Reg. Ric. n. 1 del 2026
pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20
Ricorrente:Provincia autonoma di Trento
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Lavoro – Igiene e sicurezza sul lavoro – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (patente a crediti) – Modalità di recupero dei crediti decurtati – Valutazione attribuita a una commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – Decreto di costituzione delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti – Attribuzione della competenza alla Commissione territoriale operante nella Regione Veneto anche in relazione alle imprese e ai lavoratori autonomi con sede o domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano – Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento.
Norme impugnate:
Decreto direttoriale del 06/03/2026 Num. 24 Art. 2 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 120 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 8 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 8 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 8 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 8 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 9 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 9 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 9 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 10 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 16 Co.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 107 Co.
legge costituzionale Art. 10 Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. 9 Co.
decreto legislativo Art. 1 Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. 1 Co. 2
decreto del Presidente della Repubblica Art. 3 Co. 1
decreto del Presidente della Repubblica Art. 3 Co. 2
decreto del Presidente della Repubblica Art. 4 Co. 1
Udienza Pubblica del 20/10/2026 rel. LUCIANI
Testo del conflitto
N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 04 maggio 2026
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in
cancelleria il 4 maggio 2026 (della Provincia autonoma di Trento).
Lavoro - Igiene e sicurezza sul lavoro - Sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri
temporanei o mobili (patente a crediti) - Modalita' di recupero dei
crediti decurtati - Valutazione attribuita a una commissione
territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato nazionale
del lavoro (INL) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - Decreto di costituzione
delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti -
Attribuzione della competenza alla Commissione territoriale
operante nella Regione Veneto anche in relazione alle imprese e ai
lavoratori autonomi con sede o domicilio presso le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
- Decreto direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 marzo
2026, n. 24, art. 2, comma 2.
(GU n. 20 del 20-05-2026)
Ricorso per conflitto di attribuzioni della Provincia autonoma
di Trento (C.F. e P.IVA 00337460224) in persona del suo Presidente
pro tempore, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, rappresentata e
difesa, dalle avvocate Sabrina Azzolini (C.F. ZZLSRN74R70H612A) - Pec
sabrina.azzolini@pectrentoavvocati.it) e Marialuisa Cattoni (C.F.
CTTMLS70T48L378O - Pec marialuisa.cattoni@pectrentoavvocati.it)
dell'Avvocatura della Provincia, con sede in piazza Dante n. 15 -
38122 - Trento, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio
digitale REGINDE giusta deliberazione della giunta provinciale 24
aprile 2026, n. 568 e procura speciale depositata, contro lo Stato,
in persona del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.
80188230587), con sede in Roma - 00187 - Palazzo Chigi, piazza
Colonna n. 370 - domicilio digitale attigiudiziaripcm@pec.governo.it
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
(C.F. 80224030587), con sede in Roma - 00186 - via dei Portoghesi n.
12 e domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -
Ispettorato nazionale del lavoro (C.F. 97900660586), Roma, con sede
in piazza della Repubblica n. 59 - 00185 - presso l'indirizzo Pec
dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it estratto dal Registro
delle pubbliche amministrazioni e nei confronti di la Provincia
autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente della
giunta provinciale pro tempore, (C.F. 00390090215), con sede in
piazza Silvius Magnago n. 1 - 39100 - Bolzano (BZ) presso l'indirizzo
PEC anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it estratto dal Registro
delle pubbliche amministrazioni per la dichiarazione che, con
riferimento alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e
domicilio nel territorio della Provincia autonoma di Trento, non
spetta allo Stato e, per esso, all'Ispettorato nazionale del lavoro
attribuire alla commissione territoriale competente per il territorio
della Regione Veneto la competenza amministrativa propria delle
commissioni territoriali per il recupero dei crediti previste
dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 132 del 2024, nonche' per il
conseguente annullamento dell'art. 2, comma 2, del decreto
direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 marzo 2026, n.
24, nella parte in cui attribuisce alla commissione territoriale
competente per il territorio della Regione Veneto l'esercizio delle
funzioni proprie delle commissioni territoriali per il recupero dei
crediti previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 132 del 2024
da esercitare in relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con
sede e domicilio presso la Provincia autonoma di Trento, per
violazione:
dell'art. 3, commi I e II, e dell'art. 4, comma I, decreto
del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di
igiene e sanita' approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 19 75, n. 474»;
dell'art. 1, comma 11, decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello
statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e
sanita'»;
dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 280, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al
lavoro» - articolo aggiunto dall'art. 1, decreto legislativo 21
settembre 1995, n. 430);
dell'art. 107 dello statuto speciale di autonomia;
dell'art. 8, numeri 1, 9, 23 e 29, dell'art. 9, numeri 4, 5 e
10, dell'art. 10 e dell'art. 16 dello statuto speciale di autonomia;
dell'art. 120 della Costituzione e del principio leale
collaborazione;
degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dei principi di
ragionevolezza e buon andamento;
degli articoli 117, terzo comma, ed art. 10, l.c. n. 3/2001.
Indice generale
Fatto
1. L'introduzione della patente a crediti per imprese e
lavoratori autonomi che operano nei cantieri.
2. La progressiva estensione delle competenze amministrative,
proprie e delegate, della Provincia autonoma di Trento relative al
lavoro.
3. L'attuazione da parte della Provincia autonoma di Trento del
decreto ministeriale n. 132 del 2024: la costituzione della
commissione provinciale per il recupero dei crediti.
4. La costituzione delle commissioni territoriali per il recupero
dei crediti disposta con d.d. n. 24 del 2026.
5. Le richieste della Provincia autonoma di Trento di un
confronto con lo Stato.
Diritto
1. La violazione della competenza amministrativa, propria e
delegata, della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 8,
numeri 1, 9, 23 e 29, e dell'art. 9, numeri 4, 5 e 10 e dell'art. 16
dello statuto speciale di autonomia, dell'art. 3, commi I e II, e
dell'art. 4, comma I, decreto del Presidente della Repubblica 26
gennaio 1980, n. 197, dell'art. 1, comma II, decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, dell'art. 9-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, dell'art. 107
dello statuto speciale di autonomia, oltre che degli articoli 117,
terzo comma, ed art. 10, l.c. n. 3/2001, degli articoli 3 e 97 della
Costituzione e dei principi di ragionevolezza e buon andamento,
dell'art. 120 della Costituzione e del principio leale
collaborazione.
Fatto
1. Introduzione della patente a crediti per imprese e lavoratori
autonomi che operano nei cantieri.
L'art. 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
(recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56) ha sostituito l'art. 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 («Attuazione dell'art. 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»), introducendo la patente a crediti
per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale.
Le modalita' operative di attuazione di questo nuovo istituto
sono state dettate dal decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 («Regolamento relativo
all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per
il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi
operanti nei cantieri temporanei o mobili»).
Ai sensi dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n.
81/2008, imprese e lavoratori autonomi (ad esclusione di coloro che
effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale)
possono operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione di
almeno quindici crediti.
La patente e' rilasciata con un punteggio iniziale pari a trenta
(art. 4 del decreto ministeriale n. 132 del 2024), che viene
incrementato in ragione della storicita' dell'azienda (fino a 10
crediti ex art. 5, comma 2) e del decorso di almeno un biennio senza
incidenti (fino a 20 crediti ex art. 5, comma 3), nonche' per lo
svolgimento di specifiche attivita' costituenti strumenti di
prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
quali certificazioni, formazione, utilizzo di soluzioni tecnologiche,
visite del medico competente, documento di valutazione dei rischi
(fino a 40 crediti ex art. 5, comma 4).
Il punteggio viene decurtato in caso di accertamento delle
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro indicate
nell'allegato I-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 (art. 27,
comma 6, decreto legislativo n. 81/2008); le decurtazioni applicabili
alle patenti sono quelle decise con provvedimenti definitivi, ossia
con sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione ex art. 18
della legge n. 689/1981, ovvero, per le violazioni n. 21 e 24
dell'allegato I-bis, il verbale di accertamento emanato dai
competenti organi di vigilanza (commi 6, 7 e 7-bis).
I provvedimenti definitivi e le risultanze dei verbali devono
essere comunicati all'INL «ai fini della decurtazione dei crediti»
(art. 27, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008).
Ai sensi dell'art. 27, comma 10, del decreto legislativo n. 81
del 2008, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti
preclude alle imprese e ai lavoratori autonomi l'accesso ai cantieri
temporanei o mobili.
In questo caso, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n.
132 del 2024, l'operatore puo' chiedere l'accertamento del recupero
dei quindici crediti necessari per l'accesso al cantiere previa
valutazione di una commissione territoriale composta dai
rappresentanti dell'INL e dell'INAIL (alle cui sedute sono invitati a
partecipare rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale), tenuto conto
dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei
soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui
all'allegato I-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche'
dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si e'
verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di
uno o piu' investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
secondo quanto indicato dall'art. 5, comma 4, lettera a).
Tale strumento e' volto a promuovere l'applicazione degli
strumenti di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori (in particolare la formazione, i dispositivi tecnologici e
le certificazioni), allo scopo di perseguire l'abbattimento o la
riduzione dei rischi e garantire cosi' un maggior livello di tutela
dei lavoratori stessi sul presupposto che, in caso di violazioni
accertate, aumenta il livello di rischio per la salute dei lavoratori
nei cantieri in cui operano gli autori (imprese e lavoratori
autonomi) di quelle violazioni.
2. La progressiva estensione delle competenze amministrative, proprie
e delegate, della Provincia autonoma di Trento relative al lavoro.
Nell'ambito del sistema organico provinciale di ispezione del
lavoro istituito nelle Province di Trento e di Bolzano a partire dal
1980 (art. 3, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 26
gennaio 1980, n. 197), la Provincia autonoma di Trento esercita:
le funzioni amministrative delegate svolte dall'Ispettorato
del lavoro in materia di «vigilanza per l'applicazione delle norme
relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali» e di
«vigilanza e tutela del lavoro» (art. 3, comma I, decreto del
Presidente della Repubblica n. 197/1980);
le competenze amministrative proprie in materia di «igiene e
medicina del lavoro», nonche' di «prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali» (art. 1, comma II, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
197 del 1980).
A fronte della creazione di questo sistema organico provinciale
di vigilanza, le norme di attuazione hanno disposto la soppressione
dell'Ispettorato regionale del lavoro e il trasferimento alle
Province di Trento e di Bolzano degli Ispettorati provinciali del
lavoro aventi sede nei rispettivi territori (art. 4, comma I, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980).
Nel 2004, a rinforzare la competenza amministrativa, propria e
delegata, delle due province autonome in queste materie, le norme di
attuazione statutaria precisavano che le deleghe di funzioni statali
in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla
previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del
lavoro, nonche' le deleghe in materia di lavoro, si estendono «alle
funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di
entrata in vigore dei citati decreti»; inoltre si precisava «Ove la
legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi
collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di
tali organismi provvede la provincia territorialmente competente»
(decreto legislativo 14 ottobre 2004, n. 283, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro» che
introduce il II comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 197 del 1980).
Coerentemente con questo riparto di competenze l'art. 7, comma 4,
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 («Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183, legge 10 dicembre 2014, n. 183»), proprio
sul presupposto dell'esercizio da parte della provincia delle
competenze proprie dell'INL, prevedeva la stipulazione di protocolli
d'intesa fra INL e province autonome «al fine di garantire, in detti
territori, l'uniforme svolgimento dell'attivita' di vigilanza ed
evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto
delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di
vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni e la condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attivita' di
vigilanza alfine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.».
Per effetto della soppressione degli uffici statali degli
Ispettorati del lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n.
197 del 1980) e degli uffici statali competenti in materia di
collocamento e politiche del lavoro (decreto legislativo n. 430 del
1995), le funzioni in materia sono state esercitate dalla Provincia
autonoma di Trento, per il tramite del servizio lavoro (investito
dello svolgimento delle funzioni ispettive), nonche', ai sensi degli
articoli 6 e 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, della
commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento
dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul
collocamento e dell'Agenzia del lavoro (competente in materia di
orientamento professionale, formazione e assistenza nel
collocamento).
3. L'attuazione da parte della Provincia autonoma di Trento del
decreto ministeriale n. 132 del 2024: la costituzione della
commissione provinciale per il recupero dei crediti.
In questo contesto normativo, sulla base di quanto chiarito
dall'art. 3, secondo II, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 197 del 1980 aggiunto dal decreto legislativo n. 283 del 2004, la
Provincia autonoma di Trento ha tempestivamente provveduto a mettere
in campo gli strumenti di attuazione del decreto ministeriale n. 132
del 2004.
Con deliberazione 4 aprile 2025, n. 473, la giunta provinciale ha
istituito l'Ufficio patente a crediti e supporto al coordinamento
della vigilanza ispettiva, incardinato presso il Servizio lavoro
della Provincia autonoma di Trento (Doc. 4); detto ufficio cura gli
adempimenti previsti dall'art. 27 del decreto legislativo n. 81 del
2008 in tema di comunicazione dei provvedimenti definitivi
comportanti la decurtazione del punteggio della patente, adotta il
provvedimento cautelare di sospensione della patente e presta
attivita' di segreteria e supporto alla commissione territoriale per
il recupero dei crediti decurtati prevista dall'art. 7 del decreto
ministeriale n. 132 del 2024.
Inoltre, con deliberazione 26 maggio 2025, n. 738, la giunta
provinciale ha costituito la commissione territoriale per il recupero
dei crediti (Doc. 5).
4. La costituzione delle commissioni territoriali per il recupero dei
crediti disposta con d.d. n. 24 del 2026.
Con d.d. 6 marzo 2026, n. 24, INL ha costituito, presso ogni
ambito regionale, le commissioni territoriali che avranno il compito
di riconoscere il recupero dei crediti in capo a imprese e lavoratori
autonomi, in caso di decurtazione sotto la soglia minima di quindici,
necessaria per operare sui cantieri mobili e temporanei (Doc. 3).
Le commissioni territoriali sono composte dal direttore
interregionale dell'INL (o dirigente delegato); da un funzionario
individuato dal direttore interregionale come esperto nella materia
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno
degli uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale; dal
direttore regionale dell'INAIL (o dirigente delegato); da un
funzionario individuato dal direttore regionale dell'INAIL, esperto
nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e
operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito
regionale (art. 1 d.d. INL n. 24 del 2026).
L'ambito di competenza di ciascuna commissione e' individuato in
relazione alle sede legale dell'impresa o al domicilio del lavoratore
autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero,
per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione
sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative
situate sul territorio italiano (art. 2, comma 1, del d.d. n. 24 del
2026).
L'art. 2, comma 2, del d.d. impugnato stabilisce quanto segue:
«In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e
domicilio presso le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche'
nella Regione Sicilia, sono competenti rispettivamente, le
commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria»
(Doc. 3).
5. Le richieste della Provincia autonoma di Trento di un confronto
con lo Stato.
Gia' con nota di data 18 novembre 2024, la dirigente del servizio
lavoro della Provincia autonoma di Trento ha comunicato all'INL la
volonta' di procedere all'adozione delle misure organizzative
necessarie a dare attuazione al decreto ministeriale n. 132 del 2024
e a consentire il funzionamento della patente a crediti (prot. n.
860193/2024 sub Doc. 6).
Con successiva nota di data 21 gennaio 2025, la dirigente
provinciale del servizio lavoro chiedeva all'INL di poter accedere al
portale della patente a crediti (prot. n. 46632/2025 sub Doc. 7).
Con nota di data 4 marzo 2025, a firma congiunta della dirigente
provinciale del servizio lavoro e del dirigente dell'Unita' operativa
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL) costituito
presso ASUIT (Azienda sanitaria universitaria integrata del trentino)
e' stata ulteriormente rappresentata all'INL, la necessita' di
accedere al portale della patente a crediti, onde consentire
l'ordinaria gestione di tale istituto (prot. n. 182628/2025 sub Doc.
8).
Con nota di data 14 aprile 2025, la dirigente provinciale del
servizio lavoro, ha comunicato all'INL l'avvenuta costituzione del
nuovo Ufficio gestione patente a crediti e supporto al coordinamento
della vigilanza ispettiva, richiedendo nuovamente l'accesso al
portale della patente a crediti (prot. n. 303049/2025 sub Doc. 9).
L'ennesima richiesta di avere accesso al portale della patente a
crediti (oltre che al relativo software) e' stata inoltrata con nota
di data 13 maggio 2025, a firma congiunta degli assessori competenti
delle due province autonome (prot. n. 369037/2025 sub Doc. 10).
Con nota del 23 ottobre 2025 l'assessore competente della
Provincia autonoma di Trento ha sottoposto all'attenzione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'urgente necessita'
dell'accesso al portale della patente a crediti al fine di consentire
l'esercizio delle competenze amministrative in materia (prot. n.
828080/2025 sub Doc. 11).
Infine, con nota del 24 aprile 2026, il Dipartimento affari
istituzionali della provincia, ribadito che l'amministrazione
provinciale aveva gia' provveduto ad istituire la commissione
provinciale per il recupero dei crediti, invitava INL ad una
revisione del decreto direttoriale volta a garantire il rispetto
delle competenze della Provincia autonoma di Trento (Doc. 12).
In mancanza di qualsiasi riscontro da parte dello Stato,
considerato che l'assegnazione della medesima competenza
amministrativa a due organi diversi comporta una situazione di
assoluta incertezza normativa in ordine all'individuazione della
commissione chiamata a decidere sul recupero dei crediti per imprese
e professionisti aventi sede nel territorio provinciale, la Provincia
autonoma di Trento si trova nella necessita' di richiedere a codesta
Ecc.ma Corte costituzionale l'annullamento dell'art. 2, comma 2, del
decreto direttoriale n. 24 del 2026 nella parte in cui prevede che,
in relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e
domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, e'
competente la commissione operante nella Regione Veneto.
Diritto
1. La violazione della competenza amministrativa, propria e delegata,
della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 8 numeri 1, 9,
23 e 29 e dell'art. 9, numeri 4, 5 e 10, e dell'art. 16 dello statuto
speciale di autonomia, dell'art. 3, commi I e II, e dell'art. 4,
comma I, decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n.
197, dell'art. 1, comma II, decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, dell'art. 9-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, dell'art. 107 dello statuto
speciale di autonomia, oltre che degli articoli 117, terzo comma, ed
art. 10, l.c., n. 3/2001, degli articoli 3 e 97 della Costituzione e
dei principi di ragionevolezza e buon andamento, dell'art. 120 della
Costituzione e del principio di leale collaborazione.
1.1. Le province autonome hanno competenza legislativa primaria
in materia di 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale
ad essi addetto, 9) artigianato, 23) costituzione e funzionamento di
commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento
dei lavoratori nel collocamento e 29) addestramento e formazione
professionale (art. 8 dello statuto speciale di autonomia); hanno
inoltre competenza legislativa concorrente in materia di 4)
apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei
lavoratori, 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e
provinciali di controllo sul collocamento e 10) igiene e sanita', ivi
compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9 dello statuto
speciale di autonomia). Le province autonome hanno altresi' il potere
di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, emanando «norme
legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro,
con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici
- degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio
dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative
spettanti alle province stesse in materia di lavoro» (art. 10 dello
statuto speciale).
