Reg. ord. n. 154 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/09/2025 n. 37
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 26/05/2025
Tra: Sorgenia Renewables srl C/ Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero della Cultura ed altri 1
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee – Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione – Previsione che qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un'area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 35 del 1995 – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico–sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale –– Violazione dei principi fondamentali posti dallo stato nella materia di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta nonché con il principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, come dedotto dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Incidenza della normativa regionale sul raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità, per mancato bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti che comporta il sacrificio di uno di essi in misura eccessiva – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Lesione del principio di ragionevolezza – Normativa regionale che ha imposto l’indiscriminata applicazione del nuovo regime a tutti gli operatori – Violazione dei principi di uguaglianza, certezza del diritto, del legittimo affidamento nonché del diritto di libertà di iniziativa economica – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco – Previsione che consente ai comuni interessati di proporre un’istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno d un’area individuata come non idonea, dando luogo a una conferenza in conferenza di servizi nella quale è prevista l’unanimità ai fini della realizzazione dell’intervento e l’inapplicabilità del silenzio-assenso – Legge regionale che, recando un livello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla legge statale, viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali – Istituzione di un procedimento diverso anche in aree soggette a tutela culturale o paesaggistica per le quali la normativa statale fissa un procedimento apposito da parte dell’apposita sopraintendenza – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali .
Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 7
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 8
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 3
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 9 Co.
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
legge costituzionale Art. 10 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co.
legge Art. 29 Co. 2
legge Art. 29 Co. 2
decreto legislativo Art. 20 Co. 1
decreto legislativo Art. 20 Co. 7
decreto legislativo Art. 21 Co.
decreto legislativo Art. 146 Co.
decreto ministeriale Art. Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 11 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 37 Co.
regolamento UE Art. Co.
regolamento UE Art. Co.
direttiva UE Art. Co.
direttiva UE Art. Co.
Testo dell'ordinanza
N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2025 Ordinanza del 26 maggio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Sorgenia Renewables srl contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e altri. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che e' vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non puo' essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia' emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno gia' comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneita' - Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale - Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarita' storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole - Previsione che i comuni hanno facolta' di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un'area mineraria dismessa di proprieta' regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima e' trasferita in proprieta' ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 35 del 1995. - Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi) artt. 1, commi 2, 5, 7, 8; 3 e Allegati A, B, C, D ed E. (GU n. 37 del 10-09-2025) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza) Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2025, proposto da Sorgenia Renewables S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco, Giacomo Guglielmini, Maria Chiara Berra, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44; contro: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento: del provvedimento RAS AOO 09-01-00 prot. Uscita n. 55854 del 9 dicembre 2024 della Direzione generale dell'industria, Servizio energia ed economia verde, Assessorato dell'industria della Regione Autonoma della Sardegna, di archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica presentata da Sorgenia Renewables S.r.l. per un progetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,80 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Iglesias - codice SUAPEE n. 681707 - codice rintracciabilita' e-distribuzione: 358292005 - Rif. Pratica n. 586; di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche non noto, ivi espressamente inclusi: il preavviso di rigetto comunicato dalla Regione Sardegna con provvedimento prot. n. 36844 del 6 agosto 2024; la richiesta di regolarizzazione/preavviso di rigetto comunicato dalla Regione Sardegna con provvedimento prot. 30914 del 1° luglio 2024; la comunicazione della Regione Sardegna, Assessorato enti locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Demanio e Patrimonio, prot. 41787 del 7 agosto 2024; in parte qua, il decreto ministeriale 21 giugno 2024 (c.d. «decreto aree idonee»). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministero della cultura e della Regione Autonoma della Sardegna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto 1. Il 6 novembre 2023, la ricorrente ha presentato alla Regione Sardegna un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,80 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Iglesias. 2. Il progetto prevede la collocazione dell'impianto fotovoltaico su un terreno di proprieta' privata - ricadente in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1) e c-quater, decreto legislativo n. 199/2021 - su cui la Societa' ha acquisito preliminarmente il diritto di superficie, mentre le opere connesse interessano alcune aree demaniali, come specificato nell'istanza stessa. 3. Trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza - quando cioe' il procedimento doveva intendersi gia' avviato ai sensi dell'art. 14.4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 - conmail del 20 febbraio 24 la Societa' ha chiesto informazioni sullo stato della procedura, cui l'assessorato ha risposto rappresentando che la stessa era «in attesa di essere presa in carico da parte dei tecnici istruttori». Con ulteriore sollecito dell'8 marzo 2024, la ricorrente ha chiesto alla regione di provvedere nel minor tempo possibile, e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ad avviare il procedimento per l'ottenimento dell'AU e di convocare Conferenza dei Servizi decisoria prima del giorno 30 aprile 2024, senza ottenere alcun riscontro. Tuttavia, con nota del 16 aprile 2024, nel chiedere conferma a e-distribuzione del persistere delle condizioni di fattibilita' e realizzabilita' della soluzione tecnica minima indicata nel preventivo di connessione, accettato da Sorgenia, la Regione ha dato atto che l'istanza di AU era «in corso di istruttoria». 4. Dopo quasi 8 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di AU, il 1° luglio 2024, con nota prot. 30914, la Regione, in sede di preliminare verifica istruttoria, ha comunicato alla ricorrente di aver rilevato alcune lacune documentali e ha richiesto delle integrazioni onde valutare la procedibilita' della domanda. Nella medesima nota, la Regione ha chiesto alla Societa' di provvedere alla regolarizzazione della domanda entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena il rigetto dell'istanza. 5. La ricorrente ha quindi provveduto a produrre la documentazione e a fornire chiarimenti, presentando altresi' istanza di concessione presso il Servizio Demanio e Patrimonio regionale avente ad oggetto il tratto dell'elettrodotto di connessione dell'impianto che attraversa il corso d'acqua Riu Su Spurgu. 6. Nondimeno, con comunicazione del 6 agosto 2024 la Regione ha trasmesso a Sorgenia il preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica, rilevando la carenza di un requisito di procedibilita' e di ammissibilita' dell'istanza, costituito dal nulla osta/concessione demaniale per il cavidotto che interferisce con il reticolo idrografico Rio Su Spurgu. A tale nota ha fatto seguito, nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, il provvedimento del 9 dicembre 2024 con cui l'Amministrazione ha archiviato l'istanza per la ritenuta carenza «del requisito essenziale relativo al titolo di disponibilita' delle aree in assenza della concessione demaniale ovvero del nulla osta al suo rilascio», nonche' in ragione dei profili ostativi derivanti dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 e dalla legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. 7. La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, articolando le seguenti censure: I) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dei paragrafi 13 e 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dell'art. 9 della D.G.R. n. 3/25 del 23 gennaio 2018; articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 199/2021 - Violazione, falsa 9 applicazione degli articoli 1, commi 2, 3, 10-bis e 14-bis della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicita' e contraddittorieta' fra atti della stessa amministrazione, sviamento e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione della normativa euro unitaria in tema di promozione delle energie rinnovabili (direttive 2024/2413UE, 2018/2001UE, 2009/28 CE e 2001/77 CE; regolamento n. 2022/2577 UE)». Gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto, ai sensi del punto 14.4 delle linee guida FER, l'istanza di Sorgenia avrebbe dovuto ritenersi procedibile quanto meno dal 21 novembre 2023; II) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e dei paragrafi 13 e 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010. Violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 di non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento e contraddittorieta'. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione degli art. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione. Violazione della normativa euro unitaria in tema di promozione delle energie rinnovabili (direttive 2024/2413UE, 2018/2001UE, 2009/28CE e 2001/77CE; regolamento 2022/2577 UE)». Ulteriore motivo di illegittimita' dovrebbe rinvenirsi nel fatto che il nulla osta o la concessione non costituirebbero condizione di ammissibilita'/procedibilita' della domanda, in quanto essi non rientrerebbero tra i requisiti minimi di procedibilita' elencati al punto 13.1 delle linee guida FER e all'art. 7 delle linee guida regionali. La giurisprudenza avrebbe, infatti, chiarito che la disponibilita' delle aree e' requisito indispensabile e contenuto minimo dell'istanza di AU per cio' che concerne l'area di impianto (visto che per il FTV non e' possibile procedere ad esproprio), mentre non lo sarebbe per le opere connesse; III) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 nella sua interezza e nei suoi commi 1 e 8 del decreto legislativo n. 199/2021. Violazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63. Violazione degli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione. Violazione della normativa euro unitaria in tema di promozione delle energie rinnovabili (direttive 2024/2413UE, 2018/2001UE, 2009/28 CE e 2001/77 CE; regolamento 2022/2577 UE). Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e contraddittorieta'». Il decreto legge agricoltura esclude dal divieto da esso previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola i progetti «per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi». Nel caso di specie, dovendo il procedimento ritenersi avviato sin dal novembre 2023, l'iniziativa della ricorrente ricadrebbe nella deroga sopra citata, con la conseguenza che non si applicherebbe il divieto in parola; IV) «Illegittimita' del decreto ministeriale 21 giugno 2024 (decreto ministeriale Aree Idonee) per violazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 (con particolare riguardo al combinato disposto dei commi 1 e 8); Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessita' e carenza dei presupposti; Violazione degli articoli 3, 9, 41 e 97 della Costituzione». Oltre il decreto legge agricoltura, nel provvedimento impugnato la Regione ha richiamato anche la legge regionale n. 20/2024 del 5 dicembre 2024, per rilevare che l'istanza della ricorrente non sarebbe comunque accoglibile in virtu' di quanto disposto con la suddetta legge regionale, che non fa salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021, in asserita applicazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 21 giugno 2024. Ebbene, laddove detto decreto ministeriale dovesse ritenersi consentire alle regioni la possibilita' di non «tener conto» delle aree idonee previste ex lege dall'art. 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021 esso si rivelerebbe illegittimo. Il decreto ministeriale sarebbe, altresi', illegittimo ove, nella parte in cui definisce le aree non idonee come «incompatibili» con la realizzazione di impianti rinnovabili, dovesse interpretarsi nel senso che le aree non idonee sono aree vietate all'installazione degli impianti FER; V) «Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in particolare dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, difetto di istruttoria». Il provvedimento di archiviazione sarebbe anche illegittimo in quanto si fonda su motivi ostativi non preannunciati nel preavviso di rigetto, in violazione dell'art. 10-bis legge n. 241/1990. 8. La ricorrente ha, inoltre, lamentato: a) l'incostituzionalita' dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, che introduce il comma 1-bis all'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1999, per violazione degli articoli 77, 117, comma 1, e 9 della Costituzione. La previsione, infatti, in primo luogo sarebbe stata introdotta per via di un decreto legge in carenza del presupposto della straordinaria necessita' e urgenza, trattandosi di disposizione disomogenea rispetto alla restante disciplina contenuta del decreto-legge Agricoltura. Sarebbe violato, inoltre, l'art. 117, comma 1, della Costituzione. per contrarieta' ai principi derivanti dall'ordinamento eurounitario ed internazionale, in quanto fissare in modo aprioristico e generale un divieto di installazione di impianti fotovoltaici in terreni agricoli, considerando anche la vasta incidenza che, nell'insieme dei terreni agricoli, rivestono quelli sostanzialmente inutilizzati ed incolti, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi, di matrice eurounionale, di diffusione massima delle energie rinnovabili (direttive 2024/2413UE, 2018/2001UE, 2009/28 CE e 2001/77 CE; regolamento 2022/2577 UE), oltre che, sul piano internazionale, del protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 e dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (al proposito si vedano Corte costituzionale n. 275/2012; n. 13/2014; n. 77/2022). Infine, il divieto si porrebbe in contrasto con l'art. 9 della Costituzione, in quanto pregiudicherebbe il superamento degli impianti a combustibile fossile, i quali incidono negativamente sulla sostenibilita' ambientale e climatica, ledendo anche «l'interesse delle future generazioni» al raggiungimento di obiettivi sostenibili sotto il profilo energetico e dell'inquinamento; b) l'incostituzionalita' della legge regionale Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, per «Violazione dell'art. 117, commi 1 e 3 della Costituzione, per il tramite della violazione del decreto legislativo n. 199/2021 e, in particolare, dell'art. 20 di quest'ultimo, oltre del decreto ministeriale 21 giugno 2024, del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e del decreto legislativo n. 190/2024. Violazione degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975. Violazione degli articoli 3, 9, 41 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi contenuti nelle direttive comunitarie 2018/2001 e 2023/2413»: b.1) sarebbe, in primo luogo, illegittima la previsione di retroattivita' del divieto di realizzare impianti FER in aree non idonee, di cui all'art. 1, comma 5, della legge, che si porrebbe in contrasto con l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021 laddove stabilisce l'applicazione transitoria delle aree idonee ex lege ivi individuate «sino alla individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1» e quindi, nel caso specifico, sino alla individuazione operata dalla legge regionale n. 20/2024. Se la legge statale ha disposto un regime transitorio valevole fino alla individuazione delle aree idonee da parte delle regioni, non potrebbe poi consentirsi a queste ultime di legiferare in violazione di tale disciplina, ponendola nel nulla, con un effetto abrogativo della stessa. Sarebbe violata anche la disposizione del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, laddove lo stesso prescrive che nello stabilire i criteri per l'individuazione delle aree idonee i decreti ministeriali attuativi devono tener «conto delle aree idonee ai sensi del comma 8». La retroattivita' della legge regionale non troverebbe adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sarebbe da censurare in quanto lesiva del legittimo affidamento del singolo sulla certezza del diritto, degli articoli 3 e 41 della Costituzione, oltre che l'art. 97, nella misura cui e' leso l'affidamento che gli imprenditori hanno riposto nell'assetto normativo come delineato dalla legge statale, oltre che della liberta' di iniziativa economica degli stessi, frustrata dall'intervento del legislatore regionale. Sarebbero altresi' violati anche l'art. 9 della Costituzione, nella misura in cui la forte incisione limitativa che dalle norme regionali deriva allo sviluppo delle rinnovabili pregiudica gli obiettivi di tutela dell'ambiente connessi all'incremento della produzione di energia da queste fonti, come anche i principi comunitari di cui alle direttive n. 2018/2001 e n. 2023/2413 UE - e quindi dell'art. 117, comma 1 - di massima diffusione e sviluppo delle energie rinnovabili; b.2) incostituzionale sarebbe la previsione di divieto di realizzare impianti FER nelle aree idonee individuate ex lege dall'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. Non sarebbe, infatti, possibile derogare al contenuto minimo delle aree idonee legislativamente previsto, come si dedurrebbe dall'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo n. 199/2021. Tale norma, infatti, nel prevedere il divieto di realizzare impianti fotovoltaici in area agricola, fa espressamente salve le aree agricole incluse in alcune delle aree idonee previste ex lege dal successivo comma 8, il che confermerebbe che per il legislatore statale le aree idonee ex lege previste non siano derogabili dalle regioni (salvo che per le aree di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-ter, n. 1) e lettera c-quater), altrimenti non sarebbe comprensibile una deroga al principio ivi stabilito che riguarda proprio tali aree, anche se agricole. Sotto tale profilo, quindi, la legge regionale sarda viola anche il comma 1-bis dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021. Peraltro, la legge regionale Sardegna, nella misura in cui ha tratto la propria potesta' legislativa dal disposto del decreto ministeriale 21 giugno 2024, sarebbe altresi' costituzionalmente illegittima in quanto al momento della sua adozione, il 5 dicembre 2024, il d.m. era sospeso per effetto delle pronunce cautelari del Consiglio di Stato sui ricorsi promossi avverso il suddetto decreto; b.3) la legge sarda sarebbe incostituzionale anche perche' stravolgerebbe la ratio della previsione di legge statale di cui la stessa e' attuazione. La legge, infatti, perseguirebbe il fine prioritario di individuare le aree non idonee, anziche' quelle idonee, come previsto dal decreto legislativo n. 199/2021, ivi riconducendovi la quasi totalita' del territorio regionale e lasciando solo il residuo 2% alle aree idonee (confinate alle poche aree degradate di cui all'allegato F della legge); b.4) illegittimo sarebbe il divieto incondizionato di realizzare impianti in area non idonea, in quanto il concetto di area non idonea dovrebbe essere declinato come semplice prevalutazione di incompatibilita', da valutare nel caso concreto. Nel sistema statale, infatti, l'area inidonea costituisce il contraltare dell'area idonea. Quest'ultima e' un'area di semplificazione procedimentale e di accelerazione. L'area non idonea, specularmente, e' un'area dove l'amministrazione ha preventivamente valutato la sussistenza di caratteristiche territoriali che fanno propendere per una inidoneita'. Tale prevalutazione andrebbe, pero', valutata caso per caso, nell'ambito di una attivita' procedimentale ulteriore, in relazione al progetto specifico e alla porzione dell'area interessata dal progetto, nell'ambito della piu' vasta zona inidonea; c) l'incostituzionalita' dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021 per violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione. L'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021 dispone che, una volta emanati i decreti ministeriali che indicano i criteri per l'individuazione delle aree idonee, le regioni vi provvedano con legge regionale. Tale previsione sarebbe affetta da incostituzionalita', laddove individua la «legge» e non un provvedimento amministrativo quale strumento per attuare il sistema delle aree idonee, in quanto la riconduzione di un'attivita' sostanzialmente provvedimentale al procedimento legislativo non consentirebbe ai privati di adire la tutela giurisdizionale diretta, residuando per gli stessi solo la possibilita' di richiedere al Giudice di sollevare la questione della legittimita' della legge. Del pari, risulterebbe violato l'art. 97 della Costituzione, in quanto tale assetto minerebbe i principi di buon andamento e imparzialita' della PA che trovano attuazione anche nella interazione tra esercizio del potere e controllo di legittimita' e nel contrappeso che quest'ultimo rappresenta rispetto all'esercizio di una potesta' che, di fatto, e' provvedimentale, sebbene ammantata della forza di legge. 9. Si e' costituita la Regione autonoma della Sardegna, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale di questo Tribunale. L'impugnato decreto ministeriale 11 giugno 2024, infatti, non sarebbe annoverato tra i motivi che sorreggono il principale atto gravato da controparte, concernente la nota di archiviazione dell'Assessorato regionale dell'industria, servizio energia e economia verde n. 55854 del 9 dicembre 2024 (doc. n. 1 di parte ricorrente). Tale archiviazione sarebbe fondamentalmente motivata dal fatto che l'istanza di autorizzazione unica presentata dalla Sorgenia Renewables S.r.l. e' priva di un elemento (ritenuto) essenziale ai fini della sua disamina, ossia la dimostrazione della disponibilita' dei suoli - nel caso di specie, demaniali - su cui ubicare le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico per cui e' causa. Gli altri motivi menzionati nel suddetto provvedimento di archiviazione si riferiscono al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di cui all'art. 5 del decreto legge n. 63/2024, nonche' all'analogo divieto derivante dalla sopravvenuta vigenza della legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2024. Tale legge regionale e' stata approvata in attuazione del decreto legislativo n. 199/2021, sulla scorta dei criteri dettati dal succitato decreto ministeriale 21 giugno 2024, il quale, tuttavia, non avrebbe diretta applicazione nel caso di specie. Infatti, una volta che la Regione, in ossequio all'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, individua con propria legge le aree idonee e non idonee ad ospitare impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili (FER), sebbene cio' avvenga alla luce del citato decreto ministeriale, quest'ultimo, ove ritenuto violato, al limite potrebbe fungere da parametro interposto per la proposizione di una eventuale questione legittimita' costituzionale della legge regionale. Pertanto, la competenza a decidere il ricorso in epigrafe apparterrebbe al TAR Sardegna. 10. Nel merito, la disponibilita' delle aree demaniali andrebbe dimostrata prima della presentazione della domanda di AU. Se e' pur vero infatti che il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 per gli impianti fotovoltaici e a biomassa prevede che la disponibilita' del suolo possa essere dimostrata «nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione», dall'altra parte l'art. 65, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha disposto che «Il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...) deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in 4 aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali». Tale linea interpretativa sarebbe confermata anche dall'art. 13.1, lettera c), delle linee guida nazionali sulle autorizzazioni FER (decreto ministeriale 10 settembre 2010), che individua tra i contenuti minimi dell'istanza di autorizzazione unica «la documentazione da cui risulti la disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse», nonche' dall'art. 7 delle «linee guida per l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003» di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 3/25 del 23 gennaio 2018. 11. Aggiunge la Regione che nell'ambito della procedura autorizzatoria per impianti FER seguita dall'Amministrazione regionale sarda la dimostrazione della predetta disponibilita' si consegue presentando preventivamente la richiesta di nulla osta dell'ufficio preposto alla cura del demanio regionale. Detto nulla osta e' emesso dalla Direzione generale enti locali-Servizio demanio e patrimonio della Regione previa attivazione di una fase endoprocedimentale, esterna alla conferenza di servizi, in cui il suddetto Servizio demanio e patrimonio si confronta con gli organi tecnici ai quali e' demandata la cura e gestione dei beni demaniali. Una volta valutata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere ammissibile la richiesta del privato, con riguardo alla tutela del preminente interesse pubblico nonche' alla proficua utilizzazione del bene demaniale che viene sottratto all'uso collettivo, viene concesso il nulla osta, che confluisce poi nella conferenza di servizi relativa al procedimento di AU. Ad esito della conferenza, ottenuto il titolo autorizzatorio, il competente Servizio demanio e patrimonio potra' quindi rilasciare la concessione demaniale vera e propria. 12. Una conferma circa la necessita' della previa acquisizione del titolo di disponibilita' dovrebbe peraltro trarsi dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024, il cui art. 9, al comma 3, statuisce che «Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, ...omissis... Inoltre, allega la documentazione da cui risulti la disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali». 13. Nel caso di specie, la Societa' ricorrente al momento della presentazione della domanda di AU non aveva presentato istanza di nulla osta e/o di concessione demaniale per l'utilizzo delle aree su cui ricadono le opere connesse all'impianto di proprio interesse, e cio' pur essendo consapevole della necessita' di tale titolo abilitativo. Onde ottenere la disponibilita' dei tali aree e' stato attivato apposito endoprocedimento del quale, come rimarcato dalla ricorrente, si fa richiamo anche nel modulo di domanda. Tale endoprocedimento ha coinvolto in prima battuta il Consorzio bonifica Sardegna meridionale, che ha evidenziato diverse interferenze del progetto con opere di irrigazione, e la conseguente necessita' di integrazioni necessarie poter rilasciare il nulla osta (propedeutico al provvedimento concessorio vero e proprio). La domanda di parte ricorrente e' stata dunque archiviata per mancanza della dimostrazione del possesso della concessione, o, quantomeno, del nulla osta relativo all'occupazione di terreni in cui edificare le opere connesse all'impianto. 14. I motivi di impugnazione relativi al decreto ministeriale 21 giugno 2024 non rileverebberonel caso che oggi ci occupa. Per cio' che attiene, invece all'applicabilita' alla fattispecie in esame dell'art. 5 del decreto legge n. 63/2024 - che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - e della legge regionale n. 20/2024 di individuazione delle aree idonee e non idonee ad ospitare impianti FER, detti provvedimenti legislativi sarebbero citati nel provvedimento di archiviazione impugnato solo come «ulteriori elementi ostativi» alla realizzazione del progetto proposto. 3.1 Ad ogni buon conto, le leggi regionali, una volta approvate, si reggerebbero da sole e noverebbero la fonte inerente sia al decreto legislativo n. 199/2021 che (a maggior ragione) al decreto ministeriale 21 giugno 2024, le quali, entrambe, potrebbero in ipotesi assurgere a parametri interposti in sede di promovimento di una questione di legittimita' costituzionale delle stesse. La legge regionale sarda n. 20/2024 ha dato attuazione alla ridetta normativa nazionale qualificando, tra le altre fattispecie, le zone urbanistiche omogenee «E» (agricole) come inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici. La stessa si applica anche agli impianti per i quali al momento della sua entrata in vigore sono in corso i procedimenti autorizzativi nonche' per quelli autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dei luoghi (art. 1, comma 2, legge regionale n. 20/2024). 15. In merito, la difesa regionale adduce che la Regione Sardegna gode di competenza legislativa esclusiva - e, per il principio del parallelismo (art. 117, settimo comma, della Costituzione e art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna), anche quella amministrativa - in particolare, nella materia della tutela e pianificazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975 e della relativa costante interpretazione sul punto fornita dalla Corte costituzionale, e nelle materie dell'urbanistica e dell'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948). La Sardegna dispone anche di competenza concorrente nella materia della «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto speciale, parificabile, nel combinato disposto dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e dell'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, a quella concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui godono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. (cfr. sent. Corte costituzionale n. 383/2005, punto 14 del Considerato in diritto). In tale settore il legislatore statale ha il compito di tratteggiare i principi della materia, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento eurounitario. Spetterebbe invece alle regioni, entro la cornice dei suddetti principi, governare e pianificare il proprio territorio identificando le zone in cui sara' o meno possibile costruire impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; e cio' anche in virtu' del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione. Che ai fini della «mappatura» del territorio si debba intervenire con legge regionale e' previsto, peraltro, esplicitamente dall'art. 20, comma 4, decreto legislativo n. 199/2021, che disciplina in modo congiunto sia le aree idonee che quelle non idonee, come si evince dalla rubrica del medesimo art. 20 («Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»). Pertanto, se e' pacifico che le aree idonee siano catalogate con legge, lo stesso varrebbe, anche solo per mera «sottrazione», pure per quelle non idonee. 16. La legge regionale sarebbe anche legittima nella parte in cui prevede che nelle aree non idonee e' vietato realizzare le tipologie di impianti FER come specificate negli allegati alla legge medesima. Il decreto ministeriale 21 giugno 2024 definisce infatti le aree non idonee come «incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti» (art. 1, comma 2, lettera b): il termine «incompatibili» non potrebbe intendere altro che «impedimento». 17. Le amministrazioni statali si sono costituite adducendo la propria estraneita' alla presente controversia. 18. Con le memorie presentate in vista dell'udienza le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie ragioni. 19. All'udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa e' stata trattenuta in decisione. Diritto 20. Il giudizio puo' essere definito solo parzialmente, essendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024. 21. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa regionale. Va infatti rilevato che ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, «tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza». A quest'ultimo riguardo e' stato precisato che «in ipotesi di impugnazione di atti generali o normativi, insieme agli atti applicativi o conseguenziali, la competenza territoriale per l'intera controversia va attribuita al giudice cui spetta la cognizione dell'atto generale o normativo» (Cons. St., III, ord. 25 ottobre 2017, n. 4930). 22. Ai fini della determinazione della competenza come sopra individuata non puo' avere alcuna rilevanza la circostanza che il provvedimento applicativo rechi una pluralita' di motivazioni in tesi autonomamente in grado di reggere la determinazione adottata. La valutazione dell'incidenza dell'impugnazione dell'atto generale e dei relativi motivi nell'economia del gravame costituisce, infatti, una valutazione di merito che, come tale, e' comunque successiva alla questione della competenza. 23. Neppure potrebbe ritenersi che, una volta intervenuta la legge regionale, le disposizioni del decreto ministeriale perderebbero autonoma rilevanza, potendo al piu' fungere da parametro interposto nel giudizio di costituzionalita' della legge regionale. A prescindere dalla circostanza che anche tale valutazione deve essere compiuta dal giudice competente, va rilevato che nella misura in cui la legge regionale costituisca espressione di scelte consentite o imposte dalla disciplina ministeriale, che si traducano in un pregiudizio per i destinatari degli atti applicativi, sussiste senz'altro l'interesse del soggetto leso dalle relative previsioni a sollecitarne il controllo giurisdizionale e a eventualmente ottenerne l'annullamento, anche agli effetti conformativi. In caso contrario, d'altra parte, verrebbe a configurarsi un segmento di attivita' amministrativa del tutto sottratto al controllo giurisdizionale, in quanto l'operatore che si ritenga leso da tali previsioni non potrebbe far valere le proprie ragioni con l'immediata impugnazione dell'atto generale non ancora concretamente lesivo (v., diffusamente, TAR Lazio - Roma, III, 13 maggio 2025, n. 9155, punti 1.2.8 ss.), mentre, una volta che la disciplina da esso dettata abbia ricevuto applicazione per il tramite della legge regionale, secondo la tesi propugnata dalla Regione essa non potrebbe piu' costituire oggetto di autonoma censura, prospettiva che non puo' in nessun modo essere condivisa, traducendosi in un patente vulnus del diritto alla tutela giurisdizionale. Da cio' deriva anche che non puo' essere condivisa la prospettata estraneita' delle amministrazioni centrali intimate rispetto alla presente controversia, costituendo il decreto ministeriale 21 giugno 2024 oggetto del giudizio e risultando, pertanto, correttamente incardinato il medesimo anche nei loro confronti. 24. Passando all'esame del merito, va anzitutto rigettato il quinto motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 in ragione dell'indicazione, nel provvedimento di archiviazione, di motivi ostativi non indicati nel preavviso di rigetto. 25. Sul punto, va infatti osservato che i motivi ostativi ulteriori consistono nel richiamo alla disciplina cogente di legge la cui applicabilita' renderebbe del tutto vincolata l'attivita' amministrativa. Trova applicazione, pertanto, l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, secondo cui «Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». Non rileva la previsione dell'ultimo periodo del citato comma 2, che ha invece riguardo alla diversa fattispecie di cui al secondo periodo. 26. Il primo motivo e' fondato. 27. Il paragrafo 14.4 delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nel disciplinare il procedimento per l'autorizzazione unica, stabilisce che «Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilita' dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento puo' essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilita', il procedimento si intende avviato». 28. Come la giurisprudenza ha gia' chiarito, tale previsione integra una forma di «silenzio-assenso» operante (esclusivamente) «sul piano della procedibilita' dell'istanza, quale misura volta a determinare un'accelerazione procedimentale e a favorire un esame nel merito delle relative richieste» (Cons. St., IV, 22 gennaio 2025, n. 466). La suddetta lettura e', del resto, l'unica che consenta di attribuire un significato alla previsione per cui la mancata comunicazione dell'improcedibilita' entro il termine di 15 giorni determina l'avvio del procedimento. Se la norma dovesse leggersi nel senso che il procedimento non potrebbe comunque considerarsi avviato ove, anche dopo la scadenza del termine, l'Amministrazione rilevi carenze documentali, la richiamata disposizione perderebbe, infatti, ogni utilita'. 29. Consegue da quanto sopra che, trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, e quindi a decorrere dal 22 novembre 2023, il procedimento avrebbe dovuto considerarsi avviato, con la conseguenza che l'Amministrazione non avrebbe mai potuto disporne l'archiviazione per carenze documentali, essendo piuttosto onerata di esercitare i poteri istruttori di cui al paragrafo 14.11 delle linee guida. 30. Anche il secondo motivo e' fondato. 31. Va premesso che ai fini del decidere non assume alcuna rilevanza la disciplina prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, non applicabile ratione temporis in ragione di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del suddetto decreto. 32. Cio' posto, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, «Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse». 33. E' poi intervenuto l'art. 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale, allorquando l'art. 12, comma 4-bis citato contemplava solo la disposizione di cui al primo periodo, ha «chiarito» che «Il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali». 34. Al di la' del possibile corto-circuito interpretativo generato dalla successiva interpolazione del medesimo comma 4-bis ad opera dell'art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), che ha introdotto il secondo periodo (e che, ove riferito agli «impianti diversi da quelli di cui al primo periodo» assunti secondo l'interpretazione di cui al decreto legge n. 1/2012, comprenderebbe anche gli impianti fotovoltaici), dal suddetto intervento si e' tratta comunque (soltanto) la conclusione che, «se poteva ammettersi che la disponibilita' dell'area (ossia non necessariamente la proprieta' ma comunque un titolo idoneo al suo utilizzo) potesse comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale "favor" per gli impianti fotovoltaici» (Cons. St., IV, 26 ottobre 2016, n. 4538), senza pertanto che venisse meno la possibilita', del resto pacificamente riconosciuta, che per l'acquisizione della disponibilita' delle aree su cui realizzare le opere connesse potesse farsi luogo alla richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' e all'esproprio. 35. Consegue da quanto sopra che, rispetto alla disponibilita' dei terreni necessari per la realizzazione delle opere connesse, in nulla i progetti relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici differiscono rispetto alla generalita' degli altri impianti FER. Le linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (par. 13.1, lettere c) e d)) prevedono infatti invariabilmente, quale documentazione da produrre in allegato all'istanza, quella da cui risulti la disponibilita' dell'area su cui realizzare le opere connesse, salva la possibilita' di ricorrere al procedimento espropriativo. 36. Da tali previsioni non sembra, tuttavia, doversi desumere che ove tale disponibilita' passi per la concessione di superfici o di risorse pubbliche, detto titolo debba anche essere acquisito anteriormente al procedimento unico e non possa, invece, ivi confluire, rinvenendosi previsioni che, al contrario, attestano che cio' e' ben possibile. 37. Tanto era previsto dall'art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387/2003 per gli impianti off-shore, ivi precisandosi che «l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo». 38. Le medesime linee guida, al paragrafo 13.1 lettera e), per gli impianti idroelettrici richiedono, quale documentazione da produrre a corredo dell'istanza, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico «qualora sia stata gia' acquisita» e contemplano altresi', tra gli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, «il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni», ricondotto dalla giurisprudenza all'ambito proprio dei procedimenti di concessione dei beni demaniali (cfr. TAR Veneto, I, 9 aprile 2025, n. 514) e in relazione al quale si pongono le medesime esigenze di trasparenza, pubblicita', imparzialita' e concorrenza che caratterizzano l'ambito concessorio (cfr. Cons. St., IV, 26 marzo 2013, n. 16989; TAR Veneto, n. 514/25 cit.). 39. Le stesse argomentazioni spese dall'Amministrazione regionale per giustificare il diverso avviso sostenuto presentano profili di ambiguita' difficilmente superabili, anzitutto laddove si afferma che «la dimostrazione della predetta disponibilita' si consegue presentando preventivamente la richiesta di nulla osta dell'ufficio preposto alla cura del demanio regionale» (ove quindi parrebbe sufficiente aver presentato l'istanza) e, soprattutto, laddove si configura l'acquisizione del nulla-osta propedeutico alla concessione come «una fase endoprocedimentale», ove il nulla-osta «confluisce poi nella conferenza di servizi relativa al procedimento di AU». 40. Consegue da quanto sopra che, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190/2024, ove ai fini della disponibilita' dei terreni su cui realizzare le opere connesse sia necessario un titolo concessorio, e' senz'altro possibile che la relativa acquisizione avvenga nel contesto del procedimento unico, senza che la mancanza di un previo nulla-osta possa costituire un motivo di improcedibilita' dell'istanza. 41. Anche il terzo motivo merita positivo apprezzamento in ragione di quanto osservato con riferimento al primo mezzo. Il procedimento, infatti, doveva intendersi gia' avviato alla data del 22 novembre 2023, sicche' era pienamente applicabile l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101), ai sensi del quale il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole non si applica ai progetti «per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi». Ne deriva anche il difetto di rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla parte ricorrente rispetto alla predetta disciplina, che non risulta applicabile al progetto di cui e' causa. 42. Tutto quanto sopra non e' peraltro sufficiente ai fini dell'annullamento del provvedimento di archiviazione, che e' ulteriormente sorretto dal richiamo alle previsioni di cui alla legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, che annovera l'area di impianto tra quelle non idonee e che introduce un divieto di realizzazione degli impianti FER in aree non idonee applicabile «anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata in vigore» della legge (art. 1, comma 5). 43. Occorre a questo punto prioritariamente esaminare le censure portate dalla ricorrente avverso il decreto ministeriale 21 giugno 2024, con il quale l'Autorita' ministeriale ha individuato i criteri per l'individuazione, da parte delle regioni e delle Province autonome, delle aree idonee e non idonee. 44. E' infondata la doglianza con la quale si lamenta che, avendo l'art. 1, comma 1, lettera b), definito le aree «non idonee» come «incompatibili» con la realizzazione di impianti rinnovabili, da cio' consegua l'impossibilita' di realizzare progetti nelle aree suddette. 45. Come la Sezione ha gia' chiarito (cfr. sentenza n. 9155/2025, par. 1.2.5), «proprio sulla scorta delle scelte compiute [...] con l'adozione del gravato decreto ministeriale - e condivise con gli enti territoriali - emerge come, contrariamente a quanto sostenuto dalle societa' ricorrenti, nel complessivo nuovo impianto normativo e regolamentare sia sostanzialmente rimasta inalterata, quanto a natura e finalita', la portata precettiva del concetto di "area non idonea" rispetto a quanto previsto dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida del 2010, non traducendosi, ora come allora, in una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti FER, ed essendo solo funzionale ad indicare la sussistenza di "una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione"». 46. Da cio' consegue anche la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla parte ricorrente rispetto all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021, laddove individua la «legge» e non un provvedimento amministrativo quale strumento per attuare il sistema delle aree idonee. 47. Al riguardo, occorre ricordare anzitutto che, secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale, «in linea di principio la tutela giudiziaria non viene meno per il trasferimento del contenzioso alla giurisdizione costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n. 116). 48. In secondo luogo, dalla sopra ricordata ricostruzione del concetto di area non idonea emerge che le previsioni della legge regionale sul punto non conducono all'individuazione di aree vietate, bensi' di aree caratterizzate da «una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione», con la conseguenza che e' sempre necessario confermare, «nell'ambito di singoli procedimenti» (cfr. l'art. 20, comma 7, decreto legislativo n. 199/2021), la non idoneita' dell'area in relazione alle specifiche caratteristiche dell'iniziativa proposta e dei territori interessati. 49. Ne deriva che, per un verso, le scelte compiute in sede legislativa non pregiudicano, di per se', l'interesse dell'operatore che intenda avviare un progetto in area non idonea e, per altro averso, l'eventuale diniego di autorizzazione consegue in ogni caso a una valutazione condotta dall'amministrazione censurabile innanzi al giudice amministrativo, il quale peraltro potra' anche, ove rilevanti, rimettere alla Corte costituzionale eventuali questioni di legittimita' costituzionale che afferiscano alla disciplina di rango legislativo. 50. Non si configura, pertanto, alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione, essendo in ogni caso assicurato un completo controllo di legittimita' dell'azione amministrativa, fermo restando il sindacato di costituzionalita' delle leggi e degli atti aventi forza di legge nei termini consueti. 51. Neppure e' predicabile alcun vulnus all'art. 97 della Costituzione, posto che dal sistema come sopra delineato emerge come non sia in alcun modo venuta meno la ponderazione degli interessi rimessa all'amministrazione, sia pure sulla base dei criteri generali stabili dalla legge regionale e, prima ancora, dal decreto ministeriale. 52. Il quarto motivo e', invece, fondato nella parte in cui censura il decreto ministeriale 21 giugno 2024 ove consente alle regioni la possibilita' di non «tener conto» delle aree idonee previste ex lege dall'art. 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021. Come la Sezione ha gia' rilevato (cfr. la sentenza n. 9155/2025 cit., part. 8.2), la disciplina ministeriale e' sul punto «insufficiente a salvaguardare [le iniziative gia' intraprese, n.d.r.] dalle sopravvenienze normative che, in seguito all'adozione delle leggi regionali, potrebbero mutare la qualificazione delle aree su cui sono localizzati gli impianti per i quali risultano in corso i procedimenti di autorizzazione, al momento dell'adozione del decreto ministeriale del 21 giugno 2024. La concessione della suddetta facolta', infatti, non assicura il mantenimento della qualificazione di area idonea operata medio tempore dalla legge e, dunque, non puo' costituire una valida misura di salvaguardia delle iniziative in corso, tenuto conto del fatto che le stesse, in base al combinato disposto dell'art. 20, comma 8, e 22, del decreto legislativo n. 199/2021 hanno avuto accesso alle agevolazioni e accelerazioni procedimentali previste con la introduzione del regime delle aree idonee». 53. Va, pertanto, annullato l'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 21 giugno 2024, con l'obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi sul punto ai sensi e nei termini di cui alla richiamata sentenza n. 9155/2025. 54. Tutto quanto sopra non conduce, allo stato, all'annullamento del provvedimento di archiviazione del procedimento. Vi ostano, infatti, le disposizioni della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024, che hanno sostanzialmente introdotto un divieto di realizzazione di impianti FER in area non idonea, applicabile anche ai progetti con procedimenti avviati. 55. Il Collegio ritiene, peraltro, rilevanti e non manifestamente infondate, nei termini di seguito precisati, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla parte ricorrente in ordine a tale disciplina, in particolare quanto alla previsione per cui «e' vietata la realizzazione di impianti ricadenti nelle ... aree non idonee ... individuate dagli allegati A, B, C, D, E», sia in quanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER in area non idonea, sia in quanto e' resa applicabile anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e' in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. 56. Ad avviso del Collegio va, in particolare, rimessa al giudizio della Corte costituzionale la valutazione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' degli allegati A, B, C, D ed E della legge citata, per contrasto con gli articoli 3, 9, 41, 11, 97, 117 della Costituzione, nonche' con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e gli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413, nonche' dal regolamento (UE) 2021/1119. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' degli allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024 con riferimento agli articoli 3, 9, 41, 11, 97, 117 della Costituzione, nonche' all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948. 57. Le aree non idonee come individuate dalla legge della Regione Sardegna n. 20/2024 si sovrappongono all'area del progetto proposto dalla ricorrente, gia' collocato in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter, n. 1) e c-quater, del decreto legislativo n. 199/2021. Sulla base del combinato disposto dell'art. 1, commi 2, 5 e 7, il predetto progetto non potrebbe essere ulteriormente coltivato, in quanto la finanche parziale collocazione in area non idonea determina, ai sensi del citato comma 7, l'applicazione del comma 5, secondo cui «E' vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee». 58. A fronte di tale risultato, la disciplina prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto impugnato, laddove si limita a consentire alle regioni la mera «possibilita' di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto», rivela tutta la sua insufficienza, nonche' il contrasto frontale con il criterio di delega di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 1), della legge delega n. 53/2021, ai sensi della quale la disciplina di cui al decreto ministeriale avrebbe dovuto «prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti». 59. L'annullamento del predetto decreto non consente, peraltro, l'annullamento (anche) del provvedimento di archiviazione, che e' retto dalle disposizioni della legge regionale. In mancanza della declaratoria di illegittimita' costituzionale della predetta legge, il Collegio sarebbe pertanto tenuto al rigetto della domanda, essendo l'esito del procedimento del tutto vincolato. 60. Viceversa, nel caso in cui la legge regionale venisse dichiarata incostituzionale, il Collegio potra' procedere all'annullamento del provvedimento di archiviazione, che risulterebbe viziato in via derivata dall'illegittimita' riscontrata in ordine alla carente disciplina transitoria prevista dal decreto ministeriale. Da qui la rilevanza delle questioni di seguito illustrate ai fini del presente giudizio. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' degli allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024 con riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41, 97, 117 della Costituzione, nonche' all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948. 61. La disciplina statutaria assegna alla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in materia di «edilizia e urbanistica» (art. 3, lettera f), nonche' la correlata «competenza paesaggistica» ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975. L'art. 4, lettera e), prevede la competenza concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», da esercitarsi nel limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. 62. La legge regionale n. 20/2024 costituisce «legge di Governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico» (art. 1, comma 2). Tuttavia, nella misura in cui essa ha ad oggetto precipuo «l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER)», e' da ritenersi che afferisca prevalentemente alla competenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» (art. 4, lettera e), dello statuto speciale). 63. Peraltro, pur al cospetto di un intreccio di competenze, esse - quella primaria di tutela del paesaggio e di edilizia ed urbanistica e quella concorrente in materia di energia elettrica - devono comunque esercitarsi «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», oltreche', per quanto riguarda la competenza concorrente, nel limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello Statuto. 64. Nel caso in esame, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20/2024 contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale e dalle norme fondamentali di riforma economico - sociale che si impongono anche alle Regione ad autonomia speciale per l'espressa previsione statutaria. 65. Occorre al riguardo previamente richiamare il quadro normativo unionale. 66. L'art. 3, par. 5, TUE, stabilisce che «Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini» A tal fine essa «Contribuisce [...] allo sviluppo sostenibile della Terra». 67. L'art. 6, par. 1, TUE precisa che «L'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Ai sensi dell'art. 37 della Carta, «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualita' devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». 68. L'art. 11 TFUE esprime la medesima esigenza sancendo che «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile» (c.d. principio di integrazione). 69. Secondo l'art. 191 TFUE, «La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga"». 70. Ai sensi dell'art. 192, par. 1, TFUE, «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'art. 191». 71. L'art. 194 TFUE stabilisce, a sua volta, che «Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia e' intesa, in uno spirito di solidarieta' tra Stati membri, a [...] promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili». 72. Protezione dell'ambiente e promozione delle c.d. energie rinnovabili costituiscono, pertanto, politiche interdipendenti. Come si ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricita' e' utile alla tutela dell'ambiente in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare. L'incremento della quota di rinnovabili costituisce, in particolare, uno degli elementi portanti del pacchetto di misure richieste per ridurre tali emissioni e conformarsi al protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonche' agli altri impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Cio', peraltro, e' funzionale anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonche' alla preservazione dei vegetali (cfr. le sentenze 1 luglio 2014, C- 573/12, 78 ss., e 13 marzo 2001, C-379/98, 73 ss.). 73. La Corte di giustizia ha peraltro precisato che l'art. 191 TFUE si limita a definire gli obiettivi generali dell'Unione in materia ambientale, mentre l'art. 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea il compito di decidere le azioni da avviare al fine del raggiungimento di detti obiettivi. Di conseguenza, l'art. 191 TFUE non puo' essere invocato in quanto tale dai privati al fine di escludere l'applicazione di una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale quando non sia applicabile nessuna normativa dell'Unione adottata in base all'art. 192 TFUE; viceversa, l'art. 191 TFUE assume rilevanza allorquando esso trovi attuazione nel diritto derivato (cfr. CGUE, sentenza 4 marzo 2015, C-534/13, 39 ss.). 74. Disposizioni sulla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, adottate sulla base dell'art. 175 TCE (ora 192 TFUE), sono state introdotte gia' con la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 e, successivamente, con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. 75. Con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 si e' proceduto alla rifusione e alla modifica delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/28/CE. Nel dettare la relativa disciplina e' stato considerato, tra l'altro, che: "[...] (2) Ai sensi dell'art. 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo e' perseguito dalla presente direttiva. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21ª Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (« accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione [...]. (3) Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili puo' svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densita' demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione. (4) In particolare, la riduzione del consumo energetico, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento, cosi' come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza energetica. (5) La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia rinnovabile nel consumo energetico e nel settore dei trasporti da raggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014, intitolata «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» ha definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa comune sulle modalita' per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27% entro il 2030. Tale proposta e' stata sostenuta dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, le quali indicano che gli Stati membri dovrebbero poter fissare i propri obiettivi nazionali piu' ambiziosi, per realizzare i contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 da essi pianificati e andare oltre. (6) Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 5 febbraio 2014, «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030», e del 23 giugno 2016, «I progressi compiuti nell'ambito delle energie rinnovabili», si e' spinto oltre la proposta della Commissione o le conclusioni del Consiglio, sottolineando che, alla luce dell' accordo di Parigi e delle recenti riduzioni del costo delle tecnologie rinnovabili, era auspicabile essere molto piu' ambiziosi. [...] (8) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'Unione in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32%. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo alla luce di sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia rinnovabile, degli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo energetico nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. [...] (10) Al fine di garantire il consolidamento dei risultati conseguiti ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi nazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il contributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030. In nessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero scendere al di sotto di tali contributi. [...]. (11) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 32% di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1999, se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione puo' adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999, per colmare tale lacuna». 76. Le richiamate rationes hanno condotto a introdurre, tra l'altro, un obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 (art. 3), per cui «Gli Stati membri provvedono collettivamente a far si' che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%. La Commissione valuta tale obiettivo al fine di presentare, entro il 2023, una proposta legislativa intesa a rialzarlo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia rinnovabile, se risulta necessario per rispettare gli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o se il rialzo e' giustificato da un significativo calo del consumo energetico nell'Unione», con la precisazione che «Se, sulla base della valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2018/1999, giunge alla conclusione che i contributi nazionali degli Stati membri sono insufficienti per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, la Commissione segue la procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale regolamento». 77. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, adottato in forza dell'art. 192 TFUE, ha istituito un quadro per il conseguimento della neutralita' climatica, nel presupposto che: «(1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un'intensificazione dell'azione per il clima da parte dell'Unione e degli Stati membri. L'Unione si e' impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), guidata dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi. [...] (4) Un obiettivo stabile a lungo termine e' fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro di alta qualita', alla crescita sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto di vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'accordo di Parigi. [...] (9) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperita', l'economia, la salute, i sistemi alimentari, l'integrita' degli ecosistemi e la biodiversita' contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperita' entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilita' della societa' ai cambiamenti climatici. In quest'ottica, le azioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi inquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo. [...] (11) Vista l'importanza della produzione e del consumo di energia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, e' indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell'energia ben funzionante e sul miglioramento dell'efficienza energetica, riducendo nel contempo la poverta' energetica. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralita' climatica. [...] (20) L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio all'interno dell'Unione tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a effetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno, raggiungere emissioni negative in seguito. Tale obiettivo dovrebbe comprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a livello dell'Unione regolamentati nel diritto dell'Unione. [...] [...] (25) La transizione verso la neutralita' climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della societa', come evidenziato nel Green Deal europeo. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'Unione devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralita' climatica e contribuirvi, nel rispetto della parita' di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se cio' richieda un adeguamento delle norme vigenti. [...] (36) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralita' climatica e registrino progressi nell'adattamento, e' opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti, sulla base delle informazioni di cui al presente regolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. [...] Nel caso in cui i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralita' climatica o all'adattamento siano insufficienti o che le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralita' climatica o inadeguate per migliorare la capacita' di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilita', la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. [...] 78. Il regolamento ha quindi sancito (art. 1) «l'obiettivo vincolante della neutralita' climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi», precisando che, onde conseguire tale obiettivo, «il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030» (art. 4). 79. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento, «Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacita' di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita' ai cambiamenti climatici in conformita' dell'art. 7 dell'accordo di Parigi», garantendo inoltre che «le politiche in materia di adattamento nell'Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonche' nell'azione esterna dell'Unione». A tal fine, «Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici [...] e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilita', sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e piu' recenti evidenze scientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilita' dei pertinenti settori, tra cui l'agricoltura, e dei sistemi idrici e alimentari nonche' della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e includono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono tenuti a presentare a norma dell'art. 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999». 80. La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 ha introdotto, tra l'altro, disposizioni volte a modificare la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, evidenziando che: «[...] (2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che il settore energetico contribuisce attualmente per oltre il 75% alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili possono anche contribuire ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversita', e a ridurre l'inquinamento in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo «Un percorso verso un pianeta piu' sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo». La transizione verde verso un'economia basata sulle energie da fonti rinnovabili contribuira' a conseguire gli obiettivi della decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira altresi' a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione del processo di perdita di biodiversita'. [...]. (4) Il contesto generale determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dagli effetti della pandemia di COVID-19 ha provocato un'impennata dei prezzi dell'energia nell'intera Unione, evidenziando in tal modo la necessita' di accelerare l'efficienza energetica e accrescere l'uso delle energie da fonti rinnovabili nell'Unione. Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine di un sistema energetico indipendente dai paesi terzi, l'Unione dovrebbe concentrarsi sull'accelerazione della transizione verde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione delle emissioni che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e che favorisca prezzi equi e accessibili per i cittadini e le imprese dell'Unione in tutti i settori dell'economia. (5) Il piano REPowerEU stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 («piano REPowerEU») mira a rendere l'Unione indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Tale comunicazione prevede l'anticipazione delle capacita' eolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione di tale energia e capacita' supplementari di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 per adeguarsi a una maggiore produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Invita inoltre i colegislatori a valutare la possibilita' di innalzare o anticipare gli obiettivi fissati per l'aumento della quota di energia rinnovabile nel mix energetico. [...] Al di la' di tale livello obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente l'obiettivo complessivo dell'Unione del 45% di energia da fonti rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU. (6) [...] E' auspicabile che gli Stati membri possano combinare diverse fonti di energia non fossili al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralita' climatica entro il 2050 tenendo conto delle loro specifiche circostanze nazionali e della struttura delle loro forniture energetiche. Al fine di realizzare tale obiettivo, la diffusione dell'energia rinnovabile nel quadro del piu' elevato obiettivo generale vincolante dell'Unione dovrebbe iscriversi negli sforzi complementari di decarbonizzazione che comportano lo sviluppo di altre fonti di energia non fossili che gli Stati membri decidono di perseguire. [...] (25) Gli Stati membri dovrebbero sostenere una piu' rapida diffusione di progetti in materia di energia rinnovabile effettuando una mappatura coordinata per la diffusione delle energie rinnovabili e per le relative infrastrutture, in coordinamento con gli enti locali e regionali. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone terrestri, le superfici, le zone sotterranee, le acque interne e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e per le relative infrastrutture al fine di apportare almeno i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo complessivo riveduto in materia di energia da fonti rinnovabili per il 2030 di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 e a sostegno del conseguimento dell'obiettivo della neutralita' climatica entro e non oltre il 2050, in conformita' del regolamento (UE) 2021/1119. [...]. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le zone in questione riflettano le rispettive traiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata e dovrebbero individuare le zone specifiche per i diversi tipi di tecnologia di produzione di energia rinnovabile stabilite nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. [...] (26) Gli Stati membri dovrebbero designare, come sottoinsieme di tali aree, specifiche zone terrestri (comprese superfici e sottosuperfici) e marine o delle acque interne come zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tali zone dovrebbero essere particolarmente adatte ai fini dello sviluppo di progetti in materia di energia rinnovabile, distinguendo tra i vari tipi di tecnologia, sulla base del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe comportare un impatto ambientale significativo. Nella designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e prendere in considerazione piani di ripristino e opportune misure di attenuazione. Gli Stati membri dovrebbero poter designare zone di accelerazione specificamente per le energie rinnovabili per uno o piu' tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e dovrebbero indicare il tipo o i tipi di energia da fonti rinnovabili adatti a essere prodotti in tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero designare tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili per almeno un tipo di tecnologia e decidere le dimensioni di tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili, alla luce delle specificita' e dei requisiti del tipo o dei tipi di tecnologia per la quale istituiscono zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Cosi' facendo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a garantire che le dimensioni combinate di tali zone siano sostanziali e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. (27) L'uso polivalente dello spazio per la produzione di energia rinnovabile e per altre attivita' terrestri, delle acque interne e marine, come la produzione di alimenti o la protezione o il ripristino della natura, allentano i vincoli d'uso del suolo, delle acque interne e del mare. In tale contesto la pianificazione territoriale rappresenta uno strumento indispensabile con cui individuare e orientare precocemente le sinergie per l'uso del suolo, delle acque interne e del mare. Gli Stati membri dovrebbero esplorare, consentire e favorire l'uso polivalente delle zone individuate a seguito delle misure di pianificazione territoriali adottate. A tal fine, e' auspicabile che gli Stati membri agevolino, ove necessario, i cambiamenti nell'uso del suolo e del mare, purche' i diversi usi e attivita' siano compatibili tra di loro e possano coesistere. [...] (36) In considerazione della necessita' di accelerare la diffusione delle energie da fonti rinnovabili, la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili non dovrebbe impedire la realizzazione in corso e futura di progetti di energia rinnovabile in tutte le zone disponibili per tale diffusione. Questi progetti dovrebbero continuare a sottostare all'obbligo di valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, ed essere soggetti alle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti in materia di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo di energia rinnovabile stabilito nella direttiva (UE) 2018/2001, anche le procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili dovrebbero essere semplificate e razionalizzate attraverso l'introduzione di scadenze massime chiare per tutte le fasi della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni ambientali specifiche per ciascun progetto. 81. In ragione delle considerazioni sopra richiamate, la direttiva ha introdotto, tra l'altro, disposizioni in materia di mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all'obiettivo complessivo dell'Unione di energia rinnovabile per il 2030, di zone di accelerazione per le energie rinnovabili, nonche' di procedure amministrative per il rilascio delle relative autorizzazioni. 82. Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, adottato sulla base degli articoli 192 e 194 TFUE, stabilisce la necessaria base legislativa per una governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima affidabile, inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21ª Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, limitando la complessita' amministrativa. 83. Nel configurare tale meccanismo e' stato considerato, in particolare, che: (2) L'Unione dell'energia dovrebbe coprire cinque dimensioni: la sicurezza energetica; il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la ricerca, l'innovazione e la competitivita'. (3) L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima e' di fornire ai consumatori dell'UE - comprese famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e di promuovere la ricerca e l'innovazione attraendo investimenti; cio' richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Tale trasformazione e' inoltre strettamente connessa alla necessita' di preservare, proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente e di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare promuovendo l'efficienza energetica e i risparmi energetici e sviluppando nuove forme di energia rinnovabile [...]. [...] (7) L'obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e' stato formalmente approvato in occasione del Consiglio «Ambiente» del 6 marzo 2015, quale contributo previsto determinato a livello nazionale, dell'Unione e dei suoi Stati membri all' accordo di Parigi. L'accordo di Parigi e' stato ratificato dall'Unione il 5 ottobre 2016 (6) ed e' entrato in vigore il 4 novembre 2016; sostituisce l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che e' stato approvato dall'Unione mediante la decisione 2002/358/CE del Consiglio (7) e che non sara' prorogato dopo il 2020. E' opportuno aggiornare di conseguenza il sistema dell'Unione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra. (8) L' accordo di Parigi ha innalzato il livello di ambizione globale relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale media ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per limitare tale aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. [...] (12) Nelle conclusioni del 23 e del 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha inoltre convenuto di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente, privo di oneri amministrativi superflui e con una sufficiente flessibilita' per gli Stati membri per contribuire a garantire che l'Unione rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, nel pieno rispetto della liberta' degli Stati membri di stabilire il proprio mix energetico [...] [...] (18) Il principale obiettivo del meccanismo di governance dovrebbe essere pertanto quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia, nei settori della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica. Tali obiettivi derivano dalla politica dell'Unione in materia di energia e dalla necessita' di preservare, proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente e di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, come previsto nei trattati. Nessuno di questi obiettivi, tra loro inscindibili, puo' essere considerato secondario rispetto all'altro. Il presente regolamento e' quindi legato alla legislazione settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purche' tale flessibilita' sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio. [...] (36) Gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie a lungo termine con una prospettiva di almeno 30 anni per contribuire al conseguimento degli impegni da loro assunti ai sensi dell'UNFCCC e all'accordo di Parigi, nel contesto dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali nonche' delle riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra e dell'aumento dell'assorbimento dai pozzi in tutti i settori in linea con l'obiettivo dell'Unione [...]. (56) Se l'ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e, nel primo periodo, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali «divari di ambizione»). Qualora i progressi dell'Unione verso tali obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione dovrebbe, oltre a formulare raccomandazioni, proporre misure ed esercitare le proprie competenze a livello di Unione oppure gli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi, colmando cosi' eventuali «divari nel raggiungimento». Tali misure dovrebbero altresi' tenere conto degli sforzi pregressi dagli Stati membri per raggiungere l'obiettivo 2030 relativo all'energia rinnovabile ottenendo, nel 2020 o prima di tale anno, una quota di energia da fonti rinnovabili superiore al loro obiettivo nazionale vincolante oppure realizzando progressi rapidi verso il loro obiettivo vincolante nazionale per il 2020 o nell'attuazione del loro contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 32% di energia rinnovabile nel 2030. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari volontari degli Stati membri indirizzati a un meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile nell'Unione gestito dalla Commissione da utilizzare per contribuire ai progetti sull'energia rinnovabile piu' efficienti in termini di costi in tutta l'Unione, offrendo cosi' agli Stati membri la possibilita' di contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione al minor costo possibile. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota base di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021 e dovrebbero essere mantenuti per tutto il periodo. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti. (57) Gli obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di energia rinnovabile per il 2020, di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero servire come punto di partenza per la loro traiettoria indicativa nazionale per il periodo dal 2021 al 2030, a meno che uno Stato membro decida volontariamente di stabilire un punto di partenza piu' elevato. Dovrebbero inoltre costituire, per questo periodo, una quota di riferimento obbligatoria che faccia ugualmente parte della direttiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, in tale periodo, la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non dovrebbe essere inferiore alla sua quota base di riferimento. (58) Se uno Stato membro non mantiene la quota base di riferimento misurata in un periodo di un anno, esso dovrebbe adottare, entro un anno, misure supplementari per colmare il divario rispetto allo scenario di riferimento. Qualora abbia effettivamente adottato tali misure necessarie e adempiuto al suo obbligo di colmare il divario, lo Stato membro dovrebbe essere considerato conforme ai requisiti obbligatori del suo scenario di base a partire dal momento in cui il divario in questione si e' verificato, sia ai sensi del presente regolamento che della direttiva (UE) 2018/2001 [...]». 84. Il meccanismo di governance si e' tradotto, tra l'altro, nelle seguenti previsioni (come aggiornate con la direttiva (UE) 2023/2413): «Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima [...]» (art. 3): «Ciascuno Stato membro definisce nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A, punto 2: a) dimensione «decarbonizzazione»: [...] 2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile: al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa puo' iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell'Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro e' libero di stabilire obiettivi piu' ambiziosi per finalita' di politica nazionale» (art. 4); «Nel proprio contributo alla propria quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'art. 4, lettera a), punto 2), ciascuno Stato membro tiene conto degli elementi seguenti: a) misure previste dalla direttiva (UE) 2018/2001; b) misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE; c) altre misure esistenti volte a promuovere l'energia rinnovabile nello Stato membro e, ove pertinente, a livello di Unione; d) l'obiettivo nazionale vincolante 2020 di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di cui all'allegato I della direttiva (EU) 2018/2001; e) le circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, quali: i) l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione; ii) le condizioni economiche e il potenziale, compreso il PIL pro capite; iii) il potenziale per una diffusione delle energie rinnovabili efficace sul piano dei costi; iv) i vincoli geografici, ambientali e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse; v) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri; vi) altre circostanze pertinenti, in particolare gli sforzi pregressi. [...] 2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti almeno all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001» (art. 5); «Se nel settore dell'energia rinnovabile, in base alla valutazione di cui all'art. 29, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che uno o piu' punti di riferimento della traiettoria indicativa unionale per il 2022, 2025 e 2027, di cui all'art. 29, paragrafo 2, non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022, 2025 e2027 sono al di sotto di uno o piu' dei rispettivi punti di riferimento nazionali di cui all'art. 4, lettera a), punto 2, provvedono all'attuazione di misure supplementari entro un anno dal ricevimento della valutazione della Commissione, volte a colmare il divario rispetto al punto di riferimento nazionale, quali: a) misure nazionali volte ad aumentare la diffusione dell'energia rinnovabile; b) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui all'art. 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; c) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; d) un pagamento finanziario volontario al meccanismo di finanziamento dell'Unione per l'energia rinnovabile istituito a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, come indicato all'art. 33; e) l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001» (art. 32). 85. La legge 22 aprile 2021, n. 53, ha dettato «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», demando al Governo, tra l'altro: la previsione, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche' delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa, a tal fine osservando i seguenti indirizzi: 1) definizione dei criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, con indicazione di criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e previsione di misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti; 2) previsione di un termine di sei mesi per la realizzazione del processo programmatorio di individuazione delle aree; b) di assicurare il rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 86. Il decreto legislativo n. 199/2021 costituisce «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e si pone (art. 1) «l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53», recando «disposizioni necessarie all' attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita' di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, gia' orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». 87. L'art. 20 del decreto ha, in particolare, previsto che: con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8; in via prioritaria, con i suddetti decreti si provvede a dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili, e altresi' a indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili; i decreti stabiliscono anche la ripartizione della potenza installata fra regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime regioni e Province autonome; nel dettare la disciplina delle aree idonee si tiene conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa; conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le regioni individuano con legge le aree idonee; in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo; nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione; le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee; in attesa della disciplina di cui ai menzionati decreti attuativi, le aree idonee sono individuate ex lege dal medesimo decreto legislativo. 88. Come precedentemente rilevato (cfr. i punti 41 ss. della presente sentenza), il decreto ministeriale 21 giugno 2024 non ha innovato il concetto di area non idonea contenuto nelle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Queste, infatti, continuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento [...] di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti». Detta incompatibilita', tuttavia, non si traduce in una preclusione assoluta, bensi' in «una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione», che dovra' comunque risultare all'esito di specifica istruttoria. Ne consegue che, sotto tale profilo, la definizione contenuta nel decreto impugnato non innova in alcun modo il concetto di area non idonea quale gia' enucleato dalle linee guida. 89. In contrasto con tali indicazioni, l'art. 1, comma 5, della legge regionale Sardegna n. 20/2024 stabilisce che «E' vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee cosi' come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11». Tale previsione si pone in violazione degli articoli 117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione agli articoli 20 del decreto legislativo n. 199/2021, alle disposizioni del decreto ministeriale 21 giugno 2024, nonche' al principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile come emergente dalla disciplina unionale sopra richiamata. L'inadeguatezza di una determinata area o di un determinato sito ad ospitare impianti da fonti rinnovabili, infatti, non puo' derivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma puo' soltanto conseguire all'esito di un procedimento amministrativo che consenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in ragione delle relative specificita'. 90. L'impatto di un divieto di tale portata e', inoltre, del tutto incerto e, in ogni caso, si risolve in un severo limite all'individuazione delle zone disponibili per l'installazione degli impianti che, a termini dell'art. 15-ter, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva (UE) 2018/2001, devono essere commisurate «alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999». 91. A questo riguardo, occorre infatti rilevare che le previsioni dell'art. 1, comma 5, lette in combinato disposto con gli allegati alla legge, prevedono una sterminata casistica di aree vietate, con un elenco di 45 pagine, definite peraltro sulla base di astratte esigenze di protezione non specificamente riferite a luoghi concreti, ricomprendendo non solo le aree e i beni specificamente tutelati, ma sostanzialmente la maggior parte del territorio regionale (cfr. ad es. riferimenti agli «Ulteriori elementi con valenza storico - culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria» - allegato A, lettera bb), allegato B, lettera y), allegato C, lettera bb), allegato D, lettera aa), allegato E, lettera bb)). Come dedotto dalla parte ricorrente, non smentita sul punto dalle parti intimate, la rete dei divieti previsti dalla legge regionale comprende circa il 98% del territorio regionale. 92. Peraltro, in forza dell'art. 32 del regolamento (UE) 2018/1999, se la Commissione conclude che uno o piu' punti di riferimento della traiettoria indicativa unionale per il 2022, 2025 e 2027 non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022, 2025 e 2027 sono al di sotto di uno o piu' dei rispettivi punti di riferimento nazionali possono essere tenuti all'adozione di misure supplementari, ivi incluso un pagamento finanziario volontario al meccanismo di finanziamento dell'Unione per l'energia rinnovabile istituito a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. La sottrazione indiscriminata di larga parte del territorio di una Regione alla possibilita' di installare impianti FER potrebbe, pertanto, implicare l'obbligo di adottare misure supplementari, con impatti anche sulle finanze pubbliche, ove ostacoli il raggiungimento degli obiettivi. 93. Nella misura in cui puo' ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata delle tecnologie per le energie rinnovabili, il divieto in questione si pone anche in posizione critica rispetto alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dell'Unione. Come precedentemente ricordato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/1119, «Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacita' di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita' ai cambiamenti climatici in conformita' dell'art. 7 dell'accordo di Parigi». Essi, inoltre, «garantiscono [...] che le politiche in materia di adattamento nell'Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonche' nell'azione esterna dell'Unione». 94. Come precisato dalla Commissione europea nella Comunicazione COM(2021)82 final sulla nuova Strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici, «Il Green Deal europeo, la strategia di crescita dell'UE per un futuro sostenibile, si basa sulla consapevolezza che la trasformazione verde e' un'opportunita' e che la mancata azione ha un costo enorme. Con esso l'UE ha mostrato la propria leadership per scongiurare lo scenario peggiore - impegnandosi a raggiungere la neutralita' climatica - e prepararsi al meglio - puntando ad azioni di adattamento piu' ambiziose che si fondano sulla strategia dell'UE di adattamento del 2013. La visione a lungo termine prevede che nel 2050 l'UE sara' una societa' resiliente ai cambiamenti climatici, del tutto adeguata agli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici. Cio' significa che entro il 2050, anno in cui l'Unione aspira ad aver raggiunto la neutralita' climatica, avremo rafforzato la capacita' di adattamento e ridotto al minimo la vulnerabilita' agli effetti dei cambiamenti climatici, in linea con l'accordo di Parigi e con la proposta di legge europea sul clima». Il raggiungimento dei target di potenza installata delle tecnologie rinnovabili costituisce, all'evidenza, un elemento centrale per conseguire nel lungo termine l'obiettivo della neutralita' climatica, che potrebbe essere posto seriamente a rischio da una disciplina, come quella censurata, che vieta in assoluto la realizzazione di impianti FER in aree non idonee. 95. Il divieto sembra anche contrastare con il principio di integrazione di cui all'art. 11 TFUE e all'art. 37 della Carta di Nizza, secondo cui «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». L'integrazione ambientale in tutti i settori politici pertinenti (agricoltura, energia, pesca, trasporti, ecc.) e' funzionale a ridurre le pressioni sull'ambiente derivanti dalle politiche e dalle attivita' di altri settori e per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici. La previsione in generale delle aree non idonee come zone vietate solleva sul punto notevoli perplessita', in quanto non istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra i valori in gioco, sancendo un'indefettibile prevalenza dell'interesse alla conservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l'obiettivo del decreto stesso di promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 96. Da quanto precede risulta anche che la disciplina censurata confligge con il principio di proporzionalita', con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione. Come la Corte di giustizia ha piu' volte ribadito, «il principio di proporzionalita' e' un principio generale del diritto comunitario che dev'essere rispettato tanto dal legislatore comunitario quanto dai legislatori e dai giudici nazionali» (sentenza 11 giugno 2009, C-170/08, 41). Il sindacato di proporzionalita' costituisce, inoltre, un aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi condotto dalla giurisprudenza costituzionale, onde verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalita' tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Come la stessa Corte ha precisato, «Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). Il test di proporzionalita' utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell'Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimita' degli atti dell'Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014). 97. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», con cio' incorporando il principio di sviluppo sostenibile nell'ambito dei principi fondamentali in materia di tutela ambientale. L'incondizionato sacrificio di tale principio, quale sotteso al divieto in esame, contrasta, pertanto, con l'art. 3 della Costituzione, nonche' con l'art. 9 citato e con la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non e' possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se cosi' non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette [...]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di equilibrio, proprio perche' dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalita' e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» (Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013). 98. Peraltro, lo stesso decreto ministeriale prescrive, all'art. 7, comma 3, alle regioni che, «nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto». Sul punto, occorre ricordare che, anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/2021, l'orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel senso di ritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non idoneita' di intere aree di territorio o a imporre, in maniera generalizzata ed aprioristica, limitazioni (Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018). Per costante giurisprudenza della Corte, infatti, le regioni e le Province autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati dal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020) e, nel caso di specie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale aree idonee). 99. I divieti posti dalla Regione Sardegna, e in particolare l'art. 1, commi 2, 5, 7 e 8 e i relativi allegati A, B, C, D ed E, violano pertanto i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, espressi dal decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 e contrastano con gli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto incidono sul raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo. 100. L'art. 1, inoltre, precisa che le disposizioni della legge si applicano a tutto il territorio regionale, ivi inclusi le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Non solo. La legge addirittura incide sui titoli autorizzatori e abilitativi gia' rilasciati, comminandone l'inefficacia, mentre in relazione ai progetti gia' realizzati prevede (al comma 8), che «Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento [...] sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto». Ne deriva la violazione dei principi di uguaglianza, certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonche' il diritto di liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. Il legislatore regionale, infatti, ha imposto l'indiscriminata applicazione del nuovo regime a tutti gli operatori, senza differenziare la posizione di coloro che non hanno ancora presentato alcun progetto, che lo hanno sviluppato e gia' sottoposto alla valutazione dell'Autorita' amministrativa sostenendo i relativi costi di progettazione ovvero che abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni e iniziato a sostenere i costi di realizzazione. In relazione ai progetti gia' realizzati, inoltre, la disciplina regionale da' luogo a un regolamento del tutto irrazionale, in cui le aree interessate dal progetto gia' realizzato e quelle contermini si trasformano, di fatto, in aree vietate ratione personarum: il soggetto gia' titolare di un impianto, infatti, verrebbe privato della possibilita' di apportare modifiche a detto impianto che ne determinino in qualunque modo l'aumento della superficie occupata ovvero dell'altezza totale (per gli impianti eolici), senza che assumano alcuna rilevanza la qualificazione dell'area (idonea, non idonea, ordinaria) e l'entita' delle modifiche, con violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di legittimo affidamento. 101. Al riguardo, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza costituzionale il valore del legittimo affidamento, che trova copertura costituzionale nell'art. 3 della Costituzione, non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Cio' puo' avvenire, tuttavia, a condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (ex plurimis, sentenze n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n. 31 del 2011). Nel caso di specie, invece, la Regione Sardegna ha emanato una legge che contravviene ai principi fondamentali della materia, quali derivanti dagli obblighi rinvenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dalla relativa normativa statale di attuazione, senza preoccuparsi di operare alcun bilanciamento con tutti i valori in gioco, recedendo soltanto di fronte all'impossibilita' di fatto di ripristinare lo status quo. 102. Da quanto sopra discende anche la violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, e quindi dell'art. 97 della Costituzione. Oltre all'irragionevole impatto che la suddetta normativa determina su procedimenti gia' definiti, essa osta, infatti, a qualsivoglia possibilita' di realizzare, in sede amministrativa, il piu' opportuno bilanciamento degli interessi in gioco. 103. Non soccorre, al riguardo, la peculiare procedura prevista dall'art. 3 della legge che consente, su istanza dei comuni interessati, di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea. Tale istanza, che gia' sotto il profilo della previsione dell'esclusiva competenza propositiva del comune suscita perplessita' per la commistione tra profili di valutazione politica e amministrativa, da' luogo a una procedura, da svolgersi in sede di conferenza di servizi, in cui e' pero' prevista l'unanimita' ai fini della realizzazione dell'intervento e l'inapplicabilita' dell'istituto del silenzio-assenso, dipartendosi all'ordinario funzionamento della conferenza dei servizi e del silenzio significativo di cui alla disciplina statale sul procedimento amministrativo, fonte che rappresenta la norma interposta, dalla cui violazione discende il contrasto con l'art 117, secondo comma, lettera m), che attribuisce alla Stato la potesta' legislativa esclusiva in determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 29, comma 2-ter della legge n. 241/1990 stabilisce che «Attengono [...] ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano», mentre ai sensi del comma 2-quater «Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela», con obbligo per le regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di adeguare la propria legislazione a tali previsioni. 104. Non c'e' dubbio che la legge regionale sarda rechi un livello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla disciplina statale, imponendo l'unanimita' dei consensi ed escludendo l'operativita' del silenzio-assenso. 105. Sotto altro profilo, occorre anche ricordare che, secondo un indirizzo consolidato del Giudice costituzionale, «"[s]petta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente" (sentenza n. 246 del 2017). Si e', inoltre, affermato che "la legislazione regionale non puo' prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perche' alle regioni non e' consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica" (sentenza n. 189 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008)» (Corte costituzionale, sentenza n. 74/2021). 106. La procedura prevista dall'art. 3 della legge regionale Sardegna n. 20/2024, istituendo un procedimento diverso anche in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica per le quali la normativa statale (articoli 21 e 146 del testo unico dei beni culturali) fissa, per esigenze di uniformita' di trattamento, un procedimento autorizzatorio apposito da parte della soprintendenza competente, si pone anche in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». 107. Peraltro, la predetta disciplina e' in ogni caso un diretto portato dell'illegittimo divieto generalizzato di realizzare gli impianti in aree non idonee e non puo', pertanto, sfuggire alle medesime censure suesposte. 108. Per tutto quanto sopra, va sollevata questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1, 2, lettere m) e s), e 3, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413, nonche' dal regolamento (UE) 2021/1119, e altresi' dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948. Conseguentemente, il presente giudizio deve essere sospeso ai fini dell'esame della domanda di annullamento del provvedimento di archiviazione. 109. L'incidente di costituzionalita' viene sollevato con la presente sentenza parziale, anziche' con ordinanza, in ragione del carattere pregiudiziale che l'esame delle doglianze oggetto di definizione riveste ai fini dell'apprezzamento dei profili di rilevanza delle questioni rimesse in ragione della natura plurimotivata del provvedimento di archiviazione, nonche' in conformita' alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale «Alla sentenza non definitiva puo' essere [...] riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell'ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo - come nel caso in esame - abbia disposto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte, dopo aver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (in questi termini, tra le altre, sentenze n. 112 del 2021 e n. 153 del 2020)» (Corte costituzionale, sentenza n. 218/2021). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), parzialmente e non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi' dispone: lo accoglie parzialmente nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 21 giugno 2024, con obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi ai sensi e nei termini di cui alla sentenza della Sezione n. 9155/2025; dichiara non rilevanti le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in relazione all'art. 5, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, che introduce il comma 1-bis all'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per violazione degli articoli 77, 117, comma 1, e 9 della Costituzione; dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in relazione all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, nei termini illustrati in parte motiva, le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche' dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, per violazione degli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, comma 1, 2, lettere m) e s), e 3, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413, nonche' dal regolamento (UE) 2021/1119, e altresi' dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948; sospende il giudizio ai fini dell'esame della domanda di annullamento del provvedimento RAS AOO 09-01-00 prot. uscita n. 55854 del 9 dicembre 2024 della Direzione generale dell'industria, servizio energia ed economia verde, Assessorato dell'industria della Regione Autonoma della Sardegna, per le determinazioni conseguenti alla definizione dell'incidente di costituzionalita' e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone la comunicazione della presente sentenza alle parti in causa, nonche' la sua notificazione al Presidente della Regione autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio regionale sardo; rinvia ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente sentenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: Elena Stanizzi, Presidente Giovanna Vigliotti, Primo Referendario Marco Savi, referendario, Estensore Il Presidente: Stanizzi L'Estensore: Savi