Reg. ord. n. 159 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna  del 26/06/2025

Tra: EF Agri società agricola a rl  C/ Regione autonoma della Sardegna, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura ed altri 2



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che individua tali aree al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, lettera f), m) ed n), art. 4, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Disciplina che, nell’individuare le aree idonee e non, ha obliterato la valutazione in concreto, nella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in relazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo posto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER – Violazione della riserva di procedimento amministrativo – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie, trasparenti e non discriminatorie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco.

Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art. 1  Co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art. 1  Co. 5

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art. 1  Co. 7

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 41   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 11   Co.  

regolamento UE  Art.    Co.  

regolamento UE  Art.    Co.  

direttiva UE  Art.    Co.  

direttiva UE  Art.    Co.  

decreto legislativo  Art. 20   Co.

decreto legislativo  Art. 20   Co.

decreto legislativo  Art. 20   Co.

decreto ministeriale  Art.    Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025

Ordinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Sardegna sul ricorso proposto da EF Agri Societa'  Agricola  a
r.l. contro la Regione autonoma della Sardegna e altri. 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione Autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER)  -  Previsione  che  individua
  tali aree al fine di favorire la transizione ecologica,  energetica
  e climatica nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'art.  9,
  primo  e  secondo  periodo,  della   Costituzione   nonche'   delle
  disposizioni di cui all'art. 3, lettera  f),  m)  ed  n),  art.  4,
  lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna e delle relative
  norme di attuazione nonche' secondo un criterio  pianificatorio  di
  sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica  e
  quella di governo del territorio - Previsione  che  e'  vietata  la
  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non
  idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9
  e 11 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 -  Previsione
  che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER
  la cui procedura autorizzativa  e  di  valutazione  ambientale,  di
  competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata
  in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non  puo'
  essere  dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione   che,   pur
  presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20
  del 2024, risultino  in  contrasto  con  essa  e  ne  pregiudichino
  l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti
  i titoli abilitativi comunque denominati gia'  emanati,  aventi  ad
  oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di
  efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti  aventi
  ad oggetto impianti che hanno  gia'  comportato  una  modificazione
  irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che,  qualora  un
  progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree
  definite idonee, sia nelle aree definite  non  idonee,  prevale  il
  criterio di non idoneita'. 
- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti
  per l'individuazione di  aree  e  superfici  idonee  e  non  idonee
  all'installazione e promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
  rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei   procedimenti
  autorizzativi), art.1, commi 1, lettera a), 5, 7, e Allegati A,  B,
  C, D ed E. 


(GU n. 37 del 10-09-2025)

 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  905  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dalla societa' EF Agri Societa' Agricola a r.l., in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e   difesa
dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da  PEC
da Registri di Giustizia; 
    contro  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente in  carica  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Floriana Isola e Giovanni  Parisi,  con  domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; 
    la Regione Autonoma della  Sardegna -  Assessorato  della  Difesa
dell'Ambiente, in persona dell'Assessore in carica pro tempore; 
    il Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  in
persona del Ministro  in  carica  pro  tempore,  il  Ministero  della
Cultura, in persona del Ministro in carica pro tempore, il  Ministero
dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare  e  delle  Foreste,  in
persona del  Ministro  in  carica  pro  tempore;  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in  persona  del  Presidente  in  carica  pro
tempore,   rappresentati   e   difesi   per   legge   dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come  da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso i suoi
uffici in via Nuoro n. 50; 
 
                         Per l'annullamento 
 
  I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
      della nota prot. n. 27192 del 10 settembre 2024, con  la  quale
l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente  della  Regione  Sardegna  -
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato  la
«sospensione del procedimento» di «Verifica di assoggettabilita' alla
Valutazione di impatto ambientale» del progetto  agri-voltaico  della
odierna ricorrente; 
      della nota dell'Assessorato della  Difesa  dell'Ambiente  della
Regione Sardegna Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528  del
3 settembre 2024, recante in oggetto «Applicazione  delle  misure  di
salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti  di  VIA
non ancora conclusi»; 
      «previa, se del caso, disapplicazione dell'art. 3  della  legge
regionale n. 5 del 3 luglio  2024  per  contrasto  con  la  normativa
europea, ovvero previa rimessione  alla  Corte  costituzionale  della
questione di legittimita' del medesimo art. 3 della  legge  regionale
n. 5 del 3 luglio 2024»; 
      nonche'  per  l'accertamento  dell'illegittimita'  dell'inerzia
serbata dall'Amministrazione competente alla conclusione dell'iter di
verifica  di  assoggettabilita'  a  V.I.A.,  avviato  con   l'istanza
trasmessa dall'odierna ricorrente in data 21 febbraio 2024; 
      e  per  la   condanna   dell'Amministrazione   alla   sollecita
definizione  del  procedimento,  con  la  nomina  sin  d'ora  di   un
Commissario ad  acta  in  caso  di  perdurante  o  rinnovata  inerzia
dell'Amministrazione a concludere il procedimento; 
  II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio
2025, 
    per l'annullamento: 
      della nota prot. n. 4759 del 13 febbraio  2025,  con  la  quale
l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente  della  Regione  Sardegna  -
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  Ambientali,  ha  comunicato
l'improcedibilita' dell'istanza di screening VIA; 
      della nota prot. n. 37892 del 16 dicembre 2024,  con  la  quale
l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente  della  Regione  Sardegna  -
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il
riavvio del procedimento di screening VIA al fine  di  «valutare  gli
effetti della legge  regionale  n.  20/2024  sull'intervento  di  che
trattasi»; 
      «il tutto previa, se del  caso,  disapplicazione  dell'art.  1,
comma 1, lett. a), commi 5 e 7, della legge regionale  n.  20  del  5
dicembre 2024, nonche' di tutti  gli  allegati  alla  predetta  legge
regionale n. 20/2024 e, in ogni caso, dell'Allegato B, lett.  t),  w)
punto 12, y) e bb), per contrasto con la  normativa  europea,  ovvero
previa  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della  questione  di
legittimita' del medesimo art. 1, comma 1, lett. a),  commi  5  e  7,
della legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli  allegati
alla  predetta  legge  regionale  n.  20/2024  e,   in   ogni   caso,
dell'Allegato B, lett. t), w) punto 12, y) e bb)»; 
      «in  via  subordinata,  e  solo  ove   occorrer   possa»,   per
«l'annullamento degli articoli 1, co. 2, lett. b), 3,  co.  1,  e  7,
comma 2, lett. c), e comma 3,  del  decreto  ministeriale  21  giugno
2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  luglio  2024  -  Serie
generale - n. 153,  adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
Foreste e avente ad oggetto la «Disciplina  per  l'individuazione  di
superfici e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili», nella parte in  cui  prevede  la  possibilita'  per  le
Regioni  di  individuare  le  superfici  e  le   aree   «non   idonee
all'installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»,  nonche'  la
«possibilita' di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20,  comma
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» e la possibilita' di
«stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a
tutela  di  ampiezza  differenziata  a  seconda  della  tipologia  di
impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un  massimo
di 7 chilometri». 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma
della  Sardegna,  del  Ministero   della   Cultura,   del   Ministero
dell'Ambiente   e   della   Sicurezza   Energetica,   del   Ministero
dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    Visti gli articoli 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
79, comma 1, c.p.a., e 295 c.p.c.; 
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott.
Oscar Marongiu e uditi per le parti: l'avvocato Mattia Malinverni -in
dichiarata sostituzione dell'avvocato Andrea Sticchi Damiani - per la
Societa'  ricorrente,  l'avvocato  Floriana  Isola  per  la   Regione
Sardegna  e  l'avvocato   dello   Stato   Annabella   Risi   per   le
amministrazioni statali resistenti; 
 
                 Premesso e considerato quanto segue 
 
    1. In data 21 febbraio 2024 la societa' EF AGRI Societa' Agricola
a r.l.  ha  presentato  presso  il  Servizio  Valutazione  Impatti  e
Incidenze Ambientali della Regione Sardegna l'istanza per l'avvio del
procedimento di verifica di  assoggettabilita'  alla  Valutazione  di
impatto ambientale (c.d. screening VIA) ai sensi degli articoli 19  e
ss. del decreto legislativo n. 152/2006, relativa a  un  progetto  di
impianto agri-voltaico sito nei Comuni di Milis, Tramatza e Solarussa
(OR). 
    Ha rappresentato la ricorrente che il progetto, avente a  oggetto
un intervento «di pubblica utilita'» ed «indifferibile e urgente»  ai
sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo  n.  387/2003  e
dell'art. 7-bis, comma 2-bis  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
(Testo unico in materia ambientale,  di  seguito  anche  T.U.A.),  e'
incluso nell'Allegato I-bis del T.U.A. in  quanto  costituente  opera
strategica ai fini dell'implementazione del  PNIEC  e  del  PNRR.  Il
progetto, inoltre, insiste su «area idonea» ai  sensi  dell'art.  20,
comma 8, lett. c-quater del decreto legislativo n. 199/2021. 
    2. Il Servizio VIA, con nota prot. n. 6841 del 27 febbraio  2024,
ha   comunicato   la   procedibilita'   dell'istanza   e   l'avvenuta
pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art.  19,  comma  3,
del T.U.A. Successivamente, con nota prot. n. 27192 del 10  settembre
2024, decorso il termine perentorio di cui all'art. 19, comma 6,  del
decreto  legislativo  n.  152/2006,  ha  tuttavia   comunicato   alla
ricorrente «la sospensione del procedimento sino al termine  previsto
nella sopraccitata legge regionale n.  5/2024  [...]  vista  la  nota
della Direzione Generale dell'Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528  del  3
settembre 2024, con la quale sono state date indicazioni al  Servizio
scrivente circa l'applicazione  della  suddetta  legge  regionale  ai
procedimenti in materia di valutazione ambientale, da  avviare  o  in
corso di istruttoria». 
    La societa' e' quindi  venuta  a  conoscenza  del  fatto  che  la
Direzione  Generale  dell'Ambiente,  in  seguito   alla   «moratoria»
introdotta dalla legge regionale n.  5/2024,  aveva  comunicato  agli
Uffici  di  sospendere  i  procedimenti  di  valutazione  di  impatto
ambientale  di  competenza   regionale   e   relativi   agli   ambiti
territoriali individuati dalla medesima legge avviati successivamente
o in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nel BURAS  della
legge regionale (4 luglio 2024). 
    3.  Con  il  ricorso  introduttivo   la   societa'   ha   chiesto
l'annullamento delle note impugnate, previa disapplicazione dell'art.
3 della legge regionale n. 5/2024  per  contrasto  con  la  normativa
europea ovvero previa  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della
questione di legittimita' del medesimo art. 3, nonche' l'accertamento
dell'inerzia serbata dall'Amministrazione competente a concludere  il
procedimento. 
    3.1. La ricorrente,  in  particolare,  con  il  primo  motivo  ha
dedotto il vizio di «Violazione  e  falsa  applicazione  della  legge
regionale n. 5/2024 e del quadro normativo di riferimento in  materia
di rinnovabili. Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  3  della
legge regionale n. 5/2024. Violazione e falsa applicazione  dell'art.
20, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021. Violazione e  falsa
applicazione del  decreto  legislativo  n.  152/2006.  Violazione  ed
elusione del principio di massima diffusione delle forme  di  energia
rinnovabile.  Violazione  dei  principi  del   giusto   procedimento.
Violazione della Direttiva 2009/28/CE e della  Direttiva  2011/92/UE.
Eccesso di potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di  motivazione;
illogicita',  irragionevolezza   e   contraddittorieta'   dell'azione
amministrativa; travisamento dei  presupposti  in  fatto  e  diritto;
violazione   del   principio    di    proporzionalita'    dell'azione
amministrativa.  Sviamento  di  potere»,  deducendo  che   la   norma
regionale richiamata dal Servizio VIA fosse inapplicabile al caso  di
specie, anche in virtu' di una sua interpretazione costituzionalmente
orientata, non venendo in rilievo un impianto gia' autorizzato, ma un
procedimento  in  corso   di   svolgimento   per   la   Verifica   di
assoggettabilita' a VIA. 
    3.2. Con il secondo motivo di ricorso la societa' ha  dedotto  la
«illegittimita'     dei     provvedimenti     impugnati     derivante
dall'illegittimita' euro-unitaria dell'art. 3 della  legge  regionale
n. 5/2024», che pertanto avrebbe dovuto essere disapplicato. 
    3.2.1. Il divieto di autorizzare e realizzare  gli  impianti  FER
previsto dall'art. 3,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  5/2024
avrebbe, infatti, sottratto  in  modo  indiscriminato  il  territorio
regionale dal  perseguimento  dei  target  vincolanti  per  lo  Stato
italiano. In particolare, la Direttiva UE 2018/2001,  recepita  dallo
Stato italiano con il decreto legislativo  n.  199/2021,  ha  fissato
l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030  pari  al  32%  (poi
aggiornato al 42,5% con la Direttiva UE 2023/2413) e, all'art. 15, ha
previsto  il  vincolo  per  gli  Stati  membri  di  adottare   misure
appropriate per assicurare che «a) le procedure amministrative  siano
razionalizzate e accelerate  al  livello  amministrativo  adeguato  e
siano fissati termini prevedibili per le procedure di  cui  al  primo
comma; b) le norme in materia  di  autorizzazione,  certificazione  e
concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e  proporzionate,
non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano  pienamente
conto delle specificita' di ogni singola tecnologia  per  le  energie
rinnovabili», nonche' l'individuazione di zone di  accelerazione  per
uno o piu' tipi  di  energie  da  fonti  rinnovabili.  Ugualmente  il
Regolamento UE 2577/2022  ha  stabilito  il  principio,  in  sede  di
ponderazione  degli  interessi  giuridici  nei  singoli  casi,  della
priorita'  della  costruzione  e  dell'esercizio  degli  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    3.2.2. I provvedimenti impugnati, pertanto, nella misura  in  cui
recepiscono e danno attuazione all'art. 3 della  legge  regionale  n.
5/2024 si pongono in contrasto con la normativa europea, frustrandone
l'effetto utile. La normativa regionale, infatti, nella parte in  cui
vieta l'autorizzazione e la realizzazione di impianti FER si pone  in
contrasto  con  il  principio  di  massima  diffusione  delle   fonti
rinnovabili e coi target stabiliti a  livello  euro-unitario,  con  i
principi  di  semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   di
impianti FER, con la natura di  interesse  pubblico  prevalente  alla
realizzazione  di  impianti  FER,  con  l'obiettivo  di  semplificare
ulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   aree   di
accelerazione, tra cui l'area in esame che si configura  come  idonea
ai  sensi  dell'art.  20,  comma  8,  lett.  c-quater   del   decreto
legislativo n. 199/2021, con l'obiettivo di ridurre al minimo le c.d.
zone di esclusione, che invece vengono estese di fatto alla totalita'
del territorio regionale. 
    3.3. Con il terzo motivo di ricorso la  societa'  ha  dedotto  la
«illegittimita'  dei  provvedimenti   impugnati   in   via   derivata
dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge  regionale
n. 5/2024», ove interpretabile nel senso prospettato dall'Assessorato
Ambiente (ovvero che il divieto di realizzare nuovi impianti comporti
anche la sospensione delle procedure autorizzative in corso). 
    3.3.1. In primo luogo, infatti, l'art. 3 della legge regionale n.
5/2024 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e  117,  comma  3,
della  Costituzione,  poiche'  nel  prevedere  la  c.d.   «moratoria»
contrasterebbe con la normativa statale di  riferimento  che  pone  i
principi fondamentali, vincolanti  per  le  Regioni,  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e  in
particolare con l'art.  20,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.
199/2021 secondo  cui  «Nelle  more  dell'individuazione  delle  aree
idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni  dei
termini dei procedimenti di autorizzazione». Inoltre,  la  previsione
impedirebbe  in  modo   illogico   e   irragionevole   una   adeguata
ponderazione  degli  interessi  coinvolti,  trascurando   l'interesse
pubblico  alla  realizzazione  di  impianti  FER   e   imponendo   la
sospensione dei procedimenti autorizzativi in  base  alla  loro  mera
pendenza e non per effetto dell'effettiva sussistenza  di  pregiudizi
derivanti dall'installazione degli impianti. 
    La stessa giurisprudenza costituzionale, secondo  quanto  dedotto
dalla ricorrente, ha piu' volte affermato che i principi fondamentali
ai fini  della  localizzazione  degli  impianti  FER  sul  territorio
nazionale sono: in primo  luogo,  la  compatibilita'  ex  lege  degli
impianti con le aree agricole (ex  art.  12,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 387/2003); in secondo luogo, il solo potere  conferito
alle Regioni di individuare  aree  non  idonee  all'installazione  di
impianti FER, con  la  precisazione  che  si  deve  trattare  di  una
indicazione di massima da operare con un atto  di  pianificazione  da
bilanciare e ponderare nella sede  del  procedimento  amministrativo,
stigmatizzando invece interventi  normativi  volti  a  precludere  la
realizzazione di  impianti  FER  su  ampie  porzioni  del  territorio
regionale. 
    Le disposizioni regionali censurate, vietando l'autorizzazione  e
la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree nelle  quali
il legislatore statale lo permette e prevedendo che siano le  proprie
«misure  di  salvaguardia»  a   trovare   applicazione   nelle   more
dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle  aree
idonee ex art. 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,
contrastano dunque con la normativa statale stessa  che  non  ammette
divieti o moratorie e che, in relazione  alle  aree  non  idonee,  si
limita ad attribuire alle Regioni il potere di individuare tali  aree
mediante  strumenti  di  programmazione  senza  che   cio'   comporti
impedimenti assoluti alla localizzazione degli impianti FER. 
    In sintesi, dunque, la norma regionale  eccederebbe,  secondo  la
ricorrente, le competenze in materia,  i  cui  principi  fondamentali
sono stabiliti dallo  Stato  e  rispetto  ai  quali  si  porrebbe  in
frontale contrasto. 
    3.3.2. Inoltre, secondo  la  ricorrente,  poiche'  la  disciplina
statale  e'  di  derivazione  euro-unitaria  sussisterebbe   altresi'
l'illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art.  117,  primo
comma, Cost. della legge regionale che, vietando  indiscriminatamente
l'autorizzazione e la realizzazione di nuovi impianti,  e'  idonea  a
pregiudicare gli  obiettivi  fissati  dal  legislatore  nazionale  in
attuazione della disciplina europea. 
    3.3.3. In terzo luogo, l'art. 3 della legge regionale  n.  5/2024
si porrebbe in contrasto  con  l'art.  9  Cost.  e,  dunque,  con  il
principio di  tutela  dell'ambiente,  cui  contribuiscono  in  misura
rilevante le energie rinnovabili, e con il principio di  integrazione
di  cui  all'art.  11  TFUE  (secondo  cui  le  esigenze  di   tutela
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e  attuazione
delle altre pertinenti politiche pubbliche, al fine di promuovere  lo
sviluppo sostenibile). Le esigenze di tutela dell'ambiente,  inoltre,
impongono di operare un bilanciamento dei vari interessi in  concreto
nell'ambito del  procedimento  amministrativo,  come  chiarito  dalla
giurisprudenza amministrativa e costituzionale. La legge regionale  e
i provvedimenti impugnati, invece, sottrarrebbero alla  sede  propria
del procedimento  amministrativo  tale  attivita'  di  bilanciamento,
introducendo un  divieto  aprioristico  contrastante  con  l'esigenza
prioritaria di incrementare la produzione di energia green al fine di
tutelare l'ambiente. 
    3.3.4. Ancora, secondo la ricorrente, la  disposizione  in  esame
violerebbe altresi': gli articoli 3 e 41 Cost. avendo  introdotto  in
modo  inaspettato   un   divieto   generale   di   autorizzazione   e
realizzazione  di  impianti  cosi'  sacrificando   la   liberta'   di
iniziativa  economica  privata   e   l'affidamento   della   societa'
ricorrente; l'art. 97 Cost.  nella  misura  in  cui,  trascurando  le
attivita' amministrative  gia'  svolte  dalle  autorita'  competenti,
pregiudica   i   principi   di   buon   andamento   della    pubblica
amministrazione e di doverosita' dell'azione amministrativa; l'art. 3
Cost. anche  sotto  il  profilo  della  manifesta  sproporzionalita',
irrazionalita', irragionevolezza e arbitrarieta'  della  disposizione
impugnata. Infatti, l'opzione perseguita dal Legislatore regionale di
porre  un  generale  ed  indiscriminato  divieto  di  autorizzare   e
realizzare iniziative FER risulta viziata,  sotto  il  profilo  della
proporzionalita'  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad
incidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati  e  sugli
obiettivi  di  tutela  ambientale   e   paesaggistica   astrattamente
perseguiti. 
    Cio'  avverrebbe  in  virtu'  dell'obiettivo  di  scongiurare  un
rischio («l'irreversibilita' degli impatti sul  territorio  regionale
derivanti  dalle  attivita'   di   realizzazione,   installazione   o
avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia  elettrica
da fonti rinnovabili», ex art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2024)
oltre che indimostrato, anche inesistente, soprattutto nel caso degli
impianti agri-voltaici come quello in esame. 
    3.4. Con un quarto motivo  di  ricorso  la  societa'  ha  dedotto
l'illegittimita'    dell'inerzia     serbata     dall'Amministrazione
sull'istanza di verifica di assoggettabilita' a VIA. 
    L'art. 19 del T.U.A.,  ai  commi  6  e  11,  prevede  un  termine
perentorio di 45 giorni decorrente  dalla  scadenza  del  termine  di
trenta giorni di  cui  al  precedente  comma  4  per  l'adozione  del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,  termini  che,
nel  caso  di  specie,  sarebbero  ampiamente   decorsi   in   quanto
l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento  entro  il
13 maggio 2024. 
    4. Si e' costituita la Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo
la reiezione del ricorso. 
    5. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024 il Collegio, con
l'accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal  merito  l'istanza
cautelare. 
    6.  Nelle  more   del   giudizio   l'Assessorato   della   Difesa
dell'Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e
Incidenze Ambientali: 
      con nota n. 37892 del  16  dicembre  2024  ha  comunicato  alla
ricorrente  il   riavvio   del   procedimento   di   screening   VIA,
precedentemente sospeso con la nota gravata, al fine di «valutare gli
effetti della legge  regionale  n.  20/2024  sull'intervento  di  che
trattasi»; 
      con successiva nota n. 4759 del 13 febbraio 2025 ha  comunicato
l'improcedibilita' dell'istanza di screening VIA alla luce del  fatto
che il progetto ricadrebbe in alcune fattispecie di aree  non  idonee
ai sensi  dell'Allegato  B  della  sopravvenuta  legge  regionale  n.
20/2024 per l'installazione di impianti agri-voltaici. 
    7. Avverso tali atti la ricorrente ha proposto ricorso per motivi
aggiunti. L'interessata lamenta che la prima nota (n.  37892  del  16
dicembre 2024), pur comunicando il formale riavvio  del  procedimento
di  screening  VIA,  ha  nella  sostanza  reiterato  la   sospensione
dell'iter attivando il suindicato sub-procedimento. 
    In data 6 dicembre 2024, infatti, era entrata in vigore la  legge
regionale n. 20/2024, con cui il legislatore regionale ha abrogato la
precedente legge regionale n.  5/2024  e  introdotto  una  disciplina
normativa  relativa  alle  aree  non  idonee  (che,  invece,  sarebbe
riservata a un atto di programmazione amministrativa),  imponendo  un
divieto  aprioristico  all'autorizzazione  e  alla  realizzazione  di
impianti FER localizzati in tali aree,  senza  peraltro  recepire  le
indicazioni sulle aree  idonee  fornite  dal  legislatore  statale  e
prevedendo persino che la declaratoria  regionale  di  non  idoneita'
prevalga su quella statale di idoneita'. 
    La  Regione,  con  la  predetta  nota,  avrebbe  illegittimamente
aggravato il procedimento con un'attivita' istruttoria  non  prevista
dalla normativa statale e finalizzata  a  valutare  gli  effetti  sul
progetto della  ricorrente  di  una  legge  regionale  manifestamente
incostituzionale e anti-comunitaria. 
    Quanto alla seconda nota  (n.  4759  del  13  febbraio  2025)  la
ricorrente contesta la applicazione  nella  fattispecie  del  divieto
aprioristico all'autorizzazione e alla realizzazione di impianti  FER
di cui all'art.  1,  comma  5,  della  medesima  legge  regionale  n.
20/2024. 
    7.1. Con un  primo  motivo  la  societa'  ricorrente  ha  dedotto
l'illegittimita'  degli  atti  impugnati  in   via   derivata   dalla
illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale  n.   20/2024
(«Illegittimita' in via derivata per violazione e falsa  applicazione
degli  articoli  18  e  20  del  decreto  legislativo  n.   199/2021.
Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 387/2003 e
delle Linee guida allegate al decreto ministeriale 10 settembre 2010.
Violazione e falsa applicazione del decreto  ministeriale  21  giugno
2024. Violazione e falsa  applicazione  del  decreto  legislativo  n.
152/2006. Violazione ed elusione del principio di massima  diffusione
delle forme di  energia  rinnovabile.  Violazione  dei  principi  del
giusto procedimento. Violazione della Direttiva  2009/28/CE  e  della
Direttiva 2011/92/UE. Violazione degli articoli 3, 9,  41,  97,  117,
commi 1 e 3, della Costituzione. Eccesso di  potere  per  difetto  di
istruttoria  e  di  motivazione;  illogicita',   irragionevolezza   e
contraddittorieta'  dell'azione  amministrativa;   travisamento   dei
presupposti  in  fatto  e  diritto;  violazione  del   principio   di
proporzionalita' dell'azione amministrativa. Sviamento  di  potere»),
nella parte in cui - disciplinando in  carenza  di  potere  con  atto
normativo le aree non  idonee,  prevedendo  un  divieto  aprioristico
all'autorizzazione e all'installazione di  impianti  FER  nelle  aree
qualificate dalla medesima legge come «non idonee»  e  sancendone  la
prevalenza perfino rispetto alla disciplina delle aree c.d.  «idonee»
violerebbe apertamente la normativa primaria di riferimento. Da  cio'
la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della  questione
di legittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. a), commi 5  e  7,  della
legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi allegati. 
    7.1.1. La Regione, innanzitutto, con legge regionale  -  art.  1,
comma 1, lett. a) avrebbe proceduto in via principale  e  prioritaria
all'individuazione delle aree  non  idonee  (peraltro  configurandole
come divieti preventivi) per poi  individuare  anche  quelle  idonee,
residuali  sia  nella  loro  entita'  che  negli  effetti  del   loro
riconoscimento. Cosi' facendo, l'art.  1  della  legge  regionale  si
sarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali della materia,
desumibili  dal  combinato  disposto   dell'art.   12   del   decreto
legislativo n. 387/2003 e delle Linee guida nazionali  approvate  con
decreto ministeriale 10 settembre 2010 (che configurano le  aree  non
idonee come strumento di accelerazione, dal contenuto non  vincolante
e pongono una riserva  di  procedimento  amministrativo  sul  punto),
nonche' con il decreto legislativo n. 199/2021, il quale: i) all'art.
20, comma 4, accorda priorita' e prevalenza all'individuazione  delle
aree idonee, assegnando alla Regione il  compito  di  provvedere  con
fonte legislativa esclusivamente in merito a tale tipologia di  aree;
ii) all'art. 18, rinvia a un  momento  successivo  all'individuazione
delle aree idonee,  a  valle  dell'aggiornamento  delle  Linee  guida
nazionali, l'aggiornamento della disciplina delle  aree  non  idonee,
confermando la riserva di procedimento. 
    In particolare, l'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003  ha
fissato il principio di generale utilizzabilita' di tutti  i  terreni
per la realizzazione di impianti FER, salvo il potere  delle  Regioni
di individuare, nei limiti  di  quanto  previsto  dalle  Linee  guida
nazionali emanate a completamento della disciplina primaria, le  aree
non idonee. Queste ultime non si configurano come divieti preventivi,
ma costituiscono  uno  strumento  di  accelerazione,  non  vincolante
(paragrafo 17 e Allegato 3  del  decreto  ministeriale  10  settembre
2010)  e  la  cui  individuazione  deve  avvenire   previa   apposita
istruttoria e confluire in un atto  di  pianificazione  (a  carattere
amministrativo, dunque,  e  non  normativo),  dovendosi  motivare  la
incompatibilita' in relazione a specifiche tipologie  e/o  dimensioni
di impianti con riferimento agli obiettivi di protezione  perseguiti.
L'individuazione delle aree non idonee dovrebbe avvenire, dunque, con
uno  strumento  amministrativo  flessibile,  in  modo  da   garantire
l'opportuno bilanciamento degli interessi  in  gioco  nella  concreta
sede procedimentale. 
    Tale generale impianto normativo ha trovato piena conferma  anche
nel decreto legislativo  n.  199/2021.  Ed  infatti,  l'art.  20  del
decreto  legislativo  n.  199/2021  stabilisce  espressamente  che  i
decreti ministeriali recanti principi e criteri in  materia  di  aree
idonee e non idonee devono prioritariamente individuare i criteri per
l'individuazione  delle  aree  idonee,  assegnando  alle  Regioni  il
compito di procedere alla piena attuazione della norma  con  atto  di
fonte legislativa  limitatamente  alle  aree  idonee  (comma  4).  Il
medesimo art. 20, invece, non attribuirebbe alle  Regioni  il  potere
legislativo in merito alle aree non  idonee,  cosi'  come  confermato
anche dall'art. 18, comma 3, il quale  prevede  che  solo  a  seguito
dell'individuazione delle aree idonee si potra' porre  in  essere  la
valutazione di cui all'art. 17 delle  Linee  guida  che  impone  alle
Regioni di operare un congruo bilanciamento degli interessi. 
    Di qui la evidente incostituzionalita' della legge  regionale  n.
20/2024, che si pone in contrasto  coi  principi  fondamentali  della
materia stabiliti dall'art. 12 del decreto legislativo  n.  387/2003,
dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dal decreto  legislativo
n. 199/2021 per violazione dell'art. 117 Cost. 
    7.1.2. Deduce  la  ricorrente  che  la  violazione  dei  principi
fondamentali della materia e la conseguente incostituzionalita' della
legge  regionale  deriverebbe  anche  dal  divieto  aprioristico   di
autorizzare e realizzare  impianti  FER  in  aree  non  idonee  posto
dall'art. 1, commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024. 
    I principi fondamentali della materia fissati dalla  legislazione
dello  Stato,  infatti,  costituiscono  attuazione  delle   Direttive
comunitarie  che  manifestano  un  favor  per  le  fonti  energetiche
rinnovabili. Tali principi fondamentali,  secondo  la  giurisprudenza
amministrativa e costituzionale, sono costituiti in particolare dalla
compatibilita' ex lege degli impianti con le aree agricole  (ex  art.
12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003) e dal potere  delle
Regioni di individuare aree non idonee all'installazione di  impianti
FER, ma mediante una indicazione di massima da operare con un atto di
pianificazione da bilanciare e ponderare nella sede del  procedimento
amministrativo, dovendosi stigmatizzare, invece, interventi normativi
volti a precludere la realizzazione di impianti FER su ampie porzioni
del territorio regionale. 
    L'art. 1 della legge regionale  n.  20/2024,  nell'introdurre  il
suddetto divieto aprioristico si pone in contrasto con tali  principi
fondamentali, eccedendo  le  competenze  in  materia.  Peraltro,  gli
Allegati, A, B, C, D ed E alla legge regionale individuano una  serie
di aree  non  idonee  che  corrispondono  alla  quasi  totalita'  del
territorio sardo, introducendo di fatto un divieto generalizzato.  La
ricorrente,  pertanto,  ha   chiesto   la   rimessione   alla   Corte
costituzionale della questione di legittimita'  costituzionale  della
legge regionale n. 20/2024 e, in particolare, degli articoli 1, commi
5 e 7, in relazione agli articoli 117, comma 3, Cost. (per violazione
dei suindicati principi fondamentali della  materia  stabiliti  dallo
Stato) e all'art. 3  Cost.  in  quanto  le  previsioni  in  questione
impedirebbero,  in  modo  illogico  e  irragionevole,  una   adeguata
ponderazione  di   tutti   gli   interessi   coinvolti,   trascurando
l'interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER  e  imponendo
l'inefficacia  dei  provvedimenti  autorizzativi   gia'   conseguiti.
Inoltre, poiche' la  disciplina  di  riferimento  e'  di  derivazione
euro-unitaria,  la  ricorrente  ha  dedotto  altresi'  la  violazione
dell'art. 117, comma 1, Cost., essendo la disciplina regionale idonea
a pregiudicare gli obiettivi fissati  dal  legislatore  nazionale  in
attuazione della disciplina unionale sul c.d. Green Deal europeo. 
    7.1.2.1.  Sotto  altro  profilo,  l'art.  1,  comma  5,   sarebbe
incostituzionale in quanto l'inidoneita' dell'area, a  differenza  di
quanto previsto dalla legge regionale, non  comporta  tout  court  il
divieto    di    installazione    di    impianti    FER,     gravando
sull'Amministrazione l'onere di effettuare una  puntuale  istruttoria
al fine di bilanciare gli interessi coinvolti. 
    Cio'  e'  stabilito  dalle  Linee  guida  di   cui   al   decreto
ministeriale 10 settembre 2010 (Allegato 3,  lett.  d)  ed  e'  stato
chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale secondo
cui  anche  nel  caso  di  aree  non  idonee  opera  una  riserva  di
procedimento     amministrativo,      sussistendo      il      dovere
dell'amministrazione procedente di verificare in concreto,  caso  per
caso,  se  il  singolo  progetto   sia   o   meno   realizzabile   in
considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche  del
sito interessato. 
    Lo stesso decreto del Ministro dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica   del   21   giugno   2024   (recante   «Disciplina    per
l'individuazione di superfici e aree idonee  per  l'installazione  di
impianti a fonti rinnovabili»), sulla cui base e'  stata  emanata  la
legge regionale n. 20/2024, non abilita in alcun modo  le  Regioni  a
introdurre divieti aprioristici di autorizzare e realizzare  impianti
FER nelle aree individuate come «non idonee». 
    7.1.3. La ricorrente deduce, poi, l'illegittimita' costituzionale
degli articoli 1, commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 e dei
relativi allegati per  violazione  dei  principi  fondamentali  della
materia anche sotto il  profilo  della  violazione  della  disciplina
delle aree idonee ex art. 20, comma 8,  del  decreto  legislativo  n.
199/2021. 
    7.1.3.1.  Con  specifico  riferimento  alle  fattispecie  di  non
idoneita' di cui  alla  nota  regionale  impugnata  che  ha  disposto
l'improcedibilita' dell'istanza della ricorrente, le lettere t) e w),
punto  12,  Allegato  B  prevedono  che  sono  aree  non  idonee  per
l'installazione di impianti agri-voltaici di grande  taglia  «i  beni
culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della  Parte
II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), ed aree  circostanti  che  distano  meno  di  7
chilometri da essi, in linea d'aria da essi» nonche' «aree e immobili
caratterizzati da edifici e manufatti di  valenza  storico-culturale,
architettonica, archeologica, di cui all'art. 48 delle NTA  del  PPR,
ed aree circostanti che  distano  meno  di  3  chilometri,  in  linea
d'aria, calcolati a partire dal  perimetro  della  fascia  di  tutela
condizionata». 
    Tali norme contrasterebbero, secondo la  ricorrente,  con  l'art.
20, comma 8, lett.  c-quater  del  decreto  legislativo  n.  199/2021
secondo cui sono considerate aree idonee ex lege quelle che non  sono
«ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ne' ricadono nella  fascia
di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda
oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. La  fascia  di
rispetto e' determinata considerando una distanza dal  perimetro  dei
beni  sottoposti  a  tutela  di  [...]  500  m   per   gli   impianti
fotovoltaici». 
    7.1.3.2. Anche le ipotesi di non idoneita' previste dalle lettere
y) e bb) dell'Allegato B alla legge regionale  n.  20/2024,  riferite
agli «ulteriori elementi con  valenza  storico-culturale,  di  natura
archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non
ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento  della  entrata
in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano  meno
di 3 chilometri, in linea d'aria» e alle «zone urbanistiche  omogenee
E  «Agricole»  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  dell'Assessore
regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre  1983,
n. 2266/U», sarebbero illegittime, in quanto, con riguardo alla prima
fattispecie, non esiste alcuna norma di rango primario che preveda la
possibilita' di qualificare come non idonee tali aree e, con riguardo
alla  seconda,  sussiste  una  compatibilita'  ex  lege  delle   aree
agricole,  riconosciuta   dalla   giurisprudenza   amministrativa   e
costituzionale. 
    7.1.3.3. Rappresenta  la  ricorrente,  inoltre,  come  lo  stesso
Consiglio di Stato, con ordinanze cautelari  nn.  4297,  4298,  4299,
4300, 4301, 4302 del 2024  (peraltro  prima  dell'entrata  in  vigore
della legge regionale n. 20/2024) abbia sospeso l'efficacia dell'art.
7, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 21 giugno 2024 che, nel
prevedere la «possibilita' di  fare  salve  le  aree  idonee  di  cui
all'art. 20, comma 8» del decreto legislativo n. 199/2021, consentiva
in astratto alle Regioni di derogare alla disciplina  primaria  sulle
aree idonee. 
    7.1.4.   La   societa'   ricorrente    ha,    inoltre,    dedotto
l'illegittimita' costituzionale del divieto introdotto  dall'art.  1,
commi 5 e 7, della legge regionale n. 20/2024  per  violazione  degli
articoli 3, 9 e 41 della Costituzione. 
    7.1.4.1. Sotto un primo profilo, infatti, la legge  regionale  si
porrebbe in contrasto con il principio di tutela  dell'ambiente,  cui
contribuiscono in maniera rilevante le energie rinnovabili. Anche  il
Regolamento UE n. 2577/2022 ha previsto che  la  realizzazione  degli
impianti  FER  debba  essere  considerata  di   «interesse   pubblico
prevalente ... in sede di ponderazione degli interessi giuridici  nei
singoli casi» (art. 3). Pertanto, il  divieto  previsto  dalla  norma
regionale si porrebbe in contrasto con il principio  di  integrazione
delle tutele, riconosciuto anche a livello europeo dall'art. 11  TFUE
(secondo cui  le  esigenze  di  tutela  dell'ambiente  devono  essere
integrate nella  definizione  e  attuazione  delle  altre  pertinenti
politiche pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo  sostenibile).
Tali  esigenze  di  tutela,  inoltre,   impongono   di   operare   un
bilanciamento  dei  vari  interessi  in  concreto   nell'ambito   del
procedimento  amministrativo,  come  chiarito  dalla   giurisprudenza
amministrativa e costituzionale. La legge regionale e i provvedimenti
impugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria del  procedimento
amministrativo  tale  attivita'  di  bilanciamento,  introducendo  un
divieto  aprioristico  contrastante  con  l'esigenza  prioritaria  di
incrementare la produzione di  energia  green  al  fine  di  tutelare
l'ambiente. 
    7.1.4.2. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione in esame
violerebbe altresi': l'art.  41  Cost.,  avendo  introdotto  in  modo
inaspettato un divieto generale di autorizzazione e realizzazione  di
impianti, cosi' sacrificando la  liberta'  di  iniziativa  privata  e
l'affidamento della societa' ricorrente; l'art. 97 Cost. nella misura
in cui, trascurando le attivita'  amministrative  gia'  svolte  dalle
autorita' competenti, pregiudica il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione e di doverosita' dell'azione amministrativa;
l'art.  3  Cost.  sotto  il  profilo  della   proporzionalita',   non
sussistendo i presupposti di  necessita'  e  idoneita'  della  misura
adottata rispetto all'obiettivo asseritamente  perseguito  di  tutela
del territorio agrario. 
    Infatti, l'opzione perseguita dal Legislatore regionale di  porre
un generale ed indiscriminato divieto  di  autorizzare  e  realizzare
iniziative   FER   risulta   viziata,   sotto   il   profilo    della
proporzionalita'  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad
incidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati  e  sugli
obiettivi  di  tutela  ambientale   e   paesaggistica   astrattamente
perseguiti. 
    Cio'  avverrebbe  in  virtu'  dell'obiettivo  di  scongiurare  un
rischio (l'irreversibilita' degli impatti  sul  territorio  regionale
derivanti dalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma  1,
lett.  c)  e  d)  della  legge  regionale  n.  20/2024)   oltre   che
indimostrato, anche inesistente soprattutto nel caso  degli  impianti
agri-voltaici come quello in esame. 
    7.2. Con il secondo motivo la societa'  ricorrente  ha  censurato
gli  atti  impugnati  anche  in  via  autonoma   e   derivata   dalla
contrarieta'  al  diritto  euro-unitario  della  legge  regionale  n.
20/2024, deducendo «Illegittimita' in via  autonoma  e  derivata  per
violazione e falsa applicazione  della  Direttiva  2009/28/CE,  della
Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva  2018/2001  e  della  Direttiva
2023/2413/UE, come completate dal Regolamento UE  2577/2022  e  dalla
recente Raccomandazione UE 2024/1343 del 13 maggio 2024. Violazione e
falsa applicazione del decreto legislativo n. 199/2021. Violazione  e
falsa applicazione del principio di massima diffusione delle fonti di
energia rinnovabili. Violazione dell'obbligo di disapplicazione delle
norme interne incompatibili con il diritto euro-unitario. Eccesso  di
potere  per  illogicita',   irragionevolezza   e   contraddittorieta'
dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti in  fatto  e
diritto; violazione del  principio  di  proporzionalita'  dell'azione
amministrativa. Sviamento di potere». 
    7.2.1. La disciplina regionale, infatti,  avrebbe  dovuto  essere
disapplicata dall'Amministrazione in quanto contraria al principio di
massima diffusione delle forme di produzione di  energia  rinnovabile
sancito dalle norme euro-unitarie e, in particolare, dalle  Direttive
2001/77/CE e 2009/28/CE  nonche'  dalle  piu'  recenti  Direttive  UE
2018/2001 e 2023/2413, come completate dal Regolamento UE 2577/2022 e
dalla recente Raccomandazione UE 2024/1343. 
    La nota impugnata, pertanto, sarebbe illegittima in via  autonoma
avendo violato l'obbligo giuridico di disapplicare le  norme  interne
incompatibili con quelle euro-unitarie. 
    7.2.2.  In  secondo  luogo,  la   Nota   impugnata   risulterebbe
illegittima anche in via derivata dalla legge regionale  contrastante
con la normativa europea. 
    Il divieto posto dalla legge regionale, infatti, sottrae in  modo
indiscriminato il territorio  regionale  dalla  localizzazione  degli
impianti FER, cosi' impedendo il raggiungimento dei target vincolanti
per lo Stato italiano fissati dalla normativa europea, oltre a  porsi
in  contrasto  coi  principi  di  derivazione  europea   di   massima
diffusione  delle   fonti   rinnovabili,   di   semplificazione   dei
procedimenti autorizzativi,  con  la  natura  di  interesse  pubblico
prevalente dell'installazione  di  impianti  FER  rispetto  ad  altri
interessi in potenziale conflitto, con  l'obiettivo  di  semplificare
ulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   zone   di
accelerazione, quali le aree idonee ex art. 20, comma 8, del  decreto
legislativo n. 199/2021 e con l'obiettivo di  ridurre  al  minimo  le
c.d. zone di esclusione. 
    7.3.  Con  il  terzo  motivo  la  societa'  ha  inoltre   dedotto
l'illegittimita' in parte qua del decreto ministeriale 21 giugno 2024
che, al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, lett. b)  e  3,
comma 1, prevede che le regioni con  propria  legge  individuino  sul
rispettivo  territorio  superfici  e  aree  non   idonee,   deducendo
«Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 199/2021.
Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo  n.  28/2011.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del decreto  legislativo
n. 387/2003 e del decreto ministeriale 10 settembre 2010.  Violazione
del  principio  di  leale   collaborazione   e   del   principio   di
sussidiarieta'. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso  di  potere
per difetto di istruttoria e  di  motivazione.  Contraddittorieta'  e
irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio
di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione degli  articoli
3, 41 e 97  della  Costituzione.  Violazione  dei  principi  di  buon
andamento e  imparzialita'  dell'azione  amministrativa.  Eccesso  di
potere per travisamento  dei  presupposti  in  fatto  e  in  diritto.
Violazione delle Direttive  2018/2001/UE,  2009/28/CE  e  2001/77/CE.
Violazione  del  principio  di   massima   diffusione   delle   fonti
energetiche rinnovabili. Sviamento di potere». 
    Evidenzia la  ricorrente  che,  in  via  principale,  il  decreto
ministeriale costituisce esso stesso parametro di incostituzionalita'
della  normativa  regionale  in  quanto,  a  differenza  della  legge
regionale n. 20/2024, non prevede in alcun  modo  l'espresso  divieto
generale  e  aprioristico  di  autorizzare  e   realizzare   impianti
fotovoltaici ed eolici in  aree  c.d.  «non  idonee»,  ne'  tantomeno
prevede la prevalenza della  disciplina  delle  aree  non  idonee  su
quella delle aree c.d. idonee  ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 199/2021. 
    Inoltre, posto  anche  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  sospeso
l'efficacia  delle  disposizioni  del  decreto  ministeriale,   «solo
formalmente il Decreto costituisce il parametro  sulla  cui  base  e'
stata adottata la legge regionale, dal momento che l'efficacia  delle
disposizioni che in astratto  potevano  consentire  alla  Regione  di
derogare in peius alla normativa statale era stata  (ed  e'  tuttora)
sospesa  in  data  anteriore   all'emanazione   della   nuova   legge
regionale». 
    «Solo in via subordinata e per tuziorismo» (cosi' a pag.  32  del
ricorso per motivi aggiunti), dunque, i.e. laddove  si  ritenesse  di
interpretare il  decreto  ministeriale  nel  senso  di  abilitare  la
Regione ad  intervenire  con  disposizioni  quali  quelle  della  cui
legittimita' costituzionale si dubita, la ricorrente lo impugna per i
seguenti motivi. 
    7.3.1.  Il  decreto  ministeriale  contrasterebbe,  infatti,  con
l'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e, in particolare,  con
il comma 4  che  limiterebbe  la  potesta'  normativa  della  Regione
all'individuazione delle sole aree idonee. 
    7.3.2. In  secondo  luogo,  il  decreto  sarebbe  illegittimo  in
relazione a quanto previsto dall'art.  7,  comma  2,  lett.  c),  che
conferisce alle Regioni la possibilita' di far salve le  aree  idonee
di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. 
    L'efficacia di tale disposizione, peraltro, e' stata sospesa  dal
Consiglio di Stato, che ha negato spazio  per  una  piu'  restrittiva
disciplina regionale rispetto a quella di cui all'art. 20, comma 8. 
    La disposizione regolamentare, dunque, nel consentire in astratto
alle Regioni di  derogare  in  peius  alla  legislazione  statale  in
materia di aree  idonee,  si  pone  in  contrasto  con  la  normativa
primaria di riferimento. 
    7.3.3. La ricorrente censura, poi, l'illegittimita'  del  decreto
anche nella misura in  cui,  anziche'  limitarsi  a  dettare  criteri
uniformi per i  legislatori  regionali  ai  fini  dell'individuazione
delle aree idonee (come prescritto all'art. 20, comma 1, del  decreto
legislativo n. 199/2021), ha direttamente dichiarato la non idoneita'
di alcune aree del territorio nazionale, disponendo all'art. 7, comma
3, che «sono considerate non idonee le superfici e le aree  che  sono
ricomprese nel perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi
dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e  b)  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
    Tale disposizione, inoltre, laddove letta nel  senso  di  vietare
l'installazione di impianti FER nelle aree non  idonee,  risulterebbe
illegittima anche  per  contrasto  con  i  principi  fondamentali  in
materia come sopra richiamati. 
    7.4. Col quarto motivo aggiunto, infine, la  societa'  ricorrente
ha      ribadito      l'illegittimita'      dell'inerzia      serbata
dall'Amministrazione   procedente   sull'istanza   di   verifica   di
assoggettabilita' a VIA. 
    8. Si sono costituiti in giudizio il  Ministero  dell'Ambiente  e
della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, il  Ministero
dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle  Foreste  e  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  eccependo  l'incompetenza
territoriale del T.A.R.  Sardegna  in  favore  del  T.A.R.  Lazio  in
relazione alle censure sollevate avverso il decreto  ministeriale  21
giugno 2024, nonche'  il  difetto  di  legittimazione  passiva  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    9. La  Regione,  nella  memoria  difensiva  depositata  in  vista
dell'udienza di  discussione,  ha  rilevato  anzitutto  come  con  le
ordinanze del T.A.R. Lazio nn. 9164 e 9168 del 13 maggio  2025  siano
state  rimesse  in  via  incidentale  alla  Corte  costituzionale  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2, 5,  7,
8 e 3, nonche' degli  allegati  della  legge  regionale  Sardegna  n.
20/2024. 
    9.1. La Regione ha, inoltre, dedotto che essa  sarebbe  titolare,
ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost. e dell'art.  6  dello  Statuto
speciale, di  competenza  legislativa  esclusiva  (e  amministrativa)
nella materia della tutela e  pianificazione  paesaggistica  e  nelle
materie dell'urbanistica e dell'agricoltura e foreste (art. 3 Statuto
speciale), nonche' di potesta' legislativa concorrente nella  materia
della «produzione e distribuzione dell'energia  elettrica»  ai  sensi
dell'art. 4 dello Statuto. 
    9.1.1. In detto contesto, la legge regionale n. 20/2024 e'  stata
adottata dalla Regione nell'esercizio  della  competenza  legislativa
esclusiva. 
    Tale prospettiva troverebbe conferma anche nella recente sentenza
della Corte costituzionale n. 28/2025 laddove si e' affermato che  le
Regioni, fermi restando i limiti imposti dallo Stato  in  termini  di
classificazione e obiettivi annui fino al 2030 (cosi' come  stabilito
dal decreto ministeriale 21 giugno 2024), possono esercitare la  piu'
ampia discrezionalita'  nel  selezionare  in  quali  aree  consentire
l'installazione agevolata di impianti FER. 
    9.1.2. La legge regionale, inoltre, avrebbe  operato  nei  limiti
della  competenza  legislativa  concorrente   nella   materia   della
«produzione  e  distribuzione  dell'energia  elettrica».  Il  decreto
legislativo n. 199/2021, all'art. 20, comma 1, rimanda a  un  decreto
ministeriale la determinazione dei criteri per  l'individuazione  sia
delle aree idonee che di quelle non idonee. Tale decreto, adottato il
21 giugno 2024, avrebbe disposto che le regioni definiscano con legge
non solo le aree idonee, ma anche quelle non idonee e ordinarie (art.
3, mai impugnato). 
    9.1.3. La Regione, poi,  in  applicazione  dello  stesso  decreto
legislativo  n.  199/2021,  che  peraltro  all'art.  49   salvaguarda
esplicitamente le competenze delle Regioni a statuto speciale, tenuto
conto  dell'obiettivo  concordato  con  lo  Stato  (art.  2   decreto
ministeriale 2024),  avrebbe  svolto  una  istruttoria  basata  sulle
condizioni specifiche del territorio individuando le aree  idonee  in
modo tale da garantire  non  solo  il  raggiungimento,  ma  anche  il
superamento degli obiettivi di potenza da raggiungere al 2030. 
    9.1.4. Con l'individuazione delle aree idonee la Regione avrebbe,
dunque, garantito il rispetto degli obiettivi di potenza  complessiva
introducendo  una  disciplina  atta  a  preservare  al   massimo   il
patrimonio    paesaggistico,     archeologico,     storico-culturale,
ambientale, senza tuttavia escludere del  tutto  la  possibilita'  di
installare nelle  aree  e  superfici  non  idonee  impianti  FER,  in
ossequio al principio della massima diffusione delle fonti di energia
rinnovabile e fermo restando che ogni altra area (in cui non viga  il
divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra)  deve  ritenersi
residualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e potrebbe,
quindi, ospitare l'installazione di impianti. 
    Cio' emergerebbe dall'analisi  degli  allegati  in  cui,  tenendo
conto della rilevanza paesaggistica, culturale, etc., si e' proceduto
a classificare le aree come non idonee, dopo aver individuato  quelle
idonee, prevedendo una distinzione tra tipologie e tagli di  impianti
FER e  consentendone  la  realizzazione  in  seguito  a  un  puntuale
bilanciamento. 
    9.2. Anche gli assunti della ricorrente in merito alla previsione
di  un  divieto  assoluto,   secondo   l'Amministrazione   regionale,
sarebbero infondati in quanto sarebbero stati  previsti  elementi  di
flessibilita', da valutare caso per caso anche nelle aree non idonee,
in particolare all'art. 1, commi 4, 5 e 7, ultimo capoverso, all'art.
3, comma 4, e all'Allegato G, comma 2 (che  peraltro  alla  lett.  c)
prevedrebbe misure di incentivo per la realizzazione  degli  impianti
agri-voltaici). Inoltre, negli allegati,  a  titolo  esemplificativo:
lett. b), c), e),  negli  Allegati  A,  B,  C,  sarebbero  consentiti
impianti in aree definite non idonee. 
    9.3. La legge regionale sarebbe conforme anche all'art. 20, comma
8, del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  che  si  limiterebbe  ad
elencare una serie di aree da ritenere idonee nelle more  della  loro
concreta individuazione da parte  delle  Regioni,  sulla  scorta  dei
criteri  elencati  nel  decreto  ministeriale  21  giugno  2024.   Si
tratterebbe,  dunque,  di  una  disposizione  transitoria,  che   non
individuerebbe un minimum immodificabile di aree idonee. 
    9.4. Privi di  rilievo  sarebbero  i  richiami  effettuati  dalla
ricorrente all'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  387/2003  e  al
decreto ministeriale del 10 settembre 2010 in quanto  superati  dalla
piu' recente normativa statale che, prevedendo come  inderogabile  il
raggiungimento  di  predefiniti   livelli   di   energia   da   fonti
rinnovabili, salvaguarderebbe, al contempo, le prerogative  regionali
in materia paesaggistica, mediante la definizione delle  aree  idonee
con legge regionale. 
    9.5.  In  relazione  all'affidamento  della  ricorrente  e   alla
presunta violazione degli articoli 3, 41 e 97 Cost.,  la  Regione  ha
dedotto che i commi 2 e  5  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
20/2024 darebbero applicazione al principio generale del tempus regit
actum e non prevedrebbero un regolamento irrazionale che frustrerebbe
situazioni consolidate e certe, anche alla luce della natura precaria
dello  stesso  regime  autorizzatorio  (ancor  piu'  nella  fase   di
screening). 
    Neanche il decreto ministeriale del 21 giugno  2024  prevedrebbe,
peraltro, una norma di salvaguardia per i procedimenti  autorizzatori
in corso al momento della sua  entrata  in  vigore:  pertanto,  alcun
affidamento poteva essersi consolidato sul tenore delle  disposizioni
previgenti, in ragione della transitorieta' della normativa  e  della
evoluzione del quadro normativo di riferimento. 
    9.6. Quanto alla dedotta violazione  delle  norme  euro-unitarie,
con conseguente asserita illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale n. 20/2024 per violazione dell'art. 117,  comma  1,  Cost.,
secondo  la  Regione  non  sarebbero  stati  evidenziati  i   profili
specifici  di  contrasto  con  il  diritto  dell'Unione  europea  ne'
verrebbe indicato in che modo la normativa regionale  impedirebbe  di
rispettare l'obiettivo di potenza alla stessa attribuito. 
    10. All'udienza pubblica del giorno 11 giugno  2025,  dopo  ampia
discussione, la causa e' stata trattenuta in decisione. 
    11. Ritiene il Collegio rilevanti e non manifestamente  infondate
le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1
lett. a) e commi  5  e  7,  della  legge  regionale  n.  20/2024  per
contrasto con gli articoli 3, 9, 41, 97 e 117, commi  1  e  3,  della
Costituzione dedotte dalla  ricorrente  con  il  ricorso  per  motivi
aggiunti. Pertanto, si reputa necessario sospendere il  giudizio  per
consentire  il  controllo  incidentale  di  costituzionalita'   sulle
questioni di seguito indicate. 
    12. Ricorre, anzitutto,  il  presupposto  della  rilevanza  della
questione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L. 11 marzo 1953, n.
87, secondo il quale e' necessario che «il giudizio non possa  essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale» della disposizione contestata. 
    12.1. In via preliminare, evidenzia infatti il Collegio come  non
sia  fondata  l'eccezione  di  incompetenza  territoriale  di  questo
Tribunale, in  favore  del  T.A.R.  per  il  Lazio,  sollevata  dalle
amministrazioni statali. In senso contrario, infatti, si rileva  come
i provvedimenti impugnati, in particolare con i motivi  aggiunti,  si
fondino esclusivamente sulla legge regionale n. 20  del  2024  e  non
gia' sul decreto ministeriale 21 giugno 2024,  sicche'  tale  decreto
non rientra nel perimetro delle questioni  giuridiche  rilevanti  nel
caso che occupa. 
    Invero, la legge regionale n. 20 del 2024 e'  un  atto  di  fonte
legislativa espressione della potesta'  legislativa  attribuita  alla
Regione Sardegna, e cio' lasciando  momentaneamente  in  disparte  la
questione del  superamento  dei  limiti  da  rispettare  indicati  in
Costituzione, oggetto della verifica di  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale della legge  regionale
stessa, senza che percio' rilevi  in  via  decisiva  l'esistenza  del
decreto legislativo 21 giugno 2024. 
    D'altronde, a conferma dell'autonomia delle due  fonti,  come  ha
rilevato il T.A.R. per il Lazio nell'ordinanza n. 9164 del 13  maggio
2025, che ha rimesso alla Corte costituzionale  alcune  questioni  di
legittimita' costituzionale della medesima legge regionale n. 20  del
2024  (su  cui  v.  infra),  «l'eventuale  annullamento  del  decreto
[decreto ministeriale 21 giugno 2024]  sul  punto  sarebbe  peraltro,
allo stato e  in  presenza  delle  disposizioni  recate  dalla  legge
regionale n. 20/2024, priva di ogni utilita' per la parte ricorrente.
Essa,  infatti,  non  potrebbe  comunque  ulteriormente  coltivare  i
progetti sopra citati, in quanto la disciplina legislativa  regionale
costituirebbe a tal riguardo un ostacolo assoluto». 
    Peraltro, come rilevato dalla difesa della  parte  ricorrente  in
sede di discussione orale all'udienza pubblica del giorno  11  giugno
2025, EF Agri non ha piu' neppure  interesse  alle  censure  inerenti
direttamente  il  decreto  ministeriale  21  giugno  2024,   proposte
peraltro  «solo  in  via  subordinata  e  per  tuziorismo»,   essendo
intervenuto il  suo  annullamento,  almeno  in  parte  qua,  per  via
giurisdizionale, ad opera della sentenza T.A.R. Lazio, Sez.  III,  13
maggio 2025, n. 9155. 
    12.2. Cio' posto, nel merito, le note impugnate  con  il  ricorso
per motivi aggiunti e,  in  particolare,  la  nota  n.  4759  del  13
febbraio 2025 dell'Assessorato della  Difesa  dell'Ambiente,  con  la
quale e' stata comunicata alla societa' ricorrente l'improcedibilita'
dell'istanza di Verifica di assoggettabilita' a VIA, fondano, in  via
esclusiva, le  ragioni  del  diniego  sull'entrata  in  vigore  della
disciplina recata dalla legge regionale n. 20/2024 e,  nella  specie,
sull'introdotto  divieto  di  realizzare  impianti  FER  sulle   aree
classificate dalla medesima legge come non  idonee;  cio'  anche  con
riferimento  alle  istanze   di   autorizzazione   presentate   prima
dell'entrata in vigore della legge (art. 1, comma 5, legge  regionale
n. 20/2024). 
    Di  conseguenza,  l'eventuale  accertamento   dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale  n.  20/2024  determinerebbe  un
automatico travolgimento, per  illegittimita'  derivata,  degli  atti
adottati dall'Amministrazione regionale. 
    In   particolare,   la   nota   in    questione    ha    disposto
l'improcedibilita'  dell'istanza  di   c.d.   screening   VIA   della
ricorrente alla luce del fatto che il progetto  sarebbe  ricaduto  in
aree non idonee, cosi' come individuate dall'Allegato B, lettere  t),
w), y) e bb) della legge regionale n. 20/2024, sulle quali, ai  sensi
del predetto art. 1, comma 5, vige il divieto di realizzare  impianti
FER anche per progetti presentati prima dell'entrata in vigore  della
medesima legge regionale. 
    Di qui l'evidente rilevanza, nel caso di specie, della  questione
di legittimita' costituzionale. 
    13. In secondo luogo, il prospettato conflitto dell'art. 1, commi
5 e 7, della legge regionale n. 20/2024 con i principi radicati negli
articoli 3, 9, 41, 97 e, soprattutto, con l'art. 117, commi  1  e  3,
della Costituzione, nonche' con l'art.  3,  comma  1,  dello  Statuto
speciale per la Regione Sardegna, approvato con legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, si presenta, ad  avviso  del  Collegio,  «non
manifestamente infondato» ai sensi del medesimo art. 23  della  legge
n. 87/1953, per le ragioni che di seguito si esporranno. 
    14. Preliminarmente, occorre rilevare come l'intervento normativo
di cui alla legge regionale n. 20/2024  e'  stato  posto  in  essere,
secondo quanto riportato all'art. 1, comma 1, lett. a) della medesima
legge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici  idonee,
non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione  ecologica,
energetica  e  climatica  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, primo e secondo periodo, della  Costituzione  nonche'
delle disposizioni di cui all'art. 3, lettera f), m) e  n),  art.  4,
lettera e),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna) e delle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio  1975,  n.  480
(Nuove norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
autonoma della Sardegna), e secondo  un  criterio  pianificatorio  di
sistema che tenga in considerazione la  pianificazione  energetica  e
quella di governo del territorio». 
    14.1. Quanto all'ambito  di  competenza  legislativa  interessato
dalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,
la  potesta'  legislativa  primaria  in  materia   di   «edilizia   e
urbanistica»  riconosciuta  dallo  Statuto  speciale  della   Regione
Autonoma della Sardegna all'art. 3, comma 1, lett. f), e la correlata
«competenza paesaggistica» ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  480  del  1975,  recante  norme  di
attuazione dello Statuto  speciale  anzidetto,  nonche'  la  potesta'
legislativa di cui alle lett. m) («esercizio dei diritti demaniali  e
patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e  saline»)  e
n) («usi civici»). Va richiamata  altresi'  la  potesta'  legislativa
concorrente nella materia «produzione  e  distribuzione  dell'energia
elettrica», da esercitarsi nel limite dei  principi  stabiliti  dalle
leggi dello Stato e prevista dall'art. 4, lettera e), dello Statuto. 
    L'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto suo,
attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali»,  cosi'
come il comma 3 dello stesso art.  117  include  tra  le  materie  di
competenza concorrente quella relativa  «a  produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    Non vi e' dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto
delle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato
disponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i
principi quadro in materia di produzione energetica,  trattandosi  di
una materia oggetto di competenza  concorrente,  nonche'  i  principi
fondamentali e le norme di riforma  economico-sociale  ordinariamente
capaci  di  limitare  la  stessa  competenza  legislativa   regionale
esclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo). Inoltre  lo  stesso
legislatore nazionale puo' interferire in subiecta materia attraverso
la propria potesta' esclusiva e trasversale a  tutela  dell'ambiente,
sulla quale  gli  impianti  energetici  da  fonti  rinnovabili  hanno
evidenti ricadute (T.A.R. Sardegna, Sez. II, ordinanza n. 146  del  9
giugno 2025, su cui v. infra). 
    14.2.  Orbene,  l'oggetto  della  legge  regionale  in   discorso
(recante «Misure urgenti per l'individuazione  di  aree  e  superfici
idonee e non idonee all'installazione  e  promozione  di  impianti  a
fonti di energia rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei
procedimenti autorizzativi») e la ratio perseguita (di  attuazione  e
comunque di osservanza della disciplina  statale  sull'individuazione
delle aree e  dei  siti  sui  quali  possono  essere  installati  gli
impianti di produzione di  energia  rinnovabile  di  cui  al  decreto
legislativo n. 199/2021) rendono evidente come il prioritario  ambito
di potesta' legislativa autonoma attinto  sia  quello  statutario  in
materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica»  (art.
4, lettera e, dello Statuto speciale). 
    14.3. Come osservato,  infatti,  dalla  Corte  costituzionale  in
relazione all'abrogata legge regionale n. 5/2024 di c.d.  «moratoria»
(che aveva previsto delle  «misure  di  salvaguardia  comportanti  il
divieto di realizzare nuovi impianti  di  produzione  e  accumulo  di
energia elettrica da fonti rinnovabili», e sulla cui base  era  stato
adottato  il  provvedimento  di  sospensione  del   procedimento   di
screening  impugnato  con  il  ricorso   introduttivo),   essa   «pur
conseguendo, come detto,  la  finalita'  di  tutelare  il  paesaggio,
incide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti
di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti  rinnovabili».
Pertanto, la  legge  regionale  afferisce  in  modo  prevalente  alla
competenza statutaria  in  materia  di  «produzione  e  distribuzione
dell'energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale). 
    In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente  uno  dei
due ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di  fronte  a  un
intreccio  di  competenze,  nessuna  delle  quali  prevalente,   cio'
nondimeno entrambe tali competenze - quella primaria  di  tutela  del
paesaggio e quella concorrente in materia di energia  elettrica  piu'
volte  richiamata  -  devono  esercitarsi  «[i]n   armonia   con   la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la  seconda,
nel piu' volte ricordato limite «dei principi stabiliti  dalle  leggi
dello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello  statuto  di
autonomia» (Corte costituzionale, sentenza n. 28/2025). 
    15. Premesso, dunque, che nella fattispecie viene in rilievo  una
competenza legislativa  regionale  «di  autonomia»  che  deve  essere
esercitata, in ogni caso, nel rispetto dei  principi  fondamentali  e
delle  «norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della
Repubblica» di cui e' espressione la disciplina  statale  di  cui  al
decreto  legislativo  n.  199/2021,  il  Collegio   dubita   che   le
disposizioni della legge regionale n.  20/2024  e,  segnatamente,  le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), e commi 5 e  7,  e
di cui agli Allegati da A a E della legge della Regione  Sardegna  n.
20/2024 contrastino coi principi  stabiliti  dalla  legge  statale  e
dalle  norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   che   si
impongono anche alla Regione Autonoma  della  Sardegna  per  espressa
previsione statutaria. 
    16. Piu' in particolare, e in primo luogo,  ritiene  il  Collegio
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della legge  regionale  n.  20/2024,  con  riferimento
specifico alle disposizioni suindicate, per violazione dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione in  relazione  alla  previsione,  con
legge regionale, delle aree non idonee (che, come si dira' anche piu'
avanti, riguardano aree vastissime del territorio isolano). 
    Da questo punto di vista, infatti, la disciplina  regionale  pare
porsi  in  conflitto  con  i  principi  fondamentali  della   materia
individuati  nell'art.  20,  comma  4  del  decreto  legislativo   n.
199/2021. 
    16.1. Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 20, comma  4,  del
decreto legislativo n. 199/2021 limita la potesta' legislativa  delle
Regioni  soltanto  all'individuazione  puntuale  delle  aree  idonee:
«conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui  al
comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti, le Regioni individuano con legge  le  aree  idonee,
anche con il supporto della piattaforma di cui all'art. 21». 
    Su tale base normativa,  questo  Tribunale,  nel  rimettere  alla
Corte costituzionale una  questione  di  legittimita'  costituzionale
analoga  alla  presente,  dopo  avere  riepilogato   il   quadro   di
riferimento normativo europeo e statale in materia, ha gia'  ritenuto
che  «la  legge  della  Regione  Sardegna  n.  20/2024  ha,   invece,
introdotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti  impugnati
nel presente giudizio, che -  ad  avviso  del  Collegio  -  non  pare
proprio conformarsi al sopra descritto  quadro  normativo  europeo  e
nazionale, avendo la suddetta legge regionale: 
    individuato  molteplici  aree  inidonee  all'installazione  degli
impianti, mentre, come  si  e'  detto,  il  compito  del  legislatore
regionale e' (soltanto) quello di individuare puntualmente  le  «aree
idonee» quali beneficiarie di apposita  accelerazione  autorizzativa,
senza intaccare l'elenco categoriale di cui all'art. 20, comma 8, del
decreto legislativo n. 199/2021 (...)»  (T.A.R.  Sardegna,  Sez.  II,
ord. n. 146/2025, cit.). 
    16.2. Ritiene il Collegio,  d'altra  parte,  che  non  conduca  a
diverso esito neppure quanto previsto  dal  decreto  ministeriale  21
giugno 2024,  emanato  in  attuazione  dell'art.  20,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo n. 199/2021: ed e' per questo,  infatti,
che non si  pongono  nel  presente  giudizio  questioni  inerenti  la
(il)legittimita' del decreto in parola. 
    Tale decreto ha espressamente  previsto,  all'art.  1,  comma  2,
lett. b) che «In esito al processo definitorio  di  cui  al  presente
decreto, le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti
locali, individuano sul rispettivo territorio ... b) superfici e aree
non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con
l'installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti  secondo  le
modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato  3  delle  linee
guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10
settembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre
2010, n. 219 e successive  modifiche  e  integrazioni»;  all'art.  3,
inoltre, ha previsto che «Per il conseguimento delle finalita' di cui
all'art. 1, comma 1 del presente decreto, le regioni  individuano  ai
sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre  2021,
n. 199, con propria legge, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, le aree di  cui  all'art.  1,
comma 2, secondo i principi e criteri  previsti  dal  Titolo  II  del
presente decreto». 
    La disposizione da ultimo trascritta  non  e'  in  effetti  stata
oggetto dell'annullamento giurisdizionale parziale che ha interessato
il decreto ministeriale ad opera della sentenza del T.A.R.  Lazio  n.
9155 del 2025, che ha ritenuto legittimo l'art. 3 pur interpretandolo
nel senso di consentire alle Regioni di individuare con legge le aree
non idonee. 
    Ritiene invece il Collegio che l'art. 3 in esame possa - e  debba
-  ben  essere  interpretato  nel  senso  di  limitare   l'intervento
legislativo  delle  Regioni  all'individuazione  delle  aree  idonee,
nonostante la sua non perspicua formulazione letterale. 
    Ed  infatti,  se  e'  vero  che  l'art.  3  cit.  fa  riferimento
all'individuazione,  da  parte  delle  Regioni,  delle  aree  di  cui
all'art. 1, comma  2  del  medesimo  decreto,  nel  cui  ambito  sono
definite non solo le aree idonee, ma anche quelle non  idonee  (e  in
realta' anche  quelle  ordinarie  e  quelle  in  cui  e'  vietata  la
realizzazione  di  impianti  FER),  purtuttavia  la  medesima   norma
espressamente delimita tale individuazione «ai  sensi  dell'art.  20,
comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»,  il  quale,
come visto, prevede che le Regioni individuino con propria  legge  le
sole aree idonee. 
    D'altronde,  la  stessa  definizione  di  aree  inidonee  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale in parola, rimanda alle
«modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3  delle  Linee
guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10
settembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre
2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni». 
    Ed invero, come peraltro efficacemente  evidenziato  dalla  parte
ricorrente, l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n.  199/2021,
nel testo  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale n. 20/2024, dispone che «a seguito dell'entrata  in  vigore
della  disciplina  statale  e  regionale  per   l'individuazione   di
superfici e aree idonee  ai  sensi  dell'art.  20,  con  decreto  del
Ministero della transizione ecologica, di concerto con  il  Ministero
della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  sono
aggiornate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti
rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387». 
    Non pare dunque al Collegio che le  Regioni  possano  individuare
con lo strumento legislativo le aree non idonee all'installazione  di
impianti FER - inverandosi percio' i, quantomeno, non  manifestamente
infondati  profili  di  illegittimita'  costituzionale  della   legge
regionale n. 20 del 2024 - poiche', alla luce  del  quadro  normativo
descritto, pare che le aree non idonee debbano essere successivamente
individuate, sulla base delle aggiornate linee guida,  approvate  con
il decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tale decreto prevede, come
dedotto dalla  ricorrente,  che  «l'individuazione  delle  aree  «non
idonee» deve essere preceduta da «un'apposita istruttoria, avente  ad
oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni  volte   alla   tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,
delle tradizioni agroalimentari locali,  della  biodiversita'  e  del
paesaggio  rurale»  (paragrafo  17.1  del  decreto  ministeriale   10
settembre 2010) e deve confluire nell'«atto di programmazione con cui
sono definite le misure e gli interventi necessari al  raggiungimento
degli  obiettivi  di  burden  sharing  fissati  in  attuazione  delle
suddette norme». 
    Sotto questo angolo prospettico, possono dunque valere, anche, le
considerazioni che di seguito si vanno  ad  esporre  in  ordine  alla
violazione della riserva di procedimento  amministrativo  (in  part.,
infra, sub par. 17.4.). 
    17. La disciplina introdotta dal legislatore  regionale  suscita,
infatti,   in   ogni   caso   ulteriori   dubbi   di   illegittimita'
costituzionale nella parte in cui -non solo non  si  e'  limitata  ad
individuare le aree idonee ma ha individuato anche (o solo)  le  aree
non idonee - ma ha vieppiu' obliterato la  valutazione  in  concreto,
nella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi  in
relazione agli impianti localizzati in tali aree non  idonee,  avendo
posto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER. 
    Consistenti dubbi di compatibilita' con i  canoni  costituzionali
della  legge  regionale  n.  20/2024  solleva,  in  particolare,   la
previsione di cui all'art. 1, comma 5, ove si dispone che «E' vietata
la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive  aree  non
idonee cosi' come individuate dagli Allegati A, B,  C,  D,  E  e  dai
commi 9 e 11». In tal modo,  infatti,  il  Legislatore  regionale  ha
stabilito un divieto assoluto di autorizzare  e  realizzare  impianti
FER localizzati in aree definite «non idonee», in contrasto  con  gli
articoli 117, primo e terzo comma della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 20 del decreto legislativo n.  199/2021,  alle  disposizioni
del decreto  ministeriale  21  giugno  2024  (di  cui  la  disciplina
regionale costituisce attuazione), nonche' al  principio  di  massima
diffusione degli  impianti  da  fonti  di  energia  rinnovabile  come
emergente dalla disciplina unionale. 
    17.1. Infatti,  e'  proprio  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
contrasto al cambiamento climatico e di  uso  dell'energia  da  fonte
rinnovabile fissati a livello europeo sino  al  2030,  che  lo  Stato
italiano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. 
    Tale intervento normativo costituisce attuazione della  Direttiva
UE  2018/2001  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia   da   fonti
rinnovabili e si pone (art. 1) «l'obiettivo di accelerare il percorso
di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di
energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli  obiettivi  europei
di decarbonizzazione del sistema energetico al  2030  e  di  completa
decarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti,  i  meccanismi,
gli incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,
necessari per il raggiungimento degli obiettivi di  incremento  della
quota di energia da fonti rinnovabili al 2030,  in  attuazione  della
Direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto  dei  criteri  fissati  dalla
legge 22 aprile 2021, n.  53»,  prevedendo  «disposizioni  necessarie
all'attuazione  delle  misure  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa   e
Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di  energia  da  fonti
rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita' di individuare
un  insieme  di  misure  e  strumenti  coordinati,   gia'   orientati
all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per  l'Unione
europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di  gas
a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990
entro il 2030». 
    17.2. In particolare,  all'art.  20  il  decreto  legislativo  n.
199/2021 ha previsto un'apposita disciplina per  l'individuazione  di
superfici e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili, stabilendo per quanto piu' interessa in questa sede che: 
      con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica
di concerto con il  Ministro  della  cultura,  e  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei  per
l'individuazione delle superfici e delle aree  idonee  e  non  idonee
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una  potenza
complessiva almeno pari a  quella  individuata  come  necessaria  dal
PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo  delle  fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8; 
      tali decreti definiscono altresi' la ripartizione della potenza
installata fra Regioni e Province autonome; 
      nel dettare la disciplina delle  aree  idonee  si  tiene  conto
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio,
delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi
idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
quali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche'   di   aree   a
destinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e
verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi
incluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con
le caratteristiche e le  disponibilita'  delle  risorse  rinnovabili,
delle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche'
tenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli
eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete
stessa; 
      conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai  decreti  di
cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree
idonee; 
      in sede di individuazione delle superfici e delle  aree  idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull'ambiente,   sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della  sostenibilita'  dei  costi  correlati  al
raggiungimento di tale obiettivo; 
      le aree non incluse tra  le  aree  idonee  non  possono  essere
dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione  di
energia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata
inclusione nel novero delle aree idonee. 
    In particolare, l'individuazione delle aree idonee da parte delle
Regioni con un intervento legislativo persegue il  duplice  obiettivo
di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro
e trasparente le aree in cui e'  possibile  installare  impianti  FER
seguendo una procedura  semplificata;  dall'altro,  di  garantire  il
rispetto delle prerogative regionali che, nel  selezionare  in  quali
aree consentire l'installazione agevolata di FER, possono  esercitare
la piu' ampia discrezionalita', fermi restando i limiti imposti dallo
Stato in termini di  classificazione  e  obiettivi  annui  di  MW  da
raggiungere, cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 21  giugno
2024, fino al  2030  (in  questi  termini,  Corte  costituzionale  n.
28/2025). 
    17.3. Come  gia'  anticipato  sopra,  le  aree  non  idonee  sono
definite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree  e
siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di
specifiche tipologie di impianti secondo le modalita'  stabilite  dal
paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle Linee guida emanate con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18  settembre  2010,  n.  219  e  successive
modifiche e integrazioni». 
    17.4. Come rilevato, da ultimo, dal T.A.R. Lazio con  l'ordinanza
n. 9164 del 2025 «il decreto  ministeriale  21  giugno  2024  non  ha
innovato il concetto di area non idonea contenuto nelle  linee  guida
di cui al decreto ministeriale 10 settembre  2010.  Queste,  infatti,
continuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione  non
compatibili con l'insediamento  [...]  di  specifiche  tipologie  e/o
dimensioni di impianti.  Detta  incompatibilita',  tuttavia,  non  si
traduce  in  una  preclusione  assoluta,  bensi'  in   «una   elevata
probabilita'  di  esito  negativo  delle  valutazioni,  in  sede   di
autorizzazione» (paragrafo 17 delle  Linee  guida  del  10  settembre
2010),  «che  dovra'  comunque  risultare  all'esito   di   specifica
istruttoria. Ne consegue che,  sotto  tale  profilo,  la  definizione
contenuta nel decreto ... non innova in alcun  modo  il  concetto  di
area non idonea quale gia' enucleato dalle Linee guida». 
    17.4.1.  Anche  sotto  il  vigente  regime   normativo,   dunque,
l'effetto della qualificazione di una superficie in termini  di  area
non idonea e' unicamente quello di precludere l'accesso al  beneficio
dell'accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all'art.  22
del decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita'  di  un
piu'  approfondito  e  lungo  apprezzamento   delle   amministrazioni
competenti, strumentale a garantire una tutela  piu'  rafforzata  del
paesaggio, dell'ambiente e del  territorio  nell'ambito  dei  singoli
procedimenti amministrativi di autorizzazione degli impianti FER. 
    Le aree non idonee,  pertanto,  non  possono  costituire  divieti
aprioristici e assoluti alla installazione  degli  impianti  FER,  ma
come  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  rappresentano
«meri  indici  rivelatori  di  possibili  esigenze  di   tutela   del
paesaggio» (cfr. Corte cost., sentenza n. 121/2022, par. 5.1.). 
    17.4.2. Le aree non  idonee  svolgono  tale  funzione  anche  nel
rinnovato  assetto   normativo   e   regolamentare   della   materia,
indipendentemente dal fatto che l'articolo 1, comma 2, lett. b),  del
decreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come
«incompatibili  con  l'installazione  di  specifiche   tipologie   di
impianti», poiche' a cio',  come  detto,  non  risulta  correlato  un
espresso divieto generalizzato di installazione  degli  impianti  FER
(cfr. T.A.R. Lazio, ordinanza n. 9155/2025). 
    17.4.3. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non
accompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non
vale a contemplare l'ipotesi di un divieto assoluto e  generalizzato,
come quello previsto dalla Regione Sardegna. 
    17.4.4. L'inidoneita' di una determinata area non  puo',  dunque,
derivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma
puo' soltanto conseguire all'esito di un procedimento  amministrativo
che consenta una valutazione in concreto, in ragione  delle  relative
specificita', della inattitudine del luogo prescelto. 
    La stessa giurisprudenza costituzionale ha  gia'  affermato  come
anche nel caso di aree non idonee, operi una riserva di  procedimento
amministrativo sussistendo il dovere dell'amministrazione  procedente
di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto  sia
o meno realizzabile in considerazione  delle  sue  caratteristiche  e
delle caratteristiche del sito interessato (cosi', da  ultimo,  Corte
costituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021  in  relazione  al
precedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha  mutato
il concetto di «area non idonea»). 
    Ancora, come rammentato dalla ricorrente, la Corte costituzionale
ha statuito che «il margine di intervento riconosciuto al legislatore
regionale non permette che le Regioni  prescrivano  limiti  generali,
perche' cio' contrasta  con  il  principio  fondamentale  di  massima
diffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,   stabilito   dal
legislatore  statale  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione
europea» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma v.  anche
sentenze nn. 177 del 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020). 
    17.5. In contrasto rispetto a tali indicazioni l'art. 1, comma 5,
della legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout
court di realizzazione di impianti FER in aree qualificate  come  non
idonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo,  dunque,
paiono  violati  i  principi  fondamentali  stabiliti   dal   decreto
legislativo n. 199/2021  all'art.  20  (come  integrato  dal  decreto
ministeriale 21  giugno  2024)  e  contestualmente  pregiudicati  gli
obiettivi vincolanti fissati dalla normativa europea, con conseguente
violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 117 della Costituzione. 
    17.6.  Peraltro,  le  previsioni  dell'art.  1,  comma  5,  legge
regionale n. 20/2024, lette in combinato disposto  con  gli  allegati
alla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non
smentita sul punto dall'Amministrazione regionale, determinano che le
aree non idonee previste dalla legge regionale comprendono  la  quasi
totalita' del territorio regionale. 
    17.7. Come gia' rilevato dalla citata ordinanza n. 146  del  2025
di questo Tribunale, «lo Statuto Sardo, all'art. 3,  comma  2,  lett.
f), assegna alla Regione Sardegna competenza legislativa esclusiva in
materia di «edilizia e urbanistica» (che comprende, come noto,  anche
la  «componente  paesaggistica»),  nonche'   competenza   legislativa
concorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell'energia
elettrica». 
    L'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto suo,
attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali»,  cosi'
come il comma 3 dello stesso art.  117  include  tra  le  materie  di
competenza concorrente quella relativa  «a  produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    Non vi e' dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto
delle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato
disponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i
principi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di  una
materia  oggetto  di  competenza  concorrente,  nonche'  i   principi
fondamentali e le norme di riforma  economico-sociale  ordinariamente
capaci  di  limitare  la  stessa  competenza  legislativa   regionale
esclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi supra). Inoltre
lo stesso legislatore nazionale puo' interferire in subiecta  materia
attraverso la propria  potesta'  esclusiva  e  trasversale  a  tutela
dell'ambiente,  sulla  quale  gli  impianti   energetici   da   fonti
rinnovabili hanno evidenti ricadute. 
    Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative
cosi' «incrociate» tra Stato e  Regione  non  sembrano  essere  stati
rispettati dalla legge regionale ora in esame. 
    Difatti la legge regionale n. 20/2024,  al  dichiarato  scopo  di
tutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che,  come
si e' visto, appare sotto diversi aspetti  in  contrasto  con  quella
nazionale di riferimento anche per profili sui quali  il  legislatore
nazionale, intervenendo a garanzia  della  massima  diffusione  degli
impianti energetici da fonti rinnovabili: 
      ha  introdotto  «principi  quadro»  in  materia  di  produzione
energetica, cui il  legislatore  regionale  e'  tenuto  ad  attenersi
nell'esercitare la relativa competenza concorrente; 
      ha dettato regole finalizzate alla tutela dell'ambiente,  sulla
quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; 
      ha  prescritto  principi  fondamentali  e  norme   di   riforma
economico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche  nelle
materie di  sua  competenza  esclusiva»  (T.A.R.  Sardegna,  ord.  n.
146/2025, cit.). 
    17.8. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma 5,
in definitiva, pur finalizzata tra l'altro alla tutela del paesaggio,
nello stabilire il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti
rinnovabili nelle aree  non  idonee  si  pone  in  contrasto  con  la
richiamata normativa statale che, all'art. 20 del decreto legislativo
n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto  tali,  si
impongono anche alle competenze statutarie in materia  di  produzione
dell'energia, e si  pone  in  contrasto  inoltre  con  la  disciplina
euro-unitaria che pone il principio di massima diffusione delle fonti
rinnovabili (perseguito sia dalla Direttiva 2009/28/CE, e gia'  prima
da quella 2001/77/CE, sia dalla Direttiva 2018/2001/UE) e  stabilisce
dei target vincolanti per lo Stato italiano. 
    17.8.1. Peraltro, come detto, anche prima dell'entrata in  vigore
del   decreto   legislativo   n.   199/2021,   l'orientamento   della
giurisprudenza costituzionale era nel senso di  ritenere  illegittime
norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta,  la  non
idoneita' di intere aree  di  territorio  o  a  imporre,  in  maniera
generalizzata ed aprioristica,  limitazioni  nella  realizzazione  di
impianti FER (Corte cost., sentenza n. 69  del  2018).  Per  costante
giurisprudenza  della  Corte,  infatti,  le  Regioni  e  le  Province
autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati
dal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del 2022,  n.  177
del 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel caso di specie,  racchiusi
nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina  di
attuazione (quale il «decreto ministeriale aree idonee»). 
    17.9.  Il  divieto  posto  dall'art.  1,  comma  5,  della  legge
regionale n. 20/2024 risulta, poi, contrastare  anche  con  l'art.  3
Cost. e, in particolare, con il principio di proporzionalita' che  in
esso trova fondamento, nonche' con il principio desumibile  dall'art.
15 della Direttiva UE 2018/2001 che richiede  agli  Stati  membri  di
assicurare  che  le  norme  nazionali   in   materia   di   procedure
autorizzative  «siano  proporzionate  e  necessarie»;   la   medesima
disposizione inoltre vincola gli Stati  membri  ad  adottare  «misure
appropriate per assicurare che: a) ...; b) le  norme  in  materia  di
autorizzazione,  certificazione  e  concessione  di   licenze   siano
oggettive,    trasparenti    e    proporzionate,    non    contengano
discriminazioni tra partecipanti e  tengano  pienamente  conto  delle
specificita' di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili». 
    17.9.1. Il sindacato di proporzionalita' costituisce, infatti, un
«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi  condotto  dalla
giurisprudenza costituzionale, onde verificare che  il  bilanciamento
degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato
con modalita' tali da determinare il sacrificio o la compressione  di
uno di essi in misura  eccessiva  e  pertanto  incompatibile  con  il
dettato costituzionale» (T.A.R. Lazio, ordinanza  n.  9164/2025).  In
particolare, secondo la giurisprudenza  costituzionale  «il  test  di
proporzionalita'  richiede  di  valutare  se  la  norma  oggetto   di
scrutinio, con la misura e le modalita'  di  applicazione  stabilite,
sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente
perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva  quella
meno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non
sproporzionati rispetto  al  perseguimento  di  detti  obiettivi  (ex
plurimis, sentenze n. 137  del  2018  e  n.  272  del  2015)»  (Corte
costituzionale n. 56/2020). 
    17.9.2. La previsione  di  un  divieto  di  natura  generalizzata
viola,  dunque,  il   principio   di   necessaria   proporzionalita',
sacrificando  in  modo  irragionevole  la  liberta'   di   iniziativa
economica e la tutela dell'ambiente (cui la produzione di energia  da
fonti rinnovabili contribuisce). 
    Tra l'altro, come rilevato da questo Tribunale nella  piu'  volte
citata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20  del  2024
ha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia,  pari
a  quasi  il  95%  dell'intero  territorio  regionale  (si  veda,  in
particolare, il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n.  20/2024
in relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche qui  in
diretto contrasto con l'elenco categoriale  di  aree  idonee  dettato
dall'art. 20, comma 8, lett. C-ter), n. 1 del decreto legislativo  n.
199/2021; per comprendere la  portata  ostativa  di  tale  disciplina
regionale basti  pensare  che  essa  impedisce  la  realizzazione  di
impianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita'  delle
aree agricole sarde». 
    17.10. Le suindicate disposizioni della legge  regionale  20/2024
si  pongono  in  contrasto,  inoltre,  con  il  principio  di  tutela
dell'ambiente di cui all'art.  9  Cost.  secondo  cui  la  Repubblica
tutela  l'ambiente,  la  biodiversita'  e   gli   ecosistemi   «anche
nell'interesse delle future generazioni». 
    17.10.1.  Il  sacrificio  incondizionato  di  tale  principio  in
relazione  alle  aree  classificate  come  non  idonee  dalla   legge
regionale,  infatti,  dal  che  consegue  il  divieto   radicale   di
realizzare impianti FER, appare al  Collegio  del  tutto  evidente  e
contrasta oltre che con l'art. 3 Cost. anche con l'art. 9,  ponendosi
in  conflitto   con   l'orientamento   della   Corte   costituzionale
consolidatosi a partire dalla nota sentenza n.  85/2013  secondo  cui
«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si  trovano
in rapporto di integrazione reciproca e  non  e'  possibile  pertanto
individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie
di  norme  non  coordinate  ed  in  potenziale  conflitto  tra  loro»
(sentenza n. 264 del 2012). Se cosi'  non  fosse,  si  verificherebbe
l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe  «tiranno»
nei confronti delle altre  situazioni  giuridiche  costituzionalmente
riconosciute e protette [...].  La  Costituzione  italiana,  come  le
altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee,  richiede
un continuo  e  vicendevole  bilanciamento  tra  principi  e  diritti
fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. [...]
Il punto di equilibrio, proprio perche' dinamico e non prefissato  in
anticipo, deve essere valutato - dal  legislatore  nella  statuizione
delle norme e dal giudice delle leggi in sede di  controllo  -secondo
criteri  di  proporzionalita'  e  di  ragionevolezza,  tali  da   non
consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale». 
    17.10.2. In  tale  contesto,  il  divieto  previsto  dalla  norma
regionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione
delle tutele riconosciuto a livello europeo dall'art.  11  del  TFUE,
secondo cui  «le  esigenze  di  tutela  dell'ambiente  devono  essere
integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre  pertinenti
politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile» (cfr., Cons. St., sentenza n. 8167/2022). 
    La previsione  in  generale  delle  aree  non  idonee  come  zone
vietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita', in  quanto
non istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra  i  valori
in gioco, sancendo un'indefettibile  prevalenza  dell'interesse  alla
conservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l'obiettivo di
promuovere l'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (in  termini,
T.A.R. Lazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). 
    17.10.3. Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 e  i
relativi allegati che individuano le aree non idonee, sollevano  seri
dubbi di contrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. 
    17.11. Da cio' discende  anche  la  violazione  dei  principi  di
imparzialita'  e  buon  andamento  dell'amministrazione,   e   quindi
dell'art. 97 Cost., in quanto osta  a  qualsivoglia  possibilita'  di
realizzare, in sede amministrativa, il piu'  opportuno  bilanciamento
degli interessi in gioco. 
    A  tale  riguardo,  appare  opportuno  ribadire  che,  ai   sensi
dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 199/2021, «Le  aree
non incluse tra le aree idonee  non  possono  essere  dichiarate  non
idonee  all'installazione  di  impianti  di  produzione  di   energia
rinnovabile,  in   sede   di   pianificazione   territoriale   ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata
inclusione nel novero delle aree idonee». 
    Il riferimento specifico alla valutazione  operata  «in  sede  di
pianificazione   territoriale   ovvero   nell'ambito    di    singoli
procedimenti», come osservato anche dal T.A.R. Lazio nelle piu' volte
citate ordinanze di rimessione della questione di legittimita'  della
medesima legge regionale n.  20/2024,  «attesta  che  la  riserva  di
procedimento amministrativo per la dichiarazione  di  non  idoneita',
oltre che prevista  dalle  Linee  guida,  e'  sancita  a  livello  di
normazione primaria anche nel regime di cui ai  decreti  ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto, con conseguente
impossibilita' per le regioni di impedire  che  tale  valutazione  si
compia mediante il divieto, stabilito in via generale e astratta  per
legge, di realizzare gli impianti nelle aree non idonee». 
    17.12. I medesimi profili di incostituzionalita' suesposti  vanno
ravvisati, per identici  motivi,  anche  nella  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 20/2024, ove si dispone
che «Qualora un progetto di impianto ricada su un  areale  ricompreso
sia nelle aree definite idonee, di cui all'Allegato F, sia nelle aree
definite non idonee, di cui agli Allegati A, B, C, D ed E, prevale il
criterio di non idoneita'», e cio' sia  in  relazione  all'art.  117,
primo comma e terzo comma (non essendo tale  criterio  di  prevalenza
previsto dalla legislazione statale, e determinando  esso  un  vulnus
ulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), sia  in
relazione agli articoli 3, 9 e 97 Cost. 
    17.13. Profili di incostituzionalita' sussistono,  infine,  anche
in relazione alla violazione della  disciplina  in  materia  di  aree
idonee di cui all'art.  20,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.
199/2021. 
    17.13.1.  In  particolare,  secondo  la  ricorrente,   la   legge
regionale non avrebbe potuto in alcun modo  prevedere,  pena  la  sua
incostituzionalita', un divieto assoluto di realizzare  impianti  FER
in un'area idonea  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 199/2021, ne' tantomeno ipotesi di  non  idoneita'  in
aree che sono invece idonee ai sensi della normativa nazionale (come,
invece, avvenuto rispetto alle aree previste negli Allegati A, B,  C,
D, E ed F e, in particolare, per quanto rileva nel presente giudizio,
per le lettere t), w), u) e bb) dell'Allegato B). 
    Anche in relazione a tale profilo, infatti, risultano  violati  i
principi fondamentali della materia posti dal decreto legislativo  n.
199/2021. 
    17.13.2. L'art. 20,  comma  8,  individua  dalla  lett.  a)  alla
lettera  c-quater)  una  serie  di  fattispecie   che   «nelle   more
dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e  delle
modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  sono  considerate
aree idonee». 
    Sebbene tali aree siano definite «idonee ex lege»  apparentemente
soltanto in relazione alla fase transitoria fino  all'emanazione  del
decreto ministeriale di cui all'art. 20, comma  1,  al  tempo  stesso
quest'ultima   disposizione   prevede   che   il   suddetto   decreto
ministeriale, nello stabilire i principi e  i  criteri  omogenei  per
l'individuazione  delle  superfici  e  aree  idonee  e   non   idonee
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, debba tenere conto
delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20. 
    17.13.3. Il decreto ministeriale 21 giugno 2024 aveva,  peraltro,
previsto all'art. 7, comma  2,  lett.  c),  la  possibilita'  per  le
Regioni, nell'individuazione delle aree idonee,  di  «fare  salve  le
aree idonee di cui all'art. 20, comma 8  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199 vigente alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto». Tuttavia, la IV sezione del  Consiglio  di  Stato,
con le ordinanze cautelari nn. 4297, 4298, 4299, 4300, 4301,  4302  e
4304 del 2024 aveva sospeso l'efficacia di  tale  disposizione,  gia'
prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.  20/2024,
rilevando che «la norma appare [...] non pienamente conforme all'art.
20, comma 8, del decreto  legislativo  n.  199/2021,  il  quale  gia'
elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello
primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una piu'  restrittiva
disciplina regionale». 
    Da  ultimo,  con  sentenza  n.  9155/2025,  il  T.A.R.  Lazio  ha
annullato l'art. 7, comma 2, lett. c)  del  decreto  ministeriale  21
giugno 2024 proprio nella parte  in  cui  non  aveva  introdotto  una
disciplina di salvaguardia delle aree idonee per i progetti in  corso
di autorizzazione. 
    17.13.4. Su tali basi, ha gia' evidenziato questo Tribunale,  con
la citata ordinanza n. 146 del 2025, che «il compito attribuito dalla
disciplina  statale  sopra  descritta  al  legislatore  regionale  e'
limitato all'individuazione puntuale delle singole  aree  idonee,  ma
questo pur  sempre,  nel  rispetto  dell'elenco  categoriale  di  cui
all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.  199/2021,  con  la
conseguenza concreta che lo stesso  legislatore  regionale  non  puo'
legittimamente vietare  l'installazione  di  impianti  produttivi  da
fonti rinnovabili su aree rientranti nell'elenco categoriale previsto
dallo stesso art. 20, comma 8. Limite,  questo,  che  costituisce  un
indispensabile strumento di attuazione dei sopra  descritti  obblighi
assunti dall'Italia a  livello  unionale,  certamente  vanificati  se
ciascuna  regione  potesse  liberamente  ridurre   le   aree   idonee
all'installazione degli impianti, mettendo cosi' in dubbio la  tenuta
complessiva  del  «sistema»  preordinato  alla  realizzazione   degli
obiettivi unionali.  Tale  impostazione  ha,  poi,  trovato  conferma
normativa espressa all'art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con  cui  e'  stato
espressamente precisato, modificando il tenore testuale dell'art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n.  199/2021,  che  l'individuazione
puntuale delle aree idonee mediante i decreti  ministeriali  previsti
al medesimo comma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee  ai
sensi del comma 8»: poiche' il legislatore regionale, a sua volta, e'
tenuto a individuare le aree  idonee  «Conformemente  ai  principi  e
criteri stabiliti dai decreti di cui al  comma  1»  (cosi'  l'incipit
dell'art. 20, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 199/2021),
anche la sfera decisionale del legislatore  regionale  non  puo'  che
trovare un limite invalicabile nello stesso elenco categoriale di cui
all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.  199/2021»  (T.A.R.
Sardegna, ord. n. 146/2025, cit.). 
    Del resto la citata ordinanza, nel richiamare la  sentenza  della
Corte costituzionale del 12 marzo 2025, n. 28, ha altresi'  messo  in
luce come «anche  tale  pronuncia  della  Consulta  conferma  che  il
legislatore  regionale,  nell'individuare   le   aree   idonee   alla
realizzazione degli impianti  per  cui  e'  causa,  e'  vincolato  al
minimum legale fissato da quello statale all'art. 20,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 199/2021, con cui gia'  e'  stato  operato  un
bilanciamento  «a  monte»  tra  l'interesse  pubblico  sotteso   alla
realizzazione degli impianti e le esigenze di tutela dell'ambiente  e
del paesaggio  direttamente  incisi  dalla  realizzazione  dei  nuovi
impianti; cio' comporta,  altresi',  che  la  competenza  legislativa
esclusiva in  materia  di  paesaggio  di  cui  [dispone]  la  Regione
Sardegna trovi un limite nelle norme nazionali espressive, oltre  che
dei sopra  descritti  impegni  internazionali,  anche  dei  «principi
fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle  competenze
statutarie» della Regione  Sardegna  (cosi'  la  citata  sentenza  n.
28/2025 della Consulta)» (ancora T.A.R. Sardegna,  ord.  n.  146  del
2025, cit.) 
    18. In definitiva, per tutto quanto sopra, va sollevata questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a) e commi
5 e 7, nonche' dei relativi Allegati A, B, C, D  ed  E,  della  legge
della Regione Autonoma della  Sardegna  n.  20/2024,  per  violazione
degli articoli  3,  9,  11,  41,  97  e  117,  commi  1  e  3,  della
Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva
(UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e  per
violazione altresi' degli articoli 3 e 4 della  legge  costituzionale
n. 3/1948. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Sardegna  (Sezione
Prima) cosi' dispone: 
      a) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate,  nei
termini  espressi  in  motivazione,  le  questioni  di   legittimita'
costituzionale degli articoli 1, comma 1, lett. a) e  commi  5  e  7,
nonche' dei relativi Allegati A, B, C, D  ed  E,  della  legge  della
Regione Autonoma della Sardegna  n.  20/2024,  per  violazione  degli
articoli 3, 9, 11, 41, 97 e  117,  commi  1  e  3,  Cost.,  anche  in
relazione ai principi espressi dalla Direttiva  (UE)  2018/2001  come
modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e altresi' degli  articoli
3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948; 
      b) sospende il giudizio per le determinazioni conseguenti  alla
definizione dell'incidente di costituzionalita' e, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
      c) dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti
in causa, nonche' la sua notificazione al  Presidente  della  Regione
autonoma della Sardegna  e  al  Presidente  del  Consiglio  regionale
sardo; 
      d) rinvia ogni ulteriore  statuizione  all'esito  del  giudizio
incidentale promosso con la presente ordinanza. 
        Cosi' deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni
11 giugno 2025 e 25 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati: 
          Marco Buricelli, Presidente; 
          Oscar Marongiu, consigliere, estensore; 
          Roberto Montixi, referendario. 
 
                      Il Presidente: Buricelli 
 
 
                                                L'estensore: Marongiu