Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina sul movimento e addestramento dei giovani cani - Previsione che i cani di qualsiasi razza, ivi compresi quelli da destinare all'attività venatoria, possano essere addestrati secondo lo stile di razza su tutto il territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l'esercizio venatorio è vietato - Assimilabilità dell'attività cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale, e con lo specifico parere dell'ISPRA del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s), Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, nella parte in cui prevede che le attività di movimento di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da destinare all'esercizio dell'attività venatoria. La censurata disciplina viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, poiché l'attività di addestramento dei cani da caccia è assimilabile a quella venatoria e, dunque, deve rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e le relative garanzie procedimentali, tra i quali figurano l'osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e la previa acquisizione del parere dell'ISPRA per le modifiche regionali dei calendari venatori, che nel caso in argomento sono stati, invece, omessi.
- Sull'assimilabilità dell'addestramento dei cani da caccia alla materia venatoria, si veda la sentenza n. 350 del 1991.
- Sulla fissazione da parte della legislazione statale degli standard minimi, comprese le garanzie procedurali: sentenze n. 4 del 2000 e n. 142 del 2013 (sulla pianificazione faunistico-venatoria); sentenze n. 191 del 2011, n. 233 e n. 193 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006 (delimitazione temporale dell'attività venatoria); sentenze n. 90 del 2013, n. 20 del 2012, n. 116 e n. 105 del 2012 (sul divieto di legge-provvedimento regionale nella materia de qua).