Ordinanza 191/2013 (ECLI:IT:COST:2013:191)
Massima numero 37227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Legittimazione a proporre istanza nei confronti dello Stato - Estensione, da parte della consolidata giurisprudenza di legittimità, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore, di fiducia o d'ufficio, non reperito o non comparso - Asserita irragionevolezza - Asserito difetto di copertura finanziaria - Manifesta infondatezza della questione.
Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Legittimazione a proporre istanza nei confronti dello Stato - Estensione, da parte della consolidata giurisprudenza di legittimità, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore, di fiducia o d'ufficio, non reperito o non comparso - Asserita irragionevolezza - Asserito difetto di copertura finanziaria - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono, anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito). Infatti, nell'accezione restrittiva (che esclude la liquidabilità di onorari al sostituto), che il rimettente vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem, sia l'art. 116 che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati, a suo tempo, sottoposti a sindacato di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole disparità di trattamento tra difensore d'ufficio e sostituto), 24 (per compromessa effettività del diritto di difesa) e 36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Nell'occasione, tali questioni sono state dichiarate manifestamente infondate in ragione della "erroneità della premessa interpretativa", in quanto, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (ordinanza n. 176 del 2006); e la Corte ha rilevato come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto «conforme alle norme costituzionali invocate» (ordinanza n. 8 del 2005). Quanto al (nuovo) profilo di violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., questo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto la copertura di legge, per la retribuzione ai sostituti, che il rimettente prospetta carente, è evidentemente quella stessa prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio. Infine, la tesi, su cui diffusamente argomenta lo stesso giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto dovrebbe far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito «che è l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la propria condotta (assenza) alla designazione del sostituto» - attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalità di scelte normative riservate al legislatore e non può avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimità costituzionale.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono, anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito). Infatti, nell'accezione restrittiva (che esclude la liquidabilità di onorari al sostituto), che il rimettente vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem, sia l'art. 116 che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati, a suo tempo, sottoposti a sindacato di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole disparità di trattamento tra difensore d'ufficio e sostituto), 24 (per compromessa effettività del diritto di difesa) e 36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Nell'occasione, tali questioni sono state dichiarate manifestamente infondate in ragione della "erroneità della premessa interpretativa", in quanto, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (ordinanza n. 176 del 2006); e la Corte ha rilevato come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto «conforme alle norme costituzionali invocate» (ordinanza n. 8 del 2005). Quanto al (nuovo) profilo di violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., questo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto la copertura di legge, per la retribuzione ai sostituti, che il rimettente prospetta carente, è evidentemente quella stessa prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio. Infine, la tesi, su cui diffusamente argomenta lo stesso giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto dovrebbe far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito «che è l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la propria condotta (assenza) alla designazione del sostituto» - attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalità di scelte normative riservate al legislatore e non può avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 116
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 117
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte