Reg. ord. n. 158 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37
Ordinanza del Tribunale di Livorno del 22/04/2024
Tra: Antonio Bene C/ Ministero della giustizia
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali – Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole limitazione del potere di scelta del professionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione – Applicazione della limitazione al solo procedimento di mediazione e non al procedimento giurisdizionale – Indebita compressione del diritto di difesa sotto forma di limitazione del potere di scelta del difensore di fiducia.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 04/03/2010 Num. 28 Art. 15 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Camera di Consiglio del 12 gennaio 2026 rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2024
Ordinanza del 22 aprile 2024 del Tribunale di Livorno nel
procedimento civile promosso da Antonio Bene e Natalia Giuliani
contro il Ministero della giustizia.
Patrocinio a spese dello Stato - Mediazione finalizzata alle
controversie civili e commerciali - Previsione che la parte ammessa
al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede
l'organismo di mediazione competente.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali), art. 15-quinquies, comma 3.
(GU n. 37 del 10-09-2025)
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1062/2024 promossa da:
Antonio Bene Natalia Giuliani ricorrente contro Ministero
Giustizia resistente
Il giudice dott. Massimo Orlando, a scioglimento della riserva
Ha pronunciato la seguente:
Ordinanza
1. Premessa.
Il 7 marzo 2024 l'avv. Natalia Giuliani in proprio e quale
difensore di Bene Antonio ha proposto opposizione ex art. 99 decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002, deducendo:
a) di aver chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Livorno l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione
al procedimento di mediazione civile introdotto dal figlio minore
L. B. ;
b) che il COA di Livorno aveva accolto l'istanza;
c) che pero' il COA di Livorno ha respinto la richiesta di
liquidazione del compenso, ritenendola «in contrasto con quanto
disposto dall'art. 15-quinquies comma 3 decreto legislativo n.
28/2010, l'istante non e' un avvocato scelto tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
istituiti presso il consiglio dell'ordine di Livorno».
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-quinquies
decreto legislativo n. 28/2010, «nella parte in cui limita
irragionevolmente il diritto del soggetto ammesso al G.P. nei
procedimenti di mediazione, alla nomina di un avvocato di sua fiducia
da scegliersi in via esclusiva tra quelli iscritti presso il
consiglio dell'ordine ove ha sede l'organismo di mediazione, nel caso
di specie Livorno».
Il Giudice con decreto del 12 marzo 2024 ha fissato l'udienza e
disposto la notifica all'Avvocatura distrettuale e al pubblico
ministero.
L'Avvocatura si e' costituita con memoria depositata il 28 marzo
2024, deducendo:
a) la carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio, perche'
l'opposizione riguarda il diniego di liquidazione e non la revoca
dell'ammissione al patrocinio;
b) la insussistenza del vizio di incostituzionalita', perche'
«il legislatore dispone ampia discrezionalita' nel disciplinare il
funzionamento ed i limiti del patrocinio a spese dello Stato nei due
diversi ambiti».
All'udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal deposito di note
scritte ex art. 127ter cpc, il Giudice si e' riservato di decidere.
2. Carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio
e' infondata.
Il provvedimento oggetto della odierna opposizione e'
disciplinato dall'art. 15-novies decreto legislativo n. 28/2010,
perche' il Consiglio dell'Ordine ha - sia pure implicitamente - dato
atto che non sussistevano i presupposti per l'ammissione e, in
particolare, che non era stata rispettata la norma di cui al comma 3
dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, che impone che
nel procedimento di mediazione l'ammesso al patrocinio a spese dello
Stato puo' avvalersi dell'assistenza solo di un avvocato iscritto
nell'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il giudice
territorialmente competente.
La questione tuttavia ha scarsa utilita' pratica, atteso che
l'opposizione e' stata proposta dall'avv. Natalia Giuliani anche in
proprio, soggetto ricorrente nei cui confronti l'Avvocatura non ha
sollevato alcuna eccezione di difetto di legittimazione attiva.
3. Dubbio di legittimita' costituzionale
Il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 15-quinquies,
comma 3, decreto legislativo n. 28/2100, appare non manifestamente
infondato.
3.1 Rilevanza
Per quanto riguarda la rilevanza, va evidenziato che il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Livorno con provvedimento del 13
dicembre 2023 ha ammesso Bene Antonio al patrocinio a spese dello
Stato per la sua partecipazione al procedimento di mediazione da
introdursi davanti «all'Organismo di mediazione media Conciliatio
S.r.l.».
L'istanza e' stata compilata dall'avv. Natalia Giuliani del foro
di Pisa.
Il 26 gennaio 2024 l'avv. Giuliani ha chiesto al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Livorno la liquidazione del compenso,
esponendo e allegando che le parti si erano conciliate.
Il 19 febbraio 2024 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Livorno ha respinto l'istanza perche' «in contrasto con quanto
disposto dall'art. 15 quinquies comma 3 decreto legislativo n.
28/2010. L'istante non e' un avvocato scelto tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
istituiti presso il Consiglio dell'Ordine di Livorno».
Si e' gia' osservato che il provvedimento oggetto della odierna
opposizione e' disciplinato dall'art. 15-novies decreto legislativo
n. 28/2010, perche' il Consiglio dell'Ordine ha - sia pure
implicitamente - dato atto che non sussistevano i presupposti per
l'ammissione e, in particolare, che non era stata rispettata la norma
di cui al comma 3 dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n.
28/2010.
3.2 Non manifesta infondatezza
Le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento di mediazione sono contenute nel capo II-bis del decreto
legislativo n. 28/2010, introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149.
L'iniziativa legislativa e' stata adottata immediatamente dopo la
pronuncia della sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimi, «per violazione degli
articoli 3, primo e secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., gli
articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, testo unico spese di giustizia,
nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello
Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta
nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel
corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' l'art. 83,
comma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non prevede che, in
tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda
l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la
controversia».
L'art. 15-bis decreto legislativo n. 28/2010 riconosce al
soggetto che intende munirsi dell'assistenza di un avvocato, per
partecipare a un procedimento di mediazione, la possibilita' di
avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, se ha i requisiti
reddituali previsti dall'art. 15-ter.
In questa sede rileva l'art. 15-quinquies, che prevede che
l'istanza di ammissione sia proposta al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati «del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione
competente», cioe' - ai sensi dell'art. 4, comma 1 - il «luogo del
giudice territorialmente competente per la controversia».
La norma relativa al patrocinio nel procedimento di mediazione
replica, in gran parte, le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 per l'ammissione nel
procedimento civile.
Infatti:
a) quanto alle fattispecie escluse dal patrocinio, in entrambi
i procedimenti (civile contenzioso e procedimento di mediazione) il
legislatore ha escluso le «cause per cessione di crediti e ragioni
altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente
fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti» (cfr.,
rispettivamente, l'art. 124 decreto del Presidente della Repubblica
n. 115/2002 e l'art. 15-bis, comma 2, decreto legislativo n.
28/2010);
b) in entrambi i casi, l'istante deve illustrare «le
enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta
infondatezza della pretesa che si intende far valere» (cfr.,
rispettivamente, l'art. 122 decreto del Presidente della Repubblica
n. 115/2002 e l'art. 15-quater, comma 2, decreto legislativo n.
28/2010);
c) la competenza a provvedere sull'istanza di ammissione e'
attribuita, in entrambi i casi, «al consiglio dell'ordine degli
avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente
individuato in conformita' all'art. 4, comma 1» (cfr.,
rispettivamente, l'art. 124, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 e l'art. 15-quinquies, comma 1, decreto
legislativo n. 28/2010).
L'unico elemento differenziale che caratterizza la disciplina del
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione,
rispetto alle disposizioni relative al processo civile ordinario, e'
contenuto nel comma 3 dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n.
28/2010, che come gia' riportato - prevede che la parte possa
scegliere solo un avvocato iscritto negli elenchi del patrocinio
«istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede
l'organismo di mediazione competente». In sostanza, l'interessato
puo' avvalersi esclusivamente di un professionista appartenente
all'Ordine degli Avvocati presso il giudice competente (art. 4, comma
1, decreto legislativo n. 28/2010).
Va premesso che la questione di legittimita' non puo' essere
evitata mediante la ricerca, sempre doverosa per il giudice a quo, di
un'opzione interpretativa della norma che ne consenta una lettura
compatibile con i principi costituzionali. Infatti, una siffatta
interpretazione «di salvaguardia» risulta esclusa dal tenore
letterale della disposizione censurata, che non lascia spazio ad
alcuna opzione interpretativa alternativa.
Cio' posto, la limitazione del potere di scelta del
professionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione
appare in contrasto sia con il principio costituzionale di
uguaglianza (art. 3 Cost.) che con quello che assicura il diritto di
difesa (art. 24 Cost.).
E' noto che con sentenza n. 394 del 28 luglio 2000 la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella
parte in cui imponeva agli imputati non abbienti di scegliere il
proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del
distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il giudice davanti al
quale pende il procedimento. La Corte ha infatti affermato che «il
legislatore, nella sua discrezionalita', puo' stabilire criteri
relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica, a
tutela non solo della funzionalita' dell'organizzazione giudiziaria,
ma anche di altri interessi meritevoli di protezione, tra cui non
possono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato».
Va tuttavia osservato che, successivamente alla citata pronuncia
della Corte costituzionale, e' stato emanato il decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato
la legge n. 217/1990 e ha introdotto una disciplina affatto diversa,
prevedendo, per l'appunto, che la parte ammessa al patrocinio possa
scegliere di farsi difendere, nei procedimenti giurisdizionali, da
qualsiasi avvocato iscritto negli appositi elenchi.
L'esigenza di tutela della stabilita' finanziaria e' stata
soddisfatta prevedendo, all'art. 82, comma 3, dpr 115/2002, che
l'avvocato extra districtum non ha diritto al rimborso delle spese e
indennita' di trasferta.
Orbene, questo essendo l'attuale quadro normativo, il dubbio di
legittimita' costituzionale sorge dal fatto che il ripristino di
questa limitazione nella scelta del difensore e' stato operato solo
con riferimento al procedimento di mediazione.
Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, e' noto che,
secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di
un'ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti
processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o
arbitrarieta' delle scelte compiute (tra le altre, Corte
costituzionale nn. 97/2019, 58/2020 e 222/2023). Ma proprio perche'
le disposizioni in materia di patrocinio sono esattamente
sovrapponibili, indipendentemente dal fatto che riguardino il
processo civile o il procedimento di mediazione, appare privo di
ragionevolezza l'obbligo della parte di scegliere un avvocato
iscritto al Consiglio dell'ordine (rectius, iscritto nell'elenco
tenuto dal detto COA) del luogo in cui ha sede l'organismo di
mediazione.
Con l'ulteriore, paradossale, conseguenza che se il procedimento
di mediazione fallisce, per la difesa nel successivo processo civile
la parte puo' scegliere qualsiasi avvocato iscritto negli elenchi dei
difensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti da qualsiasi
Consiglio dell'Ordine, senza alcuna limitazione territoriale. Questa
dispersione di conoscenza rende ancor piu' evidente la
irragionevolezza della disposizione di cui al comma 3 dell'art.
15-quinquies, decreto legislativo n. 28/2010), perche' il nuovo
difensore e' all'oscuro di tutto cio' che ha fatto parte del
procedimento di mediazione.
Per quanto riguarda, poi, la non manifesta infondatezza del
contrasto della suddetta norma con il principio costituzionale che
garantisce il diritto di difesa (art. 24 Cost.), la limitazione del
potere di scelta del difensore di fiducia comporta una ingiustificata
compressione del diritto di difesa. Il carattere di inviolabilita'
che l'art. 24 Cost espressamente attribuisce al diritto di difesa,
infatti, comporta che esso non possa essere compromesso o
condizionato da alcuna imposizione, se non e' strettamente funzionale
a garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto
(come nel caso della difesa d'ufficio: cfr. Corte costituzionale n.
498/1989).
In caso di declaratoria di illegittimita' del comma 3 dell'art.
15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, si porrebbe il problema
di stabilire se al difensore, che assiste la parte nel procedimento
di mediazione, e iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto
di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo
territorialmente competente, possano essere riconosciute le spese e
le indennita' di trasferta previste, per l'attivita' stragiudiziale,
dall'art. 27 del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10
marzo 2014.
Siffatto rimborso e' escluso a favore dell'avvocato che difende
in un procedimento giurisdizionale la parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato (art. 82, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002).
L'eventuale accoglimento della presente questione di legittimita'
costituzionale comporterebbe per gli interpreti la necessita' di
stabilire se estendere o applicare analogicamente al patrocinio a
spese dello Stato nel procedimento di mediazione la limitazione
contenuta nel citato comma 3 dell'art. 82 decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002 e, quindi, se al difensore si possano o
meno rimborsare le spese e l'indennita' di trasferta.
La risposta affermativa a questo interrogativo comporterebbe
indubbie ricadute in termini finanziari, alle quali pero' il
legislatore puo' agevolmente ed efficacemente rimediare, estendendo
l'applicabilita' dell'art 82, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 anche al procedimento di mediazione.
Ad ogni modo, questo indubbio risvolto problematico non sembra
possa avere alcuna influenza sulla decisione della questione di
legittimita' costituzionale, perche' - come si rinviene nella
giurisprudenza di codesta Corte - «e' la garanzia dei diritti
incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibri di questo a
condizionarne la doverosa erogazione» (sentenze nr. 169/2017; nr.
275/2016; nr. 10/2022.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 15-quinquies, comma 3, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli articoli
3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che «chi e' ammesso al
patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede
l'organismo di mediazione competente individuato in conformita'
all'art. 4, comma 1.».
Sospende il procedimento in corso;
Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento
sia con urgenza notificato al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle parti e al P.M., comunicato ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento e infine trasmesso alla Corte costituzionale, unitamente a
tutti gli atti del procedimento e alla prova delle suddette
notificazioni e comunicazioni.
Livorno, 22 aprile2024
Il Giudice: Orlando