Sentenza 186/2013 (ECLI:IT:COST:2013:186)
Massima numero 37215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37216


Titolo
Processo amministrativo - Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi - Previsione che "nelle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale" - Ius superveniens con contenuti normativi che costituiscono una coerente evoluzione dei principi contenuti nella previgente disciplina - Esclusione della restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, avente ad oggetto la disciplina delle azioni esecutive nelle Regioni commissariate per disavanzo nella sanità, deve escludersi la restituzione degli atti al remittente, sebbene sia medio tempore intervenuto l'art. 6-bis del d.l. n. 158 del 2012, a modificare la norma impugnata. Infatti, per ciò che concerne le due modifiche apportate al primo periodo dell'art. 1, comma 51, della legge 220 del 2010, si tratta, in un caso, di una integrazione volta solo a chiarire il contenuto della norma (cioè ad annoverare, così come peraltro generalmente riconosciuto, il giudizio amministrativo di ottemperanza fra le azioni esecutive) e, nell'altro, di un differimento del termine della sua efficacia; essendo il contenuto previgente della norma integralmente ricompreso in quello ora vigente, non vi sono dubbi in ordine all'estensione anche su quest'ultimo della questione. Analoga conclusione vale con riferimento all'integrale sostituzione del secondo periodo dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, in quanto la possibilità di estendere lo scrutinio alla nuova formulazione della norma riposa nel fatto che lo ius novum, lungi dal modificare sostanzialmente il contenuto precettivo della norma oggetto di dubbio, nel senso di andare ad elidere od attenuare i punti di criticità segnalati dai rimettenti − salva ed impregiudicata allo stato la fondatezza o meno delle doglianze provenienti dai giudici a quibus − rende, viceversa, ancor più stridenti i punti di contrasto ipotizzati dai rimettenti.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/12/2010  n. 220  art. 1  co. 51

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  paragrafo 1