Ordinanza 192/2013 (ECLI:IT:COST:2013:192)
Massima numero 37228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 12/07/2013; Pubblicazione in G. U. 17/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 - Circostanza attenuante collegata al pagamento del debito tributario - Applicabilità nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al pagamento rateale del debito - Mancata previsione - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. A quanto è dato capire dalla scarna motivazione dell'ordinanza, la questione è sollevata con riferimento alla inapplicabilità della speciale circostanza attenuante prevista dalla norma censurata nella ipotesi in cui l'imputato, al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, ancora non abbia provveduto all'integrale pagamento dei tributi da lui dovuti in quanto la relativa somma, determinata dall'Agenzia delle Entrate, è stata oggetto di rateizzazione. Tuttavia, il rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, omette del tutto sia di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo esame − trascurando, persino, di riferire quale sia l'imputazione contestata all'imputato nel giudizio a quo - sia di illustrare, al di là della mera enunciazione della proposizione normativa che si ritiene viziata, le ragioni in forza delle quali questa entrerebbe in conflitto con gli evocati parametri costituzionali. Siffatte manchevolezze impediscono in radice l'esame da parte di questa Corte sia della rilevanza della questione nel giudizio a quo che del contenuto delle doglianze del rimettente. Né può attribuirsi alcun rilievo, ai fini della ammissibilità della presente questione, all'avvenuto deposito − singolarmente eseguito dopo la dichiarazione di sospensione del procedimento penale a quo − di atti da parte della difesa dell'imputato volti ad "enunciare" la questione, atteso che il contenuto di tali atti non è stato in alcun modo fatto proprio dal rimettente, sicché, in ossequio al consolidato principio dell'autosufficienza della ordinanza di rimessione, essi non sono in alcun modo utilizzabili per integrare le evidenti lacune presenti nell'ordinanza stessa.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte