Reg. ord. n. 163 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ordinanza del Tribunale di Trento del 30/06/2025
Tra: P. D. C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 – Disciplina che determina un tendenziale allineamento tra classi di pensioni ab origine distinte tra loro sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto -- Lesione della garanzia previdenziale – Contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo di trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa e, dall’altro, di una perequazione automatica, c.d. a blocchi – Contrasto con il principio di non contraddizione – Lesione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 36 Co. 1
Costituzione Art. 38 Co. 2
legge Art. 1 Co. 478
Udienza Pubblica del 25 febbraio 2026 rel. SAN GIORGIO
Testo dell'ordinanza
N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2025
Ordinanza del 30 giugno 2025 del Tribunale di Trento nel procedimento
civile promosso da P. D., Confederazione generale italiana del lavoro
- CGIL e Sindacato pensionati italiani CGIL contro Istituto nazionale
della previdenza sociale - INPS.
Previdenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo di proporzionalita' stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge n. 448 del 1998 - Denunciate previsioni che ne
dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali
previste, ma calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi" (c.d. sistema "a blocchi"), anziche' sulle
distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (c.d. sistema
"a scaglioni"), come prescritto dalla regola generale di
raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all'art. 1,
comma 478, della legge n. 160 del 2019.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025) art. 1, comma 309; legge 30 dicembre 2023, n. 213
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, comma 135.
(GU n. 38 del 17-09-2025)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Sezione per le controversie di lavoro
Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott.
Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 30 giugno 2025 la seguente
ordinanza
Rilevato in fatto
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 D. P. - premesso
che:
egli, a decorrere dal 1º aprile 2019, e' titolare di pensione
di vecchiaia (VOCUM), a carico dell'I.N.P.S., con importo attuale di
euro 7.268,00 lordi (euro 4.698,00 netti) (doc. 1 fasc. ric.);
egli, in data 13 ottobre 2023, ha presentato all'I.N.P.S.
domanda di ricostituzione reddituale di detta pensione (doc. 2 fasc.
ric.), al fine di ottenere, a far data dal 1º gennaio 2023, la
perequazione secondo la disciplina ex art. 69, comma 1, legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1, comma 478, legge
27 dicembre 2019, n. 160 (che prevede l'indicizzazione per
«scaglioni» o «fasce» di importo del trattamento pensionistico) in
luogo della perequazione secondo la normativa ex art. 1, comma 309,
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (che prevede la limitazione della
piena rivalutazione per «blocchi» ossia in relazione al trattamento
pensionistico complessivamente inteso);
in data 17 ottobre 2023 l'I.N.P.S. ha rigettato la domanda
(doc. 3 fasc. ric.);
egli, in data 23 ottobre 2023, ha proposto ricorso
amministrativo (doc. 3bis fasc. ric.), censurando il «meccanismo di
perequazione» introdotto dall'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 in
quanto «totalmente privo di proporzionalita' e progressivita' e con
effetti di notevole appiattimento dei trattamenti pensionistici di
importo complessivo di poco superiore a ciascuna classe di importo
precedente», ponendosi cosi' «una questione di violazione dell'art. 3
della Costituzione per irrazionalita' interna del sistema»;
in data 4 dicembre 2023 l'I.N.P.S. ha rigettato anche il
ricorso amministrativo (doc. 3ter fasc. ric.), adducendone
l'inammissibilita' atteso che: «Le contestazioni esposte nel ricorso
rinviano a questione di legittimita' costituzionale di una norma di
carattere generale, materia non riconducibile all'ambito di
competenza dell'istituto (art. 8 del regolamento in materia di
ricorsi amministrativi di competenza dei comitati dell'INPS)» - ha
proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda volta ad accertare «il
diritto alla rivalutazione della propria pensione sempre secondo le
percentuali previste dalle due leggi finanziarie [art. 1, comma 309,
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 1, comma 135, legge 30 dicembre
2023, n. 213] ma calcolate per fasce di reddito (c.d. sistema a
scaglioni) e non per trattamento complessivo, con la conseguente
condanna dell'Inps a riliquidare la pensione», «previa rimessione
degli atti alla Corte costituzionale per il vaglio della seguente
questione di costituzionalita' "se l'art. 1, comma 309, legge n.
197/2022 e l'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 siano in contrasto
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui
dispongono la perequazione automatica delle pensioni con percentuali
calcolate sul trattamento complessivo anziche' sulle distinte fasce
economiche (c.d. sistema a scaglioni) proprie del trattamento
medesimo"».
In data 23 settembre 2024 l'I.N.P.S. si e' costituito in
giudizio.
In data 26 settembre 2024 CGIL - Confederazione generale italiana
del lavoro e SPI/CGIL - Sindacato pensionati italiani CGIL hanno
depositato «atto di intervento adesivo ex art. 419 del codice di
procedura civile».
Ritenuto in diritto
Viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (1) e
dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (2) , nelle
parti in cui - in contrasto con l'art. 36, comma 1, della
Costituzione strettamente connesso all'art. 38, comma 2,
della Costituzione e con l'art. 3, comma 1, della Costituzione -
dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici
secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a
blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo» degli stessi
trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla
«regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica»
(cosi' Corte costituzionale sentenza n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1
del «Considerato in diritto» (3) ) contenuta nell' art. 1, comma 478,
legge 27 dicembre 2019, n. 160 («...l'indice di rivalutazione
automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo
stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448: a) nella misura del... per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici fino a ... volte il trattamento minimo INPS»).
Sulla rilevanza nel giudizio a quo
Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente
dalla soluzione della suddetta questione di legittimita'
costituzionale.
Infatti il diritto, affermato dal ricorrente (sul quale
convergono il petitum mediato e la causa petendi che identificano
l'azione da lui esercitata), alla perequazione automatica del proprio
trattamento pensionistico secondo il sistema «a scaglioni», in luogo
di quello «a blocchi» (nelle accezioni illustrate nel paragrafo
precedente), presuppone, quanto al profilo normativo,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge n.
197/2022 e dell'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, che prevedono,
in via derogatoria, il secondo di quei due sistemi (tant'e' vero che
il petitum immediato comprende anche la «previa rimessione degli atti
alla Corte costituzionale» in proposito) e la conseguente
applicazione della regola generale ex art. 1, comma 478, legge n.
160/2019, che prescrive il primo.
Quindi, se la questione di illegittimita' costituzionale qui
sollevata fosse fondata, la domanda proposta dal ricorrente nel
giudizio a quo meriterebbe di essere accolta; nell'ipotesi contraria
dovrebbe essere rigettata.
Il ricorrente ha depositato un elaborato tecnico (doc. 5), da cui
emerge che egli ha percepito un rateo mensile di pensione liquidato
dall'I.N.P.S. secondo il sistema «a blocchi» inferiore di euro 170,30
nell'anno 2023 e di euro 316,80 nell'anno 2024 rispetto al rateo
mensile di pensione se liquidato secondo il sistema «a scaglioni».
Sulla non manifesta infondatezza
§1.
E' necessario, ovviamente, prendere le mosse dagli insegnamenti
che la Corte costituzionale ha impartito nell'esaminare le questioni,
portate alla sua attenzione, di illegittimita' costituzionale degli
interventi legislativi (il primo risale all'art. 59, comma 13, legge
27 dicembre 1997, n. 449) volti a rallentare la dinamica perequativa
dei trattamenti pensionistici, disciplinata inizialmente prevista
dall'art. 10, legge 21 luglio 1965, n. 903 e successivamente
dall'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' modificata
dall'art. 11, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a
seguito dell'eliminazione dell'aggancio agli aumenti salariali, le
cui regole generali sono attualmente costituite dall'art. 34, comma
1, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosi' Corte costituzionale
sentenza n. 19 del 2025, punto 7) e dall'art. 1, comma 478, legge n.
160/2019 (cosi', come gia' ricordato, Corte costituzionale sentenza
n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1).
a)
«La perequazione automatica e' uno strumento di natura tecnica
volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti
pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche» (sent. n. 19
del 2025, punto 10; sentenza n. 34 del 2020, punto 15.2; sentenza n.
250 del 2017, punto 6.51; sentenza n. 70 del 2015, punti 5 e 8).
b)
i)
In ordine ai trattamenti pensionistici la garanzia della
perequazione automatica e' imposta dai principi di proporzionalita'
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal titolare durante la
sua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso
un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36, comma 1, della
Costituzione in ragione della natura di retribuzione differita che
possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto
8), nonche' dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in
caso di invalidita' e vecchiaia ex art. 38, comma 2, della
Costituzione, «quest'ultimo da intendersi quale espressione certa,
anche se non esplicita, del principio di solidarieta' di cui all'art.
2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di
eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della
Costituzione» (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del
2015, punto 10), cosi' da evitare disparita' di trattamento in danno
dei destinatari dei trattamenti pensionistici; quindi, in ragione
delle finalita' che perseguono, i principi costituzionali ex art. 36,
comma 1 e 38 comma 2 sono «strettamente connessi» (sent. n. 70 del
2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati), tanto da configurarsi «un
nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione» (sent. n. 70 del
2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati);
ii)
«proporzionalita' e adeguatezza non devono sussistere soltanto al
momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate
anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto
della moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi
richiamati);
iii)
la necessita' che i trattamenti pensionistici siano proporzionati
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal titolare durante la
sua vita lavorativa, sufficienti ad assicurargli un'esistenza libera
e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' e
vecchiaia si fa tanto piu' pressante quanto piu' si allunga la
speranza di vita (sent. n. 70 del 2015, punto 8);
iv)
il rispetto dei principi di proporzionalita', sufficienza e
adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non impone «un'automatica e
integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima
retribuzione» - sebbene «dal canone dell'art. 36 consegu[a]
l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza
alle retribuzioni del servizio attivo» (sent. n. 70 del 2015, punto 8
e precedenti ivi richiamati) - vale a dire non implica «un rigido
parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione e quella di cui all'art. 36, primo comma, della
Costituzione, tenuto conto che la prima e' agganciata alla seconda
non in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sent. n. 19
del 2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2. e
precedenti ivi richiamati);
inoltre «non sussiste un imperativo costituzionale che imponga
l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici» (sent. n.
19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi richiamati);
c)
i)
In ordine ai trattamenti pensionistici afferenti alle
assicurazioni obbligatorie in caso di invalidita' e vecchiaia e' al
legislatore che «spetta intervenire per determinare in concreto il
quantum di tutela di volta in volta necessario» (sent. n. 19 del
2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70
del 2015, punto 8);
ii)
i principi di proporzionalita', sufficienza e adeguatezza dei
trattamenti di quiescenza non attribuiscono una tutela assoluta e
incondizionata all'interesse dei pensionati alla conservazione del
potere di acquisto dell'importo loro attribuito in sede di
liquidazione in quanto «incontrano pur sempre il limite delle risorse
effettivamente disponibili» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e 12.2.;
sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70 del 2015, punto
8);
iii)
quindi al legislatore e' riservata, nello stabilire in concreto
le variazioni perequative dell'ammontare dei trattamenti
pensionistici, una sfera di discrezionalita' che e' tenuto ad
esercitare mediante un bilanciamento di valori consistente nel
ponderare l'interesse dei pensionati al mantenimento di trattamenti
proporzionati alla quantita' e qualita' del lavoro prestati dai
titolare durante la loro vita lavorativa, sufficienti ad assicurare
loro un'esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita
in caso di invalidita' e vecchiaia, e l'interesse generale afferente
alle esigenze di bilancio (sent. n. 19 del 2025, punto 12.2.;
sentenza 34 del 2020, punto 15.2.; sentenza n. 70 del 2015, punto 8),
costituendo entrambi «interessi finanziariamente condizionati» (sent.
n. 19 del 2025, punto 12.4.);
in definitiva «la garanzia della perequazione» secondo i principi
di proporzionalita', sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di
quiescenza «non annulla la discrezionalita' del legislatore nella
determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta
necessario alla luce delle risorse effettivamente disponibili» (sent.
n. 19 del 2025, punto 10);
iv)
nell'esercitare la discrezionalita' che gli e' riservata il
legislatore deve «osservare un vincolo di ragionevolezza», cosi' che
«sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali
deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico,
alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la
garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della
persona» (sent. 70 del 2015, punto 8; sentenza n. 316 del 2010, punto
3.2.; sentenza n. 30 del 2004, punto 2 e precedenti ivi richiamati);
v)
ne discende «la necessita' di verificare nel merito le scelte di
volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di
rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il
contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono» (sent.
n. 234 del 2020, punto 15.2.1. e precedenti ivi citati);
e' quindi necessario «scrutinare ciascun provvedimento nella sua
singolarita' e in relazione al quadro storico in cui esse si
inserisce» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi citati);
vi)
«Nell'ambito di questa verifica assume un ruolo essenziale la
considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al
loro importo, atteso che le pensioni piu' elevate presentano margini
piu' ampi di resistenza all'erosione inflattiva, e l'esigenza di una
rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario e',
dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di piu'
basso importo» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.2. e precedenti ivi
citati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10);
«Nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi
della perequazione viene in rilievo, oltre al dato quantitativo,
anche quello economico-finanziario che motiva la scelta del
legislatore, poiche' il sacrificio dell'interesse dei pensionati alla
conservazione del potere di acquisto degli assegni, in particolar
modo dei piu' modesti, non puo' dirsi ragionevole quando le esigenze
finanziarie sottese all'intervento di limitazione della rivalutazione
siano non illustrate in dettaglio.
Occorre quindi una motivazione sostenuta da valutazioni della
situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad
esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure
legislative» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.3. e precedenti ivi
citati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10;);
«Sussiste infine un limite di ordine temporale, poiche' la
sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero
la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo,
esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili
principi di ragionevolezza e proporzionalita'»; invero anche le
pensioni di maggiore consistenza «potrebbero non essere
sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere
d'acquisto della moneta.
Cio' anche in considerazione dell'effetto di "trascinamento", che
rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del
potere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che le
successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore
reale originario, bensi' sull'ultimo importo nominale, che dal
mancato adeguamento e' gia' stato intaccato» (sent. n. 234 del 2020,
punto 15.2.4. e precedenti ivi citati).
§2.
Il ricorrente sostiene che la perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici secondo percentuali inferiori al 100 e
calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), determina, contrariamente a
quanto accade se calcolate sulle distinte «fasce di importo» degli
stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), effetti di
«schiacciamento dei trattamenti e di allineamento dei medesimi per
diverse classi reddituali; classi originariamente diversificate in
sede di prima liquidazione» (pag. 8 dell'atto introduttivo);
in particolare, per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma
309, legge n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023,
«il risultato finale porta gia' alla fine del 2023 ed ancor piu' nel
2024 ad eguagliare diverse classi di trattamento laddove all'origine
quei trattamenti erano graduati perche' calibrati su diverse storie
retributive e distinti montanti contributivi» (pag. 8 dell'atto
introduttivo).
A comprova ha prodotto un elaborato (doc. 4) da cui emerge che:
gli importi di pensione, che originariamente variavano da
euro 2.101,00 a euro 2.125,00 vengono allineati a euro 2.271,75 nel
2023 e a euro 2.394 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di
tre classi di reddito (pag. 5, tabella 2);
gli importi di pensione, che originariamente variavano da
euro 2.627,00 a euro 2.692,00 vengono allineati a euro 2.807,70 nel
2023 e a euro 2.936,60 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di
quattro classi di reddito (sempre pag. 5, tabella 2);
gli importi di pensione che originariamente variavano da euro
4.203,00 a euro 4.236,00 vengono allineati a euro 4.363,05 nel 2023 e
a euro 4.473,00 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di
quattro classi di reddito (pag. 7, tabella 3);
A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, formulata da
questo giudice con ordinanza pronunciata all'udienza del 16 gennaio
2025, parte ricorrente ha cosi' dedotto in memoria depositata in data
3 marzo 2025:
«... si illustrano tre casi di perequazione, in via
matematica, per dimostrare gli effetti
di sorpasso del trattamento inferiore rispetto a quello
superiore
di successivo allineamento delle diverse classi di
trattamento in ragione della clausola di garanzia...
di trascinamento nel corso del tempo di tali valori
appiattiti
Si prendano a tal proposito tre titolari di trattamento
pensionistico nel 2022 di importo pari, rispettivamente, a:
2.626,90 euro lordi mensili (pensionato 1);
2.627,00 euro lordi mensili (pensionato 2);
2.692,00 euro lordi mensili (pensionato 3).
Dal 1° gennaio 2023 il meccanismo di perequazione, come disposto
dalla legge di bilancio n. 197/2022 per l'anno 2023, e' stato
applicato secondo il seguente schema (v. n/s ricorso pagg. 6-8).
Schema di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 (legge di
bilancio anno 2023)
Al trattamento pensionistico del pensionato 1, di importo
compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, spetta la
rivalutazione nella misura del 6,885% (85% del tasso di
indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e aumenta da
2.626,90 euro del 2022 a 2.807,75 euro mensili nel 2023 (il calcolo
matematico nella tabella 1).
Tabella 1
=================================================
| Â importo pensione mensile | |
| anno 2022, euro | Â 2.626,90 |
+===========================+===================+
|Â importo compreso tra 4 e 5| |
|volte il minimo, % LB |Â 85% |
+---------------------------+-------------------+
|Â percentuale di | |
|rivalutazione da attribuire|Â 6,885% |
+---------------------------+-------------------+
|Â incremento pensione per | |
|perequazione |Â 180,86 |
+---------------------------+-------------------+
|Â importo pensione mensile | |
|anno 2023, euro |Â 2.807,75 |
+---------------------------+-------------------+
Al trattamento pensionistico del pensionato 2, di importo
compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la
rivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di
indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato
nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a 2.739,78
euro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia
secondo cui l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato (v.
nota 2 di pag. 6 del ricorso), il trattamento del pensionato 2 viene
aumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili
(il calcolo matematico nella tabella 2).
Tabella 2
=================================================
| Â importo pensione mensile | |
| anno 2022, euro | Â 2.627,00 |
+===========================+===================+
|Â importo compreso tra 5 e 6| |
|volte il minimo, % LB |Â 53% |
+---------------------------+-------------------+
|Â percentuale di | |
|rivalutazione da attribuire|Â 4,293% |
+---------------------------+-------------------+
|Â incremento pensione | |
|spettante per perequazione |Â 112,78 |
+---------------------------+-------------------+
|Â importo pensione mensile | |
|anno 2023, euro |Â 2.739,78 |
+---------------------------+-------------------+
|Â norma di salvaguardia |Â 67,98 |
+---------------------------+-------------------+
|Â importo pensione mensile | |
|anno 2023, euro |Â 2.807,76 |
+---------------------------+-------------------+
Al trattamento pensionistico del pensionato 3, di importo
compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la
rivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di
indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato
nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a 2.807,57
euro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia
secondo cui l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato, il
trattamento del pensionato 3 viene aumentato, nel 2023, a 2.807,76
euro mensili (il calcolo matematico nella tabella 3).
Tabella 3
=================================================
| Â importo pensione mensile | |
| anno 2022, euro | Â 2.692,00 |
+===========================+===================+
|Â importo compreso tra 5 e 6| |
|volte il minimo, % LB |Â 53% |
+---------------------------+-------------------+
|Â percentuale di | |
|rivalutazione da attribuire|Â 4,293% |
+---------------------------+-------------------+
|Â incremento pensione | |
|spettante per perequazione |Â 115,57 |
+---------------------------+-------------------+
|Â importo pensione mensile | |
|anno 2023, euro |Â 2.807,57 |
+---------------------------+-------------------+
|Â norma di salvaguardia |Â 0,19 |
+---------------------------+-------------------+
|Â importo pensione mensile | |
|anno 2023, euro |Â 2.807,76 |
+---------------------------+-------------------+
Confrontando il caso n. 1 con il caso n. 2 si vede l'effetto di
sorpasso del primo rispetto al secondo (giunto ad euro 2.807,75
rispetto a euro 2.739,78); sorpasso poi corretto dalla clausola di
garanzia di parificazione.
Si vede altresi' l'effetto di appiattamento del caso n. 3
rispetto al caso n. 1. Ed infatti nel 2022, l'importo del trattamento
pensionistico del pensionato 3 era di 2.692,00 euro mensili, mentre
l'importo del trattamento del pensionato 1 era di 2.626,90 euro
mensili. Nel 2023 gli importi dei due trattamenti sono perfettamente
identici: 2.807,76 e tali resteranno permanentemente nel futuro.
Rispetto al pensionato 1, il pensionato 3 ha dunque subito uno
schiacciamento ed un allineamento con una perdita di 65,10 euro
mensili di differenziale pensionistico (2.692,00 - 2.626,90) pari a
846,30 euro annui.
D'altra parte negli anni successivi al 2023 la perdita di 65,10
euro aumenta per il semplice fatto che il differenziale perduto non
sara' piu' oggetto di recupero e di rivalutazione futura, con un
conseguente effetto di trascinamento».
§3.
a)
Preliminarmente e' necessario evidenziare che la legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti
pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd.
sistema «a blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo»
degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto
dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione
pensionistica contenuta nell' art. 1, comma 478, legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' questione diversa e distinta da quella che concerne
la legittimita' costituzionale delle medesime norme nelle parti in
cui prevedono aliquote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici
che decurtano la perequazione per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
(4) e che e' gia' stata esaminata dalla sentenza Corte
costituzionale n. 19 del 2025, la quale ha dichiarato «non fondate le
questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dalla Corte dei
conti, sez. giurisd. per le Regioni Campania e Toscana, in
riferimento, complessivamente, agli articoli 1, primo comma, 3, 4,
secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il
quale stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici e' riconosciuta integralmente solo per
quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo
INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata
in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque
volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei
volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra
le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti
nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32%
per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo» (cosi'
nell'ambito della massima ufficiale n. 46652).
In proposito appare condivisibile l'assunto, svolto dal
ricorrente nella memoria (pag. 5-6) depositata in data 4 marzo 2025
(quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 19 del
2025), secondo cui le questioni oggetto dei precedenti della Corte
costituzionale citate dall'I.N.P.S. nella propria memoria di
costituzione «contestavano la legittimita' costituzionale delle
aliquote decrescenti di rivalutazione, non gia' il sistema "per
blocchi". La questione ora posta all'esame di codesto... giudice e'
invece nuova: non si tratta di discutere se sia legittimo un sistema
di parziale rivalutazione ne' se il sacrificio imposto ai pensionati
sia eccessivo e neanche se sia vero che tutti i risparmi rimangono
"endoprevidenziali" e non a generico beneficio dell'erario; si tratta
invece di verificare se, ferme restando le aliquote decrescenti di
rivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse
aliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello di applicare
una sola aliquota commisurata all'ammontare complessivo del
trattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata
soglia».
b)
Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in cui, in contrasto con l'art. 36, comma 1, strettamente connesso
all'art. 38, comma 2 della Costituzione, dispongono la perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi
previste, ma calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche' sulle
distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a
scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento
della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1, comma 478,
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al momento
della collocazione a riposo del lavoratore deve conformarsi ai
principi di proporzionalita' alla quantita' e qualita' del lavoro
prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza
ad assicurare allo stesso un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36,
comma 1, della Costituzione, in ragione della natura di retribuzione
differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del
2015, punto 8), nonche' dal principio di adeguatezza alle esigenze di
vita in caso di invalidita' e vecchiaia ex art. 38, comma 2, della
Costituzione (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del
2015, punto 10).
Il «nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione» (sent. n. 70
del 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati) comporta che la
liquidazione del trattamento pensionistico al momento della
collocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque in grado
di esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo
quei precetti costituzionali «un'automatica e integrale coincidenza
tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione» - sentenza n.
70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in termini simili
sentenza n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto
15.2). «Proporzionalita' e adeguatezza non devono sussistere soltanto
al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente
assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere
d'acquisto della moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti
ivi richiamati).
Invece, come comprovato sub §2., dalla perequazione automatica
dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali calcolate «con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd.
sistema «a blocchi») derivano, in via tendenziale, allineamenti tra
classi di pensione ab origine distinte sotto il profilo quantitativo,
con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti.
Quindi, all'esito della perequazione mediante il sistema «a
blocchi», venendo meno le differenze di reddito esistenti tra i
pensionati all'epoca della liquidazione dei trattamenti, la pensione
di coloro che percepivano in quel momento un ammontare superiore
risulta, in contrasto con l'art. 36, comma 1, della Costituzione
strettamente connesso all'art. 38, comma 2, della Costituzione, non
piu' proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro da loro
prestato durante le rispettive vite lavorative.
c)
Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in cui, in contrasto con l'art. 3, comma 1 della Costituzione,
dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici
secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a
blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo» degli stessi
trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola
generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica
contenuta nell'art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta
con «il principio di non contraddizione sancito dal primo comma
dell'art. 3 della Costituzione» la contemporanea vigenza, da un lato,
di sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici che si
riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione
accreditata nel corso dell'intera vita lavorativa, e, dall'altro, di
una perequazione automatica, quale quella «a blocchi», che conduce
all'allineamento di classi di pensione quantitativamente distinte
all'epoca della liquidazione e al correlativo appiattimento dei
trattamenti.
(1) Nel testo modificato dall'art. 1 comma 134 legge 30.12.2023, n.
213: "309. Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente
pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS,
nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i
trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo
e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per
le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,
l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del
47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a otto volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,
l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del
32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS"
(2) "135. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella
misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente
numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del
53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni
di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente
numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del
47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a otto volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero,
l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del
22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS"
(3) Tutte le successive citazioni delle sentenze della Consulta si
riferiranno al «Considerato in diritto».
(4) - nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS; - nella misura del 53 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS; - nella misura del 47 per cento per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il
trattamento minimo INPS; - nella misura del 37 per cento per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il
trattamento minimo INPS; - nella misura del 32 per cento (del 22
per cento in ordine all'anno 2024) per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il
trattamento minimo INPS
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in cui - in contrasto con l'art. 36, comma 1, della Costituzione
strettamente connesso all'art. 38, comma 2, della Costituzione e con
l'art. 3, comma 1, della Costituzione - dispongono la perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi
previste, ma calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche' sulle
distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a
scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento
della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1, comma 478,
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il giudizio in corso.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Trento, in data 30 giugno 2025
Il Giudice: Flaim
Il Funzionario giudiziario: Tabarelli