Reg. ord. n. 67 del 2024 pubbl. su G.U. del 02/05/2024 n. 18
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 16/01/2024
Tra: ESSO ITALIANA SRL C/ AGENZIA DELLE ENTRATE
Oggetto:
Tributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata previsione che, in spregio al vincolo derivante dal Regolamento europeo UE 1854/2022 di adottare una misura contributiva di solidarietà a carico dello specifico settore dell’estrazione e della raffineria, ha imposto una misura contributiva per le imprese, appartenenti ad altro settore, definendola misura equivalente - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia – Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che introduce un contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione dall’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022, relativamente ai redditi afferenti all’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023 – Previsioni che generano una duplicazione di imposta che comporta la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure a un prelievo fiscale alto e sproporzionato – Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
Norme impugnate:
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 115
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 116
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 117
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 118
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 119
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 53 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
regolamento UE Art. 14 Co.
regolamento UE Art. 14 Co.
regolamento UE Art. Co.
regolamento UE Art. Co.
regolamento UE Art. Co.
Udienza Pubblica del 28 gennaio 2025 rel. ANTONINI - PITRUZZELLA
Testo dell'ordinanza
N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024 Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Esso Italiana S.r.l. contro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze.. Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. (GU n. 18 del 02-05-2024) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Ter Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6691 del 2023, proposto da Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Elisabetta Gardini, Luciano Bonito Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; contro Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Poerrtoghesi, 12; nei confronti Presidenza del Consiglio dei sministri, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia della circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023, dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale coordinamento normativo avente ad oggetto «Articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (c.d. legge di bilancio 2023) - Istituzione del contributo di solidarieta' temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina)»; della risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023 dell'Agenzia delle entrate, Divisione servizi, Direzione centrale servizi istituzionali e di riscossione recante «Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarieta' temporaneo per il 2023, nonche' del maggio importo dovuto o per l'utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 - Articolo 1, commi da 115 a 212 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023, recante «Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC", con le relative istruzioni, che le societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2023 - SC", del relativo "Modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC" e delle relative "Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi delle societa' di capitali"»; nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorche' non conosciuto dalla ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dell'economia e delle finanze; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Con ricorso notificato il 21 aprile 2023 e depositato il successivo giorno 27, la societa' in epigrafe, attiva nel settore petrolifero, ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 emessa dall'Agenzia delle entrate e l'atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante «Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC", nella parte in cui gia' prevede l'indicazione in dichiarazione di alcuni elementi del contributo di solidarieta' previsto dall'art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)». 2. L'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197 del 2022 ha introdotto, nell'ordinamento italiano, un contribuito «a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea». La finalita' della disposizione, come emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023-2025, e' quella di introdurre, "per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, un contributo di solidarieta' temporaneo", a sua volta finalizzato all'adozione di misure uniformi, da parte degli stati membri, volte a contrastare l'inflazione generale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica dell'Unione europea dovuta (anche) all'aumento netto dei prezzi dell'energia". La ratio sottesa alla previsione in esame e' dunque quella di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico sulle imprese e i consumatori gli effetti, andando a colpire quegli operatori economici che, proprio in ragione di tale aumento, si presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. 3. Il regolamento UE 2022/1854 individuava le misure da adottarsi dagli stati membri nelle seguenti: a) la riduzione del consumo di energia elettrica; b) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica, da energia eolica, energia solare (termica e fotovoltaica), energia geotermica, energia idroelettrica senza serbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia nucleare, lignite, prodotti del petrolio greggio, torba; c) un contributo di solidarieta' temporaneo sugli utili generati esclusivamente dalle imprese che svolgono attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, da intendersi le «imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attivita' economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio». 4. Il legislatore italiano aveva gia' introdotto, prima dell'adozione del regolamento comunitario, un «contributo straordinario contro il caro bollette» a mezzo dell'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. «decreto Ucraina»), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 517, e modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. «decreto Aiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e con il comma 30 del medesimo decreto-legge n. 197/2022 (e sempre in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio) a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, un tettosui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: .... b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854. Inoltre, con il medesimo art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e' stato imposto a tutti gli operatori del comparto energetico (ivi inclusa la societa' ricorrente) un contributo solidaristico straordinario non deducibile (aliquota del 25%, pagamento dell'acconto al 30 giugno 2022 e 30 novembre 2022), calcolato sull'incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a IVA e quelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo 1° ottobre 2020-31 marzo 2021. 5. La ricorrente evidenzia che il su citato regolamento comunitario ha assoggettato al contributo le imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75 % del loro fatturato da attivita' economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria; ma che essa trae il proprio fatturato da attivita' economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria per una percentuale inferiore al 75%, e, dunque, non ricadrebbe nell'ambito di applicazione soggettivo del regolamento, in quanto attiva - nei settori della commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi che non figurerebbero tra quelli soggetti al regolamento. 6. Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono quanto segue. 6.1. La circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 evidenzia, in primo luogo, quali siano i soggetti passivi del contributo, individuati ne «i soggetti passivi IRES di cui all'art. 73, comma 111, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi», specificati, in via esemplificativa, mediante i c.d. codici ATECO, e indicati nei «soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o piu' delle seguenti attivita': produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi; introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.». 6.2. Di seguito, la circolare descrive base imponibile e ammontare del contributo, affermando che «In aderenza con le finalita' poste dal regolamento UE di assoggettare al contributo in argomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma prevede che il contributo di solidarieta' si applichi "sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022". Rileva pertanto, ai fini del calcolo della base imponibile, l'ammontare di reddito determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, conseguito nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualita' pregresse, nonche' la deduzione conseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE19. Occorre, pertanto, fare riferimento all'importo indicato al rigo RF63 del modello di dichiarazione dei redditi Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati «Redditi SC», che costituisce il reddito imponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto si dira' nel prosieguo in relazione alle societa' aderenti a un regime di trasparenza fiscale.» 6.3. Di seguito, poi, la circolare illustra «Versamento del contributo e relazione con altre imposte», nonche', sotto vari aspetti, le «Modifiche al contributo straordinario di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022». 6.4. Da parte sua, la Risoluzione del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante "Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC", oltre a ripercorrere la norma primaria e la circolare su descritte, istituisce il codice tributo relativo al versamento del medesimo da parte dei soggetti passivi. Per quanto qui rileva, dunque, tale atto recita: «Con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 sono stati forniti, tra l'altro, i chiarimenti relativi all'istituzione del contributo di solidarieta' temporaneo in argomento e alle modalita' e termini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione l'istituzione dei relativi codici tributo. Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: «2716» denominato «Contributo di solidarieta' temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; «1946» denominato «contributo di solidarieta' temporaneo per il 2023 - interessi - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; «8946» denominato contributo di solidarieta' temporaneo per il 2023 - sanzione - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». 7. Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi. 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 n. 17, 14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 nonche' dei relativi considerando n. 50, 51, 53, 54 e 63. Violazione e falsa applicazione dell'art. 288 TFUE. Violazione del principio di proporzionalita' e ragionevolezza. I provvedimenti dell'Agenzia delle entrate impugnati sarebbero illegittimi, in primo luogo, in quanto danno attuazione ad una norma - l'art. 1, commi 115 e seguenti della legge di Bilancio che si porrebbe in contrasto con la disciplina del medesimo contributo stabilita dal regolamento comunitario su citato. Il contrasto sussisterebbe sia rispetto all'ambito di applicazione soggettivo che rispetto alla base imponibile. Contrasto rispetto all'ambito di applicazione soggettivo. Il regolamento prevede che il contributo si applichi ad «imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione». Tali «imprese e stabili organizzazioni» sono, a loro volta definite (cfr. art. 1 punto 17) come le «imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attivita' economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio». Nel novero di tali attivita' non rientrerebbero l'attivita' di distribuzione e commercio di prodotti petroliferi cosi' come quella di importazione per la successiva rivendita. Tale esclusione risponderebbe, sotto il profilo economico, alla ragione per cui per le attivita' di estrazione, raffinazione e produzione l'aumento congiunturale delle quotazioni del prodotto si tradurrebbe automaticamente (attivita' estrattive), o comunque facilmente (raffinazione e produzione) in una lievitazione dei profitti a costi sostanzialmente invariati, invece per le imprese di distribuzione, commercio e importazione di prodotti petroliferi il rincaro congiunturale dell'energia determinerebbe si' un aumento dei ricavi, ma a fronte di un aumento dei costi. Contrasto rispetto alla base imponibile e tasso applicabile. Anche le disposizioni che riguardano la base imponibile contrasterebbero con la disciplina dettata dal regolamento comunitario, in quanto l'art. 1 comma 116 della legge di Bilancio 2023 prevede che il contributo di solidarieta' e' «determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». Invece, il regolamento prevedrebbe che il contributo di solidarieta' si possa applicare «esclusivamente agli utili eccedenti (cfr. art. 18), che sono a loro volta definiti come gli utili che «eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali precedenti»: dunque, il contributo di solidarieta' finirebbe per intercettare nella base imponibile importi che il legislatore comunitario non considererebbe come «extraprofitti». Tanto comporterebbe la necessaria disapplicazione, da parte di questo TAR, delle norme contrastanti con la prevalente disciplina comunitaria. 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 n. 17, 14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 nonche' dei relativi considerando n. 50, 51, 53, 54 e 63. Violazione e falsa applicazione dell'art. 288 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sotto diverso profilo. Il nuovo contributo si calcola su una «quota del reddito (...) relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023», e dunque, con l'introduzione del nuovo contributo, il legislatore nazionale colpirebbe gli extraprofitti prodotti nel 2022: vale a dire la medesima ricchezza gia' colpita dal precedente contributo straordinario, il quale aveva anche il medesimo ambito di applicazione soggettivo del nuovo. 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 n. 17, 14 e 15 nonche' del considerando n. 63 del regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022. Violazione e falsa applicazione dell'art. 288 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del principio di disapplicazione della normativa interna anticomunitaria. L'omessa disapplicazione della disciplina statale contrastante con la normativa europea, per i profili evidenziati nei due motivi di ricorso che precedono, costituirebbe elemento che inficerebbe anche in via autonoma la legittimita' dei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate impugnati. Infatti (Adunanza plenaria n. 18/2021), l'Agenzia delle entrate aveva l'obbligo, nei propri provvedimenti, di disapplicare le norme interne contrastanti con il comunitario su citato. In subordine alla richiesta disapplicazione delle norme interne poste a base degli atti impugnati, inoltre, la ricorrente svolge i seguenti motivi di gravame. 4) Illegittimita' dei provvedimenti impugnati per illegittimita' derivata dal contrasto con la Costituzione. 4.2.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 della Costituzione e, in via mediata, dell'art. 1 del Primo protocollo convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nonche' degli articoli 42 e 53 (sotto ulteriore profilo) della Costituzione. Il contributo di solidarieta' si porrebbe in violazione dell'art. 117 della Costituzione che impone di esercitare la potesta' legislativa nel rispetto degli obblighi internazionali e, dunque, della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950 (di seguito, solo «CEDU» o «Convenzione») e suoi protocolli addizionali, con particolare riferimento all'art. 1 del primo protocollo addizionale, in quanto avrebbe un sostanziale effetto espropriativo che si concreterebbe nella limitazione della tutela proprietaria nel godimento dei beni della societa', e non ricadrebbe nelle eccezioni previste dalla seconda parte della medesima norma, ossia la disciplina dell'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o l'assicurazione del pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. Non ricorrerebbe in particolare quest'ultima ipotesi, in quanto la norma non puo' avere, per la giurisprudenza della CEDU, natura confiscatoria, ipotesi che si verifica qualora la norma comporti un onere «eccessivo e individuale da parte del ricorrente» (nel caso di specie circa 100 milioni di euro, che si sommerebbero ad altrettanti versati per il contributo di solidarieta' del 2022, con una asserita aliquota del 104% complessivo), riguardi «solo un determinato gruppo di soggetti» (le imprese petrolifere) e debba considerarsi «retroattiva» nell'accezione intesa dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, che si riferisce alla prevedibilita' degli effetti, qui assente, specie in considerazione della gia' avvenuta imposizione relativa all'anno 2022. 4.2.2 Sulla violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione l'art. 1 commi 115 e 116 della legge di Bilancio 2023 si porrebbe poi in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. Premessa la natura tributaria del contributo di solidarieta' ivi previsto, la ricorrente ricorda che con la sentenza n. 10/2015 sulla c.d. Robin Hood tax introdotta dall'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quell'imposta sui redditi, come maggiorazione IRES, gravante su operatori del settore energetico con carattere permanente: in quella circostanza era stato riconosciuto che la congiuntura economica (caratterizzata da un eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici verificatasi nel 2008, insostenibile per gli utenti e idonea a incrementare sensibilmente, al contempo, i margini di profitto degli operatori dei settori interessati) poteva costituire «elemento idoneo a giustificare un prelievo differenziato che colpisce gli eventuali sovra-profitti congiunturali». Tuttavia, «affinche' il sacrificio recato a principi di eguaglianza e di capacita' contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell'imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice». In quella circostanza la Corte aveva rilevato che la c.d. Robin Hood tax da una parte mancava di una delimitazione temporale e, dall'altra, non colpiva i soli extraprofitti ma l'intero reddito d'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consentisse «di tassare separatamente e piu' severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attivita' esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura», con conseguente illegittimita' della stessa. Le medesime caratteristiche avrebbe adesso il contributo di solidarieta' introdotto con l'art. 1, commi 115 e seguenti della legge n. 197/2022. In tesi, il contrasto con gli evocati parametri costituzionali si avrebbe sotto distinti profili: il legislatore ha assoggettato all'imposta soggetti del settore energetico che subiscono le politiche di prezzo operate «a monte» della filiera industriale, senza essere in grado di determinarle; ha assoggettato ad imposta gli utili eccedenti il 10% e non il 20%, ossia utili che in parte non sarebbero espressione di un «extraprofitto»; ha previsto, ai sensi del comma 118 l'indeducibilita' del contributo di solidarieta' dalle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in asserita violazione del principio secondo il quale - una volta che il legislatore nella sua discrezionalita' abbia identificato il presupposto nel possesso del «reddito complessivo netto» - non puo', senza rompere un vincolo di coerenza, rendere indeducibile un costo fiscale chiaramente e interamente inerente" (Corte costituzionale n. 262/2020): ha imposto un doppio prelievo straordinario rispetto alla medesima ricchezza prodotta nel 2022. 4.2.3. Sulla violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione sotto altro profilo. Sull'indeducibilita' del contributo previsto dall'art. 37del decreto-legge n. 21/2022 dalla base imponibile del contributo di solidarieta' previsto dalla legge di bilancio 2023. Sussisterebbe, inoltre una doppia imposizione della medesima ricchezza. Infatti, il comma 116 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 prevede che il contributo di solidarieta' grava «sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». L'art. 37, comma 7 del decreto-legge n. 21/2022 prevede che il previgente contributo «non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». Pertanto, il contributo per l'anno 2022 sarebbe ricompreso nella base imponibile del nuovo contributo di solidarieta'. Tanto comporterebbe la violazione: dell'art. 53 della Costituzione - con riferimento al principio di capacita' contributiva - nella parte in cui viene ad essere assoggettato al contributo di solidarieta' un incremento di reddito lordo, in quanto inclusivo di taluni costi pur pacificamente sostenuti dal contribuente nell'esercizio della propria attivita' imponibile; dell'art. 3 della Costituzione (congiuntamente all'art. 53 della Costituzione) - relativamente al principio di uguaglianza e di ragionevolezza - per essere tale previsione normativa incoerente rispetto alla struttura stessa del presupposto del nuovo contributo di solidarieta', rinvenibile nell'assoggettamento ad imposizione dell'incremento di reddito ai fini dell'IRES. 8. L'Agenzia delle entrate si e' costituita in giudizio eccependo, con memoria, quanto segue. 