Nelle materie di competenza legislativa provinciale spetta alla
Provincia autonoma di Trento la relativa competenza amministrativa
(principio del parallelismo delle funzioni ex art. 16 dello statuto
speciale).
1.2. Con riferimento alle materie sopra indicate, le norme di
attuazione statutaria adottate nel rispetto della procedura prevista
dall'art. 107 dello statuto speciale, hanno precisato e ampliato il
perimetro della competenza amministrativa delle province autonome
intervenendo in tre ambiti di funzioni: la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, la vigilanza sul lavoro e la tutela
del lavoro.
1.2.1. Con riferimento all'ambito della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, il decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti
integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita'
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 474»), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1975, n. 474, (recante «Norme di attuazione dello statuto per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'»)
stabilendo che nelle «attribuzioni dell'amministrazione dello Stato
in materia di igiene e sanita'» (ossia nella materia di competenza
secondaria ex art. 9, n. 10, dello statuto speciale), gia' oggetto
del riconoscimento dell'esercizio da parte delle Province di Trento e
di Bolzano per il rispettivo territorio, sono «comprese anche
l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali» (art. 1 che
modifica l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474
del 1975).
Con riferimento specifico a queste funzioni, le stesse norme di
attuazione precisano che agli organi costituiti dalle due province
autonome «spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520» (art. 1, comma 111, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980), ossia i
poteri attribuiti agli ispettori del lavoro e le disposizioni
relative all'attivita' di vigilanza dell'ispettorato del lavoro.
1.2.2. Con riferimento all'ambito della vigilanza e, dunque,
all'attivita' ispettiva, le norme di attuazione statutaria hanno
perseguito l'obiettivo della costituzione di un sistema organico di
ispezione del lavoro nelle Province di Trento e Bolzano (art. 3,
comma I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del
1980).
Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del
1980 ha dapprima individuato le «competenze riservate agli organi
statali»: «11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative
alla previdenza e alle assicurazioni sociali; 12) alla vigilanza e
tutela del lavoro [eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi
dell'art. 9, numeri 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' quelle inerenti
all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica;]» (art. 2 che
modifica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474
del 1975); poi, nell'ambito di queste competenze riservate allo
Stato, ha «delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui al n. 12) del precedente art. 2, decentrate a
livello locale nonche' l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11)
dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando
le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi
dell'amministrazione statale.» (art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 197 del 1980).
Dunque lo Stato ha delegato alle province autonome le funzioni
amministrative in materia di «vigilanza per l'applicazione delle
norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali» e di
«vigilanza e tutela del lavoro».
Coerentemente con l'intento di creare un sistema organico
provinciale di vigilanza, le norme di attuazione hanno disposto la
soppressione dell'Ispettorato regionale del lavoro e il trasferimento
alle Province di Trento e di Bolzano degli Ispettorati provinciali
del lavoro aventi sede nei rispettivi territori (art. 4, comma I, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980).
1.2.3. Nell'ambito della tutela del lavoro, il citato art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980 sopra citato,
nel modificare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 474 del 1975 individuando le competenze riservate agli organi
statali, ha espressamente eccettuato e, quindi, fatte salve 'le
attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
nonche' quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale
prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica;». Le norme di attuazione hanno pertanto riconosciuto le
competenze proprie delle medesime province nelle materie 4)
apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei
lavoratori e 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali
e provinciali di controllo sul collocamento (art. 3, comma I, decreto
del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980).
Inoltre nel 1995, con riferimento alle materie previste dall'art.
9, numeri 4 e 5, dello statuto, al fine di realizzare nelle province
di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego lo
Stato ha delegato alle due province autonome, con norme di attuazione
statutaria, «l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite
all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione di Trento e Bolzano nonche' alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori»
(art. 1, del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e
avviamento al lavoro» che inserisce l'art. 9-bis nel decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, «Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per
il collocamento al lavoro»).
Con riferimento all'intero ambito delle funzioni amministrative
concernenti la tutela del lavoro, lo Stato non dispone di strutture
amministrative aventi competenza sul territorio delle due province
autonome, in quanto, ai sensi dell'art. 8, n. 23, dell'art. 9, numeri
4 e 5, e dell'art. 10 dello statuto, le province autonome hanno
provveduto alla costituzione di proprie articolazioni organizzative.
