Sentenza 182/2013 (ECLI:IT:COST:2013:182)
Massima numero 37210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 09/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37209


Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti ricadenti nelle zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria - Previsione che "la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52- quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327" - Previsione che "la Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007" - Contrasto con la procedura di cooperazione individuata dal legislatore statale, quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 3, commi 2 e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, che, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, impongono il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, prevista dal comma 6 dell'art. 52-quinquies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che, invece, dovrebbe applicarsi soltanto in caso di mancato conseguimento dell'intesa. Pertanto, le norme regionali impugnate finiscono con il determinare una procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volontà di una parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione. Restano assorbiti gli ulteriori profili.

- Sulla previsione dell'intesa forte in materia, ex plurimis, sentenze n. 165 del 2011 n. 278, n. 121 del 2010, n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  19/06/2012  n. 28  art. 3  co. 2

legge della Regione Abruzzo  19/06/2012  n. 28  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte