Reg. ord. n. 151 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/09/2025 n. 36
Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma del 20/05/2025
Tra: Eni Global Energy Markets spa C/ Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per il Lazio
Oggetto:
Tributi – Energia – Prevista istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Individuazione dei soggetti passivi – Quantificazione della base imponibile – Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 – Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero – Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo – Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali di tali operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 – Previsione che non concorrono alla determinazione dei totali delle medesime operazioni attive, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA – Previsione che il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui all' art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – Denunciata introduzione di un contributo ingiustificatamente gravoso, a effetto espropriativo, che ha completamente eroso sia le ricchezze patrimoniali, sia quelle reddituali della società ricorrente – Tributo incapace di misurare in modo razionale la ricchezza assoggettata a imposizione, privando il contribuente di tutti i suoi mezzi e compromettendo la sua stessa sopravvivenza – Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e della capacità contributiva – Prelievo i cui effetti confiscatori generano la perdita della natura di onere fiscale, tramutandolo in una illegittima prestazione patrimoniale diversa e priva di una causa indennitaria o risarcitoria – Violazione della proprietà privata- Lesione del giusto equilibrio tra gli imperativi dell’interesse generale e quelli della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, come sancito dalla giurisprudenza della Corte Edu - Retroattività del prelievo che grava su una ricchezza che, ove si fosse formata, lo ha fatto prima della sua entrata in vigore – Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, posto a presidio della proprietà privata – Contributo che non consente di escludere dalla relativa imposizione le operazioni delle stabili organizzazioni estere, attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana per effetto della normativa europea di riferimento – Sistema impositivo che pretende di rintracciare un supposto sovraprofitto mediante il confronto incrementale tra un periodo di piena operatività di una società e un altro precedente, di operatività limitata alle sole attività di avvio dell’impresa che nemmeno generano profitti in senso proprio – Contrasto con i principi di ragionevolezza e della capacità contributiva.