Reg. Ric. n. 3 del 2025
pubbl. su G.U. del 07/05/2025 n. 19
Ricorrente:Regione autonoma della Sardegna
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125 e del 13 marzo 2025, prot. 128, i quali, asseritamente, hanno disposto di non applicare la legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, affermando “l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021” – Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna
Norme impugnate:
Decreto ministeriale del 14/02/2025 Num. 68
Decreto ministeriale del 13/03/2025 Num. 125
Decreto ministeriale del 13/03/2025 Num. 128
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 116 Co.
Costituzione Art. 117 Co.
Costituzione Art. 127 Co.
Costituzione Art. 134 Co.
Costituzione Art. 136 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co.
legge costituzionale Art. 10 Co.
decreto del Presidente della Repubblica Art. 6 Co.
Udienza Pubblica del 24/03/2026 rel. BUSCEMA
Testo del conflitto
N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 aprile 2025
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in
cancelleria il 14 aprile 2025 (della Regione autonoma della Sardegna)
.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Provvedimenti
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE),
Direzione generale valutazioni ambientali, del 14 febbraio 2025,
prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot.
128, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, i
quali hanno disapplicato la legge regionale n. 20 del 2024 che
aveva individuato le aree idonee e quelle non idonee a costruire
impianti, affermando "l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione
normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee,
trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di
aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8
dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021".
- Provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del
14 febbraio 2025, prot. 68, del 13 marzo 2025, prot. 125, e del 13
marzo 2025, prot. 128, e di ogni altro atto presupposto,
consequenziale e connesso.
(GU n. 19 del 07-05-2025)
Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Autonoma
della Sardegna (codice fiscale n. 80002870923), con sede legale in
Cagliari, viale Trento n. 69, in persona della Presidente Alessandra
Todde, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale del 11
aprile 2025 n. 20/1 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente
e disgiuntamente, come da procura speciale annessa al presente atto,
dagli avv.ti Mattia Pani (codice fiscale PNAMTT74P02B354J; fax:
070/6062418; PEC: mapani@pec.regione.sardegna.it), Giovanni Parisi
codice fiscale: PRSGNN75A07B354D; fax: 070/6062669; PEC:
gparisi@pec.regione.sardegna.it) e Andrea Secchi (codice fiscale:
SCCNDR74T27I452H; fax: 070/6062418; PEC:
asecchi@pec.regione.sardegna.it;) dell'avvocatura regionale, ed
elettivamente domiciliata come dai suddetti indirizzi digitali e
presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma,
via Lucullo n. 24; Ricorrente contro lo Stato nella persona del
Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587)
in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal registro
PP.AA.) ma anche all'indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (codice
fiscale n. 97047140583), nella persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con
domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal Registro
PP.AA.) ma anche all'indirizzo: mase@pec.mase.gov.it; resistente e
contro la direzione generale valutazioni ambientali, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto
dal Registro PP.AA.) ma anche all'indirizzo pec: va@pec.mase.gov.it;
resistente per la declaratoria che:
A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi
amministrativi, e nella specie al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, direzione generale valutazioni ambientali,
disapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale
n. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate), non
essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa
quella statale, sindacarne la legittimita' costituzionale e/o la
possibilita' di esercizio del potere legislativo da parte del
Consiglio regionale della Sardegna al fine di una loro
disapplicazione con provvedimenti amministrativi, con la logica
conseguenza che sono percio' illegittimi gli atti adottati dalla
Direzione generale valutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che hanno disposto di non
applicare la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi», che ha individuato le aree e le superfici idonee e
non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia
rinnovabile;
Ovvero, in subordine che
B) Spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 lettera
f) dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975,
la potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica e
edilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente
tutela ai sensi dell'art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in una
con i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la
conseguente possibilita' di incidere, nell'esercizio della predetta
potesta' legislativa, anche nella materia della «produzione e
distribuzione dell'energia elettrica» (di cui pure la medesima
Regione dispone di potesta' legislativa ai sensi dell'art. 4 del
proprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia
dovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale;
ed in ulteriore subordine che
C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta' di regolare il
campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell'art.
20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque
c2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee e non
idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi.
e per il conseguente annullamento
dei provvedimenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14
febbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo
2025, prot. 125, e del 13 marzo 2025, prot. 128, (docc. 2, 3 e 4) e
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
Fatto
La controversia per cui e' causa riguarda i procedimenti per il
rilascio della via (Valutazione di impatto ambientale) di competenza
ministeriale (ossia il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica) che, ordinariamente, per gli impianti di produzione per
le energie rinnovabili di grossa taglia, viene rilasciata a mezzo
decreto della Direzione generale valutazione impatti ambientali
afferente al medesimo Ministero, seppur previa acquisizione
dell'obbligatorio parere della Regione Sardegna (per gli impianti che
ricadono nel suo territorio) la quale, invece, e' a sua volta
competente ad adottare il provvedimento finale nel predetto
procedimento di VIA solo per le iniziative di piu' contenute
dimensioni (sempre ricadenti nel proprio contesto territoriale di
competenza).
Nel caso di specie la Direzione valutazione impatti ambientali,
dando seguito alle specifiche richieste di pronuncia di
compatibilita' ambientale (su progetti di realizzazione di tre
diversi impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano
(1) pervenute su iniziativa del medesimo operatore economico privato,
in esito alla complessa istruttoria posta in essere, ha provveduto al
rilascio di tre diversi decreti a mezzo dei quali, con un percorso
argomentativo sostanzialmente identico, ha emesso un giudizio di
compatibilita' ambientale positivo senza neppure verificare se il
progetto di volta in volta in esame insistesse o meno in area
individuata come idonea/non idonea ai sensi della vigente legge
regionale n. 20/2024 (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna, BURAS, 5 dicembre 2024, n. 65) ma
anzi, come di seguito si dira', escludendo in radice
(aprioristicamente) l'applicazione della predetta normativa
regionale.
Nell'ambito dei procedimenti di cui sopra, di competenza
ministeriale, il MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica) ha quindi tenuto una condotta contraria alle potesta'
legislative attribuite dallo Statuto speciale alla Sardegna ed ha
disposto in modo sistematico - da qui l'individuazione di un
comportamento di palese conflitto di attribuzioni - la non
applicazione della legge regionale n. 20/2024.
La disapplicazione e' intervenuta sul mero presupposto della
(indeterminata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in
via cautelare l'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee»
del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, nella parte in cui sembra essere lasciata alle Regioni la
facolta' di restringere il campo di applicazione delle aree definite
idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del citato decreto legislativo
n. 199/2021, stabilendo che le Regioni dovessero garantire
l'osservanza delle aree idonee gia' individuate dalla leggi nazionali
senza discrezionalita', fino alla decisione nel merito non ancora
assunta» e con il gravissimo effetto «che, pertanto, ne consegue
l'illegittimita' di qualsivoglia disposizione normativa di rango
regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per
incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee
identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» (cfr. doc. 2, pagg. 5-6, e
analogamente docc. 3-4).
In sostanza, a mezzo di detta premessa si e' determinata una
gravissima lesione delle prerogative e delle attribuzioni
costituzionali della Regione Sardegna atteso che il MASE - sul falso
presupposto (e nel maldestro tentativo) di provare a sua volta ad
interpretare «l'interpretazione» che il Consiglio di Stato ha dato
dell'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto «aree idonee» del 21
giugno 2024 e del comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n.
199/2021 - ha di fatto menomato/disatteso in toto (rectius: reso
vano) l'esercizio della potesta' legislativa regionale nelle materie
dell'urbanistica, dell'edilizia, della tutela del paesaggio (e
dell'agricoltura e delle foreste) e produzione e distribuzione
dell'energia elettrica, come meglio sara' chiarito appresso.
Il comportamento della Direzione generale del Ministero
dell'ambiente risulta ancor piu' grave in quanto non solo e' stato
deciso di non dare attuazione ad una legge regionale vigente, ma si
e' anche, piu' radicalmente, affermata «l'illegittimita' di
qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,
nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore
statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del
2021».
Si tratta di un illegittimo esercizio di poteri (costituzionali)
di cui il MASE, e per esso la Direzione generale valutazioni
ambientali, non dispone, posto che il predetto organo si e' arrogato
il diritto - riservato in via esclusiva dalla Costituzionale alla
sola Corte costituzionale - di accertare l'eventuale legittimita' di
una legge regionale.
Per comodita' espositiva, si trascrive il percorso motivazionale
del primo dei provvedimenti sopra indicati (cfr. doc 2, essendo i
successivi identici, cfr. doc. 3 e 4) che, disponendo nella sostanza
di non «dover» dare applicazione alla legge regionale vigente,
costituisce la prova dell'esistenza della violazione delle
attribuzioni regionali, anche di seguito meglio specificate, e della
fondatezza quindi dell'odierno ricorso.
L'organo statale avvia scientemente il percorso di menomazione
della potesta' legislativa regionale, affermando innanzitutto di
avere piena e assoluta consapevolezza che «la Regione Autonoma della
Sardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20,
recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici
idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a
fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei
procedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le
superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
di energia rinnovabile» (cfr. doc. 2, pag. 5).
Il medesimo organo, poi, in modo del tutto autonomo,
autoreferenziale e non consentito, sul falso (ed erroneo) presupposto
di offrire la propria interpretazione - dell'interpretazione offerta
dal Consiglio di Stato (con un'ordinanza di sospensione in via
cautelare) dell'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee»
del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica - assume che «ne consegue l'illegittimita' di qualsivoglia
disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le
aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul
minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma
8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021».
La direzione generale valutazioni ambientali, dopo aver
effettuato tale premessa, si erge ad Organo di legittimita' (quasi
fosse la Corte costituzionale e ad essa sostituendosi), avocando a
se' il potere di disapplicare direttamente (potere peraltro non
riconosciuto ad alcuna Autorita' amministrativa o Giudice
dell'ordinamento italiano diverso da codesta Corte) la legge
regionale vigente, siccome ritenuta viziata da incostituzionalita',
perche' in ipotesi avrebbe il Consiglio di Stato sospeso «l'art. 7,
comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024»; e
con cio' disponendo poi l'adozione dei decreti qui contestati
prescindendo del tutto dall'applicazione della pertinente normativa
regionale di regolamentazione della materia oggetto dei provvedimenti
da adottare.
In sostanza, il Ministero non sostiene che la legge regionale non
sia pertinente con la materia oggetto delle proprie valutazioni, ma
si limita ad escluderne a priori l'applicabilita' sull'erroneo
presupposto che la Regione Sardegna (ma piu' in generale qualsiasi
Regione) non potesse intervenire nella materia de quo e, che,
pertanto, l'esercizio della potesta' legislativa regionale
determinerebbe l'illegittimita' della normativa risultante adottata.
Di conseguenza, un «Organo» dello Stato, ossia la Direzione generale
valutazioni ambientali, che opera quale Autorita' di amministrazione
attiva nel rilascio dei decreti in materia di giudizio di
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 23 del decreto
legislativo n. 152/2006, disapplicando di fatto il principio generale
di separazione dei poteri, pone a fondamento del proprio
provvedimento di assenso un (erroneo e illegittimo) corollario di
presunta incostituzionalita'/illegittimita' («di qualsivoglia
disposizione normativa di rango regionale») attraverso una sua
autonoma valutazione che prescinde dal pronunciamento di codesta
Ecc.ma Corte e che, usurpandone il relativo potere, ne anticipa (in
modo discutibile) i potenziali effetti caducanti.
Cosi' operando l'Organo statale, citando impropriamente ed
interpretando erroneamente l'interpretazione che a sua volta il
Consiglio di Stato formula dell'art. 7, comma 2, lettera c) del
decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, ha di fatto negato la vigenza di una
legge e, dunque, il legittimo esercizio di una potesta' legislativa
della Regione Sardegna. Si ribadisce in proposito che la ricorrente
gode di specifiche attribuzioni costituzionali e statutarie (cfr.
articoli 3 e 4 dello Statuto e decreto del Presidente della
Repubblica n. 480/1975) e, che pertanto l'esercizio del potere
legislativo in materia e', in ogni caso, pure ben piu' ampio di
quello derivante dal solo decreto «aree idonee» di cui sopra.
La disapplicazione della legge regionale e la menomazione delle
prerogative legislative della Sardegna, si conclude quindi con
l'adozione di piu' decreti (questi si illegittimi) che hanno espresso
il «giudizio positivo sulla compatibilita' ambientale del progetto»
(di volta in volta proposto, cfr. art. 1, docc. 2, 3 e 4) in assoluto
dispregio, completo disinteresse e totalmente omessa verifica della
regolamentazione delineata dal legislatore regionale sardo con
evidente pregiudizio per la corretta tutela degli interessi
rappresentativi della Collettivita' di cui il Consiglio regionale
della Sardegna e' immediata e diretta esplicazione ed espressione. I
provvedimenti in esame, e quindi tutti i decreti piu' sopra indicati,
si chiudono con la conseguente (illegittima) disapplicazione della
legge regionale e l'espressione del lesivo «giudizio positivo sulla
compatibilita' ambientale».
In tutti i casi dei provvedimenti ricordati in epigrafe il MASE
ha, quindi, del tutto omesso di esaminare i progetti ad esso proposti
in ragione della legge regionale n. 20/2024, dunque di fatto come se
la stessa non esistesse, giungendo alla sostanziale disapplicazione
della medesima legge regionale, e con la conseguente illegittima
adozione dei successivi decreti tutti gravemente viziati da
un'istruttoria parziale e derogatoria, in termini di totale omissione
applicativa, di una norma di legge (regionale) vigente. Emerge,
comunque, da tutti i provvedimenti del MASE di cui sopra, che non si
tratta di decisioni occasionali ed estemporanee ma piuttosto di una
iniziativa strutturata e metodica con il presumibile e concreto
rischio che verra' certamente replicata nel tempo e finanche in
futuro, cosi bloccando non solo la concreta applicazione ma pure
l'effettiva vigenza della legge regionale n. 20/2024 che, per quanto
impugnata (presupposto di cui neppure danno atto i provvedimenti qui
contestati) risulta ad oggi tutt'ora vigente.
Orbene, tali provvedimenti rappresentano l'esito del contestato
comportamento illegittimo statale, rendendo necessario sollevare il
presente conflitto di attribuzioni da parte della Regione Sardegna,
per le seguenti ragioni di
Diritto
1. Premessa
Preliminarmente, appare opportuno, al fine di una immediata
percezione del conflitto di attribuzioni per cui si agisce,
richiamare brevemente le disposizioni normative interessate dalla
vicenda e il loro succedersi nel tempo.
Con la legge regionale n. 20/2024, il legislatore ha inteso
individuare le aree idonee e quelle non idonee nel rispetto, da un
lato, del principio della massima diffusione delle fonti di energia
rinnovabile, e, dall'altro, della tutela del patrimonio
paesaggistico, archeologico, storico-culturale, agricolo, ambientale
del territorio sardo in conformita' al proprio Statuto e all'art. 9
della Costituzione.
La legge e' adottata nell'esercizio della potesta' legislativa
primaria in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste ex
art. 3, dello Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale
n. 3/1948) oltreche' nella materia della tutela e pianificazione
paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 480/1975 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione autonoma della Sardegna) e della relativa costante
interpretazione sul punto fornita dalla Corte costituzionale (cfr.
sentenza n. 248/2022 secondo cui «la competenza del legislatore sardo
in materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni
di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni
culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso
gia' sentenza n. 51 del 2006); e', percio', consentito l'intervento
regionale nell'ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto
stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie
nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del
1975» e, da ultimo, sentenza n. 28/2025 secondo cui «Lo statuto
assegna alla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in
materia di «edilizia e urbanistica» (art. 3, lettera f), nonche' la
correlata «competenza paesaggistica» ai sensi dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 480/1975. La competenza
concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia elettrica», da esercitarsi nel limite dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato, e' prevista dall'art. 4,
lettera e), dello Statuto»).
La Sardegna dispone, quindi, di competenza concorrente nella
materia della «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» in
forza dell'art. 4 del proprio Statuto speciale, parificabile, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma Cost. e
dell'art. 10, legge Cost. 3/2001, a quella concorrente della
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
godono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo comma dell'art. 117
Cost. (cfr. sentenza Corte. cost. 383/2005, punto 14 del Considerato
in diritto).
Per l'effetto ne discende un intreccio di competenze
riconducibili alle prerogative statutarie regionali che viene in
rilievo per le ipotesi di installazione, costruzione ed esercizio
degli impianti FER posto che, con ogni evidenza, incidono anche su
aspetti urbanistici, paesaggistici, ambientali, agricoli, forestali e
di tutela del territorio di esclusiva competenza della Sardegna.
Tale potesta' legislativa e' stata esercitata in coerenza con
l'art. 49 del decreto legislativo n. 199/2021, che salvaguarda
esplicitamente le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita'
del medesimo decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione (in termini anche art. 9, comma 1, del
decreto ministeriale 21 giugno 2024 e il recente art. 1, comma 4
decreto legislativo n. 190/2024).
In tale settore il legislatore statale ha il compito di
tratteggiare i principi della materia, nel rispetto degli obblighi
derivanti dall'ordinamento eurounitario. Spetta invece alle Regioni,
entro la cornice dei suddetti principi, governare e pianificare il
proprio territorio identificando le zone in cui sara' o meno
possibile costruire impianti di produzione di energia a fonti
rinnovabili; e cio' anche in virtu' del principio di sussidiarieta'
di cui all'art. 118 della Costituzione.
In detto contesto la legge regionale n. 20/2024 si articola in
una parte generale (articoli da 1 a 6) e in una parte speciale, dal
carattere tecnico- analitico, data dagli Allegati (A-G), il cui
contenuto e' l'esito di un'approfondita istruttoria che ha tenuto
conto sia delle competenze legislative regionali, sia delle diverse
specificita' geografiche e territoriali.
Anche solo da tali breve premesse emerge l'evidente interesse
della Regione Sardegna a che la propria e pertinente legislazione
venga ritualmente e doverosamente esaminata ed applicata nell'iter
istruttorio finalizzato al rilascio dei provvedimenti di VIA, al
contrario di quanto invece avvenuto nei procedimenti e nei
provvedimenti finali oggi contestati.
Si tratta, infine, di una materia di assoluta rilevanza in quanto
destinata ad incidere sulla tematica ambientale di cui all'art. 9
della Costituzione.
1.1 L'ambito del conflitto di attribuzioni
L'art. 134 Cost. dispone che la Corte costituzionale «giudica
sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni». Una
specificazione normativa e' offerta dall'art. 39 della legge n.
87/1953, il quale dispone che «se la Regione invade con un suo atto
la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero
ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata
possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento
di competenza»; e che «del pari puo' produrre ricorso la Regione la
cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello
Stato».
E', altresi', noto che una giurisprudenza costituzionale
ultradecennale ha stabilito che qualsiasi atto puo' essere impugnato
(purche' diverso da leggi o atti con forza di legge, nei confronti
dei quali il rimedio e' il giudizio, incidentale o principale, di
legittimita' costituzionale delle leggi). Infatti, «questa Corte ha
ritenuto atto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di
attribuzione «qualsiasi comportamento significante, imputabile allo
Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna
e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque
diretto, in ogni caso, «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la
pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa
determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o,
comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di
esercizio della medesima' (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso
senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)"»
(sentenza n. 22 del 2020, e negli stessi termini ordinanza n. 175 del
2020)» (Corte cost. sentenza n. 26/2022).
Affinche' il rimedio sia esperibile da una Regione devono
sussistere, tra gli altri, due presupposti fondamentali: a) che
l'atto lesivo sia di provenienza statale; e b) che sia lesa «la sfera
costituzionale di competenza» della Regione: una lesione che si
produce allorquando sono violate norme costituzionali relative ad
attribuzioni e prerogative degli organi regionali.
Al riguardo, allora, non v'e' dubbio che gli atti qui contestati
(cfr. docc. 2, 3 e 4) siano tutti di provenienza statale essendo
stati adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del
MASE.
Aggiungasi, poi, che i medesimi decreti sono evidentemente lesivi
della sfera costituzionale di competenza regionale sarda atteso che,
sostituendosi alla Corte costituzionale, presuppongono e accertano la
illegittimita' di «qualsivoglia disposizione normativa di rango
regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per
incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee
identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» e, dunque, per l'effetto anche
della legge regionale n. 20/2024 di cui di fatto dispongono
l'immediata disapplicazione.
Non v'e' dubbio, inoltre, circa lo specifico «tono
costituzionale» della contestazione in quanto «Come questa Corte ha
ribadito anche di recente, cio' che rileva, per stabilire se ricorra
questo requisito, e' che «il ricorrente non lamenti una lesione
qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali
(ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del
2013)», e cio' «[in] disparte la possibilita' che l'atto oggetto del
conflitto possa essere altresi' impugnato in sede giurisdizionale»
(sentenza n. 22 del 2020). Sicche' «per conferire tono costituzionale
a un conflitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio effettivo
di un potere, non avente base legale, «in concreto incidente sulle
prerogative costituzionali della ricorrente» (fra le altre, vedi
sentenze n. 260 e n. 104 del 2016)» (sentenza n. 259 del 2019; negli
stessi termini, n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260, n. 104 e n.
