Reg. ord. n. 119 del 2025 pubbl. su G.U. del 25/06/2025 n. 26
Ordinanza del Corte d'appello di Lecce del 21/05/2025
Tra: Questura di Brindisi C/ K.O. E.
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [, e cioè alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Denunciata disomogeneità delle norme introdotte in fase di conversione – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Introduzione di un sistema di riparto delle competenze incongruente – Deroga alla disciplina che attribuisce alla corte d’appello la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale – Vanificazione della specializzazione dell’organo giudicante e incidenza sul principio del giusto processo – Denunciata irragionevole assimilazione dei provvedimenti questorili di trattenimento e proroga dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei mandati di arresto europei – Denunciato rischio di interferenze tra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa materia e allo stesso soggetto – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Disparità di trattamento tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario – Irragionevole attribuzione alla competenza della Corte di cassazione penale, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., tanto dei provvedimenti di convalida emessi dalla corte d’appello penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati all’espulsione, emessi dal giudice di pace – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16 (, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente la prima sostitutiva dell’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, e la seconda aggiuntiva dell’art. 5-bis nel medesimo decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito), 17, 18 (, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), rispettivamente il primo modificativo del comma 5, il secondo introduttivo del comma 5-bis e il terzo modificativo del comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; e comma 1, lettera b), modificativa dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015), 18-bis (, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il primo modificativo del primo periodo e il secondo modificativo aggiuntivo di un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998), e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis.
- Costituzione, artt. 3, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111, in particolare primo comma.
Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale – Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d’ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata – Violazione della riserva di legge in riferimento ai modi di limitazione della libertà personale – Denunciata individuazione delle modalità di esecuzione della misura limitativa della libertà personale con atto regolamentare che consente un ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa – Denunciata carenza di un controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità della misura restrittiva della libertà personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa.
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.
- Costituzione, art. 13, e, in particolare, secondo comma.
Straniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Disposizioni processuali – Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all’udienza di convalida – Omessa previsione – Denunciata carenza di previsioni, sia prima dell’udienza che in esito alla stessa, a tutela di un pieno, effettivo e immediato accesso alla difesa, di fiducia o d’ufficio, nonché a garanzia della partecipazione del pubblico ministero – Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio.
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, in particolare comma 4.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 14
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 14 Co. 4
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 7
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 5
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 3 Co. 1
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 5
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 17
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 8
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 10 Co. 3
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 19
legge del 09/12/2024 Num. 187
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 13 Co.
Costituzione Art. 13 Co. 2
Costituzione Art. 24 Co.
Costituzione Art. 72 Co. 1
Costituzione Art. 77 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co.
Costituzione Art. 111 Co. 1
Testo dell'ordinanza
N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2025
Ordinanza del 21 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel
procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro K.O. E..
Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la
convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e
6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3,
quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la
convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento
del richiedente protezione internazionale disposto a norma
dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di
fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o
dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale
alla corte d'appello di cui all'art. 5-bis, del decreto-legge n. 13
del 2017, come convertito, [, e cioe' alla corte d'appello di cui
all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto
ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di
convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale
distrettuale - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione
della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.
Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del
richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) -
Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli
stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso
riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre
misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono
meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata.
Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del
richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) -
Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con
il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale -
Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia di un accesso
effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero
all'udienza di convalida - Omessa previsione.
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in
materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e
assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi
migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 17, 18, 18-bis, e 19;
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile
2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art.
14.
(GU n. 26 del 25-06-2025)
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Il Consigliere, dott.ssa Silvia Minerva,
Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato per la
convalida del trattenimento ex art. 6 decreto legislativo n. 142/2015
disposto dal Questore d Brindisi nei confronti di: E
K O , nato in
il , trattenuto presso il CPR di Brindisi Restinco,
sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna
udienza,
Osserva
1. Premessa e svolgimento del procedimento.
In data alle ore la Questura di
Brindisi depositava decreto di trattenimento nei disposto in
data nei confronti di E K
O , nato in il , difeso di
fiducia dall'avv. Domenico Cancemi del foro di Palermo
All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,
nonche' il rappresentante della Questura di Brindisi, ritenuta la
propria competenza, questo Consigliere ha riservato la decisione nei
termini di legge.
Risulta dagli atti che:
il trattenimento sia stato disposto ai sensi dell'art. 6 comma
3 decreto legislativo n. 142/2015 per pretestuosita' della domanda di
protezione internazionale;
nei confronti di E K
O il Questore di Palermo ha adottato e notificato in
data il trattenimento presso il CPR di Trapani, ai
sensi dell'art. 14 co. T decreto legislativo n. 286/98 e detto
trattenimento e' stato convalidato dal giudice di pace di Trapani in
data 11 marzo 2025;
in data il predetto ha manifestato la volonta' di
chiedere la protezione internazionale e la relativa domanda e' stata
formalizzata dalla Questura con mod. C3 in data ;
pur essendo in Italia dal , il predetto non aveva
in precedenza depositato domanda di protezione internazionale;
lo straniero di nazionalita' nigeriana e' in possesso di
passaporto, scaduto di validita';
dal certificato del casellario giudiziale risulta che
l'E ha numerose precedenti condanne; in data 19 maggio
2025 l'avv. Domenico Cancemi del foro di Palermo ha depositato nomina
e procura alle liti datata 15 marzo 2025, priva di alcun riferimento
al presente procedimento di convalida del trattenimento disposto ai
sensi dell'art. 6 dal Questore di Brindisi e non contenente una
procura speciale alla difesa nel presente giudizio di convalida,
anche perche', evidentemente, rilasciata ben prima del decreto di
trattenimento del Questore di Brindisi del ;
il trattenuto ha dichiarato di trovarsi ininterrottamente in
Italia dal , di essere coniugato con cittadina italiana
dal , di essere genitore di un figlio minore nato in
Italia e che vive e frequenta le scuole a , di disporre
di un'abitazione sita a in via , con
contratto di locazione a nome della moglie ; di avere
problematiche di salute (diabete e ipertensione) e che
in non avrebbe possibilita' economiche al fine di
curarsi.
Va, preliminarmente, osservato che deve essere proposta questione
di legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio,
dubitandosi della legittimita' costituzionale delle norme che
disciplinano:
- competenza, presupposti e condizioni del potere di convalida
e di proroga del trattenimento dei richiedenti protezione
internazionale da parte della Corte di Appello, in contrasto con gli
articoli 77, 72, 111 Cost., nonche' per la manifesta irragionevolezza
e contrasto con l'art. 3 Cost.
- il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale
senza il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 13 Cost.,
oltre che per la disciplina dei casi, anche in riferimento ai modi di
limitazione della liberta' personale;
- lo svolgimento dell'udienza di convalida e del procedimento
senza adeguato rispetto del diritto di difesa e dei principi del
giusto processo, in contrasto con gli art. 3, 24 e 111 Cost.
Deve al riguardo rilevarsi che la sussistenza di termini
perentori per la convalida e la proroga non e' di ostacolo alla
proposizione della questione di legittimita' costituzionale,
ancorche' la conseguente sospensione riguardi il procedimento e non
possa riferirsi anche al termine perentorio per la decisione sulla
convalida/proroga (si veda, con riguardo a questione di legittimita'
costituzionale sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai
sensi dell'art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11 agosto 2015, n.
34889).
Si intende sottoporre a scrutinio di costituzionalita' il nuovo
sistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che stabilisce
la competenza della Corte di Appello in ordine alla convalida dei
provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei
cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, di
cui si contesta l'assenza di giustificazione circa i presupposti
della decretazione di urgenza e la ragionevolezza ed organicita',
nonche' le norme di legge che prevedono, in caso di convalida e/o
proroga dei trattenimenti, la misura privativa della liberta'
personale senza il rispetto della riserva di legge anche in relazione
ai modi di esecuzione di tale misura, ed infine le norme che
riguardano il procedimento e l'udienza di convalida e che non sono
rispettose dei diritti di difesa e del giusto processo.
2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento
applicabile nel presente procedimento e la rilevanza della questione
Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239, recante
"disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei relativi procedimenti giurisdizionali", al capo IV, ha introdotto
alcune disposizioni processuali (artt. 16, 17 e 18).
In particolare, l'art. 16, rubricato "modifiche al decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46", modificando gli articoli 2 e 3, comma 4,
decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.
46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di Appello
avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai
sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli
aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16 comma 1
lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati a
comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria
formazione almeno annuale nella materia della protezione
internazionale.
L'art. 17 ha apportato modifiche al decreto legislativo n.
25/2008 e l'art 18 ha a sua volta apportato modifiche al decreto
legislativo n. 150/2011.
Ai sensi dell'art. 19 del decreto- legge n. 145/2024 le
disposizioni di cui al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati
ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato convertito con
modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289.
In particolare, in sede di conversione, l'art. 16 del
decreto-legge n. 145/2024 e' stato modificato dalla legge n.
187/2024.
Innanzitutto, e' stata modificata la rubrica dell'articolo
("modifica all'art. 3 e introduzione dell'art. 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46"). Quindi, con l'art. 16 citato,
attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera d) decreto-legge
n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e
l'introduzione dell'art. 5-bis nel decreto-legge n. 13/2017,
convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata sottratta
alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per
i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con
il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a
norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n.
142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto
legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure
adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n.
142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di Appello di
cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica.
L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti
modifiche, a cominciare dalla rubrica ("modifiche al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142"). Nel dettaglio, e' stato
modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per
adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di Appello. E'
previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e'
adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o
deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e'
trasmesso, senza ritardo, alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis
del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge
n. 46/2017.
All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo
n. 142/2015 le parole "al tribunale sede della sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle
seguenti: "alla corte d'appello competente". Dopo il comma 5
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il
comma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti adottati ai sensi
del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14,
comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell'art. 6
decreto legislativo n. 142/2015 le parole "del tribunale in
composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della
corte d'appello". All'art. 14, comma 6, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 142/2015 le parole "il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono
sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello".
Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge
n. 145/2024, ha inserito l'art. 18-bis, rubricato "modifiche agli
articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286" che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole "il Tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte
d'appello"; inoltre, prevede all'art. 14, comma 6, decreto
legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine, delle
seguenti parole: ", entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per
i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606
del codice di procedura penale", e dopo il secondo periodo l'aggiunta
del seguente periodo: "Si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,
della legge 22 aprile 2005, n. 69".
Infine, l'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato
modificato nel senso che sono state soppresse le parole "ai ricorsi
presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'articolo, comma 3-bis, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25".
In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del
decreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una
variazione di non poco momento in punto di attribuzione della
competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto
la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del cittadino
extracomunitario richiedente protezione internazionale, adottato a
norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n.
142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto
legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure
adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n.
142/2015, che e' stata sottratta alle Sezioni specializzate in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i
Tribunali, per essere attribuita alle Corti di Appello di cui
all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di
convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. Il
relativo provvedimento e' impugnabile con ricorso per cassazione ai
sensi dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e,
quindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e' proponibile
entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui
alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 codice di procedura penale e
si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005.
Peraltro, la competenza cosi' determinata ha avuto efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per effetto
dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato dalla
legge n. 187/2024.
E non e' piu' previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di
appello di curare la propria formazione annuale nella materia della
protezione internazionale.
Secondo l'interpretazione fatta propria sia dall'Ufficio del
Massimario della Corte di cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che
dalla Corte di legittimita' (Corte di cassazione I Sez. pen. 24
gennaio 2025, n. 2967 e successive conformi), il legislatore ha
attribuito alle Sezioni penali della Corte di Appello la competenza
in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione
internazionale, oltre che alle Sezioni Penali della Corte di
legittimita' il ricorso ai sensi dell'art. 606 codice di procedura
penale avverso i provvedimenti della Corte di Appello.
Secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione, la lettura
piu' coerente con il dato testuale e' quella che la competenza sia
stata attribuita alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione
penali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/05, relativa al
mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all'art.
606 C.p.p.
Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte
costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come
modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.
187/2024, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.
142/2015, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero
2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla
legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia
all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005,
anziche' ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.
Invero, al fine di assicurare l'effettivita' del contraddittorio
nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione
dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della
proroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis,
6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma
3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per
la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6,
del decreto legislativo n. 142/2015, la Corte costituzionale ha
inteso intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo.
Per effetto dell'intervento "sostitutorio", il processo di
cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento
della persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di
Appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il
giudizio e' instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni
dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera a), b) e c)
dell'art. 606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l'esecuzione della
misura, e' presentato nella cancelleria della Corte di Appello che ha
emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di
cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque
entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e
agli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con
sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all'art. 127 codice di procedura penale e, quindi, in un'adunanza
camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico
ministero e il difensore; l'avviso alle parti deve essere notificato
o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza e la decisione e'
depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione;
qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la
Corte di cassazione provvede al deposito della motivazione non oltre
il secondo giorno dalla pronuncia.
L'intervento normativo di urgenza, che ha portato
all'attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad
oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore
dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento dello
straniero extracomunitario richiedente protezione internazionale alle
Corti di Appello, individuate ai sensi dell'art. 5-bis del
decreto-legge n. 13/2027, convertito con modifiche dalla legge n.
46/2017, che giudicano, fra l'altro, in composizione monocratica,
risulta di dubbia costituzionalita' e ha portato ad un sistema
normativo di manifesta irragionevolezza, tenuto conto
dell'inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello
stesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi
perseguiti dal legislatore, e della frammentazione e sovrapposizione
dei diversi giudici che si occupano della condizione di uno stesso
soggetto straniero.
Infatti, non appaiono intellegibili e congruenti con il sistema
normativo nel suo complesso e con i principi costituzionali le
ragioni poste a fondamento della sottrazione alla competenza delle
Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali dei procedimenti -
quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti
asilo - tipicamente assegnati ai giudici civili di primo grado
specializzati, e il loro affidamento, per saltum, ad un organo
giudiziario di secondo grado quali le Corti di Appello.
L'attribuzione della competenza alle Sezioni penali della Corte
di Appello desta ulteriori perplessita', poiche' le decisioni sui
trattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di una
procedura amministrativa originata dalla mera formulazione di una
domanda di asilo, secondo le regole del diritto costituzionale,
europeo e nazionale di recepimento di quest'ultimo; i provvedimenti
disposti dal Questore e le relative proroghe non sono legati alla
commissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli
articoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter,
comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 6, decreto
legislativo n. 142/2015; la decisione sul trattenimento ha natura
incidentale/cautelare nell'ambito del complesso procedimento di
riconoscimento della protezione internazionale; e, per tale ragione,
essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei medesimi
giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine alla
sussistenza o meno del diritto alla protezione, tanto in via
cautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,
merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,
sino ad oggi, indotto il legislatore a ritenere necessaria
l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente
pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti
obblighi formativi.
L'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e
inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle
relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra alcune
ipotesi di trattenimento degli stranieri - gli extracomunitari
richiedenti protezione - e le convalide degli arresti eseguiti in
esecuzione di una sentenza straniera esecutiva di condanna, di un
provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria
esecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non vi puo'
essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o
di proroga dei trattenimenti, appunto, convalide di provvedimenti
amministrativi, che non hanno accertato la commissione di
fatti-reato.
Si e', inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a
giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del
diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali
distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita'
dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure di
riconoscimento di tale diritto, oltretutto vanificando l'esigenza di
specializzazione dei giudici.
E' rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di un
trattenimento ex art. 6 comma 3 decreto legislativo n. 142/2015, la
questione della conformita' di tale sistema normativo, conseguente
alle modifiche apportate dagli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.
187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2 e 72 comma 1 e 3
Cost.; quindi, anche in riferimento all'art. 13 Cost., nonche' agli
articoli 24 e 111 Cost.
La rilevanza delle questioni e' determinata, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita' di fare
applicazione nel giudizio della disposizione censurata. (sentenza
Corte costituzionale n. 116 del 2024 e precedenti ivi citati).
Nel caso di specie, e' indubitabile che questo giudice debba fare
applicazione della norma dell'art. 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 40/2017,
norma aggiunta dall'art. 16 comma 1 lettera b) del dl 11 ottobre 2024
n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n.
187, disposizione censurata che stabilisce la sua competenza a
decidere, poiche' «[l]a stessa instaurazione e successiva
celebrazione del giudizio avanti a una determinata autorita'
giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante
dell'"applicazione" della disciplina della competenza nel caso
concreto» (sentenza Corte costituzionale n. 163 del 2024 e, in senso
analogo, sentenza n. 5 del 2025)
Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in
riferimento all'art. 77, 72, 3 e 111 della Costituzione rispetto
all'attribuzione della competenza a decidere sulla convalida e
proroga dei trattenimenti alla Corte di Appello in composizione
monocratica.
E, parimenti, e' indubbio che questo Giudice deve fare
applicazione di norme - art. 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto
2015 n. 142 che, in caso di convalida, comportano l'applicazione di
una misura incidente sulla liberta' personale, al di fuori delle
garanzie previste dall'art. 13 Cost., ed, in specie della riserva di
legge sia rispetto ai casi, che ai modi di qualsiasi restrizione
della liberta' personale e priva di una precisa disciplina dei
diritti dei trattenuti all'interno del centro.
Inoltre, in ossequio alle disposizioni dell'art. 6 decreto
legislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo n. 286/98, questo
Giudice e' chiamato a svolgere il giudizio finalizzato alla decisione
sulla convalida/proroga senza un pieno contraddittorio, senza una
adeguata possibilita' di accesso alla difesa tecnica, in funzione di
un effettivo esercizio del diritto di difesa, senza la partecipazione
del Procuratore generale. Tanto basta a ritenere rilevanti le
questioni sollevate in riferimento all'art. 13 Cost., nonche' agli
articoli 3, 24 e 111 Cost.
3. In punto di non manifesta infondatezza della questione.
3.1. Rispetto agli articoli 77, comma 2, 72, comma 1 e 3 Cost.
Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge
n. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari
di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 comma 2 Cost.
Le modificazioni a tali disposizioni, introdotte in sede di
conversione del decreto-legge, sono state apportate in violazione
dell'art. 77 comma 2 e dell'art. 72 comma 1 Cost.
Come e' noto, per costante giurisprudenza della Corte
costituzionale (si veda Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte
costituzionale n. 146/2024), la pre-esistenza di una situazione di
fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge
costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione
del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel
presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale
del decreto-legge, adottato al di fuori dell'ambito delle
possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione.
Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche' la Corte
costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di
conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita'
costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di
necessita' e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle
Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto
diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con
riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti
della stessa. (Precedente: S. 29/1995 - mass. 21561). Il
decreto-legge - la cui adozione e' ipotesi eccezionale, subordinata
al rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro delle fonti,
natura particolare come provvedimento provvisorio adottato in
presenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco
di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin
dall'inizio in caso di mancata conversione in legge.
Nel sindacato devoluto alla Corte costituzionale, un ruolo
cruciale compete al requisito dell'omogeneita', che si atteggia come
uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,
il difetto) delle condizioni di validita' del provvedimento
governativo. L'omogeneita' non presuppone che il decreto-legge
riguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma
che le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalita' comune e
presentino un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e
finalistico. La evidente estraneita' della norma censurata rispetto
alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in
cui e' inserita assurge, pertanto, a indice sintomatico della
manifesta carenza del requisito della straordinarieta' del caso di
necessita' e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass. 45708; S.
137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass.
22912; S. 161/1995 - mass. 21408). Quanto ai provvedimenti
governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal
punto di vista materiale, devono essere accomunate dall'obiettivo e
tendere tutte a una finalita' unitaria, pur se connotata da notevole
latitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a "norme
intruse", estranee alla sua finalita', travalica i limiti imposti
alla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo
costituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento
nel procedimento legislativo. (Precedente: S. 244/2016 - mass.
39155).
L'osservanza delle prescrizioni dell'art. 77 Cost. impone una
intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal
punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale
e finalistico. L'urgente necessita' del provvedere puo' riguardare,
cioe', una pluralita' di norme accomunate o dalla natura unitaria
delle fattispecie disciplinate, ovvero dall'intento di fronteggiare
una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede
interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie
diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare
urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedente: S. 8/2022 - mass.
44472).
Inoltre, l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di
responsabilita' che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77
Cost. - non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione
dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne' puo'
esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina
che e' stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale n. 171/2007
e n. 128/2008).
Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la
legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata
e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto- legge, con
la conseguenza che non puo' aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a
quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere disposizioni coerenti
con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico; e
cio' essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale
semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere
sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il
decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto
parlamentare di cui all'art. 72, primo comma, Cost., che permette una
partecipazione parlamentare ben piu' efficace.
Ne consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare
l'omogeneita' di fondo della normativa urgente, quale risulta dal
testo originario, pena un vizio della legge di conversione in parte
qua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283;
S. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 210/2021 -
mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S.
251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass.
32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561). Non e'
consentito l'uso improprio e strumentale del decreto-legge, al fine
di evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti
normative e dalla centralita' che e' propria della legge ordinaria
(Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S.
29/1995 - mass. 21561). La coerenza delle disposizioni aggiunte in
sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del
decreto-legge puo' essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e
materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico
(Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 247/2019 - mass. 42854; S.
226/2019 - mass. 41886; S. 181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 -
mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421).
Per accertare la correlazione tra la disposizione introdotta in
fase di conversione e l'originario decreto-legge, occorre tenere
conto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto
al titolo del decreto e al suo preambolo, l'omogeneita'
contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo
apparato normativo del decreto-legge, lo svolgimento dei lavori
preparatori, il carattere ordinamentale o di riforma della norma
(Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S.
288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 - mass.
42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018
- mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319).
Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024, non vi
e' alcuna motivazione delle ragioni di necessita' e urgenza del
decreto-legge, specie con riguardo alle norme processuali contenute
nel capo IV (si legge testualmente: "Considerata la straordinaria
necessita' e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in
Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori
stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e
603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori").
Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di Appello la sola
competenza in tema di impugnazione dei provvedimenti emanati dal
Tribunale specializzato nella materia della protezione
internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi, previsto un
obbligo per i giudici della Corte addetti alla trattazione del
reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale di corsi di
formazione nella materia della protezione internazionale.
E tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni
straordinarie di necessita' e urgenza e circa la omogeneita' e
coerenza funzionale e finalistica di tale disposizione processuale
rispetto alla necessita' di adottare norme in materia di ingresso in
Italia di lavoratori stranieri, misure volte alla tutela dei
lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601,
602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro
sommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori.
Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di
conversone A.C. 2888, veniva presentato l'emendamento n. 16.4
proposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei
deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16,
17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla
lettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in
forma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni
della relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base
dell'emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di
voto contrarie dei parlamentari dell'opposizione (interventi degli
On. li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini, S. Bonafe',
G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX
Legislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente,
bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con
l'approvazione dell'emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal
resoconto stenografico dell'intervento nell'Assemblea di Montecitorio
emerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli
articoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede
referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui
all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di Appello
la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e
proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale
disposti dal Questore.
La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,
quindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei
provvedimenti civili emessi dal Tribunale specializzato nella
protezione internazionale, ma ha attribuito alla Corte di Appello
competente di cui all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/05 (che
giudica in composizione monocratica) la competenza in tema di
convalida dei provvedimenti questorili che dispongono il
trattenimento o la proroga dei trattenimenti degli stranieri
extracomunitari richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere piu'
alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia
della protezione internazionale. Si e' inoltre stabilito che il
relativo provvedimento della Corte di Appello e' impugnabile con
ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo
per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 codice di
procedura penale e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle
disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,
della legge n. 69/2005.
Si e' dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte di
appello competente di cui all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/05,
ovvero alla Corte di appello penale, la competenza a decidere sulle
convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti
e sulle relative proroghe, che certamente non sono procedimenti di
impugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato.
I provvedimenti della Corte di Appello sono poi diventati
impugnabili secondo le norme dei ricorsi per cassazione in materia
penale, mediante ricorso per esercizio di un potere riservato dalla
legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai
pubblici poteri (lett. a art. 606 C.p.p.), inosservanza o erronea
applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si
deve tener conto nell'applicazione della legge penale (lett. b art.
606 C.p.p.), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullita', inutilizzabilita' inammissibilita' o di decadenza (lett. c
art. 606 C.p.p.).
Non vi e' alcuna omogeneita' e connessione tra tali disposizioni
della legge di conversione e la disposizione processuale del
decreto-legge, che prevedeva la competenza della Corte di Appello,
chiaramente civile, per i giudizi di secondo grado avverso i
provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi
dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad
oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della
domanda di protezione internazionale (art. 16 comma 1 lettera b).
Dunque, l'originaria previsione, che gia' non si fondava su
alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita', e'
stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, senza che
cio' fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza
e necessita', dando luogo ad una riforma ordinamentale in ambito di
competenza giudiziaria e di sistema processuale applicabile; si sono
introdotte disposizioni contenenti oggetti eterogenei rispetto a
quelli presenti nel decreto-legge, e non coerenti con quelle
originarie dal punto di vista materiale e finalistico, in tal modo
sfruttando l'iter procedimentale semplificato di conversione in legge
del decreto-legge per scopi estranei a quelli che giustificano il
decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto
parlamentare di cui all'art. 72, primo comma, Cost., che permette una
partecipazione parlamentare ben piu' efficace.
Ne consegue che si e' fatto un uso improprio del decreto-legge
per introdurre disposizioni non sorrette da alcuna motivazione di
necessita' e di urgenza e che si e', poi, anche, violato il divieto,
in sede di conversione, di alterare l'omogeneita' di fondo della
normativa risultante dal testo originario del decreto-legge.
Del resto, l'assenza di necessita' e urgenza della riforma
ordinamentale e processuale della materia dei trattenimenti dei
richiedenti protezione internazionale e' dimostrata dalla previsione,
contenuta nell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche
in sede di conversione con modifiche ad opera della legge n.
187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si applicano non
immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione del decreto in
Gazzetta ufficiale, ovvero il giorno successivo, come normalmente
avviene per le norme emanate con decreto- legge, e neppure
nell'ordinario termine di vacatio legis, ma decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge.
3.2. Rispetto all'art. 3 e 111 Cost.
Le disposizioni degli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.
187/2024 sono anche in contrasto con il principio di ragionevolezza e
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e quelle del giusto
processo di cui all'art. 111 della Costituzione.
Come ribadito dalla Corte costituzionale nella recente sentenza
n. 38 del 2025, "secondo la costante giurisprudenza costituzionale,
nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode
di ampia discrezionalita', censurabile soltanto laddove la disciplina
palesi profili di manifesta irragionevolezza (sentenze n. ex
multis189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del
Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 Considerato in
diritto)"
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del
2025, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita' nella
conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite
della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte
compiute. Nella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di
ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della
discrezionalita' legislativa, in quanto la disciplina del processo e'
frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale
conflitto reciproco, sicche' ogni intervento correttivo su una
singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a uno
di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri
complessivi del sistema.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite al
sindacato della discrezionalita' del legislatore in materia
processuale e' senz'altro ravvisabile quando emerga
un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del
contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine
della ricerca dialettica della verita' processuale, condotta dal
giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di
una decisione che sia il piu' possibile "giusta"» (vedi anche
sentenza n. 96 del 2024).
Le disposizioni censurate presentano una manifesta
irragionevolezza poiche' introducono una competenza della Corte di
appello, derogatoria rispetto alla ordinaria competenza di secondo
grado della Corte di Appello, nonche' una competenza penale in una
materia che prescinde completamente dalla commissione di fatti di
reato, ed oltretutto vanificano totalmente l'esigenza di
specializzazione nella materia della immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione. Ed inoltre, lasciando
inalterata la competenza civile delle Sezioni specializzate in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i
Tribunali e competenti per i giudizi avverso i provvedimenti della
Commissione territoriale che decide sulle domande di protezione
internazionale, danno luogo ad un sistema del tutto irragionevole e
confuso, con un intreccio e una sovrapposizione di competenze tra i
diversi organi giurisdizionali e il concreto rischio di interferenze
e contrasti delle decisioni assunte in riferimento ad uno stesso
soggetto, nonche' ad una ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto agli altri casi di convalide dei trattenimenti. Il nuovo
sistema normativo di riparto delle competenze, infatti, produce
significative incongruenze e si appalesa assolutamente irragionevole.
In primo luogo, le disposizioni censurate giungono ad un
risultato - affatto singolare dal punto di vista sistematico - di
stabilire la competenza della Corte di appello in un giudizio che non
e' di secondo grado e non ha ad oggetto un provvedimento emesso da
un'autorita' giudiziaria di primo grado, ma da un'autorita'
amministrativa.
Cio' determina un risultato del tutto distonico rispetto ai
principi propri dell'ordinamento giudiziario e al principio di
ragionevolezza, ponendo in essere una deroga del tutto ingiustificata
al principio generale di cui all'art. 53 Ord. Giud., secondo cui la
Corte di appello esercita la giurisdizione nelle cause di appello
delle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in materia
civile e penale.
Inoltre, tale spostamento di competenza vanifica del tutto
l'esigenza di mantenere una specializzazione dell'organo giudicante
in tutte le decisioni che attengono alla materia della protezione
internazionale. Ne consegue l'evidente incongruita' della disciplina,
anche sotto questo profilo, anche considerato che la specializzazione
dell'organo giudicante e' presidio del giusto processo di cui
all'art. 111, comma 1, Cost.
Inoltre, e' del tutto irragionevole l'attribuzione della
decisione di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di
proroga alla Corte di Appello competente in materia di convalida del
mandati di arresto europeo, ovvero alla Corte di Appello penale.
Infatti, non sussiste alcuna affinita' dei procedimenti di
convalida dei provvedimenti questorili che dispongono il
trattenimento o la proroga dei trattenimenti dei richiedenti
protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli
arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei MAE,
come desumibile dal riferimento all'art. 5 comma 2 della legge n.
69/2005. Invero, alla base del procedimento di convalida previsto
dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di una persona,
di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato
di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di
un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione
giudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare in relazione
ad un fatto qualificabile come reato. L'arresto viene convalidato o
meno in vista della consegna dell'arrestato allo Stato che ha emesso
il MAE (procedura attiva). Si tratta chiaramente di un procedimento
di natura penale (tendenzialmente considerato di natura penale nel
diritto dell'Unione europea, tanto da estendere l'applicazione di
alcune delle direttive "processuali penali" anche al MAE: vedi, ad
esempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE).
Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del
provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente
protezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento
limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve
essere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 13
Cost. (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia non e' stato
mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in ambito
nazionale ne' in ambito sovranazionale. Come opportunamente ricordato
dalla Corte costituzionale (si veda il punto 3.5. del Considerato in
diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente la materia in
questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in ragione della
natura delle situazioni giuridiche incise dal trattenimento,
giacche', sottolineava la Consulta, "come confermato dalla relazione
del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240 del 19 febbraio
1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del 1998 - il cui
art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure amministrative,
di per se' estranee al fatto- reato, suscettibili nondimeno di
intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione tutela in
modo particolare, si e' ritenuto di attribuire la competenza al
pretore civile, con un procedimento rapidissimo, destinato ad
esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso per Cassazione
e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari (la cosiddetta
'sospensiva'). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale
autorita' giurisdizionale competente a decidere sul ricorso con
l'espulsione, oltre che della legittimita' della misura di cui
all'art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici".
D'altra parte, e' notorio che nelle controversie che riguardano
l'ingresso, la permanenza o l'espulsione di stranieri in Stati
diversi di appartenenza non trova applicazione l'art. 6 CEDU, ne'
sotto il suo aspetto civile ne' in quello penale (Corte EDU, grande
camera, 5.10.2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che l'art. 1
del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie procedurali
applicabili all'allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei
cittadini stranieri ricade sotto l'ambito di applicazione dell'art.
5, § 1 lettera f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera, 15 dicembre
2016, e altri c. Italia), ed e' accettabile - sottolineava la Corte
dei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia)
- solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale
nel rispetto dei propri obblighi internazionali, in particolare ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di
rifugiati e, appunto, della CEDU. Aggiungeva la Corte che la
legittima preoccupazione degli Stati di contrastare i tentativi
sempre piu' frequenti di eludere le restrizioni all'immigrazione non
deve privare i richiedenti asilo della protezione offerta da tali
convenzioni, sicche' il trattenimento non dovrebbe essere prolungato
eccessivamente, altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera
restrizione della liberta' - inevitabile al fine di organizzare il
rimpatrio dello straniero o, nel caso del richiedente asilo, in
attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale - in
una privazione della liberta' personale. A tale riguardo, precisava
la Corte di Strasburgo - punto fondamentale -, occorre tenere conto
del fatto che la misura e' applicabile non a coloro che hanno
commesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la
propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche', sebbene la
decisione di disporre il trattenimento debba essere presa
necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia, la sua
convalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei
Tribunali, tradizionali tutori delle liberta' personali, ed il
trattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di
accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del suo
status di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea
(Corte di giustizia UE, grande sezione, 8.11.2022, cause riunite
C-704/20 e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni trattenimento
di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza della
direttiva 2008/115 nell'ambito di una procedura di rimpatrio a
seguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33
nell'ambito del trattamento di una domanda di protezione
internazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel
contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione
verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda,
costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla liberta', sancito
all'art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l'art. 2, lettera h),
della direttiva 2013/33, una misura di trattenimento consiste
nell'isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal testo,
dalla genesi e dal contesto di tale disposizione, la cui portata
puo', peraltro, essere trasferita alla nozione di «trattenimento»
contenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che
il trattenimento impone all'interessato di rimanere in un perimetro
ristretto e chiuso, isolando cosi' la persona di cui trattasi dal
resto della popolazione e privandola della sua liberta' di
circolazione. Orbene, la finalita' delle misure di trattenimento, ai
sensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del
regolamento n. 604/2013, non e' il perseguimento o la repressione di
reati, bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali
strumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle
domande di protezione internazionale e di trasferimento di cittadini
di paesi terzi.
Dunque, l'asserita affinita' tra procedimento di convalida
dell'arresto in esecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e
procedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale - che dovrebbe essere alla base della nuova
attribuzione di competenza alle Corti di Appello in quest'ultima
materia e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia
al giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei
Tribunali distrettuali per affidarla alle Corti di Appello penali -
non appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa
decisione del legislatore.
Anzi, l'avere sottratto questa materia al giudice di primo grado,
civile e specializzato, che si e' sempre occupato dei trattenimenti
dei richiedenti protezione, per affidarla ad un giudice - di secondo
grado, ma in assenza di un provvedimento giurisdizionale di primo
grado di cui valutare la esattezza, - penale, ma in assenza di alcuna
condotta penalmente rilevante, - non specializzato, ne' obbligato a
specializzarsi attraverso un onere di aggiornamento professionale
annuale, risulta del tutto privo di ragionevolezza.
Ancor di piu', ove si consideri che avverso il provvedimento
della Corte di Appello che ha deciso sulla convalida o sulla proroga
vi e' la possibilita' di ricorso per cassazione innanzi alla Corte di
cassazione penale, da proporre entro cinque giorni e solo per
violazione delle lettera a), b) e c) dell'art. 606 codice di
procedura penale e non piu', come era nel sistema normativo
previgente, ai sensi dell'art. 360 codice di procedura civile che
consentiva di ricorrere in cassazione avverso il provvedimento di
convalida sulla base di una piu' ampia sfera di motivi e in un
termine ben piu' ampio di quello attualmente introdotto. Dunque, i
termini per presentare il ricorso si riducono sensibilmente, passando
dagli ordinari termini di presentazione del ricorso per cassazione
civile - previsto in precedenza - di cui all'art. 360 codice di
procedura civile (sessanta giorni, se il provvedimento e' notificato:
art. 325 c.p.c.; sei mesi, se non e' notificato: art. 327 c.p.c.) ad
appena cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Inoltre,
si modificano e riducono sensibilmente anche i motivi di ricorso, che
non sono piu' quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., ma quelli di cui
all'art. 606 lettera a), b) e c) c.p.p.
Infatti, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente, secondo la
giurisprudenza di legittimita', di denunciare in cassazione sia la
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",
sia la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. civ. sez.
un., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel
vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5) codice di
procedura civile vi rientrano anche vizi della motivazione, che nel
processo penale sono denunciabili in Cassazione non ai sensi
dell'art. 606 lettera c) c.p.p., ma ai sensi dell'art. 606 lettera e)
codice di procedura penale - vedi Cass. pen. sez. V, 20 gennaio 2021,
n. 19318, Cass. pen. sez. II, 4 marzo 2010, n. 12329 -, ipotesi non
richiamata dalla normativa oggetto di censura.
Ed ancora, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di
convalida e di proroga dei trattenimenti genera rilevanti rischi di
decisioni non coordinate ed anche contrastanti con quelle del
Tribunale specializzato, attesa la necessaria e palese interferenza
tra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa
materia e allo stesso soggetto. Infatti, il giudizio di convalida e
di proroga possono svolgersi mentre e' in corso il procedimento
dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale nel giudizio avverso
la decisione della Commissione territoriale che ha rigettato la
domanda di protezione - che si svolge oltretutto secondo le
disposizioni processuali civilistiche e le diverse regole probatorie
proprie dei procedimenti civili.
Infatti, lo spostamento di competenza in relazione alle convalide
dei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la
proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale
sottrae alla Sezione specializzata dei Tribunali distrettuali
soltanto un frammento delle decisioni che riguardano il soggetto
richiedente la protezione internazionale, e, dato che le Sezioni
specializzate continuano ad occuparsi, sia in sede di sospensiva, che
di merito, delle decisioni sulla richiesta di protezione
internazionale, si possono generare decisioni non coordinate e
contenenti valutazioni contrastanti, poiche' lo straniero richiedente
protezione potra' avere contemporaneamente pendente un giudizio
civile a cognizione piena avverso il diniego della protezione e un
giudizio officioso sulle condizioni di legalita' della misura
restrittiva incidente sulla liberta' personale, che si svolgono
dinanzi ad autorita' giudiziarie diverse, una di primo grado, civile,
specializzata, operante secondo le norme civilistiche, l'altra di
secondo grado, penale e non specializzata.
Inoltre, va considerato che richiedente protezione internazionale
e' assai spesso lo stesso straniero extracomunitario gia'
destinatario di un decreto di espulsione e di provvedimento di
trattenimento ai fini dell'espulsione in un centro di cui all'art. 14
decreto legislativo n. 286/98, della cui convalida si e' occupato il
Giudice di Pace; egli, dopo avere proposto la domanda di protezione
internazionale, viene trattenuto in un centro in attesa dell'esame
della domanda con provvedimento che viene convalidato dalla Corte di
Appello penale; nel momento in cui si vede respinta (spesso con
procedura accelerata) la domanda di protezione internazionale,
propone ricorso alla Sezione specializzata del Tribunale avvero tale
diniego e, nel contempo, chiede la sospensiva e, ove non la ottenga,
propone reclamo alla Corte di Appello, sezione civile; nelle more,
decorso il termine della convalida, viene disposta la proroga del
trattenimento e nuovamente e' sottoposto a giudizio di convalida
dalla Corte di Appello penale.
Si comprende, allora, come l'operata scissione tra il giudice
competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi ad
espulsione e riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni
specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a
giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti e delle proroghe
disposte nell'ambito delle procedure di riconoscimento di tale
diritto crei una assoluta irragionevolezza del sistema delle tutele,
comportando per lo straniero richiedente protezione un serio pericolo
di decisioni contrastanti e non coordinate.
Del resto, l'interferenza tra tutti i vari giudizi e' insita al
sistema normativo delineato, poiche' uno dei casi di trattenimento
dei richiedenti protezione e' quello dell'art. 6 comma 3 del decreto
legislativo n. 142/2015 relativo allo straniero che gia' si trovi nel
centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione e che presenti domanda di protezione internazionale,
che vi siano motivi per ritenere pretestuosa e proposta al solo fine
di ritardare o impedire il respingimento o l'espulsione; e poiche'
l'art. 6 comma 5 decreto legislativo n. 142/2015 prevede che, quando
il trattenimento e' gia' in corso al momento della presentazione
della domanda, esso non viene meno ma ne risultano soltanto sospesi i
termini di cui all'art. 14 comma 4 decreto legislativo n. 286/98.
L'interferenza e' poi ancor maggiore se si considera che la
giurisprudenza di legittimita' civile era consolidata nel ritenere
che il giudice che si occupi della convalida del trattenimento del
richiedente protezione deve anche sindacare la legittimita' del
provvedimento di respingimento, in quanto atto presupposto
dell'intera procedura (in tal senso si veda Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30166 del 31 ottobre 2023 (Rv. 669187 - 01): «Ove il
cittadino straniero, gia' presente in un CPR in attesa
dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi
trattenuto ex art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del
2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale,
nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del
medesimo decreto, il giudice e' tenuto a verificare la manifesta
illegittimita' del provvedimento di respingimento, che costituisce il
fondamento della regolarita' dell'intera procedura, giacche', in
difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento,
convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente
asilo puo' essere disposto soltanto in presenza delle diverse
condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto»).
Cio' crea inevitabilmente il rischio di decisioni che si
sovrappongono e non coordinate, anche per le difficolta' dei giudici
appartenenti ad organi giudiziari diversi di avere tempestiva
conoscenza degli altri provvedimenti emessi aventi a oggetto la
medesima materia, o anche in contrasto, con conseguente pregiudizio
dell'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro
coerenti rispetto al singolo soggetto richiedente protezione e che
siano comprensibili.
Infine, la censurata normativa appare violare l'art. 3 Cost. e
risultare manifestamente irragionevole anche alla luce del fatto che
essa non si riferisce alla competenza relativa alle convalide e
proroghe di tutti i provvedimenti amministrativi di trattenimento,
atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti di
trattenimento/proroga degli stranieri extracomunitari finalizzati
all'espulsione sono rimasti alla competenza del Giudice di Pace ai
sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 e che la
competenza delle convalide dei trattenimenti degli stranieri
cittadini comunitari sono rimaste di competenza delle Sezioni
specializzate del Tribunale in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio
2007 n. 30.
Il che implica che tre distinte autorita' giudiziarie siano
competenti in relazione ai provvedimenti di convalida dei
trattenimenti che, per quanto abbiano destinatari e/o presupposti
differenti, hanno tutti ad oggetto misure amministrative di
temporanea restrizione della liberta' personale dello straniero in
funzione di uno scopo comune, quello di assicurare l'interesse dello
Stato ad una effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione di
stranieri dal territorio e possono anche riferirsi allo stesso
soggetto (extracomunitario destinatario sia di un trattenimento ai
fini di espulsione che di trattenimento ai fini dell'esame della
domanda di protezione internazionale).
In specie, e' ravvisabile una disparita' di trattamento tra il
cittadino comunitario e quello extracomunitario, e cio' sia ove la
Corte di Appello sia ritenuta organo piu' qualificato rispetto al
Tribunale, in quanto autorita' giudiziaria di secondo grado, con
disparita', in questo caso, a detrimento dello straniero comunitario,
sia ove si ritenga il Tribunale organo piu' qualificato in ragione
della sua specializzazione, in tal caso a scapito dello straniero
extracomunitario.
A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare
lo spostamento di competenza in esame, deve osservarsi come
l'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e
inscindibile delle questioni attinenti all'immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione
europea, creando ingiustificate disparita' di trattamento tra chi
vede il proprio decreto di trattenimento convalidato dal Giudice di
Pace, chi lo vede convalidato dal Tribunale specializzato - in
entrambi i casi giudici civili operanti secondo procedure civili-, e
chi lo vede convalidato dalla Corte di Appello quale giudice penale.
Con l'ulteriore irragionevolezza che, ai sensi del novellato
comma 6 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98, sono
attribuiti alla competenza della Corte di cassazione penale per i
motivi di cui all'art. 606 C.p.p. e secondo la procedura della legge
69/2005 tanto i provvedimenti di convalida emessi dalla Corte di
appello penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale,
quanto quelli di convalida finalizzati all'espulsione emessi dal
Giudice di Pace Ulteriore irragionevolezza e' legata al fatto che la
nuova normativa ha assegnato alle Corti di Appello penali la
competenza a provvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili
che dispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei
richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di
"riesame" dei trattenimenti, che, secondo la giurisprudenza di
legittimita' della Cassazione civile, espressasi prima
dell'approvazione delle norme censurate, vanno introdotti e decisi
nelle forme del procedimento camerale ex art. 737 codice di procedura
civile e sono di competenza della Sezione specializzata del Tribunale
in composizione collegiale (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n.
2457).
Sicche' non e' chiaro se anche tali procedimenti siano diventati
di competenza della Corte di Appello penale e secondo quale
procedura, nonche' se vi sia incompatibilita', secondo le norme
processuali penali, tra il giudice che ha provveduto sulla convalida
e/o sulla proroga del trattenimento e il collegio che decide sul
riesame.
3.3. Rispetto all'art. 13 Cost
Le norme degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015
imporrebbero a questo giudice, ove decidesse di convalidare il
provvedimento del Questore, ritenendolo adottato in presenza dei casi
previsti dalla legge, di convalidare una limitazione della liberta'
personale dello straniero richiedente protezione internazionale in
violazione dell'art. 13 Cost.
Infatti, e' indubbio che il trattenimento dello straniero presso
i centri di permanenza temporanea e assistenza e' misura incidente
sulla liberta' personale, che non puo' essere adottata al di fuori
delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione. Come ha gia' chiarito
la Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001, «se si ha
riguardo al suo contenuto, il trattenimento e' quantomeno da
ricondurre alle "altre restrizioni della liberta' personale», di cui
pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal
comma 7 dell'art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della
forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Si
determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non
sia disgiunto da una finalita' di assistenza, quella mortificazione
della dignita' dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di
assoggettamento fisico all'altrui potere e che e' indice sicuro
dell'attinenza della misura alla sfera della liberta' personale. Ne'
potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione
subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela
di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi
pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici
e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di
sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori
incontrollati, non puo' risultarne minimamente scalfito il carattere
universale della liberta' personale, che, al pari degli altri diritti
che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in
quanto partecipi di una determinata comunita' politica, ma in quanto
esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina
dell'istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, la'
dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell'art. 13,
terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in
esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento
dell'autorita' di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro
quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e che, se questa non lo
convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni
effetto".
Ed allora, con riferimento alle specifiche norme di legge che
vengono in considerazione nel presente giudizio, quelle degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015, riguardanti il
trattenimento del richiedente protezione internazionale, deve
rilevarsi come esse non siano conformi all'art. 13 comma 2 Cost., dal
momento che la legge disciplina i casi in cui sia possibile la
limitazione della liberta' personale, ma non anche le modalita' di
esecuzione di tale restrizione sia al momento in cui viene disposta,
che, soprattutto, durante il tempo della sua esecuzione e non
consente un controllo giurisdizionale pieno circa la legittimita'
della misura restrittiva della liberta' personale durante la sua
effettiva esecuzione e per il corso della stessa.
Non e' infatti rispettata la riserva di legge di cui all'art. 13
Cost. in riferimento ai modi di limitazione della liberta' personale
degli stranieri richiedenti protezione internazionale trattenuti nei
centri di permanenza.
Le condizioni di permanenza dello straniero trattenuto sono
delineate in modo assai sintetico e generico dall'art. 7 decreto
legislativo n. 142/2015, che prevede che il richiedente e' trattenuto
nei centri con modalita' che assicurano la necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo le disposizioni di cui
all'art. 14 del T.U. decreto legislativo n. 286/98 e all'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive
modificazioni.
Inoltre, l'art. 7 citato prevede che e' assicurata in ogni caso
una sistemazione separata nonche' il rispetto delle differenze di
genere, che ove possibile e' assicurata l'unita' del nucleo
familiare, e' assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta, la
liberta' di colloquio all'interno del centro con i rappresentanti
dell'UNHCR, i familiari, gli avvocati che assistono lo straniero, i
ministri di culto, secondo le direttive del Ministero dell'interno;
prevede che per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per
ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri,
l'accesso ai centri puo' essere limitato, purche' non impedito
completamente secondo le direttive del Ministero dell'interno.
L'art. 21 del regolamento testualmente prevede: 1. Le modalita'
del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la liberta' di colloquio
all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in
particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i
ministri di culto, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica,
ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto
divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. 2. Nell'ambito
del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i
servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la
liberta' del culto nei limiti previsti dalla Costituzione. 3. Allo
scopo di assicurare la liberta' di corrispondenza anche telefonica
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione alle spese
da parte del centro. 4. Il trattenimento dello straniero puo'
avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea
individuati ai sensi dell'art. 14, comma 1, del testo unico, o presso
i luoghi di cura in cui lo stesso e' ricoverato per urgenti
necessita' di soccorso sanitario. 5. Nel caso in cui lo straniero
debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio
giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso
la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le
procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il
rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della
forza pubblica. 6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi
motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il
questore puo' autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per
il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne
dispone l'accompagnamento. 7. Oltre al personale addetto alla
gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al
giudice competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri
possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta' sociale,
ammessi a svolgervi attivita' di assistenza a norma dell'art. 22
ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati
con il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro. 8. Le
disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del
centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire
l'incolumita' delle persone, nonche' quelle occorrenti per
disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per
le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e
sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal
prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni
recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza
delle modalita' di trattenimento alle finalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del testo unico. 9. Il questore adotta ogni altro
provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine
pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle
persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per
impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per
ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il
questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza,
richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del
personale del centro che sono tenuti a fornirla".
Dunque, le modalita' di esecuzione della misura limitativa della
liberta' personale non sono precisamente disciplinate dalla legge, ma
da una fonte normativa secondaria, la quale, a sua volta, lascia
ampia discrezionalita' all'autorita' amministrativa circa l'effettiva
adozione delle modalita' esecutive anche rispetto al concreto
esercizio del diritto alla corrispondenza, alle telefonate, alle
visite e ai colloqui, che possono essere discrezionalmente e senza un
controllo giudiziario limitate sino a vanificare, di fatto, detti
diritti all'interno del centro.
Inoltre, l'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 si discosta
dall'accezione del termine 'convalida' cosi' come prevista dall'art.
13 della Costituzione. Secondo la disposizione costituzionale, la
convalida e' destinata a ratificare un provvedimento gia' adottato e
che in mancanza del controllo giurisdizionale non puo' avere
validita'.
A differenza di quanto avviene in ambito penale, nel procedimento
in esame non e' previsto che il provvedimento che dispone la
restrizione della liberta' sia distinto e autonomo rispetto a quello
soggetto alla convalida e non e' previsto che il giudice, ove,
ritenga possibile un minor sacrificio della liberta' personale,
risultando adeguata e congrua una delle misure alternative al
trattenimento nel centro, applichi direttamente una di tali misure
previste dall'art. 14 comma 1-bis del decreto legislativo n. 286/98,
non consentendo, quindi, di valutare la effettiva necessita' della
massima compressione della liberta' personale e della
proporzionalita' della stessa e di applicare, ove possibile, una
misura meno gravosa. Ne', successivamente alla convalida, appare
possibile per il giudice far cessare il trattenimento, allorche' ne
venissero meno i presupposti o qualora esso si protraesse oltre i
termini.
Le disposizioni appaiono quindi in contrasto con l'art. 13 Cost.,
anche perche', come chiarito dalla giurisprudenza della Corte del
Lussemburgo (Corte di giustizia UE, Grande sezione, 8 novembre 2022,
cause riunite C-704/20 e C-39/21), il legislatore dell'Unione non si
e' limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma ha altresi'
introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire
l'esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta
all'autorita' giudiziaria competente di liberare l'interessato, se
del caso dopo un esame d'ufficio, non appena risulti che il suo
trattenimento non e', o non e' piu', legittimo.
3.3. Rispetto all'art. 24 e 111 Cost
Le norme dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2014 e del
richiamato art. 14 comma 4 decreto legislativo n. 286/98, in
riferimento alle disposizioni processuali relative allo svolgimento
del giudizio di convalida e di proroga del trattenimento di
richiedenti protezione internazionale, sono anche in contrasto con
gli articoli 24 e 111 Cost., laddove esse non prevedono una effettiva
tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi di arresto in
flagranza di reato e di fermo ai sensi degli articoli 386 e 104
C.p.p., al soggetto richiedente protezione e trattenuto nel centro
non viene riconosciuto il diritto, ove non nomini un difensore di
fiducia, di essere immediatamente assistito da un difensore di
ufficio, gia' al momento in cui il Questore dispone il trattenimento,
giacche' la nomina e' prevista soltanto ad opera del giudice, quando
questi, ricevuto il provvedimento di trattenimento, fissi l'udienza
di convalida.
Dal momento che tale udienza viene fissata ad horas
immediatamente dopo - attesa la necessita' di rispetto del termine
perentorio di 48 ore, spesso il trattenuto non ha contezza della
nomina del difensore di ufficio e non puo' avere alcun colloquio con
il difensore nominato prima dell'udienza, sicche' lo stesso difensore
non e' in grado, prima dell'udienza di convalida, di poter avere
contezza della situazione del proprio assistito.
Anche perche', inoltre, non e' previsto, a differenza di quanto
disposto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 271/89, che, al
momento della nomina siano contestualmente comunicati al trattenuto
il nominativo del difensore di ufficio e i suoi recapiti anche
telefonici e telematici; ne' e' previsto, come disposto dall'art. 104
C.p.p., che il trattenuto abbia il diritto di conferire con il
difensore fin dall'inizio del misura privativa delle liberta'
personale e che abbia diritto all'assistenza dell'interprete, ove non
conosca la lingua italiana, anche per poter conferire con il
difensore. Inoltre, anche le modalita' di nomina del difensore di
fiducia da parte del soggetto trattenuto appaiono limitative
dell'effettivo diritto di difesa, giacche' prescrivono che il
difensore di fiducia sia munito di procura speciale e, dunque, non
consentono la nomina del difensore mediante dichiarazione orale al
Questore che ne dispone il trattenimento. Cio' implica che, al fine
di poter effettivamente nominare il difensore, il trattenuto debba
incontrare lo stesso e conferirgli per iscritto la procura speciale,
con cio' pregiudicando la possibilita' di un accesso rapido ed
effettivo alla difesa di fiducia, ovvero che il difensore - come nel
caso in esame- depositi una semplice procura alle liti, rilasciata in
data antecedente al trattenimento disposto e prima dell'insorgenza
del procedimento di convalida.
In definitiva, le norme censurate non consentono un pieno,
effettivo ed immediato accesso alla difesa, di ufficio o di fiducia;
ne' assicurano la possibilita' di avere, nei ristretti tempi della
convalida e considerando, oltretutto, le difficolta' linguistiche,
una interlocuzione con il proprio difensore prima dell'udienza; e, di
conseguenza, non consentono al difensore di poter preparare una
adeguata difesa.
Esse, dunque, non consentono lo svolgimento del procedimento di
convalida in modo da assicurare alle parti un effettivo
contraddittorio e una parita' tra le stesse, posto che il Questore,
che puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di
funzionari appositamente delegati, e' a conoscenza della condizione
del soggetto e dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali
gia' emessi e che lo riguardano, mentre non lo e' il difensore, che
nominato in modo estemporaneo per l'udienza si trova ad assistere un
soggetto di cui nulla conosce e con cui non ha potuto interloquire.
Peraltro, non e' neppure previsto il diritto del trattenuto a
interloquire e colloquiare con il difensore prima dell'udienza di
convalida e neppure in udienza cio' e' possibile, dato che il
trattenuto partecipa all'udienza a distanza, mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula e il centro e, spesso, si trova anche
fisicamente lontano dal suo difensore - come nel caso in esame- ed in
presenza del solo funzionario della Questura; e non e' previsto
dall'attuale normativa neppure che possa avere una comunicazione
riservata con il suo difensore durante l'udienza, come e' invece
assicurato agli imputati detenuti che partecipano alle udienze penali
mediante videoconferenza.
Ed ancora, l'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 286/98,
richiamato dall'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015, neppure
prevede il diritto del trattenuto, in esito all'udienza, di ricevere
la notifica del provvedimento con cui il Giudice abbia deciso in
ordine alla convalida e, tantomeno, di ricevere il provvedimento
tradotto nella lingua di origine, ovvero in una lingua a lui nota.
Con ulteriore pregiudizio di un effettivo diritto di difesa.
Infine, gli articoli 6 e 14 citati, a differenza di quanto
avviene per l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo di cui
all'art. 392 C.p.p., non prevedono che dell'udienza di convalida del
trattenimento sia dato avviso al pubblico ministero e, in specie,
avuto riguardo alla disposta competenza della Corte di Appello, al
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello;
sicche' non prevedono la possibilita' di partecipazione all'udienza
del Procuratore generale, che pure e' prevista nei procedimenti di
convalida dei mandati di arresto europeo, cui il legislatore sembra
essersi ispirato, con pregiudizio per la posizione del trattenuto.
Questi, infatti, non puo' giovarsi della garanzia che la
partecipazione al procedimento del Procuratore generale
assicurerebbe, quale organo indipendente e imparziale, ai fini: di
una maggiore verifica della legittimita' dell'operato della Questura
che ha disposto ed eseguito il trattenimento; dell'acquisizione e
deposito in giudizio di atti che siano utili a valutare la
sussistenza dei presupposti della convalida e che la Questura non
abbia allegato, non avendovi interesse e non avendo un dovere di
svolgere accertamenti e acquisire atti che siano anche nell'interesse
del trattenuto.
Ne consegue un inedito sistema processuale penale, in contrasto
con i principi del giusto processo, nel quale non e' il magistrato
del pubblico ministero, autonomo e indipendente da ogni altro potere
ai sensi dell'art. 104 Cost., ma il Ministero dell'interno la parte
pubblica del procedimento di convalida.
Ne discende un sistema processuale, sotto piu' profili, del tutto
irragionevole e lesivo del diritto di difesa e di quello del giusto
processo di cui agli art. 24 e 111 Cost.
P. Q. M.
La Corte nella persona del Consigliere di turno
visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
solleva questione di legittimita' costituzionale, in relazione
agli articoli 77, comma 2 Cost., 72 comma 1 e 111 Cost., nonche' agli
articoli 3, 13, 24, 111 Cost., degli articoli 16, 17, 18, 18-bis e 19
del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge
n. 187/2024 e dei novellati articoli 5-bis decreto-legge n. 13/2017,
convertito con modificazione dalla legge n. 46/2017, e 6 e 7 decreto
legislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo n. 286/98,
quest'ultimo in quanto richiamato dal citato art. 6, nella parte in
cui:
- attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di
convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero di paesi
extracomunitari richiedente protezione internazionale e in tema di
proroga dei trattenimenti ai sensi dell'art. 6, 6-bis e 6-ter decreto
legislativo n. 142/2015 e dell'art. 10-ter comma 3 decreto
legislativo n. 286/98 , nonche' per la convalida delle misure
adottate ai sensi dell'art. 14 comma 4 decreto legislativo n.
142/2015 alla Corte di Appello di cui all'art. 5-bis decreto-legge n.
13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, invece che
alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, istituita presso il Tribunale distrettuale,
- non disciplinano i modi del trattenimento degli stranieri
richiedenti protezione internazionale, non consentono al giudice
competente alla convalida di disporre misure alternative e di
revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono
decorsi i termini di durata,
- non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di
difesa, la partecipazione del pubblico ministero e lo svolgimento del
procedimento secondo i principi del contraddittorio e del giusto
processo.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig.
Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del
Senato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosi' deciso in Lecce all'esito della Camera di consiglio del
21 maggio 2025
Il Consigliere: Minerva