specifica infraquinquennale per... Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale sotto l'alias... nato in...·il... e di... nato a... l'... e di... In Firenze dal 4 giugno 1999 al 1° settembre 1999. Per quanto qui d'interesse, dalla lettura della sentenza emerge che la richiesta di applicazione pena postulava il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 in relazione al capo A). Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della richiesta, cosi' disponeva: «sull'accordo delle parti, con l'attenuante ex art. 74, VI comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nonche' attenuanti generiche, attenuanti tutte ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva contestata a , ritenuti i reati sub A) e B) sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente del rito, applica a... e... la pena di anni due di reclusione ciascuno e... ed... la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno». 1.2. L'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 prescrive che «Per i soggetti gia' condannati con sententa definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma l, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in viola: ione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti» (disposizione introdotta dall'art. 12-ter, comma l , lett. a), decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: mentre, il solo riferimento ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto si deve al successivo decreto legislativo 7 marzo 2019. n. 24). Sul punto, e' intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2010, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria». In particolare, la Corte affermava che «L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spettera' al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbienza», e spettera' al giudice verificare l'attendibilita' di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potra' essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiche' essa non potra' essere considerata «prova contraria», idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sara' necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato». 1.3. Al cospetto di tale quadro normativo e a fronte dei precedenti penali dell'istante, in via preliminare si deve osservare che, sebbene l'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 faccia riferimento testuale al solo caso dell'intervenuta sentenza penale di condanna irrevocabile, la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto condivisibilmente che in tale nozione vi rientri anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. (cfr. in tal senso Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816), a mente della generale equiparazione disposta dall'art. 445, comma l-bis, c.p.p. (non incisa, per quanto in questa sede di rilievo, dalla novella del 2022). Inoltre, occorrere interrogarsi in ordine alla portata estintiva degli effetti penali della sentenza di patteggiamento al ricorrere delle condizioni descritte dall'art. 445, comma 2, c.p.p., atteso che il richiedente l'ammissione al beneficio non risulta aver commesso reati nel quinquennio successivo all'irrevocabilita' della citata sentenza del 19/05/2000. Sul punto. nondimeno, si e' pronunciata recentemente, con argomentazioni condivisibili, la Suprema Corte, affermando - in accordo con i criteri interpretativi tracciati dalle Sezioni Unite del 1994 (Cass. Pen., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 7) e dalla giurisprudenza successiva che di tali criteri ha fatto applicazione (si citano, tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5 n. 24089 del 5 maggio 2022, Cupo. Rv. 283222-01; Sez. 2 n. 994 del 25 novembre 2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 6 n. 39820 del 30 maggio 2019, Laghi, Rv. 277064; Sez. l, n. 18233 del 26 marzo 2019, Colavita. Rv. 275469-01; Sez. 6, n. 37472 del 20 giugno 2017; Sez. 1, n. 1063 del 17 dicembre 2008, dep. 2009. Fraticelli, Rv. 243929) - che «[...] la preclusione ali 'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato connessa alla condanna definitiva in ordine a determinati reati non sia effetto penale soggetto all'estinzione ai sensi dell'art. 445, comma del codice di procedura penale, e che, pertanto della precedente condanna, sia pure estinta, il giudice chiamato a decidere sull'istanza debba tenere conto» e che, quindi. «[...] la condanna, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, continua a esplicare i suoi effetti, non potendo essere ricompresa fra gli effetti penali ad essa ricollegabili la preclusione individuata dall'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002» (cosi', Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816). D'altronde, la stessa Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n. 139 del 2010 ha ritenuto che l 'estinzione degli effetti penali (in quel caso conseguente alla riabilitazione) non rilevi ai fini della presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Pertanto, deve vagliarsi il ricorrere dei presupposti per l 'attivazione della presunzione (iuris tantum) di cui all'art. 76, comma 4-bis, cit. 1.4. E' necessario compiere distinti rilievi in relazione ai due capi d'imputazione relativi alla sentenza di patteggiamento richiamata e acquisita agli atti. 1.4.1 Quanto al capo A). giova evidenziare che. sebbene tale sentenza faccia espresso riferimento alla natura attenuante dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, la giurisprudenza ormai unanimemente riconosce la natura di titolo autonomo di reato quanto ali 'associazione criminale finalizzata allo spaccio di lieve entita'; e pertanto, allume di cio' e in ossequio al dato letterale dell'art. 76, comma 4-bis, cit. che si limita a richiamare l'art. 74, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, questo giudice ritiene che debba applicarsi il regime ordinario per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con esclusione dell'operativita' della presunzione di cui al citato comma 4-bis. D'altra parte, in materia per molti versi affine, in ragione di tale natura autonoma del delitto ex art. 74 comma 6 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, la Corte di cassazione (si vedano Cass. Sez. 3, n. 27770 dell'11 giugno 2015 e Cass. Sez. 6, n. 6247 dell'11 gennaio 2024) ha ad esempio affermato che l 'istituto della confisca allargata. applicabile ai delitti ex art. 74, commi l e 2 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 - prima in ragione della previsione diretta da parte dell'art. 12-sexies, comma 1, decreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del combinato disposto degli articoli 240-bis c.p. e 51 comma 3-bis c.p.p. - non si applica nel caso di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entita' di cui all'art. 74, comma 6 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990. 1.4.2 Quanto, invece, al capo B), pura seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2022, le ipotesi criminose di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, diverse da quelle di cui al quinto comma. sono ostative al procedimento ordinario di ammissione al beneficio ove ricorra una qualunque delle aggravanti previste dall'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, dovendo in tal caso operare la citata presunzione di superamento dei limiti reddituali. Nella sentenza del 19 maggio 2000 all'imputato non e' stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (ne' come ipotesi attenuata, ne' come ipotesi autonoma di reato). Ne' il fatto che per il capo A) sia stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (associazione costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5), consente di per se' di ritenere che per il capo B) sia stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5: tale riconoscimento non risulta ne' dal dispositivo ne' dalla motivazione della sentenza, per cui in questa sede non ci si puo' discostare dalla qualificazione giuridica data in sentenza; inoltre, astrattamente la costituzione di un'associazione per commettere fatti di spaccio di lieve entita' di per se' e' compatibile con la successiva realizzazione di singoli fatti che non siano di lieve entita'; infine, si deve rilevare che il citato capo d' imputazione contempla la detenzione di vari etti di sostanza stupefacente, per cui il mancato riconoscimento d eli' ipotesi di lieve entita' non risulta eccentrico rispetto agli indirizzi dominanti della giurisprudenza. 1.4.3 In definitiva, mentre il citato capo A) non costituisce un reato ostativo, l 'intervenuta condanna (rectius applicazione pena) per il capo B) determina ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 una presunzione di superamento della soglia di reddito per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 1.5. Nel caso di specie, nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del 28.04.2025 l'imputato ha autodichiarato: l) un reddito personale «risultante dalla ultima dichiarazione, e determinato secondo le modalita' indicate negli articoli 76 (L) e 92 (L) decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n 115 pari a euro 3.616,22 per anno fiscale 2022 ed euro 4.000,00 per l'anno fiscale 2023 ed euro 1.000,00 per anno fiscale 2024 quindi non superiore al limite previsto dalla legge»; 2) di non convivere con alcuno e che pertanto non vi sono altri redditi familiari da computare ai fini dell'istanza in esame: 3) di non essere titolare di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, ne' in Italia ne' all'estero; 4) di essere senza fissa dimora e di avere trascorso lunghi periodi di detenzione. Ha allegato inoltre la richiesta all'autorita' consolare della prescritta certificazione circa eventuali redditi all'estero. L'istante ha, pertanto, omesso di fornire la prova contraria che sarebbe stata necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, limitandosi a presentare la consueta autocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica e due buste paga del 2022. 1.6. Tanto posto, una volta preso atto della citata sentenza del 19 maggio 2000 (irrevocabile il 3 ottobre 2000) relativa ad un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 5/2002 (nel caso di specie rispetto al reato ex art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ricorrono ben due circostanze aggravanti ex art. 80), in assenza di ogni prova di segno contrario alla presunzione iuris tantum prevista dall' ordinamento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 questo giudice dovrebbe respingere l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 1.7. Si dubita, tuttavia, della legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi dall'ipotesi attenuata del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 1.8. Se detta questione di legittimita' fosse accolta, venendo meno la presunzione di un reddito in capo all'imputato superiore alle soglie di legge, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, viceversa, potrebbe e dovrebbe essere accolta. La questione in oggetto pare, pertanto, rilevante ai fini dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio. 2. La non manifesta infondatezza della questione. 2.1. Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia») nella parte in cui ricomprende, tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l'assunzione al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/ 1990 (nelle ipotesi diverse da quella di cui al quinto comma) aggravati dalle circostanze previste dall'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 2.2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannali con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria». A seguito di detta sentenza, dunque, la presunzione introdotta con il decreto-legge n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, non e' piu' assoluta, ma soltanto relativa, ammettendo una prova contraria da parte dell'interessato. E' gia' dunque venuto meno quell'automatismo insuperabile che maggiormente strideva con i principi costituzionali. 2.3. Ciononostante, sebbene il ricorrere nel certificato del casellario giudiziale di condanne irrevocabili per uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 non costituisca piu' un ostacolo invalicabile all'accesso al Patrocinio a spese dello Stato, la delineata presunzione iuris tantum rappresenta una significativa limitazione del diritto di difesa al lume della gravosita' dell'onere probatorio posto a carico dell'istante, il quale deve, in ultima analisi, soddisfare la prova di un fatto negativo. In virtu' di tale rilievo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 2022, rammentando che «E' costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo il quale il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato e' inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l'effettivita' del diritto di azione e di difesa in giudizio (di recente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020)», ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui comprende nell' elenco di reati «spia» delle ricchezze delittuose anche l'autonoma ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, quantunque aggravate ai sensi dell'art. 80 del medesimo Testo unico. 2.4. Si ritiene, nondimeno, che la presunzione, anche solo relativa, dettata dall'art. 76, comma 4-bis per i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ex art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, violi i principi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 2.5. La disposizione censurata, per come manipolata dai pronunciamenti della Corte, sancisce una presunzione (vincibile, con onere a carico dell'istante) di disponibilita' di ricchezze delittuose laddove il richiedente l'ammissione al beneficio sia gia' stato condannato per le seguenti ipotesi di reato: a) delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; b) altri reati aggravati dal c.d. metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa; c) delitto di cui all'art. 291-quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 (cosi' testualmente, ma invero il riferimento oggi va a quanto trasposto nell'art. 86, decreto legislativo n. 141 del 2024): associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; d) reati di cui all'art. 73 (esclusa l'ipotesi del comma 5), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell'art. 80 del medesimo Testo unico; e) delitto di cui all'art. 74, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; f) reati tributari inerenti alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. I reati (accertati con sentenza irrevocabile) che fanno scattare la presunzione sancita dal comma 4-bis dell'art. 76 cit. sono tutti accumunati da un elemento indefettibile che, ad un tempo illumina la ratio della disposizione e giustifica sul piano della ragionevolezza l'imposizione di un cosi' gravoso onere probatorio a carico dell'istante. Fra questi non si giustifica, tuttavia, la presenza dei reati ex art. 73 (diversi dall'ipotesi di cui al quinto comma) aggravati ai sensi dell'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 2.6. La ratio della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis e', infatti, quella di «evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attivita' delittuose [...] indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai «non abbienti». Tale eventualita' e' resa piu' concreta dall'estrema difficolta' di accertare in modo oggettivo il reddito proveniente dalle attivita' delittuose della criminalita' organizzata, a causa delle maggiori possibilita', per i partecipi delle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati» (cosi', testualmente, Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2010; nello stesso senso si veda la piu' recente sentenza n. 223 del 2022). Se tale e' l'obiettivo del legislatore, a fronte dei valori di rango costituzionale in gioco la disciplina in esame condensa un «bilanciamento di due esigenze contrapposte: per un verso, garantire la difesa ai non abbienti, in attuazione dell'art. 24, terzo comma, Cost., e, per un altro, evitare che possa giovarsi del beneficio colui il quale, sebbene formalmente nullatenente, di fatto possieda adeguate risorse finanziarie, a volte anche ingenti, derivanti dal compimento di attivita' criminose» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2022). Giova rammentare, nondimeno, che «il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato e' inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l 'effettivita' del diritto di azione e di difesa in giudizio (di recente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020)» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2022) e che, a sua volta, il diritto di difesa rappresenta un valore supremo, facente parte del compendio di valori identificativi, irrinunciabili ed irretrattabili dell'ordinamento costituzionale, e come tale valevole a impedire l' ingresso di qualunque norma esterna che vi si ponga in contrasto, nonche' insuscettibile di revisione costituzionale in peius (ex multis, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2014). In virtu' di tali rilievi. ogni disposizione di legge che tenda a limitare l'accesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato ovvero ne renda piu' gravoso il riconoscimento deve essere scrutinata con particolare rigore sul piano della razionalita' intrinseca e della proporzione del citato bilanciamento. 2.7. Tanto posto preliminarmente, occorre evidenziare come la matrice unitaria dei reati contemplati dall'art. 76, comma 4-bis, cit. debba essere rintracciata nella peculiare capacita' del reato commesso di produrre profitto illecito. Cio' solo infatti) consente di giustificare l'onere probatorio (particolarmente gravoso) cui l'istante e' assoggettato in deroga al procedimento ordinario di ammissione al beneficio. Tale profilo di redditivita' del reato ha carattere indefettibile. Tuttavia, sovente si affianca ad un secondo requisito costituito dalla stabilita' dell'attivita' criminosa lucrativa. Quest'ultimo connotato e' stato particolarmente valorizzato sul piano della giustificazione della norma, dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 139 del 2010 e n. 223 del 2022, poiche' rinforza la ragionevolezza della presunzione di disponibilita' di ricchezze illecite; la stabile dedizione ad attivita' delittuose lucrative rappresenta, con ogni evidenza, un ulteriore e pregnante indice della disponibilita' di ricchezze criminose. la quale puo' legittimamente presumersi iuris tantum al fine di non ammettere, un soggetto apparentemente non abbiente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato avente precisa copertura costituzionale (art. 24, comma III, Cost.) e avente intimo nesso di strumentalita' col diritto inviolabile di difesa. Cionondimeno, appare necessario rimarcare con nettezza che la rario fondamentale della disposizione si concentra - e non potrebbe essere altrimenti - sulla idoneita' del fatto noto (tipo di reato per il quale e' intervenuta condanna irrevocabile) a far inferire il fatto ignoto (la disponibilita' di ingenti risorse derivanti da reato) e quindi sulla spiccata idoneita' dei reati ostativi a produrre significative ricchezze criminose. Questo elemento costituisce il carattere minimo che ineluttabilmente devono presentare i reati che vogliano abitare legittimamente il catalogo di cui al comma 4-bis, dell'art. 76 cit.; pertanto, il carattere stabile ed associativo di alcuni dei reati ivi menzionati non puo' mai avere rilievo autonomo, dovendosi invece tale carattere necessariamente innestare in un contesto criminoso avente di per se' carattere lucrativo. Quanto affermato si trae tanto dall' analisi delle fattispecie iv i considerate (specie alla luce del recente intervento del legislatore di cui al decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24, il quale. mediante l'art. 3, ha aggiunto talune classi di reati tributari alla lista dei c.d. reati ostativi in commento), quanto dalla riflessione in ordine ad alcune gravissime fattispecie delittuose che sono escluse dal citato comma 4-bis. 2.8. Passando in sintetica rassegna le categorie di reati contemplati dall'art. 76, comma 4-bis, cit., e' agevole intuire come tali reati non abbiano cittadinanza nella disposizione da ultimo citata in virtu' della loro gravita', bensi' in forza della loro accentuata capacita' di generare profitti criminosi. 2.9. Quanto ai delitti legati al fenomeno delle organizzazioni criminali, infatti, il comma 4-bis menziona tassativamente le ipotesi (i) dell'associazione mafiosa (ex art. 416-bis c.p.), (ii) dell'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (di cui all'art. 291-quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, oggi trasposta nell'art. 86, decreto legislativo n. 141 del 2024) e (iii) dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (ex art. 74, comma 1, t.u. stup.). La prima ipotesi si caratterizza (al netto della sua gravita' e della capacita' di generare allarme sociale per il severo pericolo generato rispetto all'ordine pubblico) per la capacita' di produrre proventi delittuosi ingenti, atteso che l 'associazione e' mafiosa non solo quando il c.d. metodo mafioso e' impiegato al fine di commettere delitti o a turbare il circuito democratico, ma anche quando questo e' utilizzato «per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti» (art. 416-bis, comma III, c.p.). La seconda ipotesi rappresenta, ancora, un'associazione per delinquere speciale, caratterizzata dalla capacita' di introitare significativi profitti illeciti, giacche' la fattispecie e' integrata solo se l'associazione e' volta a commettere i delitti di cui all'art. 84, decreto legislativo n. 141 del 2024 (contrabbando di tabacchi) e di cui all'art. 40-bis, decreto legislativo n. 504 del 1995 (evasione delle accise sui tabacchi); tali reati-scopo sono idonei a produrre ricchezze illecite per gli autori degli stessi sia in ragione del tipo di fenomeno criminoso in cui si inseriscono, sia per l'esistenza di soglie di punibilita' degli stessi che hanno l'effetto di espungere dall'ordinamento penale quelle condotte di contrabbando o evasione (e, dunque, la relativa associazione) delle accise di modico rilievo. Infine, la terza ipotesi e' costituita da un'associazione che si connota per la finalita' di compiere delitti di traffico di stupefacenti di cui all'art. 73, diversi dall'ipotesi lieve del quinto comma; in coerenza, infatti, con l'autonomia dei titoli di reato di cui al comma l e di cui al comma 6 dell'art. 74 (sulla quale si e' espressa con chiarezza la giurisprudenza di legittimita': Cass. Pen., Sez. VI, 19 gennaio 2023. n. l0685; Sez. III, 22 gennaio 2021, n. 19150; Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 44837, Sez. U., sentenza n. 34475 del 23 giugno 2011). l'art. 76, comma 4-bis, cit. richiama ai fini della presunzione in scrutinio la sola ipotesi di cui all'art. 74, comma l, t.u. stup., poiche', con ogni evidenza, solo quest'ultima fattispecie manifesta una qualificata idoneita' a produrre ricchezze delittuose. V'e' di piu': il richiamo espresso al solo primo comma dell'art. 74 porta a ritenere che la presunzione operi solo con riguardo a chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia tale associazione, con esclusione dei casi di mera partecipazione all'associazione criminale. Tanto evidenziato la conclusione secondo cui il comma 4-bis dell'art. 76 cit. richiama solo alcune forme di associazione criminale, selezionando le non tanto per la loro grave offensivita', ma per la speciale attitudine a generare notevoli proventi criminosi, e' corroborata, tra i vari indici, anche dall'assenza, da una parte, dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p. e, dall'altra, delle associazioni sovversive o con finalita' di terrorismo (articoli 270 e 270-bis c.p.). L'associazione criminale semplice (art. 416 c.p.), infatti. non sembra essere esclusa in quanto meno grave di quelle richiamate dall'art. 76 cit., bensi' per l'ampio spettro del fenomeno incriminato, che tende a colorarsi in varia modalita' a seconda del tipo di reati-scopo perseguiti dagli associati; questi potrebbero avere o meno attitudine ad assicurare proventi criminosi. Chiarisce, inoltre, che il criterio discretivo non risieda nella gravita' oggettiva del fatto anche l'assenza, nel comma 4-bis, dell'art. 76 cit., delle associazioni eversive e con finalita' di terrorismo. Queste ultime, ancorche' si appalesino come di pari o maggiore gravita' rispetto a talune delle associazioni richiamate dall'art. 76 cit., non trovano spazio nel citato comma 4-bis perche', evidentemente, sono aliene rispetto al fenomeno della produzione di ricchezze delittuose. 2.10. Analizzate le ipotesi riconducibili alla criminalita' organizzata, rimangono, tra i reati cd. ostativi, i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.l c.p., i reati tributari e i delitti di spaccio non lieve aggravati ai sensi dell'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Quanto ai reati connotati dal metodo mafioso o dalla finalita' di agevolare l'associazione mafiosa, possono estendersi le argomentazioni espresse in ordine alla capacita' del metodo mafioso di produrre ricchezze illecite a prescindere dalla tipologia dei reati-fine commessi. Quanto ai reati fiscali, oltre alla loro eventuale idoneita' a produrre profitti illeciti ingenti, rileva la loro inerenza a fatti espressivi di una diretta capacita' contributiva, per cui anche l'inclusione dei citati reati risulta perfettamente congruente con l'espostaratio dell'art. 76 cit. Quanto, infine, ai delitti di cui all'art. 73 (esclusa l'ipotesi del comma 5) decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell'art. 80, si profilano seri dubbi di legittimita' costituzionale, in forza di una pluralita' di rilievi che prendono le mosse da quanto osservato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 223 del 2022. Nonostante la gravita' e la riprovevolezza di tali ipotesi delittuose, infatti, l'inclusione di queste ipotesi pare entrare in patente conflitto con la ratio dell'art. 76, comma 4-bis, cit., il cui rispetto e' essenziale a giustificare, sul terreno del delicato bilanciamento tra principi che si confrontano, la limitazione del diritto di accesso al beneficio di cui all'art. 24, comma III, Cost. e, dunque, per estensione, del diritto fondamentale di difesa. 2.11. Un primo profilo di irragionevolezza intrinseca della scelta legislativa e' costituito dal chiaro dato per cui le aggravanti del primo comma dell'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 sebbene imprimano al fatto una maggiore offensivita', meritevole di una piu' aspra sanzione, per nulla incidono sul coefficiente di redditivita' dei delitti di non lieve entita' dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Si tratta in definitiva, di principi gia' ricavabili dalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2022 (cfr. par. 12 cons. in dir.). La Corte in quell'occasione ha limitato il thema decidendum alle ipotesi lievi del quinto comma (nel caso all'epoca sottoposto all'attenzione della Corte l'imputato era gravato da un precedente per due reati ex art. 73, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 aggravati ai sensi dell'art. 80, lettere a) e g) decreto del Presidente della Repubblica 309/1990) rispetto alle quali ancor piu' palese era l'irrazionalita' dell'opzione legislativa. I medesimi argomenti possono tuttavia essere spesi anche con riguardo agli altri delitti incriminati dall'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questi reati, infatti, nella loro unitarieta' non sono di per se' stessi idonei a indiziare, secondo l'id quod plerumque accidit, l'ingente disponibilita' di risorse delittuose. I reati di spaccio, coltivazione e traffico di stupefacenti di cui all'art. 73 cit., quando non aggravati dall'ingente quantita' ex art. 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, abbracciano una fenomenologia criminale che, sebbene sia distinta dal piccolo spaccio al dettaglio, non appare affatto connotata dalla produzione di ingenti profitti delittuosi. Giova rammentare, in tal senso, che la Suprema Corte, nel tentativo di rendere prevedibili le decisioni giudiziali in materia di spaccio lieve e non, ha tracciato in chiave descrittivo-ricognitiva i livelli quantitativi oltre i quali la giurisprudenza di legittimita' riconosce, generalmente, le ipotesi del primo e del quarto comma in luogo dell'ipotesi lieve del quinto comma (cfr. la ormai nota Cass. Pen., Sez. VI, 3 novembre 2022, n. 45061). In questa prospettiva, e a titolo esemplificativo, e' emerso come la giurisprudenza abbia talora ritenuto integrata l'ipotesi dell'art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 a fronte della detenzione di qualche etto di marijuana e l'ipotesi dell'art. 73, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 anche a fronte di quantitativi di cocaina ampiamente inferiori ai 100 grammi. Si tratta di fenomeni di spaccio ben distanti dal grande traffico di stupefacenti, sia dal punto dell'offensivita' in concreto, sia in punto di redditivita' del reato. Le fattispecie base dell'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 comprendono quindi anche fatti di spaccio che non rendono ragionevole presumere in capo al relativo autore la disponibilita' di significative ricchezze criminose. 2.12 Le circostanze aggravanti di cui all'art. 80, comma l decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nulla aggiungono, in termini di redditivita', rispetto alle fattispecie base del reato (ma anzi in alcuni casi l'aggravante esclude la redditivita' del reato di spaccio), in manifesto contrasto con la ratio giustificatrice del gravoso regime di cui all'art. 76, comma 4-bis, cit. Nel caso di specie, ad esempio, l'istante e' stato condannato in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato per aver commesso il fatto avvalendosi di minorenni e per aver ceduto la sostanza anche a soggetti minorenni. Si tratta di elementi circostanziali che certamente aggravano la dimensione offensiva del fatto ma che non incidono minimamente sulla capacita' del fatto delittuoso di produrre maggiori guadagni o comunque su altri profili che possano determinare in capo al relativo autore un accumulo di profitti tale da escluderlo in permanenza dal gratuito patrocinio. Nessuna massima di comune esperienza porta a ritenere che colui che ceda sostanze stupefacenti a soggetti minorenni (o anche solo detenga sostanze stupefacenti destinate a soggetti minorenni) maturi per cio' solo un maggior reddito o riesca ad accumulare maggiori ricchezze, in modo permanente nel tempo, rispetto a chi effettui analoghe cessioni nei confronti di soggetti maggiori di eta'. Ne' colui che abbia in passato venduto sostanze stupefacenti a soggetti minorenni puo' normalmente (tanto meno per il solo fatto di avere effettuato le cessioni nei confronti di soggetti minorenni) «avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati». Tale rilievo vale equamente per tutte le ipotesi aggravanti descritte dal primo comma dell'art. 80, il cui richiamo ad opera dell'art. 76, comma 4-bis, cit. si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzione nella limitazione dei diritti fondamentali (tra cui quelli scolpiti nell'art. 24 Cost.). In sostanza, i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 non paino idonei a giustificare la presunzione (sia pur relativa) che costituisce la ratio dell'art. 76, comma 4-bis, a prescindere dalla sussistenza o meno di taluna delle aggravanti di cui all'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. In ogni caso, le citate aggravanti non incidono in alcun modo sulla redditivita' del reato; quindi - posto che lo stesso legislatore non ha ritenuto i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (pur diversi dall'ipotesi della lieve entita') idonei a far presumere un reddito superiore alla soglia di legge - non si vede come la circostanza che detti reati siano stati posti in essere avvalendosi di un minore (o di una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti) o nei confronti di un minore (o in prossimita' di una scuola o di una caserma) possa, al contrario, giustificare la citata presunzione. La norma censurata, per di piu', presume il superamento del limite reddituale per accedere al beneficio anche quando e' proprio l'integrazione dell'aggravante ad escludere il profitto del reato. La presunzione ex art. 76 comma 4-bis cit. opera. infatti, anche quando la precedente condanna si riferisce a reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati dalla lett. f) dell'art. 80, ossia laddove «l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente». Si tratta di una ipotesi in cui la sostanza stupefacente viene impiegata come merce di scambio per ottenere, da parte di un soggetto in condizione di specifica debolezza, prestazioni sessuali e non denaro o altra utilita' di carattere economico. Il delitto cosi' circostanziato appalesa una spiccata gravita' plurioffensiva, ma si caratterizza proprio per la tendenziale esclusione di un profitto economico. 2.12. Alla luce di quanto sopraesposto, deve osservarsi come tutti i reati dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 non manifestino quella spiccata redditivita' che valga a giustificare, sul piano del bilanciamento tra valori in gioco, la presunzione sancita dalla disposizione censurata e, dunque, la limitazione del diritto di accesso al beneficio oggetto di specifica garanzia costituzionale (art. 24, comma III. Cost.). L'inclusione nel catalogo dell'art. 76, comma 4-bis dei reati di cui all'art. 73 aggravati ex art. 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 appare, dunque, costituzionalmente illegittima nella parte in cui ricomprende anche le aggravanti previste dal primo comma dell'art. 80, le quali descrivono elementi aggravatori idonei ad incedere non sul profilo della redditivita' del delitto, ma solo sul piano della gravita' del fatto. La particolare gravita' o odiosita' di un reato non puo' pero' comportare il piu' difficile accesso per il futuro al Patrocinio a spese dello Stato di colui che se ne sia reso responsabile, comunque garantito ai non abbienti dall'art. 24, comma3 Cost. Si tratterebbe di una compressione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost. rispetto ai successivi processi, che non troverebbe giustificazione in alcuna ulteriore legittima esigenza e che non puo' essere legittimamente configurata quale sanzione (impropria) per il reato precedentemente commesso. La presunzione in scrutinio appare, invece, giustificata solo al ricorre dell'aggravante dell'ingente quantita' di cui all'art. 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, giacche' solo questa, appuntandosi sul dato quantitativo (che deve essere, appunto, ingente) consente di presumere, salva la prova contraria, che anche il corrispettivo profitto sia stato ingente. 2.13. La norma censurata, nella parte in cui include i delitti aggravati dall'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, oltre ad essere intrinsecamente irragionevole in quanto stabilisce una presunzione non suffragata (ed anzi, talvolta contraddetta) dall'id quod plerumque accidit, finisce per generare una irragionevole discriminazione sotto plurimi profili. La norma, infatti, equipara illogicamente i delitti di spaccio connotati dall'ingente quantita' ai delitti di spaccio connotati da profili di gravita' del tutto estranei ai dati, tra di essi connessi, della quantita' della sostanza e della redditivita' del reato. Per le stesse ragioni discrimina irrazionalmente i condannati per delitti di spaccio non lieve commessi avvalendosi di minori (lettera b), da persona armata o travisata (lettera d), all'interno o nelle prossimita' di una scuola (lettera g) ovvero negli altri casi di cui all'art. 80, comma l, cit., sottoponendoli ad un regime aggravato, rispetto ai condannati per delitti di spaccio non lieve, per i quali vige il regime ordinario di ammissione al beneficio, nonostante in ambo le ipotesi la redditivita' dei reati commessi sia del tutto identica. Infine, la disposizione discrimina, sottoponendoli al gravoso onere probatorio gia' descritto, i condannati per singoli fatti di spaccio (sebbene aggravati ex primo comma dell'art. 80 cit.), consentendo invece ai partecipanti all' associazione criminale finalizzata allo spaccio non di lieve entita' (art. 74, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) di accedere al beneficio secondo la procedura ordinaria, nonostante il carattere stabile dell'associazione suggerisca una piu' spiccata capacita' di produrre ingenti ricchezze delittuose. 2.14. Per le ragioni suesposte la norma censurata pare porsi in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., per avere l'effetto di ostacolare in modo sproporzionato e irragionevole l'esercizio del diritto di difesa, come specificatamente tutelato, in chiave strumentale, dall'art. 24, comma III, Cost. 2.15 La questione e' sollevata con riguardo all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui ricomprende nell'elenco dei reati ostativi anche le ipotesi delittuose di cui all'art. 73 (tutte esclusa quella di cui al quinto comma) decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravate ai sensi di una qualunque delle ipotesi di cui all'art. 80, comma l decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Innanzi tutto, la norma appare infatti unitaria sia nel ricomprendere in detto elenco tutte le ipotesi di cui all'art. 73 (escluso il quinto comma), sia nel fare riferimento a tutte le ipotesi aggravate di cui all'art. 80. In secondo luogo, il vulnus al principio costituzionale pare profilarsi con modalita' identiche rispetto a tutte le citate ipotesi. Infine, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 223 del 2022 ha preso in considerazione e censurato tutte le ipotesi (di cui all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 30919/90) aggravate ai sensi dell'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e non solo quelle ricorrenti nel giudizio a quo (due reati ex art. 73, comma 5 aggravati ai sensi dell'art. 80, lettere a) e g), decreto del Presidente della Repubblica 309/1990). 2.16 Per l'ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse ritenere il petitum troppo ampio rispetto alla portata dell'attuale giudizio. in via subordinata si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi dall'ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e, in ulteriore subordine, nella parte in cui ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettera a) e b) decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). 3. Possibilita' di un'interpretazione conforme. Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata agli articoli 3 e 24 della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale. P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva d' ufficio questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 24, commi 2 e 3, della Costituzione - della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi dall'ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonche', in subordine, della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi dall'ipotesi del quinto comma, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, e, in ulteriore subordine, nella parte in cui ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all' art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato (elettivamente domiciliato presso l'avv. Ivan Esposito del Foro di Prato), al difensore e al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Firenze, 1° luglio 2025 Il Giudice: Attina'