Reg. ord. n. 157 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37
Ordinanza del Tribunale di Ragusa del 11/06/2025
Tra: G.S.
Oggetto:
Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6, cod. pen. (riparazione del danno e ravvedimento operoso) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 69
Co. 4
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Costituzione
Art. 111
Co.
Udienza Pubblica del 24 febbraio 2026 rel. NAVARRETTA
Testo dell'ordinanza
N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2025
Ordinanza dell'11 giugno 2025 del Tribunale di Ragusa nel
procedimento penale a carico di G. S..
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -
Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.
62, numero 6, cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all'art.
99, quarto comma, cod. pen.
- Codice penale, art. 69, quarto comma.
(GU n. 37 del 10-09-2025)
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione penale
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella
persona del giudice onorario dott.ssa Laura Ghidotti, nel
procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei
confronti di:
S. G., nata ad Agrigento il [...], assistita e difesa di
fiducia dall'avv. Alfonso Abate del Foro di Catania;
in cui risulta imputata:
del delitto p. e p. dagli articoli 81, 624-bis e 61 n. 5 del
codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dapprima si
presentava presso l'abitazione dei coniugi B. G. (di anni
settantadue) e G. G. (di anni settantadue ed invalido al 100%)
dichiarando di essere stata delegata dalla chiesa rivolgendo ai
predetti delle domande in ordine alla loro situazione familiare al
fine di fare ottenere alla coppia un sussidio da parte del comune.
Dopo qualche ora si ripresentava presso l'abitazione delle pp.oo.
chiedendo alla signora B. di esibirle una banconota da euro 50,00
perche' aveva necessita' di annotare il numero seriale da riportare
sulla domanda del sussidio. Successivamente chiedeva alla signora B.
di prendere un'altra banconota da euro 50,00 ed avendo intuito che il
denaro era custodito in camera da letto, invitava i coniugi a recarsi
in quest'ultima stanza facendo sdraiare il signor G. sul letto, a
pancia in giu', imponendo alla B. di stare accanto al marito. Dopo
qualche attimo la coppia notava che S. G. si stava impossessando di
euro 3.500,00 in banconote di vario taglio custodite all'interno di
una cassapanca che si trovava nella stanza da letto, occultandole
sotto un quaderno che aveva tra le mani, riuscendo poi ad
allontanarsi dall'abitazione a bordo di un'autovettura [...] targata
[...] che era parcheggiata nelle immediate vicinanze.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando di
circostanze di tempo, luogo o di persona, anche in riferimento
all'eta', tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
In [...] il [...].
Con la recidiva reiterata specifica.
All'esito della discussione delle parti, nel rito abbreviato, ha
emesso mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza.
La difesa dell'imputata S. G., in epigrafe generalizzata, al
termine della discussione, ha chiesto al giudice, in via principale,
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV, del
codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice
penale sulla recidiva di cui all'art. 99, comma IV del codice penale
per contrasto con gli articoli 3, 27, comma III e 111 della
Costituzione.
Ritiene il Tribunale che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 69, comma 4, del codice penale, in relazione
agli articoli 3, 27, comma III e 111 della Costituzione sia rilevante
e non manifestamente infondata per le ragioni che di seguito si
espongono.
1. Sintesi delle attivita' processuali.
Con provvedimento del 5 novembre 2020, il pubblico ministero
chiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Ragusa, in composizione
monocratica, la signora S. G. per rispondere del reato di cui alla
suindicata imputazione.
Alla prima udienza dibattimentale fissata all'11 febbraio 2021,
vista la disposta variazione tabellare per trasferimento ad altra
sede del magistrato assegnatario, il processo veniva rinviato
all'udienza del 19 maggio 2021 in occasione della quale, stante la
sussistenza di legittimo impedimento del difensore, il processo
veniva ulteriormente rinviato.
Alla successiva udienza del 16 giugno 2021, su richiesta di
rinvio formulata della difesa volta a valutare l'accesso ad un rito
alternativo e consentire all'imputata il risarcimento del danno
patito dalle persone offese, il processo veniva rinviato.
