Reg. ord. n. 100 del 2025 pubbl. su G.U. del 04/06/2025 n. 23
Ordinanza del Corte dei conti del 07/04/2025
Tra: M. D.S. C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge – Denunciata esclusione irrazionale e ingiustificata di tale fattispecie, a fronte di un identico evento causalmente rilevante, che provoca la negazione di un diritto a chi ne abbia maturato i relativi presupposti costitutivi – Lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.
Norme impugnate:
decreto-legge del 06/12/2011 Num. 201 Art. 6
legge del 22/12/2011 Num. 214
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Udienza Pubblica del 14 gennaio 2026 rel. SCIARRONE ALIBRANDI
Testo dell'ordinanza
N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 aprile 2025
Ordinanza del 7 aprile 2025 della Corte dei conti sul ricorso
proposto da M. D.S. contro Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS e altri.
Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a
eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si
applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonche' ai
procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora
scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data
- Previsione che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che
costituisce "diritto vivente", tra i suddetti procedimenti ai quali
non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che,
riguardo ad un'infermita' eziologicamente riconducibile a data
antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui
termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214, art. 6, comma 1, terzo periodo.
(GU n. 23 del 04-06-2025)
CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Campania
in persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 73506 del registro di segreteria della Sezione, proposto da D.
S. M., nato a ... il ... e residente ad ..., codice fiscale ...
rappresentato e difeso dall'avv. Rino Lucadamo (del foro di
Avellino), nonche' elettivamente domiciliato a Napoli in via Calata
San Marco n. 4 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiume;
contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo
degli avvocati presso il Tribunale di Avellino), nonche'
elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n. 61 presso il
Coordinamento regionale legale INPS per la Campania;
e contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal
direttore pro tempore della Direzione generale per le politiche del
personale e l'innovazione organizzativa, nonche' elettivamente
domiciliato a Roma in via Flavia n. 6 presso la sede della Direzione
stessa;
e contro Ispettorato nazionale del lavoro, in persona del
direttore pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro
tempore della Direzione centrale identita' professionale,
pianificazione ed organizzazione, nonche' elettivamente domiciliato a
Roma in piazza della Repubblica n. 59 presso la sede della Direzione
stessa.
Fatto
1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 gennaio
2022 M. D. S., gia' dipendente dell'Ispettorato nazionale del lavoro
(per brevita': l'Ispettorato) dal ... e specificamente assegnato
all'ufficio territoriale di Avellino, ha evidenziato che il ... aveva
subito un infortunio sul lavoro, riportando una frattura all'arto
inferiore sinistro: talche', il ... del mese successivo, aveva
presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della conseguente infermita', peraltro ottenendo dall'INAIL
soltanto un rimborso spese di 3.718 euro. Ha altresi' soggiunto che,
nel ... , la Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO) aveva
riconosciuto la dipendenza causale di quell'infermita', ascrivendola
in ottava categoria. Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che,
dopo esser stato collocato in quiescenza alla fine del ..., il ...
aveva chiesto all'INPS l'attribuzione della pensione privilegiata, la
quale, pero', gli era stata negata l'indomani stesso alla luce di
quanto sancito dall'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. Mentre,
all'inizio del ..., il Comitato di verifica per le cause di servizio
aveva emesso parere favorevole in tema di dipendenza dell'infermita'
relativamente alla quale lui aveva domandato la pensione
privilegiata.
A detrimento del suddetto diniego oppostogli nel ... dall'INPS,
peraltro vanamente censurato in via amministrativa, il D. S. ha
postulato che il menzionato art. 6 sia inapplicabile al caso di
specie, perche' introdotto posteriormente ai fatti di causa. Percio'
egli ha domandato l'attribuzione non soltanto della pensione
privilegiata, ma anche dell'equo indennizzo; nonche' il risarcimento
«... per i danni da inadempimento ovvero da ritardo subiti ...» nella
complessiva fattispecie.
2. Con comparsa depositata il 18 novembre 2022 si e' costituito
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, eccependo
preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo
al capo di domanda concernente il danno da ritardo o, comunque, da
silenzio inadempimento in ipotesi illegittimo; nonche' la propria
carenza di legittimazione passiva riguardo alla pretesa attorea. Nel
merito esso ha rilevato come l'istanza di pensione privilegiata
presentata nel ... dal D. S. non risultasse indirizzata al Ministero
stesso; e come quest'ultimo, tramite la CMO, avesse purtuttavia
tempestivamente riconosciuto la dipendenza causale invocata
dall'odierno ricorrente, pur negandogli l'equo indennizzo perche' a
suo tempo lui aveva percepito dall'INAIL un rimborso spese.
3. Con comparsa anch'essa depositata il 18 novembre 2022 si e'
costituito l'Ispettorato, eccependo a sua volta la propria carenza di
legittimazione passiva riguardo alle domande attoree concernenti
l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, nonche' il difetto di
giurisdizione di questa Corte relativamente alle pretese da silenzio
inadempimento o, comunque, a carattere risarcitorio. Inoltre, con
specifico riferimento alla pensione privilegiata, l'Ispettorato ha
reputato irrilevante l'omessa e, peraltro, non dovuta modificazione
del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro del D. S.,
emesso sul finire del ...
4. Infine, con comparsa depositata il 22 novembre 2022, si e'
costituito l'INPS, osservando come l'istanza di pensione privilegiata
presentata dal D. S. nel ... non fosse accoglibile: perche' lui era
cessato dal servizio per motivi diversi, rispetto all'infermita' pur
reputata dipendente da causa di servizio; e perche', quindi, non
rileverebbe la circostanza che, tra il ... e il ..., egli avesse
presentato un'istanza per veder riconosciuta quella dipendenza
causale. Percio', ad avviso dell'ente pensionistico, alla fine del
... non sussisteva alcun procedimento amministrativo finalizzato
all'eventuale attribuzione della pensione privilegiata in favore del
D. S.; ed altresi', in virtu' della novella di cui al gia' richiamato
art. 6, gli era preclusa la successiva presentazione di un'istanza a
quel medesimo scopo. Infine, nel merito, l'INPS ha evidenziato che
l'infermita' da cui era affetto l'odierno ricorrente non ne aveva
comportato l'inabilita' al servizio.
5. All'udienza del 2 dicembre 2022, in considerazione della
complessita' della controversia, e' stato reputato opportuno un
ulteriore contraddittorio scritto inter partes, venendo percio'
assegnato loro un doppio termine per memorie e repliche: di cui si
sono avvalsi il D. S. e l'Ispettorato, rispettivamente il 5 e il 6
febbraio dell'anno successivo; nonche' il Ministero ed ancora
l'Ispettorato in sede di replica, rispettivamente il 23 ed il 24 di
quello stesso mese.
Poi, dopo un rinvio d'ufficio, all'udienza del 20 novembre 2023
la causa e' stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in
decisione; e, all'udienza del 19 febbraio 2024, e' stata data lettura
del dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza.
Diritto
6. In punto di fatto e' sufficiente osservare come il
provvedimento negativo emesso dall'INPS il ... (all. 13 al ricorso)
risulti esplicitamente riferito ad un'istanza del D. S. risalente ad
appena due giorni prima: la quale, ivi, e' stata reputata non
accoglibile, proprio perche' l'istituto della pensione privilegiata
era stato abrogato dall'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,
convertito dalla legge n. 214/2011. Quindi, sebbene non versata in
atti dall'odierno ricorrente, e' indubbio che un'istanza finalizzata
all'attribuzione della pensione privilegiata sia stata da lui
presentata il ..., cioe' subito dopo il proprio collocamento in
quiescenza.
7. Inoltre, con il ricorso, il D. S. ha prodotto i seguenti
ulteriori atti:
una nota del ... inviata dal Ministero odierno resistente
all'allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (in sigla:
CPPO) onde sollecitare il parere di quest'ultimo riguardo all'istanza
che il D. S. aveva presentato, il ... al fine di veder riconosciuta
la dipendenza da causa di servizio per l'infermita' «postumi di
frattura [della] gamba sinistra, trattata chirurgicamente, con
impegno funzionale» (all. 5);
un'istanza del ..., tramite la quale il D. S. sollecitava il
CPPO, invero medio tempore sostituito dal Comitato di verifica per le
cause di servizio in virtu' del decreto del Presidente della
Repubblica n. 461/2001, ad esprimere il proprio parere riguardo alla
dipendenza causale della predetta infermita' (all. 7);
una nota del ..., in cui quel Comitato si limitava a fornire
gli estremi del subprocedimento pendente dinanzi a se', che era il n.
... (all. 8);
una nota dell'..., pure proveniente dal Comitato di verifica
per le cause di servizio, alla quale era accluso un estratto del
parere favorevole da esso formulato, nell'adunanza del ..., riguardo
alla dipendenza causale dell'infermita' all'arto inferiore sinistro
da cui era affetto il D. S. (all. 15).
Quindi, in buona sostanza, gia' nel ... era stata riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio, in relazione ad una patologia che
l'odierno ricorrente aveva contratto nel ....
8. Cio' posto, con l'unico comma dell'art. 6 del decreto-legge n.
201/2011:
al primo periodo, «... sono [stati] abrogati gli istituti
dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di
servizio, ... dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»;
al secondo periodo, e' stata dichiarata inoperante
quell'abrogazione «... nei confronti del personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
al terzo periodo, e' stata esclusa l'applicazione del primo
periodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla
predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione
della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per
eventi occorsi prima della predetta data».
9. Orbene il D. S. oltre a non appartenere soggettivamente ad
alcuno dei comparti che il secondo periodo dell'art. 6 ha esentato
dall'abrogazione, neppure rientra in uno dei tre casi di oggettiva
inapplicabilita' dell'abrogazione stessa contemplati nel terzo
periodo, perche':
sebbene gia' nel ... il Comitato di verifica per le cause di
servizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza da causa di
servizio per l'infermita' lamentata dall'odierno ricorrente, a quel
proposito o altrimenti al fine di concedergli la pensione
privilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di
entrata in vigore ...» del decreto-legge n. 201/2011, cioe' al 28
dicembre 2011;
neanche puo' postularsi che, a quella data, fosse «... non
... ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ...»
finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche' ex art. 169
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 l'istanza
amministrativa a quel proposito puo' venir presentata soltanto dopo
la cessazione dal servizio;
il procedimento a quello stesso fine nemmeno rientrava tra
quelli «... instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data» di entrata in vigore dell'art. 6, perche' il primo
comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973 prevede che «il trattamento privilegiato e' liquidato
d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per
infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio»,
quale invece, pacificamente, non e' stato il caso del D. S.
10. Indubbiamente, pero', e' rinvenibile un dato fattuale che
accomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al terzo periodo
dell'art. 6: la collocazione temporale dell'evento eziologicamente
rilevante, in una data antecedente alla novella.
Tale anteriorita' risulta esplicita, in riferimento alla terza
eccezione; ed altresi' ovvia, quanto alla prima eccezione: perche'
soltanto riguardo ad un evento pregresso poteva esservi un
procedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...» della
novella stessa. Tuttavia, anche nella seconda eccezione, il non
essere «... ancora scaduto ...» il termine per presentare l'istanza
amministrativa implica che detto termine fosse gia' pendente in
relazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per ragioni
squisitamente letterali; ma anche perche', altrimenti, assurdamente
sarebbero ricaduti nell'eccezione de qua anche eventi occorsi
posteriormente alla novella, semplicemente presentando la relativa
istanza entro il termine sancito dall'art. 169 del gia' menzionato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973.
11. Dunque, in riferimento ad un evento rilevante sul piano
eziopatologico occorso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
6, il terzo periodo legittimava comunque l'interessato a vederne
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ad ottenere la
conseguente pensione privilegiata, all'alternativa condizione secondo
cui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a
quel fine:
fosse stato gia' pendente, il che appare ovvio, visto che
altrimenti l'interessato sarebbe stato penalizzato dalla circostanza
che la pubblica amministrazione non avesse ancora definito quel
procedimento;
dovesse venir instaurato ex officio dalla pubblica
amministrazione di appartenenza dell'interessato stesso, anche in
questo caso onde non far gravare su di lui l'inerzia di quella
pubblica amministrazione nell'attivare concretamente il procedimento
in questione;
fosse stato ancora attivabile ad iniziativa dell'interessato
stesso, entro un termine che fosse gia' iniziato a decorrere
anteriormente all'emanazione dell'art. 6 e che pur sarebbe venuto a
spirare posteriormente a tale novella.
Quindi, in ciascuna di queste tre ipotesi, la ratio legis e'
quella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente
alla novella normativa, l'interessato vantava un vero e proprio
diritto quesito a vederne riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale
non poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente
retroattiva.
12. Peraltro, secondo la costante interpretazione
giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,
in quanto tale preclusiva di una diversa lettura del piu' volte
menzionato art. 6, il caso di specie non e' assimilabile a quello in
cui vi sia un procedimento in corso: perche', quand'anche
anteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da
causa di servizio di una data infermita' e finanche erogato per
quest'ultima un equo indennizzo, «... le ipotesi esclusive di
applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la
cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore
della medesima»; e perche' «... laddove, invece, la cessazione e'
successiva, non puo' ritenersi possibile rientrare nel perimetro di
applicazione delle norme di salvaguardia ...» (ex multis: Sezione
giurisdizionale d'appello per la Sicilia, sentenza n. 26/2017;
Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n.
268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza
n. 397/2023).
13. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle tre
eccezioni contemplate dal terzo periodo dell'art. 6, appare
ingiustificata ed irrazionale l'esclusione dell'odierna fattispecie,
quantunque anch'essa scaturente da un evento antecedente alla novella
e da una conseguente infermita' parimenti contratta anteriormente.
Infatti, sebbene tale dipendenza causale fosse stata anch'essa
riconosciuta ben prima dell'emanazione della novella, cioe' nel ...,
a quella data l'istanza finalizzata ad ottenere la conseguente
pensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche' il D.
S. prestava ancora servizio alle dipendenze dell'Ispettorato; ovvero,
il che e' lo stesso, perche' non era ancora pendente il termine
decadenziale entro cui egli avrebbe avuto l'onere di proporre
quell'istanza.
Orbene l'indiretta esclusione della fattispecie per cui e' lite,
pur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo dell'art.
6 per le ragioni teste' illustrate, appare in contrasto con il
principio di ragionevolezza sancito dal secondo comma dell'art. 3
della Costituzione: perche', esemplificativamente, a fronte di un
identico evento eziologicamente rilevante occorso p.es. nel 2008 a
due soggetti, dei quali l'uno avesse appena iniziato la propria
carriera lavorativa e l'altro invece la stesse concludendo,
palesemente contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale
negare il conseguimento della pensione privilegiata a chi, com'e'
appunto il caso del D. S., fosse stato ancora in servizio alla data
della novella; ed invece reputare esente da quell'abrogazione colui
che, anteriormente a quest'ultima, fosse gia' cessato dal servizio
senza che fosse ancora spirato il termine quinquennale entro cui
poter presentare l'istanza di pensione privilegiata. In altre parole
la mancata equiparazione del caso di specie alle tre eccezioni
contemplate dall'art. 6 comporterebbe, analogamente alla vicenda
riguardata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2024,
«... l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha
maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore
...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal servizio
e la conseguente insorgenza della facolta' di presentare istanza per
ottenere la pensione privilegiata in capo al relativo interessato,
«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle
ragioni costitutive del diritto stesso».
Ne', infine, si obietti che la fondatezza della tesi
interpretativa sottesa alla questione di legittimita' costituzionale
qui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo periodo dell'art. 6:
perche', per la generalita' dei dipendenti pubblici diversi da quelli
che appartengano alle categorie soggettivamente eccettuate dalla
novella abrogatrice, quest'ultima rende comunque irrilevanti le
vicende sostanziali che, ove occorse a partire dalla data del 28
dicembre 2011 in cui essa e' entrata in vigore, comportino
l'insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da causa di
servizio.
14. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della questione
qui sollevata: perche', avuto riguardo alla data di collocamento in
quiescenza dell'odierno ricorrente alla fine del ..., in se' e per
se' risulta indubbia la tempestivita' dell'istanza da lui presentata
il ... al fine di ottenere la pensione privilegiata per l'infermita'
da cui era affetto sin dal ... Percio' la qui censurata omessa
previsione dell'ulteriore eccezione in argomento preclude tout court
l'accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al
conseguimento di quella pensione.
D'altro canto le questioni di difetto di giurisdizione di questa
Corte e di carenza di legittimazione passiva sollevate dal Ministero
e dall'Ispettorato, quand'anche si rivelassero fondate, appaiono
inidonee a definire in toto l'odierno giudizio. Percio' e' parso
preferibile evitare una sentenza non definitiva a quel proposito: la
quale, oltre a poter innescare un immediato gravame avverso di essa,
avrebbe comunque aggiunto un ulteriore profilo di complessita'
processuale alla questione sostanziale su cui e' incentrata la
presente controversia.
15. Infine e' appena il caso di osservare come lo specifico
profilo sotteso alla questione di legittimita' costituzionale qui
sollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli riguardati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2018: i quali
attenevano l'uno all'assenza di una stima analitica dei risparmi
attesi, in virtu' della novella abrogatrice, e l'altro alla non
ragionevolezza della deroga soggettiva di cui al secondo periodo
dell'art. 6.
16. Conclusivamente deve dichiararsi rilevante nel presente
giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione: nella parte in cui,
secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto
vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni
di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il
procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente
riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in
vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui
termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla
data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge.
Conseguono, da tale declaratoria, la sospensione dell'odierno
giudizio e l'espletamento degli ulteriori adempimenti sanciti dal
secondo e dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la
Campania, in relazione al giudizio n. 73506, proposto da M. D. S.
contro l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
l'Ispettorato nazionale del lavoro, dichiara rilevante nel presente
giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui,
secondo l'interpretazione giurisprudenziale che costituisce «diritto
vivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni
di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il
procedimento che, riguardo ad un'infermita' eziologicamente
riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in
vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui
termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla
data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge, e per
l'effetto:
1) solleva la questione di legittimita' costituzionale del
terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti;
2) sospende il presente giudizio sino alla comunicazione
della decisione che la Corte costituzionale avra' adottato sulla
predetta questione di legittimita' costituzionale;
3) dispone che gli atti dell'odierno giudizio vengano
trasmessi alla Corte costituzionale, non appena saranno state
depositate le motivazioni della presente ordinanza;
4) dispone che la presente ordinanza venga notificata, in
forma integrale, alle parti in causa, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri;
5) dispone che la presente ordinanza venga comunicata al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
Cosi' deciso a Napoli nella Camera di consiglio del 19
febbraio 2024.
Il Giudice: Musumeci