Reg. Ric. n. 3 del 2024
pubbl. su G.U. del 15/01/2025 n. 3
Ricorrente:Regione Calabria
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 226 del 2024 avente ad oggetto le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico, di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta, e l'individuazione delle specifiche tecniche – Definizioni – Registrazione dei vettori NCC sull’applicazione informatica – Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio e per i contratti di durata – Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio – Requisiti dell’applicazione informatica – Organismo responsabile per l’applicazione e l’archiviazione – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Istanza di sospensione – Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria.
Norme impugnate:
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 2 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 3 Co. 1
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 3 Co. 2
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 3 Co. 3
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 4
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 5
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 6
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 7
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 8
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 9
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226 Art. 10
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226
Decreto interministeriale del 16/10/2024 Num. 226
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 114 Co.
Costituzione Art. 117 Co.
Costituzione Art. 118 Co.
Costituzione Art. 119 Co.
Costituzione Art. 120 Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 49 Co.
legge Art. 11 Co. 4
decreto-legge Art. 10 Co. 1
legge Art. Co.
Udienza Pubblica del 23/09/2025 rel. NAVARRETTA
Testo del conflitto
N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 dicembre 2024 Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 30 dicembre 2024 (della Regione Calabria) . Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 226 del 2024 avente ad oggetto le modalita' di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico, di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta, e l'individuazione delle specifiche tecniche - Definizioni - Registrazione dei vettori NCC sull'applicazione informatica - Modalita' di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio e per i contratti di durata - Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio - Requisiti dell'applicazione informatica - Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Istanza di sospensione. - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno n. 226 del 16 ottobre 2024, artt. 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb) ed ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; nonche' allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5)-modello C, e 5 (art. 7). (GU n. 3 del 15-01-2025) Ricorso per conflitto di attribuzione nell'interesse della Regione Calabria (codice fiscale n. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, dott. Roberto Occhiuto, (c.f: CCHRRT69E13D086G), rappresentato e difeso, giusta delibera di G.R. di autorizzazione n. 696 del 3 dicembre 2024 e decreto del coordinatore dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo (n. 2617 del 12 dicembre 2024), ed in forza di procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Domenico Gullo (c.f: GLLDNC66M24F158E) - che indica quale recapito Pec: avvocato6.rc@pec.regione.calabria.it e fax 0965894621 - dell'Avvocatura regionale; contro lo Stato e, per esso, il Presidente del Consiglio dei ministri, (codice fiscale n. 80188230587) nella persona del Presidente pro tempore, per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 226 del 16 ottobre 2024, adottato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione di concerto con il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avente ad oggetto la «disciplina delle modalita' di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche». Fatto Con decreto n. 226 del 16 ottobre 2024 (m_inf.AB007AB.REG_DECRETI.R.0000226.16-10-2024; da qui, anche, il «decreto»), il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ha disposto in ordine al foglio elettronico per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. Il noleggio con conducente e' materia ricondotta al trasporto pubblico locale e la relativa disciplina, quindi, ricompresa tra le competenze legislative residuali regionali, ex art. 117, comma 4, della Costituzione, nonche' regolamentari (art. 117, comma 6, della Costituzione). Il provvedimento in esame e' emesso in dipendenza dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed emendato, da codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020. Il decreto, tuttavia, non ha, come previsto nella previsione teste' menzionata, stabilito solo le specifiche del «foglio di servizio in formato elettronico», al fine di consentire agli esercenti il servizio di adempiere agli obblighi ivi esattamente previsti, atteso che, disciplinando le «modalita' di compilazione e di tenuta» da parte del conducente - ed attraverso queste - ha introdotto ulteriori norme, non strettamente funzionali ai detti adempimenti - peraltro prevedendo nuovi obblighi e divieti nell'esercizio dell'attivita' - cosi' invadendo e menomando la sfera di attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla regione. Il decreto n. 226 del 16 ottobre 2024, oggetto del presente conflitto, con particolare riguardo agli artt. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche' gli allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5), modello C; allegato 5 (art. 7), invade la sfera di competenza costituzionale della Regione Calabria, e' stato emanato in violazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, ed e', conseguentemente illegittimo; pertanto, in applicazione dell'art. 134, comma 2, della Costituzione, dell'art. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 27 delle norme integrative, ricorre la Regione Calabria per l'annullamento in parte qua, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti Motivi I. Contrasto con l'art. 117, commi 4, 5 e 6 della Costituzione - anche in relazione all'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed all'art. 49 TFUE. Il trasporto pubblico locale costituisce materia ricompresa nella competenza regionale residuale di cui all'art. 117, comma 4, della Costituzione, come sostituito dall'art. 3, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (sentenza n. 5 del 2019). In precedenza, con riferimento al trasporto pubblico non di linea, le competenze (concorrenti) regionali, erano esercitate «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi» fissati dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992. La Regione Calabria e' intervenuta in materia, da ultimo, con la legge n. 37 del 7 agosto 2023. La disciplina dell'attivita' di noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea, rientra, quindi, nella potesta' legislativa e regolamentare regionale (sentenza n. 56 del 2020). Trattasi di attribuzione generale nell'ambito della quale, cionondimeno, lo Stato, puo' esercitare la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. L'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12), e', nel testo risultante in seguito alla pronuncia n. 56 del 2020, espressione di tale potesta'. In particolare, l'art. 11, comma 4, dispone, tra l'altro, che: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. (...)». Il decreto oggetto del ricorso e' stato emesso sulla dichiarata «necessita' di disciplinare le modalita' di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico previsto dall'art. 11, comma 4, della citata legge n. 21 del 1992, n. 21». Dall'esame del provvedimento, tuttavia, emerge come lo stesso non si limiti a disciplinare le specifiche (tecniche) del foglio di servizio elettronico, in quanto introduce articolate disposizioni che si risolvono in obblighi, in capo agli esercenti il servizio, ulteriori rispetto a quelli posti dalla previsione legislativa, che il foglio di servizio ha previsto, nonche' regolano le modalita' di espletamento del medesimo. In tal modo, il decreto, ha assunto un contenuto ben piu' complesso e violato le norme sulle competenze regionali ed indebitamente interferito sulle attribuzioni assegnate dalla Costituzione e norme applicative, alla regione, come in precedenza indicate. Tali ulteriori obblighi e divieti, piu' specificamente, si rinvengono nelle previsioni del decreto, come in seguito, partitamente indicate. Con riferimento alla ipotesi di «servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3» (art. 4, comma 1, modello B) ossia, negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari in cui, su deroga da parte dei comuni, alle condizioni previste, e' possibile lo stazionamento in aree pubbliche, distinte da quelle riservate ai taxi). In tali casi, l'art. 4 (Modalita' di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio), prevede che: «1. Per i contratti per singolo servizio, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all'allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli: (...) modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3; (...). 3. Per i fogli di servizio redatti secondo il modello B di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) l'applicazione informatica prevede: a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio; b) che la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale e' collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva». Le disposizioni, con particolare riguardo a quanto disposto al comma 3, trovano corrispondenza anche nelle «definizioni» (art. 2), laddove, tra l'altro, si prevede, al comma 1, che: "s) «partenza»: data, luogo e chilometri di partenza da una rimessa nella disponibilita' del vettore ovvero dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio NCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per svolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3; t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con l'applicazione informatica contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera g)." (enfasi aggiunta). Correlativamente, l'art. 7 (requisiti dell'applicazione informatica), dispone che: «1. L'applicazione informatica, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 5: (...) c) acquisisce automaticamente la data e l'orario di immissione della prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede o la rimessa nel momento in cui il conducente o il vettore NCC inserisce i dati di cui all'Allegato 2, modello A, punto 2), e modello B, punto 2), anteriormente all'orario di inizio del servizio prenotato;». Con l'introduzione dell'obbligo di sospendere il servizio per venti minuti, tra una corsa e l'altra - conseguenza del meccanismo normativo risultante, essenzialmente, dal combinato disposto delle su citate disposizioni - il decreto non si limita a stabilire le «specifiche» del foglio di servizio, provvedendo a disciplinare le modalita' di svolgimento del servizio, compito che, tuttavia, rientra nella sfera di attribuzione regionale, come in precedenza delineata. Ne', tale obbligo, si rinviene nella previsione legislativa, in virtu' della quale il decreto e' stato emesso, dalla quale, piuttosto, anche in seguito all'intervento dell'ecc.ma adita Corte, emerge semmai il contrario. Mentre l'obbligo di compilare e tenere un foglio di servizio, come chiarito con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, costituisce, di per se', misura non irragionevole ne' sproporzionata e, per quanto qui rileva, non comporta una significativa compressione dell'autonomia regionale, ben diversamente, in sede di censura alla disposizione introdotta con l'art. 10-bis, comma 1, lettere e) ed f) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2019, e' stata acclarata la non conformita' a costituzione, «in quanto travalica il limite della stretta necessita'», l'«obbligo di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa», poiche' «obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa "a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non e' solo in se' irragionevole - come risulta evidente se non altro per l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si e' concluso il servizio precedente - ma risulta anche sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessita', (...), considerato che tale obiettivo e' comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione (...)» (sentenza ult. cit., 5.6.3). Sembra di qualche evidenza che, negata, per irragionevolezza, la legittimita' della interruzione del servizio attraverso l'introduzione dell'obbligo di rientro in rimessa, si riproponga, su diverso piano, l'intento di perseguire analogo effetto, in via diretta, mediante l'imposizione - non prevista da nessuna previsione legislativa - di una attesa minima, tra una corsa e l'altra. Tali condizioni operative, imposte ai soli esercenti il servizio di noleggio con conducente, si appalesano, peraltro, in ragione degli scopi sottesi alle previsioni legislative poste a ritenuto fondamento, non adeguate e proporzionate e, come tali, non compatibili con il diritto comunitario. Ai servizi di trasporto si applicano i principi in materia di tutela della liberta' di stabilimento (art. 49 TFUE; Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, C-434/15). Come chiarito dalla Giurisprudenza «... Ogni provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della liberta' di stabilimento garantita dal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 49 TFUE, pure se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza (v., in tal senso, sentenze 14 ottobre 2004, causa C-299/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I- 9761, punto 15, e 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3177, punto 27)» e «... Le restrizioni alla liberta' di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso (sentenza Hartlauer, punto 44, e Apothekerkammer des Saarlandes e a., punto 25)» (Corte di Giustizia, 1º giugno 2010, Blanco Perez e Chao Gomez, Cause riunite C - 570/07 e C - 571/07, punti 53 e 61). Nella specie, la previsione di un tempo minimo di attesa tra le corse, non trova giustificazione nella ratio delle previsioni legislative richiamate in decreto ne', comunque, nella motivazione del medesimo, sicche', costituisce una restrizione alla liberta' di stabilimento. Per tali ragioni, la Commissione, ha espresso l'avviso che «i conducenti di veicoli NCC affrontano una serie di oneri. Alcuni esempi sono ... l'imposizione di un intervallo di tempo obbligatorio tra la prenotazione di un NCC e l'inizio del servizio» che comporta «uno svantaggio comparativo per i servizi di NCC; esse causano inoltre un uso inefficiente dell'orario di lavoro dei conducenti di NCC...» [Comunicazione della Commissione concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 61/01), in GUE, 4.2.22]. Anche per tale profilo, le norme sull'esercizio dell'attivita' di noleggio con conducente poste dal decreto non possono trovare legittimo fondamento e, conseguentemente, non potrebbero che interferire sulle attribuzioni assegnate dalla Costituzione alla regione. Peraltro, l'incidenza della disciplina europea si riverbererebbe, anche, nei confronti dell'ente regionale che, a cascata, subirebbe gli effetti negativi delle scelte dell'ente statale, con conseguente vulnus delle proprie prerogative; l'art. 117, comma 5, della Costituzione, sancisce la partecipazione delle regioni alle fasi ascendente e discendente di elaborazione ed attuazione del diritto comunitario. Con riferimento ai cd. «contratti di durata», laddove, il decreto, non limitandosi a fissare le specifiche per consentire la registrazione sull'applicativo (art. 2, comma 1, lettera f), esclude che, tali contratti, possano stipularsi con alcune categorie di operatori economici precludendo, quindi, a tali ultimi, l'accesso a tale mercato e, conseguentemente, anche in tal caso, introducendo delle condizioni operative che incidono sulle modalita' di espletamento del servizio e, dunque, sulla sfera di attribuzione regionale in materia. In particolare, l'art. 5 (Modalita' di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata), prevede, tra l'altro, che «1. Il vettore NCC registra sull'applicazione informatica i fogli di servizio connessi ai contratti di durata. A ciascun contratto di durata e' associato un codice identificativo. (...) 3. La generazione del foglio di servizio di cui al modello C ai sensi del presente articolo esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio ai sensi dell'art. 4». Le citate previsioni vanno lette, tra l'altro, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera "f) «codice identificativo del contratto»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione informatica e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio; (...) h) «committente»: il soggetto che conclude con un vettore NCC un contratto di trasporto di persone a favore di se' stesso o comunque di una utenza differenziata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; non e' considerato committente ai sensi del presente decreto il soggetto che svolge l'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto adottato ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; (...) m) «contratto di durata»: il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non esercita anche in via indiretta attivita' di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi NCC, per la fruizione di uno o piu' servizi NCC riferiti ad un periodo di tempo definito dal contratto medesimo, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; (...) q) «foglio di servizio»: il foglio di servizio in formato elettronico di cui all'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalita' di cui all'allegato 2 o all'allegato 3; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'allegato 2; (...) z) «servizi NCC»: i singoli servizi di trasporto pubblico non di linea a mezzo di noleggio con conducente offerti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata sulla base di un contratto di durata ovvero di contratto per singolo servizio, svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente; aa) «utente»: il passeggero, anche diverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell'ambito di un contratto di durata; bb) «utenza differenziata»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della accettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto reso nell'ambito di un contratto di durata; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con l'applicazione informatica contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera g)." nonche', con l'allegato 3 (art. 5), modello C. Il fulcro della normativa, per quanto qui di rilevanza - dal quale le previsioni su citate dipendono o al quale sono collegate - e' rappresentato dalla limitazione, introdotta in sede di definizione, sopra richiamata, prevista alla lettera "m) «contratto di durata»" quale «contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non esercita anche in via indiretta attivita' di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi NCC (...)». Tale dizione esclude, limitando l'analisi alla materia del turismo (peraltro, di competenza legislativa residuale - sentenze n. 90 del 2006 e n. 197 del 2003 - con ulteriori profili di violazione delle competenze regionali), a titolo esemplificativo, la possibilita' della stipula di tale tipologia di contratti con alberghi, agenzie di viaggi, operatori turistici. Ne', tali rapporti, non previsti per i «contratti di durata», possono confluire nelle altre ipotesi di «committente», attesa la nozione, come prevista dalla predetta lettera h) dell'art. 2, in combinato disposto con la espressa esclusione disposta dalla precitata lettera m). La detta esclusione informa, per quanto di ragione, le altre disposizioni, sopra richiamate, che da tale «definizione» dipendono, precludendo, in definitiva, in tali ipotesi, la possibilita' di adempiere all'obbligo legale «di compilazione e tenuta» del foglio di servizio elettronico, e, dunque, rendere il servizio. Anche in tal caso, con l'esclusione della facolta' della stipula di contratti di durata con alcune categorie, il decreto non si limita, come previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, a stabilire le «specifiche» del foglio di servizio in formato elettronico, ma provvede a disciplinare le modalita' di svolgimento del servizio; compito che, tuttavia, come in precedenza evidenziato, rientra nella sfera di attribuzione regionale. Sotto ulteriore aspetto, il decreto, disciplinando le modalita' di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, con l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con l'imposizione dell'obbligo di utilizzo, in via esclusiva, dell'«applicazione informatica», avuto riguardo alla previsione legislativa teste' citata, esorbita, secondo la lettera e la ratio, dal perimetro di operativita' della norma - travalicando, comunque, il limite di stretta necessita' - ed influisce, cosi', sull'organizzazione dell'attivita' del noleggio con conducente, e, quindi, sulla disciplina dell'espletamento del servizio, anche questo riservato alle attribuzioni regionali. Il decreto, in particolare, all'art. 3 (Registrazione dei vettori NCC sull'applicazione informatica), dispone, tra l'altro, che: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tramite registrazione sull'applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5. 2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore NCC comunica i dati riportati nell'allegato 1. Il vettore NCC comunica tempestivamente tramite accesso all'applicazione informatica eventuali variazioni relative all'elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore. 3. All'atto della registrazione, a ciascun vettore NCC sono assegnate le credenziali di accesso, che possono essere utilizzate dal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC puo' abilitare all'utilizzo delle credenziali di cui al primo periodo collaboratori, conducenti ovvero dipendenti del medesimo. Le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. (...)». Le disposizioni citate vanno lette in correlazione con le pertinenti definizioni, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, che a tale applicazione si riferiscono o che la stessa presuppongono, tra cui: "a) «annullamento»: l'annullamento del servizio dall'applicazione informatica, da parte del vettore NCC o del conducente, entro la data e l'orario di inizio servizio previsti nella relativa prenotazione, di un foglio di servizio, che comunque rimane registrato nell'applicazione informatica; b) «applicazione informatica»: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma di applicazione, istituito, gestito e messo a disposizione dei vettori NCC dall'Autorita', finalizzato a consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del foglio di servizio elettronico, nonche' a consentire il controllo telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le specifiche tecniche dell'applicazione informatica sono indicate nell'allegato 5; (...) d) «Autorita'»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) «codice identificativo del committente o utente»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun committente o utente di un servizio NCC; f) «codice identificativo del contratto»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica a ciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione informatica e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio; g) «codice identificativo del foglio di servizio»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica ad un foglio di servizio, attestante che lo stesso e' stato compilato in nome e per conto di un singolo vettore NCC e associato al codice identificativo del committente o utente del relativo servizio; (...) o) «dati di generazione»: la marca temporale risultante dall'applicazione informatica, attestante il giorno, l'ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e modifica dei dati contenuti nel foglio di servizio e' effettuata dal vettore NCC ovvero dal conducente tramite la medesima applicazione; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell'utenza per un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente NCC registra sull'applicazione informatica tramite la produzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell'allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con l'applicazione informatica contestualmente all'accettazione della prenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima prenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera g)." Ulteriori disposizioni di dettaglio, circa la necessita' e modalita' di utilizzo della applicazione elettronica, come in precedenza definita, si rinvengono negli articoli 4 (Modalita' di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio), 5 (Modalita' di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata), 6 (Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio), 7 (Requisiti dell'applicazione informatica), 8 (Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione); art. 9 (disposizioni in materia di protezione di dati personali); nell'allegato 2 (art. 4), nell'allegato 3 (art. 5), nell'allegato 5 (art. 7) si rinvengono: «Descrizione modello di funzionamento», «Specifiche tecniche dell'applicazione informatica», «Analisi dei rischi» e «Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza adottate». L'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, tuttavia, non prevede ne' l'istituzione dell'applicazione informatica, ne' che la stessa debba essere istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ne', ancora, che il previsto sistema telematico ed informatico, e solo questo, possa «consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del foglio di servizio elettronico». La previsione legislativa posta a fondamento del decreto impugnato, invece, prevede, e ritiene sufficiente al fine di evitare possibili «abusi» (sentenza 56/20, punto 5.6.), esclusivamente che: «Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno». Gli unici obblighi, quindi, si risolvono nella «compilazione» e «tenuta» del «foglio di servizio in formato elettronico» ed e' in funzione, diretta ed immediata, dell'adempimento di tale obbligo legale, che e' previsto che il decreto possa stabilire le relative «specifiche». Ne', come si legge nel decreto (art. 2, comma 1, lettera b), l'istituzione ed implementazione dell'applicazione informatica, si appalesa necessaria per «consentire il controllo telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Soccorre, sul punto, il medesimo decreto, laddove, all'art. 6, comma 2, espressamente prevede che: «2. Il conducente, in occasione del controllo su strada da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli stessi il codice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia, su richiesta degli stessi, anche in modalita' digitale.» (enfasi aggiunta). Giova, a tal proposito, evidenziare, altresi', che la stessa previsione, in via transitoria, ha previsto che «Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa» (enfasi aggiunta). Codesta ecc.ma Corte ha ritenuto legittime le previsioni legislative qui in esame, pur caratterizzate «anche da un contenuto analitico» - assumendo che «l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici, e l'obbligo di compilare e tenere un "foglio di servizio" (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate» - chiarendo che: «La verifica della ragionevolezza delle misure assunte e della proporzionalita' degli obblighi imposti a tali fini va condotta alla stregua dei criteri indicati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in particolare il principio di proporzionalita' tanto piu' deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quanto piu', come nel caso in esame, la previsione statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale, precisando che il test di proporzionalita' richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015)» (sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, punti 5.5, 5.6, 5.6.1). Per quanto precede, atteso il riconosciuto carattere puntuale, gli obblighi, come emergenti dalle previsioni legislative in commento, in ottica funzionale, trovano compiuto adempimento, in sostanza, nella «numerazione progressiva» e garanzia della genuinita' del foglio di servizio compilato con i dati prescritti, nonche' nella conservazione, di questo foglio, per il tempo ivi indicato (quindici giorni), da esibire agli accertatori. Requisiti che sembra si possano ben soddisfare con semplici strumenti informatici, nel rispetto della normativa di riferimento (ove occorra, ad es., tramite il servizio offerto da un certificatore accreditato). Ogni disposizione ulteriore, e conseguente adempimento imposto, non espressamente giustificato dalla diversita' del mezzo di attestazione (cartaceo - telematico), e' da ritenere non emessa in applicazione della previsione legale (art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992) e, quindi, riverberandosi sull'organizzazione dell'attivita' degli operatori, lesive delle competenze assicurate alla regione dalla Costituzione. II. Contrasto con il principio di leale collaborazione e degli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Il decreto, che ha stabilito, come previsto dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, le specifiche del foglio di servizio elettronico, ha, tuttavia, al contempo, posto in capo agli operatori obblighi e divieti, come in precedenza individuati, nell'espletamento della relativa attivita' di noleggio con conducente, non previsti dal dato normativo, escludendo ogni coinvolgimento dell'ente regionale, sebbene, pur in presenza di profili riferibili alla protezione dei dati personali e l'espletamento dei servizi di polizia stradale, la materia del trasporto pubblico locale - alla quale la disciplina dell'attivita' di noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea, e' da ricondurre - rientri interamente nella sfera di attribuzioni regionale (sentenza n. 56 del 2020). Se e' pur vero che l'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, nell'attribuire l'adozione del decreto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, non prevede il coinvolgimento di altri attori istituzionali, la previsione non esclude (ne' legittima l'esclusione di) meccanismi di consultazione e raccordo. Gia' nell'assetto precedente alla riforma del 2001 (legge costituzionale n. 3), codesta ecc.ma Corte, aveva avuto modo di riaffermare che il principio di leale collaborazione deve governare i rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle attivita' in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi (cfr. sentenza n. 341 del 1996). Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', "riconosce e promuove le autonomie locali", alle cui esigenze "adegua i principi e i metodi della sua legislazione" (art. 5 della Costituzione), va al di la' del mero riparto costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni, senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze legislative esclusive, ripartite e integrative, o fra competenze amministrative proprie e delegate. (n. 242 del 18 luglio 1997). Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni: la sua elasticita' e la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e concretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e' attualmente il sistema delle Conferenze Stato-regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse» (sentenza n. 31 del 2006). Cosi', nella materia del trasporto pubblico locale, con riferimento del riparto del fondo per l'efficienza e la produttivita', «proprio perche' tale finanziamento interviene in un ambito di competenza regionale, la necessita' di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi, tenendo conto del limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e cosi' di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia gia' riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle regioni e agli enti locali», e' stata, in tal caso, sancita la necessita' di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 281 del 1997, non che sia semplicemente «sentita», riducendo in tal modo gli spazi di autonomia riconosciuti alle regioni nel complessivo sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale (sentenza n. 222 dell'8 giugno 2005). Occorre, a questo punto, evidenziare, con la giurisprudenza, che «una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e' attualmente il sistema delle Conferenze Stato, regioni ed autonomie locali» (sentenza n. 31/2006). Occorre, altresi', rilevare che, l'art. 118, comma 1, della Costituzione, relativo al riparto delle funzioni amministrative, che devono essere distribuite sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi', al comma 3, forme di coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia di polizia locale, nonche' forme di intesa e coordinamento in materia della tutela dei beni culturali; sicche', e' stato chiarito che: «Nel congegno sottostante all'art. 118, l'attrazione allo Stato di funzioni amministrative da regolare con legge non e' giustificabile solo invocando l'interesse a un esercizio centralizzato di esse, ma e' necessario un procedimento attraverso il quale l'istanza unitaria venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata all'esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale (...) la Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze regionali, che una intesa vi sia ...» (sentenza n. 303 del 2003, punto 4.1). La portata generale del principio di leale collaborazione, quale principio generale in grado di armonizzare le regole costituzionali relative al riparto delle competenze, gia' emergente nell'assetto precedente, risulta, peraltro, espressamente riconosciuto dall'art. 120 Costituzione. L'art. 117, comma 4, della Costituzione attribuisce la potesta' legislativa residuale in materia del trasporto pubblico locale alle regioni (ex plurimis, sentenze nn. 137 e 78 del 2018). Occorre, peraltro, rilevare che non puo' ritenersi, il momento accertativo della legittimita' dell'espletamento del servizio, estraneo alla materia della polizia amministrativa locale, che e' di competenza residuale regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto, per esclusione, dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione (sentenza n. 32 del 9 febbraio 2017). E' indubbio, quindi, che il decreto qui impugnato, allorche' disciplina e comunque incide sull'organizzazione dell'attivita' del noleggio con conducente, interviene nella sfera di competenza regionale. Nella specie, dall'esame del decreto, non solo non risulta che siano stati attivati strumenti idonei a salvaguardare il principio qui in esame, nella corretta applicazione del decreto legislativo n. 281 del 1997, ma neanche il piu' debole meccanismo di consultazione. La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e delle previsioni costituzionali in precedenza individuate, nell'adozione del decreto, si risolve, in definitiva, nel mancato riconoscimento ovvero nella menomazione delle attribuzioni regionali, comunque, in materia di trasporto pubblico locale. Non spetta, pertanto, allo Stato, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, disciplinare il foglio di servizio in formato elettronico, quanto meno con riferimento ai servizi di noleggio con conducente riferibili al territorio della stessa regione, nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto n. 226 del 16 ottobre 2024. Istanza cautelare Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia disporre, ex art. 40 della legge n. 87/1983, la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, in quanto dalla sua esecuzione la ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. In ordine alla sussistenza del fumus sia consentito richiamare le ragioni dedotte a fondamento della lamentata illegittimita' del provvedimento. Quanto al periculum si evidenzia che, medio tempore, e' intervenuta la circolare (_inf.A22e495.REGISTRO UFFICIALE.U.0034247.03-12-2024), cui, l'art. 10, comma 2, del decreto, subordina, con il decorso del termine di trenta giorni, l'inizio dell'efficacia del medesimo. Acclarate sono le notevoli carenze del servizio di trasporto non di linea, con riferimento all'attivita' del noleggio con conducente, sia in ambito nazionale sia, ancor piu', nel territorio calabrese, «per cui la forte carenza dell'offerta (...) generata dal potere conformativo pubblico» ha «danneggiato la popolazione anziana e fragile, che soprattutto nelle metropoli, non e' in grado di utilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri servizi di trasporto di linea, ma che ha stringenti necessita' di mobilita' che, in particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura», nonche' «recato danno al turismo e all'immagine internazionale dell'Italia, dal momento che l'insufficiente offerta di mobilita' ha pregiudicato la possibilita' di raggiungere agevolmente i luoghi di villeggiatura, come documentato dalla Regione Calabria (...)» (sentenza, n. 137 del 2024, punto 6.2.1.). E' certo, altresi', che gli ulteriori oneri imposti, con il decreto, all'esercizio dell'attivita', restringono tra l'altro la liberta' di stabilimento e si appalesano, conseguentemente, idonee ad incidere sfavorevolmente sul servizio del trasporto pubblico e, dunque, sul territorio, e sul tessuto economico e produttivo affidato alle cure dell'ente territoriale. Alcun pregiudizio, nel contemperamento degli interessi, puo' ravvisarsi in capo alla parte resistente, attesa la disposizione transitoria di cui all'art. 11, comma 4, lettera e), della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come introdotta dal decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con modificazione dalla legge 11 febbraio 2019), con l'uso del foglio di servizio cartaceo. P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte, contrariis rejiectis, voglia dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, emanare il decreto n. 226 del 16 ottobre 2024, in relazione agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche' agli allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5), modello C e 5 (art. 7) e, per l'effetto annullarlo, in parte qua, previa sospensione immediata dei relativi effetti. Produzione: delibera di G.R. n. 696 del 3 dicembre 2024; decreto dirigenziale (n. r.d. 2617 del 12 dicembre 2024); decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 226 del 16 ottobre 2024, adottato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione di concerto con il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; e, comunque, come da indice. Catanzaro, 16 dicembre 2024 Avv. Gullo