Reg. Ric. n. 2 del 2024
pubbl. su G.U. del 27/11/2024 n. 48
Ricorrente:Regione autonoma Valle d'Aosta
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri Corte dei conti
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Corte dei conti – Giudizio per la resa del conto - Decreti n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024, adottati dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile – Prevista assegnazione all’economo e al tesoriere del termine del 30 gennaio 2025 per la presentazione all'amministrazione regionale dei conti relativi alla gestione del servizio economale per gli esercizi dal 2019 al 2022 e del servizio tesoreria per gli esercizi dal 2018 al 2023 e alla Regione autonoma Valle d’Aosta del termine del 31 marzo 2025 per il deposito dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 103 Co. 2
Costituzione Art. 116 Co.
Statuto speciale per la Valle d’Aosta Art. 48 Co.
del rel.
Testo del conflitto
N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 novembre 2024
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in
cancelleria l'11 novembre 2024 (della Regione autonoma Valle
d'Aosta).
Bilancio e contabilita' pubblica - Corte dei conti - Giudizio per la
resa del conto - Decreti n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del
conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n.
945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946),
notificati il 4 ottobre 2024, adottati dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, giudice
monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di
giustizia contabile - Prevista assegnazione all'economo e al
tesoriere del termine del 30 gennaio 2025 per la presentazione
all'amministrazione regionale dei conti relativi alla gestione del
servizio economale per gli esercizi dal 2019 al 2022 e del servizio
tesoreria per gli esercizi dal 2018 al 2023 e alla Regione autonoma
Valle d'Aosta del termine del 31 marzo 2025 per il deposito dei
conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli
organi di controllo interno.
- Decreti della Corte dei conti n. 18/2024 (nel giudizio per la resa
del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto
n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946),
notificati il 4 ottobre 2024.
(GU n. 48 del 27-11-2024)
Ricorso per conflitto di attribuzione ex articoli 134 della
Costituzione e 39, legge n. 87 del 1953 nell'interesse di Regione
autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste, con sede in Aosta, piazza
Deffeyes n. 1; codice fiscale n. 80002270074; partita I.V.A. n.
00368440079; in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
Renzo Testolin, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in
virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 1322 del 28
ottobre 2024 (doc. A), nonche' in forza di procura in calce, dal
prof. avv. Angelo Lalli del Foro di Roma (c.f. LLLNGL68S01H501J; Pec:
angelolalli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.88809533), con domicilio
digitale eletto presso l'indirizzo Pec del medesimo risultante dai
Registri di Giustizia - ricorrente;
Contro Governo della Repubblica - Presidenza del Consiglio dei
ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri p.t., con sede in Roma (00187), Palazzo
Chigi; piazza Colonna 370 - domicilio digitale:
attigiudiziaripcm@pec.governo.it, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),
con sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 - domicilio
digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta,
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in
Aosta (11100), piazza Roncas n. 7, domicilio digitale:
valledaosta.giurisdizione@corteconticert.it, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n.
80224030587), con sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 -
domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, in persona del
Procuratore regionale e legale rappresentante p.t., con sede in Aosta
(11100), piazza Roncas n. 7, domicilio digitale:
valledaosta.procura@corteconticert.it, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587),
con sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 - domicilio
digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso alla
Corte dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in
materia di resa del conto giudiziale in Regione Valle d'Aosta in
assenza di apposita normativa di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis
dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta approvato
con legge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non
spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottare, in assenza di
apposita norma di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto
speciale, i seguenti decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c.:
i) decreto n. 18/2024 della Corte dei conti, sez.
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottato dal giudice
monocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso
nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione
del servizio economale della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli
esercizi dal 2019 al 2022, iscritto al n. 944 del registro di
segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti
per la Regione Valle d'Aosta (istruttoria n. I00051/2024) con ricorso
notificato, unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024
(docc. 1, 2, 3);
ii) decreto n. 19/2024 della Corte dei conti, sez.
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottato dal giudice
monocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso
nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione
del servizio di Tesoreria della Regione autonoma Valle d'Aosta per
gli esercizi dal 2018 al 2022, iscritto al n. 945 del registro di
segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti
per la Regione Valle d'Aosta (istruttoria n. I00052/2024) con ricorso
notificato, unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024
(docc. 4, 5, 6);
iii) decreto n. 20/2024 della Corte dei conti, sez.
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottato dal giudice
monocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso
nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione
del servizio di Tesoreria della Regione autonoma Valle d'Aosta per
l'esercizio 2023, iscritto al n. 946 del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione
Valle d'Aosta (istruttoria n. I00053/2024) con ricorso notificato,
unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024 (docc. 7-8-9);
e conseguentemente per l'annullamento dei suddetti decreti nn.
18/2024, 19/2024, 20/2024 adottati dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Valle d'Aosta, giudice monocratico, ex art.
141, comma 4, c.g.c., nonche' di tutti gli atti e provvedimenti
antecedenti, consequenziali o comunque connessi, e, in particolare,
per quanto occorrer possa, dei corrispondenti ricorsi per la resa del
conto proposti dal Procuratore regionale della Corte dei conti - sez.
giurisdizionale per la Valle d'Aosta, iscritti ai nn. 944, 945 e 946
del Registro di Segreteria.
Fatto
1. Regione autonoma Valle d'Aosta, odierna ricorrente, e' una
Regione ad autonomia speciale, il cui statuto, adottato con legge
costituzionale n. 4 del 1948, stabilisce che le modifiche statutarie
sono soggette al procedimento stabilito dalla Costituzione per le
leggi costituzionali (art. 50), e rimette a uno o piu' decreti
legislativi adottati dal Governo, sulla base di schemi elaborati da
una commissione paritetica di nomina regionale e governativa e
sottoposti al parere del Consiglio regionale, l'adozione de «le
disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione
Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di
autonomia attribuita alla regione» (art. 48-bis).
2. Il procedimento paritetico e pattizio individuato dalla legge
costituzionale n. 4 del 1948 per armonizzare la legislazione
nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta e' stato da
sempre posto alla base dell'attuazione delle norme nazionali relative
all'attivita' della Corte dei conti e, in generale, al controllo latu
sensu inteso sulla contabilita' pubblica regionale.
3. Cosi' e' stato, in particolare, quanto all'istituzione in
Regione Valle d'Aosta della Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti ex art. 3, legge n. 20 del 1994, preceduta, appunto,
dall'adozione di un decreto legislativo di attuazione e
armonizzazione, il decreto legislativo n. 179 del 2010 (recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione
di controllo della Corte dei conti»).
L'individuazione del metodo paritetico quale unica via per
l'applicazione e l'attuazione della disciplina nazionale de qua in
Regione Valle d'Aosta e' stata confermata da questa Corte
costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 267/2006, § 4
Diritto).
4. Analogo procedimento di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis
dello statuto e' stato seguito per l'istituzione sul territorio della
Regione Valle d'Aosta del Collegio dei revisori dei conti in
conformita' al decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con
modifica, dalla legge n. 213 del 2012. A tal fine e' stato emanato il
decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 (recante
«Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di istituzione di un Collegio dei
revisori dei conti»), che ha recato modifiche al richiamato decreto
legislativo n. 179 del 2010 istitutivo della sezione regionale di
controllo valdostana, prevedendo appunto l'istituzione e la
disciplina con legge regionale di un collegio dei revisori dei conti,
«in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla
regolarita' contabile, finanziaria ed economica dell'ente, nel
rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia»,
che agisce «in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei
conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste», e «con oneri
interamente a carico della Regione Valle d'Aosta».
5. La disciplina relativa alla resa del conto giudiziale e al
giudizio di conto e per la resa del conto non e' stata sinora oggetto
di specifiche norme di attuazione e armonizzazione pattizia da parte
dello Stato e della Regione Valle d'Aosta, ne', sino ai ricorsi del
Procuratore regionale e ai decreti oggetto del presente conflitto, la
Corte dei conti ha mai chiesto alla Regione di presentare il conto
giudiziale.
6. Originariamente in Regione Valle d'Aosta la giurisdizione
contabile in materia risultava attribuita alla Giunta giurisdizionale
amministrativa della Valle d'Aosta (sottentrata, in Regione, alla
giurisdizione dei Consigli di prefettura di cui al decreto
legislativo n. 367 del 1946), sulla base di quanto previsto dal
D.L.C.P.S. n. 367 del 1946, recante «Istituzione della Giunta
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta». La Corte
costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita'
costituzionale dell'atto normativo in esame in riferimento all'art.
103 della Costituzione, nella parte relativa alla competenza e alla
procedura in materia di giurisdizione contabile della Giunta della
Valle, aveva espressamente ritenuto costituzionalmente legittima la
disciplina in esame, considerato che «il Costituente non ha inteso
riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i
giudizi comunque vertenti nella materia della contabilita' pubblica»
(Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto); la
previsione e' stata pero' dichiarata incostituzionale giacche' la
composizione della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali e' stata ritenuta incompatibile con i principi di
imparzialita' e di indipendenza del giudice, sanciti dagli articoli
101, comma 2 e 108, comma 2, della Costituzione (Corte
costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto).
Successivamente a questa pronuncia l'organo non e' stato
ricostituito.
7. In assenza di una normativa di attuazione e di armonizzazione
delle procedure e dei giudizi di conto giudiziale in Regione Valle
d'Aosta, che il Governo non ha mai proposto o sollecitato,
dall'adozione della Costituzione e fino a ora la Corte dei conti non
aveva coerentemente mai richiesto alla Regione la presentazione del
conto giudiziale dei propri agenti contabili, e cio' sia
antecedentemente alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella
vigenza del R.D. n. 2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D.
n. 1214 del 1934, sia successivamente all'adozione della legge
costituzionale in esame e nella vigenza, oltre che del richiamato
R.D. n. 1214 del 1934, anche della legge n. 20 del 1994 e successive
modifiche e integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174
del 2016, nuovo Codice di Giustizia contabile, che reca disposizioni
processuali sul giudizio di conto, senza innovare la disciplina
previgente.
8. In questo pacifico e consolidato quadro fattuale e normativo
si inserisce, in modo eccentrico e per molti aspetti irrituale, la
richiesta che il Procuratore regionale della Corte dei conti presso
la sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta formulava al Presidente
della Regione con nota ricevuta via pec in data 23 aprile 2024 (doc.
10). 9. Con la comunicazione in esame il Procuratore regionale,
richiamate alcune note della segreteria della Sezione giurisdizionale
mai prima trasmesse alla Regione e relative al mancato deposito dei
conti giudiziali per gli anni dal 2018 al 2022, e ritenuto «di dover
chiedere elementi conoscitivi al riguardo», invitava il Presidente a
trasmettere «una relazione indicante gli adempimenti attuati
dall'amministrazione regionale ai sensi degli articoli 138, 139, e
140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016,
relativamente ai conti giudiziali delle gestioni non prefettizie
degli esercizi dal 2018 al 2022, unitamente alle unite schede di
rilevazione compliate e sottoscritte, segnatamente concernenti: a)
il/i responsabile/i del procedimento di deposito dei conti giudiziali
presso la competenze Sezione giurisdizionale della Corte dei conti,
formalmente nominato/i dalla Regione; 2) gli agenti contabili, di
diritto o di fatto, intestatati delle gestioni non prefettizie di
maneggio di beni e valori dell'Ente; 3) i conti giudiziali presentati
dai predetti agenti contabili alla Regione; 4) gli utilizzatori delle
carte di credito regionali...; 5) i consegnatari delle partecipazioni
azionarie regionali» (doc. 10).
10. Il Presidente della Regione, dopo aver acquisito gli
opportuni approfondimenti dal Segretariato regionale e da apposito
gruppo di lavoro, riscontrava la comunicazione in esame con nota
prot. n. 5780 del 20 giugno 2024 (doc. 11), rilevando che, allo
stato, in assenza di una normativa di attuazione - come detto mai
richiesta ne' sollecitata dal Governo - la Regione non provvede agli
adempimenti di cui agli articoli 138 e ss. c.g.c., del resto
anch'essi mai richiesti, negli anni, dalla Corte dei conti.
11. A sostegno della conclusione il Presidente faceva leva
sull'autonomia speciale valdostana e sul procedimento paritetico che,
secondo ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, deve
presiedere l'attuazione e l'adeguamento all'interno della Regione
delle discipline statali trasversali, specie laddove incidano, come
nella specie, su ambiti di competenza primaria regionale; per
avvalorare questa interpretazione anche a seguito dell'adozione del
c.g.c. si citava altresi' la clausola di salvaguardia contenuta
nell'art. 22 della legge di delegazione n. 124 del 2015; infine il
Presidente ricordava il percorso di attuazione e armonizzazione
paritetico seguito, secondo l'art. 48-bis dello Statuto speciale, per
l'istituzione della sezione di controllo della Corte dei conti e per
l'istituzione del collegio dei revisori dei conti, discipline
anch'esse afferenti all'ambito materiale della tutela della finanza
pubblica allargata.
12. Infine, nel riscontro al Procuratore regionale il Presidente
faceva presente, nello spirito di leale collaborazione che dovrebbe
connotare i rapporti ordinamentali, «che sara' mia cura sottoporre
con urgenza la questione alla componente regionale della Commissione
paritetica di cui all'art. 48-bis della legge costituzionale n.
4/1948, quale organo statutariamente preposto all'elaborazione degli
schemi dei decreti legislativi recanti le normative di attuazione,
presso cui gia' risultano in istruttoria nuove disposizioni di
attuazione statutaria relative ai compiti e all'organizzazione della
Corte dei conti in Valle d'Aosta» (doc. 11).
13. E in effetti, immediatamente dopo la trasmissione della
suddetta nota di riscontro, la Regione si attivava per l'avvio della
procedura, elaborando una bozza di schema di norme di attuazione
regolanti la materia del giudizio sui conti dei tesorieri e degli
agenti contabili della Regione, unitamente a una relazione
illustrativa, che veniva prontamente trasmessa dal Presidente ai
membri di nomina regionale della Commissione paritetica di cui
all'art. 48-bis dello Statuto speciale (nota del 26 settembre 2024,
doc. 12), presso la quale, peraltro, si stanno gia' discutendo
ulteriori possibili norme statutarie in materia di Corte dei conti.
14. L'istruttoria risulta tuttora in corso ed e' stata gia'
sottoposta alla componente di nomina governativa della Commissione
paritetica.
15. Cio' nonostante, in spregio del principio di leale
collaborazione e «capovolgendo» la prospettiva di dialogo
istituzionale originariamente instradata, il Procuratore regionale
della Corte dei conti presso la sez. giurisdizionale della Valle
d'Aosta, richiamato integralmente il testo del riscontro del
Presidente della Regione e affermatane la «non condivisibilita'»,
proponeva tre ricorsi per la resa del conto giudiziale ex art. 141
c.g.c. in riferimento ai conti giudiziali concernenti,
rispettivamente, la gestione del servizio economale della Regione
autonoma Valle d'Aosta per gli esercizi dal 2019 al 2022, la gestione
del servizio di Tesoreria per gli anni dal 2018 al 2022, la gestione
del servizio di Tesoreria per l'anno 2023, iscritti ai nn. 944, 945 e
946 del Registro di segreteria (docc. 2, 5, 7).
