Reg. ord. n. 163 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/09/2025 n. 38

Ordinanza del Tribunale di Trento  del 30/06/2025

Tra: P. D.  C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 – Disciplina che determina un tendenziale allineamento tra classi di pensioni ab origine distinte tra loro sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto -- Lesione della garanzia previdenziale – Contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo di trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa e, dall’altro, di una perequazione automatica, c.d. a blocchi – Contrasto con il principio di non contraddizione – Lesione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 309

legge  del 30/12/2023  Num. 213  Art. 1  Co. 135



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 36   Co.

Costituzione  Art. 38   Co.

legge  Art.  Co. 478 




Testo dell'ordinanza

                        N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2025

Ordinanza del 30 giugno 2025 del Tribunale di Trento nel procedimento
civile promosso da P. D., Confederazione generale italiana del lavoro
- CGIL e Sindacato pensionati italiani CGIL contro Istituto nazionale
della previdenza sociale - INPS. 
 
Previdenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni  2023-2024  di  una
  rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo  il
  meccanismo di proporzionalita' stabilito  dall'art.  34,  comma  1,
  della legge  n.  448  del  1998  -  Denunciate  previsioni  che  ne
  dispongono  la  perequazione  automatica  secondo  le   percentuali
  previste, ma calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei
  trattamenti medesimi" (c.d. sistema "a  blocchi"),  anziche'  sulle
  distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (c.d.  sistema
  "a  scaglioni"),  come  prescritto   dalla   regola   generale   di
  raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all'art. 1,
  comma 478, della legge n. 160 del 2019. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025) art. 1, comma  309;  legge  30  dicembre  2023,  n.  213
  (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2024  e
  bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, comma 135. 


(GU n. 38 del 17-09-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 
 
 
                Sezione per le controversie di lavoro 
 
     Il giudice istruttore,  in  funzione  di  giudice  unico,  dott.
Giorgio Flaim, ha pronunciato in data  30  giugno  2025  la  seguente
ordinanza 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 D.  P.  -  premesso
che: 
        egli, a decorrere dal 1º aprile 2019, e' titolare di pensione
di vecchiaia (VOCUM), a carico dell'I.N.P.S., con importo attuale  di
euro 7.268,00 lordi (euro 4.698,00 netti) (doc. 1 fasc. ric.); 
        egli, in data 13 ottobre  2023,  ha  presentato  all'I.N.P.S.
domanda di ricostituzione reddituale di detta pensione (doc. 2  fasc.
ric.), al fine di ottenere, a  far  data  dal  1º  gennaio  2023,  la
perequazione secondo la disciplina ex art.  69,  comma  1,  legge  23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1, comma 478,  legge
27  dicembre  2019,  n.  160  (che   prevede   l'indicizzazione   per
«scaglioni» o «fasce» di importo del  trattamento  pensionistico)  in
luogo della perequazione secondo la normativa ex art. 1,  comma  309,
legge 29 dicembre 2022, n. 197  (che  prevede  la  limitazione  della
piena rivalutazione per «blocchi» ossia in relazione  al  trattamento
pensionistico complessivamente inteso); 
        in data 17 ottobre 2023 l'I.N.P.S. ha  rigettato  la  domanda
(doc. 3 fasc. ric.); 
        egli,  in  data  23  ottobre  2023,   ha   proposto   ricorso
amministrativo (doc. 3bis fasc. ric.), censurando il  «meccanismo  di
perequazione» introdotto dall'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 in
quanto «totalmente privo di proporzionalita' e progressivita'  e  con
effetti di notevole appiattimento dei  trattamenti  pensionistici  di
importo complessivo di poco superiore a ciascuna  classe  di  importo
precedente», ponendosi cosi' «una questione di violazione dell'art. 3
della Costituzione per irrazionalita' interna del sistema»; 
        in data 4 dicembre 2023  l'I.N.P.S.  ha  rigettato  anche  il
ricorso  amministrativo   (doc.   3ter   fasc.   ric.),   adducendone
l'inammissibilita' atteso che: «Le contestazioni esposte nel  ricorso
rinviano a questione di legittimita' costituzionale di una  norma  di
carattere  generale,  materia   non   riconducibile   all'ambito   di
competenza dell'istituto  (art.  8  del  regolamento  in  materia  di
ricorsi amministrativi di competenza dei comitati  dell'INPS)»  -  ha
proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda volta ad  accertare  «il
diritto alla rivalutazione della propria pensione sempre  secondo  le
percentuali previste dalle due leggi finanziarie [art. 1, comma  309,
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 1, comma 135, legge 30 dicembre
2023, n. 213] ma calcolate per  fasce  di  reddito  (c.d.  sistema  a
scaglioni) e non per  trattamento  complessivo,  con  la  conseguente
condanna dell'Inps a riliquidare  la  pensione»,  «previa  rimessione
degli atti alla Corte costituzionale per  il  vaglio  della  seguente
questione di costituzionalita' "se l'art.  1,  comma  309,  legge  n.
197/2022 e l'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 siano in  contrasto
con gli articoli 2, 3 e 38 della  Costituzione  nella  parte  in  cui
dispongono la perequazione automatica delle pensioni con  percentuali
calcolate sul trattamento complessivo anziche' sulle  distinte  fasce
economiche  (c.d.  sistema  a  scaglioni)  proprie  del   trattamento
medesimo"». 
    In  data  23  settembre  2024  l'I.N.P.S.  si  e'  costituito  in
giudizio. 
    In data 26 settembre 2024 CGIL - Confederazione generale italiana
del lavoro e SPI/CGIL -  Sindacato  pensionati  italiani  CGIL  hanno
depositato «atto di intervento adesivo ex  art.  419  del  codice  di
procedura civile». 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Viene  sollevata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 309,  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (1)   e
dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213  (2)  ,  nelle
parti  in  cui  -  in  contrasto  con  l'art.  36,  comma  1,   della
Costituzione   strettamente   connesso   all'art.   38,   comma    2,
della Costituzione e con l'art. 3,  comma  1,  della  Costituzione  -
dispongono la perequazione automatica dei  trattamenti  pensionistici
secondo le percentuali ivi previste, ma  calcolate  «con  riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti  medesimi»  (cd.  sistema  «a
blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di  importo»  degli  stessi
trattamenti  (cd.  sistema  «a  scaglioni»),  come  prescritto  dalla
«regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica»
(cosi' Corte costituzionale sentenza n. 19 del 2025, punti  7  e  9.1
del «Considerato in diritto» (3) ) contenuta nell' art. 1, comma 478,
legge  27  dicembre  2019,  n.  160  («...l'indice  di  rivalutazione
automatica  delle  pensioni  e'  applicato,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448: a) nella misura del... per le fasce di importo  dei  trattamenti
pensionistici fino a ... volte il trattamento minimo INPS»). 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Infatti  il  diritto,  affermato  dal   ricorrente   (sul   quale
convergono il petitum mediato e la  causa  petendi  che  identificano
l'azione da lui esercitata), alla perequazione automatica del proprio
trattamento pensionistico secondo il sistema «a scaglioni», in  luogo
di quello «a  blocchi»  (nelle  accezioni  illustrate  nel  paragrafo
precedente),    presuppone,    quanto    al    profilo     normativo,
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  309,  legge  n.
197/2022 e dell'art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, che  prevedono,
in via derogatoria, il secondo di quei due sistemi (tant'e' vero  che
il petitum immediato comprende anche la «previa rimessione degli atti
alla  Corte  costituzionale»   in   proposito)   e   la   conseguente
applicazione della regola generale ex art. 1,  comma  478,  legge  n.
160/2019, che prescrive il primo. 
    Quindi, se la  questione  di  illegittimita'  costituzionale  qui
sollevata fosse fondata,  la  domanda  proposta  dal  ricorrente  nel
giudizio a quo meriterebbe di essere accolta; nell'ipotesi  contraria
dovrebbe essere rigettata. 
    Il ricorrente ha depositato un elaborato tecnico (doc. 5), da cui
emerge che egli ha percepito un rateo mensile di  pensione  liquidato
dall'I.N.P.S. secondo il sistema «a blocchi» inferiore di euro 170,30
nell'anno 2023 e di euro 316,80  nell'anno  2024  rispetto  al  rateo
mensile di pensione se liquidato secondo il sistema «a scaglioni». 
Sulla non manifesta infondatezza 
    §1. 
    E' necessario, ovviamente, prendere le mosse  dagli  insegnamenti
che la Corte costituzionale ha impartito nell'esaminare le questioni,
portate alla sua attenzione, di illegittimita'  costituzionale  degli
interventi legislativi (il primo risale all'art. 59, comma 13,  legge
27 dicembre 1997, n. 449) volti a rallentare la dinamica  perequativa
dei trattamenti  pensionistici,  disciplinata  inizialmente  prevista
dall'art.  10,  legge  21  luglio  1965,  n.  903  e  successivamente
dall'art. 19,  legge 30  aprile  1969,  n.  153,  nonche'  modificata
dall'art. 11, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a
seguito dell'eliminazione dell'aggancio agli  aumenti  salariali,  le
cui regole generali sono attualmente costituite dall'art.  34,  comma
1, legge  23  dicembre  1998,  n.  448  (cosi'  Corte  costituzionale
sentenza n. 19 del 2025, punto 7) e dall'art. 1, comma 478, legge  n.
160/2019 (cosi', come gia' ricordato, Corte  costituzionale  sentenza
n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1). 
    a) 
    «La perequazione automatica e' uno strumento  di  natura  tecnica
volto  a  garantire   nel   tempo   l'adeguatezza   dei   trattamenti
pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche»  (sent.  n.  19
del 2025, punto 10; sentenza n. 34 del 2020, punto 15.2; sentenza  n.
250 del 2017, punto 6.51; sentenza n. 70 del 2015, punti 5 e 8). 
    b) 
    i) 
    In  ordine  ai  trattamenti  pensionistici  la   garanzia   della
perequazione automatica e' imposta dai principi  di  proporzionalita'
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal titolare durante la
sua vita lavorativa  e  di  sufficienza  ad  assicurare  allo  stesso
un'esistenza  libera  e  dignitosa  ex  art.  36,  comma   1,   della
Costituzione in ragione della natura di  retribuzione  differita  che
possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del  2015,  punto
8), nonche' dal principio di adeguatezza alle  esigenze  di  vita  in
caso  di  invalidita'  e  vecchiaia  ex  art.  38,  comma  2,   della
Costituzione, «quest'ultimo da intendersi  quale  espressione  certa,
anche se non esplicita, del principio di solidarieta' di cui all'art.
2 della Costituzione  e  al  contempo  attuazione  del  principio  di
eguaglianza sostanziale di  cui  all'art.  3,  secondo  comma,  della
Costituzione» (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70 del
2015, punto 10), cosi' da evitare disparita' di trattamento in  danno
dei destinatari dei trattamenti  pensionistici;  quindi,  in  ragione
delle finalita' che perseguono, i principi costituzionali ex art. 36,
comma 1 e 38 comma 2 sono «strettamente connessi» (sent.  n.  70  del
2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati), tanto da configurarsi «un
nesso inscindibile che lega  il  dettato  degli  articoli  36,  primo
comma, e 38, secondo comma, della  Costituzione»  (sent.  n.  70  del
2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati); 
    ii) 
    «proporzionalita' e adeguatezza non devono sussistere soltanto al
momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente  assicurate
anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere  d'acquisto
della moneta» (sent. n.  70  del  2015,  punto  8  e  precedenti  ivi
richiamati); 
    iii) 
    la necessita' che i trattamenti pensionistici siano proporzionati
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal titolare durante la
sua vita lavorativa, sufficienti ad assicurargli un'esistenza  libera
e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' e
vecchiaia si fa tanto  piu'  pressante  quanto  piu'  si  allunga  la
speranza di vita (sent. n. 70 del 2015, punto 8); 
    iv) 
    il rispetto  dei  principi  di  proporzionalita',  sufficienza  e
adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non impone «un'automatica e
integrale coincidenza  tra  il  livello  delle  pensioni  e  l'ultima
retribuzione»  -  sebbene  «dal  canone   dell'art.   36   consegu[a]
l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di  quiescenza
alle retribuzioni del servizio attivo» (sent. n. 70 del 2015, punto 8
e precedenti ivi richiamati) - vale a dire  non  implica  «un  rigido
parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione  e  quella  di  cui  all'art.  36,  primo  comma,  della
Costituzione, tenuto conto che la prima e'  agganciata  alla  seconda
non in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sent. n.  19
del 2025,  punto  10;  sentenza  n.  234  del  2020,  punto  15.2.  e
precedenti ivi richiamati); 
    inoltre «non sussiste un imperativo  costituzionale  che  imponga
l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici» (sent. n.
19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi richiamati); 
    c) 
    i) 
    In   ordine   ai   trattamenti   pensionistici   afferenti   alle
assicurazioni obbligatorie in caso di invalidita' e vecchiaia  e'  al
legislatore che «spetta intervenire per determinare  in  concreto  il
quantum di tutela di volta in volta  necessario»  (sent.  n.  19  del
2025, punto 10; sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n.  70
del 2015, punto 8); 
    ii) 
    i principi di proporzionalita',  sufficienza  e  adeguatezza  dei
trattamenti di quiescenza non attribuiscono  una  tutela  assoluta  e
incondizionata all'interesse dei pensionati  alla  conservazione  del
potere  di  acquisto  dell'importo  loro  attribuito   in   sede   di
liquidazione in quanto «incontrano pur sempre il limite delle risorse
effettivamente disponibili» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e  12.2.;
sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2; sentenza n. 70 del 2015,  punto
8); 
    iii) 
    quindi al legislatore e' riservata, nello stabilire  in  concreto
le   variazioni   perequative    dell'ammontare    dei    trattamenti
pensionistici,  una  sfera  di  discrezionalita'  che  e'  tenuto  ad
esercitare  mediante  un  bilanciamento  di  valori  consistente  nel
ponderare l'interesse dei pensionati al mantenimento  di  trattamenti
proporzionati alla quantita'  e  qualita'  del  lavoro  prestati  dai
titolare durante la loro vita lavorativa, sufficienti  ad  assicurare
loro un'esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita
in caso di invalidita' e vecchiaia, e l'interesse generale  afferente
alle esigenze di  bilancio  (sent.  n.  19  del  2025,  punto  12.2.;
sentenza 34 del 2020, punto 15.2.; sentenza n. 70 del 2015, punto 8),
costituendo entrambi «interessi finanziariamente condizionati» (sent.
n. 19 del 2025, punto 12.4.); 
    in definitiva «la garanzia della perequazione» secondo i principi
di proporzionalita', sufficienza e  adeguatezza  dei  trattamenti  di
quiescenza «non annulla la  discrezionalita'  del  legislatore  nella
determinazione in concreto del quantum di tutela di  volta  in  volta
necessario alla luce delle risorse effettivamente disponibili» (sent.
n. 19 del 2025, punto 10); 
    iv) 
    nell'esercitare la  discrezionalita'  che  gli  e'  riservata  il
legislatore deve «osservare un vincolo di ragionevolezza», cosi'  che
«sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali
deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento  pensionistico,
alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta  salva  la
garanzia irrinunciabile delle esigenze  minime  di  protezione  della
persona» (sent. 70 del 2015, punto 8; sentenza n. 316 del 2010, punto
3.2.; sentenza n. 30 del 2004, punto 2 e precedenti ivi richiamati); 
    v) 
    ne discende «la necessita' di verificare nel merito le scelte  di
volta in volta operate dal  legislatore  riguardo  ai  meccanismi  di
rivalutazione  dei  trattamenti  pensionistici,  quale  che  sia   il
contesto giuridico e di fatto nel quale esse si  inseriscono»  (sent.
n. 234 del 2020, punto 15.2.1. e precedenti ivi citati); 
    e' quindi necessario «scrutinare ciascun provvedimento nella  sua
singolarita' e  in  relazione  al  quadro  storico  in  cui  esse  si
inserisce» (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi citati); 
    vi) 
    «Nell'ambito di questa verifica assume  un  ruolo  essenziale  la
considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al
loro importo, atteso che le pensioni piu' elevate presentano  margini
piu' ampi di resistenza all'erosione inflattiva, e l'esigenza di  una
rivalutazione  sistematica  del  correlativo  valore  monetario   e',
dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di  piu'
basso importo» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.2. e precedenti ivi
citati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10); 
    «Nella verifica di  ragionevolezza  sugli  interventi  limitativi
della perequazione viene in  rilievo,  oltre  al  dato  quantitativo,
anche  quello  economico-finanziario  che  motiva   la   scelta   del
legislatore, poiche' il sacrificio dell'interesse dei pensionati alla
conservazione del potere di acquisto  degli  assegni,  in  particolar
modo dei piu' modesti, non puo' dirsi ragionevole quando le  esigenze
finanziarie sottese all'intervento di limitazione della rivalutazione
siano non illustrate in dettaglio. 
    Occorre quindi una motivazione  sostenuta  da  valutazioni  della
situazione  finanziaria  basate  su  dati  oggettivi,  emergenti,  ad
esempio, dalle relazioni tecniche  di  accompagnamento  delle  misure
legislative» (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.3. e  precedenti  ivi
citati; conf. sentenza n. 19 del 2025, punto 10;); 
    «Sussiste infine  un  limite  di  ordine  temporale,  poiche'  la
sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo,  ovvero
la  frequente  reiterazione  di   misure   intese   a   paralizzarlo,
esporrebbero il sistema ad evidenti  tensioni  con  gli  invalicabili
principi di  ragionevolezza  e  proporzionalita'»;  invero  anche  le
pensioni   di   maggiore   consistenza   «potrebbero    non    essere
sufficientemente  difese  in  relazione  ai  mutamenti   del   potere
d'acquisto della moneta. 
    Cio' anche in considerazione dell'effetto di "trascinamento", che
rende sostanzialmente definitiva anche  una  perdita  temporanea  del
potere di  acquisto  del  trattamento  di  pensione,  atteso  che  le
successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non  sul  valore
reale  originario,  bensi'  sull'ultimo  importo  nominale,  che  dal
mancato adeguamento e' gia' stato intaccato» (sent. n. 234 del  2020,
punto 15.2.4. e precedenti ivi citati). 
    §2. 
    Il  ricorrente  sostiene  che  la  perequazione  automatica   dei
trattamenti pensionistici secondo  percentuali  inferiori  al  100  e
calcolate «con riferimento all'importo  complessivo  dei  trattamenti
medesimi» (cd. sistema  «a  blocchi»),  determina,  contrariamente  a
quanto accade se calcolate sulle distinte «fasce  di  importo»  degli
stessi  trattamenti  (cd.  sistema   «a   scaglioni»),   effetti   di
«schiacciamento dei trattamenti e di allineamento  dei  medesimi  per
diverse classi reddituali; classi  originariamente  diversificate  in
sede di prima liquidazione» (pag. 8 dell'atto introduttivo); 
    in particolare, per effetto dell'applicazione dell'art. 1,  comma
309, legge n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, legge  n.  213/2023,
«il risultato finale porta gia' alla fine del 2023 ed ancor piu'  nel
2024 ad eguagliare diverse classi di trattamento laddove  all'origine
quei trattamenti erano graduati perche' calibrati su  diverse  storie
retributive e  distinti  montanti  contributivi»  (pag.  8  dell'atto
introduttivo). 
    A comprova ha prodotto un elaborato (doc. 4) da cui emerge che: 
        gli importi di pensione,  che  originariamente  variavano  da
euro 2.101,00 a euro 2.125,00 vengono allineati a euro  2.271,75  nel
2023 e a euro 2.394 nel 2024, con schiacciamento  e  allineamento  di
tre classi di reddito (pag. 5, tabella 2); 
        gli importi di pensione,  che  originariamente  variavano  da
euro 2.627,00 a euro 2.692,00 vengono allineati a euro  2.807,70  nel
2023 e a euro 2.936,60 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di
quattro classi di reddito (sempre pag. 5, tabella 2); 
        gli importi di pensione che originariamente variavano da euro
4.203,00 a euro 4.236,00 vengono allineati a euro 4.363,05 nel 2023 e
a euro 4.473,00  nel  2024,  con  schiacciamento  e  allineamento  di
quattro classi di reddito (pag. 7, tabella 3); 
    A seguito di richiesta di  ulteriori  chiarimenti,  formulata  da
questo giudice con ordinanza pronunciata all'udienza del  16  gennaio
2025, parte ricorrente ha cosi' dedotto in memoria depositata in data
3 marzo 2025: 
        «...  si  illustrano  tre  casi  di  perequazione,   in   via
matematica, per dimostrare gli effetti 
          di sorpasso del trattamento  inferiore  rispetto  a  quello
superiore 
          di  successivo  allineamento  delle   diverse   classi   di
trattamento in ragione della clausola di garanzia... 
          di  trascinamento  nel  corso  del  tempo  di  tali  valori
appiattiti 
    Si  prendano  a  tal  proposito  tre  titolari   di   trattamento
pensionistico nel 2022 di importo pari, rispettivamente, a: 
        2.626,90 euro lordi mensili (pensionato 1); 
        2.627,00 euro lordi mensili (pensionato 2); 
        2.692,00 euro lordi mensili (pensionato 3). 
    Dal 1° gennaio 2023 il meccanismo di perequazione, come  disposto
dalla legge di  bilancio  n.  197/2022  per  l'anno  2023,  e'  stato
applicato secondo il seguente schema (v. n/s ricorso pagg. 6-8). 
Schema di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 (legge  di
bilancio anno 2023) 
    Al  trattamento  pensionistico  del  pensionato  1,  di   importo
compreso  tra  4  e  5  volte  il  trattamento  minimo,   spetta   la
rivalutazione  nella  misura   del   6,885%   (85%   del   tasso   di
indicizzazione stabilito  dall'Istat  pari  a  +8,1%)  e  aumenta  da
2.626,90 euro del 2022 a 2.807,75 euro mensili nel 2023  (il  calcolo
matematico nella tabella 1). 
  Tabella 1 
      
 
          =================================================
          |  importo pensione mensile |                   |
          |      anno 2022, euro      |      2.626,90     |
          +===========================+===================+
          | importo compreso tra 4 e 5|                   |
          |volte il minimo, % LB      | 85%               |
          +---------------------------+-------------------+
          | percentuale di            |                   |
          |rivalutazione da attribuire| 6,885%            |
          +---------------------------+-------------------+
          | incremento pensione per   |                   |
          |perequazione               | 180,86            |
          +---------------------------+-------------------+
          | importo pensione mensile  |                   |
          |anno 2023, euro            | 2.807,75          |
          +---------------------------+-------------------+
 
    Al  trattamento  pensionistico  del  pensionato  2,  di   importo
compreso  tra  5  e  6  volte  il  trattamento  minimo,   spetta   la
rivalutazione  nella  misura   del   4,293%   (53%   del   tasso   di
indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato
nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a  2.739,78
euro mensili, nel 2023.  Per  effetto  della  norma  di  salvaguardia
secondo cui l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino  a
concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato  (v.
nota 2 di pag. 6 del ricorso), il trattamento del pensionato 2  viene
aumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili 
    (il calcolo matematico nella tabella 2). 
  Tabella 2 
    
 
          =================================================
          |  importo pensione mensile |                   |
          |      anno 2022, euro      |      2.627,00     |
          +===========================+===================+
          | importo compreso tra 5 e 6|                   |
          |volte il minimo, % LB      | 53%               |
          +---------------------------+-------------------+
          | percentuale di            |                   |
          |rivalutazione da attribuire| 4,293%            |
          +---------------------------+-------------------+
          | incremento pensione       |                   |
          |spettante per perequazione | 112,78            |
          +---------------------------+-------------------+
          | importo pensione mensile  |                   |
          |anno 2023, euro            | 2.739,78          |
          +---------------------------+-------------------+
          | norma di salvaguardia     | 67,98             |
          +---------------------------+-------------------+
          | importo pensione mensile  |                   |
          |anno 2023, euro            | 2.807,76          |
          +---------------------------+-------------------+
 
    Al  trattamento  pensionistico  del  pensionato  3,  di   importo
compreso  tra  5  e  6  volte  il  trattamento  minimo,   spetta   la
rivalutazione  nella  misura   del   4,293%   (53%   del   tasso   di
indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato
nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a  2.807,57
euro mensili, nel 2023.  Per  effetto  della  norma  di  salvaguardia
secondo cui l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino  a
concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato,  il
trattamento del pensionato 3 viene aumentato, nel  2023,  a  2.807,76
euro mensili (il calcolo matematico nella tabella 3). 
  Tabella 3 
      
 
          =================================================
          |  importo pensione mensile |                   |
          |      anno 2022, euro      |      2.692,00     |
          +===========================+===================+
          | importo compreso tra 5 e 6|                   |
          |volte il minimo, % LB      | 53%               |
          +---------------------------+-------------------+
          | percentuale di            |                   |
          |rivalutazione da attribuire| 4,293%            |
          +---------------------------+-------------------+
          | incremento pensione       |                   |
          |spettante per perequazione | 115,57            |
          +---------------------------+-------------------+
          | importo pensione mensile  |                   |
          |anno 2023, euro            | 2.807,57          |
          +---------------------------+-------------------+
          | norma di salvaguardia     | 0,19              |
          +---------------------------+-------------------+
          | importo pensione mensile  |                   |
          |anno 2023, euro            | 2.807,76          |
          +---------------------------+-------------------+
 
    Confrontando il caso n. 1 con il caso n. 2 si vede  l'effetto  di
sorpasso del primo rispetto  al  secondo  (giunto  ad  euro  2.807,75
rispetto a euro 2.739,78); sorpasso poi corretto  dalla  clausola  di
garanzia di parificazione. 
    Si vede  altresi'  l'effetto  di  appiattamento  del  caso  n.  3
rispetto al caso n. 1. Ed infatti nel 2022, l'importo del trattamento
pensionistico del pensionato 3 era di 2.692,00 euro  mensili,  mentre
l'importo del trattamento del  pensionato  1  era  di  2.626,90  euro
mensili. Nel 2023 gli importi dei due trattamenti sono  perfettamente
identici: 2.807,76 e tali resteranno permanentemente nel futuro. 
    Rispetto al pensionato 1, il pensionato 3 ha  dunque  subito  uno
schiacciamento ed un allineamento  con  una  perdita  di  65,10  euro
mensili di differenziale pensionistico (2.692,00 - 2.626,90)  pari  a
846,30 euro annui. 
    D'altra parte negli anni successivi al 2023 la perdita  di  65,10
euro aumenta per il semplice fatto che il differenziale  perduto  non
sara' piu' oggetto di recupero e  di  rivalutazione  futura,  con  un
conseguente effetto di trascinamento». 
    §3. 
    a) 
    Preliminarmente e' necessario  evidenziare  che  la  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in  cui  dispongono  la  perequazione  automatica   dei   trattamenti
pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate  «con
riferimento all'importo complessivo dei  trattamenti  medesimi»  (cd.
sistema «a blocchi»), anziche'  sulle  distinte  «fasce  di  importo»
degli stessi trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto
dalla  regola  generale   di   raffreddamento   della   rivalutazione
pensionistica contenuta nell' art. 1, comma 478,  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' questione diversa e distinta da quella che  concerne
la legittimita' costituzionale delle medesime norme  nelle  parti  in
cui prevedono aliquote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici
che  decurtano  la  perequazione  per  i  trattamenti   pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
(4)   e  che  e'  gia'   stata   esaminata   dalla   sentenza   Corte
costituzionale n. 19 del 2025, la quale ha dichiarato «non fondate le
questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dalla  Corte  dei
conti,  sez.  giurisd.  per  le  Regioni  Campania  e   Toscana,   in
riferimento, complessivamente, agli articoli 1, primo  comma,  3,  4,
secondo comma, 23, 36,  primo  comma,  e  38,  secondo  comma,  della
Costituzione dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022,  il
quale stabilisce che, per l'anno 2023,  la  rivalutazione  automatica
dei trattamenti pensionistici e' riconosciuta integralmente solo  per
quelli complessivamente pari o inferiori a quattro  volte  il  minimo
INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene  accordata
in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a  cinque
volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e  sei
volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una  forbice  tra
le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli  rientranti
nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32%
per  i  trattamenti  superiori  a  dieci  volte  il  minimo»   (cosi'
nell'ambito della massima ufficiale n. 46652). 
    In  proposito  appare   condivisibile   l'assunto,   svolto   dal
ricorrente nella memoria (pag. 5-6) depositata in data 4  marzo  2025
(quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n.  19  del
2025), secondo cui le questioni oggetto dei  precedenti  della  Corte
costituzionale  citate  dall'I.N.P.S.  nella   propria   memoria   di
costituzione  «contestavano  la  legittimita'  costituzionale   delle
aliquote decrescenti di  rivalutazione,  non  gia'  il  sistema  "per
blocchi". La questione ora posta all'esame di codesto...  giudice  e'
invece nuova: non si tratta di discutere se sia legittimo un  sistema
di parziale rivalutazione ne' se il sacrificio imposto ai  pensionati
sia eccessivo e neanche se sia vero che tutti  i  risparmi  rimangono
"endoprevidenziali" e non a generico beneficio dell'erario; si tratta
invece di verificare se, ferme restando le  aliquote  decrescenti  di
rivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse
aliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello  di  applicare
una  sola  aliquota   commisurata   all'ammontare   complessivo   del
trattamento quando esso si eleva  al  di  sopra  di  una  determinata
soglia». 
    b) 
    Appare non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in cui, in contrasto con l'art. 36, comma  1,  strettamente  connesso
all'art. 38, comma 2 della Costituzione, dispongono  la  perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici secondo le  percentuali  ivi
previste, ma calcolate «con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi»  (cd.  sistema  «a  blocchi»),  anziche'  sulle
distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema  «a
scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di  raffreddamento
della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1,  comma  478,
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
    Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al  momento
della collocazione  a  riposo  del  lavoratore  deve  conformarsi  ai
principi di proporzionalita' alla quantita'  e  qualita'  del  lavoro
prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza
ad assicurare allo stesso un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36,
comma 1, della Costituzione, in ragione della natura di  retribuzione
differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del
2015, punto 8), nonche' dal principio di adeguatezza alle esigenze di
vita in caso di invalidita' e vecchiaia ex art. 38,  comma  2,  della
Costituzione (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sentenza n. 70  del
2015, punto 10). 
    Il «nesso inscindibile che lega il  dettato  degli  articoli  36,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione»  (sent.  n.  70
del 2015, punto 10 e  precedenti  ivi  richiamati)  comporta  che  la
liquidazione  del  trattamento   pensionistico   al   momento   della
collocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque  in  grado
di esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo
quei precetti costituzionali «un'automatica e  integrale  coincidenza
tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione» - sentenza  n.
70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in  termini  simili
sentenza n. 19 del 2025, punto 10; sentenza n. 234  del  2020,  punto
15.2). «Proporzionalita' e adeguatezza non devono sussistere soltanto
al  momento  del  collocamento  a  riposo,  ma  vanno   costantemente
assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del  potere
d'acquisto della moneta» (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e  precedenti
ivi richiamati). 
    Invece, come comprovato sub §2.,  dalla  perequazione  automatica
dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali  calcolate  «con
riferimento all'importo complessivo dei  trattamenti  medesimi»  (cd.
sistema «a blocchi») derivano, in via tendenziale,  allineamenti  tra
classi di pensione ab origine distinte sotto il profilo quantitativo,
con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti. 
    Quindi, all'esito  della  perequazione  mediante  il  sistema  «a
blocchi», venendo meno le  differenze  di  reddito  esistenti  tra  i
pensionati all'epoca della liquidazione dei trattamenti, la  pensione
di coloro che percepivano in  quel  momento  un  ammontare  superiore
risulta, in contrasto con l'art.  36,  comma  1,  della  Costituzione
strettamente connesso all'art. 38, comma 2, della  Costituzione,  non
piu' proporzionata alla quantita'  e  qualita'  del  lavoro  da  loro
prestato durante le rispettive vite lavorative. 
    c) 
    Appare non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in cui, in contrasto  con  l'art.  3,  comma  1  della  Costituzione,
dispongono la perequazione automatica dei  trattamenti  pensionistici
secondo le percentuali ivi previste, ma  calcolate  «con  riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti  medesimi»  (cd.  sistema  «a
blocchi»), anziche' sulle distinte «fasce di  importo»  degli  stessi
trattamenti (cd. sistema «a scaglioni»), come prescritto dalla regola
generale  di   raffreddamento   della   rivalutazione   pensionistica
contenuta nell'art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
    Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta
con «il principio di  non  contraddizione  sancito  dal  primo  comma
dell'art. 3 della Costituzione» la contemporanea vigenza, da un lato,
di  sistemi  di  calcolo  dei  trattamenti   pensionistici   che   si
riferiscono  alla  retribuzione  percepita  e/o  alla   contribuzione
accreditata nel corso dell'intera vita lavorativa, e, dall'altro,  di
una perequazione automatica, quale quella «a  blocchi»,  che  conduce
all'allineamento di classi  di  pensione  quantitativamente  distinte
all'epoca della  liquidazione  e  al  correlativo  appiattimento  dei
trattamenti. 

(1) Nel testo modificato dall'art. 1 comma 134 legge  30.12.2023,  n.
    213:  "309.  Nell'anno  2023  la  rivalutazione  automatica   dei
    trattamenti  pensionistici,  secondo  il   meccanismo   stabilito
    dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
    riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente
    pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS,
    nella  misura  del  100  per  cento;   b)   per   i   trattamenti
    pensionistici  complessivamente  superiori  a  quattro  volte  il
    trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo
    dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i
    trattamenti pensionistici complessivamente  pari  o  inferiori  a
    cinque volte il trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di
    importo superiore a quattro volte il predetto trattamento  minimo
    e  inferiore  a  tale  limite   incrementato   della   quota   di
    rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto  previsto
    dalla  lettera  a),  l'aumento  di  rivalutazione   e'   comunque
    attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per
    le pensioni di importo  superiore  a  cinque  volte  il  predetto
    trattamento minimo e inferiore a tale limite  incrementato  della
    quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
    previsto dal  presente  numero,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
    comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
    maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento  per  i  trattamenti
    pensionistici  complessivamente  superiori  a  cinque  volte   il
    trattamento minimo INPS  e  pari  o  inferiori  a  sei  volte  il
    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a
    sei volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale
    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante sulla base di  quanto  previsto  dal  presente  numero,
    l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito   fino   a
    concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella  misura  del
    47 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente
    superiori a sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  e  pari  o
    inferiori a  otto  volte  il  trattamento  minimo  INPS.  Per  le
    pensioni  di  importo  superiore  a  otto   volte   il   predetto
    trattamento minimo e inferiore a tale limite  incrementato  della
    quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
    previsto dal  presente  numero,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
    comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
    maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento  per  i  trattamenti
    pensionistici  complessivamente  superiori  a   otto   volte   il
    trattamento minimo INPS e pari  o  inferiori  a  dieci  volte  il
    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a
    dieci volte il predetto trattamento minimo  e  inferiore  a  tale
    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante sulla base di  quanto  previsto  dal  presente  numero,
    l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito   fino   a
    concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella  misura  del
    32 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente
    superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS" 

(2) "135. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei  trattamenti
    pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'art.  34,
    comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e'  riconosciuta:
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
    inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS,  nella
    misura del 100 per cento;  b)  per  i  trattamenti  pensionistici
    complessivamente superiori a quattro volte il trattamento  minimo
    INPS e con riferimento all'importo  complessivo  dei  trattamenti
    medesimi: 1) nella misura dell'85 per  cento  per  i  trattamenti
    pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il
    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a
    quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore  a  tale
    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),
    l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito   fino   a
    concorrenza del predetto limite maggiorato. Per  le  pensioni  di
    importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e
    inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
    automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal  presente
    numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino  a
    concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella  misura  del
    53 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente
    superiori a cinque volte il trattamento  minimo  INPS  e  pari  o
    inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni
    di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
    inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
    automatica spettante sulla base di quanto previsto  dal  presente
    numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino  a
    concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella  misura  del
    47 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente
    superiori a sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  e  pari  o
    inferiori a  otto  volte  il  trattamento  minimo  INPS.  Per  le
    pensioni  di  importo  superiore  a  otto   volte   il   predetto
    trattamento minimo e inferiore a tale limite  incrementato  della
    quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
    previsto dal  presente  numero,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
    comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
    maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento  per  i  trattamenti
    pensionistici  complessivamente  superiori  a   otto   volte   il
    trattamento minimo INPS e pari  o  inferiori  a  dieci  volte  il
    trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a
    dieci volte il predetto trattamento minimo  e  inferiore  a  tale
    limite  incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante sulla base di  quanto  previsto  dal  presente  numero,
    l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito   fino   a
    concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella  misura  del
    22 per cento per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente
    superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS" 

(3) Tutte le successive citazioni delle sentenze  della  Consulta  si
    riferiranno al «Considerato in diritto». 

(4) - nella misura dell'85 per cento per i trattamenti  pensionistici
    complessivamente pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento
    minimo INPS; - nella misura del 53 per cento  per  i  trattamenti
    pensionistici  complessivamente  superiori  a  cinque  volte   il
    trattamento minimo INPS  e  pari  o  inferiori  a  sei  volte  il
    trattamento minimo INPS; - nella misura del 47 per  cento  per  i
    trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei  volte
    il trattamento minimo INPS e pari o inferiori  a  otto  volte  il
    trattamento minimo INPS; - nella misura del 37 per  cento  per  i
    trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte
    il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  dieci  volte  il
    trattamento minimo INPS; - nella misura del 32 per cento (del  22
    per  cento  in  ordine   all'anno   2024)   per   i   trattamenti
    pensionistici  complessivamente  superiori  a  dieci   volte   il
    trattamento minimo INPS 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197
e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti
in cui - in contrasto con l'art.  36,  comma  1,  della  Costituzione
strettamente connesso all'art. 38, comma 2, della Costituzione e  con
l'art. 3, comma 1, della Costituzione -  dispongono  la  perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici secondo le  percentuali  ivi
previste, ma calcolate «con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi»  (cd.  sistema  «a  blocchi»),  anziche'  sulle
distinte «fasce di importo» degli stessi trattamenti (cd. sistema  «a
scaglioni»), come prescritto dalla regola generale di  raffreddamento
della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1,  comma  478,
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche'
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Trento, in data 30 giugno 2025 
 
                          Il Giudice: Flaim 
 
 
                                Il Funzionario giudiziario: Tabarelli