Reg. Ric. n. 1 del 2026
pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20

Ricorrente:Provincia autonoma di Trento

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Lavoro – Igiene e sicurezza sul lavoro – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (patente a crediti) – Modalità di recupero dei crediti decurtati – Valutazione attribuita a una commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – Decreto di costituzione delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti – Attribuzione della competenza alla Commissione territoriale operante nella Regione Veneto anche in relazione alle imprese e ai lavoratori autonomi con sede o domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano – Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento.


Norme impugnate:

Decreto direttoriale  del 06/03/2026  Num. 24  Art. 2  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 120   Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art.  Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art. 10   Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art. 16   Co.  

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  Art. 107   Co.  

legge costituzionale  Art. 10   Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.  

decreto legislativo  Art.  Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.



Udienza Pubblica del 20/10/2026 rel. LUCIANI


Testo del conflitto

                        N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 04 maggio 2026

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria il 4 maggio 2026 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Lavoro - Igiene e sicurezza sul lavoro -  Sistema  di  qualificazione
  delle imprese e  dei  lavoratori  autonomi  operanti  nei  cantieri
  temporanei o mobili (patente a crediti) - Modalita' di recupero dei
  crediti  decurtati  -  Valutazione  attribuita  a  una  commissione
  territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato nazionale
  del lavoro (INL)  e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - Decreto  di  costituzione
  delle commissioni  territoriali  per  il  recupero  dei  crediti  -
  Attribuzione  della  competenza   alla   Commissione   territoriale
  operante nella Regione Veneto anche in relazione alle imprese e  ai
  lavoratori  autonomi  con  sede  o  domicilio  presso  le  Province
  autonome di Trento e di Bolzano. 
- Decreto direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6  marzo
  2026, n. 24, art. 2, comma 2. 


(GU n. 20 del 20-05-2026)

     Ricorso per conflitto di attribuzioni della  Provincia  autonoma
di Trento (C.F. e P.IVA 00337460224) in persona  del  suo  Presidente
pro tempore, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, rappresentata  e
difesa, dalle avvocate Sabrina Azzolini (C.F. ZZLSRN74R70H612A) - Pec
sabrina.azzolini@pectrentoavvocati.it)  e  Marialuisa  Cattoni  (C.F.
CTTMLS70T48L378O   -   Pec   marialuisa.cattoni@pectrentoavvocati.it)
dell'Avvocatura della Provincia, con sede in piazza  Dante  n.  15  -
38122 - Trento, ed  elettivamente  domiciliata  presso  il  domicilio
digitale REGINDE giusta deliberazione  della  giunta  provinciale  24
aprile 2026, n. 568 e procura speciale depositata, contro  lo  Stato,
in  persona  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587), con sede  in  Roma -  00187  -  Palazzo  Chigi,  piazza
Colonna n. 370 - domicilio digitale  attigiudiziaripcm@pec.governo.it
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
(C.F. 80224030587), con sede in Roma - 00186 - via dei Portoghesi  n.
12  e  domicilio   digitale:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   -
Ispettorato nazionale del lavoro (C.F. 97900660586), Roma,  con  sede
in piazza della Repubblica n. 59 - 00185  -  presso  l'indirizzo  Pec
dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it estratto dal Registro
delle pubbliche amministrazioni  e  nei  confronti  di  la  Provincia
autonoma di Bolzano - Alto Adige, in  persona  del  Presidente  della
giunta provinciale pro  tempore,  (C.F.  00390090215),  con  sede  in
piazza Silvius Magnago n. 1 - 39100 - Bolzano (BZ) presso l'indirizzo
PEC  anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  estratto  dal   Registro
delle  pubbliche  amministrazioni  per  la  dichiarazione  che,   con
riferimento alle  imprese  ed  ai  lavoratori  autonomi  con  sede  e
domicilio nel territorio della  Provincia  autonoma  di  Trento,  non
spetta allo Stato e, per esso, all'Ispettorato nazionale  del  lavoro
attribuire alla commissione territoriale competente per il territorio
della Regione  Veneto  la  competenza  amministrativa  propria  delle
commissioni  territoriali  per  il  recupero  dei  crediti   previste
dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 132 del 2024, nonche' per  il
conseguente  annullamento  dell'art.  2,   comma   2,   del   decreto
direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 marzo  2026,  n.
24, nella parte in  cui  attribuisce  alla  commissione  territoriale
competente per il territorio della Regione Veneto  l'esercizio  delle
funzioni proprie delle commissioni territoriali per il  recupero  dei
crediti previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 132 del 2024
da esercitare in relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con
sede  e  domicilio  presso  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  per
violazione: 
        dell'art. 3, commi I e II, e dell'art. 4,  comma  I,  decreto
del Presidente della Repubblica 26  gennaio  1980,  n.  197,  recante
«Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di
igiene  e  sanita'  approvate  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 marzo 19 75, n. 474»; 
        dell'art.  1,  comma  11,  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione  dello
statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  igiene  e
sanita'»; 
        dell'art. 9-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 1974, n. 280, recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di  disciplina
delle commissioni comunali  e  provinciali  per  il  collocamento  al
lavoro» - articolo  aggiunto  dall'art.  1,  decreto  legislativo  21
settembre 1995, n. 430); 
        dell'art. 107 dello statuto speciale di autonomia; 
        dell'art. 8, numeri 1, 9, 23 e 29, dell'art. 9, numeri 4, 5 e
10, dell'art. 10 e dell'art. 16 dello statuto speciale di autonomia; 
        dell'art.  120  della  Costituzione  e  del  principio  leale
collaborazione; 
        degli articoli 3 e 97 della Costituzione e  dei  principi  di
ragionevolezza e buon andamento; 
        degli articoli 117, terzo comma, ed art. 10, l.c. n. 3/2001. 
Indice generale 
Fatto 
    1.  L'introduzione  della  patente  a  crediti  per   imprese   e
lavoratori autonomi che operano nei cantieri. 
    2. La progressiva  estensione  delle  competenze  amministrative,
proprie e delegate, della Provincia autonoma di  Trento  relative  al
lavoro. 
    3. L'attuazione da parte della Provincia autonoma di  Trento  del
decreto  ministeriale  n.  132  del  2024:  la   costituzione   della
commissione provinciale per il recupero dei crediti. 
    4. La costituzione delle commissioni territoriali per il recupero
dei crediti disposta con d.d. n. 24 del 2026. 
    5.  Le  richieste  della  Provincia  autonoma  di  Trento  di  un
confronto con lo Stato. 
Diritto 
    1. La  violazione  della  competenza  amministrativa,  propria  e
delegata, della Provincia autonoma di Trento ai  sensi  dell'art.  8,
numeri 1, 9, 23 e 29, e dell'art. 9, numeri 4, 5 e 10 e dell'art.  16
dello statuto speciale di autonomia, dell'art. 3, commi  I  e  II,  e
dell'art. 4, comma I, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
gennaio 1980, n. 197, dell'art. 1, comma II, decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, dell'art. 9-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, dell'art.  107
dello statuto speciale di autonomia, oltre che  degli  articoli  117,
terzo comma, ed art. 10, l.c. n. 3/2001, degli articoli 3 e 97  della
Costituzione e dei  principi  di  ragionevolezza  e  buon  andamento,
dell'art.   120   della   Costituzione   e   del   principio    leale
collaborazione. 
 
                                Fatto 
 
1. Introduzione della patente a  crediti  per  imprese  e  lavoratori
autonomi che operano nei cantieri. 
    L'art. 29, comma 19,  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19
(recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in  legge  dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56) ha  sostituito  l'art.  27  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 («Attuazione dell'art. 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»), introducendo la patente  a  crediti
per le imprese e i  lavoratori  autonomi  che  operano  nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'art.  89,  comma  1,  lettera  a),  ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o  prestazioni  di
natura intellettuale. 
    Le modalita' operative di attuazione  di  questo  nuovo  istituto
sono state dettate dal decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 18 settembre 2024, n.  132  («Regolamento  relativo
all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per
il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi
operanti nei cantieri temporanei o mobili»). 
    Ai sensi dell'art.  27,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
81/2008, imprese e lavoratori autonomi (ad esclusione di  coloro  che
effettuano mere forniture  o  prestazioni  di  natura  intellettuale)
possono operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione di
almeno quindici crediti. 
    La patente e' rilasciata con un punteggio iniziale pari a  trenta
(art. 4  del  decreto  ministeriale  n.  132  del  2024),  che  viene
incrementato in ragione della  storicita'  dell'azienda  (fino  a  10
crediti ex art. 5, comma 2) e del decorso di almeno un biennio  senza
incidenti (fino a 20 crediti ex art. 5,  comma  3),  nonche'  per  lo
svolgimento  di  specifiche  attivita'   costituenti   strumenti   di
prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza  dei  lavoratori,
quali certificazioni, formazione, utilizzo di soluzioni tecnologiche,
visite del medico competente, documento  di  valutazione  dei  rischi
(fino a 40 crediti ex art. 5, comma 4). 
    Il punteggio  viene  decurtato  in  caso  di  accertamento  delle
violazioni in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  indicate
nell'allegato I-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 (art.  27,
comma 6, decreto legislativo n. 81/2008); le decurtazioni applicabili
alle patenti sono quelle decise con provvedimenti  definitivi,  ossia
con sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione ex art.  18
della legge n. 689/1981,  ovvero,  per  le  violazioni  n.  21  e  24
dell'allegato  I-bis,  il  verbale  di   accertamento   emanato   dai
competenti organi di vigilanza (commi 6, 7 e 7-bis). 
    I provvedimenti definitivi e le  risultanze  dei  verbali  devono
essere comunicati all'INL «ai fini della  decurtazione  dei  crediti»
(art. 27, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008). 
    Ai sensi dell'art. 27, comma 10, del decreto  legislativo  n.  81
del 2008, la patente  con  punteggio  inferiore  a  quindici  crediti
preclude alle imprese e ai lavoratori autonomi l'accesso ai  cantieri
temporanei o mobili. 
    In questo caso, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale  n.
132 del 2024, l'operatore puo' chiedere l'accertamento  del  recupero
dei quindici crediti  necessari  per  l'accesso  al  cantiere  previa
valutazione   di   una   commissione   territoriale   composta    dai
rappresentanti dell'INL e dell'INAIL (alle cui sedute sono invitati a
partecipare  rappresentanti  delle  ASL  e  il   rappresentante   dei
lavoratori   per   la   sicurezza   territoriale),    tenuto    conto
dell'adempimento dell'obbligo formativo  in  relazione  ai  corsi  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro,  da  parte  dei
soggetti  responsabili  di  almeno  una  delle  violazioni   di   cui
all'allegato I-bis del decreto legislativo n. 81  del  2008,  nonche'
dei lavoratori occupati presso il cantiere o i  cantieri  ove  si  e'
verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di
uno o piu' investimenti in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro
secondo quanto indicato dall'art. 5, comma 4, lettera a). 
    Tale  strumento  e'  volto  a  promuovere  l'applicazione   degli
strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute  dei
lavoratori (in particolare la formazione, i dispositivi tecnologici e
le certificazioni), allo scopo  di  perseguire  l'abbattimento  o  la
riduzione dei rischi e garantire cosi' un maggior livello  di  tutela
dei lavoratori stessi sul presupposto  che,  in  caso  di  violazioni
accertate, aumenta il livello di rischio per la salute dei lavoratori
nei  cantieri  in  cui  operano  gli  autori  (imprese  e  lavoratori
autonomi) di quelle violazioni. 
2. La progressiva estensione delle competenze amministrative, proprie
e delegate, della Provincia autonoma di Trento relative al lavoro. 
    Nell'ambito del sistema organico  provinciale  di  ispezione  del
lavoro istituito nelle Province di Trento e di Bolzano a partire  dal
1980 (art. 3, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 26
gennaio 1980, n. 197), la Provincia autonoma di Trento esercita: 
        le funzioni amministrative delegate  svolte  dall'Ispettorato
del lavoro in materia di «vigilanza per  l'applicazione  delle  norme
relative  alla  previdenza  e  alle  assicurazioni  sociali»   e   di
«vigilanza e tutela  del  lavoro»  (art.  3,  comma  I,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 197/1980); 
        le competenze amministrative proprie in materia di «igiene  e
medicina del lavoro», nonche' di  «prevenzione  degli  infortuni  sul
lavoro e delle malattie professionali» (art. 1, comma II, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474,   come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
197 del 1980). 
    A fronte della creazione di questo sistema  organico  provinciale
di vigilanza, le norme di attuazione hanno disposto  la  soppressione
dell'Ispettorato  regionale  del  lavoro  e  il  trasferimento   alle
Province di Trento e di Bolzano  degli  Ispettorati  provinciali  del
lavoro aventi sede nei rispettivi territori (art.  4,  comma  I,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980). 
    Nel 2004, a rinforzare la competenza  amministrativa,  propria  e
delegata, delle due province autonome in queste materie, le norme  di
attuazione statutaria precisavano che le deleghe di funzioni  statali
in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative  alla
previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del
lavoro, nonche' le deleghe in materia di lavoro, si  estendono  «alle
funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data  di
entrata in vigore dei citati decreti»; inoltre si precisava  «Ove  la
legislazione statale preveda la costituzione di  specifici  organismi
collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione  di
tali organismi provvede  la  provincia  territorialmente  competente»
(decreto legislativo 14 ottobre  2004,  n.  283,  recante  «Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio  1980,  n.  197,  in  materia  di  lavoro»  che
introduce il II comma dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 197 del 1980). 
    Coerentemente con questo riparto di competenze l'art. 7, comma 4,
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 («Disposizioni  per  la
razionalizzazione e la semplificazione  dell'attivita'  ispettiva  in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione  della  legge
10 dicembre 2014, n. 183, legge 10 dicembre 2014, n.  183»),  proprio
sul  presupposto  dell'esercizio  da  parte  della  provincia   delle
competenze proprie dell'INL, prevedeva la stipulazione di  protocolli
d'intesa fra INL e province autonome «al fine di garantire, in  detti
territori, l'uniforme  svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  ed
evitare la sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  nel  rispetto
delle competenze attribuite dai  rispettivi  statuti  in  materia  di
vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni  e  la  condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza alfine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.». 
    Per  effetto  della  soppressione  degli  uffici  statali   degli
Ispettorati del lavoro (decreto del  Presidente  della  Repubblica n.
197 del 1980)  e  degli  uffici  statali  competenti  in  materia  di
collocamento e politiche del lavoro (decreto legislativo n.  430  del
1995), le funzioni in materia sono state esercitate  dalla  Provincia
autonoma di Trento, per il tramite  del  servizio  lavoro  (investito
dello svolgimento delle funzioni ispettive), nonche', ai sensi  degli
articoli 6 e 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n.  19,  della
commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e  l'orientamento
dei lavoratori nell'avviamento al  lavoro  e  per  il  controllo  sul
collocamento e dell'Agenzia del  lavoro  (competente  in  materia  di
orientamento   professionale,    formazione    e    assistenza    nel
collocamento). 
3. L'attuazione da parte  della  Provincia  autonoma  di  Trento  del
decreto  ministeriale  n.  132  del  2024:  la   costituzione   della
commissione provinciale per il recupero dei crediti. 
    In questo contesto  normativo,  sulla  base  di  quanto  chiarito
dall'art. 3, secondo II, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 197 del 1980 aggiunto dal decreto legislativo n. 283 del 2004,  la
Provincia autonoma di Trento ha tempestivamente provveduto a  mettere
in campo gli strumenti di attuazione del decreto ministeriale n.  132
del 2004. 
    Con deliberazione 4 aprile 2025, n. 473, la giunta provinciale ha
istituito l'Ufficio patente a crediti  e  supporto  al  coordinamento
della vigilanza ispettiva,  incardinato  presso  il  Servizio  lavoro
della Provincia autonoma di Trento (Doc. 4); detto ufficio  cura  gli
adempimenti previsti dall'art. 27 del decreto legislativo n.  81  del
2008  in  tema  di   comunicazione   dei   provvedimenti   definitivi
comportanti la decurtazione del punteggio della  patente,  adotta  il
provvedimento  cautelare  di  sospensione  della  patente  e   presta
attivita' di segreteria e supporto alla commissione territoriale  per
il recupero dei crediti decurtati prevista dall'art.  7  del  decreto
ministeriale n. 132 del 2024. 
    Inoltre, con deliberazione 26 maggio  2025,  n.  738,  la  giunta
provinciale ha costituito la commissione territoriale per il recupero
dei crediti (Doc. 5). 
4. La costituzione delle commissioni territoriali per il recupero dei
crediti disposta con d.d. n. 24 del 2026. 
    Con d.d. 6 marzo 2026, n. 24,  INL  ha  costituito,  presso  ogni
ambito regionale, le commissioni territoriali che avranno il  compito
di riconoscere il recupero dei crediti in capo a imprese e lavoratori
autonomi, in caso di decurtazione sotto la soglia minima di quindici,
necessaria per operare sui cantieri mobili e temporanei (Doc. 3). 
    Le  commissioni  territoriali   sono   composte   dal   direttore
interregionale dell'INL (o dirigente  delegato);  da  un  funzionario
individuato dal direttore interregionale come esperto  nella  materia
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante  presso  uno
degli  uffici  che  ricadono  nel  medesimo  ambito  regionale;   dal
direttore  regionale  dell'INAIL  (o  dirigente  delegato);   da   un
funzionario individuato dal direttore regionale  dell'INAIL,  esperto
nella materia della  salute  e  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e
operante presso uno degli uffici che  ricadono  nel  medesimo  ambito
regionale (art. 1 d.d. INL n. 24 del 2026). 
    L'ambito di competenza di ciascuna commissione e' individuato  in
relazione alle sede legale dell'impresa o al domicilio del lavoratore
autonomo che richiede il recupero dei crediti della  patente  ovvero,
per le imprese straniere, in relazione  alla  stabile  organizzazione
sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle  sedi  operative
situate sul territorio italiano (art. 2, comma 1, del d.d. n. 24  del
2026). 
    L'art. 2, comma 2, del d.d. impugnato  stabilisce  quanto  segue:
«In relazione alle imprese ed  ai  lavoratori  autonomi  con  sede  e
domicilio presso le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  nonche'
nella  Regione   Sicilia,   sono   competenti   rispettivamente,   le
commissioni operanti nella Regione Veneto e nella  Regione  Calabria»
(Doc. 3). 
5. Le richieste della Provincia autonoma di Trento  di  un  confronto
con lo Stato. 
    Gia' con nota di data 18 novembre 2024, la dirigente del servizio
lavoro della Provincia autonoma di Trento ha  comunicato  all'INL  la
volonta'  di  procedere  all'adozione  delle   misure   organizzative
necessarie a dare attuazione al decreto ministeriale n. 132 del  2024
e a consentire il funzionamento della patente  a  crediti  (prot.  n.
860193/2024 sub Doc. 6). 
    Con successiva  nota  di  data  21  gennaio  2025,  la  dirigente
provinciale del servizio lavoro chiedeva all'INL di poter accedere al
portale della patente a crediti (prot. n. 46632/2025 sub Doc. 7). 
    Con nota di data 4 marzo 2025, a firma congiunta della  dirigente
provinciale del servizio lavoro e del dirigente dell'Unita' operativa
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL)  costituito
presso ASUIT (Azienda sanitaria universitaria integrata del trentino)
e'  stata  ulteriormente  rappresentata  all'INL,  la  necessita'  di
accedere  al  portale  della  patente  a  crediti,  onde   consentire
l'ordinaria gestione di tale istituto (prot. n. 182628/2025 sub  Doc.
8). 
    Con nota di data 14 aprile 2025,  la  dirigente  provinciale  del
servizio lavoro, ha comunicato all'INL  l'avvenuta  costituzione  del
nuovo Ufficio gestione patente a crediti e supporto al  coordinamento
della  vigilanza  ispettiva,  richiedendo  nuovamente  l'accesso   al
portale della patente a crediti (prot. n. 303049/2025 sub Doc. 9). 
    L'ennesima richiesta di avere accesso al portale della patente  a
crediti (oltre che al relativo software) e' stata inoltrata con  nota
di data 13 maggio 2025, a firma congiunta degli assessori  competenti
delle due province autonome (prot. n. 369037/2025 sub Doc. 10). 
    Con  nota  del  23  ottobre  2025  l'assessore  competente  della
Provincia  autonoma  di  Trento  ha  sottoposto  all'attenzione   del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  l'urgente  necessita'
dell'accesso al portale della patente a crediti al fine di consentire
l'esercizio delle competenze  amministrative  in  materia  (prot.  n.
828080/2025 sub Doc. 11). 
    Infine, con nota del  24  aprile  2026,  il  Dipartimento  affari
istituzionali  della  provincia,   ribadito   che   l'amministrazione
provinciale  aveva  gia'  provveduto  ad  istituire  la   commissione
provinciale  per  il  recupero  dei  crediti,  invitava  INL  ad  una
revisione del decreto direttoriale  volta  a  garantire  il  rispetto
delle competenze della Provincia autonoma di Trento (Doc. 12). 
    In  mancanza  di  qualsiasi  riscontro  da  parte  dello   Stato,
considerato   che   l'assegnazione    della    medesima    competenza
amministrativa a  due  organi  diversi  comporta  una  situazione  di
assoluta incertezza  normativa  in  ordine  all'individuazione  della
commissione chiamata a decidere sul recupero dei crediti per  imprese
e professionisti aventi sede nel territorio provinciale, la Provincia
autonoma di Trento si trova nella necessita' di richiedere a  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale l'annullamento dell'art. 2, comma 2,  del
decreto direttoriale n. 24 del 2026 nella parte in cui  prevede  che,
in relazione alle imprese  ed  ai  lavoratori  autonomi  con  sede  e
domicilio presso le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  e'
competente la commissione operante nella Regione Veneto. 
 
                               Diritto 
 
1. La violazione della competenza amministrativa, propria e delegata,
della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 8 numeri 1,  9,
23 e 29 e dell'art. 9, numeri 4, 5 e 10, e dell'art. 16 dello statuto
speciale di autonomia, dell'art. 3, commi I  e  II,  e  dell'art.  4,
comma I, decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980,  n.
197, dell'art. 1, comma II, decreto del Presidente  della  Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, dell'art. 9-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, dell'art. 107  dello  statuto
speciale di autonomia, oltre che degli articoli 117, terzo comma,  ed
art. 10, l.c., n. 3/2001, degli articoli 3 e 97 della Costituzione  e
dei principi di ragionevolezza e buon andamento, dell'art. 120  della
Costituzione e del principio di leale collaborazione. 
    1.1. Le province autonome hanno competenza  legislativa  primaria
in materia di 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale
ad essi addetto, 9) artigianato, 23) costituzione e funzionamento  di
commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e  l'orientamento
dei lavoratori nel collocamento  e  29)  addestramento  e  formazione
professionale (art. 8 dello statuto  speciale  di  autonomia);  hanno
inoltre  competenza  legislativa  concorrente  in   materia   di   4)
apprendistato;  libretti  di  lavoro;  categorie  e  qualifiche   dei
lavoratori, 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e
provinciali di controllo sul collocamento e 10) igiene e sanita', ivi
compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9  dello  statuto
speciale di autonomia). Le province autonome hanno altresi' il potere
di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, emanando «norme
legislative nella materia del collocamento e  avviamento  al  lavoro,
con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri  uffici
- degli uffici periferici del Ministero del  lavoro  per  l'esercizio
dei  poteri  amministrativi  connessi  con  le  potesta'  legislative
spettanti alle province stesse in materia di lavoro» (art.  10  dello
statuto speciale). 
    Nelle materie di competenza legislativa provinciale  spetta  alla
Provincia autonoma di Trento la  relativa  competenza  amministrativa
(principio del parallelismo delle funzioni ex art. 16  dello  statuto
speciale). 
    1.2. Con riferimento alle materie sopra  indicate,  le  norme  di
attuazione statutaria adottate nel rispetto della procedura  prevista
dall'art. 107 dello statuto speciale, hanno precisato e  ampliato  il
perimetro della competenza  amministrativa  delle  province  autonome
intervenendo in tre ambiti di funzioni:  la  tutela  della  salute  e
della sicurezza dei lavoratori, la vigilanza sul lavoro e  la  tutela
del lavoro. 
    1.2.1. Con riferimento all'ambito della  tutela  della  salute  e
della sicurezza dei  lavoratori,  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1980, n.  197  (recante  «Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige   concernenti
integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e  sanita'
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,
n. 474»), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1975, n. 474, (recante «Norme di attuazione dello  statuto  per
la Regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di  igiene  e  sanita'»)
stabilendo che nelle «attribuzioni dell'amministrazione  dello  Stato
in materia di igiene e sanita'» (ossia nella  materia  di  competenza
secondaria ex art. 9, n. 10, dello statuto  speciale),  gia'  oggetto
del riconoscimento dell'esercizio da parte delle Province di Trento e
di  Bolzano  per  il  rispettivo  territorio,  sono  «comprese  anche
l'igiene  e  medicina  del  lavoro,  nonche'  la  prevenzione   degli
infortuni sul lavoro e delle  malattie  professionali»  (art.  1  che
modifica l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.  474
del 1975). 
    Con riferimento specifico a queste funzioni, le stesse  norme  di
attuazione precisano che agli organi costituiti  dalle  due  province
autonome «spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui  agli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica  19  marzo
1955, n. 520» (art. 1, comma 111, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come  modificato  dall'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197  del  1980),  ossia  i
poteri  attribuiti  agli  ispettori  del  lavoro  e  le  disposizioni
relative all'attivita' di vigilanza dell'ispettorato del lavoro. 
    1.2.2. Con riferimento  all'ambito  della  vigilanza  e,  dunque,
all'attivita' ispettiva, le  norme  di  attuazione  statutaria  hanno
perseguito l'obiettivo della costituzione di un sistema  organico  di
ispezione del lavoro nelle Province di  Trento  e  Bolzano  (art.  3,
comma I, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  197  del
1980). 
    Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.  197  del
1980 ha dapprima individuato le  «competenze  riservate  agli  organi
statali»: «11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative
alla previdenza e alle assicurazioni sociali; 12)  alla  vigilanza  e
tutela del lavoro [eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi
dell'art.  9,  numeri  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,   nonche'   quelle   inerenti
all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10  del
medesimo decreto del  Presidente  della  Repubblica;]»  (art.  2  che
modifica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  474
del 1975); poi,  nell'ambito  di  queste  competenze  riservate  allo
Stato, ha «delegato alle province stesse l'esercizio  delle  funzioni
amministrative di cui al n. 12) del precedente art. 2,  decentrate  a
livello locale nonche' l'esercizio delle funzioni di cui  al  n.  11)
dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a  quando
le  medesime   continueranno   ad   essere   attribuite   ad   organi
dell'amministrazione statale.» (art. 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 197 del 1980). 
    Dunque lo Stato ha delegato alle province  autonome  le  funzioni
amministrative in materia  di  «vigilanza  per  l'applicazione  delle
norme relative alla previdenza e alle  assicurazioni  sociali»  e  di
«vigilanza e tutela del lavoro». 
    Coerentemente  con  l'intento  di  creare  un  sistema   organico
provinciale di vigilanza, le norme di attuazione  hanno  disposto  la
soppressione dell'Ispettorato regionale del lavoro e il trasferimento
alle Province di Trento e di Bolzano  degli  Ispettorati  provinciali
del lavoro aventi sede nei rispettivi territori (art. 4, comma I, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980). 
    1.2.3. Nell'ambito della tutela del lavoro, il citato art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980 sopra citato,
nel modificare l'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 474 del 1975 individuando  le  competenze  riservate  agli  organi
statali, ha espressamente  eccettuato  e,  quindi,  fatte  salve  'le
attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e  5,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,
nonche' quelle inerenti all'esercizio  della  competenza  provinciale
prevista dall'art. 10  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica;». Le norme di attuazione hanno pertanto  riconosciuto  le
competenze  proprie  delle  medesime  province   nelle   materie   4)
apprendistato;  libretti  di  lavoro;  categorie  e  qualifiche   dei
lavoratori e 5) costituzione e funzionamento di commissioni  comunali
e provinciali di controllo sul collocamento (art. 3, comma I, decreto
del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980). 
    Inoltre nel 1995, con riferimento alle materie previste dall'art.
9, numeri 4 e 5, dello statuto, al fine di realizzare nelle  province
di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per  l'impiego  lo
Stato ha delegato alle due province autonome, con norme di attuazione
statutaria, «l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  attribuite
all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del  lavoro  e  della
massima  occupazione  di  Trento  e  Bolzano  nonche'  alle   sezioni
circoscrizionali per l'impiego ricadenti  nei  rispettivi  territori»
(art. 1, del decreto legislativo 21 settembre 1995, n.  430,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di  funzioni  amministrative  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e
avviamento al lavoro» che inserisce  l'art.  9-bis  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  280,  «Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per
il collocamento al lavoro»). 
    Con riferimento all'intero ambito delle  funzioni  amministrative
concernenti la tutela del lavoro, lo Stato non dispone  di  strutture
amministrative aventi competenza sul territorio  delle  due  province
autonome, in quanto, ai sensi dell'art. 8, n. 23, dell'art. 9, numeri
4 e 5, e dell'art. 10  dello  statuto,  le  province  autonome  hanno
provveduto alla costituzione di proprie articolazioni organizzative. 
    1.2.4. Di seguito, a  rinforzare  la  competenza  amministrativa,
propria  e  delegata,  delle  due  province   autonome   il   decreto
legislativo 14 ottobre 2004,  n.  283  («Norme  di  attuazione  dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige   concernenti
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro») inseriva nell'art.  3
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  197  del  1980  la
seguente ulteriore disposizione di attuazione statutaria: «Le deleghe
di funzioni statali di cui al primo comma, in  materia  di  vigilanza
per l'applicazione  delle  norme  relative  alla  previdenza  e  alle
assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del  lavoro,  nonche'
le deleghe di cui all'art. 9-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del  decreto
legislativo 21 settembre 1995, n.  430,  in  materia  di  lavoro,  si
estendono altresi' alle  funzioni  comunque  attribuite  agli  organi
periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  anche
successivamente alla data di entrata in vigore  dei  citati  decreti.
Ove la legislazione statale  preveda  la  costituzione  di  specifici
organismi collegiali  presso  i  predetti  organi  periferici,   alla
costituzione di tali organismi provvede la provincia territorialmente
competente.». 
    1.3. Cosi' delineato il quadro  delle  competenze  amministrative
delle due province autonome, occorre ora considerare,  alla  luce  di
quanto  esposto  in  fatto,  che  la  patente  prevista  dal  decreto
ministeriale n.  132  del  2024  costituisce  inequivocabilmente  uno
strumento di prevenzione degli incidenti nei  cantieri;  infatti,  in
caso di violazioni in materia di sicurezza e  salute  sul  lavoro,  i
crediti vengono decurtati (art. 27, comma 6, del decreto  legislativo
n. 81/2008) e non vengono incrementati con  il  decorrere  del  tempo
(art. 6 del decreto ministeriale n. 132 del 2004); inoltre i  crediti
vengono recuperati applicando gli strumenti tipici della  prevenzione
dei rischi, quali la formazione, le certificazioni  e  l'adozione  di
soluzioni  tecnologiche  ad  hoc  (art.  5,  comma  4,  del   decreto
ministeriale n. 132 del 2024). 
    Considerato che, in assenza di violazioni  scatta  un  incremento
automatico del  punteggio  e  che,  in  presenza  di  violazioni,  il
possesso di un numero di crediti inferiore a 15 preclude l'accesso ai
cantieri, risulta evidente che l'introduzione  della  patente  ha  lo
scopo di rendere  imprescindibile,  per  l'impresa  o  il  lavoratore
autonomo,  al  fine  della  prosecuzione  dell'attivita'   economica,
l'adozione di strumenti di prevenzione dei rischi. 
    Considerata  la  finalita'  di  tutela   perseguita,   pare   che
l'istituto della patente a  punti  sia  riconducibile  principalmente
alle funzioni  della  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori,  riconducibili  principalmente  alla  materia  «igiene  e
sanita'» ex art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 1980 che modifica l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 474 del 1975 e art. 9, n. 10, dello  statuto  speciale;
l'istituto   incide   altresi'   sulla   materia   della   formazione
professionale  e   dell'addestramento   professionale   perche'   gli
interventi  in  questi  settori   agiscono   in   maniera   rilevante
sull'abbattimento della rischiosita' del  lavoro;  infine  l'istituto
incide sulla materia dell'artigianato posto che la  dotazione  minima
di crediti costituisce il presupposto per l'esercizio  dell'attivita'
economica nei cantieri. Anche  a  voler  ricondurre  l'istituto  alla
materia della vigilanza sul lavoro o della tutela del lavoro, in ogni
caso, si deve considerare  che  tutte  queste  funzioni,  come  sopra
dimostrato,  sono  riconducibili  al   perimetro   della   competenza
amministrativa, propria  o  delegata,  della  Provincia  autonoma  di
Trento. 
    A presidiare il corretto funzionamento di  questo  meccanismo  il
decreto  ministeriale  n.  132  del  2024  prepone  una   commissione
territoriale la cui composizione denota la sua  stretta  integrazione
con le strutture competenti ad esercitare la vigilanza sul lavoro nel
territorio considerato;  sicche'  la  disposizione  impugnata  incide
altresi'  sulla  materia  dell'autonomia  organizzativa   delle   due
province autonome ai sensi dell'art. 8, n. 1, dello statuto speciale. 
    1.4. V'e' da sottolineare che, in confronto  delle  due  province
autonome, il Legislatore statale non ha minimamente inteso  riservare
agli organi statali l'esercizio delle funzioni in materia di  patente
a punti, avendo invece espressamente confermato il previgente assetto
delle competenze amministrative rispetto alle due province autonome. 
    Il  decreto  legislativo  n.  81/2008  contiene  all'art.  1  una
clausola di salvaguardia delle speciali forme di autonomia delle  due
province autonome:  «Il  presente  decreto  legislativo  persegue  le
finalita' di cui al  presente  comma  nel  rispetto  delle  normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'art. 117 della  Costituzione  e  agli  statuti  delle
regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano,  e   alle   relative   norme   di   attuazione,   garantendo
l'uniformita' della tutela delle lavoratrici  e  dei  lavoratori  sul
territorio nazionale attraverso il rispetto  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,  anche  con
riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla  condizione  delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.». 
    Lo stesso decreto-legge che ha introdotto il nuovo  istituto  nel
decreto legislativo n. 81/2008 (il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per  l'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in  legge  dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56), presenta all'art. 44-sexies un'espressa
«Clausola di salvaguardia»: «1. Le disposizioni del presente  decreto
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
statuti speciali  e  le  relative  norme  di  attuazione.  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.». 
    Sul  punto  preme  ribadire  che  INL  non  dispone   di   alcuna
articolazione organizzativa dotata di competenza  amministrativa  sul
territorio delle due province autonome (articoli 8 e  9  del  decreto
del direttore dell'INL n. 49 di data 27 luglio 2023),  ribadendo  che
le norme di attuazione  statutaria  hanno  disposto  la  soppressione
delle articolazioni organizzative di INL sul relativo territorio. 
    Si deve pertanto concludere che la  violazione  delle  competenze
proprie e delegate  delle  due  province  autonome  si  e'  consumata
esclusivamente in sede amministrativa. 
    1.5. Tenuto conto delle osservazioni sopra svolte  in  merito  al
perimetro delle attribuzioni proprie e delegate  delle  due  province
autonome, nonche' dello scopo di tutela  perseguito  dal  Legislatore
statale con l'istituzione della patente per  l'accesso  ai  cantieri,
ossia la prevenzione dei rischi per la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori, risulta evidente che i  relativi  compiti  devono  essere
espletati da organi costituiti dalle due province autonome  ai  sensi
dell'art. 8, n. 1, dello  statuto,  nell'esercizio  delle  competenza
amministrativa propria in materia di igiene e sanita' (art. 9, n. 10,
dello statuto) e, in particolare, di «prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali»  (art.  1,  commi  II  e  III,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  474  del  1975  come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
197 del 1980); risulta pertanto dimostrato che l'art. 2, comma 2, del
decreto  direttoriale  n.   24   del   2026   viola   le   competenze
amministrative  proprie  delle  province  autonome  in   materia   di
«prevenzione  degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle   malattie
professionali», per violazione dell'art. 9, n.  10,  e  dell'art.  16
dello statuto, oltre che per violazione dell'art. 1, commi II e  III,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975. 
    Anche a  volersi  ritenere  che  l'esercizio  di  questi  compiti
relativi  alla   patente   per   l'accesso   ai   cantieri   riguardi
principalmente le funzioni ispettive di competenza esclusiva  statale
ovvero che intersechi  la  materia  della  «vigilanza  e  tutela  del
lavoro» (ex  art.  3  comma  I,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 197 del 1980), in ogni caso  risulta  evidente  che  la
delega di tutte queste  funzioni  amministrative  alle  due  province
autonome ai sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 197 del 1980  (accompagnata  dalla  soppressione  delle
strutture periferiche statali dell'Ispettorato  e  del  collocamento)
preclude all'INL la possibilita' di costituire un  organo  collegiale
avente competenza sul territorio trentino, composto di rappresentanti
di strutture decentrate di INL che non hanno  alcuna  competenza  sul
territorio provinciale  (la  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.
263/2005 ha gia' chiarito che un conflitto di attribuzioni puo' darsi
anche  per  competenze   attribuite   dalle   norme   di   attuazione
statutaria). Il provvedimento  impugnato  comporterebbe  infatti  una
revoca implicita, in via amministrativa, della delega di attribuzioni
disposta con norme di attuazione statutaria. 
    Ne consegue che l'art. 2, comma 2, del decreto  direttoriale  n. 
24 del 2026 viola altresi' le funzioni amministrative  delegate  alle
provincie autonome in materia di attivita' ispettiva e in materia  di
«vigilanza e tutela del lavoro» ex art. 3, comma I e II, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980. 
    Questo secondo profilo di violazione della competenza  delle  due
province autonome, attribuita con  norme  di  attuazione  statutaria,
comporta  altresi'  la  violazione  dell'art.   107   dello   statuto
speciale, il quale esige  che  una  disposizione  attuativa  adottata
sulla scorta dello speciale procedimento ivi delineato  possa  essere
modificata  solo  dalla  medesima  fonte  di   produzione   normativa
(adottata con il medesimo procedimento, nel rispetto del principio di
bilateralita'), o da una fonte sovraordinata. 
    1.6. Inoltre l'attribuzione  alle  regioni  a  statuto  ordinario
della competenza concorrente nelle materie «tutela  della  salute»  e
«tutela e sicurezza del lavoro» ai sensi dell'art.  117,  comma  III,
della Costituzione, non puo' certamente comportare una  retrocessione
delle due province autonome al livello  di  autonomia  amministrativa
riconosciuto in materia alle altre regioni; l'art. 10 della l.c. n. 3
del 2001, stabilisce infatti espressamente che le disposizioni  della
stessa legge  costituzionale  «si  applicano  anche  alle  regioni  a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite». 
    Nel perimetro della materia della «tutela e sicurezza del lavoro»
ex art. 117, comma III, della Costituzione, le due province  autonome
godono fin dal 1980 di una  competenza  amministrativa  speciale,  in
quanto comprensiva: delle funzioni relative alla  «prevenzione  degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», delle  funzioni
ispettive (di competenza esclusiva statale per  Corte  costituzionale
n. 384/2005, punto 5, del diritto);  delle  funzioni  in  materia  di
«vigilanza e tutela del lavoro». 
    Ne consegue che il  giudizio  di  ampiezza  dell'autonomia  delle
province autonome deve tenere conto  non  solo  del  perimetro  della
materia e della tipologia di vincoli cui e'  subordinato  l'esercizio
del potere legislativo, bensi' anche dell'estensione  delle  funzioni
amministrative, proprie e delegate,  il  cui  perimetro  si  riflette
direttamente     sull'esercizio      dell'autonomia      legislativa,
amministrativa   e   finanziaria   in   materia   di   organizzazione
dell'amministrazione provinciale ex  art.  8,  n.  1,  dello  statuto
speciale di autonomia. 
    In merito si  ricorda  altresi'  che  l'ampiezza  delle  funzioni
amministrative provinciali rispetto  alla  materia  della  «tutela  e
sicurezza del lavoro» ex art. 117, comma III, della Costituzione,  va
valutata tenendo conto che, come rilevato nell'incipit  del  diritto,
le province autonome godono di  competenza  legislativa  primaria  in
materia di artigianato, commissioni di collocamento, addestramento  e
formazione professionale (art. 8 numeri 9,  23,  29  dello  statuto),
competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di  apprendistato,
libretti  di  lavoro,  categorie   e   qualifiche   dei   lavoratori,
costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di
controllo sul collocamento, oltre alla materia igiene e sanita' (art.
9, numeri 4, 5 e  10,  dello statuto  speciale),  nonche'  competenza
legislativa integrativa in relazione agli uffici che si  occupano  di
collocamento e avviamento al lavoro (art. 10 dello statuto speciale). 
    Il  recupero  dei  crediti  della   patente   a   punti   rientra
pacificamente nella competenza amministrativa delle province autonome
non solo perche',  come  visto  nel  paragrafo  precedente,  inerisce
strettamente alle funzioni in materia di prevenzione degli  infortuni
sul lavoro e, dunque, alla materia «igiene e sanita'»  di  competenza
concorrente provinciale, ma anche perche' riconducibile alla  materia
«vigilanza e tutela del lavoro» (art. 3, commi I e  II,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980), nel  cui  perimetro
si collocano  le  funzioni  riservate  allo  Stato  e  delegate  alle
province autonome fin dal 1980. 
    Dunque  l'attribuzione  da  parte   dell'INL   alla   commissione
territoriale costituita per  la  Regione  Veneto  dell'esercizio  dei
compiti relativi al recupero dei crediti  degli  imprenditori  aventi
sede nelle due province autonome viola altresi' l'art. 10 della  l.c.
n. 3/2001, in quanto l'attribuzione allo Stato e, per esso, ad INL di
funzioni amministrative riservate allo Stato in  materia  di  «tutela
della salute» e di «tutela e sicurezza del lavoro» ex art. 117, comma
III, della Costituzione, non  puo'  giustificare  la  violazione  del
perimetro della competenza amministrativa della Provincia autonoma di
Trento disegnata dallo statuto e dalle sue norme di attuazione  prima
della  l.c.  n.  3/2001,  ne'   la   sua   riduzione   al   perimetro
dell'autonomia  amministrativa  propria  delle  regioni   a   statuto
ordinario. 
    1.7. La decisione impugnata viola comunque anche gli articoli 3 e
97 della Costituzione e i principi  di  legalita',  ragionevolezza  e
buon andamento, posto che la Provincia autonoma di Trento aveva  gia'
costituito la propria commissione territoriale per  il  recupero  dei
crediti e la struttura organizzativa chiamata a prestare  l'attivita'
di segreteria (delibere sub DOCC. 4 e 5), premurandosi  di  garantire
ad INL la comunicazione  preventiva  dell'intento  di  costituire  la
commissione prevista dal decreto ministeriale n. 132 del  2024  (Doc.
6). 
    L'attribuzione a due diverse commissioni territoriali del  potere
di decidere in ordine  al  recupero  dei  crediti  della  patente  di
lavoratori  e  imprese  aventi  domicilio  e  sede   sul   territorio
provinciale, rappresenta una situazione di  disordine  organizzativo,
oltre che una deprecabile manifestazione di conflittualita' tra  enti
pubblici  a  danno  dei  lavoratori  e  delle  imprese,   oltre   che
dell'immagine della pubblica amministrazione: nel caso un  lavoratore
autonomo o un imprenditore avente domicilio  o  sede  nel  territorio
della Provincia  autonoma  di  Trento  si  venisse  a  trovare  nella
necessita' di recuperare i crediti per la prosecuzione della  propria
attivita'  economica,  non  avrebbe  modo  di  comprendere  a   quale
autorita' rivolgere la propria istanza, con il rischio di contenziosi
che  renderebbero  incerto  l'avvenuto  recupero  dei   crediti   per
incompetenza territoriale della commissione adita. 
    1.8. In via subordinata, la decisione  impugnata  viola  altresi'
l'art.  120   della   Costituzione   ed   il   principio   di   leale
collaborazione, in quanto non spetta ad  INL,  ma  solo  al  Governo,
sostituirsi agli organi delle province autonome in caso  di  inerzia,
in quanto in ogni caso difettava il  presupposto  dell'inerzia  delle
due province autonome ed infine  perche'  la  censurata  attribuzione
alla commissione territoriale operante per la  Regione  Veneto  delle
funzioni relative al recupero dei crediti  di  imprese  e  lavoratori
autonomi aventi sede  nel  territorio  della  Provincia  autonoma  di
Trento, e' stata decisa da INL senza alcuna forma di confronto con la
provincia  ed  anzi  sottraendosi  del  tutto  a  quel  tentativo  di
collaborazione che la stessa provincia aveva lealmente avviato  prima
di provvedere alla costituzione della commissione territoriale.  

 
                               P.Q.M. 
 
    Facendo  riserva  di  ulteriori  difese  ed   argomentazioni   in
successiva memoria, ritenuto che, con riferimento alle imprese ed  ai
lavoratori  autonomi  con  sede  e  domicilio  nel  territorio  della
Provincia autonoma di  Trento,  spetta  alla  Provincia  autonoma  di
Trento costituire la commissione territoriale competente  in  materia
di recupero dei crediti della patente per l'accesso  ai  cantieri  ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 81/2008 e  dell'art.  7
del decreto ministeriale n. 132 del 2024, la  Provincia  autonoma  di
Trento chiede: 
        1. Di dichiarare che, con  riferimento  alle  imprese  ed  ai
lavoratori  autonomi  con  sede  e  domicilio  nel  territorio  della
Provincia autonoma di Trento, non spetta  allo  Stato  e,  per  esso,
all'Ispettorato nazionale del  lavoro,  attribuire  alla  commissione
territoriale competente per il territorio  della  Regione  Veneto  la
competenza amministrativa propria delle commissioni territoriali  per
il recupero dei crediti previste dall'art. 7 del decreto ministeriale
n. 132 del 2024, 
        2. Di annullare l'art. 2, comma 2, del  decreto  direttoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6  marzo  2026,  n.  24,  nella
parte in cui attribuisce alla commissione territoriale competente per
il territorio della Regione Veneto l'esercizio delle funzioni proprie
delle commissioni territoriali per il recupero dei  crediti  previste
dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 132 del 2024 da esercitare in
relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio
presso la Provincia autonoma di Trento. 
      Trento, 4 maggio 2026 
 
                  Gli Avvocati: Azzolini - Cattoni