All'udienza del 1° marzo 2022, disposta a seguito di ulteriori
rinvii, la difesa, munita di procura speciale, depositava richiesta
di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale; la formulata richiesta veniva rigettata
dal magistrato titolare del procedimento, il quale dichiarava di
astenersi disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale per le consequenziali valutazioni. All'udienza del 26
aprile 2022 veniva data lettura del provvedimento presidenziale e il
processo veniva rinviato sul ruolo di altro giudice con udienza
fissata al 30 marzo 2023 nell'ambito della quale, a causa del
legittimo impedimento del difensore a presenziare, il processo veniva
rinviato.
All'udienza del 14 marzo 2024, successiva a due rinvii del
processo disposti alle udienze del 28 settembre 2023 e del 7 marzo
2024, l'imputata veniva ammessa al rito abbreviato condizionato alla
produzione di dichiarazioni scritte rilasciate dalla signora S. G. e
alla prova del risarcimento del danno in favore delle persone offese,
di cui si dira' oltre.
All'udienza del 30 gennaio 2025, vista la disposta variazione
tabellare, il processo veniva rinviato dinnanzi all'odierno
giudicante con udienza fissata al 26 marzo 2025.
All'udienza dell'11 giugno 2025, previa rinnovazione degli atti
mediante lettura, il processo veniva discusso nel merito.
Quindi, all'esito della discussione delle parti, veniva emessa la
presente ordinanza.
2. Sulla rilevanza della questione.
2.1. Il fatto.
Secondo quanto denunciato, la signora B. G. e il signor G. G.,
coniugi, entrambi all'epoca dei fatti settantaduenni, in data [...]
ricevevano presso la loro residenza la signora S. G., allora
settantenne, la quale si presentava in veste di delegata della
Chiesa. La signora S. G., quindi, chiedeva alla signora B. di
porgerle delle banconote da euro 50 al fine di annotarne il codice
seriale sulla richiesta di sussidio, sussidio che effettivamente la
persona offesa aveva richiesto qualche giorno prima ai servizi
sociali. In tal modo, la signora S. G. prendeva conoscenza del luogo
in cui i coniugi detenevano in casa il contante e, per tale motivo,
chiedeva alla B. di recarsi in camera da letto con il marito ove lo
avrebbe sottoposto ad un controllo medico.
Il signor G., invalido al 100% e con il catetere installato,
veniva fatto stendere prono sul letto.
In tale occasione la signora S. G., esortando i coniugi a restare
in quella posizione, prelevava da una cassapanca del denaro e cercava
di nasconderlo sotto al quaderno che teneva in mano. Tale circostanza
veniva notata dalla signora B. la quale chiedeva aiuto al marito,
ancora steso sul letto, il quale tentava di afferrare l'imputata;
questa, pero', guadagnava facilmente la fuga impossessandosi di una
somma pari ad euro 3.500,00, sottratta ai coniugi G./B.
Il racconto della persona offesa trova piena conferma nelle
immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza servente
l'abitazione delle persone offese, immagini acquisite e visionate dai
militari in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Pozzallo.
La signora S. G. veniva riconosciuta dalle persone offese,
sottoposte a procedura di individuazione.
Dagli accertamenti effettuati presso l'ACI emergeva che
l'autovettura [...] targata [...] a bordo della quale l'imputata
fuggiva risultava intestata alla signora S. G.
Sulla scorta di tali risultanze, si ritiene attendibile il
racconto della persona offesa cosi' come confermato e corroborato
dalle emergenze successive.
Risulta accertata la condotta dell'odierna imputata,
correttamente inquadrata nel delitto di cui all'art. 624-bis del
codice penale.
2.2. Il riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all'art. 62, n. 6 del codice penale.
Ricorrono i presupposti per riconoscere all'imputata la
circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale.
Tale attenuante e' prevista nel caso in cui l'imputato, prima del
giudizio, abbia interamente riparato il danno mediante il
risarcimento dello stesso o mediante restituzioni.
