Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Siciliana - Variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l'esercizio antecedente, con conseguente scopertura ex post delle obbligazioni assunte in corso di esercizio di bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa e dei principi di equilibrio e di continuità di bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., nonché in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., in relazione all’art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. Le disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, dispongono variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l’esercizio antecedente, che lasciano ex post prive di copertura le obbligazioni assunte in corso di quell’esercizio. Detta assenza di copertura provoca uno sbilanciamento economico-finanziario nelle risultanze degli esercizi successivi, ivi compreso quello sottoposto al giudizio di parifica, determinando il contrasto con il principio che sancisce l’obbligo di copertura della spesa e con il principio di equilibrio di bilancio. Esse contrastano, altresì, con l’indicata norma interposta, con riguardo ai principi di annualità e di continuità del bilancio, paradigma specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost. in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato. (Precedenti: S. 165/2023 - mass. 45728; S. 89/2017 - mass. 41964 e 41970; S. 181/2015).