Sentenza 187/2013 (ECLI:IT:COST:2013:187)
Massima numero 37218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Prevista possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare, in via transitoria, le tariffe professionali abrogate - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, che persegue la progressiva eliminazione delle tariffe fisse e la liberalizzazione dei mercati - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Prevista possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare, in via transitoria, le tariffe professionali abrogate - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, che persegue la progressiva eliminazione delle tariffe fisse e la liberalizzazione dei mercati - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici di interesse provinciale di continuare ad utilizzare in via transitoria le abrogate tariffe professionali per i compensi per attività professionali relative a servizi di architettura ed ingegneria. In presenza di specifica attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione - secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la specifica previsione statutaria, in quanto norma di maggior favore per l'ente dotato di autonomia speciale. Ciò implica, tuttavia, che il parametro di maggior favore - quello statutario - venga applicato nella sua interezza, con il corollario, cioè, dei limiti previsti dallo stesso statuto di autonomia. Ne consegue che la legislazione regionale o provinciale degli enti dotati di autonomia particolare non è libera di esplicarsi senza vincoli, atteso che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie. La norma impugnata, rinviando alla disciplina sulle tariffe professionali abrogata dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 (invocato a parametro interposto), ha l'effetto di determinare la perdurante applicazione di disposizioni lesive dei principi di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, violando, in tal modo, l'art. 4 dello statuto di autonomia. Infatti, la norma interposta viene a concretare limiti opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale, costituendo legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l'art. 11, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2012 e la norma invocata a parametro interposto; sicché va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici di interesse provinciale di continuare ad utilizzare in via transitoria le abrogate tariffe professionali per i compensi per attività professionali relative a servizi di architettura ed ingegneria. In presenza di specifica attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione - secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la specifica previsione statutaria, in quanto norma di maggior favore per l'ente dotato di autonomia speciale. Ciò implica, tuttavia, che il parametro di maggior favore - quello statutario - venga applicato nella sua interezza, con il corollario, cioè, dei limiti previsti dallo stesso statuto di autonomia. Ne consegue che la legislazione regionale o provinciale degli enti dotati di autonomia particolare non è libera di esplicarsi senza vincoli, atteso che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie. La norma impugnata, rinviando alla disciplina sulle tariffe professionali abrogata dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 (invocato a parametro interposto), ha l'effetto di determinare la perdurante applicazione di disposizioni lesive dei principi di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, violando, in tal modo, l'art. 4 dello statuto di autonomia. Infatti, la norma interposta viene a concretare limiti opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale, costituendo legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l'art. 11, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2012 e la norma invocata a parametro interposto; sicché va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
03/08/2012
n. 18
art. 11
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 24/01/2012
n. 1
art. 9