La signora S. G. ha ammesso la propria responsabilita' ed ha
integralmente risarcito le persone offese del danno cagionato
mediante corresponsione della somma pari ad euro 3.500,00 ossia lo
stesso importo sottratto il [...].
L'integrale risarcimento risulta essere avvenuto tra il 2021 e il
2022 e quindi prima dell'ammissione dell'imputata al rito abbreviato
condizionato in occasione dell'udienza del 14 marzo 2024. Sul punto,
la Corte di cassazione, Sezione V, sentenza n. 8581 del 15 gennaio
2025, ha chiarito che: «Ai fini del riconoscimento dell'attenuante
della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel
caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve avvenire prima che
sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito».
Valutati tutti questi elementi, si ritiene ravvisabile il
presupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all'art. 62, n. 6 del codice penale.
2.3. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di
cui all'art. 62-bis del codice penale.
Per le medesime ragioni, e in luogo del comportamento processuale
dell'imputata, la quale si e' assunta la responsabilita' della
condotta contestata ed ha per iscritto formulato scuse e mostrato
pentimento per l'azione delittuosa posta in essere, si ritiene di
riconoscere a favore della signora S. G. le circostanze attenuanti
generiche di cui all'art. 62-bis del codice penale, anche al fine di
commisurare la pena all'entita' del fatto, le cui conseguenze
dannose, perlomeno dal punto di vista patrimoniale, sono state
integralmente eliminate.
2.4. Il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica di
cui all'art. 99, comma 4 del codice penale.
Alla signora S. G. viene contestata l'aggravante della recidiva
reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, comma 4 del codice
penale.
Dal punto di vista formale la recidiva risulta correttamente
contestata.
Infatti, risultano a carico dell'odierna imputata molteplici
condanne, dichiarate irrevocabili, anche per reati della medesima
indole di quello per cui si procede in seno all'epigrafato
procedimento penale.
Cio' detto, si ritengono sussistenti i presupposti per
l'applicazione sostanziale della recidiva contestata.
L'imputata ha, difatti, riportato gravi condanne per delitti di
furto, anche tentato, rapina, ricettazione e truffa nonche'
detenzione e spendita di monete falsificate.
Sulla scorta di cio', si ritiene che la condotta contestata nel
procedimento da cui trae origine l'odierna questione di legittimita'
non possa inquadrarsi alla stregua di una isolata ricaduta
dell'imputata a delinquere, nonostante il lasso di tempo intercorso
tra l'ultima condanna dichiarata irrevocabile il tempus commissi
delicti del reato in questione, quanto piuttosto ad espressione di un
abituale comportamento delinquenziale indicativo di una certa
pericolosita' della stessa.
2.5. Il riconoscimento della contestata circostanza aggravante di
cui all'art. 61, n. 5 del codice penale.
La Cassazione, Sezione 2, con la sentenza n. 16017/2023 ha
ribadito che ii fini della configurabilita' dell'aggravante di cui
all'art. 61, n. 5 del codice penale, l'eta' avanzata della persona
offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per
la ridotta capacita' di resistenza, dovendosi valutare, invece, la
ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilita'
della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. La
Suprema Corte ha indicato il principio prendendo in esame una
fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di
settantatre' anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione
con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata
dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili
all'identificazione dell'agente, e' stata esclusa la sussistenza
dell'aggravante.
Nel caso di specie sia le persone offese, sia l'imputata
risultano essere coetanei e dall'esame degli atti allegati al
fascicolo risulta che la persona offesa G. G. abbia dimostrato un
buon grado di reattivita' che ha consentito dapprima di tentare di
bloccare la fuga dalla camera da letto senza successo e poi di
inseguire l'imputata fuori dall'abitazione e da ultimo di chiedere
aiuto alle Forze dell'ordine e fornire una attenta descrizione
dell'imputata.
2.6. Il bilanciamento di cui all'art. 69 del codice penale, il
divieto di prevalenza di cui al comma 4 e la rilevanza della
questione.
Con sentenza n. 141 dell'11 luglio 2023 questa Corte ha ritenuto
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV del codice
penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 del codice penale
sulla recidiva di cui all'art. 99, comma IV del codice penale.