8.1. Sussisterebbe, innanzitutto, difetto assoluto di giurisdizione (cosi' come l'Agenzia aveva eccepito anche a proposito dell'impugnazione degli atti relativi al contributo di solidarieta' di pertinenza dell'anno d'imposta 2022, istituito con l'art. 37 del decreto-legge n. 21/2022), in quanto il ricorso verterebbe su atti dell'Agenzia delle entrate «meramente interni quali le circolari o di solo dettaglio per la mera esecuzione di norme tributarie (o di norme istitutive di prestazioni patrimoniali affidate all'esazione dell'ente) come l'attribuzione del codice tributo o del modello di dichiarazione dei redditi, pacificamente ritenuti non giustiziabili (Cass. Sez. Un. sentenza 2 novembre 2007, n. 23031, anche C.d.S. 27 aprile 2022, n. 3273)"; sicche' la controversia avrebbe, in realta', contenuto e fine di mero accertamento, tendendo, in definitiva, ad ottenere una «tutela anticipatoria» rispetto al rapporto controverso che dovra' instaurarsi, e che dovrebbe avere gli atti applicativi, rientranti nella giurisdizione del giudice tributario: e cio' mediante la caducazione (previo giudizio di incostituzionalita' o di incompatibilita' con il diritto dell'Unione europea) della stessa norma di rango primario istitutiva del tributo. 8.2. In subordine, il giudice amministrativo sarebbe comunque sfornito di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario. Non si ravviserebbero, infatti, posizioni di interesse, legittimo, ma le posizioni giuridiche soggettive in discussione avrebbero la consistenza di diritti soggettivi direttamente garantititi dagli articoli 3, 23, 41, 53 della Costituzione. 8.3. In ulteriore subordine, dovrebbe essere ravvisata, in capo alle societa', la carenza di interesse a ricorrere. Cio' sia quanto alla impugnata circolare interpretativa, come affermato anche dalla sentenza n. 3273 del 2022 del Consiglio di Stato (oltre che nelle numerose decisioni di questo Tribunale amministrativo regionale che avevano pronunziato il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti degli atti interpretativi dell'art. 37 del decreto-legge 21/2022: cio', in quanto un eventuale accoglimento del ricorso non arrecherebbe - alla luce del principio sancito dall'art. 100 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo per effetto del generale richiamo operato dall'art. 39 del c.p.a. - alcun effettivo e concreto vantaggio alla parte ricorrente. 9. Nel merito, l'Agenzia delle entrate affida le proprie difese, principalmente, agli argomenti di seguito compendiati. 9.1. Non vi sarebbe, innanzitutto, la ex adverso dedotta incompatibilita' con il regolamento UE n. 1854/2022, atteso che esso dispone che «Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarieta' temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta'»: questa testuale opzione, lasciata agli Stati membri, tra puntuale applicazione delle misure regolamentari o - invece - adozione di «misure equivalenti» consentirebbe «anche l'allargamento del novero dei soggetti passivi del "contributo" in questione». 9.2. - Quanto, invece, alla asserita indeducibilita' dal reddito imponibile dell'anno di competenza del contributo oggetto degli atti gravati, l'Agenzia delle entrate sostiene che le censure proposte, sotto vari aspetti, in relazione a tale profilo, mancherebbero di confrontarsi con la possibilita' di dare applicazione, nel coordinare i due «contributi», all'art. 99 del TUIR, il quale, al comma 1, pone in via generale il principio per cui «Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento». Peraltro, quanto alle denunziate illegittimita' costituzionale ed incompatibilita' comunitaria del comma 118 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui viene prevista l'indeducibilita', ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, del «contributo di solidarieta'», l'Agenzia oppone che lo stesso regolamento comunitario di riferimento, al «Considerando 55», prevede che «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la piena applicazione del contributo di solidarieta' di cui al presente regolamento e dovrebbero ... prevedere la deducibilita' o non deducibilita' del contributo di solidarieta' ...». 9.3. - L'Avvocatura erariale critica, inoltre, la tesi per cui il «contributo di solidarieta'» del 2023 graverebbe «genericamente» sugli utili dell'anno 2022. La base imponibile sarebbe invece piu' ristretta, siccome costituita dalla variazione in aumento di detti utili rispetto agli utili medi rilevati nei quattro esercizi precedenti, ove peraltro tale variazione sia superiore al 10%. Insomma, secondo l'Agenzia, «essendo gli incentivi verosimilmente goduti anche negli anni antecedenti a quello di pertinenza del "contributo", la variazione sottoposta a prelievo non potra' ricomprendere anche questi ultimi, ma finira' per gravare su utili diversi ed eccedenti rispetto agli incentivi stessi, coerentemente con la finalita' perseguita dal legislatore nazionale.» 10. - La societa' ricorrente, con le memorie conclusionali, ha ribattuto alle eccezioni formulate dall'Avvocatura dello Stato. 10.1. - Essa ha evidenziato, innanzitutto, che, a seguito della riforma in appello delle sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale che avevano dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla circolare e sugli ulteriori atti applicativi emessi dall'Agenzia delle entrate in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge 21/2022 (c.d. contributo di solidarieta' del 2022), le decisioni del Consiglio di Stato che avevano dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo erano state impugnate dalla stessa Agenzia davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione mediante regolamento di giurisdizione; e che la Suprema Corte, con la sentenza n. 29035/2023, ha statuito la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. La vicenda, sul punto, sarebbe sovrapponibile a quella che vede l'impugnazione davanti a questo Tribunale amministrativo regionale degli atti dell'Agenzia delle entrate relativi al c.d. contributo di solidarieta' 2023. E, pertanto, andrebbero anche qui applicate le affermazioni della S.C., per cui quella in esame sarebbe «un'azione di annullamento esercitabile "in prevenzione" ed alternativamente alla disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema che risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali», ossia l'art. 7, commi 1 e 4, c.p.a., nonche' l'art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 546/1992, per cui «Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente». 10.2 - Nel merito, la parte ricorrente ha obiettato quanto segue. 10.2.1. - Innanzitutto, il piu' volte citato regolamento UE non lascerebbe residuare, per gli Stati membri, uno spazio di operativita' tanto vasto quanto la difesa erariale vorrebbe ritenere, in quanto esso, all'art. 14, dispone che «2. Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarieta' temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta'»; mentre al considerando n. 63, i presupposti per ritenere una «misura equivalente» sono individuati come segue: «Gli Stati membri dovrebbero applicare il contributo di solidarieta' stabilito dal presente regolamento nei rispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. L'obiettivo della misura nazionale dovrebbe essere considerato simile all'obiettivo generale del contributo di solidarieta' istituito dal presente regolamento quando consiste nel contribuire all'accessibilita' economica dell'energia. Una misura nazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al contributo di solidarieta' qualora riguardi attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e garantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per finalita' che sono simili a quelle del contributo di solidarieta'». Pertanto, secondo le ricorrenti, una misura nazionale per essere equivalente dovrebbe avere obiettivi simili a quelli del contributo europeo (supportare i consumatori nell'accesso all'energia in un contesto di aumento dei prezzi); gravare sulle medesime attivita' oggetto del contributo europeo; essere destinata a finanziare i medesimi obiettivi previsti dal contributo europeo. 10.2.2. - In punto di deducibilita' del contributo, sarebbe poi inconferente il richiamo della difesa erariale all'art. 99 del TUIR, in quanto l'art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, al comma 7, prevedere che il contributo ivi previsto «non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». Esso, tuttavia, costituirebbe «un costo fiscale inerente di cui non si puo' precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilita'», cosi' come affermato, a proposito di altro tributo straordinario, da Corte costituzionale n. 262/2020, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'indeducibilita' dell'IMU dall'IRES. 10.2.3. - Per il resto, la ricorrente ha ribadito le argomentazioni poste a base dei motivi di ricorso. 10.2.4. - La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che questo Tribunale amministrativo regionale voglia disporre - la sospensione, in sede cautelare, dei provvedimenti impugnati, con conseguente sospensione dell'obbligo di pagamento, in capo alla ricorrente, del contributo di solidarieta'; - l'accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione della questione di legittimita' costituzionale davanti alla Corte costituzionale in relazione all'art. 1 commi 115, 116, 118 e 120 della legge di Bilancio 2023 per le ragioni indicate in narrativa, e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati." Il ricorso e' stato posto in decisione alla pubblica udienza del 21 novembre 2023. 11. - Il Collegio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, intende sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione, nei sensi che si chiariranno nel prosieguo della presente motivazione. Alla disamina della rilevanza della questione deve necessariamente essere premesso quanto segue. 11.1. - Il giudizio in esame involge - e di cio' il Collegio e' consapevole - sia potenziali questioni di legittimita' costituzionale (che per larga parte costituiscono, esse stesse, motivi di impugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni di compatibilita' comunitaria delle norme interessate, in astratto idonee a fondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato. Tali questioni nel presente giudizio concorrono piu' volte tra di loro, come fatto palese dai motivi di ricorso svolti in via principale (volti, per vero, a sollecitare la disapplicazione delle norme interne ritenute contrastanti con il diritto dell'Unione, sia a evidenziarne la pretesa illegittimita' per mancata disapplicazione da parte dell'Agenzia delle entrate) che in via subordinata. Questo Tribunale amministrativo regionale ritiene di dovere innanzitutto sollevare le ritenute questioni di costituzionalita', dando cosi' precedenza al sindacato accentrato della Corte costituzionale. Cio', innanzitutto, sulla scorta dell'osservazione per cui un eventuale rinvio della medesima questione alla Corte di giustizia dell'UE sarebbe inutile, qualora la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione di costituzionalita' delle norme censurate. In quest'ultima ipotesi, inoltre, la caducazione erga omnes delle norme (eventualmente) ritenute incostituzionali avrebbe portata ben piu' incisiva della disapplicazione singolare invocata dalla ricorrente nei motivi di ricorso svolti in via principale, di guisa che la prima costituisce dovere primario del tribunale rispetto alla seconda. 11.2. - La giurisprudenza costituzionale piu' recente in materia c.d. doppia pregiudizialita' conforta tale decisione del Collegio. Infatti, proprio in una pronunzia (sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017) che derivava da un giudizio a quo in materia tributaria (in quella circostanza erano state sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Roma le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, proprio in riferimento agli articoli 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione) la Corte costituzionale ha premesso che «puo' darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione, come e' accaduto da ultimo in riferimento al principio di legalita' dei reati e delle pene (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, nella causa C- 42/17, M.A.S, M.B.)». In quella circostanza, la Corte costituzionale ha dunque osservato che «le violazioni dei diritti della persona postulano la necessita' di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu' del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalita' delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 della Costituzione). La Corte giudichera' alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex articoli 11 e 117 della Costituzione), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito.» Peraltro, come pure osservato dal giudice delle leggi, «la stessa Corte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto dell'Unione «non osta» al carattere prioritario del giudizio di costituzionalita' di competenza delle Corti costituzionali nazionali, purche' i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione»; di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalita', ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell'Unione (tra le altre, Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).» E, pertanto, «In linea con questi orientamenti, questa Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita' tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidita' del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del TFUE.» 11.3. - Ne segue, in definitiva, che la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale che qui il Collegio intende sollevare non e' inficiata dalla concorrente presenza di questioni di compatibilita' comunitaria, in astratto da sollevare davanti alla Corte di Giustizia dell'UE. E non lo e' neppure dalla richiesta disapplicazione delle norme interne invocata dalla ricorrente. Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura della su ampiamente richiamata sentenza n. 269/2017, per cui la preventiva questione di legittimita' costituzionale non deve riguardare unicamente le norme che, al contempo, possano essere sospettate anche di incompatibilita' con il diritto dell'Unione; bensi', come chiaramente indica la centrale affermazione della Corte per cui «le violazioni dei diritti della persona postulano la necessita' di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu' del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalita' delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 della Costituzione). La Corte giudichera' alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex articoli 11 e 117 della Costituzione), secondo l'ordine di volta in volta appropriato», anche eventuali profili di illegittimita' costituzionale non implicanti questioni di compatibilita' comunitaria delle norme interessate. 12. - Tanto premesso sul potere-dovere di questo tribunale di sollevare questioni di legittimita' costituzionale nel presente giudizio, e' adesso possibile scrutinare i requisiti di rilevanza delle questioni che il Collegio intende sollevare. 12.1 - E' innanzitutto fin troppo ovvio che, senza l'introduzione nell'ordinamento, ad opera dell'art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022, del contributo di solidarieta' in questione, le societa' ricorrenti non risulterebbero incise dal relativo obbligo tributario, e, soprattutto, l'Agenzia delle entrate non avrebbe dovuto ne' potuto emanare la circolare e gli altri atti oggetto dell'impugnazione di parte ricorrente davanti a questo TAR. In particolare, la parte ricorrente, attraverso i vizi di legittimita' che ha ritenuto di appuntare sugli atti dell'Agenzia delle entrate oggetto di impugnazione, censura sia la base imponibile, che l'estensione dei soggetti passivi, che, ancora, l'indeducibilita' dall'Ires del contributo straordinario in questione. In altri termini, cio' che l'impugnazione si propone di raggiungere -mediante il richiesto annullamento di circolare ed atti successivi - e' l'espunzione dall'ordinamento nazionale della stessa norma che fonda i presupposti imprescindibili dell'imposizione in questione. Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188, n. 224 del 2020 e n. 46 del 2021 della Corte costituzionale affermano che non sussiste il difetto di incidentalita' quando la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, viene ravvisato nei casi in cui «le doglianze mosse contro provvedimenti o norme secondarie non potrebbero altrimenti essere accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione di legittimita' proposta nei confronti della disposizione di legge da quei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n. 303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in diritto)» (sentenza n. 16 del 2017). Tanto accade, come detto, nel caso di specie. 12.2. - E' allora indispensabile scrutinare, in questa sede di esame della rilevanza delle questioni di costituzionalita', la possibilita' che - allo stato degli atti e salve eventuali sopravvenienze future - il giudizio in questione pervenga ad una pronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di rigetto. Infatti, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale «deve ritenersi sussistente quando la norma della cui legittimita' costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione della Corte costituzionale comunque influisca sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la decisione». E' in altri termini indispensabile valutare l'eventuale fondatezza di questioni preliminari o pregiudiziali, prime fra tutte quelle relative alla giurisdizione. Cio' in quanto «Ai fini dell'ammissibilita' di una questione di costituzionalita', sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorita' giurisdizionale, e' necessario, fra l'altro, che essa investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. Nel caso di specie, non e' dubbio che l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate (...) produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private, poiche' dovrebbero essere accolte le doglianze mosse contro le norme secondarie censurate (nello stesso senso, sul principio, sentenze nn. 303 e 50 del 2007)» (Corte costituzionale n. 151 del 2009). E la stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio che il giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per la valutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice a quo; la Corte, infatti, non ha esitato (ad esempio, ordinanze n. 458 del 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' in casi in cui essa era stata sollevata dal giudice non fornito di giurisdizione. 12.3. - Il presente giudizio viene ascritto dalla stessa parte ricorrente alla giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo, davanti al quale le societa' ricorrenti propongono domanda di annullamento della Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 emessa dall'Agenzia delle entrate e l'atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante "Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC", nella parte in cui gia' prevede l'indicazione in dichiarazione di alcuni elementi del contributo di solidarieta' previsto dall'art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). 12.3.1. - Anche in questa circostanza, cosi' come era accaduto nella vicenda giudiziaria che - sin qui - ha interessato il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21/2022, le parti non pongono in dubbio la natura tributaria del contributo di solidarieta' di cui all'art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022. Per tale ragione, il confronto dialettico tra le parti si e' sviluppato (ancora una volta, cosi' come era accaduto in relazione al contributo del 2022), oltre che in ordine all'eccepito difetto assoluto di giurisdizione, anche in relazione all'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo oppure al giudice tributario. Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di cui all'art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022 e' stata espressamente messa in dubbio proprio dalla circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023. A pag. 4 della circolare, infatti, e' dato di leggere che «Il Consiglio dell'Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento (UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto al Capo III una "Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione", consistente, in particolare, nella previsione a livello unionale, per gli anni 2022 e/o 2023, di un contributo di solidarieta' temporaneo obbligatorio a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori (...). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata - adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 122 del Trattamento di funzionamento dell'Unione europea (...) deve ritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e straordinaria per l'anno 2023 non annoverabile nell'alveo delle imposte sui redditi.» E in calce, alla nota 6, la circolare medesima testualmente afferma: «Si evidenzia, al riguardo, che le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rientrano tra quelle di cui al titolo VIII, Capo 1, del TFUE, riguardanti la politica economica dell'Unione europea, e non tra quelle di cui al titolo VII, Capo 2, concernenti le disposizioni fiscali.» 12.3.2. - Tali affermazioni della circolare gravata potrebbero indurre a ritenere che il contributo in questione, oltre a non essere una imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. Tuttavia, ai fini del riparto di giurisdizione, il Collegio ritiene di potere concordare con la parte ricorrente circa la qualita' di imposta dello stesso. Per quanto qui interessa, l'art. art. 1, commi da 115 a119 della legge n. 197 del 2022 prevede quanto segue: «115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti.» «116. Il contributo di solidarieta' e' determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.» Questa disposizione e' stata integrata mediante il decreto-legge 18/10/2023, n. 145 «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2023, n. 244, il cui art. 6 (Modifiche all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127) prevede che «1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.» «117. Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.» Peraltro, il termine di versamento e' stato differito al 30 ottobre 2023 ad opera dell'art. 4, comma 1, decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127. «118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.» «119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.» 12.3.3. - Come noto, secondo la giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi «di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (ad esempio, fra tante, sentenze n. 269 en. 236 del 2017, sentenza n. 89 del 2018, sentenza n. 167 del 2018). Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. un., 31 ottobre 2022 n. 32121) e' concorde nel ritenere che una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i tre indefettibili requisiti su richiamati. Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo debbono essere individuati nei seguenti elementi tipizzanti (peraltro dichiaratamente rinvenuti dalla Corte di cassazione nella giurisprudenza costituzionale): «la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte costituzionale, n. 58 del 2015)»; «la doverosita' della prestazione (Corte costituzionale, n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte costituzionale, n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982)»; «la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non da' alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta' delle parti (Corte costituzionale, n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonche', in relazione al contributo al SSN, Cassazione civ., Sez. un., n. 123 del 2007, che ne ha affermato la natura tributaria)»; «il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione e' destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (Corte costituzionale, n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche', tra le altre, Cassazione civ., Sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)». Nel caso in esame la ricorrenza dei requisiti appena rassegnati e', a parere del Collegio, evidente, in quanto: il prelievo e' disposto da una norma avente forza di legge; non e' dubitabile la definitivita' della prestazione patrimoniale, della quale non e' prevista alcuna forma di restituzione o di ripetibilita', neppure parziale, in favore dei soggetti passivi; non vi e' alcuna controprestazione in rapporto sinallagmatico con i versamenti del contributo; quest'ultimo - almeno nelle intenzioni dell'impianto normativo, e senza che cio' costituisca giudizio sulle svariate censure proposte dalle imprese ricorrenti sul punto - si propone di colpire cio' che la norma primaria, al comma 115, ritiene essere un indice di capacita' contributiva, ossia le attivita' delle imprese del settore energetico ivi contemplate, se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da tali attivita'; lo scopo del prelievo e', secondo il comma 115, quello di «contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori». In conclusione, si deve rilevare la natura tributaria del contributo in questione, che puo' essere qualificato come imposta (indiretta), in quanto l'obbligazione non si correla a un atto o a un'attivita' pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente in fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. 12.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria del contributo in questione, ritiene tuttavia il Collegio di non potere aderire alle eccezioni di difetto assoluto di giurisdizione e - in subordine - di carenza della giurisdizione amministrativa (in favore di quella tributaria) sollevate dall'Agenzia delle entrate in relazione all'impugnazione della circolare e degli altri atti in epigrafe. 12.4.1. - Come ricordato dalla difesa della ricorrente, nella - certamente analoga alla presente - materia dell'impugnazione della circolare e degli altri atti emessi in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge 21/2022 (contributo di solidarieta' per l'anno 2022), questo TAR, con numerose sentenze, aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in considerazione della assenza di natura regolamentare (ma anche di atto amministrativo generale) della circolare in quella circostanza impugnata, nonche' della sua natura meramente ricognitiva - e cosi' anche di quella degli ulteriori atti emessi «a valle» dall'Agenzia delle entrate - della norma primaria istitutiva del tributo. 12.4.2. - A seguito della declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione da parte di questo TAR, il Consiglio di Stato, in sede d'appello, ha annullato con rinvio le pronunzie di primo grado, affermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Il giudice d'appello ha basato l'annullamento delle sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale sulla base della considerazione per cui «... alla fonte normativa primaria sono stati riservati gli elementi costitutivi della prestazione impositiva, mentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa, necessari per l'attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora evidenziato quest'ultima risulta dunque riferibile ad un potere amministrativo, attribuito alla competente amministrazione finanziaria. Ne deriva quale ulteriore conseguenza che gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita dalla norma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro volta qualificabili come atti amministrativi. (...) non e' peraltro determinante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base al sopra citato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo concerne infatti "provvedimenti" e "atti" delle pubbliche amministrazioni comunque espressivi del potere pubblico, quali pacificamente sono sia i regolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui schema la stessa Agenzia delle entrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di attuazione del contributo straordinario oggetto di impugnazione. (...) Pacifica dunque la natura di atto amministrativo di quest'ultimo, come peraltro anche della circolare e della risoluzione impugnati, altrettanto incontestabile e' l'assenza nella fattispecie controversa di atti di imposizione tributaria che possano valere a radicare la giurisdizione degli organi del contenzioso tributario (...)» (tra tante, si veda la sentenza n. 3219 del 29 marzo 2023). 12.4.3. - Va peraltro rilevato che, con sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023, lo stesso Consiglio di Stato, chiamato a scrutinare l'appello contro la sentenza di questa sezione che aveva dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sull'atto dell'Agenzia delle entrate n. 132395 del 12 luglio 2017 (recante, ai sensi dell'art. 4, comma 6, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, le «disposizioni di attuazione» del regime fiscale per le locazioni brevi stabilito dall'art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017), ha affermato che «In termini generali, la circolare e', in se', mero atto interno dell'Amministrazione privo di rilievo, spessore e valore normativo: la circolare, in altri termini, non e' fonte del diritto. (...) Essa, infatti, e' priva della capacita' di dettare norme vincolanti per tutti i consociati e si rivolge esclusivamente alle articolazioni interne (uffici sotto-ordinati e periferici) dell'Amministrazione, indicando le modalita' da seguire nell'espletamento dell'attivita' istituzionale. (...) Peraltro, anche all'interno dell'apparato amministrativo la circolare non e' vincolante e puo' essere disattesa, senza che cio' determini per cio' solo l'illegittimita' dell'atto: la violazione della circolare, al piu', puo' venire in rilievo soltanto quale possibile figura sintomatica dell'eccesso di potere. (...) Per quanto qui di interesse, le circolari interpretative, quale e' quella nella specie gravata, recano l'esegesi di una disposizione di legge e, pertanto, afferiscono ad un profilo, appunto l'interpretazione della legge, in cui l'Amministrazione non ha funditus alcuna posizione di privilegio, essendo viceversa soggetta al dato legislativo al pari di ogni altro soggetto: nel nostro ordinamento, infatti, l'unica interpretazione vincolante della legge e' quella data dal giudice (nei limiti della specifica materia del contendere portata al suo esame e nei confronti dei soli soggetti coinvolti nella lite - cfr. art. 2909 c.c.). (...) Nella materia tributaria, infatti, il rapporto giuridico intercorrente fra ente impositore e contribuente e' regolato interamente dalla legge; l'Amministrazione non puo' autonomamente individuare an, quantum, quomodo e quando della prestazione tributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al contrario, procedere alla mera attuazione del dictum normativo, previa esegesi delle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un valore del tutto equi-ordinato a quella operata dal contribuente; in caso di contenzioso, grava sul giudice adito l'enucleazione del corretto significato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia rilievo decisivo l'orientamento esegetico dell'Amministrazione, ove pure espresso in atti formali (quale appunto una circolare interpretativa). (...) Di per se', dunque, la circolare interpretativa non puo' strutturalmente ledere l'amministrato e, conseguentemente, vi e' in merito un difetto assoluto di giurisdizione: essa, infatti, non concreta ne' un atto specifico di esercizio di potesta' impositiva, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice tributario, ne' un atto generale di imposizione, rientrante - quale atto regolamentare o, comunque, generale propedeutico all'emanazione dei singoli atti impositivi - nell'ordinaria giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo. (...) Le esposte conclusioni assumono particolare pregnanza nel diritto tributario, connotato dalla riserva di legge (art. 23 Cost.), dall'inderogabilita' della disposizione tributaria e, parallelamente, dall'indisponibilita' della prestazione tributaria (art. 53 Cost.), dalla normale assenza di discrezionalita' amministrativa in capo agli enti impositori.» Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, in quella controversia, il Consiglio di Stato ha respinto il motivo d'appello relativo al difetto assoluto di giurisdizione pronunziato in primo grado dal TAR. 12.4.4. - Il Collegio ritiene di dovere superare l'incertezza interpretativa presente in giurisprudenza, di cui si e' appena dato conto, prendendo atto che le sentenze d'appello relative all'impugnazione della circolare e degli ulteriori atti applicativi inerenti il contributo di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 21/2022 sono state oggetto di regolamento di giurisdizione da parte dell'Avvocatura dello Stato davanti alle SS.UU. della Corte di cassazione, le quali hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, in quella circostanza (si veda ad esempio la sentenza n. 29103 del 19 ottobre 2023), in cui pure veniva in considerazione l'impugnazione davanti al giudice amministrativo di un provvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di una risoluzione, la Corte ha affermato, quanto alla natura del provvedimento direttoriale (ritenuto meramente attuativo della voluntas legis dalle difese dell'Agenzia delle entrate), trattarsi «... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti al GA, in virtu' della previsione di cui all'art. 7, commi 1 e 4 cod. proc. amm....», e quanto alla circolare - ritenuta dall'Agenzia ricorrente atto meramente interpretativo-, che essa avesse «contenuto integrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo stesso e' associabile sul piano della sussistenza dell'affermata giurisdizione amministrativa». Hanno poi soggiunto le SS.UU. che «Poiche' l'esercizio del potere discrezionale dell'Agenzia delle entrate, pur attuativo della voluntas legis (peraltro secondo il principio costituzionale di legalita' dell'azione amministrativa), costituisce il presupposto generale dell'azione impositrice concreta, la situazione soggettiva che ne deriva non puo' essere che qualificata come interesse legittimo, giacche' altrimenti se ne creerebbe un'assenza di giustiziabilita' costituzionalmente non consentita (v. ultra). In altri, piu' semplici e stringenti termini, la sussistenza di un interesse legittimo, che costituisce la situazione giuridica soggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti impugnati e quindi sussiste in re ipsa.» In definitiva, cio' che le SS.UU. hanno ritenuto ammissibile, ed ascrivibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, e' "... una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi "individuali" che e' del tutto legittimata, come gia' osservato, dall'art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per converso, dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, il quale appunto prevede che "Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente." Per tali ragioni la Corte ha ritenuto di dare continuita' al principio di diritto, che essa ha espressamente enunziato, per cui «Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a... l' impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione del decreto-legge n. 124 del 2019, art. 36, comma 3, conv., con modif., dalla legge n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalita' di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale legge n. 388 del 2000, ex art. 6, commi 13 e ss., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della speciale facolta' introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l' importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19" (Sez. U -, ordinanza n. 25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 - 01).» 12.4.5. - Sebbene in quella circostanza la Corte regolatrice abbia fatto espresso riferimento, nell'enunciare il principio applicabile, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in quanto il principio era stato espresso in precedenza nell'ambito di controversia in materia di produzione di energia), e nel caso di specie si verta, invece, nella giurisdizione generale di legittimita' (si tratta di azione di annullamento in materia non contemplata dall'art. 133 c.p.a.; in particolare, non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera «o» del comma 1, essendo qui la produzione di energia solo il presupposto dell'imposizione tributaria disciplinata con le norme denunziate), il Collegio ritiene di aderire - come detto - alla tesi per cui gli atti impugnati sono impugnabili, e lo sono davanti al giudice amministrativo. A cio' il Collegio e' indotto sia dall'evidente analogia tra i due contributi straordinari (quello disciplinato dall'art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, i cui atti applicativi sono stati oggetto del regolamento di giurisdizione di cui si e' detto, e quello di cui alle norme di cui si fa questione di legittimita' costituzionale) che dalla constatazione per cui gli atti impugnati in quel giudizio e nel presente hanno eguale qualificazione giuridica (un provvedimento direttoriale, ed una circolare interpretativa): in quest'ultimo senso e' dirimente, in presenza di atti dichiaratamente solo attuativi della norma primaria di riferimento, l'affermazione delle SS.UU. per cui «Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa della norma primaria) dell'atto in contesto, non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo». 12.4.6. - Tali affermazioni sono peraltro in sostanziale consonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione, il Consiglio di Stato in sede di appello proposto dalle originarie ricorrenti avverso le sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale declinatorie della giurisdizione nell'impugnazione agli atti emessi in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. In quella circostanza, infatti (si veda ad esempio la sentenza n. 3219 del 2023), il Consiglio di Stato aveva osservato che «... in conformita' all'art. 23 Cost., alla fonte normativa primaria sono stati riservati gli elementi costitutivi della prestazione impositiva, mentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa, necessari per l'attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora evidenziato quest'ultima risulta dunque riferibile ad un potere amministrativo, attribuito alla competente amministrazione finanziaria. Ne deriva quale ulteriore conseguenza che gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita dalla norma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro volta qualificabili come atti amministrativi.» Per risolvere la questione di giurisdizione oggetto del presente appello non e' peraltro determinante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base al sopra citato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo concerne infatti «provvedimenti» e «atti» delle pubbliche amministrazioni comunque espressivi del potere pubblico, quali pacificamente sono sia i regolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui schema la stessa Agenzia delle entrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di attuazione del contributo straordinario oggetto di impugnazione. 13. - Da ultimo, nell'ambito della valutazione della rilevanza delle questioni che il Collegio intende sollevare, al fine di scrutinare il possibile approdo del ricorso ad una decisione di merito va esaminata l'eccezione di inammissibilita' per difetto di interesse sollevata dall'Avvocatura erariale. Per la quale, in sintesi, essendo gli atti impugnati solo ripetitivi della norma istitutiva del tributo, il loro eventuale annullamento non inciderebbe sulla sussistenza, per i designati soggetti passivi, dell'obbligo tributario cui essi sono astretti direttamente dalla norma stessa. La parte ricorrente, sotto questo profilo, annette invece rilevanza dirimente al fatto che l'atto direttoriale ha istituito i codici tributo, senza i quali, a detta delle societa', l'obbligo tributario non potrebbe essere materialmente assolto. 13.1. - Su questo punto osserva il Collegio che il riferimento all'istituzione dei c.d. codice tributo certamente non puo' avere effetto sull'esistenza dell'obbligazione tributaria in capo ai soggetti passivi, ne', tanto meno, sulla platea di questi ultimi, ne', ancora, sulla base imponibile del contributo straordinario: tali elementi - cosi' come tutti quelli costituitivi del tributo -, atti a fondare l'obbligazione tributaria, per definizione non possono che essere posti (ed eventualmente modificati) soltanto dalla legge o da atti aventi forza di legge (art. 23 della Costituzione): e cosi' e' anche nel caso dell'art. 1 commi da 115 a 118 della legge n. 197 del 2022. 13.2. - Tuttavia, dall'istituzione del codice tributo deriva un rilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano processuale, nel radicamento dell'interesse al ricorso in capo ai soggetti d'imposta. Tale effetto e' stato riferito (qui lo si riferisce in estrema sintesi), negli scritti difensivi delle ricorrenti, come possibilita' di adempiere all'obbligazione tributaria istituita con norma di rango legislativo. Tale impostazione merita condivisione. Se, infatti, in linea generale, non e' dubitabile che - ai sensi dell'art. 23 della Costituzione - l'obbligazione tributaria, sotto cio' che viene definito in dottrina il suo «aspetto statico» (presupposto, base imponibile, soggetti passivi), e' un'obbligazione legale, nondimeno la sua formazione puo' derivare anche da atti del contribuente (ad esempio, opzione per uno dei possibili regimi previsti dalla legge per determinati tributi) o dell'Amministrazione finanziaria (c.d. «aspetto dinamico» dell'obbligazione tributaria). In quest'ultimo caso l'attuazione dell'imposta deriva da atti ulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. Nel caso in esame, l'istituzione - mediante uno degli atti impugnati nel presente giudizio, ossia la risoluzione direttoriale - del codice tributo attiene indubbiamente a tale momento attuativo, nel senso che rende esigibile (insieme agli altri elementi della fattispecie legale, in primis la scadenza del termine di pagamento) l'obbligazione tributaria. L'istituzione del codice tributo, infatti, rende possibile l'imputazione corretta del pagamento (qui da effettuarsi tramite versamento diretto tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, come specificato nella impugnata circolare n. 4/2023 e ribadito nella risoluzione gravata) al tributo in questione, e non ad altre e diverse obbligazioni cui il soggetto passivo sia astretto verso l'Erario, in quanto reca gli estremi identificativi dell'imposta pagata: si tratta, in definiva, di un onere cui l'ente titolare del tributo deve assolvere al fine di rendere possibile al proprio debitore di adempiere correttamente all'obbligazione tributaria. 13.3. - In conclusione, le questioni di legittimita' costituzionale che il Collegio intende sollevare sono dotate di rilevanza nel presente giudizio, atteso che gli atti impugnati - dotati di autonoma lesivita' per quanto su rassegnato- sono stati emessi in diretta derivazione dalle norme qui sospettate di incostituzionalita'. 14. - Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ravvisa, in primo luogo, la contrarieta' del contributo di solidarieta' introdotto dall'art. 1, commi 115 e ss., della legge n. 197/22 all'art. 117 della Costituzione, con riguardo ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, dal regolamento UE 1854/2022, direttamente applicabile. Deve infatti considerarsi che, con il regolamento indicato, l'Unione europea, dopo aver dato atto che, a causa di situazioni eccezionali (quali la guerra e particolari condizioni meteorologiche), tutti gli Stati membri, sebbene in misura diversa, sono stati colpiti dall'attuale crisi energetica e che «il netto aumento dei prezzi dell'energia sta contribuendo in modo sostanziale all'inflazione generale nella zona euro e rallenta la crescita economica dell'Unione» (considerando 5), ha ritenuto necessario «uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di solidarieta', durante la stagione invernale 2022-2023» per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia e garantire che l'attuale crisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l'economia (considerando n. 6). L'unione europea ha infatti spiegato che «E' necessaria una risposta unitaria e ben coordinata a livello dell'Unione» poiche' «Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul funzionamento del mercato interno dell'energia, mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti dei prezzi negli Stati membri piu' colpiti dalla crisi.» (considerando 9). Sulla base di queste premesse, il regolamento ha individuato le misure che gli Stati membri possono adottare, ove non abbiano gia' adottato misure equivalenti, per far fronte alla situazione emergenziale in maniera armonizzata sull'intero territorio dell'Unione, illustrandole compiutamente gia' nelle premesse del regolamento. Tali misure, come visto, consistono: (i) nella riduzione del consumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e ss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e ss); iii) in un contributo di solidarieta' eccezionale temporaneo «per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria» (considerando 12, 13 e 14 e poi in dettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le organizzazioni che generano almeno il 75% di fatturato nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 «Definizioni», par. 1, n. 17). Con particolare riferimento a quest'ultima misura, ora qui di interesse, l'indicazione, a livello europeo, degli specifici destinatari del contributo eccezionale e temporaneo (imprese che svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell'attivita' nei settori della estrazione e della raffineria) e' espressamente spiegata nel regolamento, in piu' passaggi: «Il contributo di solidarieta' e' uno strumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di circostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili ordinari che le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria si sarebbero aspettati o avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell'energia» (considerando 14); cio', si continua a leggere, e' evidentemente avvenuto perche' «Senza modificare in modo sostanziale la struttura dei costi ne' aumentare gli investimenti, le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% di fatturato che svolgono attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione hanno registrato un'impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e imprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, alla riduzione dell'offerta di energia e all'aumento della domanda causato da temperature eccezionalmente elevate" (considerando 50); di conseguenza, "Il contributo di solidarieta' temporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla quale le imprese interessate contribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti che hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.» (considerando 51). In altri termini, quindi, dalla piana lettura del regolamento europeo emerge che la specificita' dei destinatari (rectius, del peculiare atteggiarsi dell'attivita' imprenditoriale svolta dai medesimi che, a fronte dell'invarianza dei costi, ha loro consentito di aumentare considerevolmente i ricavi in virtu' delle circostanze eccezionali verificatesi) integra la ragion d'essere, l'ubi consistam, della misura stessa. La peculiarita' della misura del contributo rivolto al settore dell'estrazione rispetto alle altre misure e' ben esplicitata nel regolamento (considerando 45): «Le pratiche commerciali e il quadro normativo nel settore dell'energia elettrica sono nettamente diversi da quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con l'introduzione del tetto sui ricavi di mercato s'intende riprodurre l'esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le catene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente, ossia senza le interruzioni dell'approvvigionamento di gas verificatesi da febbraio 2022, e' necessario che la misura destinata ai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti dalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta' temporaneo dovrebbe invece applicarsi alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, dal momento che tale contributo e' diretto alla loro redditivita', in netto aumento rispetto agli anni scorsi». La differenza tra le due misure e' esplicitata anche nella proposta di regolamento, dove si legge (pp. 4-5): «Al fine di assicurare parita' di condizioni, la Commissione propone due strumenti complementari che abbracciano l'intero settore dell'energia: a) una misura volta a ridurre temporaneamente i ricavi dei produttori di energia elettrica e b) una misura che stabilisce temporaneamente un contributo di solidarieta' sugli utili eccedenti nel settore fossile che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Riducendo i ricavi dei produttori di energia elettrica, la misura proposta dal regolamento mira a riprodurre l'esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le catene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente, ossia in assenza delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas verificatesi dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. La Commissione propone inoltre un contributo temporaneo di solidarieta' che si applica agli utili delle imprese attive nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, che hanno registrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti». Nonche': «la presente proposta istituisce un contributo temporaneo di solidarieta' basato sugli utili imponibili realizzati nell'esercizio fiscale 2022 da societa' e stabili organizzazioni attive solo nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione». A fronte di cosi' chiare ed espresse indicazioni, nel regolamento europeo, sulle motivazioni del contributo di solidarieta' e sul suo conseguente ambito soggettivo (Capo III del regolamento specificamente dedicato, appunto, alla «Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione»), tuttavia, con le norme qui in esame il legislatore italiano, come visto, ha posto tale contributo a carico di soggetti anche diversi dai soli testualmente indicati a livello europeo (in quanto, come spiegato, le loro dinamiche di impresa giustificano, nel testo del regolamento, la previsione di uno specifico contributo). Ritiene il Collegio, sul punto, che la scelta legislativa nazionale cosi' operata sia direttamente violativa dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, senza che sussista la necessita' di procedere alla interpretazione del dato normativo europeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo e di raffineria, invero, non e' stata adottata dall'Italia, nonostante le cogenti previsioni del regolamento europeo e la fissazione di un apposito termine (art. 14, paragrafi 1 e 3 del regolamento «1. Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarieta' temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. (...) 3. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano il contributo di solidarieta' temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2022.). Per contro, per la pretesa attuazione delle norme del regolamento risulta adottata altra diversa misura nazionale di contribuzione di solidarieta', quale misura asseritamente equivalente (pregiudizievole per i ricorrenti e quindi contestata), ricadente in larga parte su un diverso settore, che integra, quindi, una sorta di aliud pro alio la cui immediata percezione non richiede alcuno sforzo esegetico. Non rileva, infatti, in senso contrario alla illegittimita' qui ritenuta, la circostanza che il regolamento preveda la possibilita' per gli Stati Membri di adottare misure "equivalenti", poiche', nel disegno normativo europeo, l'equivalenza e' testualmente fissata tra misure ricadenti sullo stesso specifico settore della estrazione e della raffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche di impresa che giustificano la misura, potendo l'equivalenza, semmai, riguardare gli obiettivi della misura stessa, le finalita' di utilizzo dei proventi, la base imponibile e l'aliquota del contributo (cfr. Considerando 63 secondo cui "Gli Stati membri dovrebbero applicare il contributo di solidarieta' stabilito dal presente regolamento nei rispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. L'obiettivo della misura nazionale dovrebbe essere considerato simile all'obiettivo generale del contributo di solidarieta' istituito dal presente regolamento quando consiste nel contribuire all'accessibilita' economica dell'energia. Una misura nazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al contributo di solidarieta' qualora riguardi attivita' nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e garantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per finalita' che sono simili a quelle del contributo di solidarieta'», nonche' art. 14, paragrafo 2: «Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarieta' temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta'.») Ne consegue che la violazione diretta del vincolo derivante dal regolamento europeo di adottare una misura contributiva di solidarieta' a carico dello specifico settore della estrazione e della raffineria, e' rilevante nella specie, poiche' il Legislatore italiano - in luogo di essa - ha ritenuto di adottare nel periodo indicato, definendola espressamente quale misura equivalente, una misura contributiva invece anche a carico delle imprese quali la ricorrente, appartenenti ad altro settore, che, per contro, non avrebbe avuto ragion d'essere prevista ove non si fosse perpetrata la violazione anzidetta. 15. - La rilevata natura tributaria del contributo di solidarieta' in esame importa pure la contrarieta' delle previsioni in esame agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Le disposizioni, infatti, appaiono, in primo luogo, in contrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalita' e di ragionevolezza, quest'ultima intesa anche come congruenza delle previsioni adottate con l'obiettivo perseguito dal legislatore. La disciplina del contributo di solidarieta' appare, inoltre, in contrasto con il principio di capacita' contributiva, che del principio di uguaglianza costituisce una specificazione, rappresentando il presupposto e, al contempo, il limite del potere impositivo dello Stato e del dovere del contribuente di concorrere alle spese pubbliche e importando, di conseguenza, l'illegittimita' di quelle norme che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni differenziate, laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta da argomenti persuasivi. In proposito il Collegio richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale con riferimento al tributo di cui all'art. 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (che, per diversi profili richiama il contributo qui in esame), laddove ha affermato che il sacrificio ai principi di eguaglianza e capacita' contributiva recato da un tributo speciale e selettivo non dev'essere sproporzionato e non deve degradare in arbitraria discriminazione, in quanto «la sua struttura deve raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice», cosi' che se «il presupposto economico che il legislatore intende colpire e' la eccezionale redditivita' dell'attivita' svolta in un settore che presenta caratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale, tale circostanza dovrebbe necessariamente riflettersi sulla struttura dell'imposizione» (Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015, n. 10). 15.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell'art. 1 della legge n. 197/2022 presentano diverse criticita' con riferimento all'individuazione della base imponibile, la definizione della quale risulta, per piu' versi, non congruente con la dichiarata finalita' di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall'aumento dei prezzi dell'energia. 15.1.2. - Come visto, il contributo e' calcolato applicando un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. La base di calcolo del contributo di solidarieta' per il 2023, alla quale applicare l'aliquota del 50 per cento, e' dunque il risultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto passivo nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi nel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare - e la media dei redditi complessivi IRES dei quattro periodi d'imposta precedenti. Il reddito rilevante ai fini Ires, tuttavia, include, nella base di calcolo, anche voci che nulla a che vedere con gli «extraprofitti» derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Si tratta in sostanza delle operazioni societarie relative ai fondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, ovvero, ancora, da eventi collegati all'operativita' straordinaria delle imprese, operazioni tutte che individuano un incremento di reddito che non ha alcuna connessione con l'incremento dei prezzi dell'energia. Sul punto e' significativo il fatto che il legislatore, con riferimento al contributo di cui all'art. 37 del d.l 21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell'art. 1, comma 120, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato art. 37, a norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1». Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, l'art. 6 del decreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 191/2023. 15.1.3. - Sempre con riferimento all'individuazione della base imponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi in contrasto con il principio di capacita' contributiva laddove non considera che una parte dell'incremento dei profitti realizzati nel 2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e' dovuta a una maggiore capacita' di produrre reddito dell'operatore economico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che, nel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021, si e' contratta a causa della pandemia da Covid 19, cosi' che una parte di quelli che vengono considerati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri di calcolo della media rilevante, e' semplicemente rappresentata dal ritorno al volume di affari pre Covid. Si e' dato, in tal modo, rilievo a un elemento che, in quanto dipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare idoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare l'ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese dopo la fine dell'emergenza (per analoga valutazione in ordine alla inidoneita' dell'imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e calcolare una supposta «plus-ricchezza», e cioe' l'ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione del fatto che gli extraprofitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al corrispondente periodo 2020-2021, sono, in gran parte, dovuti al fatto che durante la pandemia le societa' erano in perdita, cosi' che il differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo non rappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento rispetto alle perdite realizzate in costanza di pandemia, cfr., con riferimento al contributo di cui all'art. 37 del d.l 21/2022: Corte di giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII - ordinanza n. 147 del 27 giugno 2023). 15.1.4. - Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con riferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla legge n. 197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita' contributiva in parte gia' sottoposta a tassazione. La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del contributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l'anno di imposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel corso del quale risultano, sia pure solo in parte, gia' presi in considerazione per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2022, di cui all'art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile del contributo solidaristico straordinario e' costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021». In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile del 2022, gia' considerati quale presupposto di imposta a fini della determinazione dell'importo del contributo straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile per il calcolo del contributo del 2023. Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto, sia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi sopra indicati) una duplicazione di imposta, che risulta evidente alla luce della sostanziale sovrapponibilita' degli scopi perseguiti dai due prelievi (individuate, rispettivamente, dall'art. 37 del decreto-legge 21/2022 nel «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e dall'art. 1, comma 115, della legge 197/2002, nel «contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori»). La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in meccanismi di deducibilita' del contributo introdotto dall'art. 37 del decreto-legge 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell'art. 1 della legge 197/2022, cosi' comportando la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure, anche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un prelievo fiscale significativamente alto, la cui concreta incidenza sui redditi di impresa, in disparte la qualificabilita' o meno della stessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio di proporzionalita'. 15.1.4.1. - Ulteriore e distinto profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione investe, infine, la disposizione di cui al comma 118, secondo cui «Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». La previsione, importando la sottoposizione a tassazione di una voce di costo che, per l'anno in cui si verifica il versamento, incide sull'utile societario e, di conseguenza, sul reddito d'impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa - se inerenti - devono essere deducibili ai fini del reddito d'impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). 16. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della decisione della presente controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in relazione alla violazione degli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione e, pertanto, sottopone e rimette alla Corte costituzionale la relativa questione di legittimita' costituzionale. Conseguentemente dispone la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Demanda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di competenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Achille Sinatra, consigliere, Estensore Maria Rosaria Oliva, referendario Il Presidente: Mezzacapo L'estensore: Sinatra