77 del 2016, e n. 235 del 2015; sul necessario tono costituzionale
del conflitto, tra le piu' recenti, sentenze n. 224 e n. 57 del 2019,
n. 87 del 2015 e n. 137 del 2014)».
Un presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame atteso
che le doglianze della Regione autonoma Sardegna non hanno ad oggetto
«erronee interpretazioni di legge» o l'«errata individuazione della
normativa da applicare nel caso concreto» (Corte cost. sentenza n.
285/1990) da parte MASE, ma la dichiarata volonta' di quest'ultimo di
non dare applicazione alla legislazione regionale, nel caso di specie
la legge regionale n. 20/2024, in quanto aprioristicamente ritenuta
illegittima al pari di «qualsivoglia disposizione normativa di rango
regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per
incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee
identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021».
Del resto, l'illegittima adozione dei decreti qui contestati non
puo' neppure trovare giustificazione nella ivi menzionata (ma non
indicata) «ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l'art. 7,
comma 2, lettera c) del decreto "aree idonee" del 21 giugno 2024» del
MASE. Infatti, si evidenzia che una volta che la Regione, anche in
ossequio all'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e alle sue
piu' ampie competenze statutarie, individua con legge le aree idonee
e non idonee ad ospitare impianti di produzione di energia a fonti
rinnovabili, anche ove si riscontrasse un potenziale terorico
contrasto della suddetta legge regionale con il decreto ministeriale
21 giugno 2024, non ne potrebbe comunque conseguire una sua immediata
e diretta «disapplicabilita'» ad opera di un organo ministeriale di
amministrazione attiva.
Ma vi e' di piu', infatti, con la legge regionale n. 20/2024 il
legislatore ha inteso esercitare la propria potesta' legislativa
esclusiva in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura, foreste e
tutela paesaggistica e del territorio (ex art. 3, dello Statuto
speciale della Sardegna in ragione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 480/1975) andando ad individuare le aree idonee e
quelle non idonee nel rispetto, da un lato, del principio della
massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e, dall'altro,
della tutela del patrimonio paesaggistico, archeologico,
storico-culturale, agricolo, forestale e ambientale del territorio
sardo in conformita' all'art. 9 della Costituzione; una competenza
che ha rilievo statutario e non puo' dirsi certo esautorata per le
ipotesi di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti
FER.
1.2 I decreti del MASE quale «menomazione delle possibilita' di
esercizio» delle potesta' legislative regionali.
Per quanto concerne la lesione della «sfera costituzionale di
competenza» della Regione, questa Ecc.ma Corte ha da lungo tempo
affermato e costantemente ribadito che «la figura dei conflitti di
attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione
circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti
contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni
ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui
consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni
costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sentenza n.
259/2019).
Va da se', infatti, che i decreti del MASE, omettendo di dare
effettiva applicazione ad una legge regionale vigente, di fatto
comportano una grave menomazione del potere legislativo regionale,
quale specifica attribuzione in capo al Consiglio Regionale e,
dunque, all'intera amministrazione regionale per espressa previsione
statutaria.
1.3 L'interesse a ricorrere e la lesivita' dell'atto impugnato in
riferimento alle prerogative legislative previste dagli articoli 3 e
4 dello Statuto Speciale per la Regione Sardegna in rapporto con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975.
Va osservato che sussiste indubbiamente l'interesse regionale a
ricorrere poiche' il ricorso sarebbe senz'altro idoneo a ripristinare
l'ordine delle competenze legislative violato dai provvedimenti
statali che, deliberatamente, omettono di dare la doverosa
applicazione alla legislazione regionale attualmente in vigore tanto
piu' in quanto direttamente pertinente rispetto alla materia oggetto
dei provvedimenti contestati.
Peraltro, non v'e' dubbio che dalla dichiarata, cosciente e
consapevole disapplicazione della legge regionale n. 20/2024 consegue
un'immediata lesione delle attribuzioni e prerogative legislative
costituzionali della Regione Sardegna posto che non e' la Corte
costituzionale, organo cui e' per legge riservato il correlativo
potere, ma un mero organo dello Stato a dichiarare «l'illegittimita'
di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,
nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore
statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del
2021» (cfr. docc. 2, 3 e 4) e, dunque, la
illegittimita'/disapplicazione della legislazione regionale sarda di
riferimento.
E' dunque interesse dell'amministrazione regionale ricorrente di
vedere rispettata la propria potesta' legislativa, palesemente
obliterata dal MASE con l'adozione dei qui contesti decreti nonche'
quello di evitare che le opere di generazione di energia a fonti
rinnovabili sorgano in contrasto con la pianificazione urbanistica e
paesistica declinata, nel rispetto del decreto legislativo
n. 199/2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024 oltreche' delle
proprie piu' ampie prerogative statutarie, con la suddetta legge
regionale n. 20/2024.
Violazione degli articoli 3 e 4 della legge Cost. 3/1948 (Statuto
speciale della Regione Sardegna), violazione dell'art. 10 della legge
Cost. 3/2001, degli articoli 116, 117, 127, 134 e 136 della
Costituzione, violazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 480/1975, per la omessa applicazione di una legge
regionale vigente. Violazione del principio di leale collaborazione.
Violazione del principio di legalita' costituzionale e della potesta'
legislativa regionale sarda, come disciplinata dalla Costituzione e
dallo Statuto speciale in quanto il Ministero ha disapplicato una
legge regionale vigente, senza averne il potere.
La legge regionale n. 20/2024 di cui il Ministero ha totalmente
omesso l'applicazione e' certamente conosciuta dalla Direzione
generale valutazioni ambientali; e cio' ben oltre il noto brocardo
latino secondo cui ignorantia legis non excusat.
Ed invero il MASE da' ritualmente atto della promulgazione della
legge regionale sarda n. 20/2024 recante «Misure urgenti per
l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi» con la quale la Regione ha individuato le aree e le
superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
di energia rinnovabile (p. 5, penultimo capoverso doc. 2, ma negli
stessi termini pure docc. 3 e 4, secondo cui «la Regione Autonoma
della Sardegna ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20,
recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici
idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a
fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei
procedimenti autorizzativi», con la quale ha individuato le aree e le
superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
di energia rinnovabile»).
Tuttavia, e senza che possa avere rilevanza alcuna la (fallace)
motivazione addotta, il direttore generale Valutazioni ambientali del
Ministero ha ritenuto di dover omettere l'applicazione della medesima
legge regionale (ma per la verita' di qualunque legge regionale) in
quanto ritiene che nella materia de quo sarebbe illegittima
«qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che,
nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore
statale al comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del
2021» (p. 6, primo capoverso, doc. 2 ma, negli stessi termini, docc.
3-4).
Appare, palese, anche e solo da tale breve e concisa esposizione
l'assoluta gravita' ed illegittimita' della condotta statale che
scientemente, consapevolmente e volutamente decide di disapplicare
una legge regionale (sarda) regolarmente in vigore, senza averne al
riguardo il potere e la facolta'.
La medesima scelta omissiva del Ministero appare ancora piu'
grave ed ingiustificatamente lesiva delle prerogative regionali nella
misura in cui accerta e dichiara la presunta illegittimita' della
normativa sarda senza che al riguardo vi sia stato alcun
pronunciamento dell'unico organo deputato al vaglio di legittimita'
delle leggi, ossia la Corte costituzionale; e con cio' determinandosi
anche una non consentita invasione nelle sfere di competenza di
codesta Ecc.ma Corte atteso che non e' consentito che un qualunque
organo amministrativo dello Stato possa sostituirsi alla massima
espressione giurisdizionale dell'ordinamento giuridico della
Repubblica italiana quale Organo giurisdizionale supremo. In
sostanza, il MASE sulla base di una del tutto autonoma e auto-
referenziale mera presunzione di illegittimita' della legge regionale
n. 20/2024 (peraltro neppure motivata ne' tantomeno argomentata),
delibera la non applicazione/applicabilita' nell'ambito del
procedimento di VIA statale di una vigente legge regionale che, ai
sensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021, completa e
definisce il quadro normativo di riferimento per il procedimento in
esame.
Si censura, allora, la circostanza che una tale decisione viola
frontalmente diversi principi costituzionali, tra cui gli articoli
127, 134 e 136 della Costituzione oltreche' lo Statuto sardo negli
articoli 3 e 4 in una con il decreto del Presidente della Repubblica
n. 480/1975.
Al riguardo, e' utile ricordare che nella sentenza n. 26/2022 la
Corte costituzionale ha gia' dichiarato la manifesta illegittimita'
della mancata applicazione da parte dello Stato di una legge
regionale sarda ritualmente in vigore (in quel caso le Soprintendenze
di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro chiamate a
esprimere il loro parere su interventi da realizzare in zone
paesaggisticamente vincolate, non applicarono la legge regionale
Sardegna 1/2021 in quel momento impugnata dal Governo). In tal senso,
se la Corte costituzionale gia' in precedenza aveva addirittura
negato che la legge regionale, sospettata di illegittimita', potesse
essere disapplicata dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n.
285/1990 secondo cui «non puo' esservi dubbio che la prospettata
disapplicazione di leggi regionali in quanto ritenute
costituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate
norme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza
legislativa garantita alla Regione»), tanto meno una legge regionale
potra' essere disapplicata da un organo dell'amministrazione statale,
pur nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale
eventualmente promosso dallo Stato (elemento di cui, tra l'altro, i
decreti del MASE non fanno neppure alcun cenno).
Quando emerge con sufficiente chiarezza (come nel caso che qui
interessa) l'intenzione del Ministero di non dare applicazione ad una
legge regionale vigente (ossia la legge regionale n. 20/2024), della
quale viene contestata la legittimita' (anche nel caso in cui sia
intervenuta un'eventuale impugnazione davanti alla Corte) come
elemento sostanzialmente legittimante la sua mancata applicazione,
secondo la Corte costituzionale tale atto non costituisce
semplicemente l'esito di una ricostruzione del quadro normativo, ma
e' invece espressione del consapevole intendimento di non osservare
una legge regionale ritenuta illegittima (cfr., ancora, sentt. Corte
costituzionale n. 285/1990 e 26/2022, cit.); si e', pertanto, in
presenza, da parte di un'autorita' amministrativa statale, di una
cosciente, deliberata e voluta disapplicazione di una legge regionale
da cui consegue che i decreti del MASE indicati in epigrafe ledono
gravemente gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione.
Infatti, dopo le modifiche dell'art. 127, operate dalla legge
cost. 3/2001, la Costituzione stessa prevede un modello di
impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo
successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi
l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoche'
la Corte medesima non ne abbia eventualmente dichiarato
l'illegittimita' costituzionale.
Solo l'Organo costituzionale a cio' espressamente preposto in
forza di una specifica attribuzione costituzionale puo' accertare
l'illegittimita' di una legge e disporne l'eventuale declaratoria cui
consegue, in ipotesi, la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.)
della norma impugnata, che per l'effetto non potra' piu' avere
applicazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione (art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953, recante
«Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale»).
In questo quadro, tra l'altro, si inserisce la previsione
dell'art. 35 della legge n. 87/1953, che, richiamando l'art. 40 della
stessa legge, prevede la possibilita', esclusivamente e solo, da
parte della Corte costituzionale di sospendere l'efficacia della
legge impugnata, qualora vi sia «il rischio di un irreparabile
pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della
Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile
per i diritti dei cittadini»; eventualita', pure quest'ultima, di cui
il Ministero stesso omette qualsivoglia spunto critico motivazionale
e di approfondimento istruttorio nelle determinazioni adottate e
senza trascurare il fatto che la medesima Autorita' statale, pur
avendo deliberato di impugnare la legge regionale sarda 20/2024 (cfr.
registro ricorsi n. 8/2025) non ne ha certo domandato la sospensione
cautelare.
Si tratta di principi consolidati presso la giurisprudenza
costituzionale (cfr., ancora, pronuncia 26/2022, secondo cui «gli
atti contestati violano le norme costituzionali richiamate dalla
ricorrente, e precisamente gli articoli 127, 134 e 136 Cost.. Tali
disposizioni delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost.
operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa
delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da
non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove
esse vengano contestate e fintantoche' questa Corte non ne abbia
dichiarato l'illegittimita' costituzionale. Solo quest'ultima
declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.)
della norma impugnata») ma che sono pacificamente recepiti anche
dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio, Cons. Stato,
Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862, secondo cui «Come e' noto, infatti,
l'Autorita' amministrativa, dinanzi al principio di legalita'
costituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale in via
incidentale [...]; coloro che esercitano le funzioni amministrative
hanno, infatti, l'obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute
illegittime), in ossequio al principio di legalita', visto che
l'ulteriore dimensione della legalita' costituzionale ha il proprio
presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte
costituzionale. Soltanto quando la pubblica amministrazione assiste
alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalita' di
una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto
amministrativo, vi potrebbe essere una valutazione da parte
dell'amministrazione procedente dell'impatto della pronuncia
costituzionale sull'atto amministrativo ai fini dell'esercizio dei
poteri di autotutela»).
In assenza della declaratoria di illegittimita' e/o della
sospensione cautelare di cui alla legge n. 87/1953, la legge
regionale deve avere sempre efficacia e deve essere regolarmente
applicata.
I decreti MASE sono, pertanto, chiaramente illegittimi e,
conseguentemente, meritano di essere annullati.
La decisione statale non ha peraltro consentito di effettuare
alcuna valutazione degli effetti sull'ambiente sulla base delle
disposizioni previste dalla legge regionale n. 20/2024, sicuramente
pertinente rispetto ai progetti in esame.
Eppure, anche la Corte costituzionale, nella recentissima
sentenza n. 28/2025, ha riconosciuto che «L'individuazione delle aree
idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue
il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di
conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui e' possibile
installare impianti FER seguendo una procedura semplificata;
dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che,
nel selezionare in quali aree consentire l'installazione agevolata di
FER, possono esercitare la piu' ampia discrezionalita', fermi
restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e
obiettivi annui di MW da raggiungere, cosi' come stabilito dal d.m.
21 giugno 2024, fino al 2030». L'attuale assetto normativo, infatti,
muta l'approccio rispetto al passato, in quanto prevedendo come
inderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di energia da
fonti rinnovabili, salvaguarda pero' al contempo le prerogative
regionali in materia paesaggistica e dell'urbanistica, mediante la
definizione delle aree idonee con legge regionale.
Sotto questo punto di vista, pertanto, ancora piu' illegittima
appare la disapplicazione da parte del Ministero della legge
regionale n. 20/2024, con la quale la Regione ha voluto esercitare
proprio tali competenze, caratterizzate - per usare le parole della
Corte - dalla piu' ampia discrezionalita', che non puo' venire
privata di alcun rilievo giuridico da parte di un'amministrazione
dello Stato in palese violazione, tra gli altri, del principio di
leale collaborazione che deve sempre contrassegnare i rapporti tra
gli enti che costituiscono la Repubblica italiana.
Aggiungasi, per completezza, che l'assunto ministeriale secondo
cui sarebbe illegittima qualunque legge regionale che interviene
sulla materia delle aree idonee si pone pure in frontale contrasto
con la suddetta pronuncia della Corte costituzionale n. 28/2025
dell'11 marzo 2025 che ha confermato e ribadito la potesta'
legislativa regionale in materia di individuazione di aree idonee
(cfr. «La disciplina statale sull'individuazione delle aree e dei
siti sui quali possono essere installati gli impianti di produzione
di energia rinnovabile prevista dal decreto legislativo n. 199 del
2021 si affianca dunque al previgente regime di individuazione delle
aree non idonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con legge
regionale (art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione
consegue l'accesso a un procedimento autorizzatorio semplificato per
chi intenda installare FER»).
La condotta ministeriale, vieppiu', appare ancor piu' illegittima
nella misura in cui la legge regionale, di cui si omette totalmente
l'applicazione, e' pure fondata su specifiche attribuzioni e
prerogative costituzionali che vanno addirittura oltre la portata del
cosi' detto decreto ministeriale aree idonee o dell'art. 20, comma 8,
del decreto legislativo n. 199/2021 stanti le ben note e pluricitate
attribuzioni costituzionali e statutarie.
Anche sotto tale ulteriore dirimente profilo si censura
l'illegittimita' dei decreti della Direzione generale statale e della
piu' generale condotta omissiva (rispetto all'applicazione di una
legge regionale in vigore) tenuta dal Ministero.
La suddetta determinazione di non applicare la plurievocata legge
regionale, peraltro, appare ancor piu' grave in quanto basata su una
motivazione del tutto assente o, al piu', meramente apparente atteso
che si fonda sulla presunta autorefenziale «interpretazione» resa
dalla Direzione generale valutazioni ambientali in merito al
contenuto di una non meglio precisata «ordinanza del Consiglio di
Stato che ha sospeso in via cautelare l'applicazione dell'art. 7,
comma 2, lettera c) del decreto «aree idonee» del 21 giugno 2024 del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella parte in
cui sembra essere lasciata alle Regioni la facolta' di restringere il
campo di applicazione delle aree gia' definite idonee ai sensi
dell'art. 20, comma 8, del citato decreto legislativo n. 199/2021»
(p. 5, docc. 2, 3 e 4).
Ebbene, anche a voler per mera ipotesi trascurare la circostanza
che i decreti omettono persino di indicare sia la data che il numero
dell'ordinanza cui il Ministero stesso fa riferimento, si ribadisce
una totale carenza di potere e si censura, altresi', una totale
carenza motivazionale che possa giustificare il grave ed
irrimediabilmente lesivo effetto per la potesta' legislativa
regionale di non avere applicazione in quanto non puo' certo l'errata
ed auto-referenziale interpretazione ministeriale di una sia pur
rispettabile pronuncia giurisdizionale, per di piu' dal valore
interinale, a poter cancellare dal mondo del diritto una legge
(regionale) ritualmente pubblicata ed in vigore.
Del resto, al di la' del rapporto tra il succitato decreto 21
giugno 2024 e la legge regionale, e' evidente che cosi' facendo il
MASE, sulla base di una mera presunzione di illegittimita' della
legge regionale n. 20/2024 (come detto peraltro neppure motivata ne'
argomentata), ha deciso di non applicare una vigente legge regionale
che, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 199/2021 e delle
competenze statutarie regionali, completa e definisce il quadro
normativo di riferimento per il procedimento in esame anche in
diretto recepimento delle direttive eurounitarie di settore.
Di qui, dunque, la manifesta illegittimita' dell'operato statale
cui consegue la insanabile illegittimita' dei decreti adottati.
(1) Tutti gli atti del procedimento sono pubblici e reperibili
sull'apposito portale del ministero, al link:
https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9915; al link:
https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved
imenti/5140); al link:
https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioUltimiProvved
imenti/5142).
P.Q.M.
La ricorrente Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe
rappresentata e difesa, nonche' elettivamente domiciliata, chiede che
codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che:
A) non spetta allo Stato, e per esso ai suoi organi
amministrativi, e nella specie al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, direzione generale valutazioni Ambientali,
disapplicare le leggi regionali vigenti (tra cui la legge regionale
n. 20/2024) che devono essere sempre rispettate (applicate) non
essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa
quella statale, sindacarne la legittimita' costituzionale e/o la
possibilita' di esercizio del potere legislativo da parte del
Consiglio Regionale al fine di una loro disapplicazione con
provvedimenti amministrativi, con la logica conseguenza che sono
percio' illegittimi gli atti adottati dalla direzione generale
valutazioni ambientali e, quindi, dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, che hanno disposto di non applicare la legge
regionale n. 20/2024, recante «Misure urgenti per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione
di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per fa
semplificazione dei procedimenti autorizzativi», che ha individuato
le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di
impianti a fonti di energia rinnovabile; ovvero, ed in subordine, che
B) spetta alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 lettera
f) dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480/1975,
la potesta' legislativa esclusiva in materia di urbanistica e
edilizia (ma pure in materia di agricoltura e foreste e conseguente
tutela ai sensi dell'art. 3, lettera d) del medesimo Statuto) in una
con i profili di tutela paesistico-ambientale connessi, con la
conseguente possibilita' di incidere, nell'esercizio della predetta
potesta' legislativa, anche nella materia della «produzione e
distribuzione dell'energia elettrica» (di cui pure la medesima
Regione dispone di potesta' legislativa ai sensi dell'art. 4 del
proprio Statuto speciale), quando la disciplina della evocata materia
dovesse interferire con gli ambiti di competenza esclusiva Regionale;
ed, in ulteriore subordine, che
C) spetta alla Regione Sardegna c1) la facolta' di regolare il
campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell'art.
20, commi 4 e 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021, e, dunque
c2) il potere di individuazione di aree e superfici idonee e non
idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi.
e per l'effetto annullare
I provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza
energetica (MASE), Direzione generale valutazioni ambientali, del 14
febbraio 2025 (trasmesso il 17 febbraio 2025), prot. 68, del 13 marzo
2025, prot. 125 e del 13 marzo 2025, prot. 128 (docc. 2, 3 e 4) e di
ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
In via istruttoria si deposita:
1. delibera di Giunta regionale di conferimento dell'incarico
11 aprile 2025 n. 20/1;
2. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,
del 14 febbraio 2025, prot. 68;
3. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,
del 13 marzo 2025 prot. 125;
4. decreto del MASE, Direzione generale valutazioni ambientali,
del 13 marzo 2025 prot. 128;
5. legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20.
Roma - Cagliari, 14 aprile 2025
Gli Avvocati: Pani - Parisi - Secchi