Reg. ord. n. 158 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Livorno  del 22/04/2024

Tra: Antonio Bene  C/ Ministero della giustizia



Oggetto:

Patrocinio a spese dello Stato – Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali – Previsione che la parte ammessa al patrocinio nomina un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole limitazione del potere di scelta del professionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione – Applicazione della limitazione al solo procedimento di mediazione e non al procedimento giurisdizionale – Indebita compressione del diritto di difesa sotto forma di limitazione del potere di scelta del difensore di fiducia.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 04/03/2010  Num. 28  Art. 15  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2024

Ordinanza  del  22  aprile  2024  del  Tribunale   di   Livorno   nel
procedimento civile promosso  da  Antonio  Bene  e  Natalia  Giuliani
contro il Ministero della giustizia. 
 
Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Mediazione  finalizzata   alle
  controversie civili e commerciali - Previsione che la parte ammessa
  al patrocinio nomina un avvocato  scelto  tra  gli  iscritti  negli
  elenchi degli avvocati per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,
  istituiti presso i consigli dell'ordine  del  luogo  dove  ha  sede
  l'organismo di mediazione competente. 
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'articolo
  60 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  in  materia  di  mediazione
  finalizzata  alla  conciliazione  delle   controversie   civili   e
  commerciali), art. 15-quinquies, comma 3. 


(GU n. 37 del 10-09-2025)

 
                        TRIBUNALE DI LIVORNO 
 
    Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1062/2024 promossa da: 
      Antonio  Bene  Natalia  Giuliani  ricorrente  contro  Ministero
Giustizia resistente 
    Il giudice dott. Massimo Orlando, a scioglimento della riserva 
    Ha pronunciato la seguente: 
 
                              Ordinanza 
 
  1. Premessa. 
    Il 7 marzo 2024  l'avv.  Natalia  Giuliani  in  proprio  e  quale
difensore di Bene Antonio ha proposto opposizione ex art. 99  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002, deducendo: 
      a) di aver chiesto al Consiglio dell'Ordine degli  avvocati  di
Livorno l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in  relazione
al procedimento di mediazione civile  introdotto  dal  figlio  minore
L.   B.   ; 
      b) che il COA di Livorno aveva accolto l'istanza; 
      c) che pero' il COA di Livorno  ha  respinto  la  richiesta  di
liquidazione del  compenso,  ritenendola  «in  contrasto  con  quanto
disposto  dall'art.  15-quinquies  comma  3  decreto  legislativo  n.
28/2010, l'istante non e' un avvocato scelto tra gli  iscritti  negli
elenchi  degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato
istituiti presso il consiglio dell'ordine di Livorno». 
    Tanto premesso,  i  ricorrenti  hanno  chiesto  di  sollevare  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   15-quinquies
decreto  legislativo  n.  28/2010,  «nella  parte   in   cui   limita
irragionevolmente  il  diritto  del  soggetto  ammesso  al  G.P.  nei
procedimenti di mediazione, alla nomina di un avvocato di sua fiducia
da  scegliersi  in  via  esclusiva  tra  quelli  iscritti  presso  il
consiglio dell'ordine ove ha sede l'organismo di mediazione, nel caso
di specie Livorno». 
    Il Giudice con decreto del 12 marzo 2024 ha fissato  l'udienza  e
disposto  la  notifica  all'Avvocatura  distrettuale  e  al  pubblico
ministero. 
    L'Avvocatura si e' costituita con memoria depositata il 28  marzo
2024, deducendo: 
      a) la carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio, perche'
l'opposizione riguarda il diniego di liquidazione  e  non  la  revoca
dell'ammissione al patrocinio; 
      b) la insussistenza del vizio di  incostituzionalita',  perche'
«il legislatore dispone ampia discrezionalita'  nel  disciplinare  il
funzionamento ed i limiti del patrocinio a spese dello Stato nei  due
diversi ambiti». 
    All'udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal  deposito  di  note
scritte ex art. 127ter cpc, il Giudice si e' riservato di decidere. 
  2. Carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio 
    L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di  Bene  Antonio
e' infondata. 
    Il   provvedimento   oggetto   della   odierna   opposizione   e'
disciplinato dall'art.  15-novies  decreto  legislativo  n.  28/2010,
perche' il Consiglio dell'Ordine ha - sia pure implicitamente -  dato
atto che non  sussistevano  i  presupposti  per  l'ammissione  e,  in
particolare, che non era stata rispettata la norma di cui al comma  3
dell'art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, che impone che
nel procedimento di mediazione l'ammesso al patrocinio a spese  dello
Stato puo' avvalersi dell'assistenza solo  di  un  avvocato  iscritto
nell'elenco  tenuto  dal  Consiglio  dell'Ordine  presso  il  giudice
territorialmente competente. 
    La questione tuttavia ha  scarsa  utilita'  pratica,  atteso  che
l'opposizione e' stata proposta dall'avv. Natalia Giuliani  anche  in
proprio, soggetto ricorrente nei cui confronti  l'Avvocatura  non  ha
sollevato alcuna eccezione di difetto di legittimazione attiva. 
  3. Dubbio di legittimita' costituzionale 
    Il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art.  15-quinquies,
comma 3, decreto legislativo n. 28/2100,  appare  non  manifestamente
infondato. 
    3.1 Rilevanza 
    Per quanto riguarda la rilevanza, va evidenziato che il Consiglio
dell'Ordine degli  Avvocati  di  Livorno  con  provvedimento  del  13
dicembre 2023 ha ammesso Bene Antonio al  patrocinio  a  spese  dello
Stato per la sua partecipazione  al  procedimento  di  mediazione  da
introdursi davanti «all'Organismo  di  mediazione  media  Conciliatio
S.r.l.». 
    L'istanza e' stata compilata dall'avv. Natalia Giuliani del  foro
di Pisa. 
    Il 26 gennaio  2024  l'avv.  Giuliani  ha  chiesto  al  Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Livorno la liquidazione  del  compenso,
esponendo e allegando che le parti si erano conciliate. 
    Il 19 febbraio 2024 il Consiglio dell'Ordine  degli  Avvocati  di
Livorno ha  respinto  l'istanza  perche'  «in  contrasto  con  quanto
disposto dall'art.  15  quinquies  comma  3  decreto  legislativo  n.
28/2010. L'istante non e' un avvocato scelto tra gli  iscritti  negli
elenchi degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,
istituiti presso il Consiglio dell'Ordine di Livorno». 
    Si e' gia' osservato che il provvedimento oggetto  della  odierna
opposizione e' disciplinato dall'art. 15-novies  decreto  legislativo
n.  28/2010,  perche'  il  Consiglio  dell'Ordine  ha  -   sia   pure
implicitamente - dato atto che non  sussistevano  i  presupposti  per
l'ammissione e, in particolare, che non era stata rispettata la norma
di cui al comma  3  dell'art.  15-quinquies  decreto  legislativo  n.
28/2010. 
    3.2 Non manifesta infondatezza 
    Le disposizioni relative al patrocinio a spese  dello  Stato  nel
procedimento di mediazione sono contenute nel capo II-bis del decreto
legislativo n. 28/2010, introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149. 
    L'iniziativa legislativa e' stata adottata immediatamente dopo la
pronuncia della sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, con cui la  Corte
costituzionale  ha  dichiarato  illegittimi,  «per  violazione  degli
articoli 3, primo e secondo comma, e  24,  terzo  comma,  Cost.,  gli
articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, testo unico spese di  giustizia,
nella parte in cui non prevedono che  il  patrocinio  a  spese  dello
Stato  sia   applicabile   anche   all'attivita'   difensiva   svolta
nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria,  quando  nel
corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' l'art.  83,
comma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non  prevede  che,  in
tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore  provveda
l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente  a  decidere  la
controversia». 
    L'art.  15-bis  decreto  legislativo  n.  28/2010  riconosce   al
soggetto che intende munirsi  dell'assistenza  di  un  avvocato,  per
partecipare a un  procedimento  di  mediazione,  la  possibilita'  di
avvalersi del patrocinio a spese  dello  Stato,  se  ha  i  requisiti
reddituali previsti dall'art. 15-ter. 
    In questa  sede  rileva  l'art.  15-quinquies,  che  prevede  che
l'istanza di ammissione sia proposta al Consiglio  dell'Ordine  degli
Avvocati  «del  luogo  dove  ha  sede   l'organismo   di   mediazione
competente», cioe' - ai sensi dell'art. 4, comma 1 -  il  «luogo  del
giudice territorialmente competente per la controversia». 
    La norma relativa al patrocinio nel  procedimento  di  mediazione
replica, in gran parte, le  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  per   l'ammissione   nel
procedimento civile. 
    Infatti: 
      a) quanto alle fattispecie escluse dal patrocinio, in  entrambi
i procedimenti (civile contenzioso e procedimento di  mediazione)  il
legislatore ha escluso le «cause per cessione di  crediti  e  ragioni
altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente
fatta  in  pagamento  di  crediti  o  ragioni  preesistenti»   (cfr.,
rispettivamente, l'art. 124 decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  115/2002  e  l'art.  15-bis,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
28/2010); 
      b)  in  entrambi  i  casi,  l'istante   deve   illustrare   «le
enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non  manifesta
infondatezza  della  pretesa  che  si  intende  far  valere»   (cfr.,
rispettivamente, l'art. 122 decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 115/2002 e l'art.  15-quater,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
28/2010); 
      c) la competenza a provvedere  sull'istanza  di  ammissione  e'
attribuita, in entrambi  i  casi,  «al  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione  competente
individuato   in   conformita'   all'art.   4,   comma   1»    (cfr.,
rispettivamente, l'art. 124, comma 1, decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  115/2002  e  l'art.  15-quinquies,  comma  1,  decreto
legislativo n. 28/2010). 
    L'unico elemento differenziale che caratterizza la disciplina del
patrocinio a  spese  dello  Stato  nel  procedimento  di  mediazione,
rispetto alle disposizioni relative al processo civile ordinario,  e'
contenuto nel comma 3 dell'art. 15-quinquies decreto  legislativo  n.
28/2010, che come  gia'  riportato  -  prevede  che  la  parte  possa
scegliere solo un avvocato  iscritto  negli  elenchi  del  patrocinio
«istituiti presso i consigli  dell'ordine  del  luogo  dove  ha  sede
l'organismo di mediazione  competente».  In  sostanza,  l'interessato
puo'  avvalersi  esclusivamente  di  un  professionista  appartenente
all'Ordine degli Avvocati presso il giudice competente (art. 4, comma
1, decreto legislativo n. 28/2010). 
    Va premesso che la questione  di  legittimita'  non  puo'  essere
evitata mediante la ricerca, sempre doverosa per il giudice a quo, di
un'opzione interpretativa della norma che  ne  consenta  una  lettura
compatibile con i  principi  costituzionali.  Infatti,  una  siffatta
interpretazione  «di  salvaguardia»  risulta   esclusa   dal   tenore
letterale della disposizione censurata,  che  non  lascia  spazio  ad
alcuna opzione interpretativa alternativa. 
    Cio'  posto,  la   limitazione   del   potere   di   scelta   del
professionista da cui farsi assistere nel procedimento di  mediazione
appare  in  contrasto  sia  con  il   principio   costituzionale   di
uguaglianza (art. 3 Cost.) che con quello che assicura il diritto  di
difesa (art. 24 Cost.). 
    E' noto che con sentenza n. 394  del  28  luglio  2000  la  Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217,  nella
parte in cui imponeva agli imputati  non  abbienti  di  scegliere  il
proprio  difensore  fra  i  professionisti  iscritti  agli  albi  del
distretto di Corte d'Appello in cui ha sede  il  giudice  davanti  al
quale pende il procedimento. La Corte ha infatti  affermato  che  «il
legislatore,  nella  sua  discrezionalita',  puo'  stabilire  criteri
relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica, a
tutela non solo della funzionalita' dell'organizzazione  giudiziaria,
ma anche di altri interessi meritevoli di  protezione,  tra  cui  non
possono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato». 
    Va tuttavia osservato che, successivamente alla citata  pronuncia
della  Corte  costituzionale,  e'  stato  emanato  il   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che  ha  abrogato
la legge n. 217/1990 e ha introdotto una disciplina affatto  diversa,
prevedendo, per l'appunto, che la parte ammessa al  patrocinio  possa
scegliere di farsi difendere, nei  procedimenti  giurisdizionali,  da
qualsiasi avvocato iscritto negli appositi elenchi. 
    L'esigenza  di  tutela  della  stabilita'  finanziaria  e'  stata
soddisfatta prevedendo, all'art.  82,  comma  3,  dpr  115/2002,  che
l'avvocato extra districtum non ha diritto al rimborso delle spese  e
indennita' di trasferta. 
    Orbene, questo essendo l'attuale quadro normativo, il  dubbio  di
legittimita' costituzionale sorge dal  fatto  che  il  ripristino  di
questa limitazione nella scelta del difensore e' stato  operato  solo
con riferimento al procedimento di mediazione. 
    Per quanto riguarda il principio di  uguaglianza,  e'  noto  che,
secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore  dispone  di
un'ampia  discrezionalita'   nella   conformazione   degli   istituti
processuali,  con  il  limite  della  manifesta  irragionevolezza   o
arbitrarieta'  delle   scelte   compiute   (tra   le   altre,   Corte
costituzionale nn. 97/2019, 58/2020 e 222/2023). Ma  proprio  perche'
le  disposizioni  in   materia   di   patrocinio   sono   esattamente
sovrapponibili,  indipendentemente  dal  fatto  che   riguardino   il
processo civile o il procedimento  di  mediazione,  appare  privo  di
ragionevolezza  l'obbligo  della  parte  di  scegliere  un   avvocato
iscritto al  Consiglio  dell'ordine  (rectius,  iscritto  nell'elenco
tenuto dal detto COA)  del  luogo  in  cui  ha  sede  l'organismo  di
mediazione. 
    Con l'ulteriore, paradossale, conseguenza che se il  procedimento
di mediazione fallisce, per la difesa nel successivo processo  civile
la parte puo' scegliere qualsiasi avvocato iscritto negli elenchi dei
difensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti da  qualsiasi
Consiglio dell'Ordine, senza alcuna limitazione territoriale.  Questa
dispersione   di   conoscenza   rende   ancor   piu'   evidente    la
irragionevolezza della disposizione  di  cui  al  comma  3  dell'art.
15-quinquies, decreto  legislativo  n.  28/2010),  perche'  il  nuovo
difensore e'  all'oscuro  di  tutto  cio'  che  ha  fatto  parte  del
procedimento di mediazione. 
    Per quanto riguarda,  poi,  la  non  manifesta  infondatezza  del
contrasto della suddetta norma con il  principio  costituzionale  che
garantisce il diritto di difesa (art. 24 Cost.), la  limitazione  del
potere di scelta del difensore di fiducia comporta una ingiustificata
compressione del diritto di difesa. Il  carattere  di  inviolabilita'
che l'art. 24 Cost espressamente attribuisce al  diritto  di  difesa,
infatti,  comporta  che  esso  non   possa   essere   compromesso   o
condizionato da alcuna imposizione, se non e' strettamente funzionale
a garantire il soggetto che rifiuti  di  avvalersi  di  tale  diritto
(come nel caso della difesa d'ufficio: cfr. Corte  costituzionale  n.
498/1989). 
    In caso di declaratoria di illegittimita' del comma  3  dell'art.
15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, si porrebbe il  problema
di stabilire se al difensore, che assiste la parte  nel  procedimento
di mediazione, e iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto
di corte d'appello diverso da  quello  in  cui  ha  sede  l'organismo
territorialmente competente, possano essere riconosciute le  spese  e
le indennita' di trasferta previste, per l'attivita'  stragiudiziale,
dall'art. 27 del decreto del Ministro della giustizia n.  55  del  10
marzo 2014. 
    Siffatto rimborso e' escluso a favore dell'avvocato  che  difende
in un procedimento giurisdizionale la parte ammessa al  patrocinio  a
spese dello Stato (art. 82, comma 3,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002). 
    L'eventuale accoglimento della presente questione di legittimita'
costituzionale comporterebbe per  gli  interpreti  la  necessita'  di
stabilire se estendere o applicare  analogicamente  al  patrocinio  a
spese dello Stato  nel  procedimento  di  mediazione  la  limitazione
contenuta nel citato comma 3  dell'art.  82  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002 e, quindi, se al difensore si possano  o
meno rimborsare le spese e l'indennita' di trasferta. 
    La risposta  affermativa  a  questo  interrogativo  comporterebbe
indubbie  ricadute  in  termini  finanziari,  alle  quali  pero'   il
legislatore puo' agevolmente ed efficacemente  rimediare,  estendendo
l'applicabilita' dell'art 82, comma 3, decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 anche al procedimento di mediazione. 
    Ad ogni modo, questo indubbio risvolto  problematico  non  sembra
possa avere alcuna  influenza  sulla  decisione  della  questione  di
legittimita'  costituzionale,  perche'  -  come  si  rinviene   nella
giurisprudenza di  codesta  Corte  -  «e'  la  garanzia  dei  diritti
incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibri di questo a
condizionarne la doverosa erogazione»  (sentenze  nr.  169/2017;  nr.
275/2016; nr. 10/2022. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  15-quinquies,  comma  3,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli articoli
3 e 24 Cost., nella parte in cui  prevede  che  «chi  e'  ammesso  al
patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra  gli  iscritti  negli
elenchi degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,
istituiti presso i  consigli  dell'ordine  del  luogo  dove  ha  sede
l'organismo  di  mediazione  competente  individuato  in  conformita'
all'art. 4, comma 1.». 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, il  presente  provvedimento
sia con urgenza notificato al Presidente del Consiglio dei  ministri,
alle parti e al P.M., comunicato ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento e infine trasmesso alla Corte costituzionale, unitamente a
tutti  gli  atti  del  procedimento  e  alla  prova  delle   suddette
notificazioni e comunicazioni. 
      Livorno, 22 aprile2024 
 
                        Il Giudice: Orlando