Reg. ord. n. 163 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38
Ordinanza del Tribunale di Trento del 30/06/2025
Tra: P. D. C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 – Disciplina che determina un tendenziale allineamento tra classi di pensioni ab origine distinte tra loro sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto -- Lesione della garanzia previdenziale – Contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo di trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa e, dall’altro, di una perequazione automatica, c.d. a blocchi – Contrasto con il principio di non contraddizione – Lesione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 36 Co. 1
Costituzione Art. 38 Co. 2
legge Art. 1 Co. 478
Testo dell'ordinanza
N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2025 Ordinanza del 30 giugno 2025 del Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da P. D., Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL e Sindacato pensionati italiani CGIL contro Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS. Previdenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalita' stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 - Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" (c.d. sistema "a blocchi"), anziche' sulle distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (c.d. sistema "a scaglioni"), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) art. 1, comma 309; legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, comma 135. (GU n. 38 del 17-09-2025) TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione per le controversie di lavoro Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 30 giugno 2025 la seguente ordinanza Rilevato in fatto Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 D. P. - premesso che: egli, a decorrere dal 1º aprile 2019, e' titolare di pensione di vecchiaia (VOCUM), a carico dell'I.N.P.S., con importo attuale di euro 7.268,00 lordi (euro 4.698,00 netti) (doc. 1 fasc. ric.); egli, in data 13 ottobre 2023, ha presentato all'I.N.P.S. domanda di ricostituzione reddituale di detta pensione (doc. 2 fasc. ric.), al fine di ottenere, a far data dal 1º gennaio 2023, la perequazione secondo la disciplina ex art. 69, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che prevede l'indicizzazione per «scaglioni» o «fasce» di importo del trattamento pensionistico) in luogo della perequazione secondo la normativa ex art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (che prevede la limitazione della piena rivalutazione per «blocchi» ossia in relazione al trattamento pensionistico complessivamente inteso); in data 17 ottobre 2023 l'I.N.P.S. ha rigettato la domanda (doc. 3 fasc. ric.); egli, in data 23 ottobre 2023, ha proposto ricorso amministrativo (doc. 3bis fasc. ric.), censurando il «meccanismo di perequazione» introdotto dall'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 in quanto «totalmente privo di proporzionalita' e progressivita' e con effetti di notevole appiattimento dei trattamenti pensionistici di importo complessivo di poco superiore a ciascuna classe di importo precedente», ponendosi cosi' «una questione di violazione dell'art. 3 della Costituzione per irrazionalita' interna del sistema»; in data 4 dicembre 2023 l'I.N.P.S. ha rigettato anche il ricorso amministrativo (doc. 3ter fasc. ric.), adducendone l'inammissibilita' atteso che: «Le contestazioni esposte nel ricorso rinviano a questione di legittimita' costituzionale di una norma di carattere generale, materia non riconducibile all'ambito di competenza dell'istituto (art. 8 del regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati dell'INPS)» - ha proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda volta ad accertare «il diritto alla rivalutazione della propria pensione sempre secondo le percentuali previste dalle due leggi finanziarie [art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213] ma calcolate per fasce di reddito (c.d. sistema a scaglioni) e non per trattamento complessivo, con la conseguente condanna dell'Inps a riliquidare la pensione», «previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il vaglio della seguente questione di costituzionalita' "se l'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e l'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 siano in contrasto con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui dispongono la perequazione automatica delle pensioni con percentuali calcolate sul trattamento complessivo anziche' sulle distinte fasce economiche (c.d. sistema a scaglioni) proprie del trattamento medesimo"». In data 23 settembre 2024 l'I.N.P.S. si e' costituito in giudizio. In data 26 settembre 2024 CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro e SPI/CGIL - Sindacato pensionati italiani CGIL hanno depositato «atto di intervento adesivo ex art. 419 del codice di procedura civile». Ritenuto in diritto Viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (1) e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (2) , nelle parti in cui - in contrasto con l'art. 36, comma 1, della Costituzione strettamente connesso all'art. 38, comma 2, della Costituzione e con l'art. 3, comma 1, della Costituzione - dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla «regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica» (cosi' Corte costituzionale sentenza n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1 del «Considerato in diritto» (3) ) contenuta nell' art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160 («...l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del... per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a ... volte il trattamento minimo INPS»). Sulla rilevanza nel giudizio a quo Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale. Infatti il diritto, affermato dal ricorrente (sul quale convergono il petitum mediato e la causa petendi che identificano l'azione da lui esercitata), alla perequazione automatica del proprio trattamento pensionistico secondo il sistema «a scaglioni», in luogo di quello «a blocchi» (nelle accezioni illustrate nel paragrafo precedente), presuppone, quanto al profilo normativo, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, che prevedono, in via derogatoria, il secondo di quei due sistemi (tant'e' vero che il petitum immediato comprende anche la «previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale» in proposito) e la conseguente applicazione della regola generale ex art. 1, comma 478, legge n. 160/2019, che prescrive il primo. Quindi, se la questione di illegittimita' costituzionale qui sollevata fosse fondata, la domanda proposta dal ricorrente nel giudizio a quo meriterebbe di essere accolta; nell'ipotesi contraria dovrebbe essere rigettata. Il ricorrente ha depositato un elaborato tecnico (doc. 5), da cui emerge che egli ha percepito un rateo mensile di pensione liquidato dall'I.N.P.S. secondo il sistema «a blocchi» inferiore di euro 170,30 nell'anno 2023 e di euro 316,80 nell'anno 2024 rispetto al rateo mensile di pensione se liquidato secondo il sistema «a scaglioni». Sulla non manifesta infondatezza §1. E' necessario, ovviamente, prendere le mosse dagli insegnamenti che la Corte costituzionale ha impartito nell'esaminare le questioni, portate alla sua attenzione, di illegittimita' costituzionale degli interventi legislativi (il primo risale all'art. 59, comma 13, legge 27 dicembre 1997, n. 449) volti a rallentare la dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, disciplinata inizialmente prevista dall'art. 10, legge 21 luglio 1965, n. 903 e successivamente dall'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' modificata dall'art. 11, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a seguito dell'eliminazione dell'aggancio agli aumenti salariali, le cui regole generali sono attualmente costituite dall'art. 34, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosi' Corte costituzionale sentenza n. 19 del 2025, punto 7) e dall'art. 1, comma 478, legge n. 160/2019 (cosi', come gia' ricordato, Corte costituzionale sentenza n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1). a) «La perequazione automatica e' uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche» (sent. n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 34 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 250 del 2017, punto 6.51; sentenza n. 70 del 2015, punti 5 e 8). b) i) In ordine ai trattamenti pensionistici la garanzia della perequazione automatica e' imposta dai principi di proporzionalita' alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36, comma 1, della Costituzione in ragione della natura di retribuzione differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto 8), nonche' dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in caso di invalidita' e vecchiaia ex art. 38, comma 2, della Costituzione, «quest'ultimo da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarieta' di cui all'art. 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione» (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del 2015, punto 10), cosi' da evitare disparita' di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici; quindi, in ragione delle finalita' che perseguono, i principi costituzionali ex art. 36, comma 1 e 38 comma 2 sono «strettamente connessi» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati), tanto da configurarsi «un nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione» (sent. n. 70 del 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati); ii) «proporzionalita' e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati); iii) la necessita' che i trattamenti pensionistici siano proporzionati alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa, sufficienti ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' e vecchiaia si fa tanto piu' pressante quanto piu' si allunga la speranza di vita (sent. n. 70 del 2015, punto 8); iv) il rispetto dei principi di proporzionalita', sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non impone «un'automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione» - sebbene «dal canone dell'art. 36 consegu[a] l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati) - vale a dire non implica «un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione e quella di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione, tenuto conto che la prima e' agganciata alla seconda non in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sent. n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2. e precedenti ivi richiamati); inoltre «non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi richiamati); c) i) In ordine ai trattamenti pensionistici afferenti alle assicurazioni obbligatorie in caso di invalidita' e vecchiaia e' al legislatore che «spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario» (sent. n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70 del 2015, punto 8); ii) i principi di proporzionalita', sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non