Orbene, ritiene questo decidente, in cio' concordando con la
difesa dell'imputato, che non risulti manifestamente infondata la
questione relativa al contrasto della disposizione oggetto di
attenzione, potendosi nel caso di specie ritenere una irragionevole
disparita' di trattamento tra l'autore di un reato patrimoniale a cui
puo' riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 del codice
penale rispetto all'imputata S. G. a cui questo giudice ritiene possa
concedersi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale
per avere risarcito integralmente il danno patrimoniale patito dalle
persone offese.
Invero, nell'ipotesi oggi ammessa dall'art. 69, comma IV del
codice penale, nel caso di equivalenza la pena deve individuarsi
nella cornice edittale tra quattro e sette anni di reclusione e con
la multa da euro 927,00 a euro 1.500,00. Potendosi ritenere, invece,
la prevalenza, all'esito del bilanciamento, delle due attenuanti
riconosciute (62-bis del codice penale e 62, n. 6 del codice penale)
rispetto alla sussistente recidiva ex art. 99, comma IV del codice
penale la pena da infliggersi risulterebbe nel minimo pari ad anni
due e mesi otto di reclusione ed euro 618 di multa, oltre alla
diminuente per il rito prescelto.
Ne consegue che il divieto di soccombenza della recidiva
contestata rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62,
n. 6 del codice penale viola il principio della necessaria
proporzione della pena rispetto all'offensivita' del fatto,
attraverso un'abnorme enfatizzazione della recidiva.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della
legge n. 87/1953 e 1 della legge costituzionale n. 1/1948;
Dispone rilevandosi non manifestamente infondata la relativa
questione, la trasmissione degli atti del presente giudizio alla
Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV del codice penale
per la violazione degli articoli 3, 27 comma III e 111 della
Costituzione nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice
penale sulla recidiva ex art. 99, comma IV del codice penale;
Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata
remissione degli atti alla Corte costituzionale;
Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che della
stessa si dia comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica italiana.
Ragusa, 11 giugno 2025
Il Giudice monocratico: Ghidotti
Oggetto:
Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6, cod. pen. (riparazione del danno e ravvedimento operoso) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 69 Co. 4
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 111 Co.
Udienza Pubblica del 24 febbraio 2026 rel. NAVARRETTA
Testo dell'ordinanza
N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2025
Ordinanza dell'11 giugno 2025 del Tribunale di Ragusa nel
procedimento penale a carico di G. S..
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -
Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.
62, numero 6, cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all'art.
99, quarto comma, cod. pen.
- Codice penale, art. 69, quarto comma.
(GU n. 37 del 10-09-2025)
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione penale
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella
persona del giudice onorario dott.ssa Laura Ghidotti, nel
procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei
confronti di:
S. G., nata ad Agrigento il [...], assistita e difesa di
fiducia dall'avv. Alfonso Abate del Foro di Catania;
in cui risulta imputata:
del delitto p. e p. dagli articoli 81, 624-bis e 61 n. 5 del
codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dapprima si
presentava presso l'abitazione dei coniugi B. G. (di anni
settantadue) e G. G. (di anni settantadue ed invalido al 100%)
dichiarando di essere stata delegata dalla chiesa rivolgendo ai
predetti delle domande in ordine alla loro situazione familiare al
fine di fare ottenere alla coppia un sussidio da parte del comune.
Dopo qualche ora si ripresentava presso l'abitazione delle pp.oo.
chiedendo alla signora B. di esibirle una banconota da euro 50,00
perche' aveva necessita' di annotare il numero seriale da riportare
sulla domanda del sussidio. Successivamente chiedeva alla signora B.
di prendere un'altra banconota da euro 50,00 ed avendo intuito che il
denaro era custodito in camera da letto, invitava i coniugi a recarsi
in quest'ultima stanza facendo sdraiare il signor G. sul letto, a
pancia in giu', imponendo alla B. di stare accanto al marito. Dopo
qualche attimo la coppia notava che S. G. si stava impossessando di
euro 3.500,00 in banconote di vario taglio custodite all'interno di
una cassapanca che si trovava nella stanza da letto, occultandole
sotto un quaderno che aveva tra le mani, riuscendo poi ad
allontanarsi dall'abitazione a bordo di un'autovettura [...] targata
[...] che era parcheggiata nelle immediate vicinanze.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando di
circostanze di tempo, luogo o di persona, anche in riferimento
all'eta', tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
In [...] il [...].