16. Con i decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, da cui origina
il presente conflitto (a seguire, anche solo decreti), il giudice
monocratico designato presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione Valle d'Aosta, ritenuto che «sussistono in
capo agli agenti contabili regionali gli obblighi di presentazione
dei conti delle rispettive gestioni all'amministrazione e di deposito
dei medesimi conti presso la segreteria della Sezione», assegnava
rispettivamente all'economo e al tesoriere p.t. termine al 30 gennaio
2025 per la presentazione alla Regione dei conti relativi alla
gestione del servizio economale e del servizio di tesoreria, e alla
Regione autonoma Valle d'Aosta termine al 31 marzo 2025 «per il
deposito nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati delle
pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo
interno».
17. Il Giudice monocratico, richiamato integralmente il contenuto
della nota informativa del Presidente della Regione Valle d'Aosta,
riteneva che, di converso, sussistesse la giurisdizione della Corte
dei conti in materia di conti giudiziali, anche in assenza di una
disciplina di attuazione statutaria, per i seguenti motivi:
i) in ragione della natura giudiziale, necessaria e ineludibile
del giudizio di conto, «finalizzato alla salvaguardia di interessi
generali della collettivita' connessi alla gestione del denaro o di
beni pubblici» ex art. 103 della Costituzione;
ii) tenuto conto che la Corte costituzionale avrebbe
«ripetutamente e da tempo» statuito «l'estensione del giudizio di
conto e della relativa disciplina anche alle gestioni delle regioni e
province autonome, in assenza di una specifica previsione esonerativa
contenuta nei rispettivi Statuti o, comunque, in carenza in essi di
previsioni idonee a sorreggere una interpretazione in tal senso»;
iii) assumendo «la dubbia esperibilita' della procedura di cui
all'art. 48-bis dello Statuto speciale per dal luogo ad una peculiare
disciplina della funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza,
il giudizio di conto e' una tipica manifestazione) valevole per il
solo territorio della Valle d'Aosta»;
iv) ritenendo, da ultimo, non «un argomento conducente al fine
di escludere la sussistenza dell'obbligo di rendere il conto
giudiziale» la pacifica circostanza che mai in passato la Corte dei
conti ha attivato giudizi per resa di conto nei confronti della
Regione.
18. I ricorsi e gli uniti decreti venivano notificati alla
Regione in data 4 ottobre 2024 (docc. 3-6-9), e da quest'ultima
ritualmente notificati all'Economo regionale e al Tesoriere p.t. in
data 9 ottobre 2024 (docc. 13, 14, 15).
19. Avverso i suddetti decreti la Regione presentava opposizione
al Collegio ex art. 142 c.g.c., in quella sede anticipando la
presentazione del presente ricorso per conflitto di attribuzioni
(docc. 16, 17, 18).
Per la discussione dei suddetti giudizi risulta fissata l'udienza
del 28 novembre 2024.
20. La Regione autonoma Valle d'Aosta ritiene che la Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, con l'adozione
dei decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c. nn. 18, 19 e 20 del 2024
abbia manifestato in modo definitivo e certo la propria volonta' di
esercitare la giurisdizione di conto nei confronti della Regione
autonoma Valle d'Aosta anche in assenza di una disciplina di
attuazione e armonizzazione statutaria ai sensi dell'art. 48-bis
dello Statuto speciale, e abbia cosi' leso le sue prerogative
costituzionali di cui all'art. 116 della Costituzione, allo Statuto
speciale approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948 e in
particolare al procedimento di cui all'art. 48-bis del suddetto
Statuto speciale.
21. Tutto cio' premesso, con il presente atto Regione autonoma
Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente p.t., come sopra
rappresentata e difesa, propone dunque conflitto di attribuzione tra
enti, nei confronti dello Stato e della Corte dei conti, sez.
giurisdizionale per la Valle d'Aosta, per accertare e dichiarare che
non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, adottare i
decreti nn. 18/24, 19/24, 20/24, di fissazione dell'udienza ex art.
141, comma 4, c.g.c. nei giudizi per la resa del conto giudiziale nn.
944, 945 e 946, e conseguentemente per l'annullamento dei suddetti
decreti, alla luce delle seguenti ragioni in
Diritto
In via preliminare. Sull'ammissibilita' del presente conflitto dal
punto di vista soggettivo e oggettivo e sul tono costituzionale del
conflitto.
1. In primo luogo, e' bene chiarire la piena ammissibilita' del
presente conflitto sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
2. Sotto versante soggettivo, si segnala sin d'ora che la Regione
Valle d'Aosta non intende sostenere la propria assoluta non
assoggettabilita' alla giurisdizione di conto della Corte dei conti,
ne' e' sotto questo profilo che propone il presente conflitto
chiedendo l'annullamento dei decreti; la Regione ricorrente lamenta,
piuttosto, la lesione delle proprie prerogative costituzionali e
statutarie, nella misura in cui la Corte dei conti della Valle
d'Aosta, con gli atti oggetto del presente conflitto, ha inteso
esercitare la suddetta giurisdizione di conto in assenza di una
previa normativa di attuazione e armonizzazione della disciplina in
esame nell'ordinamento autonomo regionale, da adottarsi secondo il
metodo pattizio e paritetico Stato-Regione previsto dall'art. 48-bis
dello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale
n. 4 del 1948, che costituisce una prerogativa regionale a «garanzia
costituzionale» della specialita' riconosciuta alla Regione dall'art.
116 della Costituzione.
3. Il suddetto procedimento di attuazione statutaria, peraltro,
e' in corso di istruttoria, e, come il Presidente della Regione aveva
anticipato al Procuratore regionale p.t. nell'interlocuzione avuta ad
aprile del 2024, esso e' stato avviato appunto dopo la richiesta di
chiarimenti del Procuratore regionale, e cio' nello spirito di leale
collaborazione istituzionale e a dimostrazione che la Regione non
intende sottrarsi tout court alla giurisdizione di conto.
Dunque, decidendo comunque di procedere con la promozione dei
giudizi per la resa del conto, ritenuti ammissibili e avallati dalla
sezione giurisdizionale con l'adozione dei decreti oggetto del
presente conflitto, la Corte dei conti ha violato altresi' il
principio di leale collaborazione, che secondo la giurisprudenza di
questa Corte costituisce un parametro invocabile nei conflitti di
attribuzione, laddove - come nella specie - la sua violazione
determini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e alle
Regioni (sentenze nn. 199 del 2004, 255 del 2002, 133 del 2001).
4. Stante quanto detto, l'ammissibilita' del conflitto dal punto
di vista soggettivo deve ritenersi pacifica, posto che, se anche il
giudizio di conto riguarda primariamente gli agenti contabili, nella
specie la promozione del giudizio per la resa del conto da parte
della Corte dei conti investe direttamente, menomandolo, l'esercizio
di una prerogativa statuaria valdostana, qual e' la previa adozione
di una disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria della
normativa statale in materia di giudizio di conto, riconosciuta
dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, adottato con legge
costituzionale n. 4 del 1948.
A cio' si aggiunga che, comunque, i decreti oggetto del conflitto
impongono un onere diretto anche alla Regione Valle d'Aosta,
assegnandole un termine per il deposito dei conti giudiziali
dell'economo e del tesoriere, «corredati delle pertinenti
parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno», con
ulteriore riferimento, dunque, ad adempimenti per i quali e' assente,
allo stato, una disciplina statutaria di attuazione e armonizzazione.
5. Venendo al profilo oggettivo, il presente conflitto concerne i
decreti adottati dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale della
Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Codice di
giustizia contabile approvato con decreto legislativo n. 174/2016 (a
seguire, c.g.c.), con i quali il giudice monocratico, pronunciandosi
sulla richiesta del procuratore regionale di cui ai ricorsi per la
resa del conto nn. 944, 945 e 946, ha assegnato agli agenti contabili
regionali un termine per il deposito dei rispettivi conti presso la
Regione Valle d'Aosta, e a quest'ultima un termine per il loro
deposito nel giudizio per la resa del conto, previa parifica e
controllo interno. I decreti oggetto del presente conflitto
costituiscono, dunque, atti giurisdizionali.
6. In materia, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente
affermato che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto
intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante,
imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e
rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo -
sia comunque diretto "ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la
pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa
determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o,
comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di
esercizio della medesima"» (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso
senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).
In disparte la possibilita' che l'atto oggetto del conflitto possa
essere altresi' impugnato in sede giurisdizionale, quel che rileva
e', dunque, il tono costituzionale del conflitto stesso, il quale
sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma
una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis,
sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013). Quando, in
particolare, oggetto di ricorso siano sentenze o altri atti
giurisdizionali, il conflitto intersoggettivo e' costantemente
ritenuto ammissibile, in presenza delle anzidette condizioni, anche
laddove l'atto sia non definitivo e altresi' contestualmente
impugnato in sede giurisdizionale (di recente, sentenze n. 259 e n.
57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del 2016). L'ammissibilita' del
conflitto intersoggettivo da atti giurisdizionali, in altre parole,
e' condizionata dalla sussistenza del tono costituzionale, nonche'
dalla gia' rilevata esigenza che il ricorso non si risolva in un
mezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione
giurisdizionale (in termini, sentenza n. 22 del 2020; v. anche la
sentenza n. 90 del 2022).
Ancora, in riferimento all'oggetto del conflitto, la costante
giurisprudenza costituzionale ha precisato che «la figura dei
conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di
contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno
dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a
comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un
potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni
costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (ex plurimis,
sentenza n. 164 del 2021, n. 259 del 2019).
7. Nel caso di specie, «tema» del conflitto e' la menomazione
delle prerogative costituzionali e statutarie della Regione Valle
d'Aosta, prerogative consistenti nell'adozione, con il modello
paritetico stabilito dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, di una
disciplina di attuazione e armonizzazione della normativa statale sul
conto giudiziale nella Regione autonoma ricorrente.
Siffatta menomazione risulta appunto perpetrata dalla decisione
della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, di
promuovere comunque il giudizio per la resa del conto giudiziale in
assenza (e nelle more del perfezionamento) di tale disciplina di
attuazione statutaria, inequivocabilmente manifestata con l'adozione
dei decreti oggetto del conflitto.
La Regione, dunque, sta promuovendo un conflitto «per
menomazione», pacificamente ammissibile e di tono costituzionale, dal
momento che non sta lamentando errores in iudicando da parte della
Corte dei conti, quanto appunto la lesione, per il tramite
dell'esercizio della giurisdizione di conto, delle proprie
attribuzioni e prerogative costituzionalmente e statutariamente
riconosciute.
Nel merito. Violazione degli articoli 103, comma 2 e 116 della
Costituzione. Violazione dello Statuto speciale della Regione
autonoma Valle D'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4/1948,
e in particolare dell'art. 48-bis. Violazione del principio di leale
collaborazione.
1. Con l'adozione dei decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, resi
nei ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore regionale
p.t. ex art. 141 c.g.c., la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per
la Valle d'Aosta, ha violato i principi di leale collaborazione
istituzionale e menomato prerogative costituzionalmente e
statutariamente spettanti alla Regione autonoma Valle d'Aosta quale
autonomia speciale.
2. I suddetti decreti si appalesano infatti illegittimi «per
menomazione», giacche' nella specie l'esercizio della giurisdizione
di conto ha inopinatamente inciso, menomandolo, sul potere
riconosciuto alla Regione Valle d'Aosta, e allo Stato stesso, di
adeguare e armonizzare la legislazione statale in materia di giudizio
del conto attraverso il modello paritetico e pattizio stabilito
dall'art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano; adeguamento e
armonizzazione in assenza dei quali l'esercizio della giurisdizione
di conto si appalesa lesivo dell'autonomia statutaria regionale.
3. Come anticipato in narrativa, prima di promuovere i ricorsi
per la resa del conto il Procuratore regionale p.t. aveva avviato
un'interlocuzione con la Regione, chiedendo quali fossero gli
adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 137 e ss. del
c.g.c.
Alla richiesta in esame aveva risposto personalmente il
Presidente della Regione Valle d'Aosta, esplicitando le ragioni per
le quali, in assenza di una disciplina attuativa ai sensi dell'art.
48-bis dello Statuto speciale, di cui il Presidente si e' fatto
immediatamente promotore, in Regione Valle d'Aosta non fosse
applicabile la normativa statale in materia.
Si tratta di ragioni di tono prettamente costituzionale, giacche'
attengono alle prerogative della Regione speciale nell'ordinamento
costituzionale e alle relative modalita' di attuazione e garanzia, in
settori che involgono anche materie di competenza primaria della
Regione.
Cio' posto, i decreti del giudice monocratico presso la Sezione
Giurisdizionale assumono la «non condivisibilita'» delle
argomentazioni del Presidente della Regione, affermando invece
l'ammissibilita' del giudizio per la resa del conto, e quindi
legittimando l'esercizio di siffatta funzione giurisdizionale nei
confronti della Regione Valle d'Aosta anche in assenza di una
specifica normativa attuativa e di armonizzazione adottata con il
cennato procedimento statutario.
4. Nei paragrafi a seguire si contesteranno dunque le motivazioni
poste alla base dei decreti per sostenere l'esperibilita' dei giudizi
per la resa del conto.
Si precisa, in proposito, che tali motivazioni non inverano
semplici errores in iudicando da parte della Corte dei conti, ma
concretizzano la lamentata lesione per menomazione, giacche' esse
sorreggono a livello motivazionale la scelta del giudice contabile di
esercitare la giurisdizione di conto nei confronti della Regione
autonoma Valle d'Aosta, cosi' perpetrando la lamentata violazione del
quadro costituzionale e ordinamentale di riferimento e la lesione
delle prerogative costituzionalmente e statutariamente riconosciute
alla Regione autonoma Valle d'Aosta.
In questi termini, le contestazioni a seguire non costituiscono
una critica ai decreti di fissazione udienza, intesa quale strumento
«ordinario» di impugnazione dei decreti stessi, ma sono volte a
dimostrare la lesione da menomazione prodotta dallo Stato, e per esso
dalla Corte dei conti, oggetto del presente conflitto tra enti.
5. In primo luogo, l'immediata applicazione della disciplina sul
giudizio di conto alla Regione autonoma Valle d'Aosta, in assenza di
una previa disciplina di attuazione e armonizzazione ai sensi
dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, non puo' desumersi, come si
afferma nei decreti (e nei ricorsi del Procuratore regionale),
dall'art. 103, comma 2, della Costituzione, che, come noto, affida
alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilita'
pubblica e nelle altre indicate dalla legge.
Ebbene, se e' vero che questa Corte ha piu' volte ritenuto - a
partire dalla sentenza n. 110 del 1970 - che «il principio dell'art.
103 conferisca capacita' espansiva alla disciplina dettata dal testo
unico del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone
l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo
specifico», al contempo ha avvertito, in quella stessa pronuncia, che
«l'espandersi della giurisdizione costituzionalmente attribuita alla
Corte dei conti, lungi dall'essere incondizionato, deve considerarsi
circoscritto laddove ricorra identita' oggettiva di materia, e
beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi
costituzionali».
In questi termini si e' ancor piu' chiaramente espressa la
sentenza n. 102 del 1977, «nella quale la Corte - sia pure
dichiarando inammissibili le proposte questioni di legittimita'
costituzionale delle norme sulla responsabilita' civile degli
amministratori e dipendenti degli enti locali» - «ha in sostanza
escluso che il precetto stabilito dal secondo comma dell'art. 103
della Costituzione sia caratterizzato da una assoluta» (e non
tendenziale) generalita' «e sia dunque dotato d'immediata
operativita' in tutti i casi» (in termini v. sentenza n. 129 del
1981).
Ancor piu' di recente, questa Corte ha ricordato un «orientamento
antico e costante» secondo il quale «la giurisdizione della Corte dei
conti nella materia della «"contabilita' pubblica"» «e' solo
tendenzialmente generale (tanto che nell'ordinamento
pre-costituzionale la si qualificava giurisdizione speciale) -
(sentenza n. 641 del 1987), sicche' la Corte dei conti non puo'
essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici
(per esempio, sentenze n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987).
Da cio', la giurisprudenza costituzionale ha tratto due
conseguenze. La prima e' che il legislatore, nella sua
discrezionalita', potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune
delle materie ricadenti nella nozione di «contabilita' pubblica» alla
giurisdizione di un giudice diverso (sentenza n. 641 del 1987 e, tra
le altre, sentenza n. 189 del 1984). La seconda, che risulta
determinante per la soluzione del presente conflitto tra poteri, e'
che l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, «lungi
dall'essere incondizionato» (sentenza n. 129 del 1981), deve
contenersi, oltre che all'interno dei confini della materia
«contabilita' pubblica», anche entro «i limiti segnati da altre norme
e principi costituzionali» (sentenze n. 773 del 1988, n. 129 del 1981
e n. 110 del 1970) (in termini, sentenza n. 169 del 2018).
6. Dunque, l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, e'
previsione che deve essere coordinata con le altre norme
costituzionali che regolamentano la nostra architettura
costituzionale, e per quanto qui rileva con l'art. 116 della
Costituzione, che riconosce e garantisce le forme e condizioni
particolari di autonomia della Regione autonoma Valle d'Aosta, cui si
ricollega anche il rango della fonte attribuito al relativo Statuto
speciale, adottato con legge costituzionale, la n. 4 del 1948, e
soggetto, per le eventuali modifiche, alla stessa disciplina prevista
dalla Costituzione per le leggi costituzionali (art. 50 dello
Statuto).
In ragione di quanto precede, l'estensione del giudizio di conto,
cosi' come disciplinato dalle fonti statali, nell'ordinamento
autonomo valdostano non puo' essere desunta dal solo art. 103 della
Costituzione, ma necessita, stante appunto le forme e condizioni
particolari di autonomia di cui gode la ricorrente, e della
pluralita' di materie e competenze anche regionali su cui incide il
conto giudiziale, di una propria disciplina che attui e armonizzi, a
livello interno, quella normativa statale.
Del resto, proprio nei confronti della Regione Valle d'Aosta
questa Corte costituzionale aveva statuito la legittimita', in
relazione all'art. 103 della Costituzione, della Giunta
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta istituita dal
D.L.C.P.S. n. 367 del 1946, alla quale era affidata la giurisdizione
contabile, affermando che «il Costituente non ha inteso riservare
alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi
comunque vertenti nella materia della contabilita' pubblica»; anzi,
la disciplina in esame e' stata dichiarata incostituzionale perche'
la composizione della Giunta non rispettava le garanzie stabilite per
il giudice dalla Costituzione, cosi' ulteriormente riconoscendo come
legittima un'autorita' giudiziaria preposta alla materia contabile
nella Regione (Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4
Diritto).
Cio' conferma che, in assenza di una normativa di attuazione
statutaria, il solo art. 103 della Costituzione non puo' fondare
l'immediata applicabilita' della disciplina sulla resa del conto alla
Regione autonoma Valle d'Aosta.
In altri termini, stante la natura equiordinata degli articoli
103 e 116 della Costituzione, e stante la natura sovraordinata della
legge costituzionale n. 4 del 1948 rispetto alle leggi statali che
nel tempo hanno disciplinato il giudizio di conto, l'applicazione
alla Regione Valle d'Aosta del giudizio di conto e della relativa
disciplina deve essere subordinata all'introduzione di una specifica
normativa di attuazione a armonizzazione, secondo quanto previsto
dallo Statuto speciale.
7. Lo strumento all'uopo costituzionalmente stabilito e' appunto
quello di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano, a
norma del quale «il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti
legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente
Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale
con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli
schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione
paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal
Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono
sottoposti al parere del consiglio stesso».
In termini generali, le norme di attuazione sono previsioni di
carattere concertato derivanti dall'accordo dei due livelli di
governo, statale e regionale, accordo che viene raggiunto, sia sotto
il profilo tecnico che politico, nella Commissione paritetica, organo
composto in modo paritario da rappresentanti dello Stato e della
Regione; esse costituiscono uno strumento legislativo fondamentale
non solo per l'attuazione degli statuti speciali, ma, piu' in
generale, per l'armonizzazione tra l'ordinamento statale e
l'autonomia speciale, specie nei settori, come quello qui in
discussione, che intersechino piu' ambiti materiali, alcuni dei quali
attratti all'autonomia regionale.
8. La necessita' di una disciplina di attuazione statutaria per
quanto concerne l'armonizzazione del giudizio di conto
nell'ordinamento speciale valdostano si poggia, del resto, su
ulteriori solide ragioni.
Si rileva, in proposito, come questa stessa Corte costituzionale,
nella sentenza n. 59 del 2024 richiamata dai decreti oggetto del
presente conflitto, abbia sottolineato, nel ricostruire la ratio del
giudizio di conto, che l'obiettivo perseguito «e' quello di garantire
la corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla
generalita' dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei
pubblici bisogni», e che detto giudizio e' quindi funzionale alla
«garanzia della correttezza della gestione» del «pubblico denaro
proveniente dalla generalita' dei contribuenti e destinato al
soddisfacimento dei pubblici bisogni».
Si tratta peraltro di un orientamento antico e costante nella
giurisprudenza costituzionale, secondo cui la giurisdizione contabile
in materia di conto giudiziale «si riferisce all'ampio ambito della
«tutela del pubblico danaro» (cosi' la sentenza n. 185 del 1982, v.
anche la gia' citata sentenza n. 68 del 1971).
Dunque - al di la' della natura giudiziale del procedimento - il
nucleo duro del giudizio di conto afferisce alla tutela dei conti
pubblici e della finanza pubblica allargata, e al contempo, in
ragione della sua funzione, esso interseca ulteriori ambiti
materiali, quali l'organizzazione degli uffici regionali e la finanza
pubblica regionale.
E proprio la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto come
l'ineludibilita' dei principi e dei procedimenti posti a tutela della
finanza pubblica allargata non valga a esonerare il rispetto del
modello paritetico e pattizio previsto dagli Statuti speciali a
garanzia dell'autonomia delle Regioni a Statuto speciale,
richiedendo, con specifico riferimento alla Regione Valle d'Aosta,
l'adozione di decreti legislativi attuativi dello Statuto per quanto
concerne l'armonizzazione interna di procedimenti afferenti alla
competenza della Corte dei conti.
9. Cosi' e' stato, in particolare, quanto all'istituzione e al
funzionamento di una sezione regionale di controllo della Corte dei
conti nella Regione Valle d'Aosta.
Con sentenza n. 267 del 2006 la Corte costituzionale, dopo avere
precisato che «la necessita' di coordinamento della finanza pubblica,
nel cui ambito materiale si colloca il controllo esterno sulla
gestione, riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia
differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia
parte della "finanza pubblica allargata»", ha chiaramente statuito
che «Nel richiamato quadro ordinamentale, lo Stato e la Regione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dovranno dunque provvedere, secondo la
procedura di cui all'art. 48-bis dello statuto valdostano,
all'istituzione della sezione regionale di controllo della Corte dei
conti» (§ 4 del Diritto).
A seguito di questa sentenza, come accennato in narrativa, con la
procedura di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale e' stato
adottato il decreto legislativo n. 179 del 2010 (recante «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di
controllo della Corte dei conti»), che ha istituto e disciplinato
l'attivita' della sezione di controllo della Corte dei conti,
armonizzando a livello interno la disciplina nazionale contenuta
nella legge n. 20 del 1994.
10. Analogamente e' avvenuto, sempre per quanto concerne
l'adeguamento delle normative statali poste a presidio della finanza
pubblica allargata e della garanzia di correttezza della gestione
delle risorse pubbliche, per quanto concerne l'istituzione in Regione
Valle d'Aosta del Collegio dei revisori dei conti.
Anche in questo caso l'applicazione in Regione della normativa
statale di cui al decreto-legge n. 138 del 2011 e al decreto-legge n.
174 del 2012 ha necessitato appunto del percorso paritetico previsto
dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, che ha condotto all'adozione
del decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 e,
sulla base di esso, della legge regionale n. 14 del 2021
(«Istituzione, ai sensi dell'art- 6-bis del decreto legislativo 5
ottobre 2010, n. 179 del Collegio dei revisori dei conti per la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste).
11. Il medesimo quadro ordinamentale e l'analogia della materia e
degli obiettivi che essa presidia confermano come anche per i conti
giudiziali e per il relativo giudizio l'applicazione della disciplina
statale in Regione Valle d'Aosta necessiti della preventiva adozione
di una normativa di attuazione secondo il procedimento statutario di
cui all'art. 48-bis.
12. Tanto piu' che la disciplina sul giudizio di conto, oltre che
ridondare sulle condizioni di autonomia della Regione Valle d'Aosta,
interseca diverse materie che afferiscono alla sua competenza
primaria, quali quelle relative all'ordinamento degli uffici
regionali e alla finanza regionale, connotanti l'autonomia speciale,
organizzativa e finanziaria della Regione.
Basti pensare che il deposito dei conti giudiziali presuppone una
preventiva parifica a livello regionale, che secondo le Sezioni
Riunite (v. parere n. 2/2018/CONS) e la giurisprudenza della Corte
dei conti (v. Sez. Giurisd. Veneto, sentenza n. 11/2024) e' rimessa
al Collegio dei revisori dei conti; ebbene, come detto, l'istituzione
di questo organo a livello regionale ha richiesto l'adozione di una
specifica disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria ex
art. 48-bis dello Statuto speciale, conclusa con l'adozione del
decreto legislativo n. 174 del 2019 e, sulla base di esso, della
legge regionale n. 14/2021 (non impugnata dal Governo), che non
individuano tra i compiti del Collegio dei revisori la parifica dei
conti dei gestori contabili regionali ai fini dei successivi
adempimenti relativi al giudizio sui conti.
E' evidente pertanto come questo ulteriore passaggio necessiti di
un iter attuativo, che deve necessariamente passare per la
Commissione paritetica e per l'adozione di decreti legislativi
rafforzati, ai sensi della piu' volte richiamata previsione
statutaria.
La necessita' di armonizzazione attraverso i decreti legislativi
di attuazione ex art. 48-bis dello Statuto si appalesa quindi
doverosa per bilanciare le prerogative giustiziali della Corte dei
conti, mai negate, con quelle organizzative e autonomistiche della
Regione, cosi' da non sottrarre gli agenti contabili alla
giurisdizione di conto tout court, ma di adeguare la disciplina sul
conto all'ordinamento regionale.
13. A ulteriore conferma della lamentata menomazione e della
necessita' di una previa disciplina di attuazione statutaria per
l'esercizio della giurisdizione di conto in Regione Valle d'Aosta, si
rappresenta che analoghe norme di attuazione sono state adottate da
altre autonomie speciali ai fini dell'applicazione del giudizio di
conto e della soggezione alla relativa giurisdizione contabile; e' il
caso, ad esempio, della Regione Trentino-Alto Adige, la cui normativa
di attuazione fa riferimento all'attivita' giurisdizionale della
Corte dei conti e all'applicazione al proprio interno del relativo
procedimento, con le integrazioni ivi disciplinate (decreto del
Presidente della Repubblica n. 305/1988 e successive modifiche e
integrazioni), nonche' della Regione Siciliana, le cui norme di
attuazione statutaria attribuiscono alla competenza della sezione
giurisdizionale della Corte dei conti i giudizi sui conti dei
tesorieri e degli altri agenti contabili (decreto legislativo n. 655
del 1948 e successive modifiche e integrazioni).
Ed e' appena il caso di segnalare come questa Corte
costituzionale, con la sentenza n. 292 del 2001, impropriamente
richiamata nei decreti oggetto del presente conflitto, abbia ritenuto
applicabile il giudizio di conto nei confronti della Regione
Trentino-Alto Adige e delle sue Province autonome proprio in ragione
«dell'esistenza di specifiche norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, che esplicitamente fanno
menzione dell'esercizio, da parte delle sezioni della Corte dei conti
istituite nella regione, non solo del controllo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio della regione e della provincia (art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 305, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 giugno
1999, n. 212), ma anche dell'attivita' giurisdizionale, in
applicazione delle leggi sull'ordinamento e sulle procedure della
Corte dei conti medesima (art. 10-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 305 del 1988, aggiunto dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 212 del 1999)», evidenziando come «in assenza di una
specifica legislazione si poteva dubitare» della «estensione del
giudizio di conto e della relativa disciplina alle gestioni delle
regioni e delle province autonome... fondata esclusivamente sull'art.
103 della Costituzione» (§3 del Diritto).
14. Privo di pregio e approssimativo si mostra anche l'ulteriore
argomento sposato nei decreti per sostenere la giurisdizione
contabile, e cioe' quello secondo cui lo Statuto speciale della Valle
d'Aosta non conterrebbe «robusti appigli per giustificare l'esenzione
della RAVA dagli obblighi di resa dei conti».
Il punto, infatti, non e' certo la sussistenza di una simile
esenzione, che la Regione Valle d'Aosta non ha mai argomentato,
neppure nell'interlocuzione con il Procuratore che si e'
inopinatamente trasformata in materia per l'introduzione del giudizio
di conto, in spregio a ogni principio di rispetto e collaborazione
interistituzionale.
Cio' che si sostiene e' che, nel vigente quadro ordinamentale,
per l'applicazione e l'adeguamento della disciplina sul conto
giudiziale nella Regione Valle d'Aosta e' necessaria l'adozione,
sulla base del metodo paritetico e pattizio di cui all'art. 48-bis
dello Statuto speciale, di una disciplina di attuazione e
armonizzazione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti, e
come risulta per tabulas dal citato art. 48-bis dello statuto,
avente, si ribadisce, rango di legge costituzionale, le norme di
attuazione possono avere una funzione anche innovativa rispetto allo
statuto che attuano, posto che la procedura paritetica in esame e'
fondamentale anche, e per quanto qui piu' rileva, in tutti i casi in
cui sia necessario armonizzare la legislazione nazionale con
l'ordinamento della Valle e con le sue condizioni particolari di
autonomia.
15. Parimenti erronea e lesiva delle prerogative della ricorrente
e' l'altra argomentazione contenuta nei decreti, che si spinge a
ritenere di «dubbia esperibilita' la procedura di cui all'art. 48-bis
dello Statuto speciale per dar luogo ad una peculiare disciplina
della funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza, il
giudizio di conto e' manifestazione».
In disparte la gia' dimostrata natura trasversale della
disciplina, che come detto interseca anche materie di competenza
regionale e di natura primaria, a ogni modo si evidenzia come la
consolidata giurisprudenza costituzionale consideri la normativa di
attuazione statutaria come la sola idonea ad attuare il coordinamento
della disciplina statale nei confronti degli enti ad autonomia
differenziata, in ragione della determinazione paritetica del suo
contenuto, e cio' anche nelle materie di competenza esclusiva statale
quale puo' essere quella della giurisdizione (cfr. Corte
costituzionale, sentenze n. 267/2006, n. 178 del 2012).
Quanto detto e' tanto vero che, come visto, anche per altre
autonomie speciali, i cui statuti pure tacciono sul punto -
l'estensione del giudizio di conto e' stata preceduta dall'adozione
di una disciplina normativa di attuazione ad hoc.
16. Va segnalato, ancora, come anche il dato storico e fattuale
depongano per la lesione da menomazione perpetrata dalla Corte dei
conti a mezzo dei decreti.
Come anticipato, infatti, sin dall'entrata in vigore della
Costituzione e fino alla prima interlocuzione di aprile 2024 la Corte
dei conti non aveva mai chiesto alla Regione di presentare il conto
parificato dei propri agenti contabili, e cio' sia antecedentemente
alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella vigenza del R.D. n.
2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D. n. 1214 del 1934,
sia successivamente all'adozione della legge costituzionale in esame
e nella vigenza, oltre che del richiamato R.D. n. 1214 del 1934,
anche della legge n. 20 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174 del 2016.
Questa piu' che consolidata evidenza non fa che attestare, da un
lato, come anche la Corte dei conti sia sempre stata consapevole
della non immediata applicabilita' del giudizio di conto in Regione
Valle d'Aosta in assenza di una disciplina di attuazione statutaria
ad hoc, e dall'altro che, promuovendo i giudizi per la resa del conto
con i decreti oggetto del presente conflitto, la Corte dei conti
abbia leso le prerogative costituzionalmente spettanti alla Regione
autonoma Valle d'Aosta, e in particolare quella di darsi, a seguito
del procedimento paritetico e pattizio Stato-Regione previsto
dall'art. 48-bis, una disciplina apposita che armonizzi e attui
nell'ordinamento regionale la normativa statale in materia di conti
giudiziali, cosi' come e' stato nelle altre Regioni e Province ad
autonomia speciale.
17. Ne' il decreto legislativo n. 174 del 2016 ha apportato
alcuna innovazione sotto il profilo in esame, come risulta sia dal
suo tenore testuale che dall'interpretazione che ne hanno proprio
dato le Sezioni Riunite della Corte dei conti.
Sotto il primo aspetto, si segnala che l'art. 137 del c.g.c.
precisa che «La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti
contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo
quanto previsto a termini di legge», il che conferma che la
disciplina recata dal codice non fornisce nuove indicazioni in ordine
ai soggetti sottoposti alla disciplina sui conti giudiziali.
Come anticipato, in questo senso si sono espresse anche le
Sezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n. 2/2018/Cons. reso
nell'adunanza del 15 febbraio 2018, dove si attesta chiaramente che
«Il Codice di giustizia contabile, lungi dal produrre l'effetto
sostanziale di sottoporre all'obbligo della resa del conto agenti
contabili che precedentemente ne erano esonerati, conferma e
chiarisce, pertanto, sotto un profilo squisitamente processuale, la
disciplina vigente...».
Dunque, l'entrata in vigore del c.g.c. e la disciplina sul
giudizio di conto da esso prevista non puo' in alcun modo attestare
la soggezione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla disciplina
sulla resa del conto, in assenza di una specifica normativa di
attuazione che consenta l'armonizzazione di questa disciplina
all'interno del proprio ordinamento speciale.
E cio' a maggior ragione considerando che la legge di delegazione
n. 124 del 2015 contiene una specifica clausola di salvaguardia,
secondo la quale «Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (art. 22).
18. Da ultimo, i comportamenti e gli atti lesivi adottati dalla
Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, ridondano
anche nella violazione del principio di leale collaborazione
istituzionale, che costituisce parametro invocabile nel conflitto di
attribuzioni.
Come gia' detto, la nota trasmessa dal Procuratore alla Regione
in data 16 aprile 2024, volta a chiedere chiarimenti circa le
modalita' di resa del conto in Regione, appariva funzionale
all'apertura di un dialogo collaborativo.
In questi termini, del resto, la comunicazione era stata intesa e
approcciata dal Presidente della Regione, che aveva risposto
personalmente al Procuratore regionale, confermando cosi' il tono
«istituzionale» e non «giudiziale» dell'interlocuzione, sia
esplicitando le ragioni per cui in assenza di una disciplina di
attuazione e armonizzazione statutaria in Regione Valle d'Aosta non
risulta allo stato applicabile la disciplina nazionale sul giudizio
di conto, sia rappresentando il proprio impegno personale a
promuovere la questione presso la Commissione paritetica competente
all'istruttoria sui decreti legislativi attuativi ai sensi dell'art.
48-bis dello Statuto speciale.
E in effetti, sulla base della proposta redatta dagli uffici il
Presidente ha immediatamente trasmesso uno schema di decreto
legislativo attuativo alla componente della Commissione paritetica di
nomina regionale, la quale a propria volta ha istruito la pratica,
che e' a oggi in discussione anche con la componente di nomina
governativa della Commissione.
A fronte di questa interlocuzione e di questo specifico impegno,
la presentazione del ricorso per la resa del conto da parte del
Procuratore regionale, e il suo avallo da parte del giudice
monocratico con l'adozione dei decreti oggetto del presente
conflitto, hanno nei fatti trasformato un'interlocuzione
istituzionale in un atto da contestare in sede giurisdizionale,
appalesandosi cosi' come iniziative contrarie ai principi di leale
collaborazione e cooperazione interistituzionale tra organi di
rilevanza costituzionale, e producono una lesione delle prerogative
della Regione Valle d'Aosta ancor piu' ingiustificata, in
considerazione, appunto, del fatto che la ricorrente si e' fatta
subito promotrice di un'iniziativa di adeguamento statutario ex art.
48-bis dello Statuto speciale, non appena ricevuta la richiesta di
chiarimenti della Corte dei conti.
Cio' a dimostrazione della volonta' della Regione di non
sottrarsi in assoluto alla giurisdizione di conto.
Il fatto che, a dispetto di cio' e nonostante un iter di
attuazione statutaria appositamente avviato, la Corte dei conti sia
andata avanti con la promozione dei giudizi per la resa del conto e
con l'adozione dei decreti di fissazione udienza, quando nessuna
analoga iniziativa e' stata mai assunta per oltre settanta anni,
depone ulteriormente per la violazione del principio di leale
collaborazione e conferma la menomazione lamentata con il presente
conflitto.
Cio' lascia anche sorgere il dubbio che, attraverso una simile
iniziativa, si sia finita per esercitare, anche al di la' delle
intenzioni, una sorta di sollecito e di indebita pressione
sull'ulteriore interlocuzione, tuttora in corso in Commissione
paritetica, relativa a nuove disposizioni di attuazione statutaria
sui compiti e l'organizzazione della Corte dei conti in Valle
d'Aosta, avviata proprio a seguito di specifiche richieste della
Corte dei conti, e allo stato in una fase di riflessione istruttoria.
