Ordinanza 190/2013 (ECLI:IT:COST:2013:190)
Massima numero 37225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37226


Titolo
Procedimento civile - Controversie avente ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità - Applicazione del rito sommario di cognizione non convertibile - Questione già dichiarata inammissibile in relazione ad analoghe censure, in base al principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nel limite della non manifesta irragionevolezza - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità, devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 ed agli artt. 702-bis e 702-ter del cod. proc. civ. La Corte ha confermato gli orientamenti già espressi nella sentenza n. 10 del 2013 secondo cui nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza; la Costituzione non impone un modello vincolante di processo; vi é piena compatibilità costituzionale dell'opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi»; e la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di una copertura costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 29  co. 

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 34  co. 37

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte