Reg. ord. n. 102 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Corte d'appello di Lecce del 02/05/2025
Tra: Questura di Brindisi C/ A. A.
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., in luogo dell’attuale procedura di impugnazione – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe – Irragionevole compressione del diritto di difesa con riferimento alla procedura di impugnazione per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento – Contrasto con il diritto a un ricorso effettivo che, anche sulla base del diritto convenzionale ed eurounitario, deve essere assicurato alle parti e, in particolare, al richiedente protezione internazionale trattenuto.
Norme impugnate:
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 3 Co. 1
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 16 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto-legge del 17/02/2017 Num. 13 Art. 5
legge del 13/04/2017 Num. 46
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 5
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 8
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 10 Co. 3
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 18 Co. 1
legge del 09/12/2024 Num. 187
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 14 Co. 6
decreto-legge del 11/10/2024 Num. 145 Art. 19
legge del 09/12/2024 Num. 187
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 10 Co. 3
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Costituzione Art. 25 Co. 1
Costituzione Art. 77 Co. 2
Costituzione Art. 102 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 6 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 18 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47 Co.
direttiva UE Art. 26 Co.
direttiva UE Art. 9 Co.
Camera di Consiglio del 17 novembre 2025 rel. SAN GIORGIO
Testo dell'ordinanza
N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 maggio 2025
Ordinanza del 2 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel
procedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro A. A.
.
Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la
convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e
6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3,
quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la
convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a
norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza
di fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata
al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del
respingimento o dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza
giurisdizionale alla corte d'appello, di cui all'art. 5, comma 2,
della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore
che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in
composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il
tribunale distrettuale - Impugnazione del provvedimento emesso
dalla corte d'appello con ricorso per cassazione a norma dell'art.
14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. e con
applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale
n. 39 del 2025, delle disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4, della
legge n. 69 del 2005 - Omessa previsione dell'impugnabilita' con
ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti
cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica -
Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della predetta
disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge n. 187 del 2024.
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in
materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e
assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi
migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.
(GU n. 23 del 04-06-2025)
Il consigliere di turno dott. Giuseppe Biondi, Letti gli atti del
procedimento in epigrafe indicato e sciogliendo la riserva assunta
all'odierna, udienza del 2 maggio 2025
Osserva
1. Premessa e svolgimento del procedimento.
In data...la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi
dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, la proroga del
trattenimento nei confronti di A. A., nato in ... il ...,
trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri
di Restinco (BR) dal Questore di Brindisi in data ... ai sensi
dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 e convalidato
da questa Corte con decreto dell'8 marzo 2025.
Invero, l'A., che si trovava trattenuto nel CPR di Restinco ai
sensi dell'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 con decreto del
Questore di Napoli del ..., convalidato dal giudice di pace di
Brindisi con decreto del ..., presentava domanda di protezione
internazionale in data ..., ritenuta pretestuosa, sicche' ne veniva
disposto l'ulteriore trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3,
decreto legislativo n. 142/2015 da parte del Questore di Brindisi,
convalidato, come detto, da questa Corte con decreto dell'8 marzo
2025.
Con atto del ... la Questura di Brindisi, come detto, ha
richiesto la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma
5, decreto legislativo n. 142/2015, ritenendo la permanenza dei
relativi presupposti. In particolare, essendo il cittadino stranero
ricorrente avverso la decisione della Commissione territoriale di
Lecce ed essendo il ricorso ancora pendente.
All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,
avv. Bartolo Gagliani del Foro di Brindisi, nonche' il rappresentante
della Questura di Brindisi, ritenuta la propria competenza sulla
richiesta di proroga, questo Consigliere ha riservato la propria
decisione nei termini di legge.
2. In punto di rilevanza della questione.
2.1. Premessa
Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata di ufficio nell'ambito di un giudizio
avente ad oggetto la richiesta di proroga del trattenimento di A. A.,
avanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 5,
decreto legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile,
come affermato dalla Corte costituzionale (vedi Corte costituzionale
n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in diritto, che richiama Corte
costituzionale n. 137/2020, punto 2.1. del Considerato in diritto).
Invero, questo Consigliere non si e' pronunciato sulla richiesta
(che, come e' noto, a pena di illegittimita', deve essere formulata
prima della scadenza del termine iniziale o prorogato - vedi
Cassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere
disposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla
richiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939
-), ma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di
legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio. Orbene,
quando il giudice dubiti della legittimita' costituzionale delle
norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida,
ovvero, come nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del
potere di proroga di un trattenimento, il cui esercizio e' soggetto a
termini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che
dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero
dal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di
legge (si veda, con riguardo a questione di legittimita'
costituzionale sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai
sensi dell'art. 309 c.p.p., Cassazione pen. sez. F., 11 agosto 2015,
n. 34889), non puo' essere di ostacolo al promovimento della relativa
questione di legittimita' costituzionale.
Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di
legittimita' costituzionale si sottopone a scrutinio di
costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione
di urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei
provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei
richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la
ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione circa
i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di
esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonche'
l'idoneita' ad assicurare l'effettiva tutela del diritto di difesa.
La conseguenza dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali
mossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l'Autorita'
giudiziaria competente in materia e nel ricorso per cassazione
proposto ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile il
rimedio avverso il provvedimento di convalida.
2.2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento
applicabile nel presente procedimento.
Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,
recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di
caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione
internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali»,
al capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (articoli
16, 17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3,
comma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla
legge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di
appello avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate,
ai sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli
aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma
1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati
a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria
formazione almeno annuale nella materia della protezione
internazionale. L'art. 17 aveva apportato modifiche al decreto
legislativo n. 25/2008 e l'art 18 aveva a sua volta apportato
modifiche al decreto legislativo n. 150/2011.
Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 le
disposizioni di cui al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati
ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato convertito con modifiche
dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede
di conversione, l'art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato
modificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e' stata modificata
la rubrica dell'articolo («modifica all'art. 3 e introduzione
dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»).
Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso la modifica dell'art. 3,
comma 1, lettera d) decreto-legge n. 13/2017, convertito con
modifiche dalla legge n. 46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis nel
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n.
46/2017, e' stata sostanzialmente sottratta alle sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite
presso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti
aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli
articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e
dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n.
286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi
dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e'
stata, invece, attribuita alle Corti di appello di cui all'art. 5,
comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il
Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che
giudicano, peraltro, in composizione monocratica.
L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti
modifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e' stato
modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per
adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello.
E' previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e'
adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o
deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo, alla Corte di
appello di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,
convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017. All'ultimo periodo
dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole
«al tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla
corte d'appello competente». Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis che prevede
che contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso
ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto
legislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell'art. 6, decreto legislativo
n. 142/2015 le parole «del tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «della corte d'appello». All'art. 14,
comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le
parole «il tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la
corte d'appello».
Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge
n. 145/2024, ha inserito l'art. 18-bis, rubricato «modifiche agli
articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte
d'appello»; inoltre, prevede all'art. 14, comma 6, decreto
legislativo n. 286/1998, al primo periodo l'aggiunta, in fine, delle
seguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per
i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606
del codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l'aggiunta
del seguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,
della legge 22 aprile 2005, n. 69».
