Reg. ord. n. 157 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Ragusa  del 11/06/2025

Tra: G.S.

Oggetto:

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6, cod. pen. (riparazione del danno e ravvedimento operoso) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 69  Co. 4



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2025

Ordinanza  dell'11  giugno  2025  del   Tribunale   di   Ragusa   nel
procedimento penale a carico di G. S.. 
 
Reati e pene - Concorso di  circostanze  aggravanti  e  attenuanti  -
  Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui  all'art.
  62, numero 6, cod. pen. sulla recidiva reiterata  di  cui  all'art.
  99, quarto comma, cod. pen. 
- Codice penale, art. 69, quarto comma. 


(GU n. 37 del 10-09-2025)

 
                         TRIBUNALE DI RAGUSA 
                           Sezione penale 
 
    Il  Tribunale  di  Ragusa,  in  composizione  monocratica,  nella
persona  del  giudice   onorario   dott.ssa   Laura   Ghidotti,   nel
procedimento penale  iscritto  ai  numeri  di  cui  in  epigrafe  nei
confronti di: 
        S. G., nata ad Agrigento il  [...],  assistita  e  difesa  di
fiducia dall'avv. Alfonso Abate del Foro di Catania; 
    in cui risulta imputata: 
        del delitto p. e p. dagli articoli 81, 624-bis e 61 n. 5  del
codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto  profitto,  dapprima  si
presentava  presso  l'abitazione  dei  coniugi   B.   G.   (di   anni
settantadue) e G. G.  (di  anni  settantadue  ed  invalido  al  100%)
dichiarando di essere  stata  delegata  dalla  chiesa  rivolgendo  ai
predetti delle domande in ordine alla loro  situazione  familiare  al
fine di fare ottenere alla coppia un sussidio da  parte  del  comune.
Dopo qualche ora si ripresentava  presso  l'abitazione  delle  pp.oo.
chiedendo alla signora B. di esibirle una  banconota  da  euro  50,00
perche' aveva necessita' di annotare il numero seriale  da  riportare
sulla domanda del sussidio. Successivamente chiedeva alla signora  B.
di prendere un'altra banconota da euro 50,00 ed avendo intuito che il
denaro era custodito in camera da letto, invitava i coniugi a recarsi
in quest'ultima stanza facendo sdraiare il signor  G.  sul  letto,  a
pancia in giu', imponendo alla B. di stare accanto  al  marito.  Dopo
qualche attimo la coppia notava che S. G. si stava  impossessando  di
euro 3.500,00 in banconote di vario taglio custodite  all'interno  di
una cassapanca che si trovava nella  stanza  da  letto,  occultandole
sotto  un  quaderno  che  aveva  tra  le  mani,  riuscendo   poi   ad
allontanarsi dall'abitazione a bordo di un'autovettura [...]  targata
[...] che era parcheggiata nelle immediate vicinanze. 
    Con l'aggravante di  aver  commesso  il  fatto  approfittando  di
circostanze di tempo,  luogo  o  di  persona,  anche  in  riferimento
all'eta', tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. 
    In [...] il [...]. 
    Con la recidiva reiterata specifica. 
    All'esito della discussione delle parti, nel rito abbreviato,  ha
emesso mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza. 
    La difesa dell'imputata S.  G.,  in  epigrafe  generalizzata,  al
termine della discussione, ha chiesto al giudice, in via  principale,
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del  1953,  di  sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV,  del
codice penale nella parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art.  62,  n.  6  del  codice
penale sulla recidiva di cui all'art. 99, comma IV del codice  penale
per contrasto  con  gli  articoli  3,  27,  comma  III  e  111  della
Costituzione. 
    Ritiene  il  Tribunale   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 69, comma 4, del codice penale, in relazione
agli articoli 3, 27, comma III e 111 della Costituzione sia rilevante
e non manifestamente infondata per  le  ragioni  che  di  seguito  si
espongono. 
1. Sintesi delle attivita' processuali. 
    Con provvedimento del 5  novembre  2020,  il  pubblico  ministero
chiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Ragusa, in composizione
monocratica, la signora S. G. per rispondere del reato  di  cui  alla
suindicata imputazione. 
    Alla prima udienza dibattimentale fissata all'11  febbraio  2021,
vista la disposta variazione tabellare  per  trasferimento  ad  altra
sede  del  magistrato  assegnatario,  il  processo  veniva   rinviato
all'udienza del 19 maggio 2021 in occasione della  quale,  stante  la
sussistenza di  legittimo  impedimento  del  difensore,  il  processo
veniva ulteriormente rinviato. 
    Alla successiva udienza del  16  giugno  2021,  su  richiesta  di
rinvio formulata della difesa volta a valutare l'accesso ad  un  rito
alternativo e  consentire  all'imputata  il  risarcimento  del  danno
patito dalle persone offese, il processo veniva rinviato. 
    All'udienza del 1° marzo 2022, disposta a  seguito  di  ulteriori
rinvii, la difesa, munita di procura speciale,  depositava  richiesta
di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale; la formulata richiesta  veniva  rigettata
dal magistrato titolare del  procedimento,  il  quale  dichiarava  di
astenersi disponendo la trasmissione degli  atti  al  Presidente  del
Tribunale per  le  consequenziali  valutazioni.  All'udienza  del  26
aprile 2022 veniva data lettura del provvedimento presidenziale e  il
processo veniva rinviato sul  ruolo  di  altro  giudice  con  udienza
fissata al 30  marzo  2023  nell'ambito  della  quale,  a  causa  del
legittimo impedimento del difensore a presenziare, il processo veniva
rinviato. 
    All'udienza del 14  marzo  2024,  successiva  a  due  rinvii  del
processo disposti alle udienze del 28 settembre 2023 e  del  7  marzo
2024, l'imputata veniva ammessa al rito abbreviato condizionato  alla
produzione di dichiarazioni scritte rilasciate dalla signora S. G.  e
alla prova del risarcimento del danno in favore delle persone offese,
di cui si dira' oltre. 
    All'udienza del 30 gennaio 2025,  vista  la  disposta  variazione
tabellare,  il  processo   veniva   rinviato   dinnanzi   all'odierno
giudicante con udienza fissata al 26 marzo 2025. 
    All'udienza dell'11 giugno 2025, previa rinnovazione  degli  atti
mediante lettura, il processo veniva discusso nel merito. 
    Quindi, all'esito della discussione delle parti, veniva emessa la
presente ordinanza. 
2. Sulla rilevanza della questione. 
    2.1. Il fatto. 
    Secondo quanto denunciato, la signora B. G. e il  signor  G.  G.,
coniugi, entrambi all'epoca dei fatti settantaduenni, in  data  [...]
ricevevano  presso  la  loro  residenza  la  signora  S.  G.,  allora
settantenne, la quale  si  presentava  in  veste  di  delegata  della
Chiesa. La signora  S.  G.,  quindi,  chiedeva  alla  signora  B.  di
porgerle delle banconote da euro 50 al fine di  annotarne  il  codice
seriale sulla richiesta di sussidio, sussidio che  effettivamente  la
persona offesa  aveva  richiesto  qualche  giorno  prima  ai  servizi
sociali. In tal modo, la signora S. G. prendeva conoscenza del  luogo
in cui i coniugi detenevano in casa il contante e, per  tale  motivo,
chiedeva alla B. di recarsi in camera da letto con il marito  ove  lo
avrebbe sottoposto ad un controllo medico. 
    Il signor G., invalido al 100%  e  con  il  catetere  installato,
veniva fatto stendere prono sul letto. 
    In tale occasione la signora S. G., esortando i coniugi a restare
in quella posizione, prelevava da una cassapanca del denaro e cercava
di nasconderlo sotto al quaderno che teneva in mano. Tale circostanza
veniva notata dalla signora B. la quale  chiedeva  aiuto  al  marito,
ancora steso sul letto, il quale  tentava  di  afferrare  l'imputata;
questa, pero', guadagnava facilmente la fuga impossessandosi  di  una
somma pari ad euro 3.500,00, sottratta ai coniugi G./B. 
    Il racconto della  persona  offesa  trova  piena  conferma  nelle
immagini  estrapolate  dal  circuito  di  videosorveglianza  servente
l'abitazione delle persone offese, immagini acquisite e visionate dai
militari in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Pozzallo. 
    La signora  S.  G.  veniva  riconosciuta  dalle  persone  offese,
sottoposte a procedura di individuazione. 
    Dagli  accertamenti  effettuati   presso   l'ACI   emergeva   che
l'autovettura [...] targata [...]  a  bordo  della  quale  l'imputata
fuggiva risultava intestata alla signora S. G. 
    Sulla scorta  di  tali  risultanze,  si  ritiene  attendibile  il
racconto della persona offesa cosi'  come  confermato  e  corroborato
dalle emergenze successive. 
    Risulta   accertata   la    condotta    dell'odierna    imputata,
correttamente inquadrata nel delitto  di  cui  all'art.  624-bis  del
codice penale. 
    2.2.  Il  riconoscimento  della  circostanza  attenuante  di  cui
all'art. 62, n. 6 del codice penale. 
    Ricorrono  i  presupposti   per   riconoscere   all'imputata   la
circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6  del  codice  penale.
Tale attenuante e' prevista nel caso in  cui  l'imputato,  prima  del
giudizio,  abbia  interamente   riparato   il   danno   mediante   il
risarcimento dello stesso o mediante restituzioni. 
    La signora S. G. ha ammesso  la  propria  responsabilita'  ed  ha
integralmente  risarcito  le  persone  offese  del  danno   cagionato
mediante corresponsione della somma pari ad euro  3.500,00  ossia  lo
stesso importo sottratto il [...]. 
    L'integrale risarcimento risulta essere avvenuto tra il 2021 e il
2022 e quindi prima dell'ammissione dell'imputata al rito  abbreviato
condizionato in occasione dell'udienza del 14 marzo 2024. Sul  punto,
la Corte di cassazione, Sezione V, sentenza n. 8581  del  15  gennaio
2025, ha chiarito che: «Ai fini  del  riconoscimento  dell'attenuante
della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel
caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve avvenire  prima  che
sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito». 
    Valutati  tutti  questi  elementi,  si  ritiene  ravvisabile   il
presupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all'art. 62, n. 6 del codice penale. 
    2.3. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche  di
cui all'art. 62-bis del codice penale. 
    Per le medesime ragioni, e in luogo del comportamento processuale
dell'imputata, la  quale  si  e'  assunta  la  responsabilita'  della
condotta contestata ed ha per iscritto  formulato  scuse  e  mostrato
pentimento per l'azione delittuosa posta in  essere,  si  ritiene  di
riconoscere a favore della signora S. G.  le  circostanze  attenuanti
generiche di cui all'art. 62-bis del codice penale, anche al fine  di
commisurare  la  pena  all'entita'  del  fatto,  le  cui  conseguenze
dannose, perlomeno  dal  punto  di  vista  patrimoniale,  sono  state
integralmente eliminate. 
    2.4. Il riconoscimento della recidiva reiterata  e  specifica  di
cui all'art. 99, comma 4 del codice penale. 
    Alla signora S. G. viene contestata l'aggravante  della  recidiva
reiterata e specifica ai sensi  dell'art.  99,  comma  4  del  codice
penale. 
    Dal punto di vista  formale  la  recidiva  risulta  correttamente
contestata. 
    Infatti, risultano  a  carico  dell'odierna  imputata  molteplici
condanne, dichiarate irrevocabili, anche  per  reati  della  medesima
indole  di  quello  per  cui  si  procede  in   seno   all'epigrafato
procedimento penale. 
    Cio'  detto,  si  ritengono   sussistenti   i   presupposti   per
l'applicazione sostanziale della recidiva contestata. 
    L'imputata ha, difatti, riportato gravi condanne per  delitti  di
furto,  anche  tentato,  rapina,  ricettazione   e   truffa   nonche'
detenzione e spendita di monete falsificate. 
    Sulla scorta di cio', si ritiene che la condotta  contestata  nel
procedimento da cui trae origine l'odierna questione di  legittimita'
non  possa  inquadrarsi  alla  stregua  di   una   isolata   ricaduta
dell'imputata a delinquere, nonostante il lasso di  tempo  intercorso
tra l'ultima condanna  dichiarata  irrevocabile  il  tempus  commissi
delicti del reato in questione, quanto piuttosto ad espressione di un
abituale  comportamento  delinquenziale  indicativo  di   una   certa
pericolosita' della stessa. 
    2.5. Il riconoscimento della contestata circostanza aggravante di
cui all'art. 61, n. 5 del codice penale. 
    La Cassazione, Sezione  2,  con  la  sentenza  n.  16017/2023  ha
ribadito che ii fini della configurabilita'  dell'aggravante  di  cui
all'art. 61, n. 5 del codice penale, l'eta'  avanzata  della  persona
offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata  difesa  per
la ridotta capacita' di resistenza, dovendosi  valutare,  invece,  la
ricorrenza di situazioni che denotano la  particolare  vulnerabilita'
della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. La
Suprema Corte  ha  indicato  il  principio  prendendo  in  esame  una
fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di  una  donna  di
settantatre' anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la  decisione
con la quale, in ragione della vigile  attenzione  reattiva  prestata
dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili
all'identificazione dell'agente,  e'  stata  esclusa  la  sussistenza
dell'aggravante. 
    Nel  caso  di  specie  sia  le  persone  offese,  sia  l'imputata
risultano  essere  coetanei  e  dall'esame  degli  atti  allegati  al
fascicolo risulta che la persona offesa G.  G.  abbia  dimostrato  un
buon grado di reattivita' che ha consentito dapprima  di  tentare  di
bloccare la fuga dalla camera  da  letto  senza  successo  e  poi  di
inseguire l'imputata fuori dall'abitazione e da  ultimo  di  chiedere
aiuto alle  Forze  dell'ordine  e  fornire  una  attenta  descrizione
dell'imputata. 
    2.6. Il bilanciamento di cui all'art. 69 del  codice  penale,  il
divieto di prevalenza  di  cui  al  comma  4  e  la  rilevanza  della
questione. 
    Con sentenza n. 141 dell'11 luglio 2023 questa Corte ha  ritenuto
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69,  comma  IV  del  codice
penale nella parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza  della
circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.  4  del  codice  penale
sulla recidiva di cui all'art. 99, comma IV del codice penale. 
    Orbene, ritiene questo decidente,  in  cio'  concordando  con  la
difesa dell'imputato, che non  risulti  manifestamente  infondata  la
questione  relativa  al  contrasto  della  disposizione  oggetto   di
attenzione, potendosi nel caso di specie ritenere  una  irragionevole
disparita' di trattamento tra l'autore di un reato patrimoniale a cui
puo' riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62, n.  4  del  codice
penale rispetto all'imputata S. G. a cui questo giudice ritiene possa
concedersi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6  del  codice  penale
per avere risarcito integralmente il danno patrimoniale patito  dalle
persone offese. 
    Invero, nell'ipotesi oggi ammessa  dall'art.  69,  comma  IV  del
codice penale, nel caso di  equivalenza  la  pena  deve  individuarsi
nella cornice edittale tra quattro e sette anni di reclusione  e  con
la multa da euro 927,00 a euro 1.500,00. Potendosi ritenere,  invece,
la prevalenza, all'esito  del  bilanciamento,  delle  due  attenuanti
riconosciute (62-bis del codice penale e 62, n. 6 del codice  penale)
rispetto alla sussistente recidiva ex art. 99, comma  IV  del  codice
penale la pena da infliggersi risulterebbe nel minimo  pari  ad  anni
due e mesi otto di reclusione  ed  euro  618  di  multa,  oltre  alla
diminuente per il rito prescelto. 
    Ne  consegue  che  il  divieto  di  soccombenza  della   recidiva
contestata rispetto alla circostanza attenuante di cui  all'art.  62,
n.  6  del  codice  penale  viola  il  principio   della   necessaria
proporzione  della  pena   rispetto   all'offensivita'   del   fatto,
attraverso un'abnorme enfatizzazione della recidiva. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87/1953 e 1 della legge costituzionale n. 1/1948; 
    Dispone rilevandosi  non  manifestamente  infondata  la  relativa
questione, la trasmissione degli  atti  del  presente  giudizio  alla
Corte  costituzionale,  per  la  risoluzione   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV del codice  penale
per la violazione  degli  articoli  3,  27  comma  III  e  111  della
Costituzione nella parte in cui  prevede  il  divieto  di  prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art.  62,  n.  6  del  codice
penale sulla recidiva ex art. 99, comma IV del codice penale; 
    Dispone la sospensione del presente  procedimento  e  l'immediata
remissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  che  della
stessa si dia comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica italiana. 
        Ragusa, 11 giugno 2025 
 
                  Il Giudice monocratico: Ghidotti