attribuiscono una tutela assoluta e incondizionata all'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto dell'importo loro attribuito in sede di liquidazione in quanto «incontrano pur sempre il limite delle risorse effettivamente disponibili» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e 12.2.; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70 del 2015, punto 8); iii) quindi al legislatore e' riservata, nello stabilire in concreto le variazioni perequative dell'ammontare dei trattamenti pensionistici, una sfera di discrezionalita' che e' tenuto ad esercitare mediante un bilanciamento di valori consistente nel ponderare l'interesse dei pensionati al mantenimento di trattamenti proporzionati alla quantita' e qualita' del lavoro prestati dai titolare durante la loro vita lavorativa, sufficienti ad assicurare loro un'esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' e vecchiaia, e l'interesse generale afferente alle esigenze di bilancio (sent. n. 19 del 2025, punto 12.2.; sentenza 34 del 2020, punto 15.2.; sentenza n. 70 del 2015, punto 8), costituendo entrambi «interessi finanziariamente condizionati» (sent. n. 19 del 2025, punto 12.4.); in definitiva «la garanzia della perequazione» secondo i principi di proporzionalita', sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza «non annulla la discrezionalita' del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario alla luce delle risorse effettivamente disponibili» (sent. n. 19 del 2025, punto 10); iv) nell'esercitare la discrezionalita' che gli e' riservata il legislatore deve «osservare un vincolo di ragionevolezza», cosi' che «sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sent. 70 del 2015, punto 8; sentenza n. 316 del 2010, punto 3.2.; sentenza n. 30 del 2004, punto 2 e precedenti ivi richiamati); v) ne discende «la necessita' di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.1. e precedenti ivi citati); e' quindi necessario «scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarita' e in relazione al quadro storico in cui esse si inserisce» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi citati); vi) «Nell'ambito di questa verifica assume un ruolo essenziale la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni piu' elevate presentano margini piu' ampi di resistenza all'erosione inflattiva, e l'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario e', dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di piu' basso importo» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.2. e precedenti ivi citati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10); «Nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi della perequazione viene in rilievo, oltre al dato quantitativo, anche quello economico-finanziario che motiva la scelta del legislatore, poiche' il sacrificio dell'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto degli assegni, in particolar modo dei piu' modesti, non puo' dirsi ragionevole quando le esigenze finanziarie sottese all'intervento di limitazione della rivalutazione siano non illustrate in dettaglio. Occorre quindi una motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.3. e precedenti ivi citati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10;); «Sussiste infine un limite di ordine temporale, poiche' la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalita'»; invero anche le pensioni di maggiore consistenza «potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Cio' anche in considerazione dell'effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensi' sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento e' gia' stato intaccato» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.4. e precedenti ivi citati). §2. Il ricorrente sostiene che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo percentuali inferiori al 100 e calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), determina, contrariamente a quanto accade se calcolate sulle distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), effetti di «schiacciamento dei trattamenti e di allineamento dei medesimi per diverse classi reddituali; classi originariamente diversificate in sede di prima liquidazione» (pag. 8 dell'atto introduttivo); in particolare, per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, «il risultato finale porta gia' alla fine del 2023 ed ancor piu' nel 2024 ad eguagliare diverse classi di trattamento laddove all'origine quei trattamenti erano graduati perche' calibrati su diverse storie retributive e distinti montanti contributivi» (pag. 8 dell'atto introduttivo). A comprova ha prodotto un elaborato (doc. 4) da cui emerge che: gli importi di pensione, che originariamente variavano da euro 2.101,00 a euro 2.125,00 vengono allineati a euro 2.271,75 nel 2023 e a euro 2.394 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di tre classi di reddito (pag. 5, tabella 2); gli importi di pensione, che originariamente variavano da euro 2.627,00 a euro 2.692,00 vengono allineati a euro 2.807,70 nel 2023 e a euro 2.936,60 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di quattro classi di reddito (sempre pag. 5, tabella 2); gli importi di pensione che originariamente variavano da euro 4.203,00 a euro 4.236,00 vengono allineati a euro 4.363,05 nel 2023 e a euro 4.473,00 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di quattro classi di reddito (pag. 7, tabella 3); A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, formulata da questo giudice con ordinanza pronunciata all'udienza del 16 gennaio 