Sentenza 187/2013 (ECLI:IT:COST:2013:187)
Massima numero 37219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Rinvio, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, più stringente sull'utilizzazione dei prezzari - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Rinvio, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, più stringente sull'utilizzazione dei prezzari - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 1, lett. c), della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che, relativamente alla determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, rinvia, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici. La disposizione impugnata si discosta dalla disciplina statale utilizzando un elenco prezzi previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici alla stessa stregua delle tariffe, quale riferimento per stabilire i compensi per attività professionali, determinando, in tal modo, il censurato contrasto con la disciplina statale, in quanto lesiva della «tutela della concorrenza» "per" il mercato (art. 117 co. 2, Cost. lett. e). [Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti].
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 1, lett. c), della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, che, relativamente alla determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, rinvia, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici. La disposizione impugnata si discosta dalla disciplina statale utilizzando un elenco prezzi previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici alla stessa stregua delle tariffe, quale riferimento per stabilire i compensi per attività professionali, determinando, in tal modo, il censurato contrasto con la disciplina statale, in quanto lesiva della «tutela della concorrenza» "per" il mercato (art. 117 co. 2, Cost. lett. e). [Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti].
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
03/08/2012
n. 18
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 24/01/2012
n. 1
art. 9