La promozione dell'iniziativa giurisdizionale contestata con il
presente ricorso per conflitto - peraltro avviata, come gia'
eccepito, nell'ambito di quella che era partita come una
interlocuzione tra organi costituzionali - produce infatti, in ogni
caso, l'effetto di condizionare la posizione delle parti nell'ambito
del dibattito in corso su tali nuove disposizioni di attuazione
statutaria.
Anche sotto questo aspetto traspare, dunque, la contestata
violazione del principio di leale collaborazione.
19. Si ribadisce, ancora, l'errore di impostazione e di
presupposizione in cui incorrono i decreti oggetto del conflitto,
cioe' quello di ritenere che la Regione autonoma Valle d'Aosta si
sarebbe professata sottratta, in assoluto, al giudizio di conto e
alla giurisdizione della Corte dei conti.
Al contrario, come piu' volte ripetuto, la Regione non intende
sottrarsi alla giurisdizione contabile in parte qua, ma ritiene che,
a tal fine, sia necessario e doveroso attuare siffatta disciplina
nell'ordinamento autonomo valdostano con la procedura paritetica di
cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale, che implica il
coinvolgimento del governo e del legislatore delegato.
Ed e' proprio in cio' che si sostanzia la lesione delle
attribuzioni statutarie e costituzionali lamentata con il presente
ricorso, giacche' nella specie l'esercizio del giudizio per la resa
del Conto nei confronti della Regione Valle d'Aosta ha menomato il
potere, di spettanza regionale e di rango costituzionale, di darsi -
in modo condiviso con lo Stato - una disciplina di armonizzazione ad
hoc della materia nell'ordinamento regionale.
20. Preme segnalare, infine, che nell'esercizio delle proprie
attribuzioni la Regione si e' autonomamente dotata di discipline e
procedure interne dirette a garantire la correttezza delle gestioni
contabili di maggior rilievo, quali, per quanto qui rileva, quella
dell'economato e del servizio di tesoreria.
In particolare, per quanto riguarda l'economato (disciplinato
dalla legge regionale n. 30/2009 e dall'attuativa D.G.R. n.
1382/2012), il Collegio dei revisori dei conti, istituito con legge
regionale n. 14/2021 secondo quanto previsto dal richiamato decreto
legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019, effettua
trimestralmente la verifica della cassa economale. L'organo procede
ordinariamente all'analisi dei registri di cassa, dell'estratto conto
di conto corrente, dei registri valori bollati, dei verbali delle
verifiche effettuate, e procede altresi' all'inventario dei beni
mobili (arredi, attrezzature e apparecchiature d'ufficio) e del
magazzino cancelleria.
Per quanto riguarda il servizio di Tesoreria, ancora, esso e'
soggetto al regime di Tesoreria unica, di cui alla legge n. 720/1984,
come stabilito dall'art. 1 della legge n. 27/2012; il Tesoriere opera
in conformita' alle norme e ai principi di cui al decreto legislativo
n. 118/2011 e alle relative disposizioni attuative, integrative e
modificative, oltre che alla legge regionale n. 30/2009 in materia di
contabilita' regionale per quanto non in contrasto con le norme di
cui sopra, e alla legge n. 690/1981 (Revisione dell'ordinamento
finanziario della Valle d'Aosta), da ultimo modificata dal decreto
legislativo di attuazione statutaria n. 12/2011.
Il Tesoriere affidatario opera il trattamento informatico degli
ordinativi (OPI) a firma digitale prodotti dalla Regione, secondo gli
standard e le regole tecniche tempo per tempo vigenti e partecipa
alla rilevazione SIOPE, cosi' come previsto dall'art. 14 della legge
n.196/2009 e dal contratto di appalto del servizio di Tesoreria.
Il Tesoriere e' tenuto alla resa del «conto del tesoriere», da
trasmettere all'amministrazione regionale, come stabilito dal
contratto di Tesoreria, corredato, qualora necessario ai fini di
legge, dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di
bilancio, dagli ordinativi di incasso e di pagamento, dalle relative
quietanze, ovvero dai documenti contenenti gli estremi delle
quietanze medesime, entro il mese di gennaio di ogni esercizio
finanziario, redatto su modelli conformi a quelli previsti agli
allegati 17/1, 17/2 e 17/3 del decreto legislativo n. 118/2011.
Al Collegio dei revisori dei conti, la legge regionale n. 14/2021
attribuisce il rilascio del parere obbligatorio sul Rendiconto (art.
2, comma 1) e l'effettuazione della verifica di cassa (almeno
trimestrale) (art. 2, comma 7). Inoltre, il Collegio dei revisori dei
Conti provvede alla compilazione del questionario a supporto
dell'istruttoria di verifica della Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, sulla base delle Linee guida per la relazione
del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle Regioni e
delle Province autonome, da ultimo approvate, per l'esercizio 2022,
con delibera n. 6/SEZAUT/2023/INPR.
Le citate Linee guida (in riferimento al Rendiconto 2022, ma in
modo simile a quanto previsto negli anni precedenti) prevedono, alla
Sez. III-Gestione - domanda n. 3.38 (Fondo cassa), la compilazione di
un prospetto di riconciliazione dei dati relativi al Fondo cassa
iniziale, alle Riscossioni, ai Pagamenti, e al Saldo di cassa finale
distinguendo i dati «Da Rendiconto», «Da Siope» e «Dal conto del
Tesoriere», con l'obiettivo di evidenziare eventuali differenze.
21. Dunque, per effetto della vigente disciplina regionale, le
gestioni contabili risultano organizzate in modo tale da poter essere
ricollegate con certezza, chiarezza e continuita' alle registrazioni
contabili dell'ente, cosi' da assolvere, anche nelle more di una
normativa di attuazione, a quella «esigenza del rispetto di legalita'
contabile delle risorse pubbliche» cui e' preordinata la disciplina
del conto giudiziale.
Senza contare che, comunque, anche nelle more dell'iter di
attuazione statutaria in corso, gli agenti contabili della Regione
restano assoggettati alla responsabilita' amministrativa e contabile,
oltre che penale, ricorrendone i presupposti.
Il che conferma una volta di piu' l'illegittimita', anche per
violazione del principio di leale collaborazione, dell'iniziativa
assunta dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle
d'Aosta, con l'adozione dei decreti oggetto del presente conflitto.
22. Stante tutto quanto precede, si chiede all'Ecc.ma Corte
costituzionale di accertare e dichiarare che non spettava allo Stato,
e per esso alla Corte dei conti, esercitare la giurisdizione di conto
nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, in assenza di una
previa normativa di attuazione statutaria ex art. 48-bis dello
Statuto speciale, peraltro in corso di definizione, e
conseguentemente annullare i decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c.
adottati dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle
d'Aosta - giudice monocratico, nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024.
P. Q. M.
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale adita, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione:
i) dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte
dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di
resa del conto giudiziale in Regione Valle d'Aosta in assenza di
apposita normativa di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello
Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta approvato con
legge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non spettava
allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per la Regione Valle d'Aosta (giudice monocratico), adottare, in
assenza di apposita norma di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis
dello Statuto speciale, i decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c., n.
18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel
giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per
la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024;
ii) per l'effetto, annullare i suddetti decreti ex art. 141,
comma 4, c.g.c. adottati dal giudice monocratico presso la sez.
giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta n. 18/2024
(nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio
per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa
del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024, nonche' tutti gli
atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi,
e, in particolare, per quanto occorrer possa, i corrispondenti
ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore regionale
della Corte dei conti - sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta,
iscritti ai nn. 944, 945 e 946 del registro di segreteria.
Roma, 8 novembre 2024
Avv. Angelo Lalli