Infine, l'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato
modificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi
presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'articolo, comma 3-bis, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del
decreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una
variazione di non poco momento in punto di attribuzione della
competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto
la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis,
6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma
3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per
la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6,
del decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata sottratta alle
sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali, per essere attribuita alle
Corti di appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005,
nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il
provvedimento oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in
composizione monocratica. Il relativo provvedimento e' impugnabile
con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, decreto
legislativo n. 286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende il
provvedimento, e' proponibile entro cinque giorni dalla
comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del
codice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,
della legge n. 69/2005.
Peraltro, la competenza cosi' determinata ha avuto efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per
effetto dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato
dalla legge n. 187/2024.
Non e' piu' previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello
di curare la propria formazione annuale nella materia della
protezione internazionale.
2.2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025.
Giova evidenziare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come
modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.
187/2024, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.
142/2015, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero
2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla
legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia
all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005,
anziche' ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.
Invero, ai fini di assicurare l'effettivita' del contraddittorio
nel giudizio di legittimita' relativo ai procedimenti di impugnazione
dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della
proroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis,
6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma
3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per
la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6,
del decreto legislativo n. 142/2015, la Corte ha inteso intervenire
nei sensi di cui decreto legislativo al su esposto dispositivo.
Per effetto dell'intervento «sostitutorio», il processo di
cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento
della persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di
appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il
giudizio e' instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni
dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera a), b) e c)
dell'art. 606 c.p.p.; il ricorso, che non sospende l'esecuzione della
misura, e' presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha
emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di
cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque
entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e
agli atti del procedimento; la Corte di Cassazione decide con
sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all'art. 127 codice di procedura penale e, quindi, in un'adunanza
camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico
ministero e il difensore; l'avviso alle parti deve essere notificato
o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza e la decisione e'
depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione;
qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la
Corte di cassazione provvede al deposito della motivazione non oltre
il secondo giorno dalla pronuncia.
2.2.2. Le incertezze relative all'attribuzione della materia al
settore civile o a quello penale.
Come evidenziato dal CSM nel suo parere consultivo, reso con
delibera del 4 dicembre 2024, la novella legislativa attribuisce alla
Corte di appello, normalmente giudice di secondo grado, la competenza
in ordine alle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono
o prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione
internazionale, che costituiscono procedimenti incidentali
nell'ambito del complesso procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo o alla protezione internazionale sussidiaria, che resta,
invece, attribuito al Tribunale distrettuale specializzato in materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea. Peraltro, il riferimento, per
l'individuazione del magistrato della Corte di appello competente,
all'art. 5 comma 2 della legge n. 69/2005, genera ulteriore
confusione, poiche', se risulta effettuato per identificare la
competenza territoriale, si tratterebbe di richiamo inutile, visto
che la stessa norma individua territorialmente la Corte di appello
competente in base al Questore che ha adottato il provvedimento da
convalidare. Al contrario, se risulta effettuato per individuare uno
specifico settore o Sezione della Corte di appello che si deve
occupare della materia, risulta un richiamo del tutto generico,
poiche' non e' chiaro se per legge si e' attribuita la competenza a
provvedere al settore penale della Corte, normalmente competente a
provvedere sui MAE.
Secondo l'interpretazione fatta propria sia dal massimario della
Cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimita'
(vedi sentenza I Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967), il legislatore
avrebbe attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la
materia (oltre che alle Sezioni penali della Corte di legittimita').
Tuttavia, come emerge dalla delibera del CSM del 19 marzo 2025,
ricognitiva in ordine alle ricadute organizzative sulle Corti di
appello in seguito allo spostamento delle competenze in materia di
convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti
protezione internazionale, sono state adottate dalle Corti di appello
misure organizzative diverse, che prevedono, per lo piu',
l'attribuzione tabellare della nuova materia al settore civile in via
esclusiva e, dove istituita, alla sezione gia' incaricata della
trattazione della materia dell'immigrazione e della protezione
internazionale, ovvero in alcuni casi il coinvolgimento dei
Consiglieri del settore penale o sotto forma di applicazione, ovvero
come inserimento nel turno delle convalide, ovvero ancora come
attribuzione della materia alle Sezioni penali con trattazione
secondo la turnazione MAE. La Prima Presidente della Corte di
cassazione, con provvedimento di variazione tabellare adottato in
data 16 gennaio 2025, ha assegnato la trattazione dei ricorsi alla
Prima Sezione penale. Il CSM ha espressamente previsto la tendenziale
approvazione in questa prima fase di tutte le variazioni tabellari,
in attesa che si consolidi, in ambito giurisdizionale, un'unica
opzione interpretativa, circa l'attribuzione della materia al settore
civile o al settore penale. Pertanto, presso le Corti di appello,
convivono sia sistemi organizzativi tabellari in cui la materia de
qua e' attribuita in via esclusiva ai consiglieri addetti al settore
civile, sia sistemi in cui e' attribuita in via esclusiva ai
consiglieri addetti al settore penale ovvero sia ai consiglieri
addetti al settore civile che a quelli addetti al settore penale,
sebbene il rito previsto per il procedimento di convalida sia quello
di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015, che
richiama a sua volta l'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, e
dunque un procedimento che segue il processo civile telematico,
mediante l'utilizzo di consolle civile. D'altra parte, non va
dimenticata l'esistenza dell'istituto «pretorio» del riesame del
trattenimento dello straniero (Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2017,
n. 22932), la cui domanda va introdotta nelle forme del procedimento
camerale ex art. 737 c.p.c., sicche' per il principio della
concentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al
giudice della convalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3
febbraio 2021, n. 2457). Dunque, stante lo spostamento della
competenza in esame, tale domanda dovra' essere necessariamente
rivolta, per lo straniero richiedente protezione internazionale, alla
Corte di appello, e cio' rende ulteriormente incerta l'attribuzione
della materia al settore civile o al settore penale.
Presso la Corte di appello di Lecce e' stata prevista variazione
tabellare attributiva della materia delle convalide dei provvedimenti
questorili di trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei
richiedenti protezione internazionale a tutti i consiglieri della
Corte, secondo un turno settimanale (variazione tabellare n. 2 dell'8
gennaio 2025). Lo scrivente consigliere e' tabellarmente addetto al
settore penale, inserito nella Prima Sezione penale della Corte e
nella Corte di assise di appello. Tuttavia, in virtu' della suddetta
variazione tabellare, e' assegnatario, secondo un turno settimanale,
della materia delle convalide dei provvedimenti questorili di
trattenimento o di proroga dei trattenimenti dei richiedenti
protezione internazionale.
2.3. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
alla luce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n.
145/2024 convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024.
L'intervento normativo di urgenza, che ha portato
all'attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad
oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore
dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale alle Corte di appello,
individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027,
convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra
l'altro, in composizione monocratica, nonche' all'impugnabilita' del
relativo provvedimento con ricorso per cassazione da proporre entro
cinque giorni dalla comunicazione per i motivi di cui all'art. 606,
lettera a), b) e c) codice di procedura penale (con conseguente
applicazione dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 9/2005) risulta
di dubbia ragionevolezza, tenuto conto, altresi', come si vedra',
dell'inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello
stesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi
perseguiti dal legislatore.
Facendo proprie le perplessita' gia' manifestate dal CSM nel
parere reso con delibera del 4 dicembre 2024, si evidenzia come non
appaiono intellegibili ne' le ragioni poste a fondamento dell'inedita
sottrazione alle sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali di
procedimenti - quelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei
richiedenti asilo - tipicamente assegnati ai giudici di primo grado e
il loro affidamento, per saltum, alle Corti di appello, ne' i motivi
che hanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di
conversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di
urgenza, e cioe' la reintroduzione del reclamo in appello avverso i
provvedimenti di merito in materia di protezione internazionale.
Se poi la competenza deve intendersi come attribuita alle Sezioni
penali della Corte di appello, tale scelta desterebbe ulteriori
perplessita', poiche' le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti
asilo si inseriscono nel quadro di una procedura amministrativa
originata dalla mera formulazione di una domanda di asilo, secondo le
regole del diritto costituzionale, europeo e nazionale di recepimento
di quest'ultimo; i provvedimenti disposti dal Questore e le relative
proroghe non sono legati alla commissione di reati, ma rispondono
alle diverse esigenze di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto
legislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3, decreto legislativo n.
286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n. 142/2015; la decisione
sul trattenimento ha natura incidentale nell'ambito del complesso
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale
ragione essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei
medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine
alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare
(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,
merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,
sino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna,
rectius necessaria, l'individuazione di un giudice specializzato,
tabellarmente predefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto
a stringenti obblighi formativi.
L'intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e
inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle
relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le
diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi
di limitazione della liberta' personale derivanti dall'accertamento
giurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da
parte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimiliazione che
non vi puo' essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di
trattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di
provvedimenti amministrativi, di per se' estranei ai fatti-reato. Si
e' operata una scissione tra il giudice competente a giudicare nel
merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di
asilo (le sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il
giudice competente a giudicare sulla legittimita' dei trattenimenti
disposti nell'ambito delle medesime procedure di riconoscimento di
tale diritto.
Infine, l'intervento normativo in questione ha frustrato
l'esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi
sulla legittimita' dei trattenimenti.
Come evidenziato dal CSM nel piu' volte citato parere, si e'
trattato di un significativo cambio di prospettiva, difficilmente
comprensibile in presenza di un quadro ordinamentale e processuale
che non aveva sollevato criticita', dimostrando di potere offrire
risposte adeguate alle esigenze di celerita' proprie delle procedure
de quibus e che ha comportato la necessita' di ripensare il
funzionamento delle Corti di appello, con le confusioni organizzative
sopra rappresentate.
Non va taciuta, poi, l'irragionevole compressione dei diritti
difensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di
impugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile con
ricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti (cinque giorni
dalla comunicazione del provvedimento) e per motivi (quelli di cui
all'art. 606, lettera a), b) e c) c.p.p.) nella sostanza non
proponibili se non quello di violazione di legge (piu' che altro
riconducibile all'art. 111, comma 7, Cost.).
E' rilevante, pertanto, la questione della conformita' di tale
sistema scaturito dalle modifiche apportate dagli articoli 16, 18,
18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche
dalla legge n. 187/2024, in primis, all'art. 77, comma 2, Cost.;
quindi, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, Cost.; infine, agli
articoli 3, 10, comma 3, e 24 della Costituzione, nonche' agli
articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art.
5, §§ 1 lettera f) e 4, CEDU, e agli articoli 9 della direttiva
2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. In punto di non manifesta infondatezza della questione.
3.1. Rispetto all'art. 77, comma 2, della Costituzione.
Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato emesso in mancanza di quei
casi straordinari di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77,
comma 2 della Costituzione.
Come e' noto, per costante giurisprudenza della Corte
costituzionale (vedi da ultimo Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte
costituzionale n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di
fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di validita' dell'adozione di tale atto, la
cui mancanza configura un vizio di legittimita' costituzionale del
medesimo, che non e' sanato dalla legge di conversione, la quale, ove
intervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo
(ex plurimis, sentenze n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n. 93 del
2011, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995). Il
sindacato resta, tuttavia, circoscritto alle ipotesi di «mancanza
evidente» dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza
o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis, sentenze n. 186
del 2020, n. 288 e n. 97 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018, n.
236 e n. 170 del 2017): cio', al fine di evitare la sovrapposizione
tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di
conversione) e il controllo di legittimita' costituzionale (sentenze
n. 186 del 2020, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010 e n. 171 del 2007).
L'espressione, usata dall'art. 77 della Costituzione, per indicare i
presupposti della decretazione d'urgenza e' connotata, infatti, da un
«largo margine di elasticita'» (sentenza n. 5 del 2018), onde
consentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a
una pluralita' di situazioni per le quali non sono configurabili
rigidi parametri (sentenze 137 del 2018 e n. 171 del 2007). Tutto
cio' premesso, occorre verificare, alla stregua di indici intrinseci
ed estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno
la carenza del requisito della straordinarieta' del caso di
necessita' e d'urgenza di provvedere (Corte costituzionale n.
171/2007). L'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di
responsabilita' che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77
della Costituzione - non puo' essere sostenuta dall'apodittica
enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza,
ne' puo' esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della
disciplina che e' stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale
n. 171/2007 e n. 128/2008).
Cio' detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e'
alcuna motivazione delle ragioni di necessita' e urgenza del
provvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute
nel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria
necessita' e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in
Italia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori
stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e
603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). Il
decreto-legge, come visto, aveva attribuito alla Corte di appello,
sostanzialmente, di nuovo la competenza in tema di impugnazione dei
provvedimenti emanati dal Tribunale specializzato nella materia della
protezione internazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi,
previsto un obbligo per i giudici della Corte addetti alla
trattazione del reclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale
di corsi di formazione nella materia della protezione internazionale.
Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di
conversone A.C. 2888, veniva presentato l'emendamento n. 16.4
proposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei
deputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16,
17, 18, nonche' l'inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla
lettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in
forma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni
della relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base
dell'emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di
voto contrarie dei parlamentari dell'opposizione (interventi degli
On.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini, S. Bonafe',
G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX
Legislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente,
bollettino di mercoledi' 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con
l'approvazione dell'emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal
resoconto stenografico dell'intervento nell'Assemblea di Montecitorio
emerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli
articoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede
referente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui
all'art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di appello
la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e
proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale
disposti dal Questore.
La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,
quindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei
provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella protezione
internazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello (che giudica
in composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere
piu' alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia
della protezione internazionale. Di fatto, con riguardo ai
procedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di proroga
dei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto la
sottrazione alle sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali,
per attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore
penale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare, e'
previsto per la Corte di appello di Lecce), i cui magistrati non
hanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai quali non
e' prevista, come per i magistrati del Tribunale, alcuna necessita'
di specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. E'
stata prevista, poi, l'impugnazione del provvedimento con ricorso per
cassazione, esperibile nel ristretto termine di cinque giorni, per i
motivi di cui all'art. 606, lettera a), b) e c) del codice di
procedura penale. E tutto questo senza alcuna motivazione circa le
ragioni straordinarie di necessita' e urgenza che giustificano tale
spostamento di competenza e la nuova modalita' di impugnazione del
provvedimento. Invero, non solo il decreto-legge n. 145/2024, come
visto, non le esplicita, ma non risultano ricavabili neppure dai
lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge di
conversione n. 187/2024 (relazioni, interventi dei parlamentari,
dossier e altro). A dimostrazione della confusione regnante, non puo'
che sottolinearsi come l'originaria previsione del decreto-legge n.
145/2024, circa l'attribuzione alla Corte di appello delle competenze
in tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale
specializzato nella materia della protezione internazionale, sia
stata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla piu'
limitata competenza della Corte di appello a decidere sulle convalide
dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle
relative proroghe, che costituiscono normalmente procedimenti
incidentali rispetto al procedimento principale di accoglimento o
meno della domanda di asilo e protezione internazionale sussidiaria,
e che, certamente, non sono procedimenti di impugnazione. Dunque,
anche l'originaria previsione, che gia' non si fondava su alcuna
ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita', e' stata
stravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta
senza che cio' fosse giustificato da esplicite ragioni di
straordinaria urgenza e necessita'.
Residua, quindi, l'apodittica e tautologica enunciazione
dell'esistenza delle ragioni di necessita' e di urgenza contenuta nel
preambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa neppure
alle disposizioni processuali contenute nel capo IV, da sola
insufficiente a rendere compatibile con il disposto dell'art. 77,
comma 2 della Costituzione l'esercizio dello straordinario ed
eccezionale potere legislativo attribuito al Governo mediante
l'emanazione del decreto-legge.
D'altronde, stride con l'asserita necessita' e urgenza la
previsione contenuta nell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,
mantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della
legge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si
applicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il giorno successivo,
come normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e
neppure nell'ordinario termine di vacatio legis, ma addirittura
decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge.
3.2. Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della
Costituzione.
Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha
affermato quanto segue:
«3.2.- La giurisprudenza di questa Corte ha spesso affrontato
il quesito se una disciplina che determini uno spostamento di
competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia
compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per
legge di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Come questa Corte osservo' sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con
l'espressione «giudice precostituito per legge» si intende «il
giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e
non in vista di determinate controversie». Tale principio, si
aggiunse qualche anno piu' tardi, «tutela nel cittadino il diritto a
una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere,
o, ancor piu' nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare
non sara' un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia'
verificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in
diritto).
La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha sempre
ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la garanzia
del giudice naturale precostituito per legge non sia necessariamente
violata allorche' una legge determini uno spostamento della
competenza con effetto anche sui procedimenti in corso.
La violazione e' stata esclusa, in particolare, in presenza di
una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di
arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. Finalita',
quest'ultima, che gia' la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la
ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per
legge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la
prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare
l'indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa,
ponendolo al riparo dalla possibilita' che il legislatore o altri
giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia' incardinati
innanzi a se'.
3.2.1. - Anzitutto, e' necessario che lo spostamento di competenza
non sia disposto dalla legge in funzione della sua incidenza in una
specifica controversia gia' insorta, ma avvenga in forza di una legge
di portata generale, applicabile a una pluralita' indefinita di casi
futuri.
La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare, ritenne
compatibile con l'art. 25, primo comma, Cost. una riforma legislativa
delle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche con
riferimento alla generalita' dei processi in corso. Il precetto
costituzionale in parola - si argomento' in quell'occasione - «tutela
una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioe', che la
competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia
della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di
arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice
naturale precostituito si verifica, percio', tutte le volte in cui il
giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata
controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione
singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri
soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di la' dei
limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene
rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui
processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in
base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in
questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno
all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una
deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una
determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo
ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice
«naturale» - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile
potere di merito, sostituisce a quello vigente» (punto 2 del
Considerato in diritto).
Tale criterio e' stato mantenuto fermo da questa Corte in tutta
la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle riforme
ordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza, con
effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237 del
2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002 e
n. 152 del 2001).
3.2.2.- In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha
spesso posto l'accento - in particolare laddove la disciplina
censurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in
materia di competenza - sulla necessita' che lo spostamento di
competenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse
stesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state
identificate, ad esempio, nella tutela dell'indipendenza e
imparzialita' del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963,
rispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto),
nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore
accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti
(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2
del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del
1989), ovvero nell'opportunita' di assicurare l'uniformita' della
giurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n.
117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto).
3.2.3.- Infine, e' necessario che lo spostamento di competenza
avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e
precisa dalla legge, si' da escludere margini di discrezionalita'
nell'individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del
1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975,
entrambe punto 3 del Considerato in diritto; ordinanze n. 439 del
1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche
quest'ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge
(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto).
Per contro, la garanzia in esame e' violata da leggi, sia pure di
portata generale, che attribuiscano a un organo giurisdizionale il
potere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il
giudice competente, in relazione a specifici procedimenti gia'
incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del 1968, n. 110 del
1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla composizione
dell'organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche
controversie gia' insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n. 83 del
1998).»
Dunque, affinche' lo spostamento di competenza possa ritenersi
rispettoso del principio del giudice naturale di cui all'art. 25,
comma 1, della Costituzione e' necessario che sia previsto dalla
legge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale.
E' necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia
una giustificazione «costituzionale», specie in un caso, come quello
in esame, in cui l'attribuzione della competenza relativamente alle
convalide dei provvedimenti questorili che dispongono il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale era attribuita in precedenza ad una sezione
specializzata dei Tribunali distrettuali, ad una sezione, cioe',
appositamente istituita per la trattazione, in generale, della
materia della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad
occuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione
internazionale.
In questa ottica, va aggiunta l'assenza totale di motivazioni
esposte, durante l'iter di conversione dell'originario decreto-legge
(che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul
mutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia'
rilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela
del principio di specializzazione dell'organo giudicante, da
ritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui
all'art. 111, comma 1, della Costituzione.
Se la ragione dell'inedita attribuzione di competenza alla Corte
di appello, che e' normalmente giudice di secondo grado, deve essere
ricercata in una presunta affinita' dei procedimenti di convalida dei
provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga
dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i
procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia
giudiziaria in esecuzione dei MAE, come sembrerebbe desumibile dal
riferimento all'art. 5, comma 2 della legge n. 69/2005 contenuto nel
comma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche
dalla legge n. 46/2017, introdotto dall'art. 16 del decreto-legge n.
145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nonche'
dalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta
impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art.
606, lettera a), b) e c) c.p.p.) e il procedimento in Cassazione
segue, ora, il rito previsto dall'art. 22, commi 3 e 4, legge n.
69/2005 (vedi art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come
modificato dall'art. 18-bis, decreto-legge n. 145/2024, convertito
con modifiche dalla legge n. 187/2024, e, quindi, dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 39/2025), deve osservarsi che tale
asserita affinita' non sussiste minimamente.
Invero, alla base del procedimento di convalida previsto
dall'art. 13 della legge n. 69/2005 vi e' l'arresto di una persona,
di iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato
di arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di
un MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione
giudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare avente ad
oggetto un fatto qualificabile come reato. L'arresto viene
convalidato o meno in vista della consegna dell'arrestato allo Stato
che ha emesso il MAE (procedura attiva). E' chiaramente un
procedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi
Corte europea dei diritti dell'uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora
c. Spagna; ma tendenzialmente considerato di natura penale nel
diritto dell'Unione europea, tanto da estendere l'applicazione di
alcune delle direttive «processuali penali» anche al MAE: vedi, ad
esempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato
alle Sezioni penali delle Corti di appello.
Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del
provvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente
protezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento
limitativo della liberta' dello straniero richiedente asilo, che deve
essere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 13
della Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia
non e' stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne' in
ambito nazionale ne' in ambito sovranazionale. Come opportunamente
ricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del
Considerato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente
la materia in questione e' sempre stata ritenuta di natura civile, in
ragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal
trattenimento, giacche', sottolineava la Consulta, «come confermato
dalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240
del 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del
1998 - il cui art. 12, come ricordato, e' confluito nell'art. 14 del
decreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure
amministrative, di per se' estranee al fatto-reato, suscettibili
nondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione
tutela in modo particolare, si e' ritenuto di attribuire la
competenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo,
destinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso
per Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari
(la cosiddetta 'sospensiva'). La scelta a favore del giudice
ordinario civile, quale autorita' giurisdizionale competente a
decidere sul ricorso con l'espulsione, oltre che della legittimita'
della misura di cui all'art. 12, risponde a criteri funzionali e
sistematici». D'altra parte, e' notorio che nelle controversie che
riguardano l'ingresso, la permanenza o l'espulsione di stranieri in
Stati diversi di appartenenza non trova applicazione l'art. 6 CEDU,
ne' sotto il suo aspetto civile ne' in quello penale (Corte EDU,
grande camera, 5 ottobre 2000, Maaouia c.Francia, dove si precisa che
l'art. 1 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
contiene garanzie procedurali applicabili all'allontanamento degli
stranieri). Il trattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto
l'ambito di applicazione dell'art. 5, § 1 lettera f), Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali (vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, grande
camera, 15 dicembre 2016, K. e altri c. Italia), ed e' accettabile -
sottolineava la Corte dei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno
1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli Stati di prevenire
l'immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi
internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra
del 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della CEDU.
Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati di
contrastare i tentativi sempre piu' frequenti di eludere le
restrizioni all'immigrazione non deve privare i richiedenti asilo
della protezione offerta da tali convenzioni, sicche' il
trattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente,
altrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della
liberta' - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello
straniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell'esame
della sua domanda di protezione internazionale - in una privazione
della liberta' personale. A tale riguardo, precisava la Corte di
Strasburgo - punto fondamentale - ieri che, spesso temendo per la
propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche', sebbene la
decisione di disporre il trattenimento debba essere presa
necessariamente dalle autorita' amministrative o di polizia, la sua
convalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei
Tribunali, tradizionali tutori delle liberta' personali, ed il
trattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di
accedere effettivamente alla procedura per la determinazione del suo
status di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea
(Corte di giustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause
riunite C-704/20 e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni
trattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza
della direttiva 2008/115 nell'ambito di una procedura di rimpatrio a
seguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33
nell'ambito del trattamento di una domanda di protezione
internazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel
contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione
verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda,
costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla liberta', sancito
all'art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l'art. 2, lettera h),
della direttiva 2013/33, una misura di trattenimento consiste
nell'isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal testo,
dalla genesi e dal contesto di tale disposizione, la cui portata
puo', peraltro, essere trasferita alla nozione di «trattenimento»
contenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che
il trattenimento impone all'interessato di rimanere in un perimetro
ristretto e chiuso, isolando cosi' la persona di cui trattasi dal
resto della popolazione e privandola della sua liberta' di
circolazione. Orbene, la finalita' delle misure di trattenimento, ai
sensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del
regolamento n. 604/2013, non e' il perseguimento o la repressione di
reati, bensi' la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali
strumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle
domande di protezione internazionale e di trasferimento di cittadini
di paesi terzi.
Dunque, l'eventuale (poiche' sul punto, si ribadisce, non e' dato
rinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge
ovvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione)
asserita affinita' tra procedimento di convalida dell'arresto in
esecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di
convalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o
la proroga del trattenimento del richiedente protezione
internazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova
attribuzione di competenza alle Corti di appello in quest'ultima
materia, che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia
al giudice specializzato costituito dalle sezioni specializzate dei
Tribunali distrettuali per affidarla alle Corte di appello, per
giunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari
organizzativi, alle Sezioni penali delle Corti di appello, senza
alcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte
dei consiglieri delle Corti che saranno chiamati ad occuparsi di
questa materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire
ragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne' persegue
esigenze di rilievo costituzionale. Anzi, l'avere sottratto questa
materia al suo giudice «naturale», e cioe' al giudice appositamente
istituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema
di protezione internazionale, per affidarla ad un giudice, specie se
penale, non specializzato, ne' obbligato a specializzarsi attraverso
un onere di aggiornamento professionale annuale, sembra perseguire
esigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale. Non puo'
tacersi, infatti, che l'art. 102, comma 2, della Costituzione, mentre
vieta l'istituzione di giudici straordinari o giudici speciali,
ammette la possibilita' dell'istituzione presso gli organi giudiziari
ordinari di sezioni specializzate per determinate materie.
Costituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale quella di
mantenere concentrate presso la competente Sezione specializzata,
istituita presso i Tribunali distrettuali, tutte le materie alla
stessa attribuite, riguardanti la protezione internazionale.
Infine la censurata normativa appare violare anche l'art. 3 della
Costituzione.
Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte
costituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti
processuali il legislatore gode di ampia discrezionalita',
censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di
manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del
2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in
diritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto).
A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse
giustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di
rilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve
osservarsi come in tale modo l'intervento legislativo ha inciso sul
carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al
diritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di
assimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti
asilo e le ipotesi di limitazione della liberta' personale derivanti
dall'accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della
commissione di reati da parte di cittadini comunitari o
extracomunitari, assimilazione che non vi puo' essere, riguardando le
convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei
trattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di
per se' estranei ai fatti-reato. Si e' operata una scissione tra il
giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al
riconoscimento del diritto di asilo (le sezioni specializzate dei
Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla
legittimita' dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime
procedure di riconoscimento di tale diritto, benche' la decisione sul
trattenimento abbia natura incidentale nell'ambito del complesso
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per tale
ragione essa e' stata da sempre attribuita alla competenza dei
medesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine
alla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare
(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. La comune
appartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,
merito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,
sino ad oggi, indotto il legislatore e il CSM a ritenere opportuna,
rectius necessaria, l'individuazione di un giudice specializzato,
tabellarmente pre-definito, dotato di specifiche competenze e
soggetto a stringenti obblighi formativi.
L'intervento normativo in questione ha frustrato l'esigenza di
specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla
legittimita' dei trattenimenti, con un significativo cambio di
prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro
ordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita',
dimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di
celerita' proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la
necessita' di ripensare il funzionamento delle Corti di appello.
Peraltro, la non felice formulazione delle nuove norme, come
visto, ha determinato finora sul piano organizzativo l'attribuzione
di questa materia in maniera disorganica ora alle Sezioni civili
delle Corti di appello, ora alle Sezioni penali delle stesse.
Tuttavia, non e' stato modificato il procedimento della convalida del
provvedimento questorile che ha disposto il trattenimento o la
proroga del trattenimento del richiedente asilo, che continua,
quindi, ad instaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in
virtu' di un provvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio
2025 dalla prima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti
avverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare
valere solo i motivi di ricorso di cui all'art. 606, lettera a), b) e
c) del c.p.p., risultano assegnati alla Prima Sezione penale, con la
conseguente necessita' di prevedere forme di raccordo operativo con
le Corti di appello che consentisse la trasmissione degli atti a
mezzo di una casella ad hoc di Pec.
La normativa modificata ha assegnato alle Corti di appello
(individuate ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,
convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017) la competenza a
provvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che
dispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei
richiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di
«riesame», che, come visto, secondo la giurisprudenza di
legittimita', vanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento
camerale ex art. 737 c.p.c., e per il principio della concentrazione
delle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della
convalida e delle proroghe (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n.
