Reg. ord. n. 101 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Corte dei conti del 07/04/2025
Tra: R. M. C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge – Denunciata esclusione irrazionale e ingiustificata di tale fattispecie, a fronte di un identico evento causalmente rilevante, che provoca la negazione di un diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costitutivi di esso – Lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.
Norme impugnate:
decreto-legge del 06/12/2011 Num. 201 Art. 6
legge del 22/12/2011 Num. 214
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Udienza Pubblica del 14 gennaio 2026 rel. SCIARRONE ALIBRANDI
Testo dell'ordinanza
N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 aprile 2025
Ordinanza del 7 aprile 2025 della Corte dei conti sul ricorso
proposto da R. M. contro Istituto nazionale della previdenza sociale
- INPS.
Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a
eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si
applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonche' ai
procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora
scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data
- Previsione che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che
costituisce "diritto vivente", tra i suddetti procedimenti ai quali
non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che,
riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data
antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui
termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214, art. 6, comma 1, terzo periodo.
(GU n. 23 del 04-06-2025)
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Campania
In persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 74147 del registro di segreteria della Sezione, proposto da M.
R. , nato a ... il ... e residente a ... in via ... n. ..., codice
fiscale..., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Bifano ed
Annamaria Goglia (il primo del foro di Lagonegro e l'altra del foro
di Salerno), nonche' elettivamente domiciliato a Salerno in via dei
Principati n. 78 presso lo studio dell'avv. Annamaria Goglia;
Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo
degli avvocati presso il Tribunale di Avellino), nonche'
elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n. 61 presso il
coordinamento regionale legale INPS per la Campania.
Fatto
1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 17 novembre
2023 R. M. ha evidenziato di aver prestato servizio alle dipendenze
dell'Esercito dal ... al ...: svolgendo sino al ... mansioni di
macellaio e, successivamente, mansioni impiegatizie. Inoltre egli ha
sottolineato che, nel ..., la Commissione medica ospedaliera (in
sigla: CMO) aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di
due infermita', ossia «note di spondiloartrosi diffusa del rachide
con discopatia L5 - S1 e radicolopatia» ed «esiti di frattura del
primo metatarso del piede dx», ascrivendole in ottava categoria; e
che quella dipendenza causale era stata confermata nel ... dal
Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il
Comitato).
Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che l'istanza da lui
presentata il ..., al fine di ottenere la pensione privilegiata, il
... di quello stesso mese era stata rigettata dall'INPS: con la
motivazione secondo cui egli non apparteneva alla categoria di
personale che l'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 aveva esentato
dall'abrogazione della pensione privilegiata. Quindi, sostenendo la
propria appartenenza al personale militare ed altresi' l'anteriorita'
delle infermita' in questione rispetto alla novella di cui al
predetto art. 6, la quale a suo dire andava comunque interpretata in
conformita' ad un parere emesso il 6 agosto 2012 dal Dipartimento
della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il M. ha domandato l'attribuzione della pensione
privilegiata, in ottava categoria, a decorrere dalla data del ... in
cui egli era stato collocato in quiescenza.
2. Con comparsa depositata il 29 aprile 2024 si e' costituito
l'INPS, evidenziando che, alla data in cui era cessato dal servizio,
il M. era un dipendente civile del Ministero; e che neppure rilevava
a suo favore l'esito degli accertamenti del ... e del ..., atteso che
lui non era cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore
dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011.
3. Con ordinanza emessa all'udienza del 13 maggio 2024 e' stato
chiesto al Ministero della difesa di versare in atti lo stato
matricolare completo del M. ed il verbale emesso il ... dalla CMO,
quest'ultimo allegato al ricorso in maniera malamente leggibile;
nonche' per chiarire la fonte normativa in cui risultava esplicitata
la composizione del «comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»
e per documentare l'esito del procedimento nell'ambito del quale, nel
..., il Comitato aveva formulato il proprio parere riguardo alle
patologie da cui era affetto il M.
Tali incombenti sono stati evasi, il 28 giugno 2024, per un verso
dal Ministero della difesa, indicando nel decreto legislativo n.
195/1995 la fonte normativa da cui risultava individuato il comparto
difesa ed altresi' negando che in quest'ultimo potesse venir
ricompreso l'odierno ricorrente; e, per altro verso, dal comando del
reggimento «...»: producendo il suddetto verbale della CMO ed il
parere formulato nel ... dal Comitato di verifica per le cause di
servizio.
Poi, dopo che il 26 luglio 2024 l'odierno ricorrente aveva
depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni,
all'udienza del 3 settembre 2024 la causa e' stata discussa dalle
parti, venendo quindi trattenuta in decisione: con successiva lettura
del dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza.
Diritto
4. In punto di fatto va osservato che, merce' il parere emesso
dal Comitato nell'adunanza del ... (all. 5 al ricorso), e' stata
riscontrata la dipendenza da causa di servizio tanto per le «note di
spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatia L5 - S1 e
radicolopatia», quanto per gli esiti di frattura del primo osso
metatarsale del piede destro.
Inoltre, riguardo alla prima di tali infermita', con decreto n.
... emesso il ... (all. 7 alla produzione del Ministero) questi ha
concesso al M. un equo indennizzo, nella misura minima prevista per
l'ottava categoria. Mentre, con decreto n. ... del ... (all. 4 alla
produzione del Ministero), esso ha negato quella medesima
provvidenza, riguardo alla patologia al piede destro: perche', per
quest'ultima, l'INAIL aveva attribuito all'odierno ricorrente una
rendita avente un valore capitale superiore a quello dell'equo
indennizzo a lui liquidabile.
Infine al ricorso il M. ha accluso l'istanza di pensione
privilegiata presentata il ... all'INPS, in relazione ad ambo quelle
infermita' (all. 1); e la determina negativa emessa dall'INPS, il ...
di quello stesso mese (all. 2), in virtu' di quanto sancito dall'art.
6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
5. Cio' rilevato in facto, con l'unico comma di quell'art. 6:
al primo periodo, «... sono [stati] abrogati gli istituti
dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di
servizio, ... dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»;
al secondo periodo, e' stata dichiarata inoperante
quell'abrogazione «... nei confronti del personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
al terzo periodo, e' stata esclusa l'applicazione del primo
periodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla
predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione
della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per
eventi occorsi prima della predetta data».
6. Orbene, dal foglio matricolare versato in atti dal reggimento
«...» il ..., risulta che il M. ha svolto mansioni di:
macellaio, dal ..., data della sua assunzione alle dipendenze
del Ministero della difesa;
coadiutore tecnico, dal ...;
coadiutore di amministrazione, dal ...;
addetto del settore amministrativo, dal ...
Percio', quantunque il decreto legislativo n. 195/1995 non rechi
un'esplicita definizione del personale delle Forze armate, al cui
rapporto di impiego tale decreto e' dedicato, ciascuna delle mansioni
via via svolte dal M. depone nel senso della sua appartenenza al
personale civile del Ministero della difesa: dovendosi cosi'
escludere, nei suoi confronti, l'applicabilita' del secondo periodo
dell'art. 6, che va riferito soltanto al personale avente mansioni di
carattere essenzialmente militare.
7. Neppure il M. rientra in uno dei tre casi di oggettiva
inapplicabilita' dell'abrogazione stessa contemplati nel terzo
periodo, perche':
sebbene gia' nel ... il Comitato di verifica per le cause di
servizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza da causa di
servizio per entrambe le infermita' da lui lamentate, a quel
proposito o altrimenti al fine di concedergli la pensione
privilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di
entrata in vigore ...» del decreto-legge n. 201/2011, cioe' al 28
dicembre 2011;
neanche puo' postularsi che, a quella data, fosse «... non
... ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ...»
finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche' ex art. 169
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 l'istanza
amministrativa a quel proposito puo' venir presentata soltanto dopo
la cessazione dal servizio;
il procedimento a quello stesso fine nemmeno rientrava tra
quelli «... instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data» di entrata in vigore dell'art. 6, perche' il primo
comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973 prevede che «il trattamento privilegiato e' liquidato
d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per
infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio»,
quale invece, pacificamente, non e' stato il caso del M.
8. Indubbiamente, pero', e' rinvenibile un dato fattuale che
accomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al terzo periodo
dell'art. 6: la collocazione temporale dell'evento eziologicamente
rilevante, in una data antecedente alla novella.
Tale anteriorita' risulta esplicita, in riferimento alla terza
eccezione; ed altresi' ovvia, quanto alla prima eccezione: perche'
soltanto riguardo ad un evento pregresso poteva esservi un
procedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...» della
novella stessa. Tuttavia, anche nella seconda eccezione, il non
essere «... ancora scaduto ...» il termine per presentare l'istanza
amministrativa implica che detto termine fosse gia' pendente in
relazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per ragioni
squisitamente letterali; ma anche perche', altrimenti, assurdamente
sarebbero ricaduti nell'eccezione de qua anche eventi occorsi
posteriormente alla novella, semplicemente presentando la relativa
istanza entro il termine sancito dall'art. 169 del gia' menzionato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973.
9. Dunque, in riferimento ad un evento rilevante sul piano
eziopatologico occorso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
6, il terzo periodo legittimava comunque l'interessato a vederne
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la
conseguente pensione privilegiata, all'alternativa condizione secondo
cui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a
quel fine:
fosse stato gia' pendente, il che appare ovvio, visto che
altrimenti l'interessato sarebbe stato penalizzato dalla circostanza
che la P.A. non avesse ancora definito quel procedimento;
dovesse venir instaurato ex officio dalla P.A. di
appartenenza dell'interessato stesso, anche in questo caso onde non
far gravare su di lui l'inerzia di quella P.A. nell'attivare
concretamente il procedimento in questione;
fosse stato ancora attivabile ad iniziativa dell'interessato
stesso, entro un termine che fosse gia' iniziato a decorrere
anteriormente all'emanazione dell'art. 6 e che pur sarebbe venuto a
spirare posteriormente a tale novella.
Quindi, in ciascuna di queste tre ipotesi, la ratio legis e'
quella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente
alla novella normativa, l'interessato vantava un vero e proprio
diritto quesito a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale
non poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente
retroattiva.
10. Peraltro, secondo la costante interpretazione
giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,
in quanto tale preclusiva di una diversa lettura del piu' volte
menzionato art. 6, il caso di specie non e' assimilabile a quello in
cui vi sia un procedimento in corso: perche', quand'anche
anteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da
causa di servizio di una data infermita' e finanche erogato per
quest'ultima un equo indennizzo, «...le ipotesi esclusive di
applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la
cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore
della medesima»; e perche' «... laddove, invece, la cessazione e'
successiva, non puo' ritenersi possibile rientrare nel perimetro di
applicazione delle norme di salvaguardia ...» (ex multis: Sezione
giurisdizionale d'appello per la Sicilia, sentenza n. 26/2017;
Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n.
268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza
n. 397/2023; Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello,
sentenza n. 125/2024).
11. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle tre
eccezioni contemplate dal terzo periodo dell'art. 6, appare
ingiustificata ed irrazionale l'esclusione dell'odierna fattispecie,
quantunque anch'essa scaturente da eventi antecedenti alla novella e
da due conseguenti infermita' parimenti contratte anteriormente.
Infatti, sebbene tale dipendenza causale fosse stata anch'essa
riconosciuta ben prima dell'emanazione della novella, cioe' nel ...,
a quella data l'istanza finalizzata ad ottenere la conseguente
pensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche' il M.
prestava ancora servizio alle dipendenze del Ministero della difesa;
ovvero, il che e' lo stesso, perche' non era ancora pendente il
termine decadenziale entro cui egli avrebbe avuto l'onere di proporre
quell'istanza.
Orbene l'indiretta esclusione della fattispecie per cui e' lite,
pur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo dell'art.
