Processo penale - Competenza penale del giudice di pace - Previsione che "se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato o la persona offesa non si oppongono" - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111, Cost., nella parte in cui prevede che «se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato o la persona offesa non si oppongono». L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e difetta anche della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, neppure identificata nei suoi requisiti minimi.
- Per il consolidato orientamento della Corte in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 338/2011, nonché le citate ordinanze nn. 6/2011, 3/2011, 343/2010, 318/2010, 85/2010, 211/2009, 201/2009 e 191/2009.