1.2.4. Di seguito, a rinforzare la competenza amministrativa,
propria e delegata, delle due province autonome il decreto
legislativo 14 ottobre 2004, n. 283 («Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro») inseriva nell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980 la
seguente ulteriore disposizione di attuazione statutaria: «Le deleghe
di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza
per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle
assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonche'
le deleghe di cui all'art. 9-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto
legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si
estendono altresi' alle funzioni comunque attribuite agli organi
periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti.
Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici
organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla
costituzione di tali organismi provvede la provincia territorialmente
competente.».
1.3. Cosi' delineato il quadro delle competenze amministrative
delle due province autonome, occorre ora considerare, alla luce di
quanto esposto in fatto, che la patente prevista dal decreto
ministeriale n. 132 del 2024 costituisce inequivocabilmente uno
strumento di prevenzione degli incidenti nei cantieri; infatti, in
caso di violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, i
crediti vengono decurtati (art. 27, comma 6, del decreto legislativo
n. 81/2008) e non vengono incrementati con il decorrere del tempo
(art. 6 del decreto ministeriale n. 132 del 2004); inoltre i crediti
vengono recuperati applicando gli strumenti tipici della prevenzione
dei rischi, quali la formazione, le certificazioni e l'adozione di
soluzioni tecnologiche ad hoc (art. 5, comma 4, del decreto
ministeriale n. 132 del 2024).
Considerato che, in assenza di violazioni scatta un incremento
automatico del punteggio e che, in presenza di violazioni, il
possesso di un numero di crediti inferiore a 15 preclude l'accesso ai
cantieri, risulta evidente che l'introduzione della patente ha lo
scopo di rendere imprescindibile, per l'impresa o il lavoratore
autonomo, al fine della prosecuzione dell'attivita' economica,
l'adozione di strumenti di prevenzione dei rischi.
Considerata la finalita' di tutela perseguita, pare che
l'istituto della patente a punti sia riconducibile principalmente
alle funzioni della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, riconducibili principalmente alla materia «igiene e
sanita'» ex art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 1980 che modifica l'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 474 del 1975 e art. 9, n. 10, dello statuto speciale;
l'istituto incide altresi' sulla materia della formazione
professionale e dell'addestramento professionale perche' gli
interventi in questi settori agiscono in maniera rilevante
sull'abbattimento della rischiosita' del lavoro; infine l'istituto
incide sulla materia dell'artigianato posto che la dotazione minima
di crediti costituisce il presupposto per l'esercizio dell'attivita'
economica nei cantieri. Anche a voler ricondurre l'istituto alla
materia della vigilanza sul lavoro o della tutela del lavoro, in ogni
caso, si deve considerare che tutte queste funzioni, come sopra
dimostrato, sono riconducibili al perimetro della competenza
amministrativa, propria o delegata, della Provincia autonoma di
Trento.
A presidiare il corretto funzionamento di questo meccanismo il
decreto ministeriale n. 132 del 2024 prepone una commissione
territoriale la cui composizione denota la sua stretta integrazione
con le strutture competenti ad esercitare la vigilanza sul lavoro nel
territorio considerato; sicche' la disposizione impugnata incide
altresi' sulla materia dell'autonomia organizzativa delle due
province autonome ai sensi dell'art. 8, n. 1, dello statuto speciale.
1.4. V'e' da sottolineare che, in confronto delle due province
autonome, il Legislatore statale non ha minimamente inteso riservare
agli organi statali l'esercizio delle funzioni in materia di patente
a punti, avendo invece espressamente confermato il previgente assetto
delle competenze amministrative rispetto alle due province autonome.
Il decreto legislativo n. 81/2008 contiene all'art. 1 una
clausola di salvaguardia delle speciali forme di autonomia delle due
province autonome: «Il presente decreto legislativo persegue le
finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo
l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.».
Lo stesso decreto-legge che ha introdotto il nuovo istituto nel
decreto legislativo n. 81/2008 (il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56), presenta all'art. 44-sexies un'espressa
«Clausola di salvaguardia»: «1. Le disposizioni del presente decreto
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme di attuazione. anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
Sul punto preme ribadire che INL non dispone di alcuna
articolazione organizzativa dotata di competenza amministrativa sul
territorio delle due province autonome (articoli 8 e 9 del decreto
del direttore dell'INL n. 49 di data 27 luglio 2023), ribadendo che
le norme di attuazione statutaria hanno disposto la soppressione
delle articolazioni organizzative di INL sul relativo territorio.
Si deve pertanto concludere che la violazione delle competenze
proprie e delegate delle due province autonome si e' consumata
esclusivamente in sede amministrativa.
1.5. Tenuto conto delle osservazioni sopra svolte in merito al
perimetro delle attribuzioni proprie e delegate delle due province
autonome, nonche' dello scopo di tutela perseguito dal Legislatore
statale con l'istituzione della patente per l'accesso ai cantieri,
ossia la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, risulta evidente che i relativi compiti devono essere
espletati da organi costituiti dalle due province autonome ai sensi
dell'art. 8, n. 1, dello statuto, nell'esercizio delle competenza
amministrativa propria in materia di igiene e sanita' (art. 9, n. 10,
dello statuto) e, in particolare, di «prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali» (art. 1, commi II e III,
decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975 come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
197 del 1980); risulta pertanto dimostrato che l'art. 2, comma 2, del
decreto direttoriale n. 24 del 2026 viola le competenze
amministrative proprie delle province autonome in materia di
«prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali», per violazione dell'art. 9, n. 10, e dell'art. 16
dello statuto, oltre che per violazione dell'art. 1, commi II e III,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975.
Anche a volersi ritenere che l'esercizio di questi compiti
relativi alla patente per l'accesso ai cantieri riguardi
principalmente le funzioni ispettive di competenza esclusiva statale
ovvero che intersechi la materia della «vigilanza e tutela del
lavoro» (ex art. 3 comma I, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 197 del 1980), in ogni caso risulta evidente che la
delega di tutte queste funzioni amministrative alle due province
autonome ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 197 del 1980 (accompagnata dalla soppressione delle
strutture periferiche statali dell'Ispettorato e del collocamento)
preclude all'INL la possibilita' di costituire un organo collegiale
avente competenza sul territorio trentino, composto di rappresentanti
di strutture decentrate di INL che non hanno alcuna competenza sul
territorio provinciale (la Corte costituzionale con sentenza n.
263/2005 ha gia' chiarito che un conflitto di attribuzioni puo' darsi
anche per competenze attribuite dalle norme di attuazione
statutaria). Il provvedimento impugnato comporterebbe infatti una
revoca implicita, in via amministrativa, della delega di attribuzioni
disposta con norme di attuazione statutaria.
Ne consegue che l'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n.
24 del 2026 viola altresi' le funzioni amministrative delegate alle
provincie autonome in materia di attivita' ispettiva e in materia di
«vigilanza e tutela del lavoro» ex art. 3, comma I e II, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980.
Questo secondo profilo di violazione della competenza delle due
province autonome, attribuita con norme di attuazione statutaria,
comporta altresi' la violazione dell'art. 107 dello statuto
speciale, il quale esige che una disposizione attuativa adottata
sulla scorta dello speciale procedimento ivi delineato possa essere
modificata solo dalla medesima fonte di produzione normativa
(adottata con il medesimo procedimento, nel rispetto del principio di
bilateralita'), o da una fonte sovraordinata.
1.6. Inoltre l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario
della competenza concorrente nelle materie «tutela della salute» e
«tutela e sicurezza del lavoro» ai sensi dell'art. 117, comma III,
della Costituzione, non puo' certamente comportare una retrocessione
delle due province autonome al livello di autonomia amministrativa
riconosciuto in materia alle altre regioni; l'art. 10 della l.c. n. 3
del 2001, stabilisce infatti espressamente che le disposizioni della
stessa legge costituzionale «si applicano anche alle regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite».
Nel perimetro della materia della «tutela e sicurezza del lavoro»
ex art. 117, comma III, della Costituzione, le due province autonome
godono fin dal 1980 di una competenza amministrativa speciale, in
quanto comprensiva: delle funzioni relative alla «prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», delle funzioni
ispettive (di competenza esclusiva statale per Corte costituzionale
n. 384/2005, punto 5, del diritto); delle funzioni in materia di
«vigilanza e tutela del lavoro».
Ne consegue che il giudizio di ampiezza dell'autonomia delle
province autonome deve tenere conto non solo del perimetro della
materia e della tipologia di vincoli cui e' subordinato l'esercizio
del potere legislativo, bensi' anche dell'estensione delle funzioni
amministrative, proprie e delegate, il cui perimetro si riflette
direttamente sull'esercizio dell'autonomia legislativa,
amministrativa e finanziaria in materia di organizzazione
dell'amministrazione provinciale ex art. 8, n. 1, dello statuto
speciale di autonomia.
In merito si ricorda altresi' che l'ampiezza delle funzioni
amministrative provinciali rispetto alla materia della «tutela e
sicurezza del lavoro» ex art. 117, comma III, della Costituzione, va
valutata tenendo conto che, come rilevato nell'incipit del diritto,
le province autonome godono di competenza legislativa primaria in
materia di artigianato, commissioni di collocamento, addestramento e
formazione professionale (art. 8 numeri 9, 23, 29 dello statuto),
competenza legislativa concorrente in materia di apprendistato,
libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori,
costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di
controllo sul collocamento, oltre alla materia igiene e sanita' (art.
9, numeri 4, 5 e 10, dello statuto speciale), nonche' competenza
legislativa integrativa in relazione agli uffici che si occupano di
collocamento e avviamento al lavoro (art. 10 dello statuto speciale).
Il recupero dei crediti della patente a punti rientra
pacificamente nella competenza amministrativa delle province autonome
non solo perche', come visto nel paragrafo precedente, inerisce
strettamente alle funzioni in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e, dunque, alla materia «igiene e sanita'» di competenza
concorrente provinciale, ma anche perche' riconducibile alla materia
«vigilanza e tutela del lavoro» (art. 3, commi I e II, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980), nel cui perimetro
si collocano le funzioni riservate allo Stato e delegate alle
province autonome fin dal 1980.
Dunque l'attribuzione da parte dell'INL alla commissione
territoriale costituita per la Regione Veneto dell'esercizio dei
compiti relativi al recupero dei crediti degli imprenditori aventi
sede nelle due province autonome viola altresi' l'art. 10 della l.c.
n. 3/2001, in quanto l'attribuzione allo Stato e, per esso, ad INL di
funzioni amministrative riservate allo Stato in materia di «tutela
della salute» e di «tutela e sicurezza del lavoro» ex art. 117, comma
III, della Costituzione, non puo' giustificare la violazione del
perimetro della competenza amministrativa della Provincia autonoma di
Trento disegnata dallo statuto e dalle sue norme di attuazione prima
della l.c. n. 3/2001, ne' la sua riduzione al perimetro
dell'autonomia amministrativa propria delle regioni a statuto
ordinario.
1.7. La decisione impugnata viola comunque anche gli articoli 3 e
97 della Costituzione e i principi di legalita', ragionevolezza e
buon andamento, posto che la Provincia autonoma di Trento aveva gia'
costituito la propria commissione territoriale per il recupero dei
crediti e la struttura organizzativa chiamata a prestare l'attivita'
di segreteria (delibere sub DOCC. 4 e 5), premurandosi di garantire
ad INL la comunicazione preventiva dell'intento di costituire la
commissione prevista dal decreto ministeriale n. 132 del 2024 (Doc.
6).
L'attribuzione a due diverse commissioni territoriali del potere
di decidere in ordine al recupero dei crediti della patente di
lavoratori e imprese aventi domicilio e sede sul territorio
provinciale, rappresenta una situazione di disordine organizzativo,
oltre che una deprecabile manifestazione di conflittualita' tra enti
pubblici a danno dei lavoratori e delle imprese, oltre che
dell'immagine della pubblica amministrazione: nel caso un lavoratore
autonomo o un imprenditore avente domicilio o sede nel territorio
della Provincia autonoma di Trento si venisse a trovare nella
necessita' di recuperare i crediti per la prosecuzione della propria
attivita' economica, non avrebbe modo di comprendere a quale
autorita' rivolgere la propria istanza, con il rischio di contenziosi
che renderebbero incerto l'avvenuto recupero dei crediti per
incompetenza territoriale della commissione adita.
1.8. In via subordinata, la decisione impugnata viola altresi'
l'art. 120 della Costituzione ed il principio di leale
collaborazione, in quanto non spetta ad INL, ma solo al Governo,
sostituirsi agli organi delle province autonome in caso di inerzia,
in quanto in ogni caso difettava il presupposto dell'inerzia delle
due province autonome ed infine perche' la censurata attribuzione
alla commissione territoriale operante per la Regione Veneto delle
funzioni relative al recupero dei crediti di imprese e lavoratori
autonomi aventi sede nel territorio della Provincia autonoma di
Trento, e' stata decisa da INL senza alcuna forma di confronto con la
provincia ed anzi sottraendosi del tutto a quel tentativo di
collaborazione che la stessa provincia aveva lealmente avviato prima
di provvedere alla costituzione della commissione territoriale.
P.Q.M.
Facendo riserva di ulteriori difese ed argomentazioni in
successiva memoria, ritenuto che, con riferimento alle imprese ed ai
lavoratori autonomi con sede e domicilio nel territorio della
Provincia autonoma di Trento, spetta alla Provincia autonoma di
Trento costituire la commissione territoriale competente in materia
di recupero dei crediti della patente per l'accesso ai cantieri ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 81/2008 e dell'art. 7
del decreto ministeriale n. 132 del 2024, la Provincia autonoma di
Trento chiede:
1. Di dichiarare che, con riferimento alle imprese ed ai
lavoratori autonomi con sede e domicilio nel territorio della
Provincia autonoma di Trento, non spetta allo Stato e, per esso,
all'Ispettorato nazionale del lavoro, attribuire alla commissione
territoriale competente per il territorio della Regione Veneto la
competenza amministrativa propria delle commissioni territoriali per
il recupero dei crediti previste dall'art. 7 del decreto ministeriale
n. 132 del 2024,
2. Di annullare l'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 marzo 2026, n. 24, nella
parte in cui attribuisce alla commissione territoriale competente per
il territorio della Regione Veneto l'esercizio delle funzioni proprie
delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti previste
dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 132 del 2024 da esercitare in
relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio
presso la Provincia autonoma di Trento.
Trento, 4 maggio 2026
Gli Avvocati: Azzolini - Cattoni