Sentenza 187/2013 (ECLI:IT:COST:2013:187)
Massima numero 37221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37217  37218  37219  37220  37222


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Disciplina che proroga norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18 che proroga l'efficacia delle norme concernenti la determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto e dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dichiarate incostituzionali con la presnete pronuncia.


Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  03/08/2012  n. 18  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27