Caccia - Norme della Regione Liguria - Provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio - Possibilità da parte della Giunta di approvare, sentita la Commissione consiliare competente per materia, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 105 del 2012, non avente finalità elusiva delle prescrizioni statali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La normativa impugnata - adottata a seguito della sentenza n. 105 del 2012 con la quale la Corte ha sancito che l'approvazione del calendario venatorio avvenga con atto di normazione secondaria e non con legge, dovendo disciplinare l'eventualità che il calendario venatorio, in quanto atto normativo secondario, possa essere sospeso dal giudice della tutela cautelare - autorizza la Giunta regionale ad approvare un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso nel caso in cui intervenga un provvedimento di sospensione dell'efficacia del calendario stesso durante la stagione venatoria. Al riguardo non è ravvisabile alcuna violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in quanto la norma censurata non esclude che prima della adozione del nuovo calendario occorre acquisire il parere dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). In altri termini, la norma impugnata - limitandosi a prevedere che la Giunta deve considerare e far venire meno il motivo di illegittimità per il quale è intervenuta la sospensione del calendario - comporta che, nel caso in cui il vizio di illegittimità dell'atto è connesso con il parere dell'ISPRA, quest'ultimo deve essere nuovamente richiesto; negli altri casi, invece, l'adozione del nuovo calendario può avvenire sulla base del parere già rilasciato per il calendario di cui è stata disposta la sospensione.