2025, parte ricorrente ha cosi' dedotto in memoria depositata in data 3 marzo 2025: «... si illustrano tre casi di perequazione, in via matematica, per dimostrare gli effetti di sorpasso del trattamento inferiore rispetto a quello superiore di successivo allineamento delle diverse classi di trattamento in ragione della clausola di garanzia... di trascinamento nel corso del tempo di tali valori appiattiti Si prendano a tal proposito tre titolari di trattamento pensionistico nel 2022 di importo pari, rispettivamente, a: 2.626,90 euro lordi mensili (pensionato 1); 2.627,00 euro lordi mensili (pensionato 2); 2.692,00 euro lordi mensili (pensionato 3). Dal 1° gennaio 2023 il meccanismo di perequazione, come disposto dalla legge di bilancio n. 197/2022 per l'anno 2023, e' stato applicato secondo il seguente schema (v. n/s ricorso pagg. 6-8). Schema di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 (legge di bilancio anno 2023) Al trattamento pensionistico del pensionato 1, di importo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, spetta la rivalutazione nella misura del 6,885% (85% del tasso di indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e aumenta da 2.626,90 euro del 2022 a 2.807,75 euro mensili nel 2023 (il calcolo matematico nella tabella 1). Tabella 1 ================================================= |  importo pensione mensile | | | anno 2022, euro |  2.626,90 | +===========================+===================+ | importo compreso tra 4 e 5| | |volte il minimo, % LB | 85% | +---------------------------+-------------------+ | percentuale di | | |rivalutazione da attribuire| 6,885% | +---------------------------+-------------------+ | incremento pensione per | | |perequazione | 180,86 | +---------------------------+-------------------+ | importo pensione mensile | | |anno 2023, euro | 2.807,75 | +---------------------------+-------------------+ Al trattamento pensionistico del pensionato 2, di importo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la rivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a 2.739,78 euro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia secondo cui l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato (v. nota 2 di pag. 6 del ricorso), il trattamento del pensionato 2 viene aumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili (il calcolo matematico nella tabella 2). Tabella 2 ================================================= |  importo pensione mensile | | | anno 2022, euro |  2.627,00 | +===========================+===================+ | importo compreso tra 5 e 6| | |volte il minimo, % LB | 53% | +---------------------------+-------------------+ | percentuale di | | |rivalutazione da attribuire| 4,293% | +---------------------------+-------------------+ | incremento pensione | | |spettante per perequazione | 112,78 | +---------------------------+-------------------+ | importo pensione mensile | | |anno 2023, euro | 2.739,78 | +---------------------------+-------------------+ | norma di salvaguardia | 67,98 | +---------------------------+-------------------+ | importo pensione mensile | | |anno 2023, euro | 2.807,76 | +---------------------------+-------------------+ Al trattamento pensionistico del pensionato 3, di importo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la rivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a 2.807,57 euro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia secondo cui l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato, il trattamento del pensionato 3 viene aumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili (il calcolo matematico nella tabella 3). Tabella 3 ================================================= |  importo pensione mensile | | | anno 2022, euro |  2.692,00 | +===========================+===================+ | importo compreso tra 5 e 6| | |volte il minimo, % LB | 53% | +---------------------------+-------------------+ | percentuale di | | |rivalutazione da attribuire| 4,293% | +---------------------------+-------------------+ | incremento pensione | | |spettante per perequazione | 115,57 | +---------------------------+-------------------+ | importo pensione mensile | | |anno 2023, euro | 2.807,57 | +---------------------------+-------------------+ | norma di salvaguardia | 0,19 | +---------------------------+-------------------+ | importo pensione mensile | | |anno 2023, euro | 2.807,76 | +---------------------------+-------------------+ Confrontando il caso n. 1 con il caso n. 2 si vede l'effetto di sorpasso del primo rispetto al secondo (giunto ad euro 2.807,75 rispetto a euro 2.739,78); sorpasso poi corretto dalla clausola di garanzia di parificazione. Si vede altresi' l'effetto di appiattamento del caso n. 3 rispetto al caso n. 1. Ed infatti nel 2022, l'importo del trattamento pensionistico del pensionato 3 era di 2.692,00 euro mensili, mentre l'importo del trattamento del pensionato 1 era di 2.626,90 euro mensili. Nel 2023 gli importi dei due trattamenti sono perfettamente identici: 2.807,76 e tali resteranno permanentemente nel futuro. Rispetto al pensionato 1, il pensionato 3 ha dunque subito uno schiacciamento ed un allineamento con una perdita di 65,10 euro mensili di differenziale pensionistico (2.692,00 - 2.626,90) pari a 846,30 euro annui. D'altra parte negli anni successivi al 2023 la perdita di 65,10 euro aumenta per il semplice fatto che il differenziale perduto non sara' piu' oggetto di recupero e di rivalutazione futura, con un conseguente effetto di trascinamento». §3. a) Preliminarmente e' necessario evidenziare che la legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell' art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' questione diversa e distinta da quella che concerne la legittimita' costituzionale delle medesime norme nelle parti in cui prevedono aliquote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici che decurtano la perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (4) e che e' gia' stata esaminata dalla sentenza Corte costituzionale n. 19 del 2025, la quale ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per le Regioni Campania e Toscana, in riferimento, complessivamente, agli articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e' riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo» (cosi' nell'ambito della massima ufficiale n. 46652). In proposito appare condivisibile l'assunto, svolto dal ricorrente nella memoria (pag. 5-6) depositata in data 4 marzo 2025 (quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 19 del 2025), secondo cui le questioni oggetto dei precedenti della Corte costituzionale citate dall'I.N.P.S. nella propria memoria di costituzione «contestavano la legittimita' costituzionale delle aliquote decrescenti di rivalutazione, non gia' il sistema "per blocchi". La questione ora posta all'esame di codesto... giudice e' invece nuova: non si tratta di discutere se sia legittimo un sistema di parziale rivalutazione ne' se il sacrificio imposto ai pensionati sia eccessivo e neanche se sia vero che tutti i risparmi rimangono "endoprevidenziali" e non a generico beneficio dell'erario; si tratta invece di verificare se, ferme restando le aliquote decrescenti di rivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse aliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello di applicare una sola aliquota commisurata all'ammontare complessivo del trattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata soglia». b) Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l'art. 36, comma 1, strettamente connesso all'art. 38, comma 2 della Costituzione, dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore deve conformarsi ai principi di proporzionalita' alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36, comma 1, della Costituzione, in ragione della natura di retribuzione differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto 8), nonche' dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in caso di invalidita' e vecchiaia ex art. 38, comma 2, della Costituzione (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del 2015, punto 10). Il «nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione» (sent. n. 70 del 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati) comporta che la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque in grado di esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo quei precetti costituzionali «un'automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione» - sentenza n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in termini simili sentenza n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2). «Proporzionalita' e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati). Invece, come comprovato sub §2., dalla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi») derivano, in via tendenziale, allineamenti tra classi di pensione ab origine distinte sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti. Quindi, all'esito della perequazione mediante il sistema «a blocchi», venendo meno le differenze di reddito esistenti tra i pensionati all'epoca della liquidazione dei trattamenti, la pensione di coloro che percepivano in quel momento un ammontare superiore risulta, in contrasto con l'art. 36, comma 1, della Costituzione strettamente connesso all'art. 38, comma 2, della Costituzione, non piu' proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro da loro prestato durante le rispettive vite lavorative. c) Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l'art. 3, comma 1 della Costituzione, dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta con «il principio di non contraddizione sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione» la contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell'intera vita lavorativa, e, dall'altro, di una perequazione automatica, quale quella «a blocchi», che conduce all'allineamento di classi di pensione quantitativamente distinte all'epoca della liquidazione e al correlativo appiattimento dei trattamenti. (1) Nel testo modificato dall'art. 1 comma 134 legge 30.12.2023, n. 213: "309. Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS" (2) "135. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS" (3) Tutte le successive citazioni delle sentenze della Consulta si riferiranno al «Considerato in diritto». (4) - nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; - nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS; - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS; - nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS; - nella misura del 32 per cento (del 22 per cento in ordine all'anno 2024) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui - in contrasto con l'art. 36, comma 1, della Costituzione strettamente connesso all'art. 38, comma 2, della Costituzione e con l'art. 3, comma 1, della Costituzione - dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (cd. sistema «a blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trento, in data 30 giugno 2025 Il Giudice: Flaim Il Funzionario giudiziario: Tabarelli