Sentenza 187/2013 (ECLI:IT:COST:2013:187)
Massima numero 37222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Disciplina che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Disciplina che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 16, commi 1, lett. b), e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, trattandosi di disposizione che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali con la presente pronuncia, quanto alla procedura relativa all'adozione di schemi-tipo di bandi da parte della Giunta provinciale ai fini della scelta del contraente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
03/08/2012
n. 18
art. 16
co. 1
legge della Provincia autonoma di Trento
03/08/2012
n. 18
art. 16
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27