Energia - Norme della Regione Sardegna - Impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW - Previsione che debbano essere considerati minieolici e non debbano essere assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale che impone inderogabilmente la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Tale previsione, infatti, contrasta con la normativa statale che impone inderogabilmente la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici e pertanto viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
- Sulla necessità della valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, si vedano le sentenze n. 67 del 2011 e n. 127 del 2010.