Sentenza 181/2013 (ECLI:IT:COST:2013:181)
Massima numero 37206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 09/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma - Prevista copertura della spesa mediante "i fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985", e rinvio per gli anni successivi alle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale - Omessa quantificazione degli oneri finanziari con conseguente incertezza sull'adeguatezza dello stanziamento - Contrasto con la normativa statale specificativa del vincolo costituzionale - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma - Prevista copertura della spesa mediante "i fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985", e rinvio per gli anni successivi alle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale - Omessa quantificazione degli oneri finanziari con conseguente incertezza sull'adeguatezza dello stanziamento - Contrasto con la normativa statale specificativa del vincolo costituzionale - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 1 (nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della regionale n. 1 del 2013) e 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma), in quanto senza prevedere una quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, consistenti in contributi alle associazioni combattentistiche, si limita a fare riferimento al capitolo di bilancio richiamato dalla norma stessa, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con l'art. 19 della legge n. 196 del 2009. Quest'ultima disposizione, specificando il cittao paramentro, prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 1 (nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della regionale n. 1 del 2013) e 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma), in quanto senza prevedere una quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, consistenti in contributi alle associazioni combattentistiche, si limita a fare riferimento al capitolo di bilancio richiamato dalla norma stessa, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con l'art. 19 della legge n. 196 del 2009. Quest'ultima disposizione, specificando il cittao paramentro, prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
07/08/2012
n. 19
art. 5
co. 1
legge della Regione Molise
02/01/2013
n. 1
art. 1
co. 2
legge della Regione Molise
07/08/2012
n. 19
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 31/12/2009
n. 196
art. 19
co. 1