Sentenza 10/2024 (ECLI:IT:COST:2024:10)
Massima numero 45956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/12/2023;  Decisione del  06/12/2023
Deposito del 26/01/2024; Pubblicazione in G. U. 31/01/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Diritti del detenuto - Diritto all'affettività, comprensivo della sfera sessuale - Necessaria tutela, sebbene non assoluta, al fine di salvaguardare la dignità della persona e il volto costituzionale della pena (nel caso di specie: illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione dell'ord. penit. che esclude, per i detenuti non soggetti a regime speciale o a sorveglianza particolare, la possibilità di svolgere colloqui con il coniuge, parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente, senza controllo visivo, quando, tenuto conto del comportamento del detenuto, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie). (Classif. 167001).

Testo

La sessualità è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana; tuttavia, non può ridursi il tema dell’affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano. (Precedenti: S. 561/1987 - mass. 3836).

Il volto costituzionale della pena richiede che questa non implichi una sofferenza eccedente la misura minima necessaria. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 40/2019; S. 179/2017 - mass. 41197).

La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione), soprattutto nel caso dei detenuti, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile, è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo, che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale. (Precedente: S. 26/1999 - mass. 24431)

L’impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell’ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.

L’intimità degli affetti non può essere sacrificata dall’esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all’obiettivo della risocializzazione.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 18 ord. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. La disposizione censurata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto va valutata in un contesto normativo in cui l’ordinamento penitenziario ha registrato significative innovazioni – art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016; art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 – che delineano oggi un quadro differente da quello alla base della precedente pronuncia n. 301 del 2012; d’altro canto, la stessa disposizione nuovamente censurata si è medio tempore arricchita di un riferimento privilegiato alla riservatezza dei colloqui tra detenuto e familiari, sebbene, per i detenuti adulti, il legislatore delegato non abbia dato seguito al criterio direttivo enunciato dalla lettera n dell’art. 1, comma 85, della legge n. 103 del 2017. Né, allo stato attuale, la disciplina dei permessi premio è idonea a risolvere il problema dell’affettività del detenuto, il quale ha una necessaria dimensione intramuraria. Poiché i controlli visivi dei colloqui con i detenuti, a differenza di quelli auditivi, non contemplano deroghe, con la conseguente preclusione dell’esercizio dell’affettività intramuraria, anche sessuale, ciò espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità, con sacrificio irragionevole della dignità della persona. Tanto più che le indicate restrizioni imposte all’espressione dell’affettività si riverberano sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni. Il carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell’affettività intramuraria, infine, contrasta anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità. Al fine di garantire l’effettività dei principi indicati e di salvaguardare l’esercizio della discrezionalità legislativa, occorre rimarcare alcuni profili: 1. la durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude; 2. le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico, qualora ne permangano i presupposti, e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva; 3. può ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico, in cui comunque sia assicurata la riservatezza dell’incontro, il quale deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia, che dunque vigilerà solo all’esterno, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia; 4. a differenza di quanto previsto per la visita prolungata del detenuto minorenne, per il detenuto adulto non va ammessa la compresenza di più persone, considerata l’eventualità di una declinazione sessuale dell’incontro, che deve quindi svolgersi unicamente con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso; 5. prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza; 6. nella fruizione dei locali predisposti per l’esercizio dell’affettività sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio, sempre che ciò non dipenda da ragioni ostative anche all’esercizio dell’affettività intramuraria. La rimozione del controllo a vista del personale di custodia può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario. Quanto sopra previsto non concerne il regime detentivo speciale ex art. 41-bis ordin. penit., né i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, mentre, in linea di principio, non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività intra moenia ai detenuti per reati c.d. ostativi. Resta salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purché idonei a garantire l’esercizio dell’affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8