2457). Ma tale procedimento e' di competenza di un giudice
collegiale, sicche' non e' chiaro se e come vada introdotto dinanzi
alle Corti di appello, che giudicano monocraticamente, attualmente
individuate quali Autorita' giudiziarie competenti sulle convalide e
sulle proroghe.
3.3. Rispetto agli articoli 3, 10, comma 3, e 24 della
Costituzione, nonche' agli articoli 11 e 117, comma 1, Cost. in
relazione all'art. 5, §§ 1 lettera f) e 4, CEDU, e agli articoli 9
della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Gli articoli 18 e 18-bis del decreto-legge n. 145/2024, come
modificati o introdotti dalla legge di conversione n. 187/2024, come
visto, modificando il comma 5 e inserendo il comma 5-bis dell'art. 6
del decreto legislativo n. 142/2015, nonche' modificando il comma 6
dell'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, hanno sostanzialmente
previsto che avverso i decreti di convalida dei provvedimenti che
dispongono il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale e' ammesso ricorso per
cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi
di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. Per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2025, per il giudizio
di cassazione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69/2005.
Dunque, avverso l'emanando provvedimento da parte di questo
Consigliere, alle parti, e, in particolare, al trattenuto, e'
attribuita, come in precedenza, la possibilita' di presentare ricorso
per cassazione. Tuttavia, i termini per presentare il ricorso si
riducono sensibilmente, passando dagli ordinari termini di
presentazione del ricorso per cassazione civile - previsto in
precedenza - di cui all'art. 360 codice di procedura civile
(sessanta giorni, se il provvedimento e' notificato: art. 325 c.p.c.;
sei mesi, se non e' notificato: art. 327 c.p.c.) ad appena cinque
giorni dalla comunicazione del provvedimento. Inoltre, si modificano
e riducono sensibilmente anche i motivi di ricorso, che non sono piu'
quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., ma quelli di cui all'art. 606,
lettera a), b) e c) c.p.p.
E' evidente l'intenzione del legislatore di applicare, anche, e
soprattutto, in fase di impugnazione, al procedimento riguardante la
convalida del provvedimento questorile che dispone o proroga il
trattenimento del richiedente protezione internazionale lo schema
procedimentale proprio del MAE, benche', come visto, si tratti di
procedimenti aventi presupposti e scopi del tutto diversi, miranti a
tutelare diritti fondamentali solo in minima parte coincidenti.
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del
2025, il legislatore, come e' noto, dispone di un'ampia
discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali,
incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o
arbitrarieta' delle scelte compiute. Nella materia processuale,
quindi, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere
particolarmente rispettoso della discrezionalita' legislativa, in
quanto la disciplina del processo e' frutto di delicati bilanciamenti
tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicche'
ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad
assicurare una piu' ampia tutela a uno di tali principi o interessi,
rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ed e'
innegabile che la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del
giudizio di legittimita' sul trattenimento dello straniero risponda
ad opzioni assiologiche di significativa complessita', essendo il
legislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l'esigenza di
assicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla liberta'
della persona e la necessita' che il processo si dipani secondo
cadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le
parti. Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite
al sindacato della discrezionalita' del legislatore in materia
processuale e' senz'altro ravvisabile quando emerga
un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del
contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine
della ricerca dialettica della verita' processuale, condotta da
giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di
una decisione che sia il piu' possibile «giusta» (vedi anche sentenza
n. 96 del 2024).
Orbene, la disciplina che e' scaturita dalle modifiche apportate
dal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge
n. 187/2024, premesso quanto rappresentato in precedenza circa la
mancanza di qualsiasi motivazione a sostegno dell'intervento
riformatore, attuato con decretazione di urgenza, comprime
irragionevolmente ed eccessivamente il diritto di difesa, minando la
concretezza del diritto ad un ricorso effettivo, che, anche sulla
base del diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), deve essere
assicurato alle parti, e, in particolare, al richiedente protezione
internazionale trattenuto.
Al riguardo, occorre rappresentare che ne' la direttiva
2013/33/UE, ne' l'art. 5, § 4, CEDU impongono di istituire un secondo
livello di giurisdizione per esaminare la legittimita' del
trattenimento. Laddove, pero', il diritto nazionale preveda un
giudizio di impugnazione, questo deve soddisfare i medesimi requisiti
di cui all'art. 5, § 4, Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (cfr. Corte europea
dei diritti dell'uomo, 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c. Russia,
punti 76-79).
In forza dell'art. 9 della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 26
della direttiva 2013/32/UE, letti in combinato disposto con gli
articoli 6, 18 e 47 CDFUE, gli Stati membri devono assicurare una
tutela rapida ed effettiva dei diritti individuali derivanti dal
diritto dell'Unione.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte del
Lussemburgo (vedi la gia' citata Corte di giustizia UE, grande
sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21), come
risulta dall'insieme delle disposizioni in parola, il legislatore
dell'Unione non si e' limitato a stabilire norme comuni sostanziali,
ma ha altresi' introdotto norme comuni procedurali, al fine di
garantire l'esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che
consenta all'autorita' giudiziaria competente di liberare
l'interessato, se del caso dopo un esame d'ufficio, non appena
risulti che il suo trattenimento non e', o non e' piu', legittimo.
Affinche' un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il
rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimita' di una misura
di trattenimento prevista dalla direttiva 2013/33/UE deve soddisfare,
l'autorita' giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare
su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della
verifica di detta legittimita'. A tal fine, essa deve poter prendere
in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti
dall'autorita' amministrativa che ha disposto il trattenimento
iniziale. Essa deve altresi' poter prendere in considerazione i
fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente
sottoposti dall'interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare,
laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai
fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone
nell'ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere
circoscritti ai soli elementi dedotti dall'autorita' amministrativa
(v., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14,
punti 62 e 64, nonche' del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn,
C-519/20, punto 65). In sostanza, precisavano i giudici europei, in
considerazione dell'importanza del diritto alla liberta', della
gravita' dell'ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento
di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione
di reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite
dal legislatore dell'Unione, di una tutela giurisdizionale di livello
elevato che consenta di conformarsi alla necessita' imperativa di
liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimita' del
trattenimento non siano, o non siano piu', soddisfatti, l'autorita'
giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli
elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come
integrati o chiariti nell'ambito di misure procedurali che essa
ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e,
sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la
violazione di un presupposto di legittimita' derivante dal diritto
dell'Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata
dedotta dall'interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello
consistente, per l'autorita' giudiziaria che e' cosi' indotta a
rilevare d'ufficio un siffatto presupposto di legittimita',
nell'invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul
presupposto in parola, in conformita' al principio del
contraddittorio. A tal riguardo, non si puo', in particolare,
ammettere che, negli Stati membri in cui le decisioni di
trattenimento sono adottate da un'autorita' amministrativa, il
sindacato giurisdizionale non comprenda la verifica, da parte
dell'autorita' giudiziaria, sulla base degli elementi sopra
evidenziati, del rispetto di un presupposto di legittimita' la cui
violazione non sia stata sollevata dall'interessato. Orbene,
aggiungeva ancora la Corte, questa interpretazione assicura che la
tutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla liberta' sia
garantita in modo efficace in tutti gli Stati membri, che essi
prevedano un sistema in cui la decisione di trattenimento e' adottata
da un'autorita' amministrativa con sindacato giurisdizionale o un
sistema nel quale tale decisione e' adottata direttamente da
un'autorita' giudiziaria.
