Reg. ord. n. 158 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37
Ordinanza del Tribunale di Livorno del 22/04/2024
Tra: Antonio Bene C/ Ministero della giustizia
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali – Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole limitazione del potere di scelta del professionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione – Applicazione della limitazione al solo procedimento di mediazione e non al procedimento giurisdizionale – Indebita compressione del diritto di difesa sotto forma di limitazione del potere di scelta del difensore di fiducia.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 04/03/2010 Num. 28 Art. 15 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2024 Ordinanza del 22 aprile 2024 del Tribunale di Livorno nel procedimento civile promosso da Antonio Bene e Natalia Giuliani contro il Ministero della giustizia. Patrocinio a spese dello Stato - Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali - Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), art. 15-quinquies, comma 3. (GU n. 37 del 10-09-2025) TRIBUNALE DI LIVORNO Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1062/2024 promossa da: Antonio Bene Natalia Giuliani ricorrente contro Ministero Giustizia resistente Il giudice dott. Massimo Orlando, a scioglimento della riserva Ha pronunciato la seguente: Ordinanza 1. Premessa. Il 7 marzo 2024 l'avv. Natalia Giuliani in proprio e quale difensore di Bene Antonio ha proposto opposizione ex art. 99 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, deducendo: a) di aver chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Livorno l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di mediazione civile introdotto dal figlio minore L. B. ; b) che il COA di Livorno aveva accolto l'istanza; c) che pero' il COA di Livorno ha respinto la richiesta di liquidazione del compenso, ritenendola «in contrasto con quanto disposto dall'art. 15-quinquies comma 3 decreto legislativo n. 28/2010, l'istante non e' un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso il consiglio dell'ordine di Livorno». Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, «nella parte in cui limita irragionevolmente il diritto del soggetto ammesso al G.P. nei procedimenti di mediazione, alla nomina di un avvocato di sua fiducia da scegliersi in via esclusiva tra quelli iscritti presso il consiglio dell'ordine ove ha sede l'organismo di mediazione, nel caso di specie Livorno». Il Giudice con decreto del 12 marzo 2024 ha fissato l'udienza e disposto la notifica all'Avvocatura distrettuale e al pubblico ministero. L'Avvocatura si e' costituita con memoria depositata il 28 marzo 2024, deducendo: a) la carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio, perche' l'opposizione riguarda il diniego di liquidazione e non la revoca dell'ammissione al patrocinio; b) la insussistenza del vizio di incostituzionalita', perche' «il legislatore dispone ampia discrezionalita' nel disciplinare il funzionamento ed i limiti del patrocinio a spese dello Stato nei due diversi ambiti». All'udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, il Giudice si e' riservato di decidere. 2. Carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio e' infondata. Il provvedimento oggetto della odierna opposizione e' disciplinato dall'art. 15-novies decreto legislativo n. 28/2010, perche' il Consiglio dell'Ordine ha - sia pure implicitamente - dato atto che non sussistevano i presupposti per l'ammissione e, in particolare, che non era stata rispettata la norma di cui al comma 3 dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, che impone che nel procedimento di mediazione l'ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' avvalersi dell'assistenza solo di un avvocato iscritto nell'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il giudice territorialmente competente. La questione tuttavia ha scarsa utilita' pratica, atteso che l'opposizione e' stata proposta dall'avv. Natalia Giuliani anche in proprio, soggetto ricorrente nei cui confronti l'Avvocatura non ha sollevato alcuna eccezione di difetto di legittimazione attiva. 3. Dubbio di legittimita' costituzionale Il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 15-quinquies, comma 3, decreto legislativo n. 28/2100, appare non manifestamente infondato. 