Sentenza 182/2013 (ECLI:IT:COST:2013:182)
Massima numero 37209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 09/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37210


Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti - Previsione che la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni è incompatibile nelle aree sismiche classificate di prima categoria - Carattere unilaterale della dichiarazione regionale, in contrasto con la normativa statale di settore che riserva allo Stato le funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale, previa intesa con la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, che prevede l'incompatibilità tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni. L'unilateralità della determinazione regionale contrasta con la normativa statale di settore che riserva allo Stato le funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale, previa intesa con la Regione. Tale previsione, dunque, costituisce non solo una violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ma anche, e soprattutto, del principio di leale collaborazione. Tutti gli ulteriori profili di incostituzionalità sono assorbiti.

- Sulla riconducibilità delle disposizioni censurate alle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013 e n. 383 del 2005, nonché, in specifico riferimento alla realizzazione di opere in zone sismiche, sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010.

- Sulla qualificazione delle norme interposte invocate nel caso di specie come principi fondamentali della materia di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», si vedano le sentenze n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 383 del 2005.

- Sul richiamo al principio di leale collaborazione in materia, ex plurimis, sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/06/2012  n. 28  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 7  lett. g)

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 8  lett. b), n. 2

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 29    co. 2  lett. g)