Gia' la Corte costituzionale (sentenza n. 39/2025) ha rilevato
l'inidoneita' del modello processuale del MAE (in particolare quello
consensuale) ad assicurare alle parti un nucleo minimo di
contraddittorio e di difesa, tenuto conto della eterogeneita',
oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato
d'arresto europeo e il giudizio concernente la convalida del
trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura e' stata
sostanzialmente estesa, tanto che, anche dopo essere intervenuta in
via di urgente supplenza, ha auspicato, in sostanza, un nuovo
intervento del legislatore rispettoso dei principi costituzionali
(vedi punto 7 del Considerato in diritto). D'altra parte, la
particolare concentrazione del rito in materia di mandato di arresto
europeo e' fortemente condizionata dal rispetto dei rigidi termini
imposti dalla decisione-quadro 2002/584/GAI e dall'art. 22-bis della
legge n. 69/2005 in sua attuazione, sia per il MAE consensuale che
per quello ordinario.
Nel giudizio di legittimita' sulla convalida del trattenimento e'
certamente necessario assumere decisioni giudiziarie rapide nel
rispetto dell'art. 5, § 4, CEDU; e tuttavia, come precisato dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi la gia' citata Corte
europea dei diritti dell'uomo 17 aprile 2014, Gayratbek Saliyev c.
Russia, punto 76), lo standard di «rapidita'» e' meno rigoroso nei
giudizi di impugnazione. Cio' che conta, come visto, e' che sia
assicurato il pieno esercizio dei diritti che l'ordinamento europeo
conferisce ai richiedenti asilo (vedi Corte di giustizia UE, 31
gennaio 2013, causa C-175/11, punto 75, dove si precisa che i
richiedenti asilo devono beneficiare di un termine sufficiente per
raccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le loro
domande).
Sotto questo profilo, dunque, appare evidente come il minimo
termine di giorni cinque dalla comunicazione del provvedimento (a
fronte dei precedenti piu' lunghi termini) per presentare ricorso per
cassazione avverso il decreto di convalida o non convalida del
trattenimento o della proroga del trattenimento costituisce
un'eccessiva e irragionevole compressione del diritto di difesa, tale
da frustrare l'effettivita' del diritto all'impugnazione.
Ma anche sotto il profilo dei motivi di ricorso per cassazione
esperibili, il diritto di difesa appare concretamente ed
irragionevolmente compresso rispetto al passato.
Come gia' osservato dalla Corte costituzionale (vedi sempre
sentenza n. 39 del 2025) «non solo al giudizio di legittimita' sulla
convalida del trattenimento e' connaturale la contestazione del
potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la
contrapposizione tra le parti - oltre che il coinvolgimento di
diritti inviolabili di rango costituzionale -, ma il sindacato della
Corte di cassazione puo' estendersi alla verifica di profili che
eccedono la regolarita' della adozione della misura restrittiva in
se' considerata. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimita'
formatasi anteriormente alla novella processuale in scrutinio, la
decisione sulla convalida puo', infatti, involgere, sia pure
incidentalmente, anche la «manifesta illegittimita'» del
provvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l'espulsione o il
respingimento (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima civile,
ordinanza 28 giugno 2023, n. 18404). Anche questa Corte ha confermato
la possibilita' che il giudizio di convalida assuma una simile
ampiezza, evidenziando che «[i]l trattenimento costituisce la
modalita' organizzativa prescelta dal legislatore per rendere
possibile, nei casi tassativamente previsti dall'art. 14, comma 1,
che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia
accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale.
Il decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai
sensi dell'art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi
il presupposto indefettibile della misura restrittiva, e in quanto
tale non puo' restare estraneo al controllo dell'autorita'
giudiziaria» (sentenza n. 105 del 2001).»
Attualmente, il provvedimento di convalida (o non convalida) del
trattenimento o di proroga (o meno) del trattenimento del richiedente
asilo e' impugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui
all'art. 606 lettera a), b) e c) codice di procedura penale. Come
rilevato nella relazione del Massimario della Cassazione n. 1 del 2
gennaio 2025 (vedi pag. 27), rispetto al passato, quando il
provvedimento era impugnabile per tutti i motivi di ricorso previsti
dall'art. 360 c.p.c., vi e' stata una significativa contrazione dei
casi di ricorribilita' in cassazione.
Invero, tralasciando il primo motivo (che attiene all'ipotesi
dell'eccesso o straripamento dei poteri), quello previsto dalla
lettera b) dell'art. 606 codice di procedura penale si riferisce
all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della
legge penale. Il vizio in questione riguarda l'erronea
interpretazione della legge penale sostanziale (ossia la sua
inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso
concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o
la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va
tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della
legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della
fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di
motivazione (Cass. pen. sez. V, 7 ottobre 2016, n. 47575). E'
evidente che trattasi di vizio non deducibile nel caso di specie, non
essendo coinvolta la legge penale sostanziale nella materia dei
trattenimenti (sicche', sotto questo profilo e' opinabile la
decisione assunta in una prima pronuncia della Cassazione penale -
vedi Cassazione pen. sez. I, 7 marzo 2025, n. 9556 - che ha ritenuto
che il richiamo all'inosservanza o erronea applicazione della legge
penale denunciabile in sede di legittimita' impone di dare rilievo
alle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla
liberta' personale, ancorche' non espressamente definite come
«penali» dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti
derivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo
o da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimita' si
ricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall'art. 13
Cost.: in motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di
convalida del trattenimento o della proroga produce un effetto
dispositivo duplice che la rende assimilabile all'ordinanza di
convalida dell'arresto o del fermo emessa all'esito dell'udienza di
cui all'art. 391 codice di procedura penale e, al contempo,
all'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale. Invero,
il vizio in esame attiene all'inosservanza della legge penale
sostanziale, mentre e' quello di cui alla lettera c) dell'art. 606
c.p.p. che riguarda l'inosservanza della legge processuale penale;
peraltro, non si tiene conto che in materia di impugnazione vige il
principio di tassativita', sicche' e' legittimo dubitare della
possibilita' di interpretazioni estensive o analogiche).
L'art. 606, lettera c) del codice di procedura penale allude alla
violazione delle norme processuali penali, tenuto conto del chiaro
riferimento a vizi riguardanti atti o prove penali (nullita',
inutilizzabilita', inammissibilita', decadenza). Ancora una volta,
dunque, non sembra possibile denunciare con questo motivo di ricorso
vizi che attengono al procedimento di convalida del trattenimento o
della sua proroga, che, come detto, segue un rito civile. La
Cassazione penale, in una prima pronuncia, ha ritenuto possibile
denunciare ai sensi dell'art. 606, lettera c) codice di procedura
penale (in combinato disposto con l'art. 111, comma 7, Cost.) la
nullita' del provvedimento di convalida per motivazione mancante o
apparente (Cass. pen. sez. I, 24 gennaio 2025, n. 2967).
Sostanzialmente, come osservato anche dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 39/2025, punto 3.7.1. del Considerato in diritto), in
questa prima pronuncia si e' concretamente fatta applicazione
dell'art. 111, comma 7, Cost. («Peraltro, le prime pronunce di
legittimita' che hanno fatto applicazione del nuovo rito hanno
affermato che l'art. 111, settimo comma, Cost. garantisce in ogni
caso la possibilita' di ricorrere contro i provvedimenti restrittivi
della liberta' personale «per violazione di legge»: nozione nella
quale «va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente
del provvedimento [...] intesa quest'ultima come motivazione «del
tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto
da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito
dal giudice di merito [...]» (Cass., n. 2967 del 2025; in senso
conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo
2025, n. 9556, depositata in pari data)»).