Con la recidiva reiterata specifica.
All'esito della discussione delle parti, nel rito abbreviato, ha
emesso mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza.
La difesa dell'imputata S. G., in epigrafe generalizzata, al
termine della discussione, ha chiesto al giudice, in via principale,
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV, del
codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice
penale sulla recidiva di cui all'art. 99, comma IV del codice penale
per contrasto con gli articoli 3, 27, comma III e 111 della
Costituzione.
Ritiene il Tribunale che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 69, comma 4, del codice penale, in relazione
agli articoli 3, 27, comma III e 111 della Costituzione sia rilevante
e non manifestamente infondata per le ragioni che di seguito si
espongono.
1. Sintesi delle attivita' processuali.
Con provvedimento del 5 novembre 2020, il pubblico ministero
chiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Ragusa, in composizione
monocratica, la signora S. G. per rispondere del reato di cui alla
suindicata imputazione.
Alla prima udienza dibattimentale fissata all'11 febbraio 2021,
vista la disposta variazione tabellare per trasferimento ad altra
sede del magistrato assegnatario, il processo veniva rinviato
all'udienza del 19 maggio 2021 in occasione della quale, stante la
sussistenza di legittimo impedimento del difensore, il processo
veniva ulteriormente rinviato.
Alla successiva udienza del 16 giugno 2021, su richiesta di
rinvio formulata della difesa volta a valutare l'accesso ad un rito
alternativo e consentire all'imputata il risarcimento del danno
patito dalle persone offese, il processo veniva rinviato.
All'udienza del 1° marzo 2022, disposta a seguito di ulteriori
rinvii, la difesa, munita di procura speciale, depositava richiesta
di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale; la formulata richiesta veniva rigettata
dal magistrato titolare del procedimento, il quale dichiarava di
astenersi disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale per le consequenziali valutazioni. All'udienza del 26
aprile 2022 veniva data lettura del provvedimento presidenziale e il
processo veniva rinviato sul ruolo di altro giudice con udienza
fissata al 30 marzo 2023 nell'ambito della quale, a causa del
legittimo impedimento del difensore a presenziare, il processo veniva
rinviato.
All'udienza del 14 marzo 2024, successiva a due rinvii del
processo disposti alle udienze del 28 settembre 2023 e del 7 marzo
2024, l'imputata veniva ammessa al rito abbreviato condizionato alla
produzione di dichiarazioni scritte rilasciate dalla signora S. G. e
alla prova del risarcimento del danno in favore delle persone offese,
di cui si dira' oltre.
All'udienza del 30 gennaio 2025, vista la disposta variazione
tabellare, il processo veniva rinviato dinnanzi all'odierno
giudicante con udienza fissata al 26 marzo 2025.
All'udienza dell'11 giugno 2025, previa rinnovazione degli atti
mediante lettura, il processo veniva discusso nel merito.
Quindi, all'esito della discussione delle parti, veniva emessa la
presente ordinanza.
2. Sulla rilevanza della questione.
2.1. Il fatto.
Secondo quanto denunciato, la signora B. G. e il signor G. G.,
coniugi, entrambi all'epoca dei fatti settantaduenni, in data [...]
ricevevano presso la loro residenza la signora S. G., allora
settantenne, la quale si presentava in veste di delegata della
Chiesa. La signora S. G., quindi, chiedeva alla signora B. di
porgerle delle banconote da euro 50 al fine di annotarne il codice
seriale sulla richiesta di sussidio, sussidio che effettivamente la
persona offesa aveva richiesto qualche giorno prima ai servizi
sociali. In tal modo, la signora S. G. prendeva conoscenza del luogo
in cui i coniugi detenevano in casa il contante e, per tale motivo,
chiedeva alla B. di recarsi in camera da letto con il marito ove lo
avrebbe sottoposto ad un controllo medico.
Il signor G., invalido al 100% e con il catetere installato,
veniva fatto stendere prono sul letto.
In tale occasione la signora S. G., esortando i coniugi a restare
in quella posizione, prelevava da una cassapanca del denaro e cercava
di nasconderlo sotto al quaderno che teneva in mano. Tale circostanza
veniva notata dalla signora B. la quale chiedeva aiuto al marito,
ancora steso sul letto, il quale tentava di afferrare l'imputata;
questa, pero', guadagnava facilmente la fuga impossessandosi di una
somma pari ad euro 3.500,00, sottratta ai coniugi G./B.
Il racconto della persona offesa trova piena conferma nelle
immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza servente
l'abitazione delle persone offese, immagini acquisite e visionate dai
militari in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Pozzallo.
La signora S. G. veniva riconosciuta dalle persone offese,
sottoposte a procedura di individuazione.
Dagli accertamenti effettuati presso l'ACI emergeva che
l'autovettura [...] targata [...] a bordo della quale l'imputata
fuggiva risultava intestata alla signora S. G.
Sulla scorta di tali risultanze, si ritiene attendibile il
racconto della persona offesa cosi' come confermato e corroborato
dalle emergenze successive.
Risulta accertata la condotta dell'odierna imputata,
correttamente inquadrata nel delitto di cui all'art. 624-bis del
codice penale.
2.2. Il riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all'art. 62, n. 6 del codice penale.
Ricorrono i presupposti per riconoscere all'imputata la
circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale.
Tale attenuante e' prevista nel caso in cui l'imputato, prima del
giudizio, abbia interamente riparato il danno mediante il
risarcimento dello stesso o mediante restituzioni.
La signora S. G. ha ammesso la propria responsabilita' ed ha
integralmente risarcito le persone offese del danno cagionato
mediante corresponsione della somma pari ad euro 3.500,00 ossia lo
stesso importo sottratto il [...].
L'integrale risarcimento risulta essere avvenuto tra il 2021 e il
2022 e quindi prima dell'ammissione dell'imputata al rito abbreviato
condizionato in occasione dell'udienza del 14 marzo 2024. Sul punto,
la Corte di cassazione, Sezione V, sentenza n. 8581 del 15 gennaio
2025, ha chiarito che: «Ai fini del riconoscimento dell'attenuante
della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel
caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve avvenire prima che
sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito».
Valutati tutti questi elementi, si ritiene ravvisabile il
presupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all'art. 62, n. 6 del codice penale.
2.3. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di
cui all'art. 62-bis del codice penale.
Per le medesime ragioni, e in luogo del comportamento processuale
dell'imputata, la quale si e' assunta la responsabilita' della
condotta contestata ed ha per iscritto formulato scuse e mostrato
pentimento per l'azione delittuosa posta in essere, si ritiene di
riconoscere a favore della signora S. G. le circostanze attenuanti
generiche di cui all'art. 62-bis del codice penale, anche al fine di
commisurare la pena all'entita' del fatto, le cui conseguenze
dannose, perlomeno dal punto di vista patrimoniale, sono state
integralmente eliminate.
2.4. Il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica di
cui all'art. 99, comma 4 del codice penale.
Alla signora S. G. viene contestata l'aggravante della recidiva
reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, comma 4 del codice
penale.
Dal punto di vista formale la recidiva risulta correttamente
contestata.
Infatti, risultano a carico dell'odierna imputata molteplici
condanne, dichiarate irrevocabili, anche per reati della medesima
indole di quello per cui si procede in seno all'epigrafato
procedimento penale.
Cio' detto, si ritengono sussistenti i presupposti per
l'applicazione sostanziale della recidiva contestata.
L'imputata ha, difatti, riportato gravi condanne per delitti di
furto, anche tentato, rapina, ricettazione e truffa nonche'
detenzione e spendita di monete falsificate.
Sulla scorta di cio', si ritiene che la condotta contestata nel
procedimento da cui trae origine l'odierna questione di legittimita'
non possa inquadrarsi alla stregua di una isolata ricaduta
dell'imputata a delinquere, nonostante il lasso di tempo intercorso
tra l'ultima condanna dichiarata irrevocabile il tempus commissi
delicti del reato in questione, quanto piuttosto ad espressione di un
abituale comportamento delinquenziale indicativo di una certa
pericolosita' della stessa.
2.5. Il riconoscimento della contestata circostanza aggravante di
cui all'art. 61, n. 5 del codice penale.
La Cassazione, Sezione 2, con la sentenza n. 16017/2023 ha
ribadito che ii fini della configurabilita' dell'aggravante di cui
all'art. 61, n. 5 del codice penale, l'eta' avanzata della persona
offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per
la ridotta capacita' di resistenza, dovendosi valutare, invece, la
ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilita'
della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. La
Suprema Corte ha indicato il principio prendendo in esame una
fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di
settantatre' anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione
con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata
dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili
all'identificazione dell'agente, e' stata esclusa la sussistenza
dell'aggravante.
Nel caso di specie sia le persone offese, sia l'imputata
risultano essere coetanei e dall'esame degli atti allegati al
fascicolo risulta che la persona offesa G. G. abbia dimostrato un
buon grado di reattivita' che ha consentito dapprima di tentare di
bloccare la fuga dalla camera da letto senza successo e poi di
inseguire l'imputata fuori dall'abitazione e da ultimo di chiedere
aiuto alle Forze dell'ordine e fornire una attenta descrizione
dell'imputata.
2.6. Il bilanciamento di cui all'art. 69 del codice penale, il
divieto di prevalenza di cui al comma 4 e la rilevanza della
questione.
Con sentenza n. 141 dell'11 luglio 2023 questa Corte ha ritenuto
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV del codice
penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 del codice penale
sulla recidiva di cui all'art. 99, comma IV del codice penale.
Orbene, ritiene questo decidente, in cio' concordando con la
difesa dell'imputato, che non risulti manifestamente infondata la
questione relativa al contrasto della disposizione oggetto di
attenzione, potendosi nel caso di specie ritenere una irragionevole
disparita' di trattamento tra l'autore di un reato patrimoniale a cui
puo' riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 del codice
penale rispetto all'imputata S. G. a cui questo giudice ritiene possa
concedersi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale
per avere risarcito integralmente il danno patrimoniale patito dalle
persone offese.
Invero, nell'ipotesi oggi ammessa dall'art. 69, comma IV del
codice penale, nel caso di equivalenza la pena deve individuarsi
nella cornice edittale tra quattro e sette anni di reclusione e con
la multa da euro 927,00 a euro 1.500,00. Potendosi ritenere, invece,
la prevalenza, all'esito del bilanciamento, delle due attenuanti
riconosciute (62-bis del codice penale e 62, n. 6 del codice penale)
rispetto alla sussistente recidiva ex art. 99, comma IV del codice
penale la pena da infliggersi risulterebbe nel minimo pari ad anni
due e mesi otto di reclusione ed euro 618 di multa, oltre alla
diminuente per il rito prescelto.
Ne consegue che il divieto di soccombenza della recidiva
contestata rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62,
n. 6 del codice penale viola il principio della necessaria
proporzione della pena rispetto all'offensivita' del fatto,
attraverso un'abnorme enfatizzazione della recidiva.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della
legge n. 87/1953 e 1 della legge costituzionale n. 1/1948;
Dispone rilevandosi non manifestamente infondata la relativa
questione, la trasmissione degli atti del presente giudizio alla
Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma IV del codice penale
per la violazione degli articoli 3, 27 comma III e 111 della
Costituzione nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice
penale sulla recidiva ex art. 99, comma IV del codice penale;
Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata
remissione degli atti alla Corte costituzionale;
Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che della
stessa si dia comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica italiana.
Ragusa, 11 giugno 2025
Il Giudice monocratico: Ghidotti