3.1 Rilevanza Per quanto riguarda la rilevanza, va evidenziato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno con provvedimento del 13 dicembre 2023 ha ammesso Bene Antonio al patrocinio a spese dello Stato per la sua partecipazione al procedimento di mediazione da introdursi davanti «all'Organismo di mediazione media Conciliatio S.r.l.». L'istanza e' stata compilata dall'avv. Natalia Giuliani del foro di Pisa. Il 26 gennaio 2024 l'avv. Giuliani ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno la liquidazione del compenso, esponendo e allegando che le parti si erano conciliate. Il 19 febbraio 2024 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno ha respinto l'istanza perche' «in contrasto con quanto disposto dall'art. 15 quinquies comma 3 decreto legislativo n. 28/2010. L'istante non e' un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio dell'Ordine di Livorno». Si e' gia' osservato che il provvedimento oggetto della odierna opposizione e' disciplinato dall'art. 15-novies decreto legislativo n. 28/2010, perche' il Consiglio dell'Ordine ha - sia pure implicitamente - dato atto che non sussistevano i presupposti per l'ammissione e, in particolare, che non era stata rispettata la norma di cui al comma 3 dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010. 3.2 Non manifesta infondatezza Le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione sono contenute nel capo II-bis del decreto legislativo n. 28/2010, introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. L'iniziativa legislativa e' stata adottata immediatamente dopo la pronuncia della sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi, «per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., gli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' l'art. 83, comma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia». L'art. 15-bis decreto legislativo n. 28/2010 riconosce al soggetto che intende munirsi dell'assistenza di un avvocato, per partecipare a un procedimento di mediazione, la possibilita' di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, se ha i requisiti reddituali previsti dall'art. 15-ter. In questa sede rileva l'art. 15-quinquies, che prevede che l'istanza di ammissione sia proposta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati «del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente», cioe' - ai sensi dell'art. 4, comma 1 - il «luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». La norma relativa al patrocinio nel procedimento di mediazione replica, in gran parte, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per l'ammissione nel procedimento civile. Infatti: a) quanto alle fattispecie escluse dal patrocinio, in entrambi i procedimenti (civile contenzioso e procedimento di mediazione) il legislatore ha escluso le «cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti» (cfr., rispettivamente, l'art. 124 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e l'art. 15-bis, comma 2, decreto legislativo n. 28/2010); b) in entrambi i casi, l'istante deve illustrare «le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere» (cfr., rispettivamente, l'art. 122 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e l'art. 15-quater, comma 2, decreto legislativo n. 28/2010); c) la competenza a provvedere sull'istanza di ammissione e' attribuita, in entrambi i casi, «al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'art. 4, comma 1» (cfr., rispettivamente, l'art. 124, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e l'art. 15-quinquies, comma 1, decreto legislativo n. 28/2010). L'unico elemento differenziale che caratterizza la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, rispetto alle disposizioni relative al processo civile ordinario, e' contenuto nel comma 3 dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, che come gia' riportato - prevede che la parte possa scegliere solo un avvocato iscritto negli elenchi del patrocinio «istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente». In sostanza, l'interessato puo' avvalersi esclusivamente di un professionista appartenente all'Ordine degli Avvocati presso il giudice competente (art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 28/2010). Va premesso che la questione di legittimita' non puo' essere evitata mediante la ricerca, sempre doverosa per il giudice a quo, di un'opzione interpretativa della norma che ne consenta una lettura compatibile con i principi costituzionali. Infatti, una siffatta interpretazione «di salvaguardia» risulta esclusa dal tenore letterale della disposizione censurata, che non lascia spazio ad alcuna opzione interpretativa alternativa. Cio' posto, la limitazione del potere di scelta del professionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione appare in contrasto sia con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) che con quello che assicura il diritto di difesa (art. 24 Cost.). E' noto che con sentenza n. 394 del 28 luglio 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui imponeva agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. La Corte ha infatti affermato che «il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' stabilire criteri relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica, a tutela non solo della funzionalita' dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione, tra cui non possono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato». Va tuttavia osservato che, successivamente alla citata pronuncia della Corte costituzionale, e' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato la legge n. 217/1990 e ha introdotto una disciplina affatto diversa, prevedendo, per l'appunto, che la parte ammessa al patrocinio possa scegliere di farsi difendere, nei procedimenti giurisdizionali, da qualsiasi avvocato iscritto negli appositi elenchi. L'esigenza di tutela della stabilita' finanziaria e' stata soddisfatta prevedendo, all'art. 82, comma 3, dpr 115/2002, che l'avvocato extra districtum non ha diritto al rimborso delle spese e indennita' di trasferta. Orbene, questo essendo l'attuale quadro normativo, il dubbio di legittimita' costituzionale sorge dal fatto che il ripristino di questa limitazione nella scelta del difensore e' stato operato solo con riferimento al procedimento di mediazione. Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, e' noto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute (tra le altre, Corte costituzionale nn. 97/2019, 58/2020 e 222/2023). Ma proprio perche' le disposizioni in materia di patrocinio sono esattamente sovrapponibili, indipendentemente dal fatto che riguardino il processo civile o il procedimento di mediazione, appare privo di ragionevolezza l'obbligo della parte di scegliere un avvocato iscritto al Consiglio dell'ordine (rectius, iscritto nell'elenco tenuto dal detto COA) del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione. Con l'ulteriore, paradossale, conseguenza che se il procedimento di mediazione fallisce, per la difesa nel successivo processo civile la parte puo' scegliere qualsiasi avvocato iscritto negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti da qualsiasi Consiglio dell'Ordine, senza alcuna limitazione territoriale. Questa dispersione di conoscenza rende ancor piu' evidente la irragionevolezza della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 15-quinquies, decreto legislativo n. 28/2010), perche' il nuovo difensore e' all'oscuro di tutto cio' che ha fatto parte del procedimento di mediazione. Per quanto riguarda, poi, la non manifesta infondatezza del contrasto della suddetta norma con il principio costituzionale che garantisce il diritto di difesa (art. 24 Cost.), la limitazione del potere di scelta del difensore di fiducia comporta una ingiustificata compressione del diritto di difesa. Il carattere di inviolabilita' che l'art. 24 Cost espressamente attribuisce al diritto di difesa, infatti, comporta che esso non possa essere compromesso o condizionato da alcuna imposizione, se non e' strettamente funzionale a garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto (come nel caso della difesa d'ufficio: cfr. Corte costituzionale n. 498/1989). In caso di declaratoria di illegittimita' del comma 3 dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, si porrebbe il problema di stabilire se al difensore, che assiste la parte nel procedimento di mediazione, e iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo territorialmente competente, possano essere riconosciute le spese e le indennita' di trasferta previste, per l'attivita' stragiudiziale, dall'art. 27 del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014. Siffatto rimborso e' escluso a favore dell'avvocato che difende in un procedimento giurisdizionale la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 82, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002). L'eventuale accoglimento della presente questione di legittimita' costituzionale comporterebbe per gli interpreti la necessita' di stabilire se estendere o applicare analogicamente al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione la limitazione contenuta nel citato comma 3 dell'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e, quindi, se al difensore si possano o meno rimborsare le spese e l'indennita' di trasferta. La risposta affermativa a questo interrogativo comporterebbe indubbie ricadute in termini finanziari, alle quali pero' il legislatore puo' agevolmente ed efficacemente rimediare, estendendo l'applicabilita' dell'art 82, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 anche al procedimento di mediazione. Ad ogni modo, questo indubbio risvolto problematico non sembra possa avere alcuna influenza sulla decisione della questione di legittimita' costituzionale, perche' - come si rinviene nella giurisprudenza di codesta Corte - «e' la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibri di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenze nr. 169/2017; nr. 275/2016; nr. 10/2022. P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che «chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'art. 4, comma 1.». Sospende il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia con urgenza notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti e al P.M., comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e infine trasmesso alla Corte costituzionale, unitamente a tutti gli atti del procedimento e alla prova delle suddette notificazioni e comunicazioni. Livorno, 22 aprile2024 Il Giudice: Orlando