6 per le ragioni poc'anzi illustrate, appare in contrasto con il
principio di ragionevolezza sancito dal secondo comma dell'art. 3
della Costituzione: perche', esemplificativamente, a fronte di un
identico evento eziologicamente rilevante occorso p.es. nel 2008 a
due soggetti, dei quali l'uno avesse appena iniziato la propria
carriera lavorativa e l'altro invece la stesse concludendo,
palesemente contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale
negare il conseguimento della pensione privilegiata a chi, com'e'
appunto il caso del M., fosse stato ancora in servizio alla data
della novella; ed invece reputare esente da quell'abrogazione colui
che, anteriormente a quest'ultima, fosse gia' cessato dal servizio
senza che fosse ancora spirato il termine quinquennale entro cui
poter presentare l'istanza di pensione privilegiata. In altre parole
la mancata equiparazione del caso di specie alle tre eccezioni
contemplate dall'art. 6 comporterebbe, analogamente alla vicenda
riguardata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2024,
«... l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha
maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore
...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal servizio
e la conseguente insorgenza della facolta' di presentare istanza per
ottenere la pensione privilegiata in capo al relativo interessato,
«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle
ragioni costitutive del diritto stesso».
Ne', infine, si obietti che la fondatezza della tesi
interpretativa sottesa alla questione di legittimita' costituzionale
qui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo periodo dell'art. 6:
perche', per la generalita' dei dipendenti pubblici diversi da quelli
che appartengano alle categorie soggettivamente eccettuate dalla
novella abrogatrice, quest'ultima rende comunque irrilevanti le
vicende sostanziali che, ove occorse a partire dalla data del 28
dicembre 2011 in cui essa e' entrata in vigore, comportino
l'insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da causa di
servizio.
12. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della questione
qui sollevata: perche', avuto riguardo alla data di collocamento in
quiescenza dell'odierno ricorrente all'inizio del ..., in se' e per
se' risulta indubbia la tempestivita' dell'istanza da lui presentata
il ..., al fine di ottenere la pensione privilegiata per le due
infermita' accertate nel ... dalla CMO. Percio' la qui censurata
omessa previsione dell'ulteriore eccezione in argomento preclude tout
court l'accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al
conseguimento di quella pensione.
13. Infine e' appena il caso di osservare come lo specifico
profilo sotteso alla questione di legittimita' costituzionale qui
sollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli riguardati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2018: i quali
attenevano l'uno all'assenza di una stima analitica dei risparmi
attesi, in virtu' della novella abrogatrice, e l'altro alla non
ragionevolezza della deroga soggettiva di cui al secondo periodo
dell'art. 6.
14. Conclusivamente deve dichiararsi rilevante nel presente
giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione: nella parte in cui,
secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto
vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni
di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il
procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente
riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in
vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui
termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla
data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge.
Conseguono, da tale declaratoria, la sospensione dell'odierno
giudizio e l'espletamento degli ulteriori adempimenti sanciti dal
secondo e dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la
Campania, in relazione al giudizio n. 74147, proposto da R. M. contro
l'INPS, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale del terzo
periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,
convertito dalla legge n. 214/2011, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione
giurisprudenziale che costituisce «diritto vivente», tra i
procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo
periodo di quel medesimo comma 1 non include il procedimento che,
riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data
antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto
decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui termine di
presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di
entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per l'effetto:
1) Solleva la questione di legittimita' costituzionale del
terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti;
2) Sospende il presente giudizio sino alla comunicazione
della decisione che la Corte costituzionale avra' adottato sulla
predetta questione di legittimita' costituzionale;
3) Dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano
trasmessi alla Corte costituzionale, non appena saranno state
depositate le motivazioni della presente ordinanza;
4) Dispone che la presente ordinanza venga notificata, in
forma integrale, alle parti in causa, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri;
5) Dispone che la presente ordinanza venga comunicata al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
Cosi' deciso a Napoli nella Camera di consiglio del 3
settembre 2024.
Il Giudice: Musumeci