In buona sostanza, quello che emerge e' la possibilita' di
censurare il provvedimento di convalida (o non convalida) e di
proroga o meno del trattenimento esclusivamente per violazione di
legge, che, con riferimento, in particolare, alla motivazione del
provvedimento, si traduce nella doglianza circa l'assenza o la mera
apparenza della motivazione, non essendo ricompreso anche il vizio
della motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero
ancora perplessa o obbiettivamente incomprensibile.
Tutto cio' a fronte degli ampi poteri che la giurisprudenza, in
ossequio anche alle norme europee, come interpretate dalle rispettive
Corti (di Strasburgo e del Lussemburgo), riconosce al giudice della
convalida o della proroga del trattenimento, che puo' spingersi,
anche di ufficio, a verificare le condizioni di manifesta
illegittimita' della revoca del titolo di protezione, in quanto
indefettibile presupposto della disposta privazione della liberta'
personale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato
all'espulsione (Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2019, n. 7841); ovvero,
puo' spingersi, oltre che all'esistenza ed efficacia del
provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di
manifesta illegittimita' del medesimo, in quanto indefettibile
presupposto della disposta privazione della liberta' personale (Cass.
civ., 30 luglio 2014, n. 17407); ovvero puo' spingersi a rilevare
incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta
illegittimita' del provvedimento espulsivo, che puo' consistere anche
nella situazione di inespellibilita' dello straniero (Cass. civ., 7
marzo 2017, n. 5750), e cio', alla luce di un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 14 del decreto legislativo n.
286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali (che consente la detenzione di una persona, a fini di
espulsione, a condizione che la procedura sia regolare). In buona
sostanza, in sede di convalida o proroga del trattenimento dello
straniero, il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi
ridotti della procedura, deve compiersi in modo completo ed
esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di
prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in
via derivata, hanno inciso sulla legittimita' del decreto di
espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass. civ., sez.
I, 15 febbraio 2025, n. 3843).
Rispetto al passato, cio' costituisce un indubbio e, si
ribadisce, irragionevole restringimento dei diritti difensivi, ove si
consideri che in precedenza, ai sensi dell'art. 360 del codice di
procedura civile il provvedimento di convalida era censurabile in
cassazione sulla base di una piu' ampia sfera di motivi.
Soffermandoci soltanto sulla possibilita' di censurare la
motivazione del provvedimento, deve rilevarsi che, secondo la
Cassazione, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,
come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di
legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in
cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza
assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella
«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
«sufficienza» della motivazione (Cass. civ. sez. un., 7 aprile 2014,
n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel vizio denunciabile
ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5) codice di procedura civile vi
rientrano anche vizi della motivazione (quali «il contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero la «motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile») che nel processo penale
sono denunciabili in Cassazione non ai sensi dell'art. 606, lettera
c) c.p.p., ma ai sensi dell'art. 606, lettera e) del codice di
procedura penale - vedi Cassazione pen. sez. V, 20 gennaio 2021, n.
19318, Cassazione pen. sez. II, 4 marzo 2010, n. 12329 - , ipotesi
non richiamata.
Quest'ultima questione di legittimita' costituzionale
(tralasciando gli altri rilievi, benche' sussiste fra tutte le
questioni un identico filo conduttore che e' rappresentato, in buona
sostanza, dalla irragionevolezza del complessivo intervento
riformatore normativo, assunto, con decretazione di urgenza, senza
alcuna giustificazione e senza alcuna evidente esigenza
costituzionale) assume rilievo nell'ambito del presente procedimento
poiche', come detto, l'emanando provvedimento di proroga (o meno) del
trattenimento e' impugnabile soltanto in questo modo, sicche', una
volta emesso il decreto, le parti sono obbligate ad impugnarlo
adeguandosi ad una normativa che, per le ragioni descritte, si espone
a rilievi di incostituzionalita'. E' noto che la Corte di
legittimita' ha ritenuto infondate analoghe questioni sollevate in
sede di giudizio di cassazione (vedi ad esempio Cassazione pen. sez.
I, 22 aprile 2025, n. 15748). Tuttavia, a parte il rilievo della
discrezionalita' legislativa in materia processuale, che la Corte
(contrariamente a quanto finora argomentato) ritiene esercitata nel
caso di specie in maniera non manifestamente irragionevole e/o
arbitraria, la Cassazione e' giunta a valutare l'infondatezza delle
eccezioni sulla base della valutazione postuma dell'esercizio del
potere di impugnazione, e cioe' sulla base della considerazione che
il ricorso per cassazione era stato comunque presentato e su una
valutazione in concreto delle ragioni difensive esposte, ritenute
esaustive e complete. Tuttavia, una questione di legittimita' che
attiene all'irragionevole ed eccessiva compressione delle garanzie
difensive legate al diritto di impugnazione non puo' essere valutata
che in astratto, tenendo presente il ricorrente «medio» (il termine
di cinque giorni puo' essere sufficiente per un ricorrente per
articolare in maniera compiuta i propri motivi di ricorso, ma non per
un altro, specie ove si consideri la peculiarita' del giudizio di
legittimita' e la restrizione dei motivi di impugnazione), nel
confronto con la disciplina precedente, e, pertanto, assume rilevanza
proprio in questa sede.
La questione, essendo sollevata nell'ambito di un giudizio di
proroga del trattenimento di un richedente protezione internazionale,
disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n.
142/2015, e' limitata a verificare la conformita' a costituzione di
questo procedimento, affidato, per effetto delle norme censurate,
alla Corte di appello in composizione monocratica, e non piu' alle
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali distrettuali. Valutera' la
Corte, in caso di ritenuta fondatezza della questione, se estenderla
ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953 in via derivata a tutte
le norme che hanno modificato il giudizio di convalida del
provvedimento questorile di trattenimento o di proroga del
richiedente protezione internazionale in tutti i casi previsti dal
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.
187/2024.
P.Q.M.
La Corte nella persona del Consigliere di turno;
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 solleva, di ufficio,
questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 77,
comma 2, Cost., agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, Cost., agli
articoli 3, 10, comma 3, e 24 Cost., nonche' agli articoli 11 e 117,
comma 1, Cost. questi ultimi relativamente all'art. 5, §§ 1, lettera
f) e 4, CEDU, e agli articoli 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della
direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e
19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla
legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza
giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la
richiesta, avanzata dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma 5,
decreto legislativo n. 142/2015, di proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte di appello
di cui all'art. 5-bis, decreto-legge n. 13/2017, convertito con
modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe' alla Corte di appello di
cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha
sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di
convalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in
luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale,
nonche' nella parte in cui prevedono che, ai sensi del comma 5-bis
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, il provvedimento
emesso dalla Corte di appello e' impugnabile con ricorso per
cassazione a norma dell'art. 14, comma 6, decreto legislativo n.
286/1998, proponibile, quindi, entro cinque giorni dalla
comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a), b) e c) del
codice di procedura penale e si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005 (come
attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza semplicemente
con ricorso per cassazione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig.
Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del
Senato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosi' deciso in Lecce all'esito della Camera di consiglio del 2
maggio 2025.
Il Consigliere di turno: Biondi