Sentenza 183/2013 (ECLI:IT:COST:2013:183)
Massima numero 37212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 09/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37211


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Dichiarazione di illegittimità costituzionale che introduce la causa di incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura penale - Necessità di estendere la medesima causa di incompatibilità nei confronti del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice. La disposta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. - nella parte relativa alla mancata previsione della incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. - va estesa, in via consequenziale, all'ipotesi dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza che si pronunci sulla richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale. Infatti, tale ultima fattispecie è regolata congiuntamente all'altra dallo stesso art. 671 cod. proc. pen. e per essa valgono le medesime considerazioni. Infatti, anche nella pronuncia del giudice dell'esecuzione sull'applicazione della disciplina del concorso formale si rinvengono - al pari di quella sull'applicazione della continuazione - tutte le caratteristiche del «giudizio», quali delineate dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell'identificazione del secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della sede "pregiudicata" dall'effetto di "condizionamento" scaturente dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 623  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte