Caccia - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'attività di allenamento e addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì - Assimilabilità dell'attività cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e con lo specifico parere dell'ISPRA del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, secondo cui l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'attività di addestramento dei cani da caccia è assimilabile a quella venatoria e, dunque, deve rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedimentali, tra le quali vi è la previa acquisizione del parere dell'ISPRA per le modifiche regionali dei calendari venatori. Pertanto l'omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all' art. 117, comma, 2 lett. s).
- Sull'assimilabilità dell'addestramento dei cani da caccia alla materia venatoria, si veda la sentenza n. 350 del 1991.
- Sulla fissazione da parte della legislazione statale degli standard minimi, comprese le garanzie procedurali: sentenze n. 4 del 2000 e n. 142 del 2013 (sulla pianificazione faunistico-venatoria); sentenze n. 191 del 2011, n. 233 e n. 193 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006 (delimitazione temporale dell'attività venatoria); sentenze n. 90 del 2013, n. 20 del 2012, n. 116 e n. 105 del 2012 (sul divieto di legge-provvedimento regionale nella materia de qua).